SECONDA SEZIONE
CAUSA G.N. ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 43134/05)
SENTENZA
(soddisfazione equa)
STRASBURGO
15 marzo 2011
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa G.N. ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutė Jočienė, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 febbraio 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43134/05) diretta contro la Repubblica italiana e in cui sette cittadini di questo Stato, il Sig. G.N, la Sig.ra G.S, il Sig. D.C., la Sig.ra G.D.M, M S.C, la Sig.ra E.S,. e la Sig.ra D.C. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 28 novembre 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il 28 agosto 2007, la Presidentessa della camera ha aderito all’istanza di non-divulgazione della loro identità formulata dai richiedenti (articolo 47 § 3 dell’ordinamento).
2. Il Sig. G.N, la Sig.ra G.S, il Sig. S.C. e la Sig.ra E.S. sono stati rappresentati dinnanzi alla Corte da A. G. L. ed A. S., avvocati a Roma; il Sig. D.C., la Sig.ra G.D.M. e la Sig.ra D.C. sono stati rappresentati da A. G. L. ed U. R., rispettivamente avvocati a Roma ed a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, il Sig. R. Adam e dalla Sig.ra E. Spatafora, così come dak suo coagente, il Sig. F. Crisafulli, e dai suoi coagente collaboratori, il Sig. N. Lettieri e la Sig.ra P. Accardo.
3. I richiedenti si lamentavano del fatto che loro stessi o i loro prossimi, talassemici, erano stati contaminati dal virus dell’immunodeficienza umano (“VIH”) o quello dell’epatite C in seguito a trasfusioni di sangue e a somministrazioni di prodotti sanguigni nella cornice del servizio di sanità nazionale. Con una sentenza del 1 dicembre 2009 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che c’era stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione, nel suo risvolto procedurale, e dell’articolo 14 della Convenzione, composto con l’articolo 2 della Convenzione. Ha assegnato un risarcimento morale alla quota di 39 000 euro (EUR) alla Sig.ra D.C. così come la stessa somma, congiuntamente, per ogni coppia dei seguenti richiedenti, ossia, il Sig. D.C. e la Sig.ra G.D.M, il Sig. G.N. e la Sig.ra G.S, la Sig.ra E.S. ed il Sig. S.C, più ogni importo che poteva essere dovuto a titolo di imposta relativamente all’insieme dei richiedenti. La Corte ha accordato anche congiuntamente 8 000 EUR ai richiedenti a titolo di oneri e spese impegnate nella cornice del procedimento dinnanzi alla Corte (G.N). ed altri c. Italia, no 43134/05, 1 dicembre 2009.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione per il danno patrimoniale, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuto arrivare (ibidem, punto 7 b) del dispositivo).
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 6 gennaio 2011, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione, firmata dai rappresentanti dei richiedenti,:
“Io sottoscritto, A. G. L., nota che il governo italiano è pronto a versare, a titolo gratuito, ai Sigg. G.N, D.C., S.C. ed alle Sig.re G.S, D.C., G.D.M. ed E.S, in vista di un ordinamento amichevole delle cause che hanno per origine la suddetta richiesta pendente dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le seguenti somme, a copertura di ogni danno patrimoniale più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti,:
– Alla Sig.ra D.C.: 464 811,21 euro (EUR);
– Al SIG. G.N. e alla Sig.ra G.S. : 619 748,28 EUR congiuntamente;
– Al Sig. D.C. e alla Sig.ra G.D.M. : 619 748,28 EUR congiuntamente;
– Al SIG. S.C. e alla Sig.ra E.S. : 619 748,28 EUR congiuntamente.
Queste somme saranno eventualmente esenti da ogni tassa applicabile e saranno pagate entro i tre mesi seguenti la data della notifica della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 § 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A contare dalla scadenza di suddetto termine e fino all’ordinamento effettivo delle somme in questione sarà pagato un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale.
Avendo consultato i miei clienti, vi informo che accettano questa proposta e rinunciano peraltro ad ogni altra pretesa contro l’Italia a proposito dei fatti all’origine di suddette richieste. Dichiarano le cause definitivamente regolate.
La presente dichiarazione si inserisce nella cornice dell’ordinamento amichevole al quale il Governo ed i richiedenti sono giunti.
Inoltre, i miei clienti si impegnano a non chiedere, dopo la pronunzia della sentenza, il rinvio delle cause alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 § 1 della Convenzione. “
7. Il 31 gennaio 2011, la Corte ha ricevuto la seguente dichiarazione da parte del Governo:
“Io sottoscritta, Ersiliagrazia Spatafora, Agente del Governo, dichiara che il governo italiano si offre di versare ai richiedenti in vista di un ordinamento amichevole delle cause che hanno per origine le suddette richieste pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le seguente somme, a copertura di ogni danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti:
– Alla Sig.ra D.C.: 464 811,21 euro (EUR);
– Al SIG. G.N. e alla Sig.ra G.S. : 619 748,28 EUR congiuntamente;
– Al Sig. D.C. e alla Sig.ra G.D.M. : 619 748,28 EUR congiuntamente;
– Al SIG. S.C. e alla Sig.ra E.S. : 619 748,28 EUR congiuntamente.
Queste somme saranno eventualmente esenti da ogni tassa applicabile e saranno pagate entro i tre mesi seguenti la data della notifica della sentenza della Corte resa conformemente all’articolo 39 § 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. A difetto di ordinamento in suddetto termine, il Governo si impegna a versare, a contare dalla scadenza di questo e fino all’ordinamento effettivo delle somme in questione, un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea, aumentato di tre punti percentuale. Questo versamento varrà come ordinamento definitivo delle cause.
Inoltre, il Governo si impegna a non chiedere il rinvio delle cause alla Grande Camera conformemente all’articolo 43 § 1 della Convenzione. “
IN DIRITTO
8. Dalla sua sentenza al principale, la Corte è stata informata di un ordinamento amichevole concluso tra il Governo ed i richiedenti, in quanto alle istanze di questi ultimi a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.
Tenuto conto dei termini adottati, constata che l’accordo riveste un carattere equo ai sensi dell’articolo 75 § 4 dell’ordinamento della Corte e si ispira al rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (articoli 37 § 1 in fine della Convenzione e 62 § 3 dell’ordinamento); perciò, ne prende atto e stima appropriato cancellare il restante della causa dal ruolo in virtù di questa disposizione.
9. Pertanto, conviene cancellare il restante della causa dal ruolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di cancellare il restante della causa dal ruolo;
2. Prende atto dell’impegno delle parti di non chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 15 marzo 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa