Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8 – Obblighi positivi Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare, No -violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8 – Obblighi positivi Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare, Danno morale – constatazione di violazione sufficiente, Articolo 41 – Danno morale Soddisfazione equa,
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIORGIONI C. ITALIA
( Richiesta no 43299/12)
SENTENZA
STRASBURGO
15 settembre 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Giorgioni c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Paul Mahoney,
Ale? Pejchal,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 agosto 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43299/12) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 26 giugno 2010 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Gorle. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il 17 settembre 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato in 1944 e ha risieduto a Selvino.
5. Il 10 luglio 2001 nacque L., il figlio del richiedente e di C.M.
In agosto 2006, in ragione di conflitti incessanti che lacerano la coppia, il richiedente e C.M. decide di dividersi. Il richiedente lasci? il domicilio familiare. Fin dalla sua partenza, C.M. palesa una forte opposizione ad ogni relazione tra egli ed i bambini.
A. Proc?dure che tende alla determinazione delle modalit? di esercizio del diritto di visita del richiedente al riguardo di suo figlio
6. Il 22 gennaio 2007, in ragione di difficolt? incontrate nell’esercizio del suo diritto di visita, il richiedente investe il tribunale per bambini di Brescia (“il tribunale”). Si lamentava che C.M. non gli permetteva di vedere loro figlio, ed egli indicava che questo era allattato sempre e che dormiva ancora con sua madre. Sollecitava la guardia esclusiva del bambino, ed egli chiedeva al tribunale di ordinare una perizia alle fini di valutazione delle capacit? di C.M. ad esercitare il suo ruolo parentale.
7. C.M. contesta la tesi del richiedente. A sostegno dei suoi argomenti, affermava che questo soffriva di un’agitazione delirante di tipo paranoico e che non si era occupato mai di loro figlio. Chiedeva il decadimento dell’autorit? parentale del suo ex-compagno e la tenuta degli incontri padre-figli in ambiente protetto.
8. Con una decisione del 8 maggio 2007, il tribunale ordin? una perizia psicologica dei genitori e del bambino.
9. Il 2 ottobre 2007, il tribunale respinse la domanda di C.M. mirando ad una sostituzione del perito nominato da lui.
10. Il 2 gennaio 2008, il rapporto di perizia fu depositato alla cancelleria. Secondo il perito, la guardia del bambino doveva essere affidata ai due genitori che dovevano seguire un procedimento di mediazione familiare. Sempre secondo il perito, era peraltro augurabile che il bambino incontrasse suo padre senza la presenza di sua madre.
11. Con una decisione del 22 giugno 2008, il tribunale affid? la guardia del bambino ai due genitori, fiss? la sua residenza a casa sua madre e conced? al richiedente un diritto di visita a ragione di due giorni con settimana. Ordin? ai genitori di rispettare le sue prescrizioni, ed egli li invit? a mostrarsi cooperati.
12. Inoltre, il tribunale condann? il richiedente a pagare un assegno alimentare di 750 euro (EUR) con mese.
Le due parti interposero appello di questa decisione, il richiedente per lamentarsi dell’importo dell’assegno alimentare e C.M. per contestare il diritto di visita che era stata accordata al suo ex-compagno.
13. Il 15 dicembre 2008, la corte di appello di Brescia conferm? la decisione del tribunale.
14. Il richiedente investe di nuovo il tribunale, lamentandosi che C.M. non gli permetteva di vedere loro figlio fuori la sua presenza.
15. Con una decisione del 28 aprile 2009, il tribunale ordin? al richiedente di pagare l’assegno alimentare che era tenuto di versare. Peraltro, incaric? i servizi sociali di organizzare degli incontri in ambiente protetto entro il bambino ed il richiedente che dovevano aggiungersi gi? a queste fissate nella sua decisione del 22 giugno 2008.
16. Il 23 marzo 2010, investito dal richiedente, il tribunale ordin? che il bambino passasse il week-end di Pasqua a casa questo, senza la presenza di C.M. Precisava che, in caso di inadempimento della sua decisione, affiderebbe la guardia esclusiva del bambino al richiedente.
C.M. domanda la revoca di questa decisione. Questa domanda fu respinta.
17. Ad una data non specificata, lamentandosi di difficolt? persistenti nell’esercizio del suo diritto di visita, il richiedente investe di nuovo il tribunale. Pi? precisamente, si lamentava che C.M. non lo lasciava mai solo col bambino.
18. Il 8 aprile 2010, il tribunale intese il bambino. Questo afferm? che era stato felice di passare il week-end di Pasqua con suo padre e di avere potuto dormire a casa lui. Chiese al giudice di potere passare un week-end su due con suo padre.
19. Con una decisione del 27 aprile 2010, il tribunale prese atto della mancanza di collaborazione della madre coi servizi sociali e del mancata osservanza con lei delle sue prescrizioni, sottolineando che questo comportamento non permetteva al richiedente di esercitare il suo diritto di visita. Rilev? anche che il bambino aveva espresso il suo desiderio di passare parecchi week-end con suo padre ed i suoi dispiaceri di non essere potuto passare pi? di tempo con lui. Notava a questo riguardo che ci? era percepito dal bambino come una mancanza di interesse del richiedente per lui. Il tribunale sottoline? anche che C.M. aveva volontariamente ?uvr? ad impedire ogni relazione tra il richiedente ed i bambini. Di conseguenza, conced? al richiedente un diritto di visita e di alloggio di un week-end su due e di due pomeriggio con settimana. Incaric? i servizi sociali di badare al rispetto delle sue prescrizioni.
20. La madre continu? ad opporre ad ogni incontro nella sua mancanza tra il bambino ed i richiedenti. Questo ultimo non fu in grado di esercitare il suo diritto di visita come invalso col tribunale.
21. Risulta dei rapporti depositati dai servizi sociali che il richiedente ha potuto incontrare suo figlio tra maggio e lugli 2010 ma che questo non ? passato le vacanze del mese di agosto 2010 con suo padre in ragione di un’indisponibilit? di questo ultimo.
22. Il 19 novembre 2010, il richiedente indic? ai servizi sociali che non voleva avere pi? di contatti con suo figlio al motivo che C.M. era sempre presente all’epoca delle visite. A partire da questa data, rifiut? cos? di partecipare agli incontri, di parlare al bambino al telefono e di passare delle vacanze con lui.
23. Il 25 gennaio 2012, C.M. avendo formulato l’intenzione di traslocare a Torino col bambino, la procura investe il tribunale a questo motivo. A questa occasione, chiese l’apertura di un procedimento di decadimento dell’autorit? parentale del richiedente. Indicava che questo ultimo aveva interrotto ogni rapporto col bambino e che non aveva versato l’assegno alimentare. Aggiungeva che aveva opposto alla possibilit? che suo figlio passasse le sue vacanze sul luogo di infanzia di C.M. e che aveva sollecitato un cambiamento di scuola del minore senza motivare la sua richiesta con un vero progetto educativo.
24. Il richiedente oppose alla domanda della procura.
25. Il 23 febbraio 2012, si rivolse al tribunale per ottenere la guardia esclusiva del bambino in ragione di un’impossibilit? di esercitare il suo diritto di visita.
26. Il tribunale decise di unire i due procedimenti.
27. Nel frattempo, il richiedente aveva sollecitato del tribunale l’autorizzazione di vedere suo figlio durante il week-end di Pasqua ed il 1 maggio.
Il tribunale aveva giudicato allora che non c’era luogo di esaminare questa domanda. Concernente il week-end di Pasqua, osservava che il richiedente era stato autorizzato gi? a passare le vacanze con suo figlio. Trattandosi del 1 maggio, rilevava che l’interessato non vedeva pi? suo figlio da novembre 2010 e che la sua decisione del 27 aprile 2010 gli aveva riconosciuto un diritto di visita molto allargata.
28. Con una decisione del 29 maggio 2012, prendendo in considerazione la situazione economica difficile di C.M, il tribunale autorizz? questa ad installarsi a Torino, la sua citt? natale, ubicata a 200 chilometri di Bergamo. A questo riguardo, rilevava che, a Torino, C.M. aveva la possibilit? di vivere in un appartamento senza pagare di affitto e che poteva essere aiutata da una parte con la sua famiglia. In quanto alla tesi del richiedente secondo la quale non avrebbe pi? di contatti con suo figlio in caso di trasloco della sua ex-compagna, il tribunale sottolineava che l’interessato non esercitava pi? il suo diritto di visita da novembre 2010 e che questo comportamento non era giustificato, anche allo sguardo dell’opposizione espressa da C.M. agli incontri padre-figli. Osservava anche che la distanza di 200 chilometri non avrebbe impedito il richiedente di viaggiare fino a Torino per vedere il bambino. Di conseguenza, il tribunale incaricava i servizi sociali di Torino di programmare, in un primo tempo, degli incontri in ambiente protetto tutti i quindici giorni e, in un secondo tempo, degli incontri senza sorveglianza. Precisava che il viaggio tra Bergamo e Torino sarebbero al carico del richiedente per i brio e di C.M. per i ritorni.
29. Il richiedente interpose appello.
Con una decisione del 6 luglio 2012, la corte di appello respinse la domanda di C.M. con la quale questa sollecitava il decadimento dell’autorit? parentale del suo ex-compagno. Osserv? peraltro che, in quanto avocate, C.M. poteva lavorare pi? facilmente in Torino, rilevando che disponeva di un appartamento. Di conseguenza, conferm? la decisione del tribunale, stimando che il trasloco di C.M. e del bambino non avrebbe per effetto di impedire il richiedente di esercitare il suo diritto di visita.
30. A partire da settembre 2012, i servizi sociali di Torino provarono a mettersi in contatto col richiedente. Il 28 settembre 2012, questo ultimo inform? i servizi sociali che non voleva partecipare agli incontri in ambiente protetto con suo figlio, ai motivi che il tribunale gli aveva riconosciuto a pi? riprese un diritto di visita che non sarebbe stata rispettata mai e che non voleva incontrare il pi? bambino in presenza degli agenti dei servizi sociali o della sua ex-compagna.
31. Ulteriormente, i servizi sociali incontrarono il richiedente il 6 novembre 2012 ed il 7 febbraio 2013.
32. Secondo i servizi sociali di Torino, il comportamento del richiedente che non si era mostrato disponibile per incontrare suo figlio nelle condizioni fissate dal tribunale secondo essi, spiegava l’inadempienza della decisione resa da questo ultimo il 29 maggio 2012.
B. Procedimenti penali impegnati contro C.M.
33. Con un giudizio del 21 marzo 2014, il tribunale di Bergamo condann? C.M. a sei mesi di reclusione col beneficio della condizionale per inadempienza delle decisioni del tribunale concernente il diritto di visita del richiedente il 13 e 17 febbraio 2010 ed il 3 marzo 2012.
34. Il 17 luglio 2014, il richiedente deposit? una notizia compianta contro C.M. al motivo che questa ultima ometteva di dargli ogni notizia di suo figlio.
C. Procedimenti penali impegnati contro il richiedente
35. Con un giudizio del 19 dicembre 2012, il richiedente fu condannato a sei mesi di detenzione col tribunale di Bergamo per i reati di mancata osservanza di una decisione giudiziale (articolo 388 del codice penale), violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale), lesioni corporali (articolo 582 del codice penale), ingiurie (articolo 594 del codice penale) e minacce (articolo 612 del codice penale) in ragione di mancato pagamento dell’assegno alimentare, di abbandono di bambino e di violenza contro sua ex-sposa.
36. Il richiedente interpose appello di questa decisione. Con una sentenza del 9 dicembre 2014, la corte di appello di Brescia riform? il giudizio del tribunale: prosciolse il richiedente per il reato di mancata osservanza di una decisione giudiziale, pronunci? un non luogo a procedere per il reato di lesioni corporali e ridusse la pena a tre mesi di detenzione.
37. Il richiedente si ricorse in cassazione. Con un’ordinanza del 29 dicembre 2015, la Corte di cassazione gli respinse.
38. Con una decisione del 2 febbraio 2016, il giudice delle investigazioni preliminari di Torino archivi? senza seguito il lamento per reato di denuncia calunniosa, previsto all’articolo 368 del codice penale, depositato da C.M. contro il richiedente, cos? come il lamento simile depositato da questo ultimo contro la sua ex-compagna.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
39. Il diritto interno pertinente si trova descrive nel sentenza Strumia c. Italia, no53377/13, ?? 73-78, 23 giugno 2016.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
40. Il richiedente adduce che le autorit? hanno tollerato il comportamento di C.M, inaccettabile ai suoi occhi, poich? questa avrebbe ostacolato l’esercizio del suo diritto di visita ed avrebbe provato di addestrare il bambino contro lui. Si lamenta anche che le autorit? non abbiano preso delle misure positive che gli avrebbero permesso di esercitare il suo diritto di visita e di annodare una relazione con suo figlio. Invoca l’articolo 8 della Convenzione che ? formulata cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare
2. Non ci pu? essere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ? democratica, ? necessaria alla protezione dei diritti e delle libert? altrui. “
41. Il Governo stima che la richiesta ? inammissibile al motivo di un mancata osservanza, col richiedente, dell’articolo 47 dell’ordinamento della Corte (“l’ordinamento”), come modificato in 2013 ed in vigore da gennaio 2014.
42. Il richiedente contesta questa asserzione.
43. La Corte nota che il Governo non ha indicato ne che cosa il richiedente non avrebbe rispettato le istruzioni enunciate all’articolo 47 dell’ordinamento. Ricorda anche che le condizioni pi? rigorose per l’introduzione di una richiesta sono esatte solamente a partire dal 1 gennaio 2014 dal nuovo articolo 47 del suo ordinamento. Nello specifico, constata che la richiesta ? stata introdotta il 26 giugno 2010 e che, di conseguenza, non c’? nessuna ragione di considerare che il richiedente non ha rispettato le condizioni richieste dall’articolo 47 come in vigore all’epoca dei fatti, Oliari ed altri c. Italia, i nostri 18766/11 e 36030/11, ?? 67-68, 21 luglio 2015, e Bondavalli c. Italia, no 35532/12, ? 52, 17 novembre 2015.
44. Pertanto, conviene non tenere conto degli argomenti del Governo su questo punto.
B. Sull’ammissibilit?
1. Eccezione preliminare derivata della no-esaurimento delle vie di ricorso interni
45. Il Governo eccepisce della no-esaurimento delle vie di ricorso interni, considerando che il richiedente si sarebbe dovuto ricorrere in cassazione contro la decisione della corte di appello del 6 luglio 2012 autorizzando C.M. a traslocare a Torino col bambino.
46. Il richiedente oppone agli argomenti del Governo e fa valere, in particolare, che il ricorso in cassazione non era un ricorso ad esaurire al motivo che la giurisprudenza era divisa sul punto di sapere se era possibile ricorrersi in cassazione contro una decisione della corte di appello secondo l’articolo 317 bis del codice civile. Comunque il richiedente ricorda che si lamenta dell’impossibilit? di avere dei contatti con suo figlio dal 2006 e che il ricorso in cassazione non avrebbe avuto incidenza sull’esercizio del suo diritto di visita.
47. La Corte nota innanzitutto che i motivi di appello del richiedente cadono sulla questione del collocamento in ?uvre del diritto di visita secondo le modalit? fissate da parecchie decisioni e l’inerzia addotta dell’autorit? faccia al comportamento di C.M. Poi, la Corte ricorda che le decisioni del tribunale per bambini che cadono in particolare sul diritto di visita non rivestono un carattere definitivo e quale possono, quindi, essere modificate ogni momento in funzione degli avvenimenti legati alla situazione in causa. Cos?, l’evoluzione del procedimento interno ? la conseguenza del carattere non definitivo delle decisioni del tribunale per bambini che cadono sul diritto di visita. Peraltro, la Corte nota nello specifico che il richiedente non ? stato in grado di esercitare pienamente il suo diritto di visita dal 2006 e che ha introdotto la sua richiesta dinnanzi a lei il 26 giugno 2010 dopo avere investito a pi? riprese il tribunale per bambini che si era pronunciato sul suo diritto. Osserva che il richiedente aveva a sua disposizione questa via di ricorso interno per lamentarsi dell’interruzione dei contatti con suo figlio, Lombardo c. Italia, no 25704/11, ? 63, 29 gennaio 2013, e Nicol? Santilli c. Italia, no 51930/10, ? 46, 17 dicembre 2013.
48. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima che il richiedente ha esaurito le vie di ricorsi disponibili e che c’? luogo di respingere l’eccezione sollevata dal Governo.
2. Sul difetto di requisito di vittima del richiedente
49. Il Governo ricorda che dal 2010, il richiedente nega di incontrare il bambino e che questo comportamento causa un danno psicologico a questo ultimo. Per questa ragione, il richiedente non potrebbe definirsi vittima di una violazione della Convenzione.
50. Il richiedente oppone e fa valere che le autorit? nazionali non hanno preso le misure necessarie per rendere effettivo il suo diritto di visita. Ricorda avere rifiutato le visite in ambiente protetto, ma di essere interessato sempre si a suo figlio.
51. La Corte non stima necessario esaminare qui di seguito questa eccezione per le ragioni esposte (vedere sotto paragrafi 78-83).
3. Conclusione
52. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
C. Sul merito
1. Tesi delle parti
53. Il richiedente sostiene che, malgrado l’esistenza di parecchie decisioni del tribunale che fissa le condizioni di esercizio del suo diritto di visita, non ha potuto esercitare pienamente questo diritto dal 2006. Rimprovera alle giurisdizioni interne di non avere esercitato, siccome ne avrebbero avuto l’obbligo, un controllo consolidato sul rispetto del suo diritto di visita.
54. Il richiedente adduce che le autorit? ed i servizi sociali hanno tollerato il comportamento di C.M, che qualifica di inaccettabile, poich? quell’avrebbe ostacolato qui il suo diritto di visita e provato di addestrare il bambino contro lui. Di pi?, rimprovera alle autorit? di non avere preso delle misure positive che gli avrebbero permesso di esercitare il suo diritto di visita e di annodare una relazione con suo figlio.
55. Il richiedente precisa che la sua ex-compagna ha sempre provato a cavalcare il bambino contro lui e che, in sette anni, ha avuto la possibilit? di passare solamente tre giorni, nel 2010, con suo figlio.
56. Aggiunge che, in seguito, le giurisdizioni hanno autorizzato il bambino a partire con sua madre a Torino e che, da, non ha nessuna notizia diretta di suo figlio. Ai suoi occhi, il comportamento delle autorit? ? contrario al principio del coparentalit?.
57. Infine, il richiedente indica che non vuole incontrare il bambino nella presenza dei servizi sociali o della sua ex-compagna e che desidera esercitare il suo diritto di visita in modo libera.
58. Il Governo sostiene che le autorit? hanno agito con lo zelo richiesto.
59. Peraltro, riferendosi ai sentenze Nuutinen c. Finlandia (no 32842/96) CEDH 2000 VIII, e Glass c. Regno Unito (no 61827/00) CEDH 2004 II, il Governo indica che l’articolo 8 della Convenzione non saprebbe autorizzare un genitore a fare prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino. A questo riguardo, ? di parere che niente pu? essere rimproverato nello specifico alle autorit?: queste avrebbero agito nell’interesse del minore. Il Governo precisa che questo ultimo si trovava gi? nel 2007 in una situazione difficile in ragione delle tensioni che esistono tra i genitori.
60. Il Governo considera anche che il richiedente non ? vittima di una violazione della Convenzione, al motivo che ha opposto ad ogni incontro col bambino dal 2010.
61. Inoltre, nelle sue osservazioni, il Governo afferma tra altri che tutte le esigenze procedurali sono state rispettate e che, durante il procedimento interno, il richiedente ha potuto presentare tutti gli argomenti in favore della concessione di un diritto di visita e ha avuto accesso a tutte le informazione pertinenti su che i tribunali si sarebbero appellati per deliberare. Stima che, in queste condizioni, l’interesse del bambino ? sempre stato preso in considerazione.
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
62. Come la Corte l’ha ricordato a pi? riprese, se l’articolo 8 della Convenzione ha essenzialmente per oggetto di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si accontenta di comandare allo stato di astenersi delle uguali ingerenze: degli obblighi positivi inerenti possono aggiungersi a questo impegno piuttosto negativo ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Queste possono implicare l’adozione di misure che mirano al rispetto della vita familiare fino nelle relazioni degli individui tra essi di cui il collocamento in posto di un arsenale morale adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, cos? come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate (vedere, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n? 48542/99, ? 53, 23 giugno 2005. Questo arsenale deve permettere allo stato di adottare delle misure proprie a riunire il genitore ed il suo bambino, ivi compreso in caso di conflitto che oppone i due genitori (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo Zenide c. Romania, no 31679/96, ? 108, CEDH 2000 I, Sylvester c. Austria, i nostri 36812/97 e 40104/98, ? 68, 24 aprile 2003, Zavel ?c,. Repubblica ceca, no 14044/05, ? 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, no 35978/02, ? 80, 12 gennaio 2006. Peraltro, gli obblighi positivi non si limitano a badare a ci? che il bambino possa raggiungere suo genitore o avere un contatto con lui; inglobano anche l’insieme delle misure preparatorie che permettono di giungere a questo risultato (vedere, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, no 60457/00, ? 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c,. Romania, no 4023/04, ? 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo Zenide, precitato, ?? 105 e 112, e Sylvester, precitato, ? 70.
63. Inoltre, la Corte ricorda che, per essere adeguate, le misure proprie a riunire il genitore ed il suo bambino devono essere messi velocemente a posto, perch? lo scorrimento del tempo pu? avere delle conseguenze irrimediabili per le relazioni tra i bambini e quello dei genitori che non vive con lui (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, precitato, ? 102, Sindaco c. Portogallo, no 48206/99, ? 74, CEDH 2003 VII, Pini ed altri c. Romania, i nostri 78028/01 e 78030/01, ? 175, CEDH 2004 V (brani), Bianchi c. Svizzera, no 7548/04, ? 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, no 21558/03, ? 84, 2 settembre 2010.
64. La Corte ricorda che il fatto che gli sforzi delle autorit? sono stati vani non conduce automaticamente alla conclusione che lo stato ha mancato agli obblighi positivi che derivano per lui dell’articolo 8 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Mihailova, precitato, ? 82. Difatti, l’obbligo per le autorit? nazionali di prendere delle misure proprie a riunire il bambino ed il genitore con che non vive non ? assoluto, e la comprensione e la cooperazione dell’insieme delle persone riguardate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorit? nazionali devono sforzarsi di facilitare uguale collaborazione, un obbligo per esse di ricorrere in materia alla coercizione saprebbe essere limitata solamente: occorre loro tenere conto degli interessi e dei diritti e libert? di queste stesse persone, e, in particolare, degli interessi superiori del bambino e dei diritti che sono conferiti a questo ultimo con l’articolo 8 della Convenzione, Volesk? c. Repubblica ceca, no 63267/00, ? 118, 29 giugno 2004. Come la giurisprudenza della Corte lo riconosce in modo costante, la pi? grande prudenza si imporsi quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questa tenuta delicata, Mitrova e Savik c. l’ex-repubblica iugoslava di Macedonia, no 42534/09, ? 77, 11 febbraio 2016, Reigado Ramos c,. Portogallo, no 73229/01, ? 53, 22 novembre 2005, e l’articolo 8 della Convenzione non saprebbero autorizzare un genitore a fare prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino, Elsholz c. Germania [GC], n? 25735/94, ?? 49 50, CEDH 2000 VIII. Il compito della Corte nell’occorrenza consiste in sapere dunque se le autorit? nazionali hanno preso, per facilitare le visite, tutte le misure necessarie che si poteva esigere ragionevolmente di esse per mantenere i legami tra il richiedente e suo figlio, Manuello e Nevi c. Italia, no 107/10, ? 52, 20 gennaio 2015, ed ad esaminare il modo di cui le autorit? sono intervenute per facilitare l’esercizio del diritto di visita del richiedente come definito con le decisioni di giustizia, Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, ? 58, serie Ha no299 Ha, e Kuppinger c. Germania, no 62198/11, ? 105, 15 gennaio 2015.
b, Applicazione di questi principi al presente genere
65. La Corte stima necessaria di esaminare i motivi di appello del richiedente su due periodi distinti: il primo periodo di agosto 2006 al novembre 2010, ed il secondo periodo di novembre 2010 a 2016.
i. Periodo tra agosto 2006 e novembre 2010
66. La Corte nota innanzitutto che, al momento della loro separazione, il richiedente e la madre del bambino non erano giunte ad un accordo sulle modalit? del diritto di visita paterna. Osserva che la madre del bambino si ? molto presto oppositore al diritto di visita del richiedente.
67. La Corte rileva che, a partire da 2007, il richiedente non ha smesso di chiedere al tribunale l’organizzazione di incontri con suo figlio, ma che non ha potuto esercitare il suo diritto di visita che in modo molto limitata in ragione dell’opposizione della madre del bambino.
68. A questo riguardo, constata che, gi? nel 2008, nel loro primo rapporto, il perito aveva osservato che la guardia del bambino doveva essere affidata ai due genitori e che il bambino doveva incontrare il richiedente senza la presenza di sua madre. Faccia a questa situazione, il tribunale si ? limitato in un primo tempo ad ordinare alla madre del bambino ed ai servizi sociali di conformarsi alle sue decisioni, il 22 giugno 2008, il 28 aprile 2009 ed il 27 aprile 2010-paragrafi 8-16 sopra. Tuttavia, gli incontri tra i richiedenti e suo figlio sono stati ridotti in numero e la loro organizzazione ? stata difficile.
69. La Corte nota poi che nel 2010 il tribunale ha riconosciuto che il richiedente non aveva potuto esercitare il suo diritto di visita in ragione, in particolare, del mancata osservanza con C.M. delle sue decisioni.
70. A questo riguardo, la Corte rileva che, entra agosto 2006 ed aprile 2010, la maggior parte degli incontri autorizzati entrano il richiedente ed i suoi figli non sono stati organizzati o si sono svolte in presenza di C.M. Stima che una reazione veloce a questa situazione sarebbe stata necessaria avuto riguardo all’incidenza, in questo genere di cause, dello scorrimento del tempo, questo potendo avere degli effetti negativi in quanto alla possibilit? per il genitore riguardato di riannodare una relazione col bambino.
71. La Corte nota anche che, in seguito, nel 2010 il tribunale ha preso atto di ci? che la madre aveva volontariamente ?uvr? ad impedire ogni relazione tra il bambino ed i richiedenti e che, nonostante le decisioni delle giurisdizioni interne, persisteva nel suo comportamento.
72. La Corte osserva che la situazione ha perdurato cos? fino nel novembre 2010, quando il richiedente neg? di vedere il bambino nella presenza di C.M.
73. La Corte ricorda che non gli appartiene di sostituire la sua valutazione a quella delle autorit? nazionali competenti in quanto alle misure che sarebbero dovute essere prese, perch? queste autorit? sono in principio pi? meglio posto per procedere ad una tale valutazione, in particolare perch? sono in contatto diretto col contesto della causa e le parti implicate, Reigado Ramos, precitato, ? 53. Per tanto, non pu? nello specifico ignorare i fatti esposti precedentemente, paragrafi 67-72 sopra. Il richiedente ha provato a stabilire dei contatti con suo figlio dal 2006, e, in dispetto delle decisioni del tribunale che gli riconosce un diritto di visita, non ha potuto esercitare il suo diritto di visita che in modo molto limitata in ragione dell’opposizione della madre del bambino.
74. La Corte riconosce che le autorit? facevano nella specifico faccia ad una situazione molto difficile che era dovuta in particolare alle tensioni che esistono tra il richiedente e le sue ex-compagne. Stima mentre una mancanza di cooperazione tra i genitori separati non pu? dispensare le autorit? competenti di mettere in ?uvre tutti i mezzi suscettibili di permettere il mantenimento del legame familiare (vedere Fourkiotis c). Grecia no74758/11 ? 72, 16 giugno 2016, Lombardo, precitato, ? 91, e vedere anche, mutatis mutandis, Reigado Ramos, precitato, ? 55 Zavel, ?precitato, ? 52.
75. Difatti, le autorit? non hanno dato prova dello zelo che si imporsi nello specifico e sono restate al di qua di ci? che si poteva aspettare ragionevolmente di esse. In particolare, le giurisdizioni interne non hanno preso le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del bambino (Bondavalli, precitato, ? 81, Macready c. Repubblica ceca, i nostri 4824/06 e 15512/08, ? 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, precitato, ? 61. Non hanno preso, fin dall’inizio della separazione, delle misure utili che mirano all’instaurazione di contatti effettivi. Hanno tollerato poi durante circa quattro anni che la madre, col suo comportamento, impedisse la determinazione di una vera relazione tra il richiedente ed i bambini. La Corte rileva che lo svolgimento del procedimento dinnanzi al tribunale fa apparire piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, come delle domande successive di informazioni ed una delegazione del seguito della famiglia ai servizi sociali abbinati dell’obbligo per questi di fare rispettare il diritto di visita del richiedente (Lombardo, precitato ? 92, e Piazzi, precitato, ? 61. Perci? la Corte stima t lei che le autorit? hanno lasciato consolidarsi una situazione di fatto installato al disprezzo delle decisioni giudiziali (Fourkiotis, precitato, ?70.
76. Avuto riguardo a ci? che precede e nonostante il margine di valutazione dello stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorit? nazionali non hanno esposto gli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto di visita del richiedente entro agosto 2006 e novembre 2010 e che hanno ignorato il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita familiare.
77. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
ii. Periodo tra novembre 2010 e 2016
78. La Corte osserva che, a partire da 2010, i servizi sociali hanno reagito alle ingiunzioni del tribunale organizzando la tenuta degli incontri secondo le modalit? previste e che, del suo lato, dopo un primo periodo, il richiedente ha annullato le vacanze del mese di agosto 2010 contemplato col bambino e ha fatto parte, nel novembre 2010, della sua intenzione di non pi? incontrare questo ultimo.
79. A questo riguardo, la Corte prende nota delle posizioni delle parti, ricordate sopra. Da una parte, il richiedente afferma che il suo comportamento si giustificava in ragione di una mancanza di mediazione effettiva da parte dei servizi sociale faccia all’atteggiamento della madre del bambino che avrebbe opposto costantemente all’esercizio del suo diritto di visita. Altra parte, il Governo considera che le autorit? interne hanno esposto tutti gli sforzi necessari per proteggere l’interesse del bambino e dei due genitori, ci? che risulterebbe dell’evoluzione della situazione, ed aggiunge che il richiedente nega di cooperare dal 2010.
80. Nell’occorrenza, la Corte rileva che, nell’aprile 2010, dopo avere sottolineato che il bambino desiderava passare pi? di tempo con suo padre e che sua madre aveva volontariamente ?uvr? ad impedire ogni relazione tra egli ed i richiedenti, il tribunale ha incaricato i servizi sociali di badare al rispetto delle sue prescrizioni. Nota che, a partire da questa data, parecchi incontri sono stati organizzati alla fine.
81. La Corte nota che risulta degli sviluppi recenti del procedimento che, dal 2010, le autorit? interne hanno esposto degli sforzi per permettere l’esercizio del diritto di visita del richiedente, ma che, del suo lato, questo ha dato prova di un atteggiamento negativo poich? ha di annullato prima parecchi incontri e ha deciso poi di non pi? prendere parte alle visite. L’interessato non esercita cos? pi? il suo diritto di visita da pi? di cinque anni e non fa di sforzi per mantenere il legame con suo figlio. La Corte ha appena constatato che le autorit? nazionali non hanno esposto degli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto di visita del richiedente entro agosto 2006 e novembre 2010, paragrafo 76 sopra. Le spiegazioni fornite dal richiedente non sono di natura tale da giustificare il suo atteggiamento negativo a partire da novembre 2010 (vedere, ha contrario, Nicol? Santilli, precitato, ? 74, tanto pi? che il bambino ha segnalato che percepiva questo atteggiamento come un abbandono da parte di suo padre.
82. La Corte stima che, confrontate alle gravi incomprensioni che esistono tra i due genitori, le autorit? hanno preso, a partire da 2010 le misure necessarie per incitare questi a collaborare e ristabilire le relazioni tra il richiedente e suoi figli.
83. Avuto riguardo all’insieme degli elementi che precedono ed al margine di valutazione dello stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorit? nazionali hanno, a partire da novembre 2010, spiegato gli sforzi che si poteva esigere ragionevolmente di esse per garantire il rispetto del diritto di visita del richiedente, conformemente alle esigenze del diritto al rispetto della vita familiare garantita con l’articolo 8 della Convenzione. Non c’? stato dunque, per questo periodo, violazione del diritto alla vita familiare del richiedente.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
A. Dommage
84. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
85. Il richiedente richiede 100 000 euro (EUR, per il danno morale che dice avere subito a causa dell’impossibilit? di annodare una relazione con suo figlio,).
86. Il Governo combatte questa pretesa.
87. La Corte stima, avuto riguardo alle circostanze dello specifico, che la constatazione di violazione dell’articolo 8, per il periodo 2006-2010 al quale ? giunta costituisco una soddisfazione equa sufficiente per ogni danno morale potuto essere subito dal richiedente. Non accorda nessuna somma di questo capo dunque.
B. Oneri e spese
88. Il richiedente chiede il rimborso delle somme pagate agli avvocati nei procedimenti interni e dinnanzi alla Corte cos? come ai periti e richiedi il rimborso degli oneri di viaggio in Italia per partecipare alle udienze.
89. Il Governo contesta questa domanda.
90. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Inoltre, quando la Corte constata una violazione della Convenzione, non accorda al richiedente il pagamento degli oneri e spese che ha esposto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che nella misura in cui sono stati impegnati per prevenire o fare correggere con queste suddetta violazione. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 10 000 EUR ogni onere confuso e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
91. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione per il periodo che va di agosto 2006 al novembre 2010;
3. Stabilisce che non c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione per il periodo che va di novembre 2010 a 2016;
4. Stabilisce che la constatazione di una violazione fornisce in si una soddisfazione equa sufficiente per ogni danno morale potuto essere subito dal richiedente;
5. Stabilisce:
ha, che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 10 000 EUR, diecimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 settembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Cancelliere Presidentessa