Conclusione Violazione dell’arte. 6-1; violazione di P1-1
TERZA SEZIONE
CAUSA GETA STANCIU ED ALTRI C. ROMANIA
( Richiesta no 29755/06)
SENTENZA
(fondo)
STRASBURGO
23 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Geta Stanciu ed altri c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 marzo 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 29755/06) diretta contro la Romania e in cui tre cittadini di questo Stato, la Sig.ra G. S. e i Sigg. T. e C. S. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 22 giugno 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu del Ministero delle Cause Estere.
3. Il 22 gennaio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 è stato deciso inoltre che la Camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, la madre ed i suoi due figli, sono nati rispettivamente nel 1940 e 1969 e risiedono ad Iaşi.
A. Le due decisioni definitive rese a favore dei richiedenti
5. I richiedenti formarono un’azione fondata sulla legge no 18/1991 tesa ad obbligare le commissioni amministrative dipartimentali e locali incaricate dell’applicazione di suddetta legge ad assegnare loro in proprietà parecchi appezzamenti di terreno ubicati a Tomeşti, nel dipartimento di Iaşi.
6. Con decisione definitiva del 4 novembre 2002, il tribunale dipartimentale di Iaşi ordinò alle commissioni amministrative di assegnare in proprietà ai richiedenti gli appezzamenti di terreno identificati dagli attestati numeri 309 e 310 del 27 ottobre 2000 e numeri 89 e 90/2001. L’insieme dei terreni previsti da questa decisione di giustizia è di approssimativamente 30 ettari.
7. I richiedenti formarono un’altra azione fondata sulla legge no 18/1991 tesa ad obbligare le commissioni amministrative dipartimentali e locali incaricate dell’applicazione di suddetta legge ad assegnare loro in proprietà 20,28 ettari di terreno ubicato a Tomeşti, nel dipartimento di Iaşi.
8. Con decisione definitiva del 5 giugno 2003, il tribunale dipartimentale di Iaşi ordinò alle commissioni amministrative di assegnare in proprietà ai richiedenti 20,28 ettari di terreno ubicato a Tomeşti, senza precisare l’area del terreno.
B. L’esecuzione parziale della decisione definitiva del 4 novembre 2002
9. Con un titolo amministrativo di proprietà rilasciato il 21 agosto 2002, i richiedenti si videro assegnare 6 ha, e con un altro titolo amministrativo di proprietà dell’ 11 marzo 2004, si videro concedere un secondo appezzamento di 6,01 ha dell’insieme dei terreni previsti dalla decisione del 4 novembre 2002.
10. Trattandosi del titolo di proprietà del 21 agosto 2002 riguardante 6 ha, i richiedenti sono in possesso di solamente 5,09 ha, dato che per il restante del terreno, due altri titoli di proprietà erano stati emessi il 20 giugno 2001 e il 22 gennaio 2003, a favore di terzi, la società A. B. e della famiglia B..
11. Trattandosi del titolo di proprietà dell’ 11 marzo 2004 riguardante 6,01 ha, i richiedenti sono in possesso solamente di una parte di questo terreno perché con una sentenza della corte di appello di Iaşi del 23 marzo 2005, il famiglia B. ottenne l’annullamento parziale del collocamento in possesso dei richiedenti sugli appezzamenti 2667/1 e 2669/1 del campo no 51 (tarlaua nr. 51). Questi appezzamenti hanno rispettivamente una superficie di 8500 m² e 4200 m².
12. Secondo una lettera del 12 maggio 2008 del prefetto di Iaşi, la commissione amministrativa sta identificando altri terreni disponibili per rimettere i 8,11 ha menzionati dall’attestato no 310/2001 ai richiedenti a cui la decisione del 4 novembre 2002 faceva riferimento.
13. Secondo la stessa lettera, la pratica amministrativa concernente il collocamento in possesso dei richiedenti su 10 ha di terreno menzionato sopra nell’attestato no 90/2001 (vedere il paragrafo 6)) è in corso d’ esame all’Ufficio del catasto (Oficiul di Cadastru şi Publicitate Imobiliară) di Iaşi.
14. Il 17 novembre 2008, l’ufficio girò la pratica alla commissione chiedendo un complemento di informazioni.
15. Ne segue che i richiedenti sono in possesso ora di circa 10 ha su un totale di 30 ha previsti dalla decisione del 4 novembre 2002.
C. L’esecuzione parziale della decisione definitiva del 5 giugno 2003
16. Con due decisioni amministrative del 4 giugno e 19 novembre 2004, la commissione amministrativa dipartimentale confermò il diritto dei richiedenti sui 20,28 ha menzionati nella decisione del 5 giugno 2003.
17. Il 16 aprile 2007, un titolo amministrativo di proprietà fu rilasciato ai richiedenti per 0,4695 ha del terreno previsto dalla decisione del 5 giugno 2003.
18. Secondo la lettera del 12 maggio 2008, precitata, la pratica amministrativa concernente il collocamento in possesso dei richiedenti sui 5 ha di terreno indicati in questa decisione era in corso d’esame all’ufficio del catasto di Iaşi. Il 3 novembre 2008, l’ufficio girò la pratica alla commissione chiedendo un complemento di informazioni.
19. Inoltre, secondo la stessa lettera, la pratica amministrativa che riguarda 8,80 ha di terreno forestale previsti dalla stessa decisione stava per essere preparato per essere sottomesso all’amministrazione locale delle foreste (Ocolul silvic). Per il resto dei terreni, la commissione dipartimentale intraprendeva dei passi presso l’agenzia delle tenute dello stato.
20. Risulta dagli elementi della pratica che le decisioni definitive del 4 novembre 2002 e del 5 giugno 2003 rimangono, a questo giorno, ineseguite per ciò che riguarda parecchi appezzamenti di terreno.
D. Altri procedimenti iniziati dai richiedenti
21. I richiedenti interposero un’azione per annullamento di cinque titoli amministrativi di proprietà emessi a profitto della famiglia B. e di due altri individui, e di un contratto di vendita di un terreno previsto da uno dei suoi titoli. Questa azione fu respinta definitivamente da una sentenza del 9 febbraio 2006 della corte di appello di Iaşi.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
22. I richiedenti adducono che l’inadempienza delle decisioni del 4 novembre 2002 e del 5 giugno 2003 ha infranto il loro diritto di accesso ad un tribunale, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così come il loro diritto al rispetto dei loro beni, come è garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
Gli articoli invocati sono formulati così:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
23. La Corte constata che il motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
24. Il Governo indica che gli sforzi sono stati fatti dalle autorità amministrative per eseguire le decisioni di giustizia definitive in questione. Fa valere che essendo molto grande la totalità della superficie degli appezzamenti di terreno concessa ai richiedenti, ossia circa 50 ha, e trovandosi sotto l’amministrazione di parecchie autorità o in possesso di persone private, l’esecuzione delle due decisioni di giustizia è molto difficile.
25. I richiedenti si oppongono a questa tesi. Rilevano che il Governo non ha dimostrato quale erano i passi fatti dalle autorità per eseguire le decisioni definitive precitate. Rilevano che al contrario, le autorità amministrative hanno messo in fallimento l’esecuzione rilasciando dei titoli amministrativi di proprietà ad altre persone su certi appezzamenti di terreno che dovevano essere assegnati loro in virtù di suddette decisioni di giustizia.
26. La Corte ricorda che, nella presente causa, sebbene i richiedenti abbiano ottenuto il 4 novembre 2002 e il 5 giugno 2003, due decisioni interne definitive che ordinavano alle commissioni amministrative competenti di assegnare loro la proprietà di parecchi appezzamenti di terreno nel comune di Tomeşti, di una superficie totale di circa 50 ha, queste decisioni non sono state eseguite integralmente. Così, più di sette anni dopo la data in cui è stata resa, la decisione del 4 novembre 2002 è stata eseguita per ciò che riguada 10 ha di terreno, su un totale di circa 30 ha (vedere i paragrafi 9-15) sopra). La decisione del 5 giugno 2003 è stata eseguita per ciò riguarda 0,4695 ha su un totale di 20,28 ha.
Inoltre, la Corte nota che le decisioni in questione restano sempre in vigore e non sono state annullate o modificate in seguito all’esercizio di una via di ricorso prevista dalla legge. In più, eccetto la sentenza della corte di appello di Iaşi del 23 marzo 2005, riguardante gli appezzamenti nuemri 2667/1 e 2669/1 del campo no 51 (vedere il paragrafo 11)), di una superficie di 8 500 m² e 4 200 m² i motivi che l’amministrazione avrebbe potuto invocare per giustificare un’impossibilità obiettiva di esecuzione non sono stati mai portati a cognizione dei richiedenti tramite rispettivamente una decisione giudiziale o amministrativa formale (Sabin Popescu c. Romania (nº 48102/99, § 72, 2 marzo 2004,).
27. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere Tacea c. Romania, no 746/02, 29 settembre 2005 e Dragne ed altri c. Romania, no 78047/01, 7 aprile 2005).
28. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico lo stato, tramite i suoi organi specializzati, non ha esposto tutti gli sforzi necessari per fare eseguire integralmente le decisioni giudiziali favorevoli ai richiedenti. Quindi, la Corte conclude che c’è stata violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
29. I richiedenti si lamentano infine della conclusione del procedimento civile finito con la sentenza del 9 febbraio 2006 della corte di appello di Iaşi (vedere sopra il paragrafo 21), invocando anche un attentato al diritto al rispetto dei loro beni.
30. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o i suoi Protocolli.
31. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
33. I richiedenti richiedono un importo totale di 3 262 361 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale e sottopongono un rapporto di perizia dell’ aprile 2008, valutando dodici appezzamenti di terreno di un valore che va dai12,06 EUR/m² a 40,92 EUR/m².
I richiedenti richiedono inoltre un importo di 1 200 000 EUR per il danno morale che avrebbero subito, o 150 000 EUR per ogni anno di ritardo nel collocamento in esecuzione delle decisioni di giustizia in questione.
Chiedono anche delle somme rispettivamente di 8 770,5 EUR e 1 250 EUR, a titolo degli oneri e delle spese.
34. Il Governo fa valere che i passi di esecuzione delle due decisioni di giustizia sono in corso e considera che l’importo sollecitato dai richiedenti a titolo del danno morale è eccessivo.
35. La Corte considera che, nelle circostanze dello specifico, la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e gli interessati (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto ai motivi di appello derivati dall’inadempienza delle decisioni definitive del 4 novembre 2002 e del 5 giugno 2003 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura;
perciò:
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, entro sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente