Conclusione Parzialmente inammissibile; Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 8 (rispetto della corrispondenza); Violazione di P4-2; Violazione dell’arte. 13; danno materiale – domanda respinta; Danno morale – risarcimento pecuniario; Oneri e spese (procedimento nazionale) – domanda respinta; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA GASSER C. ITALIA
(Richiesta no 10481/02)
SENTENZA
STRASBURGO
21 settembre 2006
DEFINITIVO
12/02/2007
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Gasser c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, L. Caflisch, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. E. Myjer, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 31 agosto 2006,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 10481/02) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra W. G. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 17 febbraio 2001 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da il Sig. D. S., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Ivo Maria Braguglia, e dal suo agente aggiunto, il Sig. Nicola Lettieri.
3. Il 31 gennaio 2005, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare le lagnanze derivate dagli articoli 8 della Convenzione, 1 del Protocollo no 1, 2 del Protocollo no 4, 6 ? 1 e 13 della Convenzione al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 ? 3, ha deciso che sarebbero state esaminate l’ammissibilit? e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1947 e ha risieduto a Bolzano.
1. Il procedimento di fallimento
5. Con un giudizio depositato il 15 maggio 1982, il tribunale di Bolzano dichiar? il fallimento della societ? del richiedente, che esercitava un’attivit? di costruzione, cos? come il fallimento personale di questa.
6. Il 13 dicembre 1982, il giudice delegato (“il giudice”) dichiar? esecutivo lo stato del passivo del fallimento.
7. Secondo un rapporto del curatore depositato il 29 giugno 1983, il richiedente aveva tenuto pochi documenti concernenti l’attivit? dell? impresa. In pi?, questo non era informato delle cause dell’impresa poich? l’attivit? era stata gestita di facto dal Sig. O.H, suo sposo.
8. In una data non precisata, il Sig. O.H. ? anche oggetto di un collocamento in fallimento e, in una data non precisata, fece opposizione. Questo procedimento fu chiuso da un giudizio del 3 luglio 1990.
9. Nel frattempo, il 21 maggio 1986, uno dei creditori chiese al giudice di sollecitare il curatore affinch? stabilisse un piano di ripartizione dell’attivo del fallimento.
10. Il 18 marzo 1987, il giudice, rilevando l’inerzia del curatore, fiss? un’udienza al 10 aprile 1987 ed ordin? a questo di deporre un rapporto due giorni prima di questa data.
11. In una data non precisata, il giudice nomin? un altro curatore. L? 11 febbraio 1988, questo accett? le sue funzioni.
12. Tra il 9 giugno 1988 ed il 20 settembre 1999, il curatore depose ventotto rapporti secondo i quali il procedimento non poteva essere chiuso in ragione del fatto che parecchie cause civili e fiscali concernenti i beni facenti parte del fallimento erano pendenti.
13. Il 2 giugno 2000 e 16 gennaio 2001, il curatore depose rispettivamente il resoconto ed il piano di ripartizione finale del fallimento.
14. Con una decisione del 2 luglio 2001, il tribunale decise di chiudere il procedimento.
2. Il procedimento introdotto conformemente alla legge Pinto
15. Il 2 gennaio 2002, il richiedente introdusse un ricorso dinnanzi alla corte di appello di Trieste conformemente alla legge Pinto lamentandosi della durata del procedimento cos? come del prolungamento delle incapacit? che derivano dal suo collocamento in fallimento.
16. Con una decisione deposta l? 11 marzo 2002, la corte di appello respinse la domanda del richiedente. Stim? che la durata del procedimento era dovuta all’esistenza di parecchie cause civili, dal procedimento in opposizione introdotto dal Sig. O.H, cos? come da parecchie cause fiscali terminatesi alla fine dell’anno 1999. La corte di appello rilev? anche che il richiedente non aveva segnalato al giudice le lunghezze dei procedimenti civili pendenti n? l’inerzia del curatore. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 1 DEL PROTOCOLLO NO 1, 8 DELLA CONVENZIONE E 2 DEL PROTOCOLLO NO 4
17. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, il richiedente si lamenta della limitazione del suo dritto al rispetto dei suoi beni, in particolare in ragione della durata del procedimento. Invocando l’articolo 8 della Convenzione, si lamenta della violazione del suo diritto al rispetto della sua corrispondenza e della sua vita familiare, in particolare in ragione della durata del procedimento. Invocando l’articolo 2 del Protocollo no 4 alla Convenzione, si lamenta della limitazione della sua libert? di circolazione, in particolare in ragione della durata del procedimento. Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed dei principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Articolo 8 della Convenzione
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita familiare e della sua corrispondenza.
2. Non pu? esserci ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e che costituisca una misura che, in una societ? democratica, sia necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
Articolo 2 del Protocollo no 4
“1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di un Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliere liberamente la sua residenza.
2. Ogni persona ? libera di lasciare qualunque paese, ivi compreso il suo.
3. L’esercizio di questi diritti non pu? essere oggetto di altre restrizioni se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ? democratica, alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
A. Sull’ammissibilit?
18. La Corte nota da prima che il richiedente ha omesso di supportare la lagnanza che riguarda il suo diritto al rispetto della sua vita familiare. Questa parte della richiesta deve essere respinta per difetto manifesto di fondamento secondo l’articolo 35 ?? 3 e 4 dunque della Convenzione.
19. Il Governo sostiene che il richiedente non ha esaurito le vie di ricorso interne conformemente alla legge Pinto.
20. Il richiedente osserva avere esaurito il rimedio previsto dalla legge Pinto.
21. La Corte nota che, nella sua sentenza no 362 del 2003, depositata il 14 gennaio 2003, la Corte di cassazione ha per la prima volta riconosciuto che il risarcimento morale relativo alla durata dei procedimenti di fallimento deve tenere conto, tra l?altro, del prolungamento delle incapacit? che derivano dallo statuto di fallito.
22. La Corte ricorda avere considerato che, a partire dal 14 luglio 2003, la sentenza no 362 del 2003 non pu? essere pi? ignorata dal pubblico e che ? a contare da questa data che deve essere esatto dai richiedenti che utilizzino questo ricorso ai fini dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione (Sgattoni c. Italia, no 77132/01, ? 48, 6 ottobre 2005).
23. La Corte rileva che la decisione di chiudere il procedimento di fallimento ? diventata definitiva al pi? tardi il 26 aprile 2003, questo cio? , un anno e quarantacinque giorni dopo l? 11 marzo 2002, data del deposito della decisione. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, osserva che, in questa data, il richiedente non avrebbe potuto ricorrere efficacemente in cassazione (vedere ?? 44-49 Sgattoni, precitata,).
24. La Corte constata che questa parte della richiesta non ? manifestamente mal fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Peraltro, non cozza contro nessun altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
25. Secondo il Governo, la durata del procedimento ? stata dovuta al comportamento del richiedente che ha sottratto delle somme di denaro frodando i creditori del fallimento, ha gestito l’attivit? di imprenditore sfuggendo sistematicamente al fisco e non ha tenuto delle scritture contabili in modo regolare.” In pi?, il procedimento ? stato particolarmente complesso in ragione dell’esistenza di parecchie cause civili e fiscali aventi per oggetto dei beni che fanno parte del fallimento. Infine, secondo il Governo, la limitazione del diritto al rispetto dei beni, della corrispondenza e della libert? di circolazione del richiedente era giustificata dall’esigenza di proteggere gli interessi dei creditori del fallimento.
Peraltro, secondo le osservazioni del giudice delegato del fallimento, la “ricerca delle scritture contabili ? stata resa particolarmente difficile in ragione del fatto che lo sposo del richiedente che gestiva di facto l’impresa, era stato vittima di un grave errore giudiziale ed era stato incarcerato per molto tempo.”
26. Il richiedente sostiene che la durata del procedimento ? stata dovuta, tra l?altro, alla durata del procedimento in opposizione e che nessuno ritardo pu? essere imputabile al suo comportamento.
27. La Corte rileva che, a seguito alla sua dichiarazione di fallimento, il richiedente ha subito un’ingerenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni e della sua corrispondenza cos? come nella sua libert? di circolazione (vedere Luordo c). Italia, no 32190/96, ?? 67, 75 e 91, CEDH 2003-IX, e Bottaro c. Italia, no 56298/00, ?? 28, 36 e 50, 17 luglio 2003).
28. Questa ingerenza, prevista dagli articoli 42, 48 e 49 della legge del fallimento, insegue in particolare un obiettivo legittimo, ovvero la protezione dei diritti altrui, dei creditori del fallimento.
29. Resta da sapere tuttavia se, nel caso specifico, esista un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo mirato, al senso del capoverso 2 degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 8 della Convenzione e dell’articolo 2 del Protocollo no 4 capoverso 4, in particolare alla luce della durata del procedimento (vedere Luordo, precitato, ?? 70, 71, 78, 79, 96 e 97, e Bottaro, precitato, ?? 31, 32, 39, 40, 54 e 55).
30. La Corte rileva da prima che le considerazioni del Governo relative al comportamento del richiedente non sono state supportate. Considera poi che, anche ammesso che il richiedente abbia avuto dei comportamenti che non avrebbero facilitato lo svolgimento del procedimento, secondo le osservazioni del giudice delegato del fallimento, la difficolt? nella ricerca dello scritture contabili ? stata dovuta anche ad un grave errore giudiziale concernente lo sposo del richiedente. In pi?, secondo i rapporti depositati dal curatore durante il procedimento e la decisione della corte di appello di Trieste deposta l? 11 marzo 2002, la durata di questa ? stata dovuta principalmente alle cause civili e fiscali concernenti i beni facenti parte di fallimento.
Inoltre, la Corte sottolinea che un periodo di inattivit? giudiziale ? certamente imputabile all’inerzia del primo curatore del fallimento che fu sostituito nel 1988, cio? sei anni dopo l’inizio del procedimento.
31. La Corte constata che il procedimento di fallimento ? cominciato il 15 maggio 1982 e si ? concluso il 2 luglio 2001. ? durato circa diciannove anni e due mesi dunque. Secondo la Corte, anche ammesso che il procedimento sia stato complesso, tenuto conto delle considerazioni che precedono, la durata di questa ha provocato nello specifico la rottura dell’equilibrio da predisporre tra gli interessi generali al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse del richiedente al rispetto della sua corrispondenza e della sua libert? di circolazione (vedere, mutatis mutandis, Luordo, precitato).
32. Pertanto, c’? stata violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione e 2 del Protocollo no 4.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 3 DEL PROTOCOLLO NO 1
33. Invocando l’articolo 3 del Protocollo no il richiedente si lamenta della limitazione del suo diritto di voto. Questo articolo ? formulato cos?:
“Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, delle elezioni libere dallo scrutino segreto, in condizioni che garantiscono la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo. “
La Corte nota che la perdita del diritto di voto a seguito al collocamento in fallimento non pu? superare cinque anni a partire dalla data del giudizio che dichiara il fallimento. Ora, essendo stato depositato questo giudizio il 15 maggio 1982, il richiedente avrebbe dovuto introdurre al pi? tardi la sua lagnanza il 15 novembre 1987. Essendo stata introdotta la richiesta il 17 febbraio 2001, la Corte stima che questa lagnanza ? tardiva e deve essere respinta conformemente all’articolo 35 ?? 1 e 4 della Convenzione.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 ? 1 E 13 DELLA CONVENZIONE
34. Invocando gli articoli 6 ? 1 e 13 della Convenzione, il richiedente si lamenta di non disporre di una via di ricorso per lamentarsi delle incapacit? che derivano del collocamento in fallimento. Questi articoli sono formulati cos?:
Articolo 6 ? 1
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita da un tribunale chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 13
“Ogni persona i cui diritti e libert? riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
A. Sull’ammissibilit?
Il Governo sostiene che il richiedente si sarebbe potuto avvalere dei rimedi contemplati agli articoli 26 e 36 della legge sul fallimento. Comunque, questa parte della richiesta dovrebbe essere respinta poich? non si tratta di “lagnanze difendibili.”
Secondo il richiedente, il sistema legislativo non offre rimedio effettivo per lamentarsi del prolungamento delle incapacit? che derivano del collocamento in fallimento.
La Corte ricorda di avere gi? dichiarato al primo colpo la violazione dell’articolo 13 della Convenzione in ragione della mancanza di un ricorso effettivo per lamentarsi della limitazione prolungata del diritto al rispetto della corrispondenza del fallito (Bottaro, precitata). La Corte stima dunque che la lagnanza sollevata dal richiedente deve essere esaminata unicamente sotto l’angolo dell’articolo 13 della Convenzione.
Osserva poi che l’articolo 26 della legge sul fallimento contemplava certo la possibilit? per il richiedente di introdurre un ricorso dinnanzi al tribunale. Tuttavia, questo ricorso ha per oggetto solamente le decisioni del giudice delegato e non pu?, per questo fatto, costituire un rimedio efficace contro la restrizione prolungata del diritto al rispetto della corrispondenza, dei beni e della libert? di circolazione del richiedente, conseguenza diretta del giudizio che dichiara il fallimento e non di una decisione del giudice delegato.
Inoltre, la Corte rileva che l’articolo 36 della legge sul fallimento contempla la possibilit? di investire il giudice delegato per lamentarsi degli atti di amministrazione del curatore. Tuttavia, la Corte osserva che questo ricorso riguarda le attivit? di amministrazione del patrimonio del fallito compiute dal curatore fino alla vendita dei beni e la soddisfazione dei creditori. Non pu? essere dunque in nessun caso di natura tale da portare rimedio al prolungamento delle incapacit? di cui il richiedente ha fatto l’oggetto (Bottaro, precitato, ? 45).
35. La Corte constata che questa parte della richiesta non ? manifestamente mal fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questa non si urta a nessun altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
36. La Corte ha trattato gi? cause che sollevano questioni simili a queste del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 13 della Convenzione (Bottaro, precitato, ?? 41-46).
37. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possa condurre ad una conclusione differente nel presente caso.
Pertanto, la Corte conclude che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
39. Il richiedente richiede 468 000 euro (EUR) a titolo di danno materiale e 114 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
40. Il Governo si oppone a queste pretese.
41. La Corte non vede alcun legame di causalit? tra le violazioni constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa domanda. In compenso, stima che il richiedente abbia subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 30 000 EUR a questo titolo.
B. Oneri e spese
42. Il richiedente chiede anche 3 000 EUR per gli oneri e spese incorsi dinnanzi alle giurisdizioni interne e 5 000 EUR per quelli incorsi dinnanzi alla Corte.
43. Il Governo si oppone a queste pretese.
44. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte respinge la domanda relativa agli oneri e spese del procedimento nazionale, stima ragionevole la somma di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
45. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto alle lagnanze derivate degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 della Convenzione, in ci? che riguarda il diritto al rispetto della corrispondenza, 2 del Protocollo no 4 e 13 della Convenzione, ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
4. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo no 4;
5. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione;
6. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 30 000 EUR (trentamila euro) per danno morale e 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
7. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 21 settembre 2006 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo?tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente