Conclusione Violazione dell’art. 6-1; non luogo a procedere ad esaminare P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA GIANETTI E DE LISI C. ITALIA
( Richiesta n? 40942/98)
SENTENZA
STRASBURGO
25 gennaio 2000
DEFINITIVO
25/04/2000
Nella causa Gianetti e Di Lisi c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. J. – P. Costa, presidente, il Sig. B. Conforti, il
Sig. L. Loucaides, il Sig. P. Kuris, il Sig. W. Fuhrmann, il Sig. K. Jungwiert, il Sig. K. Traja, giudici, e della Sig.ra S. Doll?, cancelliera di sezione;
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 11 gennaio 2000,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta diretta contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini italiani, Sigg. M. G. G. ed A. D. L. (“i richiedenti”), avevano investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 24 febbraio 1995 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”). La richiesta ? stata registrata il 27 aprile 1998 sotto il numero di pratica 40942/98. I richiedenti sono rappresentati da R. B., avvocato a La Spezia. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza.
2. La camera ha dichiarato la richiesta ammissibile il 4 maggio 1999.
IN FATTO
3. Il 26 febbraio 1988, il Sig. D.L.G. e cinque altre persone citarono il richiedente dinnanzi al tribunale di La Spezia per ottenere la divisione di un bene immobile. Lo stesso giorno, i richiedenti citarono i richiedenti dinnanzi alla stessa giurisdizione per ottenere la divisione di altri beni.
4. Il collocamento in stato della causa cominci? il 6 aprile 1988, data in cui il richiedente sollecit? la congiunzione delle due cause. Il giudice del collocamento in stato esamin? le due cause nelle stesse udienze, senza disporne formalmente la congiunzione. Il 19 ottobre 1988, il giudice del collocamento in stato nomin? un perito che prest? giuramento il 7 dicembre 1988. Delle sei udienze fissate tra il 29 marzo 1989 ed il 4 aprile 1990, quattro furono rinviate perch? il rapporto di perizia non era stato depositato alla cancelleria, una per permettere alle parti di esaminare il rapporto ed una fu rinviata d?ufficio. Il 30 maggio 1990, l’udienza fu rinviata per permettere alle parti di presentarsi il 28 novembre 1990 e di tentare di giungere ad un ordinamento amichevole. Il 13 febbraio 1991, il giudice ordin? un complemento di perizia.
5. Delle undici udienze fissate tra il 5 giugno 1991 ed il 22 giugno 1994, sei riguardarono delle perizie, una fu rinviata a causa della mancanza delle parti, una per permettere loro di presentare le loro conclusioni, una su richiesta dei richiedenti e due furono rinviate d?ufficio. Il 28 luglio 1994, i richiedenti depositarono una domanda in riferimento alla relativa divisione di una certa somma, domanda alla quale il giudice del collocamento in stato fece seguito il 10 agosto 1994. Delle sette udienze fissate tra il 25 ottobre 1994 ed il 28 febbraio 1996, una fu rimessa per permettere alle parti di esaminare un complemento di perizia, due riguardarono una domanda di delucidazioni al perito e tre furono posticipate perch? il perito non aveva depositato alla cancelleria le delucidazioni ed una fu rinviata d?ufficio. Il 26 giugno 1996, i richiedenti sollecitarono l’annullamento dell’ordinanza concernente la domanda in riferimento alla quale il giudice del collocamento in stato aveva troncato delle questioni riguardanti le due cause, senza che fossero unite formalmente. Il giudice del collocamento in stato dispose la congiunzione delle cause e fiss? un’udienza al 26 giugno 1996. Questa udienza fu rinviata d?ufficio fino al 28 maggio 1997. Questa udienza e le tre udienze che seguirono, riguardarono il deposito alla cancelleria di pratiche. Il 10 dicembre 1997, le parti presentarono le loro conclusioni. L’udienza di arringhe fu fissata al 14 ottobre 1998.
6. Con un giudizio non definitivo dello stesso giorno il cui testo fu depositato alla cancelleria l? 11 gennaio 999, il tribunale ordin? la divisione dei beni. Con un’ordinanza del 14 ottobre 1998, il tribunale nomin? un perito per la valutazione dei beni e fiss? un’udienza al 10 febbraio 1999. Il perito prest? giuramento il 9 aprile 1999 e la causa fu rinviata al 8 ottobre 1999.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
7. I richiedenti adducono la violazione del principio del “termine ragionevole” come previsto con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale (?) che decider? (?) delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile (?)”
8. Il Governo si oppone a questa tesi.
9. Il periodo da considerare ? cominciato il 26 febbraio 1988 e era ancora pendente al 9 ottobre 1999.
10. Aveva, a questa data, poco pi? di undici anni e sette mesi, per un’istanza.
11. La Corte ricorda avere constatato in quattro sentenze del 28 luglio 1999 (vedere, per esempio, la sentenza Bottazzi c. Italia che deve apparire sulla raccolta ufficiale della Corte, ? 22) l’esistenza in Italia di una pratica contraria alla Convenzione che risulta da un accumulo di trasgressioni all’esigenza del “termine ragionevole.” Nella misura in cui la corte constata una simile trasgressione, questo accumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 ? 1.
Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che la durata del procedimento controverso non risponde all’esigenza del “termine ragionevole” e che c’? ancora una manifestazione della pratica precitata.
Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N? 1
12. I richiedenti si lamentano anche del fatto che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei loro beni come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n? 1.
13. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 ? 1, paragrafo 11 sopra, la Corte stima che non c’? luogo di esaminare se c’? stato, nello specifico, violazione di questa disposizione (vedere la sentenza Zangh? c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n? 194-C, p. 47, ? 23).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
14. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
15. I richiedenti non hanno fatto domanda di soddisfazione equa. Pertanto, la Corte stima che non c’? luogo di concedere essi alcuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che non c’? luogo di esaminare la lagnanza derivata dall’articolo 1 del Protocollo n?1.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 25 gennaio 2000, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S. Doll? J. – P. Costa
Cancelliera Presidente