Conclusioni: Violazione dell’articolo 6 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6 – Procedimento di esecuzione Articolo 6-1 – Termine ragionevole,
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni, Stato convenuto tenuto di prendere delle misure generali, Articolo 46-2 – Misure generali, Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
TERZA SEZIONE
CAUSA FONDAZIONE FOCOLARI DEGLI ALUNNI DELLA CHIESA RIFORMATA E STANOMIRESCU C. ROMANIA
( Richieste numeri 2699/03 e 43597/07)
SENTENZA
STRASBURGO
7 gennaio 2014
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Fondazione Focolari degli alunni della chiesa riformata e Stanomirescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta di:
Alvina Gyulumyan, presidentessa,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luccica López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,et
di Marialena Tsirli, greffière collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 3 dicembre 2013,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano due richieste, no 2699/03 e no 43597/07, diretti contro la Romania e di cui un’organizzazione non governativa avendo la sua sede in questo Stato, i Fondazione Focolari degli alunni della chiesa riformata, Fundaþia Cãmine di Elevi ale Bisericii Reformate-“il richiedente”), ed un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), hanno investito rispettivamente la Corte il 7 ottobre 2002 ed il 15 maggio 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il primo richiedente è stato rappresentato da OMISSIS, avvocato ad Odorheiul Secuiesc. Il governo rumeno (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra I. Cambrea, del ministero delle Cause estere.
3. I richiedenti si lamentano in particolare di un difetto di esecuzione con le autorità di decisioni di giustizia costringiamo ed esecutivi che sarebbero state rese nel loro favore.
4. Il 2 aprile 2009 ed il 17 ottobre 2011 rispettivamente, le richieste sono state comunicate al Governo.
5. In seguito al decesso del secondo richiedente, sopraggiunto il 13 aprile 2009, i suoi eredi, la OMISSIS, hanno espresso, il 23 maggio 2009, il desiderio di inseguire il procedimento. Per le ragioni di comodità, la presente sentenza continuerà a designare OMISSIS come “il richiedente” benché occorra assegnare oggi questa qualità ai suoi eredi (vedere, per esempio, Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, CEDH 1999-VI.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il primo richiedente è un’organizzazione non governativa fondata nel 1992 ed avendo la sua sede sociale ad Odorheiul Secuiesc. Il secondo richiedente è nato in 1929 e è deceduto nel 2009. Era il padre della Sig.ra OMISSIS, nato nel 1966, e del Sig. OMISSIS, nato nel 1967, residente tutti due a Craiova.
A. Fatti concernente la richiesta no 2699/03
7. Il richiedente ha per scopo principale di promuovere l’educazione dei giovani alunni nel rispetto delle dottrine della chiesa riformata. Detiene in proprietà un focolare che ospita degli alunni in regime di internato.
1. Acquisizione di un terreno
8. Il 20 dicembre 1996, il richiedente acquistò ad un individuo un terreno di 20 142 m² nello scopo di costruire un immobile destinato ad accogliere i suoi alunni. Prima, il 25 novembre 1996, il municipio della città di Zetea aveva rilasciato un documento che attesta che suddetto terreno si trovava intra muros e che nessuna costruzione figurava non ci sul piano di urbanistica. Il 8 gennaio 1997, il diritto di proprietà del richiedente fu iscritto al registro fondiario.
9. Il terreno acquisito dal richiedente è situato vicino ad una diga. Nel 1988, le autorità avevano permesso l’occupazione, fino al 30 marzo 1990, di una parte del terreno in questione col cantiere della diga e l’insediamento di baracche di cantiere destinato agli operai. L’amministrazione del cantiere tollerò però la costruzione di sei edifici.
2. Procedimento che tende alla demolizione degli edifici edificati sul terreno del richiedente
10. Il 14 novembre 1997, il richiedente citò in giustizia la Regolata autonomo di distribuzione di acqua potabile di Târgu-Mureş (la regolata” “) per fare constatare l’occupazione di una parte del suo terreno con gli edifici che erano stati costruiti per accogliere, in modo temporaneo, degli operai del cantiere della diga e di fare ordinare la demolizione di questi immobili. Dinnanzi al tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc, il richiedente rimproverava alla parte convenuta di non avere proceduto alla demolizione degli edifici edificati, illegalmente secondo lei, negli anni 1988-1990.
11. In un giudizio del 15 ottobre 1998, il tribunale constatò che sei edifici erano stati edificati sul terreno del richiedente in occasione della costruzione della diga, che avevano lasciato in abbandono con la regolata durante parecchi anni e che non erano utilizzati più con la regolata né coi suoi impiegati. Ordinava perciò alla regolata di procedere alla demolizione desdits edifici per rendere al richiedente il libero uso del suo terreno. Con una sentenza del 5 ottobre 2000, la corte di appello di Târgu-Mureş confermò in ultima istanza questo giudizio che diventò, a questa data, definitivo ed esecutivo.
3. Primo tentativo di esecuzione forzata
12. Il 14 dicembre 2000, il richiedente investe un ufficiale giudiziario di giustizia di una domanda di esecuzione forzata del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998. Il 21 marzo 2001, l’ufficiale giudiziario di giustizia innalzò un verbale in che constatava che gli edifici edificati sul terreno del richiedente erano occupati da alcune famiglie che avevano lavorato sul cantiere della diga, ed egli ordinava alla regolata di demolire questi edifici prima del 1 maggio 2001. La regolata non ottemperò.
13. Con una lettera del 18 ottobre 2001, il prefetto di Harghita confermò che parecchi edifici erano stati edificati senza nessuna autorizzazione legale sul terreno in questione. In quanto agli occupanti di questi edifici, constatò che non avevano nessuno titolo valido di abitazione e chiese al municipio di Zetea di procedere al loro rialloggio.
14. Il 23 aprile 2001, certi degli occupanti in questione avevano contestato nel frattempo, l’esecuzione di questo giudizio. Adducevano che il giudizio definitivo non era loro opponibile. Il richiedente afferma che, parallelamente, era stata informata con la regolata che era in diritto di acquistare gli edifici controversi e che, forte di questa speranza, aveva rinunciato alla sua domanda di esecuzione forzata. I suoi argomenti sono confermati da un giudizio del 15 ottobre 2001 del tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc che aveva ordinato l’annullamento degli atti di esecuzione già effettuata.
4. Secondo tentativo di esecuzione forzata
15. Poco tempo dopo, il richiedente, nella mancanza dell’offerta di acquisto promesso, investe di nuovo l’ufficiale giudiziario di giustizia di una domanda di esecuzione del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998.
16. Secondo le informazione fornite dal Governo, il richiedente aveva formato parallelamente un’azione in sfratto degli occupanti degli edifici che avrebbero secondo lui stata respinta da un giudizio del 14 giugno 2001, al motivo che nessuno rapporto morale avrebbe legato il richiedente e le parti convenute.
17. Il 5 agosto 2002, un ufficiale giudiziario di giustizia notificò alla regolata l’obbligo di conformarsi al giudizio definitivo del 15 ottobre 1998. La regolata non diede seguito.
18. Il 26 ottobre 2005, la regolata, conclude un accordo col municipio di Zetea e trasferì a questa ultima la proprietà dei sei edifici edificati sul terreno del richiedente.
5. Azione che tende all’annullamento del contratto di vendita conclusa il 20 dicembre 1996 tra un individuo ed i richiedenti
19. Il 5 novembre 2005, certi occupanti degli edifici investirono il tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc di una domanda in annullamento del contratto di vendita conclusa il 20 dicembre 1996 con un individuo col richiedente. All’appoggio della loro azione, invocavano un decreto presidenziale del 1980 previdente dei lavori di interesse pubblico su suddetto terreno. Essi argüaient che questo decreto implicava un’interdizione generale di vendita del terreno.
20. Con un giudizio del 13 marzo 2006, il tribunale respinse la loro azione per difetto di fondamento al motivo che le autorità non avevano iniziato di procedimento di espropriazione e che nessuno risarcimento era stato versato al vecchio proprietario del terreno. I pretori stimarono che il contratto di vendita era stato concluso legalmente. Questo giudizio fu confermato in appello il 15 febbraio 2007 col tribunale dipartimentale di Harghita ed in ricorso il 22 novembre 2007 con la corte di appello di Târgu-Mureº.
6. Procedimento che tende all’annullamento degli affitti conclusi con gli occupanti degli edifici
21. Ad una data non precisata, il richiedente fu informato che la regolata aveva concluso, nel gennaio 2002, degli affitti per una durata di un anno, rinnovabili, con gli occupanti dei sei edifici. Il 3 ottobre 2002, impegnò, dinnanzi al tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc, un’azione civile che tende all’annullamento di questi affitti per mancanza di oggetto, perché, ai suoi argomenti, gli edifici in questione non avevano esistenza legale e non potevano essere quindi oggetto di una transazione civile o commerciale. Invocò anche il giudizio definitivo che ordina la loro demolizione e sostenne che gli affitti in causa erano stati conclusi illegalmente. Gli occupanti degli edifici formarono una domanda riconvenzionale tendendo, una nuova volta, all’annullamento del contratto di vendita del terreno concluso in favore del richiedente.
22. Dopo parecchie cassazioni con rinvio, l’azione del richiedente e la domanda riconvenzionale furono respinte il 11 febbraio 2010 dal tribunale dipartimentale di Harghita per difetto di fondamento. Trattandosi dell’azione del richiedente, il tribunale giudicò che questa aveva introdotto un’azione in constatazione di una situazione di fatto e non un’azione che tende alla protezione di un diritto, e che, ad ogni modo, gli edifici controversi potevano essere oggetto di una transazione civile e che l’oggetto degli affitti era legale. Trattandosi della domanda riconvenzionale, giudicò che una stessa domanda formulata dalle stesse parti era stata respinta il 31 gennaio 2008 dalla corte di appello di Târgu-Mureş e che, di conseguenza, il giudizio era rivestito dell’autorità della cosa giudicata.
7. Domanda concernente la portata del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998
23. Il 2 agosto 2010, il richiedente investe il tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc di una domanda concernente la portata del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998. Desiderava sapere se, in seguito al trasferimento di proprietà degli edifici alla città di Zetea, il giudizio definitivo era anche opponibile al municipio di Zetea. Con una sentenza incidentale dritta del 11 ottobre 2010, il tribunale constatò che il diritto di proprietà del richiedente sul terreno era opponibile erga omnes, qualunque sia il proprietario degli edifici in questione, e che doveva potere fare eseguire il giudizio definitivo. Secondo il tribunale, l’obbligo pronunciato dal giudizio definitivo del 15 ottobre 1998 doveva essere eseguito anche dal municipio della città di Zetea. Mancanza di ricorso, questo giudizio diventò definitivo.
8. Terzo tentativo di esecuzione forzata
24. Il 14 giugno 2011, il richiedente formò una notizia chiedo di esecuzione forzata del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998. La sua domanda fu registrata da un ufficiale giudiziario di giustizia che notificò al municipio della città di Zetea l’obbligo di conformarsi al dispositivo di suddetto giudizio. Così come egli risulta di un verbale preparato il 18 luglio 2011, il sindaco di Zetea, dopo avere dichiarato non opporre, in principio, all’esecuzione del giudizio, aveva precisato avere bisogno di un termine-fino a fine luglio 2011-per si ci conformare ed aveva accettato di versare al richiedente gli oneri di giustizia contemplata nel giudizio in questione così come gli oneri legati all’esecuzione forzata.
25. Il 18 gennaio 2012, un rappresentante della camera degli ufficiali giudiziari di giustizia informò l’agente del Governo dell’inadempienza del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998 a causa di occupazione degli edifici con parecchie famiglie. Precisò che il termine legale di tre anni era smerciato e che il titolo esecutivo era préscrit, ragione per la quale, secondo lui, la pratica di esecuzione non raffigurava più agli archivi. Con la stessa lettera, informava l’agente del Governo di un nuovo procedimento di esecuzione forzata aperta con lo studio di ufficiali giudiziari M.E.
26. Così come egli risulta delle informazione fornite dal richiedente, l’ufficiale giudiziario M.E. ha proceduto, senza successo, il 2 maggio 2012, ad una notizia allettante di esecuzione forzata. Il verbale innalzato a questa occasione faceva stato del rifiuto del debitore, il sindaco della città di Zetea, di presentarsi in vista dell’esecuzione del giudizio definitivo, malgrado la notificazione ufficiale che gli avrebbe fatto l’ufficiale giudiziario. Indicava anche che, sui sei edifici, uno solo era stato occupato da quattro persone e che tre di esse l’abitavano sempre. Sempre secondo il verbale, queste tre persone avevano dichiarato all’ufficiale giudiziario di giustizia essere presti a lasciare volontariamente, senza che fosse bisogno di un procedimento di sfratto, suddetto edificio dopo la demolizione dei cinque altri. Le loro firme figurano sul verbale innalzato a questa occasione. L’ufficiale giudiziario di giustizia ordinò al municipio di procedere, entro dieci giorni a contare della notificazione del verbale, alla demolizione dei cinque edifici liberi.
27. Il Governo sottopose le sue osservazioni complementari il 20 dicembre 2012; informava la Corte del pagamento, con le autorità locali, degli oneri provocati dal procedimento di esecuzione forzata e confermava che la demolizione dei sei edifici non aveva avuto luogo ancora; ricordava anche che il richiedente non aveva ottenuto mai un ordine di espulsione contro gli occupanti degli edifici.
B. Fatti concernenti la richiesta no 43597/07
1. Prima azione diretta contro il centro locale della proprietà forestale
28. Nel 2000, il richiedente che desiderava trarre il suo bosco da riscaldamento del terreno forestale che deteneva in comproprietà con tre altre persone, chiese al centro locale della proprietà forestale di Simian, Ocolul silvic Simian-“il centro locale”) di procedere alla stima ed alla marchiatura di una certa quantità di alberi. Ciò che fa, compiva una formalità imposta dalla regolamentazione interna in materia di abbattimento di alberi. Il 7 agosto 2000, prosciolse una tassa per la prestazione sollecitata. Malgrado parecchi rilanci da parte sua, la sua domanda restò senza seguito.
29. Il 14 dicembre 2000, il richiedente e gli altri tre comproprietari del terreno investirono il tribunale dipartimentale di Dolj, pregandolo di ordinare al centro territoriale della proprietà forestale di Gorj, Inspectoratul Teritorial di Regim Silvic şi Cinegetic Gorj-“il centro territoriale”) di procedere alla stima ed alla marchiatura degli alberi in questione in vista del loro abbattimento. Chiesero anche al tribunale di imporre un costretta comminatorio di 200 000 vecchi lei rumeni (ROL) (o circa 7 euros (EUR)) con giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo.
30. Con un giudizio del 12 marzo 2001, il tribunale accolse l’azione ed ordinò al centro territoriale di procedere alla stima ed alla marchiatura chiesta. Il richiedente e gli altri tre comproprietari formarono un ricorso contro questo giudizio al motivo che i pretori non avevano deliberato sulla loro domanda concernente la costretta comminatorio.
31. Con una sentenza del 29 maggio 2001, la corte di appello di Craiova fece diritto al ricorso, modificò il giudizio, accolse la domanda di costretta comminatorio ed ordinò al centro territoriale di eseguire gli obblighi enunciati nel dispositivo del giudizio del 12 marzo 2001 soldi costretti di circa 7 EUR con giorno di ritardo nell’esecuzione dell’obbligo principale. Questo giudizio diventò definitivo ed esecutivo.
32. Il 24 giugno 2002, i rappresentanti del centro territoriale si conformarono all’obbligo di stima e di marchiatura della quota di alberi per l’anno 2000, o 53 alberi. Il richiedente e gli altri tre comproprietari chiesero al centro locale di fare parimenti per gli anni 2001 e 2002. Pagarono la tassa esatta per questa prestazione. Il centro locale negò di soddisfare la loro domanda e li informò che la stima e la marchiatura di altri alberi sarebbero possibili solamente a partire dalla primavera 2003. Secondo le affermazioni del richiedente, a questo giorno lo centro territoriale non ha fornito questa prestazione.
2. Notizia azione diretta contro il centro territoriale della proprietà forestale
33. Il 19 settembre 2003, il richiedente e gli altri tre comproprietari del terreno forestale formarono una nuova azione che tende ad obbligare lo stesso centro territoriale a stimare, segnare e valutare gli alberi che corrispondono alle quote degli anni 2001 e 2002. Sollecitarono anche il pagamento di un’indennità di 13 600 000 ROL, o circa 370 EUR, in risarcimento dell’impossibilità che sarebbe stata fatta loro di utilizzare il bosco del loro terreno forestale e dell’acquisto di bosco di riscaldamento al quale sarebbero stati costretti durante questi due anni. Infine, chiesero al tribunale di imporre un costretta comminatorio.
34. Con un giudizio del 12 settembre 2005, il tribunale di prima istanza di Piteti șaccolse parzialmente l’azione, constatò che il centro territoriale non aveva la capacità di stare in giustizia ed ordinò al centro dipartimentale della proprietà forestale di Mehedinţi, Direcþia Silvicã Mehedinţi-“il centro dipartimentale”) di procedere alla stima ed alla marchiatura degli alberi che corrispondono alle quote per gli anni 2001 e 2002 e di versare al richiedente ed agli altri tre comproprietari, congiuntamente, un’indennità di 13 600 000 ROL, o circa 370 EUR, ammontando attualizzato allo sguardo del tasso di inflazione al momento del pagamento. Respinse la domanda concernente la costretta comminatorio. Questo giudizio fu confermato in appello il 7 aprile 2006 col tribunale dipartimentale di Argeº ed in ricorso il 27 novembre 2006 con la corte di appello di Piteºti. Diventò così definitivo ed esecutivo.
35. Con una lettera del 19 ottobre 2009, il rappresentante del centro dipartimentale indicò presso all’agente del Governo della Corte che il giudizio del 12 marzo 2001 non gli era opponibile e che incombeva sul centro territoriale di eseguirlo. Trattandosi del giudizio definitivo del 12 settembre 2005, affermava che era eseguito parzialmente, i rappresentanti del centro locale avendo, secondo lui, procedimento alla stima poi alla marchiatura di 53 alberi. Nelle loro osservazioni in risposta, gli eredi del secondo richiedente affermano che il giudizio del 12 settembre 2005 non è stato eseguito mai.
II. IL DIRITTO INTERNO ED IL DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE
A. Diritto interno pertinente
1. La Costituzione
36. Le disposizioni pertinenti nello specifico della Costituzione, come rivista e ripubblicata nel 2003, si leggono come segue:
Articolo 44
“Il diritto di proprietà così come i crediti verso lo stato è garantito. Il contenuto ed i limiti di questo diritto sono stabiliti dalla legge. “
2. L’ordinanza no 22/2002 concernente l’esecuzione con le istituzioni pubbliche degli obblighi di pagamento stabilito dai titoli esecutivi
37. L’ordinanza no 22/2002 è entrato in vigore il 1 febbraio 2002, data della sua pubblicazione alla Gazzetta ufficiale, e ha fatto l’oggetto di parecchie modifiche. Come era redatta nel febbraio 2012, l’ordinanza si leggeva come segue:
Articolo 1
“1) i crediti al carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche saranno pagati su delle linee di bilancio di suddette autorità espressamente previste a questa fine
2, i crediti al carico delle istituzioni e delle autorità pubbliche non possono essere pagati su delle stazioni destinate alle spese di organizzazione e di funzionamento o alle spese di personale “
Articolo 2
“Se l’esecuzione di un credito stabilito ancora da un titolo esecutivo non ha cominciato o non può farsi con mancanza di fondi, l’istituzione debitrice deve, entro sei mesi, fare i passi necessari per eseguire l’obbligo di pagamento che gli spetta. Questo termine comincia a decorrere a contare della data alla quale l’istituzione debitrice ha ricevuto la notificazione di pagamento da parte dell’organo incaricato dell’esecuzione col creditore. “
Articolo 3
“Se le istituzioni pubbliche non eseguono l’obbligo di pagamento nel termine contemplato all’articolo 2, il creditore può sollecitare l’esecuzione forzata, conformemente al codice di procedimento civile et/ou alle altre disposizioni legali in materia. “
Articolo 4
“1) gli ordinatori principali hanno l’obbligo di prendere tutte le misure necessarie, ivi compreso l’apertura di linee di bilancio, nelle condizioni legali, per provisionner, nei bilanci della loro istituzione o in quelli delle istituzioni subordinate, l’è richiesta a titolo del pagamento degli importi fissati dai titoli esecutivi.
2, le aperture di linee di bilancio contemplate al primo capoverso possono essere effettuate durante tutto l’anno di bilancio, con derogazione all’articolo 47 della legge no 500/2002 concernente le finanze pubbliche, con le modifiche ulteriori, ed all’articolo 49 della legge no 273/2006 concernente le finanze pubbliche locali. “
Articolo 5
“Il creditore ed il debitore possono convenire di un termine altro che quello menzionato all’articolo 2, così come di altre condizioni concernente l’esecuzione di ogni obbligo contemplato in un titolo esecutivo. “
Articolo 6
“1) se, per le ragioni obiettive, l’istituzione debitrice non può liberarsi dall’obbligo di pagamento conformemente all’articolo 1, primo capoverso, all’articolo 2 o all’articolo 4, può sollecitare del tribunale incaricato della causa un termine gratuito ou/et la puntata in posto di un scaglionamento del pagamento.
2, se l’obbligo di pagamento è stabilito in virtù di una decisione definitiva ed irrevocabile, l’istituzione debitrice può sollecitare del tribunale l’avendo pronunciata l’applicazione delle misure contemplate al primo capoverso
3, se l’obbligo di pagamento risulta da un titolo esecutivo altro che una decisione di giustizia, ogni domanda formulata in virtù del primo capoverso sarà esaminata dal tribunale incaricato dell’esecuzione.
4, su domanda dell’istituzione debitrice, il tribunale investito conformemente ai capoversi 1-3 possono ordinare, col verso di un giudizio esecutivo, che l’esecuzione costretta sia sospesa fino al pronunziata di una decisione definitiva ed irrevocabile che delibera sui délai/les termini di pagamento dell’importo dovuto. Il rinvio può essere ordinato senza nessuno deposito di garanzia. Un ricorso può essere esercitato separatamente contro questo giudizio.
5, nelle situazioni di emergenza, il tribunale menzionato al quarto capoverso può, su domanda dell’istituzione debitrice, ordinare con una sentenza incidentale dritta pronunziata in camera del consiglio la sospensione provvisoria dell’esecuzione fino al pronunziato del giudizio che delibera sulla domanda di sospensione formulata conformemente al quarto capoverso. La sospensione può essere ordinata senza nessuno deposito di garanzia. La sentenza incidentale dritta non è suscettibile di ricorso.
6, le domande formulate nelle condizioni prescritte dai capoversi 1 a 5 sono esentate di diritto di bollo e sono esaminate con celerità. La decisione pronunciata nella cornice dei paragrafi 1 a 3 è suscettibile solamente di ricorso. “
Articolo 7
“Le domande, a prescindere della loro natura, formulata dalle autorità e le istituzioni pubbliche nella cornice dei procedimenti di esecuzione forzata di crediti stabiliti dai titoli esecutivi, è esentata di diritto di bollo, di bollo giudiziale e di ogni deposito di garanzia. “
Articolo 8
“Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli obblighi di pagamento stabilito dai titoli esecutivi contro le autorità amministrative autonome. “
3. Il codice di procedimento civile
38. Le disposizioni pertinenti del vecchio codice di procedimento civile (CPC) in vigore dal 26 luglio 1993 al 15 febbraio 2013 (data dell’adozione del nuovo CPC), si leggevano come segue:
Articolo 3711
“Tutto debitore dovrà eseguire volontariamente un obbligo stabilito da una decisione di giustizia o con un altro titolo. Se il debitore nega di eseguire l’obbligo, c’è luogo di mettere in opera l’esecuzione costretta della decisione, conformemente al presente rimprovera, salvo se la legge in arzilli
e diversamente. L’esecuzione costretta è messa in opera secondo le modalità previste dalla legge fino all’esecuzione dell’obbligo che risulta dal titolo esecutivo e del pagamento degli interessi afferenti, delle penalità o di altri importi previste dalla legge, così come degli oneri di esecuzione. “
Articolo 371²
Possono essere oggetto di un’esecuzione costretta gli obblighi di pagamento di una somma di denaro, di restituzione di un bene, di demolizione di una costruzione, un allestimento o di un altro lavoro, o presa di misure autorizzate con la legge. Se il titolo esecutivo contempla anche il pagamento di interessi, di penalità o di altre somme, senza precisare ne l’importo, l’autorità di esecuzione dovrà determinare questo, conformemente alla legge. Se il titolo esecutivo contiene sufficientemente di elementi per permettere agli organi di esecuzione di attualizzare l’importo, sarà proceduto, su domanda espressa del creditore, a questa attualizzazione. Se il titolo esecutivo non contiene dei tali elementi, l’organo di esecuzione attualizza suddetto importo in funzione dell’inflazione, calcolata a partire dalla data alla quale la decisione è diventata esecutiva o, nel caso di un altro titolo esecutivo, a partire dalla data alla quale il credito è diventato esigibile e fino al pagamento effettivo di tutto l’è dovuta in virtù di questo titolo. “
Articolo 3713
“I redditi ed i beni del debitore possono essere investiti nella cornice dell’esecuzione forzata dal momento che sono percepibili, conformemente alla legge, e solamente nella misura in cui ciò è necessario. I beni che rilevano di un regime speciale possono essere investiti solamente nella cornice di un’esecuzione forzata nel rispetto delle disposizioni legali. “
Articolo 3714
“Durante il procedimento di esecuzione forzata, il creditore ed il debitore possono convenire, sotto l’autorità dell’organo incaricato dell’esecuzione, di fare cadere solamente l’esecuzione, in totalità o partita, sui redditi del debitore e procedere alla vendita dei beni di un comune accordo o di realizzare il pagamento dell’obbligo di un altro modo legale. “
Articolo 3715
“L’esecuzione costretta si conclude:
a) quando il debitore si è liberato in interezza dall’obbligo che risulta dal titolo esecutivo così come degli oneri di esecuzione ed altri importi dovuti; in questo caso, l’ufficiale giudiziario di giustizia rimetterà il titolo esecutivo al creditore, con menzione dell’estinzione totale degli obblighi.
b, quando non è più possibile procedere all’esecuzione o di inseguirla mancanza di beni percepibili o mancanza di possibilità di vendita dei beni, l’ufficiale giudiziario rimetterà personalmente al creditore o al rappresentante di questo il titolare esecutivo, menzionando la causa della sua restituzione ed indicando quale parte dell’obbligo è stato eseguito.
c, quando il creditore ha rinunciato all’esecuzione;
d, quando il titolo esecutivo è stato annullato. “
Articolo 3716
“Nei casi contemplati all’articolo 3715, lettera b, il debitore può chiedere la ripresa dell’esecuzione costretta durante il termine legale di prescrizione. La ripresa dell’esecuzione costretta può cadere solamente sullo stesso bene quando si tratta di un bene immobile “
Articolo 3717
“Gli oneri esposti per il compimento di atti o di formalità specifiche nella cornice dell’esecuzione forzata sono al carico della parte attrice. Per gli atti e le attività ordinate di ufficio, gli oneri sono al carico del creditore. Gli oneri generati dall’esecuzione forzata sono al carico del debitore, salvo quando il creditore ha rinunciato all’esecuzione o che la legge ne dispone diversamente. Il debitore sarà tenuto di pagare gli oneri legati all’esecuzione impegnata dopo la registrazione della domanda di esecuzione e fino all’esecuzione effettiva e volontario dell’obbligo contemplato nel titolo esecutivo. L’è dovuta saranno stabilite da un ufficiale giudiziario di giustizia, con verbale, su giustificativi prodotti con la parte interessata, conformemente alla legge. Per le somme così stabilite, il verbale costituisce titolo esecutivo. “
Articolo 3718
“Il versamento o la consegna di ogni somma destinata a coprire, conformemente alla legge, il credito che è oggetto del procedimento di esecuzione forzata, tale l’è versata o a titolo di garanzia risultante della vendita dei beni, si farà unicamente su dei conti della Cassa di risparmio, Sistemò di economii così consemnatiuni, messi alla disposizione dell’organo incaricato dell’esecuzione o dell’ufficiale giudiziario di giustizia. La ricevuta di consegna o del deposito di tutto altro documento legale può costituire la prova della consegna di questi importi. “
Articolo 372
“L’esecuzione costretta è possibile solamente se il credito è stato riconosciuto in virtù di una decisione di giustizia o di tutto altro documento che, allo sguardo della legge, costituisci un titolo esecutivo. “
Articolo 373
“Se la legge non ne dispone diversamente, la decisione di giustizia o tutto altro titolo esecutivo saranno messi in œuvre con un ufficiale giudiziario di giustizia che esercita nel distretto dove l’esecuzione avrà luogo, o, se si tratta di beni, con l’ufficiale giudiziario di giustizia che esercita nel distretto, dove i beni sono situati. Se i beni sono situati in parecchi distretti, ogni ufficiale giudiziario di giustizia che esercita in uno di questi distretti ha competenza per l’esecuzione in causa.
L’istanza di esecuzione è il tribunale di prima istanza del distretto dove l’esecuzione avrà luogo, salvo se la legge ne dispone diversamente. L’istanza di esecuzione delibera sulle domande di esecuzione forzata, sulle contestazioni all’esecuzione così come su tutto altro incidente sopraggiunto all’epoca dell’esecuzione, eccetto quelli per che è competenti di altri tribunali. “
Articolo 3731
“Salvo se la legge ne dispone diversamente, la domanda di esecuzione forzata corredata del titolo esecutivo deve essere depositata presso di un ufficiale giudiziario di giustizia. Questo deve, entro cinque giorni massimo a partire dal ricevimento della domanda, sollecitare presso l’autorizzazione di esecuzione forzata del tribunale, ne che gli manda la domanda ed il titolo esecutivo.
Il tribunale approva l’esecuzione costretta dell’obbligo stabilito al più tardi dal titolo esecutivo con una sentenza incidentale dritta pronunziata in camera di consiglio, senza notificazione alle parti, sette giorni dopo la registrazione della domanda di autorizzazione di esecuzione forzata.
In virtù della sentenza incidentale dritta avendo autorizzato l’esecuzione forzata, l’ufficiale giudiziario di giustizia può procedere all’esecuzione dell’obbligo contemplato nel titolo esecutivo in tutte le modalità stabilite dalla legge, le disposizioni dell’articolo 3731, terzo capoverso, essendo applicabili. L’autorizzazione di esecuzione costretta è anche valida per i titoli esecutivi rilasciati dall’ufficiale giudiziario di giustizia durante il procedimento di esecuzione forzata.
Un tribunale può respingere una domanda di autorizzazione di esecuzione forzata:
1. quando la domanda di esecuzione costretta rileva della competenza di attribuzione di un altro organo di esecuzione che quello che è stato investito;
2. quando il titolo non è rivestito della formula esecutiva, dal momento che, in virtù della legge, questa condizione è necessaria per scatenare l’esecuzione forzata;
3. quando il credito non è sicuro, liquido ed esigibile;
4. quando il titolo contiene delle disposizioni che non possono essere eseguite dal verso di un’esecuzione forzata;
5. quando esistono di altri impedimenti previsti dalla legge.
La sentenza incidentale dritta che autorizza l’esecuzione forzata non è suscettibile di ricorso. La sentenza incidentale dritta che respinge una domanda di esecuzione costretta è suscettibile di ricorso, da parte del creditore, entro cinque giorni dopo la notificazione.
Durante l’esecuzione, l’ufficiale giudiziario deve avere un ruolo attivo, perseverare e mettere in œuvre tutti i mezzi legali affinché il debitore si sdebita integralmente e prontamente dell’obbligo contemplato nel titolo esecutivo, nel rispetto delle disposizioni della legge e dei diritti delle parti e delle altre parti interessate “
Articolo 373²
“Nei casi previsti dalla legge o se l’ufficiale giudiziario lo stima necessario, gli organi di polizia, la gendarmeria o gli agenti delle forze dell’ordine sono tenuti di portare il loro concorso alla realizzazione dell’esecuzione. Su domanda della giurisdizione di esecuzione o dell’ufficiale giudiziario di giustizia, le persone che sono debitori al debitore di una somma di denaro o che detengono dei beni che gli appartengono sono tenute di dare tutte le informazione necessarie affinché l’esecuzione possa avere luogo. (…) “
Articolo 374
“Una decisione di giustizia o tutto altro titolo non possono essere eseguiti che se sono rivestiti della formula esecutiva conformemente all’articolo 269, primo capoverso. Il tribunale di prima istanza è incaricato di questa formalità “
Articolo 376
Devono essere rivestiti della formula esecutiva conformemente all’articolo 296, primo capoverso, le decisioni di giustizia diventate definitive ed ogni altro atto o documenti “
Articolo 377
Sono considerati come decisioni definitive:
1. i giudizi pronunciati in prima istanza, conformemente alla legge che non è suscettibili di appello;
2. i giudizi pronunciati in prima istanza contro che il diritto di appello non è stato esercitato o contro che il diritto di appello, se è stato esercitato, è stato fuori termine legale, o quando la domanda di appello è stata respinta o annullata;
3. le decisioni pronunciate in appello;
4. ogni altra decisione che non possono più, allo sguardo della legge, essere oggetto di un appello,;
Sono irrevocabili:
1. le decisioni pronunciate in prima istanza che non è suscettibili di appello e che non hanno fatto l’oggetto di un ricorso;
2. le decisioni pronunciate in prima istanza che non è stata oggetto di un appello;
3. le decisioni pronunciate in appello che non è stato oggetto di un ricorso;
4. le decisioni pronunciate in ricorso anche se hanno deciso il fondo della causa;
5. ogni altra decisione che non possono più, allo sguardo della legge, essere oggetto di un ricorso. “
Articolo 399
“Le persone interessate o lese possono contestare l’esecuzione forzata o tutto atto di esecuzione. (…) Una contestazione può essere formata anche quando è necessario chiarificare il senso, la portata o le modalità di collocamento in œuvre del titolo esecutivo, o quando l’organo incaricato dell’esecuzione nega di compiere un atto di esecuzione “
Articolo 400
“L’esecuzione deve essere contestata dinnanzi alla giurisdizione di esecuzione. La contestazione concernente il chiarimento, la superficie o le modalità di applicazione del titolo esecutivo deve essere formata dinnanzi alla giurisdizione che ha pronunciato [la decisione in causa]. ” (…)
Articolo 404
“In caso di accettazione della contestazione, il giudice di esecuzione può, secondo il caso, annullare l’atto di esecuzione contestata, modificarlo o pronunziato la sentenza dell’esecuzione. Può chiedere anche l’annullamento o il chiarimento del titolo esecutivo, od ordinare la realizzazione dell’atto di esecuzione contestata. Se constata che un ufficiale giudiziario di giustizia ha negato senza giustificazione di procedere all’esecuzione forzata o di compiere un atto di esecuzione e se questo atto non costituisce un reato, il giudice di esecuzione, investita in virtù dell’articolo 399, primo capoverso, potrà costringere l’ufficiale giudiziario al pagamento di una multa che va di 500 a 2 500 Ron, e, su domanda espressa, al pagamento di risarcimenti per i danni causati. Se la contestazione è respinta, il richiedente può essere costretto, su domanda, al pagamento di un’indennità per i danni causati in ragione del ritardo preso nell’esecuzione e, quando la contestazione è stata formulata di malafede, potrà vedersi infliggere il pagamento di una multa che va di 500 000 a 7 000 000 ROL.
(…) “
4. La legge no 76/2012
39. Le disposizioni pertinenti nello specifico enunciato nella legge no 76/2012 del 24 maggio 2012 sul collocamento in applicazione della legge no 134/2010 concernente il nuovo CPC si leggono come segue:
Articolo 3
“1. Le disposizioni del codice di procedimento civile sono unicamente applicabili ai processi o alle esecuzioni forzate che hanno cominciato in vigore dopo l’entrata del presente codifico.
2. I procedimenti che sono stati introdotti conformemente alla legge con corrispondenza postale o presso delle istanze militari o penitenziarie prima della data di entrata in vigore del codice di procedimento civile saranno regolate dalla vecchia legge, anche se sono stati registrati da un tribunale dopo questa data. “
Articolo 4
“Le disposizioni enunciate all’articolo 614 del codice di procedimento civile si applicano solamente alle esecuzioni forzate che hanno cominciato in vigore prima dell’entrata del codice di procedimento civile. “
Articolo 5
“Le disposizioni del codice di procedimento civile concernente i titoli esecutivi sono anche applicabili alle decisioni di giustizia pronunciata o agli atti redatti in vigore prima dell’entrata del codice di procedimento civile. Questi possono essere eseguiti anche se non sono rivestiti della formula esecutiva. “
Articolo 6
“I termini di procedimento previsto dalle leggi speciali, applicabili al momento dell’entrata in vigore del codice di procedimento civile, sono regolati in vigore dalla legge alla data alla quale hanno cominciato a decorrere. (…) “
Articolo 10
“Ogni volta che un atto normativo contempla l’obbligo di rivestire una decisione di giustizia o tutto altro documento della formula esecutiva, questi saranno eseguiti a contare in vigore della data di entrata della novella codifico di procedimento civile, senza che ci sia bisogno di rivestirli della formula esecutiva. “
Articolo 11
“Se la legge speciale contempla di costringere il debitore ad un costretta comminatorio o, secondo il caso, ad una multa civile per mancata osservanza di un obbligo di procedimento civile codifica a contare in vigore dell’entrata della novella, delle penalità con giorno di ritardo, conformemente all’articolo 894 del codice di procedimento civile, possono essere inflitte. (…) “
5. Riassunto delle principali modifiche portate dal nuovo CPC in materia di esecuzione forzata
40. Il nuovo CPC, entrato in vigore il 15 febbraio 2013, mantiene il principio concernente l’esecuzione volontaria delle decisioni definitive di giustizia e contempla la possibilità di eseguire certi obblighi di fare, per esempio l’iscrizione di un diritto in un registro pubblico o l’ottenimento di un’autorizzazione, senza l’intervento di un ufficiale giudiziario di giustizia (articolo 622). Il nuovo CPC contempla anche l’obbligo di ricorrere ad un ufficiale giudiziario di giustizia per ogni esecuzione costretta di un titolo esecutivo (articolo 623), così come l’obbligo di calcolo, con gli ufficiali giudiziari di giustizia, degli interessi e delle penalità contemplati nei titoli esecutivi o, in mancanza di menzione nel titolo esecutivo, dell’attualizzazione al livello dell’inflazione (articolo 628). Considera inoltre la possibilità di un accordo tra i creditori dell’obbligo ad eseguire ed il debitore in quanto all’esecuzione parziale o totale sui redditi e sui beni del debitore o in quanto alla vendita dei beni investiti (articolo 630). Un procedimento di esecuzione costretta può essere intentato contro ogni persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico, eccetto queste che beneficia di un’immunità di esecuzione (articolo 631). Altre disposizioni qualificano di titoli esecutivi le decisioni esecutive, le decisioni pronunciate in appello o in prima istanza ma che non sono suscettibili di appello, le decisioni definitive ed ogni altra decisione che, in virtù della legge, sono suscettibili di esecuzione (articolo 632). Il tribunale incaricato dell’esecuzione è quello di cui la sede si trova nello stesso distretto che lo studio dell’ufficiale giudiziario di giustizia incaricata dell’esecuzione (articolo 650). Questo ultimo deve, entro tre giorni dopo il ricevimento della domanda di esecuzione formulata dal debitore, sollecitare presso del tribunale l’autorizzazione di esecuzione forzata (articolo 664). Il tribunale deve pronunciare al più tardi una decisione sette giorni dopo il deposito della domanda di esecuzione con l’ufficiale giudiziario di giustizia (articolo 665). Il giudizio che autorizza l’esecuzione costretta deve portare una menzione relativa alla superficie dei poteri affidati agli ufficiali giudiziari di giustizia ed agli agenti pubblici in vista dell’esecuzione forzata (articolo 665). Il creditore deve compiere, tutti i sei mesi, degli atti o passi necessari all’esecuzione forzata, mancanza di cui l’autorizzazione di esecuzione diventa nulla, ciò che ha per effetto l’annullamento di tutti gli atti di esecuzione, eccetto quegli essendo arrivata già al recupero parziale del credito (articoli 696-697). Il diritto di esecuzione costretta è prescritto al termine di un termine di tre anni a contare della data alla quale il diritto di esecuzione costretta è nato, eccetto dritti reali per che un termine di dieci anni è contemplato (articolo 705).
B. Diritto internazionale pertinente
41. Il 26 gennaio 2011, l’assemblea parlamentare del Consiglio dell’Europa ha adottato la Risoluzione (1787(2011)) nella quale nota con preoccupazione l’esistenza in certi paesi membri di cui la Romania, di problemi strutturali maggiori che sono all’origine di numerose cause ripetitive di violazione della Convenzione. In questo contesto, ha esortato la Romania a dare la precedenza al problema dell’inadempienza di decisioni di giustizia. La parte pertinente nello specifico di questa risoluzione si legge come segue:
“(…)
L’assemblea esorta in particolare qui di seguito gli Stati a dare la precedenza ai problemi specifici:
(…)
7.6. la restituzione-o l’indennizzo-di beni statalizzati deve restare una precedenza in Romania, vedere la sentenza pilota Maria Atanasiu ed altri c. Romania della Corte del 12 ottobre 2010. Bisogna ovviare anche adesso alla durata eccessiva di procedimenti giudiziali ed all’inadempienza di decisioni di giustizia definitiva. (…) “
42. Il Comitato dei Ministri ha adottato, all’epoca della sua 1150 riunione (settembre 2012), una decisione nella cornice dell’esame, in procedimento sostenuto, dell’esecuzione del gruppo di sentenze Săcăleanu c. Romania, e 26 altre cause che riguardano la trasgressione dell’amministrazione o delle persone giuridiche che rileva della responsabilità dello stato al loro obbligo di conformarsi alle decisioni di giustizia internano definitive o un ritardo significativo da parte loro a questo riguardo. La parte pertinente nello specifico di questa decisione si legge come segue:
“(…)
I Delegati
1. rilevano che le violazioni constatate dalla Corte europea in queste cause testimoniano dell’esistenza, all’epoca dei fatti pertinenti, dell’importa problemi complessi legati all’inadempienza o all’esecuzione tardiva delle decisioni definitive di giustizia con l’amministrazione o con le persone giuridiche che rilevano della responsabilità dello stato;
2. notano con interesse il piano di azione per l’esecuzione di queste sentenze sottoposi il 16 gennaio 2012, contenendo delle informazione sulle misure preso e previste dalle autorità rumene per ovviare ai problemi all’origine di queste cause;
3. notano però con preoccupazione che le questioni fondamentali relative alle misure generali, trattandosi in particolare dei meccanismi e delle garanzie contemplati in dritto interno per garantire a questo riguardo l’esecuzione volontaria e pronta delle decisioni giudiziali con l’amministrazione e delle vie di ricorsi disponibili, restano a questo giorno in suspense;
4. notano inoltre che le informazione e delle chiarificazioni sono sempre necessari in un certo numero di cause, trattandosi delle misure individuali, per più di dettagli vedere i §§ 55-82 del memorandum del Segreteria CM/Inf/DH(2012)24,;
5. rilevano che le autorità rumene hanno cominciato a riunire le informazione necessarie su questi punti recentemente e sugli altri punti sollevati nel memorandum precitata; incoraggiano le autorità a fornire al Comitato, il più presto possibile, il risultato di questi passi;
6. decidono di déclassifier il memorandum CM/Inf/DH(2012)24 e di riprendere l’esame di tutte queste questioni alla luce di un piano di azione rivista a sottoporre velocemente con le autorità rumene. “
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
43. La Corte considera di prima che, i fatti all’origine delle due cause che presentano dei punti comuni e la cornice legislativa e le pratiche amministrative essendo simili, c’è luogo, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo ordinamento e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, di unire le richieste registrate sotto i numeri 2699/03 e 43597/07.
II. Su La Violazione Addotta Di L’articolo 6 § 1 Di La Convenzione E Di L’articolo 1 Del Protocollo No 1 A La Convenzione
44. I richiedenti rimproverano alle autorità l’inadempienza delle decisioni di giustizia costringiamo ed esecutivi rese nel loro favore. Sostengono che il difetto di esecuzione di cui si lamentano li ha privati del diritto ad un tribunale, al senso dell’articolo 6 della Convenzione, e del diritto al rispetto dei loro beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Queste disposizioni sono formulate così:
Articolo 6 § 1 della Convenzione
“Ogni persona ha diritto a ciò che la sua causa sia equamente sentita con un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà che a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale. (…) “
A. Sull’ammissibilità
45. Riferendosi alla richiesta introdotta dai Fondazione Focolari degli alunni della chiesa riformata, il Governo eccepisce della no-esaurimento delle vie di ricorso interni. All’appoggio della sua tesi, presenta tre ragioni: rimprovera al richiedente di avere rinunciato, in 2001, all’esecuzione costretta del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998, di non avere introdotto anche contro la regolata un’azione che mira allo sfratto degli inquilini e di non avere formato un ricorso in garanzia di esclusione contro il vecchio proprietario del terreno, su questo ultimo spunta, rinvia al sentenza Tudor Tudor c. Romania, no 21911/03, §§ 38-43, 24 marzo 2009.
46. In risposta alle osservazioni del Governo, il richiedente afferma che, in dispetto di tutti i passi che dice avere intrapreso durante parecchi anni in vista dell’esecuzione del giudizio definitivo reso nel suo favore, l’esecuzione forzata non è stata realizzata.
47. Trattandosi del primo argomento avanzato dal Governo, la Corte osserva che, se è vero che il richiedente, nella speranza di un accordo con la debitrice, ha rinunciato alla sua domanda di esecuzione in 2001, non è meno vero dell’interessata ha formulato, dopo il fallimento di un tale accordo, una notizia chiede di esecuzione forzata del giudizio definitivo del 15 ottobre 1998, paragrafi 14-17 sopra.
48. Trattandosi della possibilità che avrebbe avuto il richiedente di ottenere lo sfratto degli occupanti dell’edificio controverso, la Corte nota che tutti gli sforzi che il richiedente ha esposto alle fini di fare espellere gli inquilini sono stati vani, paragrafi 16 e 21-22 sopra, e che sarebbe eccessivo di chiedere all’interessata di introdurre una nuova azione in sfratto contro la regolata, mentre degli affitti sono stati conclusi dopo la sua azione in sfratto e che la proprietà degli edifici è stata trasferita alla città di Zetea in seguito.
49. Trattandosi del terzo argomento del Governo, la Corte nota che, alla differenza del sentenza Tudor Tudor, precitata, invocata dal Governo, causa nella quale c’era concorrenza di due titoli di proprietà su un stesso bene, il richiedente beneficio nello specifico di una decisione definitiva di giustizia che ordina alle autorità locali di procedere ad un atto preciso e che l’obbligo che ne è risultato è stato non soddisfatta non in ragione del rifiuto della regolata di ottemperare.
50. Ad ogni modo, la Corte ricorda, alla luce della sua giurisprudenza consolidata in materia, che non è opportuno esigere di un individuo avendo ottenuto un credito contro lo stato alla conclusione di un procedimento giudiziale che impegna un nuovo procedimento per ottenere soddisfazione, Metaxas c, in seguito. Grecia, no 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Bourdov c. Russia (no 2), no 33509/04, §§ 68-70, CEDH 2009. Di conseguenza, nessuno passo supplementare era richiesto da parte del richiedente. Pertanto, conviene respingere l’eccezione del Governo.
51. Constatando che le richieste non sono manifestamente male fondate al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non cozzano contro nessuno altro motivo di inammissibilità, la Corte li dichiara ammissibili.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) I richiedenti
52. I richiedenti deplorano il rifiuto opposto dalle autorità interne all’esecuzione dei giudizi definitivi pronunziati il 15 ottobre 1998 col tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc, richiesta no 2699/03, ed il 12 settembre 2005 col tribunale di prima istanza di Piteşti, così come l’esecuzione tardiva della sentenza definitiva del 29 maggio 2001 della corte di appello di Craiova, richiesta no 43597/07.
b) Il Governo,
53. Trattandosi della richiesta no 2699/03, il Governo sostiene che le autorità non hanno potuto procedere alla demolizione di detti edifici perché questi sarebbero stati occupati da trentasei famiglie. Afferma anche che il titolo esecutivo non conteneva nessuna menzione relativa allo sfratto degli occupanti degli edifici. Di più, secondo il Governo, il titolo esecutivo era prescritto, paragrafo 25 sopra. Per tutte queste ragioni, il Governo chiede alla Corte di constatare l’impossibilità obiettiva di eseguire il giudizio definitivo del 15 ottobre 1998. In quanto all’attentato al diritto di proprietà di cui si lamenta il richiedente, il Governo considera che risulta della giurisprudenza della Corte che gli Stati beneficiano di un ampio margine di valutazione in quanto alla scelta delle misure a mettere in œuvre per raggiungere gli scopi perseguiti dalle riforme. Fa riferimento ad un’altra causa nella quale, secondo lui, parecchi tentativi di esecuzione forzata sono falliti a fare espellere degli inquilini che avrebbero beneficiato di numerose disposizioni legali che prorogano, sospendendo o scaglionando l’esecuzione costretta delle decisioni definitive che ordinano il loro sfratto, Spadea e Scalabrino c. Italia, 28 settembre 1995, § 46, serie Ha no 315-B.
54. Trattandosi della richiesta no 43597/07, il Governo desidera precisare che il richiedente non era il solo beneficiario delle due decisioni definitive del 29 maggio 2001 e del 12 settembre 2005 e che tre altri comproprietari del terreno figuravano anche in quanto creditori. Per ciò che è della decisione definitiva del 29 maggio 2001, afferma che è stata eseguita il 24 giugno 2002. In quanto al giudizio del 12 settembre 2005, sostiene che è stato eseguito nella sua parte concernente la stima e la marchiatura degli alberi ad abbattere e che sé non detiene nessuna informazione in quanto all’eventuale pagamento dei 1 360 lei rumeni (Ron).
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali che derivano dalla giurisprudenza della Corte
55. La Corte ricorda che il diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 della Convenzione sarebbe illusorio se l’ordine morale interna di un Stato contraente permetteva che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria restasse inoperante allo scapito di una parte. L’esecuzione di un giudizio o di una sentenza, di qualche giurisdizione che questo sia, deve essere considerata come facendo parte integrante del “processo” al senso dell’articolo 6 della Convenzione, Hornsby c, dunque. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II, Okyay ed altri c. Turchia, no 36220/97, § 72, CEDH 2005-VII, Immobiliare Saffi c,. Italia [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V, e Costin c. Romania, no 57810/00, § 26, 26 maggio 2005.
56. La Corte ricorda anche che la protezione effettiva del giudicabile ed il ristabilimento della legalità implica l’obbligo per l’amministrazione di piegarsi al giudizio o alla sentenza che sarà reso eventualmente in ultima istanza contro lei. Se l’amministrazione rifiuta od omette di ubbidire, o tardo ancora a farlo, le garanzie dell’articolo 6 di cui ha beneficiato il giudicabile durante la fase giudiziale del procedimento perdono ogni ragione di essere (Hornsby, precitata, § 41, Okyay ed altri, precitata, § 72, Niţescu c. Romania, no 26004/03, § 32, 24 marzo 2009, Iera Moni Profitou Iliou Thiras c,. Grecia, no 32259/02, § 34, 22 dicembre 2005, e Costin, precitata, § 27.
57. La Corte ricorda inoltre che un termine di esecuzione irragionevolmente lunga di un giudizio obbligatorio può portare anche violazione della Convenzione, Bourdov (no 2), precitata, § 66. Il carattere ragionevole di un tale termine deve rivalutarsi tenendo in particolare conto della complessità del procedimento di esecuzione, del comportamento del richiedente e delle autorità competenti, e dell’ampiezza e della natura del risarcimento concesso dal giudice, Raylyan c. Russia, no 22000/03, § 31, 15 febbraio 2007.
58. Ad ogni modo, una nessuno che ha ottenuto un giudizio contro lo stato ha ad aprire un procedimento distinto per ottenere ne l’esecuzione forzata: appartiene al primo capo alle autorità dello stato che tocca di garantire l’esecuzione di una decisione di giustizia resa contro questo, e questo fin dalla data alla quale questa decisione diventa obbligatoria ed esecutivo. Simile giudizio deve essere notificato in buono e deve essere dovuto forma all’autorità riguardata dello stato convenuto che è allora in grado di fare tutti i passi necessari per si conformare o per comunicarlo ad un’altra autorità dello stato competente per le questioni di esecuzione delle decisioni di giustizia. Si tratta là di un elemento particolarmente importante in una situazione dove, a causa delle complessità e dell’accavallamento possibili dei procedimenti di collocamento in œuvre volontario o di esecuzione forzata, il giudicabile può essere ragionevolmente nel dubbio in quanto al punto di sapere quale autorità è in materia responsabile (Metaxas, precitata, § 19, Akachev c. Russia, no 30616/05, § 21, 12 giugno 2008, Bourdov (no 2), precitata, § 68, e Gjyli c. Albania, no 32907/07, § 44, 29 settembre 2009.
59. Certo, gli interessati possono dovere effettuare certi passi procedurali in modo da permettere o ad accelerare l’esecuzione di un giudizio. L’obbligo fatto agli individui di cooperare non deve superare tuttavia ciò che è rigorosamente necessario e, comunque sia, non esonera l’amministrazione dell’obbligo che fatto pesare su lei la Convenzione di agire della sua propria iniziativa e nei termini previsti, basandosi sulle informazione a sua disposizione, per onorare il giudizio reso contro lei (Akachev, precitata, § 22, Bourdov (no 2), precitata, § 69, Chvedov c. Russia, no 69306/01, §§ 29-37, 20 ottobre 2005, e Kosmidis e Kosmidou c. Grecia, no 32141/04, § 24, 8 novembre 2007.
60. Infine, qualunque sia la complessità dei suoi procedimenti di esecuzione o del suo sistema di bilancio, lo stato rimane tenuto con la Convenzione di garantire ad ogni persona il diritto a ciò che i giudizi obbligatori ed esecutivi resi nel suo favore siano eseguiti in un termine ragionevole. Un’autorità dello stato non può addurre come pretesto neanche della mancanza di fondi o di altre risorse per non onorare un debito fondato su una decisione di giustizia, Bourdov (no 2), precitata, § 70, ed i riferimenti che figurano, e Società di gestione del porto di Campoloro e Società fattrice di Campoloro c. Francia, no 57516/00, § 62, 26 settembre 2006.
b) Applicazione dei suddetti principi nella presente causa
i. Il giudizio definitivo del 15 ottobre 1998, richiesta no 2699/03,
61. La Corte nota che non è contestato dalle parti che il giudizio definitivo del 15 ottobre 1998 non è stato eseguito né annullato né modificato in seguito all’esercizio col richiedente di una via di ricorso previsto dal diritto interno. Non è contestato neanche che i debitori dell’obbligo ad eseguire sono partire integranti dall’amministrazione.
62. Tuttavia, nonostante la decisione di giustizia favorevole al richiedente, la regolata tanto che il municipio di Zetea ha sempre opposto all’esecuzione del giudizio al motivo che gli edifici in questione erano occupati dalle terza persone. A questo motivo, la Corte nota che la tesi del Governo si basi sull’inopponibilità del giudizio alle terza persone che occupano gli edifici.
63. Su questo punto, la Corte ricorda che non gli appartiene di confermare o di annullare il contenuto di una decisione di giustizia interna. Non può dispensare però si di constatare la situazione giuridica stabilita dai tribunali al riguardo delle parti. A questo riguardo, nota che, nello specifico, anche supponendo che una divergenza di interpretazione potesse esistere in quanto agli effetti dell’occupazione degli edifici con le terza persone, i tribunali nazionali hanno giudicato, basandosi sugli elementi di prova presentata dalle parti, che la demolizione desdits edifici si imporsi per permettere al richiedente di avere il libero godimento del suo terreno. Quindi, avendo in mente il principio della preminenza del diritto in una società democratica, la Corte stima che la decisione definitiva resa dalle giurisdizioni nazionali prevale e che le autorità amministrative erano tenute di si conformare interamente, Pântea c. Romania, no 5050/02, § 35, 15 giugno 2006.
64. Sebbene la Corte ammetta, siccome lo sostiene il Governo, che esistono delle circostanze che giustificano il fallimento dell’esecuzione in natura di un obbligo imposto da una decisione giudiziale definitiva talvolta, stima che lo stato non può avvalersi di una tale giustificazione senza avere informato debitamente il richiedente, tramite una decisione giudiziale o amministrativa formale, dell’impossibilità di eseguire tale quale l’obbligo iniziale, soprattutto quando agisce in doppio requisito di detentore della forza pubblica e di debitore dell’obbligo (Costin, precitata, § 57.
65. Ora, nello specifico, le giurisdizioni nazionali hanno stimato mai solamente le autorità amministrative non erano tenute di eseguire il giudizio definitivo favorevole al richiedente ed esse non hanno constatato neanche l’esistenza di una “impossibilità obiettiva” suscettibile di giustificare il loro rifiuto di eseguirlo (vedere, in questo senso, Ana Pavel c. Romania, no 4503/06, § 26, 16 marzo 2010, e, ha contrario, Strãchinaru c. Romania, no 40263/05, § 16, 21 febbraio 2008, Niþescu c,. Romania, no 26004/03, § 16, 24 marzo 2009, e Pistireanu c. Romania, no 34865/02, § 15, 30 settembre 2008.
66. In quanto alla situazione che deriva dell’occupazione degli edifici a demolire, la Corte nota che, così come egli risulta della pratica, gli occupanti non avevano inizialmente nessuno titolo legale che li autorizza ad installarsi in questi luoghi, paragrafi 11-13 sopra, e che è dopo il pronunziato solamente del giudizio favorevole al richiedente e l’inizio dei passi di esecuzione forzata che le autorità hanno concluso con essi degli affitti di locazione, paragrafo 21 sopra. Ora questa constatazione viene a contraddire la tesi del Governo in favore dell’impossibilità obiettiva di esecuzione, perché l’amministrazione-di cui l’interesse deve essere quello di una buona amministrazione della giustizia-ha, coi suoi passi, sminuiti le probabilità del richiedente di vedere eseguire il suo giudizio definitivo. In queste condizioni, la Corte saprebbe ammettere solamente si tratta, nello specifico, di una situazione nella quale l’inadempienza del giudizio in questione era giustificata (vedere, mutatis mutandis, Babei e Clucerescu c. Romania, no 27444/03, §§ 26-29, 23 giugno 2009.
67. Infine, trattandosi dell’affermazione del Governo che riguarda l’eventuale prescrizione del titolo esecutivo del richiedente, la Corte osserva che, così come egli risulta della pratica, la domanda di esecuzione forzata non è stata respinta a causa di prescrizione. Questa situazione è confermata anche dal procedimento di esecuzione forzata che è pendente attualmente, paragrafi 25-26 sopra.
68. Ad ogni modo, la Corte nota che il giudizio reso dal tribunale di prima istanza di Odorheiul Secuiesc il 15 ottobre 1998 è diventato definitivo ed esecutivo il 5 ottobre 2000, data a partire dalla quale le autorità convenute sapevano o erano supposte sapere che erano tenute di procedere alla demolizione degli edifici edificati sul terreno del richiedente. A contare di suddetta data, le autorità convenute erano tenute di prendere dunque, loro stesse o in cooperazione con altri organi competenti, dipartimentali et/ou locali, tutte le misure richieste per conformarsi al giudizio costrittivo ed esecutivo reso al loro carico. Astenendosi durante gli anni da prendere le misure necessarie per conformarsi al giudizio definitivo pronunziato il 15 ottobre 1998, le autorità hanno privato le disposizioni dell’articolo 6 § 1 della Convenzione di ogni effetto utile.
69. Peraltro, negando di conformarsi al giudizio definitivo del 15 ottobre 1998, le autorità nazionali hanno privato anche il richiedente della possibilità di utilizzare il suo terreno, e questo senza fornirgli di giustificazione per l’inoperosità prolungata dello stato. L’impossibilità per il richiedente di ottenere l’esecuzione del suo giudizio ha costituito un’ingerenza nell’esercizio del suo diritto al rispetto dei suoi beni, come enunciato nella prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Supponendo che l’occupazione di detti edifici da parte di terze persone potessero giustificare il difetto di esecuzione, la Corte constata che nessuna misura compensatoria è stata proposta dalle autorità al richiedente affinché il giusto equilibrio comandato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione non fosse rotto.
70. La Corte ricorda che ha concluso già in parecchie cause che l’omissione delle autorità, senza giustificazione valida, di eseguire in un termine ragionevole una decisione definitiva resa al loro carico si analizza in una violazione del diritto di accesso ad un tribunale così come del diritto al rispetto dei beni (Metaxas, precitata, § 26, Bourdov c. Russia, no 59498/00, §§ 37-38, CEDH 2002-III, Şandor c,. R