Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIULIANI C. ITALIA
( Richiesta no 62842/00)
SENTENZA
STRASBURGO
4 dicembre 2003
DEFINITIVO
04/03/2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Giuliani c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, la Sig.ra F. Tulkens,
Sigg. A. Kovler, V. Zagrebelsky, K. Hajiyev, giudici, e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 13 novembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 62842/00) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. G. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 8 novembre 2000 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da R. R., avvocato a Firenze. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed i suoi coagenti successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 7 maggio 2002, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1961 e ha risieduto a Roma.
5. E? il proprietario di tre appartamenti a Firenze che erano stati affittati a R.M, S.B.C. ed A.M.G. con la precedente proprietaria, zia del richiedente.
1, procedimento contro R.M.
6. Con una lettera raccomandata del 18 maggio 1988, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1991, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
7. Il 3 ottobre 1990, il richiedente reiter? l?avviso di disdetta con un atto notificato e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
8. Con un’ordinanza del 5 dicembre 1990, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992. Questa decisione divent? esecutiva il 21 dicembre 1990.
9. Il 26 novembre 1993, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
10. Il 21 gennaio 1994, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 16 febbraio 1994 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Tra il 16 febbraio 1994 ed l? 11 febbraio 2000, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quattordici tentativi che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto il richiedente beneficiare dell’assistenza della forza pubblica.
12. Il 14 ottobre 1994, il richiedente vendette i tre decimi dell’appartamento.
13. Il 25 febbraio 2000, il richiedente ricuper? il suo appartamento, avendo l’inquilino lasciato spontaneamente i luoghi.
2, procedimento contro S.B.C.
14. Con una lettera raccomandata del 18 maggio 1988, il richiedente inform? l’inquilina della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 dicembre 1991, e la preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
15. Il 19 giugno 1990, il richiedente reiter? l?avviso di disdetta con un atto notificato e cit? l’interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
16. Con un’ordinanza del 20 settembre 1990, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1992. Questa decisione divent? esecutiva il 2 ottobre 1990.
17. Il 27 novembre 1993, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
18. Il 21 gennaio 1994, il richiedente gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 16 febbraio 1994 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
19. Tra il 16 febbraio 1994 ed il 9 marzo 1999, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a dieci tentativi che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare il richiedente dell’assistenza della forza pubblica.
20. L’inquilina, di novembre 1996 al settembre 1999, non vers? di affitto al richiedente.
21. Il 24 luglio 1999, invocando l’articolo 6 della legge no 431/98, l’inquilina chiese al giudice di istanza di sospendere il procedimento di sfratto. Questo ultimo sospese il procedimento a tre riprese: fino al 30 marzo 2000, fino al 25 maggio 2000 ed infine fino al 15 febbraio 2001, questo per permettere all’inquilina di regolare i suoi arretrati di affitto.
22. In data del 14 marzo 2001, l’inquilina regol? i suoi debiti ed il richiedente ricuper? il suo appartamento.
3, procedimento contro A.M.G.
23. Con una lettera raccomandata del 18 maggio 1988, il richiedente inform? l’inquilina della sua intenzione di mettere fine alla locazione alla scadenza dell’affitto, o il 31 luglio 1989, e la preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
24. Il 7 giugno 1990, il richiedente reiter? l?avviso di disdetta con un atto notificato e cit? l’interessata a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Firenze.
25. Con un’ordinanza del 1 ottobre 1990, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 1 ottobre 1991. Questa decisione divent? esecutiva il 12 ottobre 1990.
26. L? 11 ottobre 1991, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
27. Il 5 novembre 1991, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 4 dicembre 1991 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
28. Tra il 4 dicembre 1991 ed il 17 dicembre 2002, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a ventiquattro tentativi che si chiusero tutti con un fallimento, non avendo potuto beneficiare il richiedente dell’assistenza della forza pubblica.
29. Nella primavera 2003, ad una data non precisata ma anteriore al 15 maggio 2003, il richiedente vendette il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
30. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazioni ? stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, mitigati ogni tanto dagli aumenti legali decretati dal governo, cos? come la proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione costretta degli sfratti. Per ci? che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell’esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente ? presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l’esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
A. Il sistema di controllo degli affitti
31. In materia di controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana si pu? riepilogare come segue.
32. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in atto un sistema di “affitti equi”, equo canone, fondati su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell’appartamento.
33. Una seconda misura fu adottata dalle autorit? italiane nell’agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Introdusse allora una legislazione che attenuava le restrizioni in vigore riguardanti l’importo degli affitti, patti in deroga in virt? della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall’affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
34. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di restituzione tardiva
35. L’inquilino ? sottoposto all’obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell’alloggio. A questo riguardo, l’articolo 1591 del codice civile italiano dispone:
“L’inquilino che non ha lasciato i luoghi ? tenuto a versare l’importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, cos? come ad indennizzarlo di ogni eventuale danno.”
36. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra l?altro plafonato l’indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma uguale all’affitto versato dall’inquilino al momento della scadenza dell’affitto, indicizzato in base al rialzo del costo della vita, articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978, ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
37. La sentenza no 482 reso nel 2000 dalla Corte costituzionale riguardava la questione di sapere se simile determinazione di un massimo fosse conforme alla Costituzione. La giurisdizione costituzionale rispose affermativamente in quanto si trattava di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spieg? che questa limitazione mirava a regolare le locazioni mentre la legislazione eccezionale era in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Se gli sfratti erano stati sospesi in virt? della legge, la legislazione aveva in anticipo determinato l’importo dell’indennizzo dovuto dall’inquilino, essendo queste due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l’esistenza di un danno.
38. La Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la determinazione di un massimo dell’indennizzo che pu? essere sollecitata dal proprietario nel caso dove si era trovato nell’incapacit? di riprendere possesso dell’appartamento in ragione del comportamento dell’inquilino e non dell’intervento del legislatore. La giurisdizione costituzionale ha permesso perci?, cos? al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall’inquilino.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
39. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
40. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
41. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-48.
42. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento ch possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare rispettivamente circa sei anni, sette anni ed un mese e pi? di undici anni a contare dai primi tentativi di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare i suoi appartamenti.
43. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
44. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
45. Il richiedente richiede in primo luogo il risarcimento del danno materiale subito e lo calcola nel seguente modo:
– 147 070 euro (EUR) che corrispondono alla differenza tra gli affitti che percepiva e quelli che avrebbe potuto percepire a partire dal mese di agosto 1992 fino alle date di recupero degli appartamenti;
– 64 557 EUR: il richiedente spieg? che l’appartamento affittato a R.M. essendo occupato, il prezzo dei tre decimi venduti fu sminuito. In risarcimento di questa perdita, chiede una somma che corrisponde al 30% del valore del primo appartamento.
46. Il Governo contesta queste pretese.
47. Il richiedente avendo omesso di ventilare le sue pretese e di unire i giustificativi necessari, come esige l’articolo 60 dell’ordinamento, la Corte decide di non accordare niente sotto questo capo.
B. Danno morale
48. Il richiedente chiede 25 822 EUR per danno morale.
49. Il Governo contesta queste pretese.
50. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 3 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
51. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese nel modo seguente:
– 10 145,40 EUR per gli oneri dei procedimenti di esecuzione;
– 15 000 EUR per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte.
52. Il Governo contesta queste pretese.
53. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 3 500 EUR a titolo di oneri e spese dei procedimenti nazionali e 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte.
54. La Corte assegna la somma globale di 5 500 EUR per oneri e spese.
D. Interessi moratori
55. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale,;
ii. 5 500 EUR (cinquemila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 4 dicembre 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente