Conclusione Radiazione dal ruolo (ordinamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA GIANNATIEMPO C. ITALIA
( Richiesta no 35969/97)
SENTENZA
(Ordinamento amichevole)
STRASBURGO
17 aprile 2003
Questa sentenza ? definitiva. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Giannatiempo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente,
Sig.ra F. Tulkens, l
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic,
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. del Tufo, giudice ad hoc
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 marzo 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35969/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. G. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 16 novembre 1996 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte da A. B., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lamentava dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento in mancanza di assistenza della forza pubblica in materia di sfratto di inquilini cos? come della durata del procedimento di sfratto.
4. La causa ? stata trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virt? dell’articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11 alla Convenzione.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia, il Governo ha designato la Sig.ra M. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001, dopo avere raccolto le osservazioni delle parti, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. L? 8 novembre 2002 e il 26 novembre 2002, il richiedente ed il Governo hanno presentato rispettivamente delle dichiarazioni formali di accettazione di un ordinamento amichevole della causa.
IN FATTO
8. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato ad A.S.
9. Con un atto notificato il 22 gennaio 1988, il richiedente comunic? l?avviso di disdetta e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
10. Con un’ordinanza del 31 maggio 1988 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 maggio 1989.
11. Il 21 giugno 1989, il richiedente notific? all’inquilino il comando di liberare l’appartamento.
12. Il 1 agosto 1989, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 15 settembre 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
13. Tra il 15 settembre 1989 ed i 25 gennaio 1995, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a ventidue tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento,non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica.
14. Il 3 febbraio 1995, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne abitazione per sua figlia.
15. Tra il 22 marzo 1995 ed il 24 giugno 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a nove tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, il richiedente non avendo ottenuto il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
16. Il 18 luglio 1997, il richiedente ricuper? l’appartamento con l’assistenza della forza pubblica.
IN DIRITTO
17. Il 26 novembre 2002, la Corte ha ricevuto del Governo il seguente dichiarazione:
“Dichiaro che in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 35969/97, introdotta dal Sig. A. G., il governo italiano offre di versare a questo la somma di 10 150 (diecimila cento cinquanta) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese, nei tre mesi a contare dalla notificazione della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Questo versamento varr? ordinamento definitivo della causa.
La presente dichiarazione non implica da parte del Governo nessuna riconoscenza di una violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo nello specifico.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
18. L? 8 novembre 2002, la Corte ha ricevuto il seguente dichiarazione, firmata dal richiedente,:
“Ho preso cognizione della dichiarazione del governo italiano secondo la quale ? pronto a versare al Sig. A. G. la somma di 10 150 (diecimila cento cinquanta) euro a titolo di danno materiale e morale cos? come per oneri e spese in vista di un ordinamento amichevole della causa che ha per origine la richiesta no 35969/97 pendente dinnanzi alla Corte europea dei Diritti dell’uomo.
Accetto questa proposta e rinuncio peraltro a ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddetta richiesta. Dichiaro la causa definitivamente regolata.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed il richiedente sono giunti.
Inoltre, mi impegno a non chiedere, dopo la decisione della sentenza, il rinvio della causa alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 ? 1 della Convenzione. “
19. La Corte prende atto dell’ordinamento amichevole al quale sono giunti le parti (articolo 39 della Convenzione). Garantisce che questo ordinamento si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, articoli 37 ? 1 in fine della Convenzione e 62 ? 3 dell’ordinamento.
20. Pertanto, conviene cancellare la causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Decide di cancellare la causa del ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 aprile 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente