TERZA SEZIONE
CAUSA GHERGHICEANU ED ALTRI C. ROMANIA
( Richieste numeri 21227/03, 18377/05 e 18730/05)
SENTENZA
STRASBURGO
8 dicembre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gherghiceanu ed altri c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 17 novembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano tre richieste, numeri 21227/03, 18377/05 e 18730/05, dirette contro la Romania da sei persone (“i richiedenti”) che hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). I dettagli dei richiedenti, ivi compreso le rispettive date di introduzione delle loro richieste e quella della loro comunicazione figurano nella parte “in fatto” di questa sentenza. Un elenco che ricapitola i numeri delle richieste ed i nomi dei richiedenti si trova qui accluso.
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato in particolare dall’attentato addotto al diritto di proprietà dei richiedenti in ragione della vendita dei loro beni da parte dello stato al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono dei proprietari di beni situati in Romania, statalizzati abusivamente negli anni 1950.
5. Con le decisioni di giustizie definitive fatte negli anni che sono seguiti la caduta del regime comunista nel 1989, i tribunali giudicarono che i beni dei richiedenti erano stati nazionalizzati in violazione della legge e che, i richiedenti non avevano smesso quindi, mai di esserne i proprietari legittimi. Tuttavia, gli interessati si videro nell’impossibilità di ricuperare i loro beni, in totalità o in parte, poiché a contare dal 1996, dopo l’adozione della legge no 112/1995, lo stato cominciò a vendere questi beni agli inquilini che li occupavano.
6. I richiedenti chiesero l’annullamento in giustizia di queste vendite. Pure riconoscendo il diritto di proprietà dei richiedenti, i tribunali li respinsero delle loro azioni, giudicando che gli acquirenti avevano acquistato bona fide questi beni e che quindi, erano in diritto di tenerseli. I tribunali non concedettero nessuno indennizzo ai richiedenti.
7. Dopo l’adozione della legge no 10/2001 del 14 febbraio 2001, i richiedenti introdussero delle istanze amministrative di concessione di un risarcimento per la perdita del loro diritto sulla restituzione dei beni statalizzati abusivamente delle proprietà che risultano da queste vendite. A questo giorno, nessuno richiedente è stato risarcito.
A. Richiesta no 21227/03, Gherghiceanu c. Romania
8. I richiedenti, il Sig. N. G. e la Sig.ra N. G., coniugi, dei cittadini rumeni nati rispettivamente nel 1951 e 1956 e residenti a Bucarest, hanno investito la Corte il 13 giugno 2003. La richiesta è stata comunicata al Governo il 27 febbraio 2006.
9. La controversia riguarda un appartamento di 58,03 m², in un immobile ubicato al no 27 di via Elena Cuza a Bucarest che è stato nazionalizzato nel 1950 e venduto dallo stato agli inquilini, il 7 agosto 1996.
10. L’azione in rivendicazione formulata dai richiedenti contro lo stato e degli acquirenti fu respinta da una sentenza definitiva del 24 maggio 2002 della corte di appello di Bucarest che, dopo avere confrontato i titoli di proprietà delle parti, pur riconoscendo che la statalizzazione era stata illegale, diede preferenza al contratto di vendita del 7 agosto 1996.
B. Richiesta no 18377/05, Costache c. Romania
11. I richiedenti, la Sig.ra E. C. ed i suoi figli, i Sigg. L. C. e Lee A. C., dei cittadini americani nati rispettivamente nel 1926, 1952 e 1957 e residenti negli Stati Uniti d’America, hanno investito la Corte il 28 aprile 2005. La richiesta è stata comunicata al Governo il 18 marzo 2008.
12. La controversia riguarda un immobile costituito di un appartamento, una rimessa e terreno di 38 m², ubicati ai numeri 41-45 di via Sfinţii Voievozi, a Bucarest che è stato nazionalizzato nel 1977 e 1982 e venduto dallo stato all’inquilino, il 28 luglio 1996.
13. L’azione per nullità del contratto di vendita, introdotta dai richiedenti, fu respinta da una sentenza definitiva del 10 novembre 2004 della corte di appello di Bucarest che constatò, tuttavia, che l’immobile era stato nazionalizzato illegalmente.
