TERZA SEZIONE
CAUSA GENOVESE ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 9119/03)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
1 febbraio 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Genovese ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Marialena Tsirli, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 11 gennaio 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 9119/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sei cittadini di questo Stato, la Sig.ra M G., il Sig. R. M, il Sig. M M, il Sig. V. M, il Sig. A. M ed il Sig. A. M (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 9 marzo 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 2 febbraio 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che dunque ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti. (Genovese ed altri c. Italia, no 9119/03, § 76, 2 febbraio 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 516 456 EUR per danno patrimoniale, morale ed oneri di procedimento.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potute arrivare (ibidem, § 81, e punto 4 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
8. I richiedenti richiedono una soddisfazione equa di 516 456 EUR per danno patrimoniale, morale ed oneri di procedimento.
9. Il Governo afferma che i richiedenti non hanno supportato la loro richiesta e che ad ogni modo la somma chiesta è esorbitante. Fa valere inoltre che il 22 marzo 2006, i richiedenti hanno ricevuto una somma uguale al valore venale del terreno.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. La Corte osserva che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare della data della perdita della proprietà (vedere paragrafo 15 della sentenza al principale). Secondo lei, gli interessati hanno così già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
14. Trattandosi del danno morale, la Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
15. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente 6 000 EUR ai richiedenti a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
16. I richiedenti chiedono il rimborso degli oneri e delle spese per il procedimento nazionale ed il procedimento dinnanzi alla Corte.
17. Il Governo si oppone a queste pretese e fa notare che i richiedenti hanno prodotto solamente alcuni giustificativi relativi al procedimento interno, e che non hanno valutato gli oneri e le spese per il procedimento dinnanzi alla Corte.
18. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente ai richiedenti la somma di 10 000 EUR, ogni onere compreso.
C. Interessi moratori
19. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
ii. 6 000 EUR (seimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 1 febbraio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Cancelliera collaboratrice Presidente