Conclusioni: Violazione dell’articolo 14+P1-1 – Interdizione della discriminazione, Articolo 14 – Discriminazione, (articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione del proprietà articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni, Soddisfazione equa riservata,
GRANDE CAMERA
CAUSA FABRIS C. FRANCIA
( Richiesta no 16574/08)
SENTENZA
(Fondo)
STRASBURGO
7 febbraio 2013
Questa sentenza è definitiva. Può subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Fabris c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunendosi in una Grande Camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Francesca Tulkens,
Nina Vajić,
Lech Garlicki,
Karel Jungwiert,
Elisabetta Steiner,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Dragoljub Popović,
George Nicolaou,
András Sajó,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Işil Karakaş
Guido Raimondi,
Paulo Pinto di Albuquerque,
André Potocki, giudici,
e di Johan Callewaert, cancelliere aggiunge della Grande Camera,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 4 aprile e 24 ottobre
2012,
Rende la sentenza che ha adottato in questa ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 16574/08) diretta contro la Repubblica francese e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 1 aprile 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da OMISSIS, avvocato a Lunel. Il governo francese (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Belliard, direttrice delle cause giuridiche al ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente, un bambino “adulterino”, adduceva avere subito, nella cornice della successione di sua madre, una discriminazione fondata sulla nascita contraria all’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1 e con l’articolo 8 della Convenzione.
4. La richiesta è stata assegnata alla quinta sezione della Corte, articolo 52 § 1 dell’ordinamento. Il 10 febbraio 2010, il presidente della sezione ha deciso di comunicarla al Governo. Siccome lo permettevano il vecchio articolo 29 § 3 della Convenzione, articolo 29 § 1 reali, e l’articolo 54 All’ordinamento, ha deciso che sarebbero esaminati l’ammissibilità ed il fondo della causa allo stesso tempo. Il 21 luglio 2011, una camera della quinta sezione, composta dei giudici di cui i nomi seguono,: Dean Spielmann, Presidente, Jean-Paul Costa, Boštjan il Sig. Zupančič, Marco Villiger, Isabelle Berro-Lefčvre, Ann Power ed Angelika Nußberger, giudici, così come di Claudia Westerdiek, greffière di sezione, ha dichiarato la richiesta ammissibile. Ha concluso, con cinque voci contro due, che non c’era stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1 e, all’unanimità, che non c’era luogo di esaminare separatamente il motivo di appello derivato dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 8.
5. Il 6 settembre 2011, il richiedente ha chiesto il rinvio della causa dinnanzi alla Grande Camera in virtù dell’articolo 43 della Convenzione e dell’articolo 73 dell’ordinamento. Il 28 novembre 2011, il collegio della Grande Camera ha fatto diritto a questa domanda.
6. La composizione della Grande Camera è stata arrestata conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 dell’ordinamento.
7. Tanto il richiedente che il Governo ha depositato delle memorie dinnanzi alla Grande Camera.
8. Un’udienza si è svolta in pubblico al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 4 aprile 2012, articolo 59 § 3 dell’ordinamento.
Sono comparsi:
-per il Governo
A. – F. Tissier, coagente,
E. Topin, ministero delle Cause estere ed europee,
SIG. – A. Recher, ministero della Giustizia,
C. Azar, ministero della Giustizia, consigliera;
-OMISSIS
La Corte ha inteso nelle loro dichiarazioni OMISSIS.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
9. Il richiedente è nato in 1943 e ha risieduto ad Orléans.
A. Contesto della causa
10. Il richiedente fu riconosciuto alla sua nascita con suo padre. Al tempo della sua concezione, sua madre, la Sig.ra R. sposa Sig., era impegnata in legami del matrimonio e di questa unione erano nati due bambini, A. nato in 1923 e J.L. nato nel 1941. Con un giudizio del 28 febbraio 1967, la separazione di corpo fu pronunciata tra la madre del richiedente e il suo sposo, Signore M.
11. Con un atto del 24 gennaio 1970, gli sposi M. fecero donazione-divisione dei loro beni tra i loro due bambini legittimi. Questo atto, passato dinnanzi a notaio, conteneva una riserva di usufrutto ed un’azione revocatoria per garantire i carichi e condizioni della donazione. All’epoca della sua conclusione, gli sposi il Sig. dichiararono non avere altri bambini che i due donatari.
