Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
VECCHIA SECONDA SEZIONE
CAUSA FENER RUM PATRIKLIGI (PATRIARCATO ECUMENICO) C. TURCHIA
( Richiesta no 14340/05)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
8 luglio 2008
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Fener Rum Patrikligi (Patriarcato ecumenico) c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (vecchia seconda sezione) riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Andr?s Baka, Ireneu Cabral Barreto, Riza T?rmen, Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Danute Jociene, giudici,
e di Sally Doll?, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 novembre 2007 e il 17 giugno 2008,
Rende la sentenza che ha, adottata in questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 14340/05) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui Fener Rum Patrikli?i (il Patriarcato ecumenico) (“il richiedente”), ha investito la Corte il 19 aprile 2005 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente sostiene che l’iscrizione al registro fondiario di un bene immobiliare che gli apparteneva da pi? di un secolo a nome della Fondazione dell’orfanotrofio greco di B?y?kada per ragazzi, attualmente gestita dalle autorit? amministrative turche, costituisce un atto di confisca arbitraria che reca offesa ai suoi diritti garantiti dagli articoli 1 del Protocollo no 1 e 14 della Convenzione. Adduce inoltre una violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
3. Il 2 maggio 2005, il presidente della camera ha deciso di accettare la domanda del richiedente di trattare con priorit? la richiesta precitata in virt? dell’articolo 41 dell’ordinamento della Corte.
4. Con una decisione del 12 giugno 2007, la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile.
5. Un’udienza si ? svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 27 novembre 2007, articolo 59 ? 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
-per il Governo
Sigg. A.M. ?zmen, co-agente, M.H. ?nler, il Sig.re ?.G. Erg?n,
V. Sirmen, Y. Renda, D. Akpak, O. Ercil, Sigg. B. Avcioglu, A. Demir, M.A. Umay, M.Z. Adli, Y. Beyazit, consiglieri,;
-per il richiedente
Sigg. A. S., N.C. A., I. K., consiglieri.
L’arcivescovo D. dell’America, il metropolita M di Philadelphia ed il metropolita E. della Francia erano allo stesso modo presenti all’udienza a nome della parte richiedente.
La Corte ha sentito nelle loro dichiarazioni i Sigg. S., A. e K., cos? come il Sig. ?zmen.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente (Fener Rum Patrikligi, il Patriarcato ecumenico) ? una Chiesa ortodossa con sede ad Istanbul che dispone di un primato di onore e di un ruolo di iniziativa e di coordinamento nell’insieme del mondo ortodosso. Attualmente, riunisce e rappresenta la minoranza ortodossa in Turchia. ? rappresentato da Sua Santit? il patriarca ecumenico B. I?.
7. Con un contratto di vendita del 6 gennaio 1902, il richiedente acquis? di un bene per la somma di 246 650 sterline. Questo bene consisteva in un terreno di una superficie di 23 255 m2, ubicato in cima alla collina principale dell’isola di B?y?kada, Istanbul sul quale esisteva un edificio principale di cinque piani, inizialmente destinato ad essere utilizzato come hotel, ed un edificio annesso di due piani. Secondo la legge ottomana che regolava all’epoca lo statuto dei beni immobiliari, il trasferimento del bene al richiedente fu consacrato ufficialmente dall’edizione di un firman (atto di fondazione) del Sultano, ed iscritto al registro imperiale (quaderno imperiale).
8. Nel 1903, l’uso del bene fu ceduto ad una fondazione della minoranza ortodossa, la “Fondazione dell’orfanotrofio greco di B?y?kada per ragazzi” (“la Fondazione dell’orfanotrofio”). Peraltro, nel registro fondiario, la destinazione di questo bene era menzionata come “orfanotrofio in legno dei greci.”
9. La Fondazione dell’orfanotrofio era stata fondata nel 1853 dai greci ortodossi di Istanbul. Installata inizialmente in un edificio situato a Yedikule (Istanbul), era stata obbligata ad interrompere la sua attivit? in seguito ad un sisma che aveva distrutto i suoi locali.
10. Con l’entrata in vigore della legge sulle fondazioni del 13 giugno 1935 (legge no 2762) la personalit? giuridica della Fondazione dell’orfanotrofio fu riconosciuta ufficialmente ed il bene immobiliare in questione fu menzionato nella sua dichiarazione depositata nel 1936 conformemente all’articolo 1, provvisorio, di questa legge. In virt? di questa dichiarazione, la Fondazione gestiva “l’orfanotrofio greco per ragazzi.”
11. Nel 1964, per ragioni di sicurezza, in particolare dovute al rischio di incendio, le autorit? turche ordinarono l’evacuazione dei locali da parte della Fondazione dell’orfanotrofio. Il richiedente sostiene avere ripreso lo stesso anno il possesso e la gestione del bene immobiliare.
12. Nel 1995, in vista di trovare dei mezzi finanziari per la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici, il richiedente concluse un accordo con una societ? privata (B?y?kada Turizm ve Ticaret anonim sirketi) alla quale accord? lo sfruttamento di suddetti locali per una durata di 49 anni. Per?, questo accordo non pot? vedere il giorno in ragione dell’opposizione delle autorit? amministrative.
A. Il procedimento amministrativo e giudiziale concernente la Fondazione dell’orfanotrofio
13. Il 22 gennaio 1997, invocando l’articolo 1 della legge no 2762, la Direzione generale delle fondazioni emise un’ordinanza nella quale qualific? la Fondazione dell’orfanotrofio come fondazione “disabilitata” (“mazbut”) mentre questa apparteneva fino a questa data alla categoria delle fondazioni “attribuita” (“m?lhak”). L’ordinanza menzionava che, avendo smesso la Fondazione dell’orfanotrofio di avere attivit? caritative, il suo consiglio di amministrazione era stato revocato e la sua gestione affidata alla Direzione generale delle fondazioni.
14. Il 4 aprile 1997, la Fondazione dell’orfanotrofio invest? il tribunale amministrativo di Istanbul di una richiesta di annullamento di suddetta ordinanza.
15. Con un giudizio del 12 marzo 1998, il tribunale respinse questa richiesta. Il 19 febbraio 2001, il Consiglio di stato annull? suddetto giudizio.
16. Con un giudizio del 3 aprile 2002, il tribunale respinse la domanda della Fondazione dell’orfanotrofio. Con una sentenza del 19 novembre 2003, il Consiglio di stato conferm? il giudizio attaccato. Risulta dalla pratica che il ricorso in rettifica formato dalla Fondazione dell’orfanotrofio ? sempre in corso.
B. Il procedimento giudiziale concernente il richiedente
17. Il 16 marzo 1999, la Direzione generale delle fondazioni, agendo a nome della Fondazione dell’orfanotrofio, introdusse dinnanzi alla corte d’appello di Adalar un ricorso in vista dell’annullamento del titolo di propriet? del richiedente e della re iscrizione del bene sul registro fondiario a nome della Fondazione dell’orfanotrofio.
18. Con un giudizio del 18 dicembre 2002, la corte d’appello accolse la domanda della Direzione generale delle fondazioni ed ordin? l’iscrizione del bene immobiliare controverso a nome della Fondazione dell’orfanotrofio, gestita dal 1997 dalla Direzione. A questo riguardo, ricordando che la Fondazione dell’orfanotrofio era stata qualificata come fondazione “disabilitata”, constat? che suddetto bene figurava nella dichiarazione depositata nel 1936 da questa. Peraltro, prese in considerazione che il Patriarcato non aveva intrapreso nessuno lavoro per la manutenzione del bene che costituiva un monumento storico di un’importanza internazionale.
19. Il 30 settembre 2003, la Corte di cassazione annull? questo giudizio per vizio di procedimento.
20. Il 25 febbraio 2004, allineandosi al ragionamento enunciato nel suo giudizio del 18 dicembre 2002, la corte d’appello annull? di nuovo il titolo di propriet? del richiedente ed ordin? l’iscrizione del bene a nome della Fondazione dell’orfanotrofio. Sostenne il seguente ragionamento:
“(…) La causa cade sulla domanda [della Direzione delle fondazioni] che tende, da una parte, all’annullamento del titolo di propriet? al motivo che il Patriarcato greco non ha la capacit? di acquisire dei beni immobiliari in virt? della legge sulle fondazioni e dei trattati di Losanna, e, dall?altra parte, al suo trasferimento alla Fondazione dell’orfanotrofio di B?y?kada, disabilitata,
(…) il rappresentante della parte convenuta sostiene che il Patriarcato ha acquisito la propriet? di questo bene con un atto del Sultano che ? stato convalidato in seguito dalla Repubblica
I registri prodotti dalla direzione del registro fondiario in seguito alla domanda del tribunale ed i documenti emessi dell’azione impegnata dinnanzi ai tribunali amministrativi dimostrano che devono essere applicate le disposizioni relative alle fondazioni caritative che hanno cessato le loro attivit?, nell’occorrenza l’articolo 1 d, della legge no 2762 che riguarda le fondazioni qualificate come “disabilitate” (…)
? chiaro che la parte richiedente cerca di ottenere l’annullamento del titolo di propriet? al motivo che la fondazione era disabilitata Peraltro, gli immobili che si trovano sul bene in questione sono dei monumenti storici e, come ? stato stabilito all’epoca di visite dei luoghi, erano abbandonati (“atil vaziyette”), e la parte convenuta, nel periodo in cui era proprietaria, non ha intrapreso nessun lavoro per consolidare l’immobile, nonostante il fatto che lo considerava come un monumento avente un’importanza storica. [Parimenti], risulta chiaramente dalla pratica che, n? come proprietaria n? come fondazione, la parte convenuta ha compiuto alcun passo per liberarsi dai suoi obblighi. [Peraltro], la pratica non contiene nessuno elemento che da a pensare che la fondazione proseguiva le sue attivit?. Il fatto che le donazioni sono fatte sotto forma di borse di studio ad un numero ristretto di studenti non sarebbe di natura tale da impedire di dichiarare la fondazione disabilitata. Sebbene l’immobile sia stato considerato come un orfanotrofio, la pratica non contiene nessuno elemento che dimostra che sia utilizzato per simili attivit? attualmente, e la visita dei luoghi non ha fornito nessun elemento in pi? riguardante simile uso. Di conseguenza, pu? passare per stabilito che la Fondazione dell’orfanotrofio costituisce una fondazione disabilitata
Alla luce di ci? che precede, conviene ordinare la radiazione dell’iscrizione del titolo di propriet? dal registro fondiario a causa del inabilitazione della Fondazione dell’orfanotrofio in virt? del codice civile, dei trattati internazionali e della legge sulle fondazioni, “
21. Il richiedente attacc? il giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione e chiese un’udienza.
22. Il 21 ottobre 2004, la Corte di cassazione conferm? il giudizio attaccato e respinse la domanda di udienza al motivo che gli oneri ivi afferenti non erano stati regolati. Consider? che il bene controverso, dalla dichiarazione della Fondazione dell’orfanotrofio depositata nel 1936, figurava nel patrimonio di questa e non apparteneva pi? al richiedente.
23. Con una sentenza del 7 febbraio 2005, la Corte di cassazione respinse la domanda in rettifica della sentenza.
C. Documenti presentati dal richiedente
24. Il richiedente sottopone all’attenzione della Corte due decisioni adottate dall’amministrazione fiscale. Nella sua prima decisione del 18 luglio 1944, questa decise che il richiedente, in quanto proprietario dell’edificio controverso e contribuente, doveva essere sottoposto all’imposta, tenuto conto del fatto che le 135 camere dell’edificio in questione non erano utilizzate dalla Fondazione dell’orfanotrofio. Per?, siccome risulta dalla decisione del 18 giugno 1945 resa dall’amministrazione incaricata di esaminare le opposizioni formate contro le decisioni relative all’imposta, questa ultima consider? che il richiedente non doveva essere sottoposto all’imposta, dato che questi locali non occupati dalla Fondazione dell’orfanotrofio non era utilizzata per percepire un reddito.
25. Peraltro, con una lettera del 1 dicembre 1959, la direzione della pianificazione della municipalit? di Istanbul espose che il richiedente che disponeva (“Patrikhanenin tahti tasarrufunda bulunan”) dell’immobile della Fondazione dell’orfanotrofio, poteva procedere ai lavori di restauro. In quanto alla richiesta volta alla costruzione di un secondo edificio, la municipalit? sottoline? che il richiedente doveva rivolgersi al ministero dell’interno.
Parimenti, con una lettera del 5 novembre 1962, la municipalit? conferm? il contenuto della sua lettera precitata. Inoltre, con una lettera del 9 febbraio 2004, la municipalit? delle isole inform? il richiedente delle misure prese contro il rischio di incendio.
26. Il 4 novembre 2004, la municipalit? di Istanbul inform? infine, di nuovo il richiedente delle misure prese contro il rischio di incendio.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. Trattato di Losanna
27. Le disposizioni del Trattato di Losanna (1923) concernente la protezione delle vecchie fondazioni che garantiscono i servizi pubblici per le minoranze religiose si leggono cos?:
Articolo 37
“La Turchia si avvia affinch? le stipulazioni contenute negli articoli 38 a 44 siano riconosciute come leggi fondamentali, affinch? nessuna legge, nessun ordinamento, nessuna azione ufficiale sia in contraddizione o in opposizione con queste stipulazioni ed affinch? nessuna legge, nessun ordinamento n? nessuna azione ufficiale prevalgono contro esse. “
Articolo 42 ? 3
“Il governo turco si impegna ad accordare ogni protezione alle chiese, sinagoghe, cimiteri ed altre istituzioni religiose delle minoranze precitate. Tutte le agevolazioni e le autorizzazione saranno date alle fondazioni devote ed alle istituzioni religiose e caritatevoli delle stesse minoranze esistenti in Turchia attualmente “
B. Fener Rum Patrikligi (il Patriarcato ecumenico)
28. All’epoca ottomana, il Patriarcato, stabilito ad Istanbul, era riconosciuto come milletbasi (capo della comunit?), al tempo stesso capo spirituale e responsabile verso la Sublime Porta, della comunit? ortodossa che si integrava con gli ingranaggi amministrativi dell’impero tramite la chiesa.
Attualmente, il Patriarcato riunisce e rappresenta la minoranza ortodossa in Turchia.
C. Legge sul catasto
29. L’articolo 3 della legge sul catasto dispone che i beni immobiliari delle istituzioni estere religiose, scolastiche e di beneficenza la cui personalit? ? riconosciuta dallo stato turco, acquisiti secondo un atto di fondazione ed una decisione amministrativa, possono essere registrati a nome della persona giuridica delle istituzioni, sotto riserva di utilizzazione conforme allo scopo iniziale e di autorizzazione amministrativa.
D. Codice civile
30. Il 4 ottobre 1926, in seguito alla proclamazione della Repubblica della Turchia, entr? in vigore il codice civile. L? 8 dicembre 2001, il nuovo codice civile, che succedette al vecchio codice, fu pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
31. La legge no 864 sull’applicazione del codice civile entr? in vigore il 4 ottobre 1926. Il suo articolo 8 disponeva:
“Sar? promulgata una legge speciale che regola il funzionamento delle fondazioni stabilite prima dell’entrata in vigore del codice civile.
Le istituzioni fondate dopo l’entrata in vigore del codice civile sono sottoposte alle disposizioni del codice civile. ”
32. L’iscrizione di un bene al registro fondiario conferisce al suo proprietario tutte le prerogative legate al diritto di propriet?. L’articolo 705 del codice civile ? redatto come segue (vedere anche l’articolo 633 del vecchio codice civile):
“L’iscrizione al registro fondiario ? necessaria per l’acquisizione della propriet? fondiaria. (…) “
33. L’articolo 932 del vecchio codice civile (vedere anche l’articolo 1024 del nuovo codice civile) disponeva che le iscrizioni ai registri fondiari dovevano essere fondate su una causa legittima. Peraltro, in virt? dell’articolo 933 del vecchio codice civile (vedere anche l’articolo 1025 del nuovo codice civile) la radiazione o la modifica di un’iscrizione al registro fondiario era possibile solamente nei casi in cui l’iscrizione era stata fatta senza causa legittima e in cui i diritti del vero proprietario erano stati violati. La parte pertinente dell’articolo 1025 del nuovo codice civile ? formulata come segue:
“La persona i cui diritti reali sono stati lesi da un’iscrizione fatta o dalle iscrizioni modificate o radiate senza causa legittima pu? esigere la radiazione o la modifica.
Rimangono riservati i diritti acquisiti da terzi in buona fede tramite l’iscrizione, cos? come ogni danno-interesse. “
34. L’articolo 1007 del codice civile dispone che lo stato ? responsabile di ogni danno risultante dalla tenuta del registro fondiario.
35. In una sentenza resa il 10 giugno 1953 (no 1953/5), l’assemblea plenaria della Corte di cassazione ha riconosciuto la validit? dei firman adottati dai Grandi visir, Primi ministri dell’epoca ottomana (“Tezkere-i Samiye”) prima dell’instaurazione della Repubblica.
E. Fondazione (vakif) nel dritto turco
36. Fino al 1912, le fondazioni (vakif) non erano riconosciute in quanto persone giuridiche nel sistema giuridico dell’impero ottomano. La legge provvisoria sul diritto delle persone giuridiche che dispongono di beni immobiliari, promulgata il 16 febbraio dell’anno 1328 dell?egira (1912), riconobbe la personalit? giuridica alle fondazioni ed accord? loro il diritto di acquisire dei beni immobiliari. Queste istituzioni che appartenevano alle comunit? cristiane erano nominate Osmanli m?essesati hayriyesi (istituzioni ottomane di beneficenza). A questo riguardo, una delle specificit? del diritto ottomano derivava dal fatto che numerosi servizi pubblici erano garantiti dalle fondazioni caritative.
37. Il 13 giugno 1935 fu promulgata la legge no 2762 sulle fondazioni. Regolava il funzionamento delle fondazioni create prima dell’entrata in vigore del codice civile e riconosceva loro la personalit? giuridica. Lo statuto giuridico delle fondazioni create dopo l’entrata in vigore del codice civile era regolato dalle disposizioni di questo ultimo.
38. L’articolo 1 d, della legge no 2762 regolava lo statuto delle fondazioni dichiarate “disabilitate.” La parte pertinente di questa disposizione era formulata come segue:
“Tra le fondazioni create prima del 4 ottobre 1926, (…) d, [quelle] che hanno giuridicamente e realmente cessato di condurre un?attivit? caritativa sono dichiarate “disabilitate” e la loro amministrazione ? affidata alla Direzione generale delle fondazioni. “
39. La legge no 2762 imponeva alle fondazioni che erano state trasferite dell’impero ottomano, l’obbligo di iscrivere i loro beni immobiliari al registro fondiario. A questo fine, il suo articolo transitorio disponeva:
“A. I rappresentanti delle fondazioni che non hanno reso conto alla Direzione generale delle fondazioni sono obbligati a presentarle una dichiarazione [beyanname] indicando la natura e le sorgenti dei redditi, le spese, la quantit? e la qualit? dei redditi e delle spese dell’anno precedente relativi alla fondazione, entro tre mesi a partire dall’entrata in vigore della presente legge. (…) “
40. Inoltre, l’articolo 44 della legge no 2762 contemplava che le fondazioni potevano registrare a loro nome i beni immobiliari di cui avevano il possesso.
41. La Direzione generale delle fondazioni ? un’istituzione pubblica fondata nel 1924. Sebbene sia dotata di personalit? giuridica di diritto pubblico per la sua gestione interna, dipende direttamente dal Primo ministro.
42. Nella giurisprudenza stabilita l? 8 maggio 1974, le camere civili riunite della Corte di cassazione decisero che le dichiarazioni fatte nel 1936 dovevano essere considerate come atti di creazione delle fondazioni di cui ne precisavano il loro statuto. In mancanza di una clausola esplicita, queste fondazioni non potevano acquisire altri beni immobiliari se non quelli che comparivano sulla loro dichiarazione. La Corte di cassazione indic? che l’acquisizione di beni immobiliari da parte delle fondazioni di questo tipo in supplemento a quelli che comparivano nel loro statuto poteva costituire una minaccia per la sicurezza nazionale.
43. Numerose modifiche alla legislazione che regolava le fondazioni sono state effettuate dalle leggi no 4771 del 9 agosto 2002 e no 4778 del 2 gennaio 2003, cos? come con l’ordinamento del 24 gennaio 2003 relativo all’acquisizione di beni immobili da parte delle fondazioni delle comunit?.
44. La legge no 5737 sulle fondazioni ? stata adottata il 20 febbraio 2008 ed ? stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 27 febbraio 2008. Questa legge ha abrogato la legge no 2762 sulle fondazioni.
F. Legislazione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale
45. La legge no 2863 del 21 luglio 1983 concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale determina le condizioni nelle quali devono essere prese delle misure che mirano in particolare a preservare il patrimonio architettonico, quando si tratta di beni immobili che hanno un valore culturale, architettonico o storico. In particolare, in virt? dell’articolo 15 di suddetta legge, “i beni immobiliari che fanno parte del patrimonio culturale cos? come la loro tenuta di protezione” possono essere espropriati.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL?ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
46. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, il richiedente adduce che ordinando di iscrivere la sua tenuta a nome della Fondazione dell’orfanotrofio, gestita dalla Direzione generale delle fondazioni, le giurisdizioni interne hanno violato il suo diritto al rispetto dei suoi beni.
Nella sua parte pertinente, l’articolo 1 del Protocollo no 1 ? redatto cos?:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. (…) “
A. Tesi delle parti
1. Il richiedente
47. Il richiedente sostiene che ordinando di iscrivere il bene controverso a nome della Fondazione dell’orfanotrofio, gestita dal 1997 dalla Direzione generale delle fondazioni, le giurisdizioni interne hanno violato il suo diritto al rispetto dei suoi beni. Questa privazione di propriet?, al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, non insegue un scopo di utilit? pubblica ed ? intervenuta in condizioni illegali. Inoltre, ? contraria ai principi generali del diritto internazionale.
48. Il richiedente dichiara non solo di avere acquisito legalmente il bene controverso nel 1902 ma anche di averlo registrato debitamente nei “quaderni imperiali” dell’epoca ottomana a suo nome. Ne va parimenti per ci? che riguarda il registro fondiario della Repubblica nel 1929. Afferma avere esercitato da allora pienamente i suoi diritti di propriet?, sia dinnanzi alle autorit? competenti che per la sua manutenzione, ivi compreso la sua protezione in caso di incendio. Riferendosi ad una sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 1953 (paragrafo 35 sopra) sostiene peraltro che i firman del Sultano che consacrano l’acquisizione di propriet? sono sempre in vigore nell’ordine pubblico reale della Turchia.
49. Il richiedente si riferisce anche alle lettere che gli hanno indirizzato le autorit? dagli anni 1940 che confermano senza il minimo riservo la sua qualit? di proprietario unico del bene in questione (paragrafi 24-26 sopra).
50. Il richiedente confuta anche l’argomento del Governo secondo il quale il bene in questione ? stato acquistato a nome della Fondazione dell’orfanotrofio. Secondo lui, ? solamente nel 1903 che l’uso di questa propriet? ? stato trasmesso alla Fondazione dell’orfanotrofio che non ha rivendicato mai un qualsiasi titolo di propriet? su questo bene. Peraltro, a partire dal 1964, la Fondazione dell’orfanotrofio ha continuato le sue attivit? in altri luoghi.
51. Il richiedente fa valere anche che mentre la protezione dei beni immobiliari delle minoranze non musulmane in Turchia ? un obbligo del diritto internazionale convenzionale che risulta dall’articolo 42 ? 2 del Trattato di Losanna e della Convenzione, le autorit? non invocano nessun motivo di utilit? pubblica per la privazione di propriet?. Di conseguenza, questa privazione ? arbitraria e mira solamente a restringere i diritti di una comunit? religiosa.
52. Peraltro, il richiedente contesta la tesi del Governo secondo la quale la propriet? controversa “era stata dichiarata” dalla Fondazione dell’orfanotrofio nel 1936 come facente parte del suo patrimonio immobiliare e che questa stessa dichiarazione attestava un trasferimento puro e semplice della propriet? alla Fondazione dell’orfanotrofio. Difatti, questa dichiarazione non menzionava il bene in causa in modo preciso e non potrebbe, in nessun caso, essere considerata come un atto o una richiesta di registrazione della propriet? controversa da parte della Fondazione dell’orfanotrofio. Simili dichiarazioni miravano semplicemente affinch? le fondazioni riguardate rendessero conto della loro situazione finanziaria. Di conseguenza, la legge no 2762 che imponeva a queste fondazioni di depositare questa dichiarazione, non era una legge “accessibile”, “precisa” e “prevedibile.”
53. Secondo il richiedente, questa ingerenza non insegue nessuno scopo di utilit? pubblica. Nelle cause che hanno fatto riferimento al diritto di propriet? delle fondazioni non musulmane, le giurisdizioni turche hanno invocato dei motivi di sicurezza nazionale. Ora questo motivo non potrebbe essere considerato nel caso specifico perch? ? manifestamente privo di base ragionevole.
54. Il richiedente considera che la privazione di propriet? di cui ? stato vittima ? manifestamente sproporzionata, poich? ? stata effettuata senza indennizzo e non si fonda su nessuna giustificazione.
2. Il Governo
55. Il Governo considera che il bene controverso apparteneva alla Fondazione dell’orfanotrofio e non al richiedente; non rientra nella nozione di “beni” protetti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 dunque. Questa disposizione vale solamente per i beni reali e l’annullamento dei titoli di propriet? del richiedente costituisco solamente la rettifica di un errore di registrazione.
56. Il Governo sostiene non solo che il regime giuridico del bene controverso deve essere analizzato alla luce delle disposizioni del codice civile ma che conviene anche prendere in considerazione le particolarit? del diritto ottomano. A questo riguardo, dichiara che si tratta di un regime sui generis, come mostrerebbero parecchi fatti. In primo luogo, in diritto ottomano, le autorit? religiose rappresentavano gli interessi patrimoniali delle comunit? religiose. A questo titolo, numerosi beni destinati all’uso di queste comunit? erano iscritti nome delle autorit? religiose. Ci? era dovuto in particolare al fatto che le fondazioni caritative non disponevano di personalit? legale. E? cos? che, nei registri fondiari, i titoli di propriet? erano iscritti a nome delle istituzioni religiose che controllavano la gestione di questi beni. Ne va parimenti per il regime del bene controverso che era iscritto a nome del richiedente nel 1902. In secondo luogo, nel diritto delle fondazioni dell’epoca ottomana, la propriet? era collegata alla fondazione caritativa. La fondazione era stata creata per la gestione di questo immobile in quanto orfanotrofio. Ne deriva che la destinazione della propriet? ad un fine caritativo non pu? essere modificata e che neanche la propriet? di per se stessa non pu? separarsi da queste fondazioni. Anche il Sultano non poteva intervenire in questo campo. Di conseguenza, questa destinazione era iscritta al registro fondiario, il che vietava ogni altra destinazione se non quella contemplata in questo registro. Il trasferimento di questo bene che era collegato alla fondazione denominata Sehzade Sultano Mehmet Vakfi, era stato effettuato a nome del richiedente all’unico scopo di fondare un orfanotrofio e ci? era menzionato chiaramente nel registro fondiario. Il Governo ne conclude che il vero proprietario era ab initio la Fondazione e non il Patriarcato.
57. Per?, in seguito alla proclamazione della repubblica laica, queste competenze delle comunit? sono state abolite. Cos?, la dichiarazione del 1936, depositata da questa fondazione in applicazione delle disposizioni della legge sulle fondazioni che tendeva a regolarizzare lo statuto delle fondazioni appartenenti alle minoranze religiose, dimostra indiscutibilmente che la menzione del nome del richiedente nel registro fondiario era nulla e non esistente fin dall’inizio. La Fondazione dell’orfanotrofio ha indicato chiaramente di conseguenza nella sua dichiarazione del 1936 che questo bene era in suo possesso. L’annullamento del titolo di propriet? era cos?, solamente la rettifica di un errore.
58. Peraltro, il Governo sottolinea che il richiedente non ha mai contestato suddetta destinazione iscritta sul registro fondiario. Ai suoi occhi, poich? si tratta di un uso pubblico, non si potrebbe pi? cambiare questa destinazione. Di conseguenza, le competenze del Patriarcato sul bene controverso corrispondono ad un statuto di “sorvegliante” o di “depositario”, il che non equivale per niente alla propriet?.
59. Il Governo spiega che la Direzione delle fondazioni ? incaricata di sorvegliare le attivit? delle fondazioni e che, in questa cornice, ha chiesto alla fondazione di rettificare questi registri. Per lui, non si tratta n? di una confisca n? di un’espropriazione, ma semplicemente della rettifica di un errore di registrazione. Sottolinea anche che il titolo di propriet? era registrato a nome del vero proprietario e non a nome del Tesoro pubblico.
B. Valutazione della Corte
1. Sull’esistenza di un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1
60. La Corte ricorda che la nozione di “beni” prevista dalla prima parte dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ha una portata autonoma che ? indipendente rispetto alle qualifiche formali del diritto interno (Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, ? 100, CEDH 2000-I). In fatto, importa esaminare se le circostanze della causa, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1(Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia [GC], no 25701/94, ? 60, CEDH 2000-XII). In questa ottica, la Corte stima che c’? luogo di tenere conto degli elementi di diritto e dei seguenti fatti.
61. Innanzitutto, la Corte non potrebbe seguire il Governo quando arguisce che il richiedente non disponeva di nessuno bene nella misura in cui secondo gli atti dell’epoca il “vero proprietario” era la fondazione e non il Patriarcato. ? vero che, fin dall’inizio, l’immobile contenzioso ? stato destinato ad un determinato uso, nell’occorrenza un orfanotrofio, ma la Corte non vede perch? simile destinazione escluderebbe di per s? che il richiedente sia il proprietario.
62. A questo riguardo, la Corte osserva che il bene controverso ? stato acquisito dal richiedente nel 1902 pagandolo coi suoi propri fondi. Del resto, il Governo non ha prodotto nessun documento che indica che il richiedente, in qualit? di proprietario dal 1902, ha ceduto il bene controverso o ne ha fatto dono alla Fondazione che ne ha effettivamente goduto. Anche se i registri forniti dal Governo attestano che questo bene era destinato all’uso della Fondazione dell’orfanotrofio, provano anche che il richiedente ? stato menzionato sempre come e il suo “proprietario.” Inoltre, in molte occasioni, le autorit? si sono rivolte direttamente al Patriarcato in qualit? di “proprietario” del bene (paragrafi 24-26 sopra).
63. Peraltro, risulta dal giudizio del 25 febbraio 2004 che la corte d’appello ha considerato anche il richiedente come proprietario legittimo del bene controverso. Basta a questo riguardo sottolineare che uno dei motivi della radiazione del titolo di propriet? del richiedente consiste nella mancanza di lavori di consolidamento da intraprendere da parte del proprietario (paragrafo 20 sopra). La Corte stima che si ? pu? arrivare a questa conclusione solamente appellandosi al principio che il richiedente era il proprietario del bene controverso. Se questo non gli fosse mai appartenuto o se la sua propriet? fosse stata trasmessa validamente nel 1936 cos? che la Fondazione dell’orfanotrofio ne sarebbe stata gi? proprietaria, questi motivi non avrebbero avuto nessuno fondamento.
64. In quanto all’argomento derivato dal Governo dalle disposizioni particolari del diritto ottomano che si applicavano ai beni utilizzati dalle fondazioni appartenenti alle minoranze religiose, la Corte constata che queste prerogative sono state abolite in seguito alla proclamazione della Repubblica. L’entrata in vigore del codice civile e della legge sulle fondazioni rispettivamente il 4 ottobre 1926 e il 13 giugno 1935 ha modificato profondamente il regime giuridico di queste fondazioni. A questo riguardo, la Corte accorda importanza al fatto che in seguito all’adozione delle leggi precitate le autorit? pubbliche non hanno mai contestato la qualit? di proprietario del richiedente e che la Fondazione dell’orfanotrofio non ha rivendicato ulteriormente un qualsiasi titolo di propriet?.
65. Avuto riguardo di ci? che precede, anche se concede che il bene in questione godeva di un regime speciale, la Corte non potrebbe concludere che rivestiva solamente un carattere quasi pubblico, con la conseguenza che non sarebbe mai appartenuto al richiedente. Stima quindi che il bene in causa apparteneva al richiedente; pertanto, costituiva un “bene” ai fini dell’articolo 1 del Protocollo no 1 che si applica quindi nello specifico.
2. Sull’osservazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1
a) Sull’esistenza di un’ingerenza nel diritto di propriet?
66. Avendo ammesso che il bene controverso apparteneva al richiedente, la Corte stima che l’annullamento del suo titolo di propriet? costituisce un’ingerenza nel diritto dell’interessato al rispetto dei suoi beni. A questo riguardo, ricorda che, mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se la situazione in questione equivaleva ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L?nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, ? 63).
67. Il Governo afferma che non si tratta di un’espropriazione n? di facto n? de jure ma semplicemente della rettifica di un errore di registrazione. Sottolinea in particolare che il titolo di propriet? era registrato a nome del vero proprietario e non del Tesoro pubblico, e questo per preservare la destinazione iniziale del bene in questione.
68. La Corte si stima per? tenuta a guardare al di l? delle apparenze e ad analizzare la realt? della situazione controversa. A questo riguardo, nota che le giurisdizioni interne che hanno annullato il titolo di propriet? del richiedente, hanno deciso di trasferire la propriet? del bene controverso alla Fondazione dell’orfanotrofio che era qualificata dalla Direzione delle fondazioni di fondazione “disabilitata” avendo cessato le sue attivit? caritative. Di conseguenza, non c?? dubbio che il bene in questione non appartiene pi? al richiedente e che sar? gestito da suddetta Direzione, un’istituzione pubblica collocata sotto la tutela del Primo ministro (paragrafo 41 sopra).
69. Quindi, il diritto del richiedente al rispetto del suo bene ha subito un’ingerenza che si analizza in una privazione di propriet? al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b) Sul rispetto del principio di legalit?
70. L’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit? pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ? democratica, ? inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit? presuppone l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19-20, ? 42; Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, ? 110; La Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, ? 76, 11 ottobre 2005).
71. Il Governo afferma innanzitutto che in virt? degli articoli 1024 e 1025 del codice civile, i registri fondiari possono essere rettificati tramite una decisione di giustizia se l’iscrizione ? stata fatta senza causa legittima ed i diritti del vero proprietario sono stati violati. Arguisce che le giurisdizioni interne hanno deciso di rettificare i registri fondiari appellandosi al fatto che la Fondazione dell’orfanotrofio aveva menzionato la propriet? del bene in questione nella sua dichiarazione del 1936.
72. Il richiedente sostiene che questa confisca non aveva nessuna base legale.
73. La Corte nota innanzitutto che, nel suo giudizio del 25 febbraio 2004, la corte d’appello si ? limitata a citare “[il] codice civile, [i] trattati internazionali e la legge sulle fondazioni” per giustificare l’annullamento del titolo di propriet? del richiedente, senza specificare tuttavia n? gli articoli n? i trattati internazionali pertinenti (paragrafo 20 sopra).
74. Sebbene la motivazione data dal tribunale di prima istanza per giustificare l’ingerenza in questione sia abbastanza vaga e soggetta ad analisi divergenti, la Corte osserva che, nella sua sentenza del 21 ottobre 2004, la Corte di cassazione si ? riferita esplicitamente alla dichiarazione depositata dalla Fondazione dell’orfanotrofio nel 1936 ed alle conseguenze di questa dichiarazione. Di conseguenza, tenuto conto di questo ragionamento, la Corte partir? dal principio che l’annullamento del titolo di propriet? del richiedente era fondato su suddette disposizioni, nell’occorrenza la legge no 2762 (paragrafo 22 sopra).
75. Resta da sapere se la norma giuridica in questione assolveva anche le esigenze di accessibilit? e di prevedibilit?. Avuto riguardo della conclusione alla quale giunge sotto l’angolo della proporzionalit? dell’ingerenza, la Corte giudica inutile di decidere questa questione (paragrafo 90 sotto; vedere nello stesso senso, per esempio, ?etin ed altri c. Turchia, numero 40153/98 e 40160/98, ? 44, CEDH 2003-III).
c) “a causa di utilit? pubblica”,
76. La Corte deve ricercare adesso se questa privazione di propriet? inseguiva un scopo legittimo, ossia se esisteva una “causa di utilit? pubblica” al senso della seconda regola enunciata dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
77. Il Governo sostiene che l’annullamento del titolo di propriet? del richiedente era motivato dalla necessit? di proteggere la destinazione iniziale del bene controverso. Questa decisione prevedeva dunque uno scopo legittimo.
78. Facendo valere che la destinazione enunciata dal Governo non ha pi? alcun senso, il richiedente sostiene che la confisca sulla sua propriet? non dipendeva da nessuno scopo legittimo. Difatti, pochi degli orfani greci sono ospitati ancora ad Istanbul in altri locali pi? appropriati. L’interessato stima del resto che il Governo non spiega in che cosa lo spodestamento del proprietario del suo bene serva l’ordine pubblico poich? lo scopo della fondazione ? sparito.
79. La Corte ricorda avere sempre considerato che la nozione di “utilit? pubblica” ? ampia per natura. La decisione di adottare delle leggi che portano privazione di propriet? implica in particolare, di solito l’esame di questioni politiche, economiche e sociali. Stimando normale che il legislatore disponga di una grande latitudine per condurre una politica economica e sociale, la Corte rispetta il modo in cui concepisce gli imperativi di “utilit? pubblica”, salvo nel caso in cui il suo giudizio si riveli manifestamente privo di base ragionevole (James ed altri c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1986, serie A no 98, p. 32, ? 46; Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, sentenza del 20 novembre 1995, serie A no 332, pp. 22-23, ? 3; Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 149, CEDH 2004-V).
80. La Corte osserva innanzitutto che uno dei motivi enunciati dalla corte d’appello di Adalar per giustificare l’ingerenza controversa consisteva nella mancanza di misure prese dal suo proprietario per consolidare l’immobile in questione che ha un’importanza storica. Tuttavia, nello specifico, sembra che simile scopo non sia pertinente poich? n? i tribunali interni n? il Governo si sono avvalsi della legislazione pertinente (paragrafo 45 sopra) che determina le condizioni nelle quali devono essere prese delle misure che mirano in particolare a preservare il patrimonio architettonico, quando si tratta di beni immobili che hanno un valore culturale, architettonico o storico, come in questo caso (vedere, mutatis mutandis, Beyeler, precitata, ? 112; SCEA Ferme di Fresnoy c. Francia, d?c.), no 61093/00, CEDH 2005 -… ; da ultimo, Debelianovi c. Bulgaria, no 61951/00, ? 54, 29 marzo 2007).
81. La Corte non dubita per? che lo stato turco abbia dovuto decidere una questione giuridica relativa allo statuto delle fondazioni ed ai beni appartenenti a queste. Difatti, ricorda avere detto gi? che gli Stati contraenti devono godere di un ampio margine di valutazione in materia di regolamentazione del regime di acquisizione di beni immobiliari e fondiari da parte di persone giuridiche come le fondazioni. Cos?, possono mettere in opera le misure necessarie, conformemente all’interesse generale, per badare affinch? queste possano realizzare degli scopi e degli obiettivi dichiarati e proteggere l’ordine pubblico e gli interessi dei suoi membri (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turchia, no 34478/97, ? 52, CEDH 2007 -?).
82. Di conseguenza, anche se il fatto che l’azione che tende all’annullamento del titolo di propriet? ? stata impegnata nel 1997, o pi? di vent’ anni dopo il deposito della dichiarazione del 1936, pu? suscitare alcune interrogazioni in quanto ai motivi che hanno ispirato la misura controversa, questa circostanza da sola non sarebbe suficiente a privare di legittimit? l’obiettivo generale della legge sulle fondazioni, ossia servire una “causa di utilit? pubblica” (vedere, nello stesso senso, mutatis mutandis, Ex-re della Grecia ed altri, precitata, ? 88).
d) Proporzionalit? dell’ingerenza
83. Una misura di ingerenza nel diritto al rispetto dei beni deve predisporre un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altre, Sporrong e L?nnroth, precitats, p. 26, ? 69). La preoccupazione di garantire simile equilibrio si riflette nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo no 1 tutto intero, dunque anche nella seconda frase che si deve leggere alla luce del principio consacrato dalla prima. In particolare, deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto da ogni misura che priva una persona della sua propriet? (Pressos Compania Naviera S.p.A. ed altri, precitata, p. 23, ? 38).
84. Nello specifico, il richiedente ? stato privato del suo bene senza ottenere la minima contropartita. Secondo la giurisprudenza stabilita della Corte, se un’ingerenza soddisfa la condizione di legalit? e non ? arbitraria, la mancanza di indennizzo non rende eo ipso e sempre illegittima la confisca dello stato sui beni dei richiedenti (vedere Jahn ed altri c. Germania [GC], numeri 46720/99, 72203/01 e 72552/01, ? 95, CEDH 2005-VI). La Corte ricorda avere concluso sopra che il diritto del richiedente al rispetto del suo bene ha subito un’ingerenza che si analizza in una privazione di propriet? al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1. Quindi, resta da ricercare se il richiedente, privato del suo bene, ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo. A questo proposito, la Corte ha gi? detto che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituisce normalmente un attentato eccessivo, e che una mancanza totale di indennizzo non potrebbe giustificarsi sul terreno dell’articolo 1 del Protocollo no 1 se non in circostanze eccezionali (ibidem, ? 94).
85. Il Governo afferma che, poich? l’annullamento del titolo di propriet? costituisce solamente la rettifica di un errore di registrazione, ? completamente legittimo che nessuna contropartita sia concessa al richiedente.
86. Il richiedente arguisce che la confisca sul suo bene senza che fossero contemplate le modalit? di indennizzo era totalmente sproporzionata. La destinazione ad un determinato uso di un bene acquisito legalmente da una persona non deprezza questo a tal punto che lo si possa spossessare senza versare indennizzo. L’esigenza di proporzionalit? comanda che il proprietario sia indennizzato proprio per la perdita del bene, qualunque sia il modo in cui ha acquisito il bene di cui ? spossessato.
87. La Corte non potrebbe nello specifico seguire l’argomentazione del Governo che, per giustificare la privazione di propriet? del richiedente senza indennizzo, sostiene che in realt? il bene in questione apparteneva alla Fondazione dell’orfanotrofio e che dunque il diritto del richiedente corrispondeva ad un statuto di “sorvegliante” o di “depositario”. Difatti, come la Corte ha gi? indicato pi? alto, non ? contestato che il bene in questione ? stato acquisito dal richiedente coi suoi fondi propri. Anche se, subito dopo la sua acquisizione, questo bene ? stato destinato ad un determinato uso, il richiedente ? sempre stato considerato come proprietario. Inoltre, come indicano le decisioni adottate dall’amministrazione incaricata dell’imposta il 18 luglio 1944 e il 18 giugno 1945 (paragrafo 24 sopra) questo uso riguardava solamente una parte di questo bene.
88. Peraltro, risulta dalla pratica di cui dispone la Corte che, n? dopo la sua acquisizione nel 1902 n? dopo il deposito della dichiarazione nel 1936, il titolo di propriet? del richiedente sia stato messo in causa dai tribunali o dalle autorit? amministrative, e questo fino al 1997, data in cui l’azione in annullamento ? stata impegnata. Ne va parimenti per ci? che riguarda il periodo che va tra il 1964, data in cui l’immobile ? stato evacuato per ragioni di sicurezza, e il 1997. Difatti, dopo il 1964, la destinazione in questione ha smesso praticamente di esistere.
89. In pi?, da quando ha ottenuto l’uso del bene controverso nel 1903, la Fondazione dell’orfanotrofio non ha mai preteso di essere proprietaria di ci? che sia all’epoca del deposito della sua dichiarazione nel1936 sia pi? tardi, quando fu considerata come “disabilitata” dalla Direzione generale delle fondazioni nel 1995. ? solamente in quest?ultima data che suddetta Direzione, agendo a nome di questa Fondazione, ha richiesto il titolo di propriet? appellandosi alla dichiarazione del 1936. Importa a questo riguardo sottolineare che ai termini di questa dichiarazione, paragrafo 10 sopra, la Fondazione ha dichiarato di gestire “l’orfanotrofio greco per i ragazzi” senza che nessuno riferimento ad una qualsiasi qualit? di “proprietario” sia menzionato. Parimenti, la legislazione pertinente imponeva alle fondazioni l’obbligo di depositare una dichiarazione nella quale dovevano indicare “la natura e le sorgenti dei redditi, le spese, la quantit? e la qualit? dei redditi e delle spese.” Agli occhi della Corte, contrariamente a quello che detto la sentenza della Corte di cassazione (paragrafo 22 sopra) si pu? difficilmente concludere che questi due testi attestavano ipso facto un trasferimento di propriet? a favore della Fondazione dell’orfanotrofio che era incaricata essenzialmente della gestione di questo bene allo scopo indicato in questa dichiarazione.
90. A proposito delle dichiarazioni del 1936, la Corte ricorda di avere concluso gi? che l’applicazione della giurisprudenza del 1974 in virt? della quale le dichiarazioni depositate nel 1936 dalle fondazioni appartenenti alle minoranze religiose tenevano luogo di “atti di fondazione” di queste istituzioni, non soddisfaceva le esigenze di “prevedibilit?” (Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi, precitata, ? 57). Ora, sembra che la conclusione secondo la quale la Fondazione dell’orfanotrofio ha acquisito il bene in causa menzionandolo nella sua dichiarazione del 1936 era fondata anche su suddetta giurisprudenza (particolarmente paragrafi 20 e 22 sopra).
91. Di conseguenza, anche considerando che il bene in questione ? stato destinato ad un determinato uso per lunghi anni, niente d? a pensare che questa destinazione doveva arrivare a svuotare del suo contenuto il diritto di propriet?. Anche se il fatto che il Governo convenuto ha voluto preservare la destinazione iniziale del bene in questione non d? problemi in s?, la Corte stima che le autorit? turche non potevano procedere ad una simile privazione di propriet? senza contemplare un indennizzo adeguato per il richiedente. Ora si ? costretti a constatare che nello specifico, questo non ha ricevuto il minimo indennizzo.
92. In queste condizioni, supponendo anche che si potesse dimostrare che la privazione di propriet? fosse prevista dalla legge e servisse una causa di utilit? pubblica, la Corte stima che il giusto equilibrio da predisporre tra la protezione della propriet? e le esigenze dell’interesse generale ? stato rotto e che il richiedente ha sopportato un carico speciale e derogatorio. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 E 14 DELLA CONVENZIONE, QUESTO ULTIMO COMBINATO CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
93. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, il richiedente adduce che non ha beneficiato di un processo equo dinnanzi alle giurisdizioni interne nella misura in cui queste avrebbero commesso degli errori di diritto interno. Sostiene inoltre che la sentenza della Corte di cassazione non era sufficientemente motivata. Si lamenta anche di un attentato al suo diritto di difendersi per quanto la sua richiesta di udienza dinnanzi alla Corte di cassazione ? stata respinta.
94. Peraltro, secondo il richiedente, l’iscrizione al registro fondiario del bene immobiliare a nome della Fondazione dell’orfanotrofio, attualmente gestita dalle autorit? amministrative turche, costituisce un atto di confisca arbitraria che reca offesa ai suoi diritti garantiti dall’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
95. Il Governo contesta queste tesi.
96. La Corte rileva che queste lagnanze sono legate a quelle esaminate sopra e devono dunque essere dichiarate allo stesso modo ammissibili.
97. Tuttavia, avuto riguardo della constatazione relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 (paragrafo 92 sopra) la Corte stima che non c’? luogo di esaminare separatamente queste lagnanze.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
98. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
99. A titolo principale, il richiedente sottolinea che il modo pi? adeguato per il Governo di riparare il danno causato sarebbe di restituirgli l’insieme del bene controverso. Nel caso in cui il Governo non potesse restituirlo, il richiedente si dice pronto a prevedere un risarcimento e richiede una somma che equivale al valore commerciale del bene. Se ci? non fosse possibile, chiede una giusta contropartita, che valuta a 80 000 000 euro (EUR).
100. Il richiedente richiede anche 10 000 EUR per danno morale. Sollecita peraltro 50 000 EUR per tutti gli oneri e spese afferenti ai procedimenti condotti dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e gli organi della Convenzione.
101. Il Governo va contro queste pretese che stima irragionevoli. In quanto agli oneri e spese, considera che l’importo chiesto ? derogatorio e non si fonda su dei documenti giustificativi sufficienti. Dichiara peraltro che il ricorso in rettifica concernente il fatto che la Fondazione dell’orfanotrofio ? stata qualificata come “disabilitata” ? sempre pendente dinnanzi alle giurisdizioni interne (paragrafo 16 sopra) e che la conclusione di questo procedimento pu? essere determinante per la presente causa.
102. Nelle circostanze della causa, la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non ? matura, cos? che conviene riservarla tenuto conto dell’eventualit? di un accordo tra lo stato convenuto ed il richiedente (articolo 75 ?? 1 e 4 dell’ordinamento).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che non ? necessario esaminare separatamente le lagnanze tratte dagli articoli 6 e 14 della Convenzione, questo ultimo combinato con l’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non ? matura;
perci?,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di 6 mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega alla presidentessa della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto l? 8 luglio 2008 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Doll? Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa
Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 ? 2 della Convenzione e 74 ? 2 dell’ordinamento, l’esposizione dell’opinione concordante comune dei giudici Baka, Ugrekhelidze e Mularoni.
F.T.
S.D.
OPINIONE CONCORDANTE COMUNE
DEI GIUDICI BAKA, UGREKHELIDZE E MULARONI
Allo stesso modo della maggioranza, stimiamo che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nello specifico. Per?, arriviamo a questa conclusione considerando che l’ingerenza controversa non ? compatibile col principio di legalit?. Non c’? dunque luogo di ricercare se questa privazione di propriet? inseguiva uno scopo legittimo, ossia se esisteva una “causa di utilit? pubblica” al senso della seconda regola enunciata dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Difatti, nel suo giudizio del 25 febbraio 2004, la corte d’appello si ? limitata a citare “[il] codice civile, [i] trattati internazionali e la legge sulle fondazioni” per giustificare l’annullamento del titolo di propriet? del richiedente, senza specificare tuttavia n? gli articoli n? i trattati internazionali pertinenti. Ai nostri occhi, la Corte non ? in grado di ricercare da sola quali articoli dei testi menzionati dalle giurisdizioni interne erano applicabili nello specifico. Sebbene la formula impiegata sopra sia, per lo meno, abbastanza vaga e soggetta ad analisi discordanti, la Convenzione la chiama per? a determinare se, ai fini dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la “legge” controversa enuncia con una chiarezza sufficiente gli elementi essenziali delle competenze delle autorit? in materia.
A questo riguardo, stimiamo che, nel suo giudizio del 25 febbraio 2004, la corte d’appello non ha spiegato in modo convincente perch? ha deciso di annullare il titolo di propriet? del richiedente. Si pu? ammettere che il tribunale abbia considerato in buona fede che un errore di iscrizione giustificava l’annullamento di un titolo di propriet?, ma questa valutazione non si trova obiettivamente fondata, e questo per le seguenti ragioni.
Da prima, tanto sotto il regime ottomano che dopo la proclamazione della Repubblica, il richiedente ? sempre stato considerato come depositario di un titolo di propriet?, anche se di bene destinato ad un determinato uso.
Poi, come ? stato sottolineato nella sentenza, n? dopo la sua acquisizione nel 1902 n? dopo il deposito della dichiarazione nel 1936, il titolo di propriet? del richiedente ? stato messo in causa dai tribunali o dalle autorit? amministrative, e questo fino al 1997, data in cui l’azione in annullamento ? stata impegnata. Ne va parimenti per ci? che riguarda il periodo che va tra il 964, data in cui l’immobile ? stato evacuato per ragioni di sicurezza, e il 1997. Difatti, dopo il 1964, la destinazione in questione ha smesso praticamente di esistere.
In pi?, dalla sua creazione nel 1903, la Fondazione dell’orfanotrofio non ha mai preteso di essere proprietario del bene controverso n? all’epoca del deposito della sua dichiarazione nel 1936 n? pi? tardi, quando fu considerata come “disabilitata” dalla Direzione delle fondazioni nel 1995. E? solo in questa ultima data che suddetta Direzione, agendo a nome della Fondazione dell’orfanotrofio, ha richiesto il titolo di propriet? appellandosi alla dichiarazione del 1936.
A proposito delle dichiarazioni del 1936, noi ricordiamo peraltro che, nella sua sentenza Fener Rum Erkek Lisesi Vakfi c. Turchia (no 34478/97, ? 57, CEDH 2007 -…), la Corte ha concluso gi? che l’applicazione della giurisprudenza del 1974 in virt? della quale le dichiarazioni depositate nel 1936 dalle fondazioni appartenenti alle minoranze religiose tenevano luogo di “atti di fondazione” di queste istituzioni, non soddisfaceva le esigenze di “prevedibilit?” Ora, sembra che la conclusione secondo la quale la Fondazione dell’orfanotrofio ha acquisito il bene in causa menzionandolo nella sua dichiarazione del1936 era fondata anche su suddetta giurisprudenza (vedere in particolare i paragrafi 20 e 22 della sentenza).
Consideriamo inoltre che risulta dalla formula della dichiarazione depositata dalla Fondazione dell’orfanotrofio nel 1936 (paragrafo 10 della sentenza) che questa ultima si ? accontentata di gestire “l’orfanotrofio greco per i ragazzi” e non si ? avvalsa della possibilit? di chiedere la registrazione del bene controverso a suo nome, conformemente all’articolo 44 della legge sulle fondazioni (paragrafo 40 della sentenza). Per di pi?, la legislazione pertinente imponeva alle fondazioni l’obbligo di depositare una dichiarazione nella quale dovevano indicare “la natura e le sorgenti dei redditi, le spese, la quantit? e la qualit? dei redditi e delle spese.” Ai nostri occhi, contrariamente a quello che ha stabilito la sentenza della Corte di cassazione, ? difficile concludere che questi due testi attestassero ipso facto un trasferimento della propriet? alla Fondazione dell’orfanotrofio che era incaricata essenzialmente della gestione di questo bene allo scopo indicato in questa dichiarazione.
Di conseguenza, anche considerando che il bene in questione godeva di un regime speciale, siamo dell? avviso che un diritto ed una pratica amministrativa consolidata avevano creato, col passare degli anni, una sicurezza giuridica in quanto alla qualit? di proprietario del richiedente sul bene controverso, requisito del quale questo poteva fidarsi legittimamente.
Alla luce di ci? che precede, stimiamo che l’ingerenza controversa non potrebbe passare innanzitutto per compatibile col principio di legalit?.
L’ordine delle opinioni: concordi, parte concordante, parte dissidente, dissidente, poi con ordine di anzianit? dei giudici.
I tipi di opinione sono: concordi, parte concordante, parte dissidente e dissidente.