Conclusioni: Violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento degradante Trattamento disumano, (Risvolto patrimoniale,)
Non -violazione dell’articolo 3 – Interdizione della tortura, Articolo 3 – Trattamento degradante Trattamento disumano, (Risvolto patrimoniale)
SECONDA SEZIONE
CAUSA G.C. c. ITALIA
( Richiesta no 73869/10)
SENTENZA
STRASBURGO
22 aprile 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa G.C. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Egli ıKaraka, şpresidentessa,
Guido Raimondi,
András Sajó,
Nebojša Vuinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Robert Spano, giudici,
e da Abele Campos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 1 aprile 2014,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 73869/10) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G.C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 30 novembre 2010 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Monaco. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il richiedente adduce che le sue condizioni di detenzione così come le cure di cui ha beneficiato in prigione e che stima essere stato inadeguato hanno ignorato l’articolo 3 della Convenzione.
4. Il 6 maggio 2013, la richiesta è stata comunicata al Governo. In virtù dell’articolo 47 § 4 dell’ordinamento della Corte, è stato deciso anche di accordare di ufficio l’anonimato al richiedente.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1972 e ha detenuto al penitenziario di Bellizzi Irpino (Avellino) attualmente.
A. Le condizioni di detenzione del richiedente ed il suo stato di salute
6. Il richiedente fu arrestato il 3 febbraio 2009. Fu di prima detenuto al penitenziario Poggioreale di Napoli, il 28 marzo 2009, beneficiò poi, di una detenzione a domicilio. Dal 8 ottobre 2009, è detenuto alla prigione di Bellizzi Irpino, dove è supposto scontare una pena di dieci anni di detenzione. La data della sua liberazione è fissata al 25 febbraio 2018.
7. Prima, nel 2007, mentre era detenuto alla prigione di Larino, il richiedente era stato operato per le emorroidi. Da questa operazione, soffre di un rilassamento dello sfintere anale e di problemi di incontinenza. Fin dal suo arrivo al penitenziario di Bellizzi Irpino, il richiedente informò il personale carcerario della sua patologia, questo che, secondo lui, avrebbe dovuto condurre al suo collocamento in un’unità individuale attrezzata di sanitari ed alla possibilità di lavarsi quotidianamente. Afferma essere stato però posto in un’unità che dispone di un solo luogo di spigliatezza con sei altri detenuti, ed egli indica che ogni detenuto beneficiava di un spazio personale di circa 2,5 metri quadrati (m²).
8. Il Governo contesta la versione del richiedente; afferma che l’interessato era stato citato all’unità numero 10 situato al secondo piano della prigione e divisa con quattro altri detenuti, che questa unità misurava 24 m² e che un bagno interno di 4,83 m² si trovava.
9. All’epoca della sua entrata al penitenziario di Bellizzi Irpino, il richiedente fu considerato come essendo in buona salute col medico della prigione. Dopo altri esami condotti tra il 21 ed i 25 ottobre 2009, il suo stato di salute fu stimato soddisfacente, condizioni generali discreto. Il 30 ottobre 2009, fu deciso che il richiedente doveva essere sottomesso ai test medici, in particolare ad un esame delle feci ed ad un manométrie dello sfintere anale. Questi test furono effettuati il 10 febbraio 2010 all’ospedale pubblico di Avellino; secondo il Governo, indicavano che lo stato di salute del richiedente aveva migliorato.
10. Il 5 novembre 2009, il richiedente fu trasferito “per le ragioni mediche” in un’unità a dividere con un altro detenuto e fu attrezzato di un studio di bagno. Secondo il richiedente, questa unità non disponeva né di doccia né di bidè; secondo il Governo, misurava 10 m² e disponeva di un bagno interno di 4,77 m².
11. L’interessato fu sottoposto ad altre visite mediche il 11 e 18 novembre 2009.
12. Il richiedente indica che ha dovuto di facto annunciare i suoi problemi di incontinenza ai suoi compagni di detenzione. Aggiunge che questi problemi l’avevano messo in una tale difficoltà all’epoca di un incidente sopraggiunto durante un corso scolastico che aveva tentato di suicidarsi il 20 novembre 2009. Il Governo indica che a questa occasione il personale della prigione era intervenuto in tempo utile e che il richiedente non aveva avuto nessuna conseguenza fisica; l’interessato non contesta questo punto.
13. In seguito a questo tentativo di suicidio, il richiedente fu visitato da un psichiatra, messi per “ragioni di salute” in isolamento, reparto separati, e collocato sotto alta sorveglianza, ivi compreso sotto quella di un psichiatra. Fu denudato e collocato in un’unità che misura 10 m² che constano di un bagno e non comprendendo nessuno elemento di mobilio eccetto un letto, e questo fino al 27 novembre 2009. Secondo il Governo, l’interessato poteva disporre di biancheria e di vestiti.
14. Dopo una visita psichiatrica, il richiedente fu tenuto sotto sorveglianza ed autorizzato, durante un mese, a fare una doccia con giorno, al posto di due con settimana. Fu posto in un’unità individuale attrezzata di un bagno con l’acqua decorri fredda. Secondo il richiedente, questa unità misurava due metri su tre metri, e la luce naturale e l’aria penetravano non ci che con una finestra minuscola protetta da una griglia spessa e dando sulla corte di passeggiata. Il richiedente indica anche che la corte era lei anche di dimensioni ridotte, coperta con una griglia metallica spessa di un centimetro, e che era dotata di servizi alla turca maleodorante e senza acqua decorri. Aggiunge che in inverno l’arrostisco si annuvolava di ghiaccioli che cadevano sui passeggiatori coi grani di ruggine e che le docce non funzionavano bene e si riempivano di acqua.
15. Il Governo contesta le affermazioni del richiedente in quanto alle dimensioni dell’unità in questione e garantisca che questa misurava 10 m² e constava di un bagno interno.
16. Il richiedente sostiene che, trovandosi in un settore di isolamento da dove non poteva uscire, secondo lui che per le visite, non ha potuto partecipare alle attività sociali o di trattamento penitenziario né ha potuto seguire dei corsi. Il Governo contesta questa affermazione ed indica che il collocamento in isolamento del richiedente durante il periodo che va dal 27 novembre 2009 al 1 luglio 2010 si spiegava con la preoccupazione di evitargli la difficoltà che aveva provato nell’unità comune. Durante il periodo in questione, l’interessato sarebbe stato assistito costantemente e controllato col personale della prigione e coi medici.
17. Il richiedente indica essere rimasto nel settore di isolamento fino al 3 luglio 2010, fino al 1 luglio 2010 secondo il Governo. Afferma non avere beneficiato di nessuna altra terapia che l’amministrazione di calmanti. Aggiunge avere chiesto a più riprese, in vano secondo lui, ad incontrare il direttore del penitenziario o il magistrato di applicazione delle pene o ad essere trasferito in un altro penitenziario. Dichiara avere chiesto anche ad essere sottomessi agli esami medici, colonscopia ed esame delle feci che non sono state realizzate che il 10 febbraio 2010, paragrafo 9 sopra, in ragione, ai suoi argomenti, di problemi di organizzazione.
Il richiedente fu autorizzato di nuovo a fare una doccia con giorno durante un mese.
18. Nessuna unità individuale che non è disponibile nel settore ordinario della prigione, il richiedente fu trasferito all’infermeria inizio luglio 2010. Il Governo afferma che questo trasferimento si è operato il 2 luglio 2010 e che l’interessato aveva acconsentito. Il richiedente sostiene che questo trasferimento è stato effettuato il 3 luglio 2010 che nessuna terapia gli è stata amministrata, e che la sola ragione del suo trasferimento era la presenza di un studio di bagno con l’acqua decorri calda. Aggiunge che questo collocamento l’impediva di partecipare alle attività sociali o di trattamento penitenziario e di seguire dei corsi.
19. Trattandosi delle sue condizioni di detenzione all’infermeria, il richiedente indica che poteva passeggiare nella corte durante venti minuti la mattina e venti minuti il pomeriggio, e che l’accesso all’aria ed alla luce naturale era limitato. Il Governo contesta queste affermazioni e sostiene che durante il suo collocamento all’infermeria il richiedente aveva la libertà di aderire alla corte di passeggiata per una durata di due ore con giorno.
20. L’amministrazione del penitenziario che non fornisce di strati, il richiedente era obbligato ad acquistare ne all’esterno per i suoi problemi di incontinenza. Un esame gastroenterologico previsto il 2 febbraio 2010 fu effettuato inizialmente solamente il 3 luglio 2010.
21. Risulta di una nota del penitenziario del 10 luglio 2013 che fin dall’arrivo del richiedente l’amministrazione aveva chiesto all’ospedale di fornirgli degli strati, che nella mancanza di una dichiarazione di invalidità queste protezioni non potevano essere fornite gratuitamente, che l’interessato non aveva chiesto ad essere dichiarato invalido, e che, i volontari dell’associazione Caritas, il curato ed i medici della prigione avevano dato comunque, a più riprese degli strati al richiedente.
22. Il Governo indica che, all’epoca della sua detenzione all’infermeria, il richiedente è stato portato ad occupare alternativamente due unità: l’unità individuale numero 6 (misurando 10 m² con un bagno interno di 4,74 m²) del 2 luglio 2010 al 14 febbraio 2012 e del 17 maggio 2012 al 17 gennaio 2014 (data delle ultime informazione fornite), così come l’unità numero 3 (misurando 16 m² con un bagno interno di 7,41 m²), diviso con un altro detenuto occasionalmente, dal 16 aprile al 17 maggio 2012. Dal 14 febbraio al 16 aprile 2012, si trovava alla prigione di Spoleto, paragrafo 25 sopra. Le informazione fornite sopra dal Governo in quanto alle dimensioni delle unità (vedere anche i paragrafi 8) 10 e 15, si basano su dei documenti che provengono dall’amministrazione carceraria tra cui figurano delle planimetrie .
23. Il Governo afferma che il collocamento all’infermeria ha permesso una sorveglianza più regolare dei bisogni del richiedente.
Il 13 novembre 2010, fu certificato che lo stato di salute di questo ultimo era “buono”; fu considerato poi come “decente” alla conclusione di controlli medici realizzati in prigione il 26 settembre, 7 ottobre, 15 e 28 novembre 2011. Nel frattempo, il medico della prigione aveva qualificato di “minore” i problemi di incontinenza dell’interessato il 21 marzo 2011, e degli esami (colonscopia ) effettuati all’infuori della prigione il 20 maggio 2011 avevano mostrato che il suo problema di ipotonia dello sfintere anale era “leggero.” Dal 23 agosto al 13 novembre 2012, il richiedente seguì, due volte con settimana, un trattamento di rieducazione (“biofeedback”) all’ospedale pubblico di Avellino che era stato ordinato dal medico della prigione il 5 aprile 2011 e con un medico dell’ospedale pubblico il 20 maggio 2011. Secondo il Governo, questo trattamento ha dato di molto buoni risultati. In una lettera manoscritto del 31 maggio 2013, il richiedente si dichiarò “guarito” grazie al trattamento medico che gli era stato amministrato e chiese ad essere ammesso al lavoro in prigione.
24. Il Governo indica che la capacità regolamentare del penitenziario di Bellizzi Irpino è di 306 posti e che la capacità massimale di questa determinazione è di 549 posti. Aggiunge che il numero di persone detenute era di 495 al 11 agosto 2010 e di 667 al 9 luglio 2013. Precisa che i detenuti sono ammessi alla passeggiata all’esterno di 9 ore a 11 ore e di 15 ore alle 16, 17 ore in estate, che hanno la possibilità di andare alla sala comune per le attività di socializzazione, che si trovano normalmente all’infuori delle loro unità quando lavorano o partecipano alle attività educative, e che il richiedente è stato ammesso a queste ultime.
25. Il Governo indica anche che il 14 febbraio al 16 aprile 2012 il richiedente è stato trasferito alla prigione di Spoleto, e che è stato posto di prima in un’unità di 20 m² attrezzati di un bagno interno e divisa con due o tre altri detenuti, poi, dopo un secondo tentativo di suicidio, paragrafo 26 sopra, in un’unità individuale che misura 30 m².
26. L’interessato replica che il penitenziario di Spoleto non è attrezzato di un centro clinico. Adduce essere stato posto in un’unità dotata di un solo studio di bagno ed avere diviso questa unità con cinque altri detenuti fumatori.
Il 17 marzo 2012, il richiedente tentò di nuovo di suicidarsi. Fu trasferito poi in un’unità individuale. Nell’aprile 2012, iniziò un ciclo di sedute di cinesiterapia, ma il 16 aprile 2012 tornò al penitenziario di Bellizzi Irpino.
Il richiedente afferma inoltre che si era lasciato cadere di un muro il 19 maggio 2012 e che era stato ricoverato allora durante cinque giorni in un stato comatoso.
27. Secondo le informazione fornite dal Governo il 17 gennaio 2014, a questa ultima dato, il richiedente era posto ancora, col suo consenso, all’infermeria del penitenziario di Bellizzi Irpino dove, secondo il Governo, poteva essere assistito meglio e controllato ed aveva la possibilità quotidiana di fare una doccia con l’acqua calda. Peraltro, il richiedente frequenta la scuola della prigione, dove ha cominciato a studiare nel novembre 2009, e segue un corso di inserzione professionale.
B. I ricorsi tentati dal richiedente
28. Ad una data non precisata, il richiedente chiese a beneficiare della detenzione a domicilio.
29. Con un’ordinanza del 7 ottobre 2011, il magistrato di applicazione delle pene di Avellino respinse questa domanda. Osservò che risultava di un rapporto medico del 26 settembre 2011 che il richiedente soffriva di una vecchia tossicodipendenza, di un stato ansioso, di hyperchromie della ghianda e di incontinenza, che aveva subito degli interventi chirurgici per un’ernia e per le emorroidi, e che il suo stato di salute prova generale era soddisfacente, discreta, e non era quindi incompatibile con la detenzione.
30. Il richiedente chiese anche la sospensione dell’esecuzione della sua pena per motivi di salute.
31. Con un’ordinanza del 20 dicembre 2011 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 4 gennaio 2012, il tribunale di applicazione delle pene di Napoli respinse questa domanda. Notò che la sospensione dell’esecuzione della pena poteva essere ordinata solamente in presenza di condizioni di salute di una gravità tale a fare temere un pericolo per la vita o a rendere la detenzione disumana o ancora in presenza di condizioni di salute che esige delle terapie che non possono essere amministrate in ambiente carcerario. Ora, sulla base di un rapporto medico datato del 28 novembre 2011 ed in sostanza simile a quello del 26 settembre 2011, il tribunale considerò che tale non era il caso del richiedente che questo ultimo era stato sottoposto agli esami gastoenterologici e che un ciclo di rieducazione (“biofeedback rettale”) era stato sollecitato.
32. Peraltro, il richiedente indica avere messo in casa le autorità di amministrare egli un trattamento medico appropriato alla sua patologia, in vano secondo lui. Indica anche avere chiesto essi, sempre in vano secondo lui, di pronunciarsi sulle sue condizioni di detenzione, che stima disumana e degradanti.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
33. Il richiedente si lamenta delle sue condizioni di detenzione e denuncia anche la no-amministrazione di cure adattate al suo stato di salute.
Invoca l’articolo 3 della Convenzione, così formulata,:
“Nessuno può essere sottomesso a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti. “
34. Il Governo contesta questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
1. L’eccezione del Governo derivato della no-esaurimento delle vie di ricorso interni
35. Nelle sue osservazioni complementari e sulla soddisfazione equa del 17 gennaio 2014, il Governo solleva per la prima volta un’eccezione di no-esaurimento delle vie di ricorso interni. Sostiene che, al momento dell’introduzione della richiesta, il richiedente non aveva ottenuto ancora una decisione in quanto alla compatibilità delle sue condizioni di detenzione col suo stato di salute, e che, di più, non si è ricorso in cassazione contro l’ordinanza del tribunale di applicazione delle pene di Napoli del 20 dicembre 2011, paragrafo 31 sopra.
36. La Corte ricorda che, ai termini dell’articolo 55 del suo ordinamento, se la Parte contraente convenuta intende sollevare un’eccezione di inammissibilità, deve farlo, per quanto la natura dell’eccezione e le circostanze lo permettono, nelle osservazioni scritte od orali sull’ammissibilità della richiesta presentata da lei (N.C). c. Italia [GC], no 24952/94, § 44, CEDH 2002 X. Osserva che, nello specifico, il Governo non ha eccepito della no-esaurimento delle vie di ricorso interni nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2013 sull’ammissibilità e sul fondo della causa, e che si è limitato a sollevare questa questione in modo esplicita nelle sue osservazioni complementari e sulla soddisfazione equa. Constata che il Governo non ha prodotto nessuna giustificazione e non rileva nessuna circostanza eccezionale di natura tale da esonerarlo del suo obbligo di sollevare la sua eccezione di inammissibilità in tempo utile.
37. Segue che il Governo è precluso ad eccepire della no-esaurimento delle vie di ricorso interni.
2. Altri motivi di inammissibilità
38. Constatando che la richiesta non è manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità, la Corte la dichiara ammissibile.
B. Sul fondo
1. Le cure somministrate al richiedente
a) Argomenti delle parti
i. Il richiedente
39. Il richiedente considera che non ha beneficiato di cure adattate al suo stato di salute. Sostiene che l’amministrazione penitenziaria non gli forniva gli strati necessari ai suoi problemi di incontinenza. Indica avere informato il personale carcerario della sua patologia fin dal suo arrivo alla prigione di Bellizzi Irpino, questo che-ai suoi argomenti-sarebbe dovuto arrivare al suo collocamento in un’unità individuale attrezzata di sanitari ed alla possibilità di lavarsi quotidianamente. Precisa che tale non è stato il caso: secondo lui, si è ritrovato collocato dal 9 ottobre al 5 novembre 2009 in un’unità collettiva che dispone di un solo luogo di spigliatezza con sei altri detenuti, e non quattro compagni di detenzione, siccome lo sostiene il Governo, ed egli ha diviso poi con un compagno di detenzione un’altra unità attrezzata di un solo studio di bagno ma non disponendo di doccia, di bidè e di acqua calda.
40. Il richiedente ricorda che è stato costretto di informare i suoi compagni di detenzione dei suoi problemi di incontinenza e che, in ragione di questi problemi, era stato umiliato ad un punto come aveva tentato di suicidarsi il 20 novembre 2009. Indica essere passato poi sette giorni in isolamento in un’unità detta “liscio”, liscia, non comprendendo nessuno elemento di mobilio eccetto un materasso e di una coperta, ed avere ricevuto unicamente la visita di un psichiatra il giorno del suo tentativo di suicidio. Aggiunge che la visita contemplata per l’indomani era stata rinviata al 27 novembre 2009 e che a questa data il psichiatra aveva consigliato il suo trasferimento nel settore comune della prigione. Indica che il Comitato per la Prevenzione della Tortura, il “CPT”), nel suo rapporto conseguente alla sua visita in Italia del 14 al 18 giugno 2010 (paragrafo 27), aveva raccomandato di non porre i detenuti nelle unità dette “lisce” dopo un tentativo di suicidio al motivo che uguale misura poteva essere percepita come una punizione.
41. Il richiedente indica anche che dicembre 2009 al febbraio 2010 non ha potuto fare una doccia che due volte con settimana. Aggiunge che il CPT, nel suo rapporto suddetto (paragrafo 23), aveva sconsigliato peraltro l’isolamento dei detenuti alle tendenze suicida. Dichiara anche che, durante il suo isolamento, non è stato sottomesso a nessuna altra terapia che l’amministrazione di calmanti e che, a causa di problemi di organizzazione, la colonscopia è stato effettuata solo il 10 febbraio 2010.
42. Il richiedente indica di più di quanto sia stato trasferito all’infermeria della prigione il 3 luglio 2010, e che è ancora attualmente detenuto. Sostiene che è stato non ci sottomesso a nessuna terapia, che la sola ragione di questo trasferimento era la presenza di un studio di bagno con l’acqua decorri calda, e che aveva accettato così questo trasferimento per beneficiare di condizioni di detenzione più rispettosa-secondo lui-della sua dignità umana. Ora, secondo il richiedente, il CPT aveva raccomandato che le ammissioni all’infermeria siano autorizzate solamente per le ragioni di ordine medico, paragrafo 109 del rapporto relativo alla visita del CPT effettuato in Italia dal 13 al 25 febbraio 2000.
43. Il richiedente sostiene anche che le visite mediche effettuate nel 2010 ed il 20 maggio 2011 avevano sbucato sulla raccomandazione di sottoporrlo ad un ciclo di “biofeedback rettale”, e che questo ciclo non è stato condotto però che il 23 agosto al 13 novembre 2012, e dunque, ai suoi occhi, in modo tardiva. Su questo ultimo spunta, stima che non si saprebbe considerare come normale un termine di due anni e dieci mesi. Aggiunge che il ciclo in questione aveva avuto dei risultati “molto positivi”, che il medico dell’ospedale pubblico aveva raccomandato di rivalutare entro tre mesi la necessità di un secondo ciclo, ma che questo non era stato realizzato ancora.
44. Il richiedente si lamenta anche, nelle condizioni descritte sopra al paragrafo 26, del suo trasferimento alla prigione di Spoleto, durante una durata di circa due mesi, del 14 febbraio al 16 aprile 2012, suddetta prigione che non è secondo lui attrezzata di un centro clinico. Indica che, il 17 marzo 2012, è stato posto in un’unità con un altro detenuto in seguito alla sua notizia allettante di suicidio. Indica anche che, mentre aveva cominciato un ciclo di sedute di cinesiterapia, era stato trasferito di nuovo, senza nessuno motivo valido secondo lui, al penitenziario di Bellizzi Irpino, dove niente sarebbe stato fatto per trattare il suo problema da salute.
ii. Il Governo
45. Il Governo considera che le cure adeguate sono state amministrate al richiedente. Espone che, fin dal suo arrivo alla prigione di Bellizzi Irpino, questo ultimo è stato sottoposto all’interno agli esami medici ed all’esterno della prigione coi tempi di attesa ragionevole e comparabile a quegli applicati col servizio di salute nazionale. In particolare, indica che il ciclo di rieducazione pelvi-périnéale (“biofeedback”), ordinato col medico dell’ospedale pubblico il 20 maggio 2011, paragrafo 23 sopra, è stato condotto dal 23 agosto al 13 novembre 2012. Stima che questo termine non saprebbe passare per eccessivo, dato che la malattia del richiedente non l’avrebbe esposto ad un rischio di morte e che, allo visto della sua durata, il trattamento avrebbe necessitato una certa organizzazione logistica in ciò che riguarda i trasferimenti del detenuto per esempio. Il Governo sostiene che, comunque, l’amministrazione della prigione ha agito con lo zelo richiesto contattando l’ospedale il più presto possibile e che ogni ritardo ulteriore è imputabile al servizio di salute nazionale che sarebbe competente in materia di cure ai detenuti da giugno 2008. Peraltro, il Governo stima che il trattamento in questione ha dato dei risultati soddisfacenti, ed egli nota che l’interessato sé l’ha riconosciuto per iscritto. Indica che questo ha beneficiato inoltre di controlli medici quasi settimanali, che è stato oggetto di una sorveglianza efficace in quanto all’evoluzione del suo stato di salute e che in particolare ha partecipato alle sedute di rieducazione settimanale durante l’anno 2013.
46. Il Governo indica anche che il richiedente non ha potuto ottenere gratuitamente degli strati da parte del servizio sanitario nazionale per i suoi problemi di incontinenza perché non avrebbe chiesto ad essere dichiarato invalido e che, ad ogni modo, queste protezioni gli sono state date coi volontarii, paragrafo 21 sopra.
47. Peraltro, il Governo considera che lo stato di salute dell’interessato non era incompatibile con la detenzione, siccome l’hanno affermato secondo lui le giurisdizioni nazionali sulla base di perizie mediche che menzionano una mancanza di pericolo per la vita del richiedente ed il carattere non preoccupante della sua situazione.
48. Del parere del Governo, lo stress che il richiedente ha potuto provare era legato al carattere collettivo della vita in prigione e la difficoltà di cui ha potuto soffrire a causa di episodi di incontinenza sopraggiunta era in pubblico una conseguenza inevitabile della sua privazione di libertà. Ad ogni modo, agli occhi del Governo, questo stress e questa difficoltà non hanno raggiunto la soglia minima di gravità per cadere sotto l’influenza dell’articolo 3 della Convenzione.
49. Di più, per il Governo, la risposta dell’amministrazione carceraria nei confronti i tentativi di suicidio del richiedente è stata adeguata. A questo riguardo, il Governo sostiene che all’epoca della sua entrata in prigione, il 8 ottobre 2009, il richiedente ha beneficiato di un controllo medico generale e poi, il 20 novembre 2009, di una visita psichiatrica. Indica che i collocamento alternativi che non saprebbero secondo analizzarsi egli in una “punizione”, sono stati trovati unicamente per trattare la patologia dall’interessato. Parimenti, il Governo aggiunge che, allo visto della specificità dei problemi di questo ultimo, la sua partecipazione alle attività collettive era sconsigliata. Precisa a questo riguardo che l’incidente di incontinenza avendo sbucato sul primo tentativo di suicidio si era prodursi all’epoca di un corso scolastico e che, peraltro, grazie all’intervento del personale competente, nessuna di postumi fisici non avevano provocato dei tentativi di suicidio.
50. Il Governo considera anche che la richiesta dovrebbe essere cancellata del ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1 b, della Convenzione, la controversia essendo stata decisa secondo lui. Sostiene a questo titolo che il richiedente è stato posto alla sua domanda nelle unità individuali in ragione dei suoi problemi di salute e che questi ultimi sono stati trattati da. Aggiunge di è sottoposto più dell’interessato ad un seguito regolare che cade sul suo programma di rieducazione per evitare ogni eventuale deterioramento della sua salute.
b, Valutazione della Corte
i. Principi generali
51. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, per cadere sotto l’influenza dell’articolo 3 della Convenzione, un cattivo trattamento deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; dipende dall’insieme dei dati della causa, in particolare della durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o mentali così come, talvolta, del sesso, dell’età e dello stato di salute della vittima (vedere, entra altri, Price c. Regno Unito, no 33394/96, § 24, CEDH 2001 VII, Mouisel c. Francia, no 67263/01, § 37, CEDH 2002 IX, e Gennadi Naoumenko c. Ucraina, no 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004. Le affermazioni dei cattivi trattamenti devono essere supportate dagli elementi di prova adeguati (vedere, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, 22 settembre 1993, § 30, serie Ha no 269. Per la valutazione di questi elementi, la Corte aderisce al principio della prova “al di là di ogni dubbio ragionevole”, ma aggiungi che una tale prova può risultare da un fascio di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi, precisi e concordanti, Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 161 in fini, serie Ha no 25, e Labita c. Italia [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000 IV.
52. Affinché una pena ed il trattamento di cui si accompagna possano essere qualificati d ‘ “disumani” o di “degradanti”, la sofferenza o l’umiliazione devono andare in ogni caso al di là di queste che comprendi inevitabilmente una forma data di trattamento o di pena legittima, Jalloh c. Germania [GC], no 54810/00, § 68, 11 luglio 2006.
53. Trattandosi in particolare delle persone private di libertà, l’articolo 3 della Convenzione impone allo stato l’obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto nelle condizioni compatibili col rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongono l’interessato ad un sconforto o una prova di un’intensità che supera il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del prigioniero sono garantiti in modo adeguata, in particolare con l’amministrazione delle cure mediche richieste, Kuda łc. Polonia [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000 XI, e Fiume c. Francia, no 33834/03, § 62, 11 luglio 2006. Così, la mancanza di cure mediche adeguate, e, più generalmente, la detenzione di una persona malata nelle condizioni inadeguate, può in principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione (vedere, per esempio, İlhan c. Turchia [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000 VII, e Gennadi Naoumenko, precitato, § 112. Oltre la salute del prigioniero, è il suo benessere che deve essere garantito di un modo adeguato (Mouisel, precitato, § 40.
54. Le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire la protezione della sua salute, avuta riguardo alle contigenze ordinarie e ragionevoli della detenzione. Se il non si può dedurre un obbligo generale di rimettere in libertà o di trasferire in un ospedale civile un detenuto, anche se questo ultimo soffre di una malattia particolarmente difficile a curare (Mouisel, precitato, § 40, e Tellissi c. Italia, déc.), no 15434/11, § 27, 5 marzo 2013, l’articolo 3 della Convenzione impone in ogni caso allo stato di proteggere l’integrità fisica delle persone private di libertà. La Corte saprebbe escludere solamente, nelle condizioni particolarmente gravi, si possa trovarsi in presenza di situazioni dove una buona amministrazione della giustizia penale esige che le misure di natura umanitaria siano prese per ornare, Matencio c. Francia, no 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, e Sakkopoulos c. Grecia, no 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004.
55. Facendo applicazione dei principi suddetti, la Corte ha concluso già che il mantenimento in detenzione per un periodo prolungato di una persona di un’età avanzata, e per di più malata, può entrare nel campo di protezione dell’articolo 3 della Convenzione, Papon c. Francia (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001 VI, Sawoniuk c. Regno Unito, déc.), no 63716/00, CEDH 2001 VI, e Priebke c. Italia, déc.), no 48799/99, 5 aprile 2001. Di più, ha giudicato che il mantenimento in detenzione di una persona tetraplegica nelle condizioni inadatte al suo stato di salute era costitutivo di un trattamento degradante (Price, precitato, § 30. Ha considerato anche che certi trattamenti possono infrangere l’articolo 3 della Convenzione in ragione del loro infliction ad una persona che soffre di agitazioni mentali, Keenan c. Regno Unito, no 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001 III. Ciò che è, la Corte deve tenere conto, in particolare, di tre elementi per esaminare la compatibilità del mantenimento in detenzione di un richiedente con un stato di salute preoccupando, a sapere la condizione del detenuto, la qualità delle cure dispensate e l’opportunità di mantenere la detenzione allo visto dello stato di salute del richiedente, Farbtuhs c. Lettonia, no 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e Sakkopoulos, precitato, § 39.
ii. Applicazione di questi principi al presente genere
56. La Corte rileva innanzitutto che dinnanzi a lei il richiedente non ha sostenuto che il suo stato di salute era incompatibile col suo mantenimento in detenzione. La sola questione posta nello specifico è quella di sapere se le cure amministrate in prigione sono state adeguate, tenuto conto dell’esigenza di proteggere l’integrità fisica dell’interessato (Tellissi, decisione precitata, § 29.
57. A questo riguardo, la Corte nota che il richiedente afferma avere informato l’amministrazione del penitenziario della sua patologia (rilassamento dello sfintere anale e problemi di incontinenza) fin dal suo arrivo alla prigione di Bellizzi Irpino, il 8 ottobre 2009, paragrafo 7 sopra. Comunque sia, stima che la gravità della situazione sarebbe dovuta essere al più tardi chiara per le autorità a partire dal 20 novembre 2009, data del primo tentativo di suicidio del richiedente, paragrafo 12 sopra. Agli occhi della Corte, questo gesto che era legato direttamente ad un episodio di incontinenza sopraggiunta all’epoca di un corso scolastico, poteva mostrare solamente lo smarrimento, l’angoscia e l’umiliazione che il richiedente provava in pubblico a causa della sua patologia e delle sue manifestazioni.
58. In dispetto di ciò, la Corte constata che la colonscopia anale e l’esame delle feci che avrebbero permesso di provare le condizioni di salute del richiedente e che erano stati ordinati il 30 ottobre 2009, non sono stati effettuati che il 10 febbraio 2010, paragrafo 9 sopra, e che un esame gastroenterologico previsto per il 2 febbraio 2010 non è stato realizzato che il 3 luglio 2010, paragrafo 20 sopra. Osserva che dieci mesi e mezzo sono passati poi prima del compimento di un nuovo manométrie dello sfintere, il 20 maggio 2011, e che, a questa occasione, un medico dell’ospedale pubblico aveva ripetuto la raccomandazione fatta dal medico della prigione il 5 aprile 2011, a sapere la sottomissione del richiedente ad un trattamento di rieducazione pelvi-périnéale dice “biofeedback.” Nota anche che le parti si accordano a considerare che questo trattamento ha migliorato lo stato di salute del richiedente e ha permesso di trattare in modo significativa i suoi problemi di incontinenza, ma rileva che non è stato seguito dall’interessato che il 23 agosto al 13 novembre 2012, paragrafo 23 sopra, o un anno e tre mesi dopo essere stato ordinato dal medico dell’ospedale pubblico.
59. A questo titolo, la Corte nota che il Governo afferma che questo ultimo ritardo non saprebbe essere imputato all’amministrazione penitenziaria, ma a quella dell’ospedale pubblico di Avellino, paragrafo 45 sopra. Considera che non ha a dedicarsi su questa questione poiché, ad ogni modo, apparteneva allo stato di organizzare i suoi differenti servizi ed innesta in modo da proteggere in modo adeguata ed efficace l’integrità fisica e psichica del richiedente.
60. Peraltro, la Corte non sottovaluta certa degli sforzi fatti dalle autorità interne alle fini di garantire un seguito della situazione del richiedente, a sapere in particolare il suo collocamento occasionale nelle unità individuali e, col suo consenso, all’infermeria, così come la possibilità che gli è stata accordata di fare una doccia con giorno, come l’intervento del personale della prigione in tempo utile ed in modo efficace per evitare ogni conseguenza consecutiva ai tentativi di suicidio dell’interessato. Nota che non ne rimane meno di quanto abbia bisognato aspettare più di due anni e nove mesi tra i primi tentativi di suicidio, il 20 novembre 2009, e l’inizio del ciclo rieducazione che ha potuto decidere alla fine i problemi di incontinenza del richiedente, il 23 agosto 2012. A supporre anche che, siccome lo sostiene il Governo, la partecipazione del richiedente a questo trattamento chiedeva una certa organizzazione, allo visto in particolare della necessità di garantire il trasporto dell’interessato dalla prigione all’ospedale pubblico, la Corte stima che un tale termine non saprebbe passare per ragionevole e non saprebbe essere accettato nelle circostanze particolari della presente causa, conto tenuto in particolare della natura della patologia del richiedente così come dello stato psicologico derivando e risultando dei suoi due tentativi di suicidio accertato (vedere, ha contrario, Tellissi, decisione precitata, §§ 31-36. Ricorda peraltro che una violazione dell’articolo 3 della Convenzione può rimanere anche nella mancanza dell’intenzione di umiliare o di abbassare il richiedente, Peers c. Grecia, no 28524/95, § 74, CEDH 2001 III, e Ramirez Sanchez c. Francia [GC], no 59450/00, § 118, CEDH 2006 IX.
61. Alla luce di ciò che precede, la Corte considera che la mancanza prolungata di cure adattate alla patologia del richiedente ha posto questo ultimo in una situazione suscettibile di suscitare, a casa lui, dei sentimenti consolidati di angoscia, di inferiorità e di umiliazione sufficientemente forte per costituire un “trattamento degradante” al senso dell’articolo 3 della Convenzione. Sebbene in una lettera del 31 maggio 2013 l’interessato sé abbia ammesso “essere guarito”, paragrafo 23 sopra, la Corte rileva che nessuna misura di risarcimento non gli è stata offerta per il lungo periodo durante la quale è restato nell’attesa di un trattamento medico adeguato. Di conseguenza, stima che la domanda del Governo che mira all’ottenimento della radiazione della causa del ruolo, paragrafo 50 sopra, al motivo che la controversia sarebbe stata decisa non saprebbe essere accettata.
62. Queste constatazioni bastano per concludere che ci sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione di questo capo.
63. Questa conclusione dispensa la Corte di dedicarsi sulla questione di sapere se questa disposizione è stata violata anche in ragione del collocamento del richiedente in un settore di isolamento della prigione di Bellizzi Irpino e del rifiuto dell’amministrazione di fornirgli gratuitamente degli strati.
2. La sovrappopolazione carceraria al penitenziario di Bellizzi Irpino
64. Il richiedente si lamenta anche in particolare delle sue condizioni di vita al penitenziario di Bellizzi Irpino in ragione di una sovrappopolazione carceraria.
ha, Argomenti delle parti
i. Il richiedente
65. Il richiedente espone che la sovrappopolazione carceraria è un problema sistemico in Italia. Indica che 68 206 persone erano detenute al 26 giugno 2010 mentre la capacità regolamentare delle prigioni era di 43 012 posti che al 30 giugno 2013 i detenuti erano 68 945 per una capacità regolamentare delle prigioni di 47 022 posti, e che il numero di giudici di applicazione delle pene è solamente di 193. Aggiunge che al 31 dicembre 2010 la prigione di Bellizzi Irpino di cui la capacità regolamentare era di 306 posti, questa cifra che ammonta secondo l’interessato a 407 in 2011 ed a 566 in 2013, ospitava 458 prigionieri e che ne accoglie attualmente 667. Il richiedente si chiede come la capacità regolamentare della stessa prigione è potuto passare-secondo i dati che fornisce-di 306 a 566 posti nello spazio di tre anni, ed egli sostiene che non sarebbe stato posto in settore di isolamento se ci fosse stato del posto in settore ordinario.
66. Di più, secondo il richiedente, le osservazioni del Governo non sono cadute sulla sua situazione specifica: secondo lui, non è stato indicato se ha seguito dei corsi di formazione o frequentato la scuola, quanto tempo è passato all’infuori della sua unità, quale erano le sue condizioni di vita in questa ultima (riscaldamento, accesso alla luce, e lo stato dei sanitari. Secondo l’interessato, il Governo si è limitato ad indicare le dimensioni delle unità occupate da lui e non ha precisato che non c’era acqua calda e non di protezione contro la pioggia ed il sole nella corte di passeggiata attigua all’infermeria. Peraltro, il richiedente insiste sul numero di prigionieri con che dice avere diviso suddette unità: sei altri detenuti dal 8 ottobre al 5 novembre 2009, un altro detenuto del 5 al 20 novembre 2009, ed un altro detenuto occasionalmente per il seguente periodo.
67. Il richiedente indica che quando divideva l’unità con sei altri detenuti disponeva di meno di 4 m² di spazio personale; considera che le informazione prodotte dal Governo a proposito delle dimensioni e delle condizioni di vita nelle unità non sono corrette. Il richiedente aggiunge che non ha potuto praticare di attività sportive o beneficiare della passeggiata dato che, secondo lui, non poteva spostarsi senza strati e che non c’erano servizi nella corte di passeggiata. Precisa che ne era parimenti per la compagnia della scuola, dei corsi di formazione, del programma di trattamento penitenziario e dell’accesso al lavoro in prigione.
68. Di più, il richiedente sostiene che è stato posto durante sei mesi in un settore di isolamento in una situazione igienica precaria, senza potere lavarsi tutti i giorni e senza avere accesso all’acqua calda, mentre la sua patologia avrebbe necessitato un trattamento individualizzato. Aggiunge che la luce naturale e l’aria erano insufficienti, che l’accesso alla passeggiata era limitato allora alle due o tre da giorno, che non poteva partecipare alle attività sociali e di trattamento penitenziario, e che la sua unità non disponeva di un sistema di riscaldamento.
69. Infine, il richiedente indica che all’epoca della sua detenzione al penitenziario di Poggioreale passava ventidue ore da giorno nella sua unità, che dice avere diviso con dieci o dodici altre persone talvolta, mentre alla prigione di Bellizzi Irpino restava circa le venti con giorno in unità.
ii. Il Governo
70. Il Governo sostiene che l’amministrazione penitenziaria ha preso in considerazione i bisogni particolari legati allo stato di salute del richiedente che prova a porrlo nelle unità individuali in dispetto di difficoltà logistiche e strutturali. Indica che i collocamento in questione miravano a soddisfare per il meglio le esigenze del richiedente come espresse da questo ultimo (in particolare, per palliare la difficoltà che la sua incontinenza poteva provocare, e che non costituivano una forma di isolamento e non erano dovuti alla sovrappopolazione carceraria.
71. Il Governo indica peraltro che il collocamento dell’interessato in un’unità collettiva che misura 24 m² e dotata di un bagno interno di 4,83 m², divisa-ai suoi argomenti-con quattro altri detenuti, è durato meno di un mese, dal 8 ottobre al 5 novembre 2009. Indica anche che, alla prigione di Spoleto, l’interessato ha beneficiato peraltro di un’unità individuale molto grande. Ad ogni modo, sostiene che il richiedente ha avuto almeno a sua disposizione 4 m² di spazio personale, escludendo il bagno, e che tutte le unità disponevano di un bagno separato così come di una grande finestra che misura circa 1,20 m su 1,20 m e permettendo la circolazione dell’aria e l’accesso alla luce naturale. Si riferisce, a questo riguardo, ai principi enunciati dalla Corte nella sua decisione resa nella causa Tellissi precitato.
72. Di più, contestando le affermazioni formulate dal richiedente, il Governo sostiene che l’accesso di questo ultimo al trattamento penitenziario non è stato escluso mai o ridotto. Trattandosi della detenzione dell’interessato alla prigione di Bellizzi Irpino, precisa così come il richiedente ha potuto beneficiare delle attività all’esterno, a sapere la passeggiata, durante due, all’epoca del suo collocamento all’infermeria, alle quattro con giorno, della sala comune durante un’alle due, in estate, con giorno e delle attività educative. Indica che, anche nella mancanza di servizi nello spazio di passeggiata, i detenuti potevano fare vicino uso dei bagni delle loro unità situate. Infine, indica che all’infermeria, dove l’interessato sarebbe posto attualmente, questo può aderire quotidianamente alle docce con l’acqua calda, che questo accesso era limitato a tre volte con settimana quando si trovava in isolamento, e che simile regime è compatibile con le regole penitenziarie europee.
b, Valutazione della Corte
i. Principi generali
73. La Corte rileva che le misure privative di libertà implicano abitualmente per un detenuto certi inconvenienti. Tuttavia, ricorda che la carcerazione non fa perdere ad un detenuto l’utile dei diritti garantiti dalla Convenzione. Al contrario, in certi casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una protezione aumentata in ragione della vulnerabilità della sua situazione e perché si trova interamente sotto la responsabilità dello stato. In questo contesto, l’articolo 3 della Convenzione fa pesare sulle autorità un obbligo positivo che consiste in assicurarsi che ogni prigioniero è detenuto nelle condizioni che sono compatibili col rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura in causa non sottopongono l’interessato ad un sconforto o ad una prova di un’intensità che supera il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione (Kuda, łprecitato, § 94, e Norbert Sikorski c. Polonia, no 17599/05, § 131, 22 ottobre 2009.
74. Trattandosi delle condizioni di detenzione, la Corte prende in conto gli effetti cumulativi di queste così come le affermazioni specifiche del richiedente, Dougoz c. Grecia, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II. In particolare, il tempo durante che un individuo è stato detenuto nelle condizioni incriminate costituisce un fattore importante, Kalashnikov c. Russia, no 47095/99, § 102, CEDH 2002-VI, Kehayov c,. Bulgaria, no 41035/98, § 64, 18 gennaio 2005, ed Alver c. Estonia, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005.
75. Peraltro, quando la sovrappopolazione carceraria raggiunta un certo livello, la Corte considera che la mancanza di spazio in una determinazione penitenziaria può costituire l’elemento centrale a prendere in conto nella valutazione della conformità di una situazione data all’articolo 3 della Convenzione (vedere, in questo senso, Karaleviius čc. Lituania, no 53254/99, § 40, 7 aprile 2005.
76. Così, quando è stata confrontata alle situazioni di sovrappopolazione severa, la Corte ha giudicato che questo elemento, a lui solo, bastava per concludere alla violazione di questa disposizione. Si trattava, in modo prova generale, di caso di figura dove lo spazio personale accordato ad un richiedente era inferiore a 3 m², mentre il CPT aveva stimato che lo spazio individuale augurabile nelle unità collettive doveva essere di 4 m², Kantyrev c. Russia, no 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007, Andreï Frolov c,. Russia, no 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007, Kadikis c,. Lettonia, no 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, no 22635/03, § 43, 16 luglio 2009, e Torreggiani ed altri c. Italia, nostri 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, § 68, 8 gennaio 2013,.
77. In compenso, nelle cause dove la sovrappopolazione non era importante al punto di sollevare a lei unica un problema sotto l’angolo dell’articolo 3 della Convenzione, la Corte ha notato che altri aspetti delle condizioni di detenzione erano a prendere in conto nell’esame del rispetto di questa disposizione. Tra questi elementi raffigurano la possibilità di utilizzare i servizi in modo privati, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce ed alle aria naturalezze, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Anche, anche nelle cause dove ogni detenuto disponeva di 3 a 4 m², la Corte ha concluso alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione dal momento che la mancanza di spazio corredava di una mancanza di ventilazione e di luce, Moisseiev c. Russia, no 62936/00, §§ 125-127, 9 ottobre 2008; vedere anche Vlassov c. Russia, no 78146/01, § 84, 12 giugno 2008, e Babouchkine c. Russia, no 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007, di un accesso limitato all’aperto alla passeggiata, István Gábor Kovács c,. Ungheria, no 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012, o di una mancanza totale di intimità nelle unità (vedere, mutatis mutandis, Belevitskiy c. Russia, no 72967/01, §§ 73-79, 1 marzo 2007, Khudoyorov c,. Russia, no 6847/02, §§ 106-107, ECHR 2005-X (brani), e Novoselov c. Russia, no 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005.
ii. Applicazione di questi principi al presente genere
78. La Corte nota innanzitutto che non è sopra competente per pronunciarsi sulle condizioni di detenzione del richiedente al penitenziario di Poggioreale, condizioni menzionate dall’interessato nelle sue osservazioni in risposta, paragrafo 69. A questo riguardo, si limita ad osservare che, avendo beneficiato di una detenzione a domicilio a contare del 28 marzo 2009, paragrafo 6 sopra, il richiedente ha lasciato questa determinazione più di sei mesi prima della data di introduzione della richiesta, il 30 novembre 2010.
79. Per ciò che è dei penitenziari di Bellizzi Irpino e di Spoleto, la Corte nota che risulta delle informazione fornite dal Governo, (paragrafi 8, 10, 13, 15, 22 e 25 sopra, che l’interessato è stato posto nelle unità che misurano 24, 10, 16, 20 e 30 m², successivamente. Constata che il richiedente contesta unicamente la superficie dell’unità nella quale è stato posto dal 20 al 27 novembre 2009 e che misurava 6 m² secondo lui, paragrafo 14 sopra. Agli occhi della Corte, non ne rimane meno delle informazione del Governo sono basate sui documenti pertinenti che provengono dalle amministrazioni penitenziarie riguardate e che il richiedente non ha fornito di elementi suscettibili di dimostrare che i dati contenuti in questi erano erronei.
80. Parimenti, la Corte nota che le parti sono anche in disaccordo sul numero degli occupanti delle unità in ciò che riguarda il seguente periodi: dal 8 ottobre al 5 novembre 2009, il Governo sostenitore che il richiedente aveva diviso un’unità di 24 m² con quattro altri detenuti, e l’interessato indicando che egli si trovava con sei altri prigionieri, paragrafi 7 e 8 sopra, e dal 14 febbraio al 17 marzo 2012, il Governo che afferma che due o tre altre persone si trovavano in un’unità di 20 m² con l’interessato, e questo ultimo adducendo essere stato posto con cinque altre persone, paragrafi 25 e 26 sopra. Per il resto, nota che non è contestato entra le parti che il richiedente era il solo detenuto nell’unità o che la divideva con un altro prigioniero.
81. La Corte rileva che, se la versione del Governo in quanto al numero degli occupanti delle unità è esatta, mai il richiedente non avrebbe disposto da un spazio personale inferiore allo spazio individuale stimato augurabile col CPT per le unità collettive, a sapere 4 m². Ad ogni modo, osserva che, a supporre anche che le affermazioni del richiedente possano essere accettate, l’interessato avrebbe goduto comunque di un spazio personale non inferiore a 3 m² durante i periodi in questione, paragrafo 80 sopra, questo che, ai termini della giurisprudenza della Corte, non saprebbe essere costitutivo, a lui solo, di una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Tellissi, decisione precitata, § 53,.
82. Di più, la Corte rileva che il richiedente denuncia anche una mancanza di luce, di illuminazione e di riscaldamento nelle unità occupate da egli così come un cattivo funzionamento di certi insediamenti sanitari. Però, constata che l’interessato non ha fornito nessuno elemento che permette di contestare l’affermazione del Governo, paragrafo 71 sopra secondo la quale ogni unità era dotata di una grande finestra (misurando circa 1,20 m su 1,20 m, permettendo la circolazione dell’aria e della luce naturale,). Questa affermazione è basata sui documenti che provengono dall’amministrazione carceraria tra che dei planimétries, paragrafo 22 sopra. Nota di più che, durante i lunghi periodi, il richiedente era stato autorizzato a fare quotidianamente una doccia con l’acqua calda. Considera dunque che il cattivo funzionamento occasionale degli insediamenti sanitari non saprebbe analizzarsi in un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione.
83. Peraltro, la Corte osserva che il richiedente non si è lamentato di una mancanza totale di intimità nelle unità e non ha contestato l’affermazione del Governo secondo la quale gli studi di bagno erano divisi. Di più, a supporre anche che il collocamento del richiedente nell’infermeria abbia potuto di facto limitare la durata del suo accesso alla passeggiata, la Corte constata che il collocamento controverso è stato fatto alla domanda dell’interessato per trattare i suoi problemi da incontinenza e che ad ogni modo questo non ha sostenuto avere sofferto di un isolamento completo o di un’impossibilità totale di rendersi nella corte di passeggiata. A questo riguardo, conviene notare che da novembre 2009 il richiedente ha potuto frequentare la scuola della prigione e ha potuto seguire un corso di inserzione professionale, paragrafo 27 sopra.
84. In queste condizioni, la Corte stima che le condizioni di detenzione del richiedente non saprebbero essere considerate come contrarii all’articolo 3 della Convenzione, in particolare sotto l’angolo degli effetti della sovrappopolazione carceraria (vedere, mutatis mutandis, Tellissi, decisione precitata, §§ 52-57,.
85. Segue che non c’è stata violazione di questa disposizione di questo capo.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
86. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Dommage
87. Il richiedente richiede 30 000 euros (EUR, a titolo del danno giuridico che dice avere subito,). Sostiene essere stato oggetto dal 2009 di condizioni di detenzione contraria alla Convenzione.
88. Il Governo considera che il richiedente non ha supportato la sua domanda dato che avrebbe omesso di produrre delle prove relative all’esistenza, alla natura ed all’importo del danno addotto. Di più, stima che l’interessato non ha dimostrato l’esistenza di un legame di causalità tra le violazioni della Convenzione ed il danno giuridico di cui si lamenta, ed egli è di parere che l’importo sollecitato è ad ogni modo eccessivo.
89. La Corte considera che c’è luogo di concedere al richiedente 20 000 EUR a titolo del danno giuridico.
B. Oneri e spese
90. Basandosi su una nota spese del suo consiglio, il richiedente chiede anche 6 545 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte.
91. Il Governo considera questo importo eccessivo ed indichi che il richiedente non ha dimostrato che gli oneri addotti erano necessari e ragionevoli.
92. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, e tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 5 000 EUR e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
93. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a ragione del ritardo nell’amministrazione di cure adattate allo stato di salute del richiedente;
3. Stabilisce che non c’è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a ragione della sovrappopolazione carceraria;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 20 000 EUR, ventimila euro , più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,
ii. 5 000 EUR, cinquemila euro , più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 aprile 2014, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Egli ıKarakaş
Cancelliere aggiunto Presidentessa