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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE GIANNATIEMPO c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 35969/97/2003
Stato: Italia
Data: 2003-04-17 00:00:00
Organo: Sezione Prima
Testo Originale

Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIANNATIEMPO C. ITALIA
( Richiesta no 35969/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
17 aprile 2003
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Giannatiempo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente,
Sig.ra F. Tulkens, l
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. del Tufo, giudice ad hoc
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 marzo 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35969/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. G. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 16 novembre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da A. B., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa ? stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell’articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11 alla Convenzione.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia, il Governo ha designato la Sig.ra M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. L? 8 novembre 2002 e il 26 novembre 2002, il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
8. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato ad A.S.
9. Con un atto notificato il 22 gennaio 1988, il richiedente comunic? l?avviso di disdetta e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
10. Con un’ordinanza del 31 maggio 1988 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 maggio 1989.
11. Il 21 giugno 1989, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
12. Il 1 agosto 1989, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 15 settembre 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
13. Tra il 15 settembre 1989 ed i 25 gennaio 1995, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a ventidue tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento,non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
14. Il 3 febbraio 1995, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne abitazione per sua figlia.
15. Tra il 22 marzo 1995 ed il 24 giugno 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a nove tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
16. Il 18 luglio 1997, il richiedente ricuper? l’appartamento con l’assistenza della forza pubblica.
IN DIRITTO
17. Il 26 novembre 2002, la Corte ha ricevuto del Governo il seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 35969/97, introdotta dal Sig. A. G., il governo italiano offre di versare a questo la somma di 10 150 (diecimila cento cinquanta) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
18. L? 8 novembre 2002, la Corte ha ricevuto il seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare al Sig. A. G. la somma di 10 150 (diecimila cento cinquanta) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 35969/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
19. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunti le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
20. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.

Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 aprile 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Radiation du r?le (r?glement amiable)
PREMI?RE SECTION
AFFAIRE GIANNATIEMPO c. ITALIE
(Requ?te no 35969/97)
ARR?T
(Reglement amiable)
STRASBOURG
17 avril 2003
Cet arr?t est d?finitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l?affaire Giannatiempo c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (premi?re section), si?geant en une chambre compos?e de :
M. C.L. Rozakis, pr?sident,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajic,
M. E. Levits,
M. A. Kovler, juges,
Mme M. del Tufo, juge ad hoc
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 27 mars 2003,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te (no 35969/97) dirig?e contre la R?publique italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. G. (? le requ?rant ?), avait saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme (? la Commission ?) le 16 novembre 1996 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. Le requ?rant est repr?sent? devant la Cour par Me A. B., avocat ? Rome. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) est repr?sent? par son agent, M. U. Leanza, et par ses co-agents successifs, respectivement M. V Esposito et M. F. Crisafulli.
3. Le requ?rant se plaignait de l?impossibilit? prolong?e de r?cup?rer son appartement ? d?faut d?assistance de la force publique en mati?re d?expulsion de locataires ainsi que de la dur?e de la proc?dure d?expulsion.
4. L?affaire a ?t? transf?r?e ? la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l?article 5 ? 2 du Protocole no 11 ? la Convention.
5. La requ?te a ?t? attribu?e ? la deuxi?me section de la Cour (article 52 ? 1 du r?glement). Au sein de celle-ci, la chambre charg?e d?examiner l?affaire (article 27 ? 1 de la Convention) a ?t? constitu?e conform?ment ? l?article 26 ? 1 du r?glement. A la suite du d?port de M. V. Zagrebelsky, juge ?lu au titre de l?Italie, le Gouvernement a d?sign? Mme M. del Tufo comme juge ad hoc pour si?ger ? sa place (articles 27 ? 2 de la Convention et 29 ? 1 du r?glement).
6. Le 4 octobre 2001, apr?s avoir recueilli les observations des parties, la Cour a d?clar? la requ?te recevable.
7. Les 8 novembre 2002 et 26 novembre 2002 respectivement, le requ?rant et le Gouvernement ont pr?sent? des d?clarations formelles d?acceptation d?un r?glement amiable de l?affaire.
EN FAIT
8. Le requ?rant est propri?taire d?un appartement ? Rome, qu?il avait lou? ? A.S.
9. Par un acte signifi? le 22 janvier 1988, le requ?rant communiqua l?avis de cong? et assigna l?int?ress? ? compara?tre devant le juge d?instance de Rome.
10. Par une ordonnance du 31 mai 1988, qui devint ex?cutoire le m?me jour, ce dernier confirma formellement le cong? du bail et d?cida que les lieux devaient ?tre lib?r?s au plus tard le 31 mai 1989.
11. Le 21 juin 1989, le requ?rant signifia au locataire le commandement de lib?rer l?appartement.
12. Le 1er ao?t 1989, il lui signifia l?avis que l?expulsion serait ex?cut?e le 15 septembre 1989 par voie d?huissier de justice.
13. Entre le 15 septembre 1989 et le 25 janvier 1995, l?huissier de justice proc?da ? vingt-deux tentatives d?expulsion. Ces tentatives se sold?rent toutes par un ?chec, les lois sur l??chelonnement de l?ex?cution des d?cisions d?expulsion ne permettant pas au requ?rant de b?n?ficier du concours de la force publique.
14. Le 3 f?vrier 1995, le requ?rant fit une d?claration solennelle qu?il avait un besoin urgent de r?cup?rer l?appartement pour en faire l?habitation de sa fille.
15. Entre le 22 mars 1995 et le 24 juin 1997, l?huissier de justice proc?da ? neuf tentatives d?expulsion. Ces tentatives se sold?rent toutes par un ?chec, le requ?rant n?ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l?ex?cution de l?expulsion.
16. Le 18 juillet 1997, le requ?rant r?cup?ra l?appartement avec l?assistance de la force publique.
EN DROIT
17. Le 26 novembre 2002, la Cour a re?u du Gouvernement la d?claration suivante :
? Je d?clare qu?en vue d?un r?glement amiable de l?affaire ayant pour origine la requ?te no 35969/97, introduite par M. A. G., le gouvernement italien offre de verser ? celui-ci la somme de 10 150 (dix mille cent cinquante) euros au titre de pr?judice mat?riel et moral ainsi que pour frais et d?pens, dans les trois mois ? compter de la notification de l?arr?t de la Cour rendu conform?ment ? l?article 39 de la Convention europ?enne des Droits de l?Homme. Ce versement vaudra r?glement d?finitif de l?affaire.
La pr?sente d?claration n?implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d?une violation de la Convention europ?enne des Droits de l?Homme en l?esp?ce.
En outre, le Gouvernement s?engage ? ne pas demander, apr?s le prononc? de l?arr?t, le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre conform?ment ? l?article 43 ? 1 de la Convention. ?
18. Le 8 novembre 2002, la Cour a re?u la d?claration suivante, sign?e par le requ?rant :
? J?ai pris connaissance de la d?claration du gouvernement italien selon laquelle il est pr?t ? verser ? M. A. G. la somme de 10 150 (dix mille cent cinquante) euros au titre de pr?judice mat?riel et moral ainsi que pour frais et d?pens en vue d?un r?glement amiable de l?affaire ayant pour origine la requ?te no 35969/97 pendante devant la Cour europ?enne des Droits de l?Homme.
J?accepte cette proposition et renonce par ailleurs ? toute autre pr?tention ? l?encontre de l?Italie ? propos des faits ? l?origine de ladite requ?te. Je d?clare l?affaire d?finitivement r?gl?e.
La pr?sente d?claration s?inscrit dans le cadre du r?glement amiable auquel le Gouvernement et le requ?rant sont parvenus.
En outre, je m?engage ? ne pas demander, apr?s le prononc? de l?arr?t, le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre conform?ment ? l?article 43 ? 1 de la Convention. ?
19. La Cour prend acte du r?glement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assur?e que ce r?glement s?inspire du respect des droits de l?homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 ? 1 in fine de la Convention et 62 ? 3 du r?glement).
20. Partant, il convient de rayer l?affaire du r?le.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. D?cide de rayer l?affaire du r?le ;
2. Prend acte de l?engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l?affaire ? la Grande Chambre.

Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 17 avril 2003 en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Greffier adjoint Pr?sident

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