Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1; Non luogo a procedere ad esaminare l’art. 13; danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA GIUSEPPE TRIPODI C. ITALIA
( Richiesta n? 40946/98)
SENTENZA
STRASBURGO
25 gennaio 2000
DEFINITIVO
25/04/2000
Nella causa Giuseppe Tripodi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. J. – P. Costa, presidente, il Sig. B. Conforti, il
Sig. L. Loucaides, il Sig. P. Kuris, il Sig. W. Fuhrmann, il Sig. K. Jungwiert, il Sig. K. Traja, giudici, e della Sig.ra S. Doll?, cancelliera di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 11 gennaio 2000,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino italiano, il Sig. G. T. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 23 settembre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 27 aprile 1998 sotto il numero di pratica 40946/98. Il richiedente ? rappresentato da M M, avvocato a Reggio Calabria. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza.
2. La camera ha dichiarato la richiesta ammissibile il 4 maggio 1999.
IN FATTO
3. L? 8 novembre 1988, il richiedente cit? l’istituto C. dinnanzi al tribunale di Reggio Calabria per fare constatare l’illegalit? dell’espropriazione di una parte di un terreno che gli appartiene.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 27 gennaio 1989 dalla nomina di un perito. Il 14 luglio 1989, il perito nominato era assente ed il giudice ne nomin? un altro. Il 19 gennaio 1990, il giudice dispose la congiunzione della presente causa ad un altra concernente il richiedente ed il municipio di R. G., e relativa all’occupazione senza titolo di un’altra parte del terreno in controversia. Dopo due udienze relative al rapporto di perizia, un’udienza rinviata su richiesta delle convenute ed una per permettere alle parti di presentare le loro conclusioni, l’udienza di presentazione delle conclusioni ebbe luogo il 5 novembre 1991. L’udienza di arringhe, fissata al 8 febbraio 1994, fu rinviata d?ufficio al 28 marzo 1995.
5. Con un’ordinanza del 28 aprile 1995 il cui testo fu depositato alla cancelleria il 16 maggio 1995, il tribunale riapr? l’istruzione per un complemento di perizia e fiss? un’udienza al 22 giugno 1995. Delle otto udienze previste tra questa data ed il 9 febbraio 1998, quattro riguardarono il rapporto di perizia, tre furono rinviate d?ufficio ed una su richiesta delle parti. L? 8 giugno 1998, l’udienza fu rinviata d?ufficio al 25 gennaio 1999.
6. Essendo entrata in vigore nel frattempo la legge concernente le sezioni stralci, il presidente del tribunale assegn? la causa al collegio di magistrati incaricati di trattare le cause pi? vecchie, sezione stralcio. Le sezioni stralci, composte da un giudice titolare, in qualit? di presidente, e da due giudici onorari, sono stati create in virt? dell’articolo 90 della legge n? 353/1990, come modificato dalla legge n? 534/1995, per assorbire l?arretrato di cause pendenti dinnanzi alle giurisdizioni civili. Il 25 gennaio 1999, la causa fu rinviata al 18 ottobre 1999 perch? la cancelleria non aveva notificato all’avvocato delle convenute che l’udienza si sarebbe tenuta dinnanzi al nuovo giudice.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
7. Il richiedente adduce la violazione del principio del “termine ragionevole” come previsto con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
8. Il Governo si oppone a questa tesi.
9. Il periodo da considerare ? cominciato l? 8 novembre 1988 e era ancora pendente il 18 ottobre 1999.
10. Era, in questa data, durato gi? poco pi? di dieci anni ed undici mesi, per un’istanza.
11. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze dal 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n? 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione risultante da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la Corte constata simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
12. Nella sua richiesta, il richiedente si lamenta anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito con l’articolo 1 del Protocollo n? 1.
13. Avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 11 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
14. Il richiedente si lamenta anche per il fatto che in Italia non esiste nessuna giurisdizione alla quale ci si possa rivolgere per lamentarsi della durata eccessiva del procedimento. Invoca l’articolo 13 della Convenzione.
15. Avuto riguardo alla sua decisione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 11 sopra, la Corte non crede necessario di prendere ulteriormente in considerazione il campo dell’articolo 13 (vedere la sentenza Pizzetti c. Italia del 26 febbraio 1993, serie A n? 257-C, p. 37, ? 21).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
16. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. DANNO
17. Il richiedente richiede 266 228 000 lire italiane (ITL) a titolo del danno materiale e morale che avrebbe subito.
18. La Corte, dopo avere preso in considerazione le osservazioni presentate dal Governo, considera che c’? luogo di concedere al richiedente 28 000 000 ITL.
B. ONERI E SPESE
19. Il richiedente chiede anche 8 000 000 ITL per oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e 6 680 000 per quelli incorsi dinnanzi alla Corte.
20. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi precitata, ? 30). Nello specifico, prendendo in considerazione le osservazioni presentate dal Governo e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 5 000 000 ITL ogni onere compreso e l’accorda al richiedente.
C. INTERESSI MORATORI
21. Secondo le informazione di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 2,5% l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1;
3. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 13 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza ? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 28 000 000 (ventotto milioni) di lire italiane per danno morale e 5 000 000 (cinque milioni) di lire italiane per oneri e spese;
b) che questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice del 2,5% l’anno a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 25 gennaio 2000, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Doll? J. – P. Costa
Cancelliera Presidente