Conclusione Parzialmente inammissibile; Non-violazione di P1-1
QUINTA SEZIONE
CAUSA GAUCHIN C. FRANCIA
( Richiesta no 7801/03)
SENTENZA
STRASBURGO
19 giugno 2008
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gauchin c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Peer Lorenzen, presidente, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lef?vre, Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,
e di Claudia Westerdiek cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 maggio 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 7801/03) diretta contro la Repubblica francese e in cui due cittadini di questo Stato, Sigg. R. ed O. G. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 26 febbraio 2003 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da G. F., avvocato ad Amiens. Il governo francese (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, la Sig.ra Edwige Belliard, Direttrice delle cause giuridiche al ministero delle Cause estere.
3. I richiedenti adducevano un attentato al diritto al rispetto dei loro beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
4. Il 9 maggio 2005, la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 ? 3 della Convenzione, ha deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilit? ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti, padre e figlio, sono nati rispettivamente nel 1933 e 1964 e hanno risieduto a Buire Courcelles.
6. Il 6 febbraio 1980, il Sig. R. G., il primo richiedente, agricoltore e proprietario di terre agricole, diede in affitto a M.C, agricoltore, ed alla sposa di questo ultimo, M. – T. C-G, parecchi appezzamenti di terre di una superficie totale di 22 ettari, 63 are e 99 centiare, per una durata di dodici anni interi e consecutivi che cominciarono a decorrere il 1 ottobre 1978. Queste terre erano sfruttate dalla famiglia di M.C. dal1967 per l’effetto di rinnovi e proseguimenti di successivi affitti.
7. Il 27 marzo 1985, in seguito ad uno scambio di appezzamenti, la superficie totale delle terre affittate fu portata a 23 ettari, 19 are e 44 centiare.
8. Nel 1988, il primo richiedente cre? con suo figlio agricoltore, O. G., il secondo richiedente, un raggruppamento agricolo di sfruttamento in comune, GAEC, per sfruttare le terre agricole familiari. In seguito alla pensione del primo richiedente, il secondo richiedente continu? a sfruttare queste terre con sua madre, la Sig.ra N. G., nella cornice del GAEC, per una superficie totale di 92 ettari.
9. Il 30 settembre 1990, l’affitto dello sposi C. fu rinnovato tramite tacito proseguimento.
10. Con una lettera del 8 gennaio 1997, questi ultimi chiesero al primo richiedente l’autorizzazione di cedere il loro affitto a loro figlio F.C, agricoltore.
11. Non ricevettero alcuna risposta dal primo richiedente che, il 15 maggio 1997, rilasci? loro un disdetta riguardante l’insieme degli appezzamenti affittati, in applicazione dell’articolo L. 411-64 del codice rurale. Il locatore invoc?, a titolo principale, il fatto che gli affittuari avrebbero raggiunto l’et? della pensione considerata in materia di assicurazione di vecchiaia dei gestori agricoli al termine dell’affitto, o il 30 settembre 1999, e, sussidiariamente, la ripresa delle terre da parte secondo richiedente per sfruttarle.
12. Il 20 giugno 1997, i coniugi C. citarono il primo richiedente dinnanzi al tribunale paritario degli affitti rurali di P?ronne al fine di vedersi autorizzare a cedere l’affitto a loro figlio F.C.
13. Il 26 febbraio 1998, il primo richiedente rilasci? loro una seconda disdetta che annullava e sostituiva la prima. Questa disdetta era data a titolo principale in ragione del fatto che gli affittuari avrebbero raggiunto l’et? della pensione al termine dell’affitto, a titolo sussidiario per la ripresa delle terre da parte del secondo richiedente e sua madre, e, a titolo infinitamente sussidiario, per la loro ripresa al solo profitto del secondo richiedente.
14. Le due disdette furono successivamente contestate dagli affittuari dinnanzi al tribunale paritario degli affitti rurali.
15. Con giudizio del 16 novembre 1998, il tribunale convalid? la seconda disdetta rilasciata in ragione dell’et? degli affittuari ed al fine della ripresa delle terre affittate, constatando che in mancanza, il secondo richiedente e sua madre avrebbero sfruttato una superficie che non superava i 46 ettari ciascuno, il che sarebbe stato contrario ai loro interessi. Perci?, ingiunse ai coniugi C. di liberare le terre affittate per il 30 settembre 1999.
16. Questi ultimi interposero appello dinnanzi alla corte di appello di Amiens. Il secondo richiedente intervenne volontariamente nel procedimento.
17. Con sentenza del 10 gennaio 2001, la corte di appello conferm? il giudizio in quanto alla disdetta rilasciata in ragione dell’et? degli affittuari, ma l’annull? per il surplus ed autorizz? la cessione dell’affitto a profitto del loro figlio F.C, con la seguente motivazione:
“Dato che l’articolo L. 411-64 del codice rurale contempla espressamente che l’affittuario escluso in ragione della sua et? pu? cedere il suo affitto ad uno dei suoi discendenti avendo raggiunto la maggiore et?, nelle condizioni contemplate L. 411-35 all’articolo del codice rurale,;
Dato che il giudice, chiamato a pronunciarsi sull’autorizzazione di cessione, deve procedere al controllo dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo L. 411-35 del codice rurale ed assicurarsi che l’operazione non rischi di nuocere agli interessi legittimi del locatore;
Dato che la cessione che costituisce un “favore”, pu? beneficiarne solo l?affittuario che ha soddisfatto a tutti gli obblighi nati dal suo affitto;
Che non ? rimproverato ai coniugi C. n? un difetto di pagamento dei canoni d?affitto, n? un cattivo sfruttamento dei fondi;
Che non pu? essere fatto loro lagnanza di avere proceduto a degli scambi poich? il solo scambio menzionato dal locatore data 1930, ovvero molto prima che i coniugi C. diventassero titolari dell’affitto, e riguarda una superficie poco importante;
Dato che [la sposa di M.C, M. – T. C-G] ? co-titolare dell’affitto; che il locatore non pu? pretendere dunque che ci sia stata cessione proibita a suo favore al senso dell’articolo L. 411-35 del codice rurale;
Per ci? che concerne la cessione a F.C, l’autorizzazione ? stata chiesta al locatore senza che ci sia stata risposta, il che ha fatto nascere il presente procedimento; che il locatore dunque non pu? sostenere di non esserne stato informato e che ci sia una cessione proibita a profitto di questo ultimo;
Dato che la prova della scomparsa dei limiti non ? riportata;
Dato perci? che la buona fede degli affittuari non pu? essere rimessa in causa;
Dato che risulta dai documenti versati ai dibattimenti che il beneficiario della cessione disponeva di un’autorizzazione amministrativa di sfruttamento al momento della richiesta di autorizzazione di cessione; che disponeva dei diplomi necessari a permettergli il buon sfruttamento dei fondi; che prova anche di avere sfruttato le terre controverse con i suoi genitori nella cornice dell’aiuto familiare ed avere sfruttato i suoi propri fondi; cosicch? assolve le condizioni di attitudine professionale richiesta;
Dato che per ci? che concerne la protezione degli interessi legittimi del locatore, si deve valutare unicamente allo sguardo della buona fede del cedente e delle condizioni di collocamento in valore dello sfruttamento da parte del cessionario;
Che conformemente a ci? che precede, non pu? essere invocato dal locatore la protezione del suo interesse legittimo di opporsi alla cessione “
18. I richiedenti formarono un ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione e depositarono un esposto integrativo tramite il loro avvocato ai Consigli nel quale facevano valere che la corte di appello non si era pronunciata sul motivo della disdetta fondata sulla ripresa delle terre affittate, e contestavano gli elementi considerati da questa giurisdizione per autorizzare la cessione dell’affitto.
19. Il 18 dicembre 2002, la terza camera civile della Corte di cassazione respinse il ricorso, nei seguenti termini,:
“(…) dato che avendo considerato che risultava dai documenti versati ai dibattimenti che il beneficiario della cessione disponeva di un’autorizzazione di sfruttamento al momento della richiesta di autorizzazione di cessione, che disponeva dei diplomi necessari per permettergli il buono sfruttamento dei fondi, che provava avere sfruttato delle terre coi suoi genitori nella cornice dell’aiuto familiare, la corte di appello che non era tenuta a procedere ad una ricerca che non era stata richiesta e che ha dedotto dunque che il locatore non potesse invocare la protezione del suo interesse legittimo per opporsi alla cessione, ha giustificato legalmente la sua decisione di questo capo “
20. Il 9 aprile 2004, il primo richiedente fece notificare a F.C una disdetta per il 30 settembre 2008, data di scadenza dell’affitto rinnovato, per ripresa al profitto del secondo richiedente.
21. Per potere sfruttare le terre controverse alla scadenza dell’affitto, il secondo richiedente invest? il prefetto della regione Piccardia, prefetto della Somme, di una richiesta di autorizzazione preliminare di sfruttamento di queste terre.
22. Con ordinanza del 1 agosto 2005, il prefetto respinse la domanda. Considerando che il secondo richiedente e F.C. sfruttavano rispettivamente 91 ettari 66 are e 93 ettari 98 are, motiv? il suo rifiuto col fatto che la perdita delle terre in causa, ossia 23 ettari 19 are che rappresentavano pi? del 24% dello sfruttamento di F.C, avrebbe avuto delle conseguenze economiche e che l’operazione prevista di smantellamento di uno sfruttamento agricolo che aveva sottoscritto un CTE (Contratto Territoriale di Sfruttamento1), era contraria agli orientamenti dello schema direttivo dipartimentale delle strutture della Somme.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
1. Generalit? concernenti gli affitti stabili di fondi rustici
23. La locazione di un terreno agricolo in vista del suo sfruttamento si fa con un contratto di canone d?affitto, o affitto stabile di fondi rustici, che appartiene alla categoria degli affitti rurali. Questi affitti sono sottoposti ad una regolamentazione di ordine pubblico, lo statuto del canone d?affitto le cui disposizioni sono oggetto del codice rurale e sono destinate a favorire la produzione agricola e la stabilit? dei gestori. Per il legislatore, l’inquilino in situazione stabile lavora difatti, meglio e produce pi?.
24. L’affitto stabile di fondi rustici ? concluso per una durata minima di nove anni, questa durata ? di ordine pubblico, e rinnovata con tacito proseguimento. L’arrivo del termine non mette fine all’affitto, ma apre all’inquilino un diritto al rinnovo di suddetto affitto previsto dall’articolo L. 411-46 del codice rurale.
25. La possibilit?, per il proprietario, di rifiutare il rinnovo dell’affitto ? rigorosamente ristretta. Deve basarsi:
– o su un motivo grave e legittimo ai termini dell’articolo L. 411-53 del codice, due mancanze di pagamento del canone d?affitto da parte dell’inquilino o di maneggi di natura tale da compromettere il buon sfruttamento dei fondi,;
– o sulla sua volont? di riprendere il bene per s?, il proprio coniuge o il proprio discendente;
– o sul fatto che l’inquilino ha raggiunto l’et? della pensione.
26. La disdetta stessa deve essere rilasciata tramite atto extra-giudiziale almeno diciotto mesi prima della scadenza dell’affitto e comporta certe menzioni obbligatorie. In particolare, la disdetta data all’inquilino vecchio deve riprodurre la disposizione legale che l’autorizza a cedere il suo affitto a profitto di un discendente (vedere paragrafi 28-29 sotto).
27. La ripresa da parte del proprietario a profitto di un discendente ? possibile solamente se il beneficiario ha ottenuto l’autorizzazione necessaria di sfruttamento, articolo L. 411-58 del codice rurale.
28. La cessione dell’affitto da parte dell’inquilino ? vietata, salvo se viene fatta, con l’accordo del proprietario, a profitto del suo congiunto partecipante allo sfruttamento o di un discendente maggiorenne. In mancanza di accordo del proprietario, la cessione pu? essere autorizzata dal tribunale paritario degli affitti rurali. Questo tribunale ? composto da due assessori proprietari e da due assessori inquilini, e presieduto dal giudice di istanza.
29. La cessione che costituisce un “favore”, pu? beneficiare solo l’inquilino che ha soddisfatto tutti gli obblighi nati dal suo affitto. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, quando ? chiamato a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione di cessione di affitto, il tribunale ha l’obbligo di ricercare se l’operazione non rischia di nuocere gli interessi legittimi del locatore (Cass. Civ. III, 22 luglio 1992, JCP G 1992, IV, 2749; Cass. civ. III, 1 luglio 1998, JCP N 1998, 1592).
30. La Corte di cassazione considera inoltre che questo interesse deve essere valutato unicamente allo sguardo della buona fede del cedente e delle condizioni di collocamento in valore dello sfruttamento da parte dell? eventuale cessionario. Una richiesta di autorizzazione di cessione a profitto di un discendente dell’inquilino non pu? essere rifiutata dunque perch? lederebbe, per questo solo fatto, gli interessi del proprietario (Cass. civ. III, 12 ottobre 1994, JCP G 1994, IV, 2473; Cass. Civ. III, 13 dicembre 2000, Juris-data no 007414 e J. – Sig. Gilardeau, J. – P. Moreau, Codice rurale (annotato) Litec, 2002-2003, p,. 477).
31. Il cessionario deve essere titolare del brevetto professionale agricolo o di un diploma equivalente, o avere un’esperienza professionale di una certa durata. Deve essere inoltre titolare dell’autorizzazione di sfruttamento. Quando esamina la richiesta di autorizzazione di cessione, il tribunale paritario degli affitti rurali deve verificare che queste condizioni siano assolte.
32. Infine, quando la cessione viene autorizzata, il cessionario ha diritto al rinnovo dell’affitto alle stesse condizioni dell’inquilino che cede.
2. Disposizioni del codice rurale
33. Gli articoli pertinenti del codice rurale sono i successivi:
Articolo L. 331-2
“I. Sono sottoposte ad autorizzazione preliminare le seguenti operazioni:
1o Gli insediamenti, gli ingrandimenti o le riunioni di sfruttamenti agricoli a favore di un sfruttamento agricolo messo in valore da una o parecchie persone fisiche o giuridiche, quando la superficie totale che si intende mettere in valore supera la soglia fissata dallo schema direttivo dipartimentale delle strutture (?) “
Articolo L. 411-35
“Nonostante le disposizioni dell’articolo 17172 del codice civile, ogni cessione di affitto ? vietata, salvo se la cessione ? acconsentita, col consenso del locatore, a profitto del coniuge dell’affittuario che partecipa allo sfruttamento o ai discendenti dell’affittuario che hanno raggiunto la maggiore et? che sono stati emancipati. In mancanza di consenso del locatore la cessione pu? essere autorizzata dal tribunale paritario “
Articolo L. 411-46
“L’affittuario ha diritto al rinnovo dell’affitto, nonostante ogni clausola, stipulazione o disposizione contrarie, a meno che il locatore non giustifichi uno dei motivi gravi e legittimi menzionati all’articolo L. 411-53 o non invochi il diritto di ripresa nelle condizioni contemplate agli articoli L. 411-57 , L. 411-63, L. 411-66 e L. 411-67 “
Articolo L. 411-53
Possono essere considerati solamente come motivi di opposizione al rinnovo dell’affitto, nonostante ogni clausola contraria,:
1o Due mancanze di pagamento di canone d?affitto o della parte dei prodotti che spettano al locatore ed che persistono alla scadenza di un termine di tre mesi dopo collocamento in essere posteriore alla scadenza. Questo collocamento in opera dovr?, a pena della nullit?, ricordare i termini della presente disposizione,;
2o I maneggi dell’affittuario di natura tale da compromettere il buon sfruttamento dei fondi, in particolare il fatto che non disponga della mano d?opera necessaria ai bisogni dello sfruttamento “
Articolo L. 411-58
“Il locatore ha il diritto di rifiutare il rinnovo dell’affitto se vuole riprendere il bene affittato per s? o a profitto del coniuge o di un discendente maggiorenne o minorenne emancipato “
Articolo L. 411-59
“Il beneficiario della ripresa deve, a partire da questa, dedicarsi allo sfruttamento del bene ripreso almeno per nove anni
Il beneficiario della ripresa dovr? giustificare che risponde alle condizioni di capacit? o di esperienza professionale “
Articolo L. 411-64
“Il diritto di ripresa, come ? contemplato agli articoli L. 411-58 , L. 411-63, L. 411-66 e L. 411-67 non pu? essere esercitati a profitto di una persona che ha raggiunto, alla data contemplata per la ripresa, l’et? della pensione considerata in materia di assicurazione di vecchiaia dei gestori agricoli, salvo se si tratta, per il beneficiario del diritto di ripresa, di costituire uno sfruttamento che ha una superficie al pi? uguale alla superficie fissata in applicazione dell’articolo 11 della legge n? 86-19 del 6 gennaio 1986 relativo all’abbassamento a vent’ anni dell’et? della pensione delle persone non salariate delle professioni agricole. Se la superficie dello sfruttamento o degli sfruttamenti messi in valore dall’affittuario ? superiore a questo limite, il locatore pu?, con derogazione agli articoli L. 411-5 e L. 411-46:
– o rifiutare il rinnovo dell’affitto all’affittuario che ha raggiunto l’et? della pensione considerata in materia di assicurazione di vecchiaia dei gestori agricoli;
– o limitare il rinnovo alla scadenza del periodo triennale durante il quale l’affittuario raggiunger? questa et?.
Nei due casi sopra il locatore deve informare, l’affittuario della sua intenzione di rifiutare il rinnovo dell’affitto o di mettere fine con atto extragiudiziale notificato almeno diciotto mesi in anticipo. Le disposizioni del precedente capoverso sono applicabili sia che il proprietario intenda alienare o dare ad affitto ad un affittuario vecchio di meno di vent’ anni sia che intenda sfruttare per farne valore diretto. In questo ultimo caso, salvo si tratti per il locatore di costituire un sfruttamento nelle condizioni contemplate al primo capoverso del presente articolo, non deve aver raggiunto l’et? della pensione alla scadenza dell’affitto.
L’affittuario escluso in ragione della sua et? pu? cedere il suo affitto al suo congiunto partecipante allo sfruttamento o ad uno dei suoi discendenti che hanno raggiunto la maggiore et? o che sono stati emancipato, nelle condizioni contemplate all’articolo L. 411-35. Il beneficiario della cessione ha diritto al rinnovo del suo affitto “
IN DIRITTO
SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
34. I richiedenti adducono una violazione del diritto al rispetto dei loro beni al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, cos? formulato,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
35. In particolare, si lamentano della sentenza della Corte di cassazione del 18 dicembre 2002 che ha, secondo essi, violato, da una parte, il diritto di propriet? del primo richiedente che si trova nell’impossibilit? di riprendere possesso delle sue terre, e, dall?altra parte, il diritto del secondo richiedente allo sfruttamento di queste terre.
A. Sull’ammissibilit?
36. Il Governo eccepisce l’inapplicabilit? dell’articolo 1 del Protocollo no 1 al riguardo del secondo richiedente.
37. Secondo il Governo, il secondo richiedente fonda la sua richiesta sulla speranza che aveva di ottenere il godimento per mezzo di liberalit? di un terreno appartenente a suo padre. Cos?, il Governo stima che il secondo richiedente non saprebbe definirsi titolare di un credito in virt? della quale avrebbe almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento di un diritto di propriet?. Peraltro, il Governo adduce che la sua sola partecipazione al procedimento interno non potrebbe bastare a conferirgli la qualit? di vittima.
38. I richiedenti stimano che non si tratta per niente per il secondo richiedente di avvalersi di una speranza di una futura liberalit?, ma che ? in causa la privazione di un attrezzo di lavoro nella cornice della trasmissione di uno sfruttamento familiare . In quanto colui nominato per riprende possesso delle terre controverse, il secondo richiedente deve essere considerato come il titolare di valori patrimoniali nati dal suo diritto al godimento effettivo del diritto di propriet? di suo padre, il primo richiedente. I richiedenti sottolineano, infine che ? a questo titolo che il secondo richiedente ha avuto la qualit? del resto di parte durante il procedimento interno.
39. Ne concludono che il secondo richiedente pu? avvalersi di un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che non si potrebbe negargli la qualit? di vittima della violazione addotta.
40. La Corte nota che, nel presente caso, le questioni dell’esistenza di un “bene”, al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, nel patrimonio del secondo richiedente e della qualit? di “vittima”, al senso dell’articolo 34 della Convenzione, di questo richiedente sono strettamente legate . Quindi, conviene esaminarli insieme.
41. Supponendo anche che il secondo richiedente che ? intervenuto nel procedimento interno in quanto colui nominato per riprendere le terre, possa essere considerato come vittima, al senso dell’articolo 34 della Convenzione, la Corte stima che pu? lamentarsi di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 solo nella misura in cui i procedimenti che incrimina si riferirebbero ai “beni” di cui sarebbe titolare, al senso di questa disposizione.
42. Ricorda che la nozione menzionata di “bene” nella prima parte dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ha una portata autonoma che non si limita alla propriet? di beni corporali ed ? indipendente rispetto alle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi che costituiscono degli attivi possono anche passare per i “diritti patrimoniali” e dunque dei “beni” ai fini di questa disposizione. In ogni caso, importa esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere Anheuser-Busch Inc). c. Portogallo [GC], no 73049/01, ? 63, CEDH 2007 -…, e la giurisprudenza citata).
43. La Corte stima che non ? cos? nello specifico. Osserva che il primo richiedente ? il solo proprietario delle terre in causa ed ? dunque il solo a beneficiare a questo titolo, in virt? del codice rurale, del diritto di ripresa o di rifiuto di rinnovo dell’affitto.
44. La Corte constata peraltro che nessuna conseguenza giuridica ? legata dal diritto interno al fatto che il secondo richiedente sia stato designato come colui che riprende eventualmente le terre affittate in vista del loro sfruttamento, e che in questa qualit? non ? titolare di nessuno diritto o credito a suo proprio nome derivante dalla legislazione interna o dalla giurisprudenza. Non pu? pretendere di essere titolare dunque n? di un bene reale n? di un credito certo,(Anheuser-Busch Inc. precitata, ? 64).
45. La Corte conclude che il secondo richiedente non ? titolare di nessuno interesse sostanziale e reale dipendente dal campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che la sua richiesta ? incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione, al senso dell’articolo 35 ? 3.
46. C’? luogo dunque di accogliere l?eccezione del Governo.
47. La Corte constata che la richiesta, dal momento che viene introdotta dal primo richiedente, non ? manifestamente mal fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non risconta nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
48. Il primo richiedente ricorda che gli Stati hanno l’obbligo di prendere le misure di protezione per garantire l’esercizio effettivo del diritto di propriet? (Matheus c. Francia, no 62740/00, ? 69, 31 marzo 2005). Ora, l’applicazione delle regole del diritto rurale francese tende a sfavorire i proprietari coltiivatori, mettendo cos? in pericolo i loro propri sfruttamenti agricoli, ci? che compromette l’interesse economico generale.
49. Nello specifico, il primo richiedente sottolinea che il secondo richiedente sfrutta, con sua madre, una superficie di 92 ettari, o 46 ettari ciascuno mentre F.C. sfrutta solo una superficie di 93 ettari e 98 are.
50. In pi?, in quanto giovane agricoltore, il secondo richiedente contava legittimamente sulla ripresa delle terre affittate nel 1980 a M.C. da suo padre per sviluppare la sua attivit? per fare perdurare lo sfruttamento familiare per farlo rimanere competitivo. In ragione dell’impossibilit? di riprendere queste terre, ? stato obbligato a modificare le condizioni del suo sfruttamento, il che ha rappresentato un costo finanziario non trascurabile. Conoscendo da parecchi anni la volont? del locatore di riprendere le sue terre, l’affittuario aveva la possibilit? di riorganizzare perci? il suo sfruttamento. Essendo uguali le costrizioni economiche alle quali si sono trovati di fronte l’affittuario ed il figlio del primo richiedente, non ? legittimo che le giurisdizioni abbiano privilegiato il primo a scapito del secondo, nonostante tutto proprietario delle terre. Secondo il primo richiedente, questa differenza di trattamento non potrebbe giustificarsi con l’interesse generale economico.
51. Infine, mentre l’affitto rurale arriva a scadenza solo alla fine dei nove anni, o nel 2008, la ripresa delle terre affittate ? compromessa di nuovo in ragione del rigetto della richiesta preliminare di sfruttare opposta al secondo richiedente per decisione del prefetto del 1 agosto 2005. Perci?, il primo richiedente rileva che ? stato privato del godimento del diritto di propriet? sulle terre controverse per pi? di undici anni, o dal 1997, data della primo disdetta rilasciata agli affittuari. Citando la giurisprudenza della Corte (Phocas c. Francia, sentenza del 23 aprile 1996, Raccolta 1996-II, e Lallement c. Francia, no 46044/99, 11 aprile 2002) stima essere stato privato cos? del suo attrezzo di lavoro e che il suo diritto di propriet? ? stato reso aleatorio e precario. Ne conclude che l’ingerenza in questo diritto ? sproporzionata.
52. Il Governo ammette che l’impossibilit? prolungata per il primo richiedente di ricuperare l’uso del suo bene per deciderne liberamente della destinazione costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto dei suoi beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1. Precisa per? che non si tratta nello specifico n? di un’espropriazione di fatto n? di un trasferimento di propriet?, ma solamente di una regolamentazione dell’uso dei beni, al senso del secondo capoverso dell’articolo precitato, dal momento che il primo richiedente conserva la possibilit? di alienare il suo bene e che percepisce degli affitti per la messa a disposizione del godimento di questo bene.
53. Il Governo stima che la regolamentazione controversa ? conforme agli imperativi dell’interesse generale, e ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, conviene rispettare il modo in cui lo stato concepisce simili imperativi, salvo nel caso in cui il suo giudizio si riveli manifestamente privo di base ragionevole (Mellacher ed altri c. Austria, sentenza del 19 dicembre 1989, serie A no 169, p. 25-26, ? 45; Spadea e Scalabrino c. Italia, sentenza del 28 settembre 1995, serie A no 315-B, p. 25, ? 29).
54. Secondo il Governo, lo scopo dell’ingerenza era legittimo nello specifico, perch? le regole relative allo statuto del canone d?affitto come applicate dalle giurisdizioni nazionali, rispondono agli obiettivi sociali, economici e professionali, in particolare quello di garantire al gestore affittuario che non dispone del capitale fondiario, la sicurezza del mantenimento dei luoghi al giusto prezzo. Si tratta di garantire a questo ultimo che potr? sfruttare le terre affittate il tempo necessario al collocamento in valore dei suoi investimenti (edifici di sfruttamento, materiale, ecc.). Si tratta, infine, per il legislatore, permettendo le cessioni al profitto dei discendenti dell’affittuario, di dare una dimensione familiare allo statuto degli affitti rurali, in corrispondenza con la volont? di sostenere un sfruttamento medio come modello di sviluppo dell’agricoltura francese e di facilitare la trasmissione familiare degli sfruttamenti.
55. In quanto al carattere proporzionato dell’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, il Governo stima che, tenuto conto del largo margine di valutazione in materia lasciato agli Stati secondo la giurisprudenza della Corte, il locatore non ha sopportato un carico eccessivo in quanto all’impossibilit? di disporre del suo bene.
56. Il Governo sottolinea, a questo riguardo che per gestire il giusto equilibro tra i diritti del proprietario e quelli dell’affittuario, il legislatore ha contemplato, da una parte, un diritto di ripresa pure restringendolo affinch? nuoci il meno possibile all’affittuario e, dall?altra parte, una possibilit? di cessione dell’affitto a profitto dei discendenti dell’affittuario. Infine, in mancanza di accordo del locatore sulla cessione, questa pu? intervenire solamente tramite autorizzazione giudiziale.
57. Ora, nello specifico, la cessione autorizzata dal giudice non ha potuto intervenire senza che questo abbia verificato che non nuoceva agli interessi del primo richiedente cercando di rilevare, alla conclusione di un esame dettagliato, il rispetto degli obblighi nati dall’affitto con gli affittuari cos? come dalle condizioni del collocamento in valore dello sfruttamento da parte del cessionario, in particolare per ci? che riguardava le sue attitudini professionali. In conclusione, il Governo stima che un rigoroso equilibrio ? stato predisposto tra i diritti del primo richiedente e quelli degli affittuari, escludendo ogni attentato al rispetto dei loro beni.
2. Valutazione della Corte
58. La Corte stima che l’applicazione del codice rurale da parte delle giurisdizioni interne che ha provocato l’impossibilit? per il primo richiedente di ricuperare le terre controverse alla scadenza dell’affitto, si analizza in una regolamentazione dell’uso dei beni, al senso del secondo capoverso dell’articolo 1 precitato (cf. mutatis mutandis Spadea e Scalabrino precitata, p. 25, ? 28, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ? 4, CEDH 1999-V, e J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land Ltd c,). Regno Unito [GC], no 44302/02, ? 66, CEDH 2007 -…).
59. Non ? contestato tra le parti che l’ingerenza in causa era prevista dalla legge, ossia dalle disposizioni del codice rurale.
60. In quanto allo scopo perseguito, la Corte ricorda che stima normale che il legislatore disponga di una grande latitudine per condurre una politica economica e sociale, e che rispetta perci? il modo in cui concepisce gli imperativi dell’utilit? pubblica o dell’interesse generale, salvo nel caso in cui il suo giudizio si riveli manifestamente privo di base ragionevole (cf. Mellacher ed altri precitate, p. 27, ? 48, Hutten-Czapska c. Polonia [GC], no 35014/97, ? 166, CEDH 2006 -…, e J.A. Pye, Oxford, Ltd e J.A. Pye (Oxford, Land precitata, ? 71,).
61. Nello specifico, la Corte accetta l’argomento del Governo secondo il quale le disposizioni in causa perseguono da una parte degli scopi di interesse generale, ossia, garantire all’inquilino che sfrutta la sicurezza del mantenimento nei luoghi per rendere redditizi i suoi investimenti e, dall?altra parte, sostenere gli sfruttamenti agricoli medi come modello di sviluppo dell’agricoltura francese, facilitando la trasmissione familiare.
62. La Corte deve esaminare inoltre se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto; in altri termini, gli tocca di ricercare se l’equilibrio ? stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale e l’interesse dell?individuo o degli individui riguardati. Facendo cos?, riconosce allo stato un grande margine di valutazione tanto per scegliere le modalit? di collocamento in opera che per giudicare se le loro conseguenze si trovano legittimate, nell’interesse generale, con la preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in causa (cf. particolarmente Chassagnou ed altri c. Francia [GC], numero 25088/94, 28331/95 e 28443/95, ? 75, CEDH 1999-II, ed Immobiliare Saffi precitata, ? 49).
63. La Corte osserva che lo statuto del canone d?affitto, come organizzato dal diritto francese, contempla a profitto dell’inquilino, per garantire la stabilit? del suo sfruttamento, una durata minimale dell’affitto, cos? come il diritto al rinnovo di suddetto affitto alla sua scadenza. Contempla anche, nel senso di una continuit? familiare dello sfruttamento, la possibilit? per lui di cedere il suo affitto al suo coniuge o discendente, con l’accordo del proprietario o su autorizzazione del tribunale.
64. Tuttavia, il proprietario dispone da arte sua il diritto di rifiutare il rinnovo, in un certo numero di ipotesi, come i motivi legittimi enumerati dall’articolo L. 411-53 del codice rurale, l’et? dell’affittuario o la ripresa per sfruttamento, a suo profitto o a profitto del suo coniuge o discendente.
65. La Corte nota peraltro che in presenza di interessi contraddittori come nella presente causa, il diritto francese contempla delle garanzie procedurali per il proprietario, poich? spetta al tribunale paritario degli affitti rurali ed alla corte di appello di deliberare sulle richieste di cessione dell’affitto e di ripresa (vedere in particolare a contrario Immobiliare Saffi precitata, ? 54, Hutten-Czapska precitata, ? 221, e Radovici e Stanescu c. Romania, numero 68479/01, 71351/01 e 71352/01, ? 76, CEDH 2006…).
66. La Corte rileva che nello specifico, per autorizzare la cessione, la corte di appello si ? innanzitutto assicurata che l’operazione non rischiava di nuocere agli interessi legittimi del locatore, al senso dell’articolo L. 411-53 precitato, verificando in modo dettagliato se i coniugi C-G avevano soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dall’affitto, in particolare il versamento degli affitti ed il buon sfruttamento dei fondi. Ha esaminato poi se il cessionario assolveva le condizioni del diploma e dell?esperienza professionale richiesti e se beneficiava di un’autorizzazione amministrativa per lo sfruttamento. ? solamente dopo avere verificato la riunione dell’insieme di queste condizioni che ha autorizzato la cessione.
67. Infine, anche se il primo richiedente non ha potuto riprendere le terre in questione al termine dell’affitto, percepisce per il loro sfruttamento un affitto che egli non giudica insufficiente.
68. In queste condizioni, la Corte considera che, in materia, un giusto equilibrio ? stato predisposto nello specifico tra le esigenze dell’interesse generale e la protezione del diritto al rispetto dei beni del primo richiedente tenuto conto del margine di valutazione degli Stati.
69. La Corte conclude perci? che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta inammissibile in quanto ? introdotta dal secondo richiedente ed ammissibile per il surplus;
2. Dice che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 19 giugno 2008 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Cancelliera Presidente
1 secondo il ministero dell’agricoltura, il contratto territoriale di sfruttamento ? “un strumento contrattuale, tra gli agricoltori volontari ed i poteri pubblici, destinato ad appoggiare l’evoluzione dei sistemi di sfruttamento verso un’agricoltura duratura e multifunzionale, in una cornice collettiva con una logica di progetto globale.” Nel 2003, questo dispositivo ? stato sostituito dai Contratti di agricoltura Duratura (CAD).
2 articolo 1717 del codice civile:
“L’affittuario ha il diritto di subaffittare, ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, se questa facolt? non gli ? stata vietata.
Pu? essere vietata completamente o in parte.
Questa clausola ? sempre di rigore. “