Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIANNI + 8 ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 35941/03)
SENTENZA
STRASBURGO
30 marzo 2006
DEFINITIVO
30/06/2006
Questa sentenza diventer� definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gianni + 8 altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sigg. V. Zagrebelsky, D. Spielmann, S.E. Jebens, giudici, e del Sig. S. Quesada, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 marzo 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35941/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui nove cittadini di questo Stato, il Sig. P. G., primo richiedente, la Sig.ra A. G., secondo richiedente, la Sig.ra G. G., terzo richiedente, la Sig.ra S. P., quarto richiedente, il Sig. P. G., quinto richiedente, e la Sig.ra C. M., sesto richiedente, il Sig. G. G., settimo richiedente, il Sig. G. G. (ottavo che richiede), la Sig.ra O. G. (nono richiedente), hanno investito la Corte il 12 novembre 2003 in virt� dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert� fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. G. L., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) � rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 24 marzo 2005, la prima sezione ha dichiarato la richiesta parzialmente inammissibile e ha deciso di comunicare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo no 1 al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 � 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit� e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1950, 1956, 1947, 1927, 1971, 1938, 1941, 1957 e 1939 e risiedono rispettivamente a Villanova di Guidonia, Roma, e Roma.
5. I quattro primi richiedenti e due altre persone (“i donatori”) erano proprietari di un terreno edificabile di 6 398 metri quadrati ubicati a Roma e registrato al catasto, foglio 662, appezzamento 28.
6. Gli altri cinque richiedenti sono successi ai due donatori durante il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne.
7. Con un’ordinanza del 5 febbraio 1980, approvata il 6 marzo 1980 dal comitato regionale di controllo (“CO.RE.CO.”), la municipalit� di Roma approv� il progetto di costruzione di una rete di canali sul terreno dei quattro primi richiedenti e dei due donatori, fissando per l’adozione di un decreto di espropriazione un termine di cinque anni con decorrenza dalla data in cui l’ordinanza sarebbe diventata esecutiva.
8. Con un’ordinanza del 12 maggio 1981, la municipalit� di Roma autorizz� l’occupazione di emergenza di questo terreno in vista della sua espropriazione a causa di utilit� pubblica per procedere alla costruzione della rete di canali.
9. Il 27 agosto 1981, la municipalit� procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi� i lavori di costruzione.
10. Con un atto di citazione notificato il 26 febbraio 1990, i richiedenti introdussero dinnanzi al tribunale di Roma un’azione in danno-interessi contro la municipalit� di Roma.
11. Facevano valere che l’occupazione del terreno era illegale al motivo che questa si era prolungata al di l� del termine autorizzato e che i lavori di costruzione si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit�. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, occupazione acquisitiva, i richiedenti adducevano che in seguito al completamento del lavoro pubblico, il loro diritto di propriet� era stato neutralizzato e che, di conseguenza, non era loro possibile chiedere la restituzione del terreno controverso, ma solamente dei danno-interessi. Richiedevano una somma corrispondente al valore venale del terreno, cos� come un’indennit� di occupazione.
12. Con un giudizio depositato alla cancelleria il 14 febbraio 1995, il tribunale di Roma deliber� che l’ordinanza del 5 febbraio 1980 doveva considerarsi esecutiva con decorrenza dalla data della sua adozione. Tenuto conto del fatto che nessuno decreto di espropriazione era stato pronunciato nei cinque seguente anni il momento in cui questa misura era diventata esecutiva, l’occupazione doveva considerarsi come illegale a partire dal 5 febbraio 1985. Di conseguenza, il tribunale dichiar� prescritto il diritto dei richiedenti al risarcimento conseguente la perdita del loro terreno per effetto dell’espropriazione indiretta, per il motivo che l’azione in giustizia era stata introdotta pi� di cinque anni dopo il 5 febbraio 1985.
13. Con due atti notificati rispettivamente il 16 gennaio e il 12 marzo 1996, i richiedenti interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Roma. Facevano valere in particolare che l’ordinanza del 5 febbraio 1980 era diventata esecutiva a partire dal 6 marzo 1980 e che dunque l’occupazione del terreno era diventata illegale a partire dal 6 marzo 1985. Di conseguenza, secondo i richiedenti, la loro domanda di risarcimento non poteva essere considerata come tardiva, dato che l’azione dinnanzi al tribunale era stata introdotta meno di cinque anni dopo il 6 marzo 1985.
14. Con una sentenza depositaa alla cancelleria il 16 novembre 1998, la corte di appello di Roma respinse l’appello, deliberando che il diritto dei richiedenti al risarcimento era prescritto.
15. Con un ricorso notificato il 16 novembre 1999, i richiedenti attaccarono la sentenza della corte di appello dinnanzi alla Corte di cassazione, facendo valere in particolare che il loro diritto al risarcimento non poteva considerarsi come prescritto, dato che l’occupazione del terreno era diventata illegale a contare dal 6 marzo 1985 e non dal 5 febbraio 1985.
16. Con un’ordinanza depositata alla cancelleria il 20 giugno 2001, la Corte di cassazione rinvi� la richiesta dinnanzi alle sue sezioni unite.
17. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 15 maggio 2003, resa nella sua composizione a sezioni unite, la Corte di cassazione accolse il ricorso dei richiedenti e rinvi� la causa ad un’altra sezione della corte di appello di Roma. Secondo la Corte di cassazione, l’ordinanza del 5 febbraio 1980 era diventata esecutiva a contare dal 6 marzo 1980 e l’occupazione del terreno era diventata dunque illegale a contare dal 6 marzo 1985. Di conseguenza, il diritto dei richiedenti all’ottenimento del risarcimento conseguente alla privazione del loro terreno per effetto dell’espropriazione indiretta, non poteva considerarsi come prescritto.
18. In quanto alla quantificazione del risarcimento dovuto ai richiedenti per la perdita del terreno, la Corte di cassazione deliber� che simile calcolo dovesse essere effettuato dalla corte di appello alla quale la causa era rinviata, tenuto conto del fatto che la sentenza annullata non conteneva nessuna quantificazione del risarcimento e che una perizia si rivelava necessaria per calcolarne l’importo.
19. Con un atto di citazione notificato il 25 giugno 2004, i richiedenti citarono la municipalit� dinnanzi alla corte di appello di Roma, chiedendo il versamento di una somma corrispondente al valore venale del terreno, cos� come di un’indennit� di occupazione.
20. Risulta dalla pratica che questo procedimento � sempre pendente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
a) L’occupazione di emergenza di un terreno
21. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit� pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu� decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
22. L’occupazione autorizzata di un terreno d� diritto ad un’indennit� di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit� di occupazione appena il terreno � occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
b) Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
23. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero ad occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit� di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet� terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
24. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo stato annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l� della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione fosse intervenuto.
25. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet� terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich� l’illegalit� derivante dall’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit� di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
26. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet� del terreno e poteva chiederne la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse stata utilit� pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
27. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet� terreno nel momento della trasformazione irreversibile del bene, ovvero nel momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
28. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott� la terza soluzione. Cos� fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virt� di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet� di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit� dell’occupazione, il lavoro pubblico � stato realizzato. Quando l’occupazione � ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet� ha luogo nel momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno � stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet� ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis� che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, del terreno avendo avuto luogo senza titolo l’acquisizione. Questo risarcimento non � versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento � abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit� da delitto, ovvero cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
29. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione doveva applicarsi, poich� l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm� che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm� che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione � di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
30. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si � radicato in una disposizione legislativa, ovvero l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit� da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietaria di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non d� nessun problemi sul piano costituzionale, poich� l’interesse pubblico, ovvero la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet� di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit� da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
31. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet� del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
32. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’� espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se cos� non fosse, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
33. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit� pubblica devono essere considerat4 come nulli ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet� dal terreno e pu� chiedere la restitutio in integrum. Pu�, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit� in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione viene applicato.
34. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberanodo in camere riunite ha affermato che non c’� trasferimento di propriet� quando la dichiarazione di utilit� pubblica � stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non si applica dunque. L’interessato mantenendo la propriet� dal terreno, ha la possibilit� di chiedere la restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
35. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet� per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit� pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato � stata considerata come invalida ab initio.
36. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’� trasferimento di propriet� in mancanza di dichiarazione di utilit� pubblica valida.
37. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrati in vigore il 30 giugno 2003, paragrafi 48-49 sotto.
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
38. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale tramite una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu� pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne pi� del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all’articolo 1224 � 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell’occupazione illegale.”
39. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n� 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit� di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
40. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet� che provoca l’occupazione illegale.
41. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific� questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit� contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar� incostituzionale questa disposizione.
42. In virt� della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu� la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non poteva essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivaleva all’importo dell’indennit� contemplata nel caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi� favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
43. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato simile indennit� compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit� integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu� essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit� pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
44. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si � pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
45. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che � compatibile con la Convenzione.
46. Pi� specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che in materia dell’uniformit� della giurisprudenza, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come pienamente “prevedibile” a contare del 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come rispettosa del principio di legalit�. In quanto alle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit� pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet� del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se � inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta � sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit� e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
47. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilit� pubblica riguardante un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 resa in seduta plenaria, si � pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro “pubblico” poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto negativamente. Ci� facendo, ha:
a) riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta � inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, per ci� che riguarda tra altri il punto di sapere in quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come “realizzato” e dunque in quale data ci sia stato trasferimento di propriet� a favore dello stato;
b) reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, a fronte di una domanda di restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorit� pubbliche non pu�, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c) interpretato l’articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso in cui la non-restituzione di un terreno pu� essere ammessa solamente in casi eccezionali, ovvero quando l’amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato dalla conservazione del lavoro;
d) affermato, in questo contesto, che l’espropriazione indiretta non potrebbe costituire un’alternativa (“una mera alternativa”) ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit� pubblica, qui di seguito “il Repertorio,
48. Il 30 giugno 2003 � entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si � sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione di espropriazione della giurisprudenza precedente in materia.
49. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilit� pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico � acquisito al patrimonio dell’autorit� che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit� pu� acquisire un bene anche quando o il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit� pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu� chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit� in causa si pu� opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
50. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos� formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu� essere privato della sua propriet� se non a causa di utilit� pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit�
51. Il Governo solleva un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne basata su due risvolti.
52. In quanto al primo risvolto, il Governo fa osservare che il procedimento � sempre pendente dinnanzi alla corte di appello di Roma.
53. In quanto al secondo risvolto, il Governo fa valere che, tenuto conto della sentenza del Consiglio di stato no 2/2005 del 29 aprile 2005, paragrafo 47 sopra, i richiedenti avrebbero dovuto iniziare un’azione dinnanzi alle giurisdizioni amministrative per ottenere la restituzione del terreno.
54. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
55. La Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti, che questa eccezione � legata strettamente in fondo alla richiesta e decide di unirla al merito. Constata che la richiesta non � manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 � 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit�. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
56. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit� pubblica. Il Governo ammette che il procedimento di espropriazione non � stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuno decreto di espropriazione � stato adottato.
57. Primariamente, ci sarebbe stata utilit� pubblica, il che non � stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
58. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a partire al pi� tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
59. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
60. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che l’idea di legge � comprensiva dei principi generali enunciati o implicati da lei (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A no 33 � 45) cos� come del diritto non scritto, vedere la sentenza Sunday Time c. Regno Unito (no 1) del 26 aprile 1979, serie A no 30, � 47.
61. Segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
62. Il Governo ricorda che in una causa tedesca, Forrer-Niedenthal c. Germania, sentenza del 20 febbraio 2003, la Corte ha considerato una legge tedesca del 1997 come sufficiente, malgrado la sua imprevedibilit� manifesta, per fornire una base legale alle decisioni che hanno privato il richiedente di ogni protezione contro l’attentato portato alla sua propriet�. Il Governo chiede alla Corte di applicare lo stesso criterio di giudizio alla presente causa.
63. In quanto alla qualit� della legge, il Governo riconosce che il fatto che un decreto di espropriazione non sia stato pronunciato � in s� una trasgressione alle regole che presiedono il procedimento amministrativo.
64. Tuttavia, tenuto conto di ci� che il terreno � stato trasformato in modo irreversibile in ragione della costruzione di un opera di utilit� pubblica, la restituzione di questo non � pi� possibile.
65. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico � stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponda all’utilit� pubblica.
66. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione � tenuta di compensare l’individuo.
67. Per�, questo indennizzo pu� essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit� commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono il procedimento amministrativo.
68. Il Governo ammette che i richiedenti avrebbero potuto essere indennizzati interamente e che per effetto della legge no 662 del 1996, l’indennit� accordata sar� inferiore al valore del terreno.
69. Tuttavia, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l’importo dell’indennit� che i richiedenti potranno ottenere rientra nel margine di valutazione lasciato agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Ricorda inoltre che l’indennit� come plafonata dalla legge in causa, � in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare.
70. Alla luce di queste considerazioni e riferendosi alla causa B�ck c. Finlandia (no 37598/97, CEDH 2004,) il Governo conclude che il giusto equilibrio � stato rispettato.
b) I richiedenti,
71. I richiedenti fanno osservare che sono stati privati del loro bene in virt� del principio dell’espropriazione indiretta, come applicato dalle giurisdizioni nazionali. Chiedono alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non � conforme al principio di legalit�. Riferendosi in particolare alle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia (no 24638/94) sentenza del 30 maggio 2000, CEDH 2000-VI, cos� come alle cause Carletta c. Italia (no 63861/00, 15 luglio 2005, ed La Rosa ed Alba) (no 6), c Italia (no 63240/00, 15 luglio 2005,) osservano che l’espropriazione indiretta � un meccanismo che permette all’autorit� pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit�, il che non � ammissibile in un Stato di diritto.
72. Alla luce di queste considerazioni, i richiedenti chiedono alla Corte di constatare la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
2. Valutazione della Corte
73. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito l’eccezione del Governo derivata dal non-esaurimento delle vie di ricorso interne.
74. Le parti si accordano per dire che c’� stata “privazione di propriet�.”
75. La Corte ricorda che, per determinare se c’� stata privazione di beni al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l� delle apparenze ed analizzare la realt� della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L�nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, � 63).
76. Ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit� pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ� democratica, � inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, � 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit� notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19 – 20, � 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, � 110).
77. La Corte resta convinta che l’esistenza, in quanto tale, di una base legale non basta a soddisfare il principio di legalit� e stima utile propendersi sulla questione della qualit� della legge.
78. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio � stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos�, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie rilevate nella cronistoria della giurisprudenza, e nota anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i suddetti testi di legge scritta. Questo punto di vista � stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 47 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resa in seduta plenaria, ha riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta non ha mai dato adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
79. Inoltre, la Corte constata che, in ogni caso, l’espropriazione indiretta tende ad interinare una situazione che deriva di fatto dalle illegalit� commesse dall’amministrazione, tende a regolare le conseguenze per l’individuo e l’amministrazione, e permette a questa ultima di trarre utile dal suo comportamento illegale. Che sia in virt� di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l’articolo 43 del Repertorio, l’espropriazione indiretta non potrebbe dunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione in buona e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, la posizione del Consiglio di stato, al paragrafo 47 sopra).
80. Ad ogni modo, la Corte � chiamata a verificare se il modo in cui il diritto interno � interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
81. La Corte constata che nello specifico i richiedenti hanno perso la disponibilit� del terreno che � stato occupato nel 1981 e che � stato trasformato in modo irreversibile a seguito alla realizzazione del lavoro pubblico. Secondo la Corte di cassazione l’occupazione � diventata senza titolo a contare dal 1985 ed in questa stessa data i richiedenti sono stati privati dei loro beni. Il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne non si � ancora concluso, dato che � sempre pendente dinnanzi alla corte di appello.
82. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet�, ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che tale trasferimento deve considerarsi come avendo avuto luogo, Carbonara e Ventura c. Italia, precitata, � 80, e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni disponibilit� del terreno in causa, combinata con l’impossibilit� fino a qui di ovviare alla situazione incriminata ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali richiedenti hanno subito un’espropriazione di fatto incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni (Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, � 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.
83. In conclusione, l’eccezione derivata della non-esaurimento delle vie di ricorso interne non potrebbe essere considerata e vi � stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
84. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’� stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’� luogo, una soddisfazione equa. “
85. A titolo di danno materiale, i richiedenti sollecitano la restituzione del terreno, il che costituirebbe la forma di risarcimento ideale secondo loro. A difetto di restituzione, i richiedenti chiedono il versamento di una somma uguale al valore venale del terreno rivalutato al luglio 2005, ossia 1 151 465,50 EUR.
86. Inoltre, richiedono la somma di 2 200 263,26 EUR per non-godimento del terreno.
87. In quanto al danno morale, i richiedenti chiedono un importo globale di 360 000 EUR.
88. Infine, i richiedenti chiedono la somma di 19 772,21 per oneri di procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, cos� come la somma di 21 380,16 per oneri di procedimento dinnanzi alla Corte.
89. Il Governo contesta al primo colpo le modalit� di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, soddisfazione equa, no 31524/96, 30 ottobre 2003, e Carbonara e Ventura c. Italia (soddisfazione equa, no 24638/94, 11 dicembre 2003,).
90. Inoltre, il Governo contesta la valutazione del valore venale del terreno effettuato dai richiedenti e stima che ad ogni modo la somma richiesta dai richiedenti sarebbe eccessiva.
91. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che tale danno dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, il Governo sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale � subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
92. In quanto agli oneri del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali, il Governo sostiene che questi devono essere rimborsati nella cornice di questo ultimo procedimento e non di quello dinnanzi alla Corte.
93. In quanto agli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
94. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci�, la riserva e fisser� il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit� che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT�,
1. Unisce al merito l’eccezione preliminare del Governo e la respinge;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c’� stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato; perci�,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar� diventata definitiva conformemente all’articolo 44 � 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarla all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 30 marzo 2006 in applicazione dell’articolo 77 �� 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Cancelliere aggiuntoPresidente