C. Richiesta no 18730/05, Rusu c. Romania
14. Il richiedente, la Sig.ra I. M. R., una cittadina rumena nata nel 1951 e residente a Bucarest, ha investito la Corte il 13 maggio 2005. La richiesta è stata comunicata al Governo il 9 febbraio 2007.
15. La controversia riguarda un immobile costituito da una casa di cinque appartamenti e del terreno ivi afferente, ubicato al no 4 di via Generale Praporgescu a Bucarest che è stato nazionalizzata nel 1950 e venduto dallo stato agli inquilini tra novembre il 1996 e gennaio 1997.
16. Il 14 marzo 1997, la richiedente introdusse un’azione di rivendicazione del suo immobile ed di nullità dei contratti di vendita conclusi con gli inquilini. La causa è stata esaminata da sei giurisdizioni che corrispondono a tre gradi di giurisdizione, avendo conosciuto il procedimento tre cassazioni di cui una con rinvio e dei rinvii ripetuti di circa un mese ciascuno, ed un rinvio di otto mesi da parte dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. La maggior parte dei rinvii sono stati ordinati per permettere alle parti, ivi compresa alla richiedente, di preparare la loro difesa e di conformarsi alle diverse esigenze procedurali.
17. L’azione fu respinta con una sentenza definitiva del 17 novembre 2004 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia che constatò, tuttavia, che l’immobile era stato nazionalizzato abusivamente.
18. Il 6 marzo 2006, il sindaco di Bucarest ordinò il collocamento in possesso della richiedente di uno degli appartamenti in che abitava attualmente, e propose che le venisse concesso un risarcimento in virtù della legge no 10/2001, per il restante dell’immobile.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
19. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII, Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII, Păduraru c,). Romania (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (brani), Tudor c,). Romania, no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008, e Viaşu c. Romania (no 75951/01, § 37-46, 9 dicembre 2008,).
20. Alcune misure che prevedono l’accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso i fondi di investimento “Proprietatea” sono state prese recentemente dalle autorità nazionali in particolare in virtù dell’ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007.
21. I testi del Consiglio dell’Europa pertinente nello specifico sono presentati nella sentenza Katz c. Romania (no 29739/03, § 12, 20 gennaio 2009,).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE CAUSE
22. La Corte constata che queste richieste sono simili per ciò che riguarda i motivi di appello principali sollevati ed i problemi di fondo che pongono. Perciò, giudica appropriato, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo ordinamento, di unire le richieste.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
23. I richiedenti adducono che l’impossibilità di ricuperare la proprietà dei loro beni immobili venduti dallo stato ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni, come previsto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
1. Sull’obiezione derivata dalla mancata osservanza del termine dei sei mesi, nella richiesta no 21227/03, Gherghiceanu c. Romania
24. Il Governo fa valere che questo motivo di appello deve essere respinto per
mancata osservanza del termine dei sei mesi previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione. A suo parere, il termine comincia a decorrere il 24 maggio 2002 concludendosi così prima del 13 giugno 2003, data dell’immissione nel processo della Corte.
25. I richiedenti si oppongono a questa tesi.
26. La Corte ricorda di avere già respinto delle obiezioni simili sollevate dal Governo, stimando che l’impossibilità addotta dai richiedenti di godere per parecchi anni del loro diritto di proprietà riconosciuta da una decisione definitiva ed irrevocabile si analizzava in una situazione continua (Todicescu c. Romania, no 18419/02, § 16, 24 maggio 2007; Horia Jean Ionescu c. Romania, no 11116/02, § 24, 31 maggio 2007; Ciobotea c. Romania, no 31603/03, § 22, 25 ottobre 2007; Capetan-Bacskai c. Romania, no 10754/04, § 24, 25 ottobre 2007; ed Episcopia Română Unită cu Roma Oradea c. Romania, no 26879/02, § 20, 7 febbraio 2008 e Katz, precitato, § 18).
Non vede nessuna ragione di scostarsi nello specifico da questa conclusione. Conviene quindi respingere l’obiezione preliminare sollevata dal Governo.
2. Sull’obiezione tratta dall’incompatibilità ratione materie delle richieste no 21227/03, Gherghiceanu c. Romania e no 18730/05, Rusu c. Romania con le disposizioni della Convenzione
27. Nella causa Gherghiceanu, il Governo sostenne che i richiedenti non si sono visti riconoscere mai un diritto di proprietà sull’appartamento in causa, respingendoli la sentenza definitiva del 24 maggio 2002 della loro azione. Inoltre, nella causa Rusu, fa valere che solo il dispositivo di una decisione gode dell’autorità della sentenza passata i giudicato, quindi il fatto che i tribunali avevano constatato nel ragionamento che la statalizzazione era stata illegale, non era sufficiente per fare nascere “un bene” nel patrimonio dei richiedenti.
28. I richiedenti non hanno fatto commenti.
29. La Corte ricorda di avere già giudicato che una volta che viene stabilita l’illegalità della statalizzazione e, di conseguenza, la sussistenza del diritto di proprietà dell’interessato dalle giurisdizioni interne, il richiedente ha “un bene” ai sensi dell’articolo 1, finché il suo diritto non è contestato o annullato in giustizia (Sebastian Taub c. Romania, no 58612/00, § 37, 12 ottobre 2006O. Va parimenti per la situazione in cui l’illegalità è riconosciuta solamente nei motivi avanzati dai tribunali (Filipescu c. Romania, no 34839/03, § 19, 30 settembre 2008, e Dobrescu c. Romania, no 3565/04, § 31, 7 ottobre 2008).
Quindi, la Corte respinge l’obiezione formulata dal Governo.
3. Sulla fondatezza del motivo di appello
30. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
31. Il Governo reitera i suoi argomenti presentati nelle cause simili anteriori. In particolare ricorda che i richiedenti hanno fatto uso della via prevista dalla legge no 10/2001 e fa una descrizione dettagliata del meccanismo di restituzione messo in posto dalla legge no10/2001 (vedere, tra molte altre Dobrescu, precitata, § 29).
32. I richiedenti contestano la posizione del Governo.
33. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, decidendo che il collocamento in fallimento del diritto di proprietà dei richiedenti sui loro beni venduti dallo stato a terzi che li occupavano in quanto inquilini, combinato con la mancanza di indennizzo a concorrenza del valore del bene è incompatibile col diritto al rispetto dei loro beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere le cause citate ai paragrafi 19, 21, 26 e 29, in particolare Străin, §§ 39, 43 e 59, e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
34. Nello specifico, la Corte non vede motivo di scostarsi dalle cause precitate. La vendita da parte dello stato del bene dei richiedenti impedisce ancora oggi agli interessati di godere del loro diritto di proprietà riconosciuto dalle decisioni definitive. La Corte considera che tale situazione equivale ad una privazione di proprietà de facto e nota che questa situazione perdura da parecchi anni.
35. Per di più, la Corte ricorda che all’epoca dei fatti non c’era in dritto interno un rimedio efficace suscettibile di offrire ai richiedenti un indennizzo per questa privazione (Străin, precitata, §§ 23, 26–27, 55–56; Porteanu, precitata, §§ 23–24 e 34–35).
Ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto nel luglio 2005 dalla legge no 247/2005 permetterebbe ai beneficiari di questa legge di percepire, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, un’indennità in rapporto col valore venale dei beni di cui sono stati privati.
36. Questa conclusione non giudica a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere nell’avvenire i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come i richiedenti, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari, con una decisione giudiziale definitiva.
37. Pertanto, c’è stato e continua ad esserci violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
38. Nella richiesta no 18730/05, Rusu c. Romania, il richiedente si lamenta infine, sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, della durata del procedimento iniziato il 14 marzo 1997 e che ha preso fine il 17 novembre 2004.
39. Il Governo stima che la durata di questo procedimento corrisponde alle esigenze della Convenzione.
40. Avuto riguardo alle informazione di cui dispone, la Corte stima che il procedimento iniziato dal richiedente è stato giudicato in un termine ragionevole. In definitiva, è durato meno di otto anni per tre gradi di giurisdizione, e non ha conosciuto dei lunghi periodi di inattività dei tribunali. Inoltre, i rinvii del procedimento non sono stati esagerati e non sono stati esclusivamente imputabili allo stato (Hadjikostova c. Bulgaria (no 2), no 44987/98, § 40, 22 luglio 2004; Brechos c. Grecia, (dec.), no 7632/04, 11 aprile 2006; e Zabelina c. Ucraina, (dec.), no 31094/02, 15 gennaio 2008).
Ne segue che questo motivo di appello è manifestamente mal fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
41. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
42. La conclusione della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento al più presto (attualmente le leggi numero10/2001 e 247/2005) così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile (vedere anche, mutatis mutandis, Viaşu, precitata, §§ 82-83; Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 53-54, 13 gennaio 2009, e Katz c. Romania, no 29739/03, §§ 35-36, 20 gennaio 2009).
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
43. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
44. Nella richiesta no 21227/03, Gherghiceanu c. Romania, i richiedenti chiedono che l’appartamento venga restituito loro e che il municipio di Bucarest offra un’altra abitazione agli inquilino-acquirenti o fissi un affitto che sarebbe versato ai richiedenti; al peggio, si mostrano pronti ad accettare che siano risarciti per la perdita della proprietà, pure facendo valere che l’appartamento detenuto dai terzi non può essere separato facilmente dal restante dell’immobile.
45. Per risarcimento del danno che avrebbero subito, gli altri richiedenti richiedono seguenti somme:
-700 000 euro (EUR) congiuntamente, per danno patrimoniale e morale, nella richiesta no 18377/05, Costache c. Romania; e
-400 000 EUR per danno patrimoniale, per la parte dell’immobile non restituita, nella richiesta no 18730/05, Rusu c. Romania.
46. Il Governo stima, basandosi su dei rapporti di perizia, che il valore commerciale degli immobili in controversia è di 243 000 EUR nella richiesta Costache ed di 328 660,63 EUR nella richiesta Rusu.
Stima infine che un’eventuale sentenza di condanna potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento sufficiente del danno morale presumibilmente subito dai richiedenti.
47. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato dei beni dei richiedenti, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
48. La Corte stima, nelle circostanze di questi casi, che la restituzione dei beni controversi porrebbe i richiedenti nella situazione più equivalente possibile a quella in cui si troverebbero se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero stati ignorati.
49. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva, dovrà versare ai richiedenti, per danno patrimoniale, una somma che corrisponde al valore reale dei beni.
50. Tenuto conto delle informazione fornite dalle parti sui prezzi del mercato immobiliare locale, la Corte stima il valore commerciale reale dei beni a:
-65 000 EUR nella richiesta 21227/03, Gherghiceanu c. Romania;
-245 000 EUR nella richiesta no 18377/05, Costache c. Romania;
-330 000 EUR nella richiesta no 18730/05, Rusu c. Romania.
Concede queste somme ai richiedenti.
51. Per di più, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno potuto indurre nei richiedenti un stato di incertezza e delle sofferenze che non possono essere compensati dalla constatazione di violazione. Tuttavia, nota che solo i richiedenti nella causa no 18377/05, Costache c. Romania hanno richiesto un risarcimento a questo titolo. Stima che la somma di 4 000 EUR concessa congiuntamente ai richiedenti, rappresenti un risarcimento equo del danno morale subito da questi.
B. Oneri e spese
52. I richiedenti non chiedono somme per gli oneri e le spese impegnati.
C. Interessi moratori
53. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste ammissibili in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione ed inammissibili per il surplus;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire ai richiedenti i loro rispettivi immobili, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, negli stessi tre mesi, per danno patrimoniale, le seguenti somme, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta:
i. 65 000 EUR (sessantacinque mila euro) congiuntamente ai richiedenti nella richiesta no 21227/03, Gherghiceanu c. Romania;
ii. 245 000 EUR (due cento quarantacinquemila euro) congiuntamente ai richiedenti nella richiesta no 18377/05, Costache c. Romania;
iii. 330 000 EUR (tre cento trentamila euro) nella richiesta no 18730/05, Rusu c. Romania;
c) che ad ogni modo, nella causa no 18377/05, Costache c. Romania, lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, negli stessi tre mesi, per danno morale, 4 000 EUR (quattromila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta:
d) che le somme in questione saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
5. Stabilisce che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto l’ 8 dicembre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente
Allegato
Elenco riassuntivo delle richieste
1. Richiesta no 21227/03, Gherghiceanu c. Romania, introdotta dal Sig. N. G. e la Sig.ra N. G.;
2. Richiesta no 18377/05, Costache c. Romania, introdotta dalla Sig.ra E. C. e i Sigg. L. C. e L. A. C.;
3. Richiesta no 18730/05, Rusu c. Romania, introdotta dalla Sig.ra I. M. R..