Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1 (durata); Soddisfazione equa riservata (lagnanza derivata da P1-1); Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA GAUTIERI ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 68610/01)
SENTENZA
STRASBURGO
19 ottobre 2006
DEFINITIVO
19/01/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gautieri ed altri c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, il Sig.re I. Ziemele,
I. Berro-Lefevre, giudici, e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 68610/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui cinque cittadini di questo Stato, la Sig.ra A. G., la Sig.ra M. G., il Sig. D. G., il Sig. G. G. e la Sig.ra R. G. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 2 aprile 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. G. R., avvocato a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. I. M. Braguglia, dal suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 19 febbraio 2004, la Corte, prima sezione, ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
4. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla terza sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1930, 1928, 1933, 1924 e 1915 e risiedono rispettivamente a Calitri, Avellino, e Roma.
6. I richiedenti erano comproprietari di un terreno edificabile ubicato a Calitri e registrato al catasto, foglio 61, appezzamenti 334 e 526.
7. Con un’ordinanza ministeriale del 3 febbraio 1983, un gruppo di imprese fu autorizzato ad occupare di emergenza una parte di questo terreno, ovvero 3 220 metri quadrati, in vista della sua espropriazione a causa di utilit? pubblica, per costruire degli edifici industriali. Ai termini di questa ordinanza, l’occupazione doveva cominciare nei due mesi a contare dalla notificazione dell’ordinanza.
8. Il 17 luglio 1984, il gruppo di imprese procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi? i lavori di costruzione.
1. Il procedimento impegnato in seguito all’occupazione del terreno
9. Con un atto di citazione notificato il 20 settembre 1984, i richiedenti introdussero un’azione in danno-interessi contro il gruppo di imprese dinnanzi al tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. Facevano valere che l’occupazione era illegale, dato che l?avevano effettuata al di l? del termine autorizzato senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale ed al pagamento di un’indennit?, ed essi chiedevano un risarcimento per la perdita del terreno.
10. Durante il processo, una prima perizia fu deposta alla cancelleria. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno al 17 luglio 1984, ossia al momento della sua occupazione, era di 50 000 ITL il metro quadrato.
11. Una seconda perizia fu depositata alla cancelleria durante il processo. Secondo il perito, il valore commerciale del terreno occupato era di 15 000 ITL il metro quadrato in 1983 e di 25 000 ITL il metro quadrato nel 1989.
12. Con un giudizio del 6 aprile 1993, depositato alla cancelleria il 21 aprile 1993, il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi dichiar? che l’occupazione del terreno era stata illegale dall’inizio, dato che aveva avuto luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ordinanza ministeriale. Tuttavia, i richiedenti dovevano considerarsi come privati del loro terreno per effetto della costruzione degli edifici industriali, in virt? del principio dell’espropriazione indiretta.
13. Alla luce di queste considerazioni, il tribunale condann? il gruppo di imprese a versare ai richiedenti un risarcimento uguale al valore commerciale del terreno nel 1984, che il tribunale valut? a 32 200 000 ITL, pi? rivalutazione ed interessi.
14. Con un atto notificato il 21 aprile 1994, i richiedenti interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Napoli, contestando in particolare la valutazione del valore commerciale del terreno da parte del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.
15. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 16 novembre 1998, la corte di appello di Napoli respinse l’appello dei richiedenti, confermando in particolare la valutazione del valore commerciale del terreno effettuato da parte del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.
16. Con un ricorso notificato il 30 dicembre 1999, i richiedenti ricorsero in cassazione.
17. Con una sentenza deposta alla cancelleria il 19 aprile 2002, la Corte di cassazione respinse i richiedenti per loro ricorso.
2. Il ricorso Pinto
18. Con un ricorso depositato alla cancelleria il 10 luglio 2001, i richiedenti investirono la corte di appello di Roma al senso della legge no 89 del 24 marzo 2001, detto “legge Pinto”, per lamentarsi della durata del procedimento descritto qui sopra. Chiesero alla corte di appello di dire che c’era stata una violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione e di condannare lo stato italiano al versamento di 30 000 000 ITL a persona, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
19. Con una decisione depositata alla cancelleria il 22 novembre 2001, la corte di appello di Roma constat? il superamento di una durata ragionevole. Respinse la domanda relativa al danno materiale al motivo che questa non era supportata, accord? 6 000 000 ITL, o circa 3 098 EUR, per persona come risarcimento del danno giuridico e 4 000 000 ITL, o circa 2 065 EUR, per oneri e spese.
20. Con un ricorso notificato il 28 marzo 2002, i richiedenti ricorsero in cassazione, contestando in particolare l’importo del risarcimento accordato dalla corte di appello.
21. Con una sentenza depositata alla cancelleria il 17 ottobre 2003, la Corte di cassazione respinse i richiedenti per il loro ricorso.
22. Risulta dalla pratica che il 2 dicembre 2004, i richiedenti ottennero il versamento dell’indennit?.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
23. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Serrao c. Italia (no 67198/01, 13 ottobre 2005,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
24. I richiedenti adducono essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con l’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilit?
25. Il Governo solleva un’eccezione di tardivit? basata su due risvolti.
26. In primo luogo, sostiene che il giudizio del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha acquisito forza di cosa giudicata in quanto alla constatazione del trasferimento della propriet? del terreno in virt? del principio dell’espropriazione indiretta. Il termine di sei mesi contemplati all’articolo 35 della Convenzione ? cominciato a decorrere a contare dal momento del trasferimento della propriet? che deve essere necessariamente anteriore al 6 aprile 1993, data di adozione di suddetto giudizio da parte del tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.
27. In secondo luogo, il Governo fa valere che, nel caso in cui si stimasse che una decisione delle giurisdizioni interne fosse necessaria per garantire l’applicazione del principio dell’espropriazione indiretta, pi? di sei mesi sono trascorsi dal giudizio del 6 aprile 1993 con il quale il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ha dichiarato il trasferimento di propriet?.
28. I richiedenti si oppongono eccetto il Governo.
29. La Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause La Rosa ed altri c. Italia (no 2), ( d?c.), no 58274/00, 1 aprile 2004, La Rosa ed altri c. Italia (no 3), (, d?c.), no 58386/00, 1 aprile 2004, Carletta c. Italia, (, d?c.), no 63861/00, 1 aprile 2004, Donati c. Italia, (, d?c.), no 63242/00, 13 maggio 2004, Maselli c. Italia (no 2) (, d?c.), no 61211/00, 27 maggio 2004, e Chir? c. Italia (no 2) (, d?c.), no 65137/01, 27 maggio 2004. Non vede nessuno motivo per derogare alle sue precedenti conclusioni e respinge i due risvolti dell’eccezione in questione dunque.
30. La Corte constata che la lagnanza non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si scontra con nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
31. Il Governo fa osservare che, nel caso specifico, si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilit? pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non ? stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione ? stata adottata.
32. Primariamente, ci sarebbe utilit? pubblica, il che non ? stato rimesso in causa con le giurisdizioni nazionali.
33. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al pi? tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996.
34. Il Governo conclude che a partire da 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
35. A questo riguardo, il Governo ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che la nozione di legge comprende i principi generali enunciati o da lei implicati, Maestri c. Italia, no 39748/98, 17 febbraio 2004, e N. F. c. Italia, 37119/97, 2 agosto 2001.
36. Segue che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione non potrebbe essere esclusa dalla nozione di legge al senso della Convenzione.
37. Per ci? che riguarda la qualit? della legge, il Governo riconosce che il fatto che un’ordinanza di espropriazione non sia stata pronunciata ? in s? una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
38. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno ? stato trasformato in modo irreversibile con la costruzione di un lavoro di utilit? pubblica, la restituzione del terreno non ? pi? possibile.
39. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, che tende a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico ? stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponda all’utilit? pubblica.
40. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra i sacrifici imposti agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione ? tenuta di indennizzare gli interessati.
41. Tenuto conto del fatto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit? commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo, l’indennizzo pu? essere inferiore al danno subito.
42. La determinazione dell’importo dell’indennit? in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. Il Governo fa valere ad ogni modo che i criteri di valutazione dell’indennizzo fissato dalla legge di bilancio no 662 del 1996 non sono stati applicati nello specifico.
43. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio ? stato rispettato e che la situazione denunciata ? compatibile sotto ogni punto di vista con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) I richiedenti,
44. I richiedenti si oppongono alla tesi del Governo.
45. Fanno osservare che l’espropriazione indiretta ? un meccanismo che permette all’autorit? pubblica di acquisire un bene in ogni illegalit?.
46. Denunciano una mancanza di chiarezza, prevedibilit? e precisione dei principi e delle disposizioni applicati al loro caso per il motivo che un principio giurisprudenziale, come quello dell’espropriazione indiretta, non basta a soddisfare al principio di legalit?.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di un’ingerenza
47. La Corte ricorda che, per determinare se c’? stata “privazione di beni”, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l? delle apparenze ed analizzare la realt? della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto ( Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
48. La Corte rileva che, applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni interne hanno considerato i richiedenti come privati del loro bene in ragione della trasformazione irreversibile di questo. A difetto di un atto formale di espropriazione, la constatazione di illegalit? da parte del giudice ? l’elemento che consacra il trasferimento al patrimonio pubblico del bene occupato. In queste circostanze, la Corte conclude che la sentenza della Corte di cassazione ha avuto per effetto di privare i richiedenti del loro bene al senso della seconda frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Carbonara e Ventura precitato, ? 61, e Brumarescu c. Romania [GC], no 28342/95, ? 77, CEDH 1999-VII).
49. Per essere compatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, tale ingerenza deve essere operata “a causa di utilit? pubblica” e “nelle condizioni previste dalla legge e dei principi generali di diritto internazionale.” L’ingerenza deve predisporre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (Sporrong e L?nnroth, precitata, p. 26, ? 69). Inoltre, la necessit? di esaminare la domanda del giusto equilibrio pu? farsi non “sentire solo quando si ? rivelato che l’ingerenza controversa ha rispettato il principio di legalit? e non era arbitraria” (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II, e Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 107, CEDH 2000-I).
50. Quindi, la Corte non stima opportuno fondare il suo ragionamento sulla semplice valutazione dell’importo del risarcimento accordato ai richiedenti (Carbonara e Ventura, precitato, ? 62).
b,)Sul rispetto del principio di legalit?
51. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze pi? recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005, Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005, Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005, Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005, Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005, e Chir? c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005) secondo la quale l’espropriazione indiretta ignora il principio di legalit? al motivo che non ? atta a garantire un grado sufficiente di sicurezza giuridica e che permette in generale all’amministrazione di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. L’espropriazione indiretta mira difatti, in ogni caso, ad interinare una situazione che di fatto deriva dalle illegalit? commesse dall’amministrazione, a regolare le conseguenze per l’individuo e per l’amministrazione, a favore di questa.
52. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni italiane hanno considerato i richiedenti come privati del loro bene in ragione della sua trasformazione irreversibile, essendo riunite le condizioni di illegalit? dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poich? ? solamente con la decisione giudiziale definitiva che si pu? considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno al patrimonio pubblico ? stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti non hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno che il 19 aprile 2002, data in cui la sentenza della Corte di cassazione ? stata depositata alla cancelleria.
53. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di trarre vantaggio da un’occupazione illegale di terreno. In altri termini, l’amministrazione si ? potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma, e, tra l?altro, senza che un’indennit? sia messa in parallelo a disposizione degli interessati.
54. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit? e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
55. Quindi, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
A. Equit? del procedimento
56. I richiedenti si lamentano in sostanza della mancanza di equit? del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne, facendo valere che la valutazione del valore commerciale del terreno effettuato da queste non corrisponderebbe al valore venale reale del terreno. Tenuto conto della sostanza della lagnanza, la Corte stima che questa deve essere analizzato sotto l’angolo dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione che, nei suoi passaggi pertinenti, dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia equamente sentita daun tribunale che decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
57. La Corte ricorda che non ha per compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne. Appartiene in primo capo alle autorit? nazionali, ed in particolare ai corsi e tribunali, di interpretare la legislazione interna e di valutare i fatti (vedere, tra molti altri, le sentenze Brualla G?mez del Torre c. Spagna, sentenza del 19 dicembre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VIII, p. 2955, ? 31, ed Edificaciones March Gallego S.p.A. c. Spagna, sentenza del 19 febbraio 1998, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-I, p. 290, ? 33). Il compito della Corte consiste nel ricercare se il procedimento considerato nel suo insieme ha rivestito un carattere equo (vedere, tra altri, la sentenza Van Mechelen ed altri c. Paesi Bassi del 23 aprile 1997, Raccolta 1997-III, p. 711, ? 50).
58. Nello specifico, la Corte rileva che le giurisdizioni interne hanno valutato il valore commerciale del terreno in seguito ad un procedimento contraddittorio e sulla base di perizie depositate alla cancelleria durante il processo. Inoltre, nelle decisioni giudiziali messe in causa dai richiedenti tutti i punti controversi sono stati motivate ampiamente, il che permette di allontanare ogni rischio di arbitrariet?.
59. Segue che questa lagnanza deve essere respinta come manifestamente male fondata, in applicazione dell’articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
B. Durata del procedimento
60. I richiedenti sostengono che il procedimento impegnato per ottenere il risarcimento per la perdita del terreno ha ignorato il principio del “termine ragionevole” posto dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? formulato,:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, con un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
61. I richiedenti si lamentano dell’importo dei danni accordati nella cornice del ricorso “Pinto” che hanno intentato sul piano nazionale e chiedono alla Corte di concludere alla violazione della disposizione invocata.
62. Il Governo sostiene al primo colpo che la giurisprudenza recente della Corte di cassazione ha messo definitivamente in conformit? la giurisprudenza interna coi principi emanati dalla giurisprudenza di Strasburgo.
63. Inoltre, il Governo fa valere che la somma riconosciuta ai richiedenti dalla corte di appello di Roma sarebbe adeguata alla violazione subita e che ad ogni modo, anche ammesso che tale somma non sia conforme ai criteri emanati dalla giurisprudenza di Strasburgo, si tratterebbe di un errore legato alla valutazione della presente causa che non avrebbe impatto sull’effettivit? del mezzo di ricorso.
64. Riferendosi ai principi in materia di “vittima” nella cornice delle durate eccessive di procedimento (Scordino c. Italia (no 1), [GC], no 36813/97, ??178-207, CEDH 2006 -), la Corte nota che la somma accordata dalla corte di appello nello specifico rappresenta circa il 31% di ci? che la Corte concede generalmente nelle cause italiane similari. Questo elemento da solo arriva ad un risultato manifestamente irragionevole rispetto alla sua giurisprudenza ed ai principi sui quali questa si fonda. Inoltre, la Corte trova inammissibile che i richiedenti abbiano dovuto aspettare pi? di tre anni dopo il deposito della decisione alla cancelleria, per ricevere il loro indennizzo.
65. La Corte stima che il periodo da considerare ? cominciato il 20 settembre 1984, con la notificazione da parte dei richiedenti dell’atto di citazione dinnanzi al tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, per concludersi il 19 aprile 2002, data del deposito alla cancelleria della sentenza della Corte di cassazione. ? durata pi? di diciassette anni per tre gradi di giurisdizione dunque.
66. La Corte ricorda avere concluso in quattro sentenze contro l’Italia del 28 luglio 1999, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, ? 22, CEDH 1999-V, Ferrari c. Italia [GC], no 33440/96, ? 21, 28 luglio 1999, A.P. c. Italia [GC], no 35265/97, ? 18, 28 luglio 1999, e Di Mauro c. Italia [GC], no 34256/96, ? 23, CEDH 1999-V, all’esistenza di una pratica in Italia incompatibile con la Convenzione.
67. Ricorda avere affermato inoltre in nove sentenze contro l’Italia del 29 marzo 2006, Scordino (no 1), precitato, ? 224, Cocchiarella c. Italia [GC], no 64886/01, ? 119, CEDH 2006 -… , Musci c. Italia [GC], no 64699/01, ? 119, CEDH 2006 -…, Riccardi Pizzati c. Italia [GC], no 62361/00, ? 116, 29 marzo 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (no 1) [GC], no 64705/01, ? 117, 29 marzo 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italia (no 2) [GC], no 65102/01, ? 116, 29 marzo 2006, Apicella c. Italia [GC], no 64890/01, ? 116, 29 marzo 2006, Ernestina Zullo c. Italia [GC], no 64897/01, ? 121, 29 marzo 2006, e Giuseppina ed Orestina Procaccini c. Italia [GC], no 65075/01, ? 117, 29 marzo 2006, che la situazione dell’Italia a proposito dei ritardi nell’amministrazione della giustizia non ? cambiata sufficientemente per rimettere in causa la valutazione secondo la quale l’accumulo di trasgressioni ? costitutivo di una pratica incompatibile con la Convenzione.
68. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che questa lagnanza deve essere dichiarata ammissibile.
69. Il fatto che il procedimento “Pinto” esaminato nel suo insieme non abbia fatto perdere ai richiedenti il loro requisito di “vittime” costituisce una circostanza aggravante in un contesto di violazione dell’articolo 6 ? 1 per superamento del termine ragionevole. La Corte sar? portata a ritornare su questa questione sotto l’angolo dall’articolo 41 dunque.
70. Dopo avere esaminato i fatti alla luce delle informazione fornite dalle parti e dalla pratica precitata, e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso ? eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
71. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
72. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
1. Sul risarcimento chiesto in ragione della privazione del terreno
73. A titolo di danno materiale, i richiedenti sollecitano in via principale la restituzione del terreno. In pi?, chiedono il versamento di un’indennit? per non-godimento del terreno, senza valutarla tuttavia.
74. In via subordinata, nel caso in cui la restituzione non fosse possibile, sollecitano il versamento di 60 420 EUR per persona, somma che corrisponde al valore del terreno al momento dell’occupazione, pi? interessi e rivalutazione. Ad ogni modo, chiedono alla Corte di ordinare una perizia nel caso in cui la loro valutazione del risarcimento sia messa in causa.
75. Per ci? che riguarda il danno morale, i richiedenti chiedono la somma di 30 000 EUR per persona.
76. Infine, i richiedenti chiedono il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte, a concorrenza di 13 958,35 EUR, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) inclusi.
77. In quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalit? di calcolo del danno materiale adoperato nelle sentenze precitate Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia e stima che ad ogni modo la somma richiesta dai richiedenti ? eccessiva, dato che il tribunale ha riconosciuto loro una somma uguale al valore commerciale del terreno nel 1984.
78. Per quel che riguarda il danno morale, il Governo fa valere che la somma richiesta dai richiedenti ? eccessiva.
79. In quanto agli oneri di procedimento, il Governo sostiene che i richiedenti non hanno supportato la loro domanda e che ad ogni modo la somma richiesta ? eccessiva.
80. La Corte stima che la questionedell’applicazione dell’articolo 41 per ci? che riguarda la constatazione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non si trova in stato. Perci?, la riserva e fisser? il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit? che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
2. Sul risarcimento chiesto in ragione della durata del procedimento
81. I richiedenti stimano a 23 757 EUR il risarcimento del danno morale subito da ciascuno di essi in ragione della durata del procedimento.
82. In quanto agli oneri di procedimento, i richiedenti rinviano alla somma chiesta a questo titolo nella cornice della domanda di risarcimento della violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
83. Il Governo fa valere che le giurisdizioni interne hanno riconosciuto ai richiedenti un risarcimento conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.
84. Per ci? che concerne il risarcimento del danno morale sopra, avuto riguardo degli elementi della presente causa, paragrafi 65-71, la Corte stima che avrebbe accordato, in mancanza di vie di ricorso interne, la somma di 10 000 EUR. Visto che i richiedenti si sono visti accordare ciascuno circa 3 098 EUR, avuto riguardo delle caratteristiche della via di ricorso scelto con l’Italia e tenuto conto del fatto che ? giunta ad una constatazione di violazione, la Corte, deliberando in equit?, stima che i richiedenti dovrebbero vedersi assegnare 1 400 EUR ciascuno. Inoltre, la Corte accorda 3 000 EUR a ciascuno dei richiedenti a titolo di frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma dovuta dallo stato.
85. Pertanto, i richiedenti hanno diritto a titolo di risarcimento del danno giuridico a 4 400 EUR ciascuno, o 22 000 EUR globalmente, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
86. In quanto agli oneri e spese nella cornice della constatazione di violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, la Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza stabilita, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, ? 27, 28 maggio 2002, e Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 105, CEDH 2003-VIII).
87. Se la Corte non dubita della necessit? degli oneri richiesti n? che siano stati impegnati effettivamente a questo titolo, trova per? eccessiva la parcella rivendicata per il procedimento a Strasburgo. Considera quindi che sia il caso di rimborsarne solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, assegna ai richiedenti 1 500 EUR in totale, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
3. Interessi moratori
88. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara ammissibili le lagnanze relative alla privazione della propriet? ed alla durata del procedimento ed inammissibile la richiesta per il surplus;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione in ragione della durata del procedimento;
4. Stabilisce in quanto alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed i richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa domanda ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza;
5. Stabilisce in quanto alla violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione,
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 22 000 EUR (ventiduemila euro) per danno morale,;
ii. 1 500 EUR (mille cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta su suddette somme;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
6. Respinge in quanto alla constatazione di violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 ottobre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente