Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA GENOVESE ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 9119/03)
SENTENZA
STRASBURGO
2 febbraio 2006
DEFINITIVO
03/07/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Genovese ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska,
Sigg. V. Zagrebelsky, E. Myjer, Davide Th?r Bj?rgvinsson, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 gennaio 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 9119/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sei cittadini di questo Stato, la Sig.ra Sig. G., M R. M, il Sig. M M, il Sig. V. M, il Sig. A. M ed il Sig. A. M (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 9 marzo 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. N. Di A., avvocato a Catania. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. il M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 4 marzo 2005, la Corte, terza sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1912, 1931, 1932, 1937, 1940 e 1943 e risiedono rispettivamente a Scordia (Catania), Siracusa e Sant’Agata Li Battiati (Catania).
5. I richiedenti erano comproprietari di un terreno edificabile di 8 351 metri quadrati ubicato a Scordia e registrato al catasto, foglio 24, appezzamenti 57, 60, 557, 559, 568, 576 e 1 378,.
6. Con un’ordinanza del 17 novembre 1988, la municipalit? di Scordia approv? il progetto di pianificazione di una rete stradale su una parte del terreno dei richiedenti.
7. Con un’ordinanza del 17 settembre 1991, il sindaco di Scordia decret? l’occupazione di una parte del terreno dei richiedenti, ossia 7 642 metri quadrati, per un periodo massimale di cinque anni a contare dalla data di occupazione materiale, in vista della sua espropriazione a causa di utilit? pubblica per procedere alla costruzione della rete stradale.
8. Il 26 novembre 1991, la municipalit? procedette all’occupazione materiale del terreno.
9. Il 12 marzo 1992, la municipalit? inizi? i lavori che si conclusero il 10 febbraio 1994.
10. Con un atto di citazione notificato il 20 settembre 1994, i richiedenti citarono la municipalit? di Scordia dinnanzi al tribunale di Caltagirone. Facevano valere in particolare che l’occupazione era illegale ab initio, tenuto conto del fatto che nell’ordinanza del 17 novembre 1988, la municipalit? non aveva indicato le date di inizio e fine dei lavori, in violazione della legislazione in vigore. Ad ogni modo, i richiedenti osservavano che, tenuto conto della costruzione del lavoro pubblico sul loro terreno, la propriet? di questo ultimo era stata trasferita all’amministrazione in virt? del principio dell’espropriazione indiretta. Richiedevano di conseguenza una somma corrispondente al valore venale del terreno, cos? come un’indennit? di occupazione.
11. Durante il procedimento, il 3 settembre 1996 una perizia fu depositata alla cancelleria. Secondo il perito, solo una parte del terreno, o 7 642 metri quadrati, era stata trasformata in modo irreversibile il 12 marzo 1992, ossia nel momento in cui la municipalit? aveva iniziato i lavori di costruzione del lavoro pubblico. Il valore venale di questa parte del terreno nel 1996 era di 1 058 417 000 ITL, e cio? 138 500 ITL il metro quadrato. In quanto all’indennit? di espropriazione, calcolata ai termini dell’articolo 5 bis della legge no 359 del 1992, il perito stim? questa a 331 108 755 ITL nel 1996, ossia 43 327,50 ITL il metro quadrato.
12. Con un’ordinanza dell? 11 ottobre 1996, la municipalit? decret? l’espropriazione del terreno dei richiedenti.
13. Un complemento di perizia fu depositato alla cancelleria il 16 luglio 1999. Il perito riconobbe avere commesso nella prima perizia un errore di calcolo nella quantificazione dell’indennit? di espropriazione. L’importo di questa, calcolato di nuovo, fu stimato a 317 706 215 ITL nel 1996, ossia 41 573, 69 ITL il metro quadrato.
14. Con un giudizio del 20 gennaio 2004, il tribunale di Caltagirone dichiar? che l’occupazione del terreno era illegale ab initio, dato che nella sua ordinanza del 17 novembre 1988, la municipalit? di Scordia non aveva contemplato le date di inizio e fine dei lavori. Di conseguenza, il decreto di espropriazione dell? 11 ottobre 1996 non era efficace. Inoltre, il tribunale dichiar? che in ragione dei lavori effettuati, i richiedenti avevano perso la disponibilit? del loro terreno globalmente considerato, ossia 8 351 metri quadrati.
15. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? la municipalit? a versare ai richiedenti una somma uguale al valore venale del terreno, o 597 347,03 EUR, pi? interessi a contare dal 1991 e rivalutazione a contare dal 1994.
16. Secondo i richiedenti, questo giudizio ha acquisito forza di cosa giudicata il 13 marzo 2005.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
a) L’occupazione di emergenza di un terreno
17. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit? pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu? decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
18. L’occupazione autorizzata di un terreno d? diritto ad un’indennit? di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit? di occupazione appena il terreno ? occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
b) Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
19. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero ad occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit? di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet? terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
20. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo stato annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l? della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione fosse intervenuto.
21. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich? l’illegalit? derivante dall’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit? di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
22. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet? del terreno e poteva chiederne la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse stata utilit? pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
23. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet? terreno nel momento della trasformazione irreversibile del bene, ovvero nel momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
24. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott? la terza soluzione. Cos? fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virt? di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet? di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit? dell’occupazione, il lavoro pubblico ? stato realizzato. Quando l’occupazione ? ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet? ha luogo nel momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno ? stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet? ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis? che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, del terreno avendo avuto luogo senza titolo l’acquisizione. Questo risarcimento non ? versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento ? abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit? da delitto, ovvero cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
25. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione doveva applicarsi, poich? l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm? che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm? che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione ? di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
26. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si ? radicato in una disposizione legislativa, ovvero l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit? da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietaria di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non d? nessun problemi sul piano costituzionale, poich? l’interesse pubblico, ovvero la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet? di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit? da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
27. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet? del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
28. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’? espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se cos? non fosse, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
29. Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit? pubblica devono essere considerat4 come nulli ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet? dal terreno e pu? chiedere la restitutio in integrum. Pu?, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit? in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione viene applicato.
30. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberanodo in camere riunite ha affermato che non c’? trasferimento di propriet? quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non si applica dunque. L’interessato mantenendo la propriet? dal terreno, ha la possibilit? di chiedere la restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
31. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet? per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit? pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato ? stata considerata come invalida ab initio.
32 Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’? trasferimento di propriet? in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica valida.
33. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrati in vigore il 30 giugno 2003, paragrafi44-45 sotto.
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
34. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale tramite una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu? pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne pi? del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all’articolo 1224 ? 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell’occupazione illegale.”
35. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n? 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit? di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
36. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet? che provoca l’occupazione illegale.
37. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific? questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit? contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar? incostituzionale questa disposizione.
38. In virt? della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu? la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non poteva essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivaleva all’importo dell’indennit? contemplata nel caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi? favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
39 Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato simile indennit? compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit? integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu? essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit? pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
40. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si ? pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
41. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che ? compatibile con la Convenzione.
42 Pi? specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che in materia dell’uniformit? della giurisprudenza, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come pienamente “prevedibile” a contare del 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come rispettosa del principio di legalit?. In quanto alle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit? pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet? del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se ? inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta ? sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
43. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilit? pubblica riguardante un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 resa in seduta plenaria, si ? pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro “pubblico” poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto negativamente. Ci? facendo, ha:
a) riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta ? inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, per ci? che riguarda tra altri il punto di sapere in quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come “realizzato” e dunque in quale data ci sia stato trasferimento di propriet? a favore dello stato;
b) reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, a fronte di una domanda di restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorit? pubbliche non pu?, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c) interpretato l’articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso in cui la non-restituzione di un terreno pu? essere ammessa solamente in casi eccezionali, ovvero quando l’amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato dalla conservazione del lavoro;
d) affermato, in questo contesto, che l’espropriazione indiretta non potrebbe costituire un’alternativa (“una mera alternativa”) ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit? pubblica, qui di seguito “il Repertorio,
44. Il 30 giugno 2003 ? entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si ? sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione di espropriazione della giurisprudenza precedente in materia.
45. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico ? acquisito al patrimonio dell’autorit? che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit? pu? acquisire un bene anche quando o il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit? pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu? chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit? in causa si pu? opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
46. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
47. Il Governo eccepisce che i richiedenti non hanno requisito di vittima al senso dell’articolo 34 della Convenzione, tenuto conto del fatto che il tribunale ha riconosciuto a questi una somma uguale al valore venale del terreno.
48. I richiedenti si oppongono all?eccezion del Governo.
49. La Corte stima, alla luce dell’insieme degli argomenti delle parti, che questa eccezione ? legata strettamente in fondo alla richiesta e decide di unirla al merito. Constata che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
50. Il Governo ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge e che l’occupazione del terreno deve essere considerata come illegale ab initio.
51. I richiedenti sono stati ad ogni modo privati del loro bene per effetto della costruzione del lavoro pubblico e della trasformazione irreversibile del terreno che questa ultima ha provocato. Questa privazione del bene, secondo il Governo, ? solamente la conseguenza del principio dell’espropriazione indiretta, che la giurisdizione nazionale ha applicato.
52. Il Governo sostiene che questa situazione ? conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1. A questo riguardo, fa valere che il giusto equilibrio sarebbe stato rispettato. In compenso delle irregolarit? commesse dall’amministrazione ed in particolare dell’illegalit? ab initio dell’occupazione, i richiedenti hanno ottenuto un’indennit? corrispondente al valore venale del terreno difatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia.
53. Il Governo ricorda che la Corte, nella sua sentenza Zubani c. Italia, sentenza del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-IV, ?? 45-46, aveva esaminato una causa di espropriazione indiretta dal punto di vista del giusto equilibrio, stimando che, per ci? che riguardava la legge in quanto tale, “la scelta legislativa che mira a privilegiare l’interesse della collettivit? nel caso di espropriazioni o di occupazioni illegali di terreni ? ragionevole: l’indennizzo integrale dei danni subiti dai proprietari riguardati costituisce un risarcimento sufficiente… “, loc. cit., ? 49.
54. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che la situazione denunciata ? compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti,
55. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
56. Fanno osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
57. I richiedenti denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso al motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare il principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
58. La Corte ricorda al primo colpo che ha unito al merito l’eccezione del Governo derivata dalla mancanza di requisito di vittima dei richiedenti.
59. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se questa situazione equivale ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
60. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale di Caltagirone ha considerato i richiedenti come privati del loro bene a contare dal momento in cui il terreno ? stato trasformato irreversibilmente dai lavori pubblici. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che il giudizio del tribunale di Caltagirone ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura, precitato, ? 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
61. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1 una tale ingerenza deve essere operato “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitata, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la questione del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire soloquando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria”( Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
62. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice valutazione dell’importo del risarcimento accordato ai richiedenti (Carbonara, precitato, ? 62).
b) Sul rispetto del principio di legalit?
63. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis precitata, ? 58,). Il principio di legalit? notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19-20, ? 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110).
64. Nelle sentenze Belvedere Alberghiera srl e Carbonara e Ventura precitate, la Corte non aveva stimato utile giudicare in abstracto se il ruolo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, occupato in un sistema di diritto continentale ? assimilabile a quello occupato dalle disposizioni legislative, ci? che conta essendo -ad ogni modo – che la base legale risponda ai criteri di prevedibilit?, accessibilit? e precisione enunciati pi? sopra. La Corte ? convinta sempre che l’esistenza in quanto tale di una base legale non basta a soddisfare il principio di legalit? e stima utile di propendersi sulla questione della qualit? della legge.
65. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio ? stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 di 1988 e la legge no 662 del 1996, e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos?, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie che hanno luogo nello sviluppo della giurisprudenza. Questo punto di vista ? stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 43 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resa in seduta plenaria, ha riconosciuto che l’espropriazione indiretta non ha mai dato adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
66. La Corte rileva anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i suddetti testi di legge scritta. A titolo di esempio, nota che se ? vero che la giurisprudenza ha escluso, a contare dal 1996-1997, che l’espropriazione indiretta possa intervenire quando la dichiarazione di utilit? pubblica ? stata annullata, ? anche vero che il Repertorio ha ultimamente contemplato che in mancanza di dichiarazione di utilit? pubblica, ogni terreno pu? essere acquisito al patrimonio pubblico se il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno occupato e trasformato dall’amministrazione.
67. Alla vista di questi elementi, la Corte non esclude che il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati rimanga.
68. La Corte nota poi che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione, col rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia che si tratti di un’illegalit? dall’inizio o di un’illegalit? sopraggiunta in seguito. L’espropriazione indiretta tende difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che deriva di fatto dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa. Che sia in virt? di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l’articolo 43 del Repertorio, l’espropriazione indiretta non potrebbe dunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione in buona e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, il punto di vista del Consiglio di stato, al paragrafo 43 sopra).
69. A questo riguardo, la Corte nota che l’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo irreversibilmente, in modo tale che sia considerato come acquisizione al patrimonio pubblico, senza che in parallelo un atto formale dichiarante il trasferimento di propriet? sia adottato. In mancanza di un atto che formalizza l’espropriazione ed intervenendo al pi? tardi nel momento in cui il proprietario ha perso ogni disponibilit? del bene, l’elemento che permetter? di trasferire al patrimonio pubblico il bene occupato e di raggiungere una sicurezza giuridica ? la constatazione di illegalit? da parte del giudice, che vale come dichiarazione di trasferimento di propriet?. Incombe sull’interessato – che continua ad essere formalmente proprietario – di sollecitare al giudice competente una decisione che constata, all’occorrenza, l’illegalit? abbinata alla realizzazione di un lavoro di interesse pubblico, condizioni necessarie affinch? sia dichiarato in modo retroattivo privato del suo bene.
70. Alla vista di questi elementi, la Corte stima che il meccanismo dell’espropriazione indiretta non ? atto a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica.
71. La Corte nota poi che l’espropriazione indiretta permette inoltre all’amministrazione di occupare un terreno e di trasformarlo senza per questo versare di indennit? allo stesso tempo. L’indennit? deve essere richiesta dall’interessato e ci? entro prescrizione di cinque anni, che comincia a decorrere dalla data in cui il giudice stima che la trasformazione irreversibile del terreno abbia avuto luogo. Questo pu? provocare delle conseguenze nefaste per l’interessato, e rendere vana ogni speranza di risarcimento (Carbonara e Ventura, precitato, ? 71).
72. La Corte rileva infine che il meccanismo dell’espropriazione indiretta permette all’amministrazione di trarre vantaggio dal suo comportamento illegale, e che il prezzo da pagare ? solamente del 10% pi? elevato che nel caso di un’espropriazione in buona e dovuto forma. Secondo la Corte, questa situazione non ? di natura tale da favorire la buona amministrazione dei procedimenti di espropriazione ed a prevenire degli episodi di illegalit?.
73. Ad ogni modo, la Corte ? chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno ? interpretato ed applicato produce degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
74. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal momento in cui i lavori di costruzione del lavoro pubblico hanno trasformato irreversibilmente i luoghi, essendo riuniti le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruito. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione definitiva -il giudizio del tribunale di Caltagirone che ha acquisito forza di cosa giudicata-che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata sanzionata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che a partire dal marzo 2005, periodo in cui il giudizio del tribunale di Caltagirone ? diventato definitivo.
75. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di trarre vantaggio da un’occupazione di terreno illegale. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare di un terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l?altro, senza che un’indennit? sia messa in parallelo a disposizione degli interessati.
76. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
77. Quindi, l’eccezione derivata dalla mancanza di requisito di vittima non potrebbe essere considerata e vi ? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
78. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
79. I richiedenti sollecitano il versamento di un’indennit? globale di 516 456 EUR per danno morale ed oneri di procedimento.
80. Il Governo fa valere che i richiedenti non hanno supportato la loro domanda e che ad ogni modo la somma chiesta ? derogatoria. Chiede alla Corte di decidere in equit? in quanto al danno morale e stima che nessuna somma ? dovuta ai richiedenti per ci? che riguarda gli oneri di procedimento.
81. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Unisce al merito l’eccezione del Governo e la respingo;
2. Dichiara la richiesta ammissibile;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 2 febbraio 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente