SECONDA SEZIONE
CAUSA FIORELLO E CALOGERO C. ITALIA
( Richiesta no 67794/01)
SENTENZA
STRASBURGO
17 maggio 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Fiorello e Calogero c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Davide Thór Björgvinsson, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, András Sajó, Guido Raimondi, Paulo Pinto di Albuquerque, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 aprile 2011,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 67794/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 10 marzo 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da M. P., avvocato ad Agrigento. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dai suoi agenti, i Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia, la Sig.ra E. Spatafora, e dai suoi coagente il Sig. F Crisafulli ed il Sig. N. Lettieri.
3. I richiedenti adducevano un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. Con una decisione del 23 settembre 2004, la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente ammissibile.
5. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 dell’ordinamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti erano comproprietari di un terreno ubicato a Casteltermini.
7. Con un’ordinanza del 4 dicembre 1990, l’amministrazione di Casteltermini decise l’occupazione di emergenza del terreno dei richiedenti per un periodo massimo di cinque mesi in vista della sua espropriazione per la costruzione di un’autostrada.
8. L’ 8 febbraio 1991, l’amministrazione di Casteltermini procedette all’occupazione patrimoniale del terreno ed iniziò i lavori di costruzione.
9. Con un atto notificato il 22 ottobre 1993, i richiedenti citarono la città di Casteltermini dinnanzi al tribunale di Agrigento.
10. I richiedenti adducevano che l’occupazione del loro terreno era illegale al motivo che si era protratta al di là del termine autorizzato, mentre i lavori di costruzione della strada si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennità.
11. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva) i richiedenti stimavano che in seguito al completamento del lavoro pubblico, non erano più i proprietari e che, di conseguenza, non era loro possibile chiedere la restituzione del terreno controverso, ma solamente danno-interessi derivanti dall’occupazione del terreno. I richiedenti richiedevano una somma che corrispondeva al valore venale del terreno ed una somma per non-godimento del terreno.
12. Il collocamento in stato della causa cominciò il 22 ottobre 1993.
13. Il 7 luglio 1994, una perizia fu depositata alla cancelleria.
14. Secondo il perito, il terreno espropriato era destinato ad un uso agricolo. I richiedenti dovevano considerarsi come privati del loro terreno l’ 8 giugno 1991. Il valore venale del terreno era nel 1991 di 59 400 000 lire italiane, ITL, e l’indennità di occupazione temporanea era di 2 062 500 ITL. Con un’ordinanza del 20 aprile 1998, il tribunale decise una nuova stima per ricalcolare la somma da concedere in funzione della legge no 662 del 1996 nel frattempo entrata in vigore.
15. Con un giudizio dell’ 11 aprile 2003, il tribunale di Agrigento dichiarò che la proprietà del terreno era passata all’amministrazione dall’effetto della costruzione del lavoro pubblico. Tenuto conto della destinazione agricola del terreno, il tribunale condannò l’amministrazione a pagare ai richiedenti la somma di 30 677,54 euro (EUR) per la perdita di proprietà del terreno, da indicizzare a partire dall’ 8 giugno 1991, e di 1 065,19 EUR a titolo di indennità di occupazione legittima.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
16. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
1. Tesi delle parti
17. Il Governo fa osservare che nello specifico si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Tuttavia, ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione è stata adottata. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali. Secondariamente, la privazione del bene come risultante dell’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.”
18. Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare, al più tardi, dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio no 662 del 1996. Il Governo ne conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la sua restituzione non è più possibile.
19. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, tendenti a garantire che l’interesse generale prevale sull’interesse degli individui quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponde all’utilità pubblica. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il sacrificio imposto agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione è tenuta di indennizzare gli interessati.
20. Il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato e che la situazione denunciata è compatibile sotto ogni punto di vista con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
21. I richiedenti ricordano che sono stati privati del loro bene in virtù del principio dell’espropriazione indiretta e chiedono alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non è conforme al principio di legalità. Riferendosi alle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia, n 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, n 24638/94, 30 maggio 2000, CEDH 2000-VI, osservano che l’espropriazione indiretta è un meccanismo che permette all’autorità pubblica di acquisire un bene in ogni illegalità, il che non è ammissibile in uno Stato di diritto.
2. Valutazione della Corte
22. La Corte ricorda innanzitutto che nella sua decisione di ammissibilità ha legata al merito della richiesta l’eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne.
23. La Corte nota che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Colacrai c. Italia (no 2) (no 63868/00, 15 luglio 2005, Colacrai c. Italia (no 1) (no 63296/00, 13 ottobre 2005, Colazzo c. Italia (no 63633/00, 13 ottobre 2005, Serrilli c,). Italia, nostri 77823/01, 77827/01 e 77829/01, 17 novembre 2005, Serrilli c. Italia (no 77822/01, 6 dicembre 2005, Giacobbe ed altri c,). Italia (no 16041/02, 15 dicembre 2005, Sciarrotta c,). Italia (no 14793/02, 12 gennaio 2006, Izzo c,). Italia, no 20935/03, 2 marzo 2006, e Gianni ed altri c. Italia (no 35941/03, 30 marzo 2006,). Non vede nessun motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni e respinge l’eccezione in questione dunque.
24. La Corte nota innanzitutto che le parti si accordano nel dire che c’è stata “privazione della proprietà.”
25. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005; Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005; Chirò c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005; Velocci c. Italia, no 1717/03, 18 marzo 2008; Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza nella materia.
26. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, il tribunale ha considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dal momento in cui l’occupazione aveva smesso di essere autorizzata, essendo riunite le condizioni di illegalità dell’occupazione e di interesse pubblico del lavoro costruiscono. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell’espropriazione indiretta come essendo applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno da parte dei poteri pubblici è stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno solo il 26 maggio 2004, data in cui il giudizio del tribunale di Agrigento è diventato definitivo.
27. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare partito da un’occupazione di terreno illegale. In altri termini, l’amministrazione si è potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che regolano l’espropriazione in buona e dovuta forma e, tra l’ altro, senza che in compenso, un’indennità venisse versata agli interessati.
28. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
29. Quindi, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
30. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
31. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 51 645,69 EUR per la perdita del terreno, più gli interessi e la rivalutazione.
32. Il Governo si oppone e stima che ad ogni modo la somma richiesta dai richiedenti è eccessiva, dato che il tribunale ha riconosciuto loro una somma uguale al valore commerciale del terreno nel 1991.
33. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
34. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
35. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarla ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
36. La Corte osserva che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dalla data della perdita della proprietà, o l’ 8 giugno 1991. Secondo lei, gli interessati hanno così già ottenuto una somma sufficiente per soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
37. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitata, § 107). La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (gennaio 1991) fino al momento della perdita di proprietà (giugno 1991). Dell’importo così calcolato sarà dedotta la somma già ottenuta dai richiedenti al livello interno a titolo di indennità di occupazione. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 1 300 EUR.
B. Danno morale
38. I richiedenti chiedono la somma di 51 645,69 EUR.
39. Il Governo si oppone e stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare della violazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 ma unicamente della violazione del “termine ragionevole.”
40. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del loro bene ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
41. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente 7 000 EUR ai richiedenti a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
42. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono la somma di 11 959,28 EUR, a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
43. Il Governo si oppone e sostiene che i richiedenti hanno quantificato questi in modo vago ed impreciso.
44. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], nº 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
45. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare per intero l’importo chiesto per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
46. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione;
2. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione le seguenti somme:
i. 1 300 EUR (mille tre cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 7 000 EUR (settemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 11 959,28 EUR (undicimila nove cento cinquantanove euro e ventotto centesimi) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta ai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
3. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 17 maggio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa