TERZA SEZIONE
CAUSA GIACOBBE ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 16041/02)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
1 febbraio 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Giacobbe ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Marialena Tsirli, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 11 gennaio 2011,
Rende la sentenza che ha adottati in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 16041/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, G. A. G., S. G. e C. Di V. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 19 marzo 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 15 dicembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che dunque aveva infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti (Giacobbe ed altri c. Italia, no 16041/02, § 103, 15 dicembre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 193 684,50 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale corrispondente alla somma riconosciuta dalle giurisdizioni interne a titolo di danno-interessi e che avevano restituito all’amministrazione in seguito all’applicazione della prescrizione.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potute arrivare (ibidem, § 114, e punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. I richiedenti richiedono una soddisfazione equa di 217 610,08 EUR per danno patrimoniale, più interessi e rivalutazione.
9. Il Governo sostiene che nessuna somma è dovuta ai richiedenti a titolo di danno patrimoniale dato che le giurisdizioni interne hanno affermato che il loro diritto ai danno-interessi era prescritto.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel 1978. Come risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale, il valore del bene in questa data era di 98 238 585 ITL (paragrafo 16 della sentenza al principale).
14. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente ai richiedenti 217 500 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Danno morale
15. I richiedenti chiedono 30 000 EUR ciascuno, o un importo globale di 90 000 EUR.
16. Il Governo osserva che la somma chiesta è esorbitante e chiede alla Corte di decidere in equità.
17. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
18. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 15 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
19. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri di procedimento sostenuti dinnanzi alle giurisdizioni interne, che ammontano a 12 394 EUR così come 35 000 EUR per gli oneri incorsi dinnanzi alla Corte, senza presentare tuttavia dei documenti in appoggio.
20. Il Governo fa valere che i richiedenti non hanno valutato le loro pretese.
21. La Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo la quale un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico la Corte rileva che i richiedenti non hanno fornito documenti a sostegno della loro richiesta e la respinga.
D. Interessi moratori
22. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 217 500 EUR (due cento diciassettemila cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 febbraio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Cancelliera collaboratrice Presidente