12. Con un giudizio del 24 novembre 1983, la corte d’appello di Montpellier dichiarò il richiedente bambino naturale di Sig.ra Sig., dopo avere constatato che il possesso di stato di bambino naturale era stabilita ampiamente.
13. Nel 1984, il richiedente emise il desiderio di fare opposizione alla donazione-divisione acconsentita nel 1970. A questa data, il suo avvocato gli indicò che questo atto non poteva essere contestato del vivente del donatore e che unica un’azione in riduzione potrebbe essere impegnata nei cinque anni a contare del decesso di questo.
14. Nel luglio 1994, la madre del richiedente decedette. Con una lettera del 7 settembre 1994, il notaio incaricato della successione ricordò al richiedente che in quanto bambino “adulterino”, aveva solamente diritto alla metà di ciò che avrebbe raccolto se era stato legittimo, la legislazione applicabile che contempla per metà a questo momento un diritto successorio ridotto rispetto ad un bambino legittimo – vedere sotto 26 e 27 i paragrafi. Gli indicò che suo fratellastro e sorellastra erano pronti a pagargli in contanti la somma di 298 311 franchi francesi (FRF) (circa 45 477 euro (EUR)) precisando che “nel caso di una riduzione per sopraggiungere di bambino ulteriore, non può trattarsi che una riduzione in argento ed in nessun caso in natura.” Nessuno accordo fu concluso tra i tre bambini.
B. L’azione per riduzione intentata dal richiedente
15. Con prodezza del 7 gennaio 1998, il richiedente citò suo fratellastro J.L. e sua sorellastra A. in riduzione della donazione-divisione, conformemente all’articolo 1077-1 del codice civile, paragrafo 25 sotto. Chiese una parte riservataria uguale ai loro sulla massa successoria di sua madre.
16. Dopo la sua condanna con la Corte nel causa Mazurek c. Francia, no 34406/97, 1 febbraio 2000, CEDH 2000-II, la Francia modificò, con la legge no 2001-1135 del 3 dicembre 2001 (qui di seguito, la “legge di 2001”), la sua legislazione ed accordò ai bambino “adulterini” dei diritti successori identici ai bambini legittimi, paragrafo 28 sotto. Questa nuova legge entrò in vigore prima che un giudizio sia pronunciato nella controversia in corso. Secondo le sue disposizioni transitorie, sotto riserva degli accordi amichevoli intervenuta già e delle decisioni giudiziali irrevocabili, le disposizioni relative ai nuovi diritti successori dei bambini naturali di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnato nei legami del matrimonio erano applicabili alle successioni aperte alla data di pubblicazione della legge alla Gazzetta ufficiale, 4 dicembre 2001, e non avendo dato luogo a divisione prima di questa data (articolo 25-II della legge di 2001) paragrafo 30 sotto.
17. Nei suoi conclusioni riassuntivi del 20 febbraio 2003, il richiedente si appellò sulle disposizioni della legge di 2001. Sostenne che questa abrogava l’articolo 14 della legge del 3 gennaio 1972 sulla filiazione (qui di seguito, la “legge del 1972”, paragrafi 27 e 29 sotto, disposizione transitoria che contemplava che i diritti dei riservatari istituiti da suddetta legge non potevano essere esercitati al danno delle donazioni tra vive acconsentite in vigore prima della sua entrata. Secondo il richiedente, l’abrogazione di questa disposizione lo rendeva ammissibile ad esercitare l’azione in riduzione prevista all’articolo 1077-1 del codice civile buono che il donazione-divido sia stata acconsentita il 24 gennaio 1970.
1. Il giudizio di prima istanza
18. Con un giudizio del 6 settembre 2004, la corte d’appello di Béziers fece diritto alla domanda del richiedente. Considerò che l’articolo 14 della legge del 1972 era contrario agli articoli 8 e 14 della Convenzione. A questo riguardo, si riferì al sentenza Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, serie Ha no 31, riconoscente “che la vita familiare comprendeva anche gli interessi patrimoniali”, così come a parecchie sentenze della Corte “che hanno continuato ad affermare il carattere discriminatorio delle differenze di trattamento in materia successoria tra bambini legittimi e bambini naturali, sentenze Mazurek, Inze e Vermeire.” Stimò anche che questo articolo era contrario al loinouvelle
di 2001. Giudicò che l’interessato disponeva degli stessi diritti successori che suo fratellastro e sorellastra nella successione motivando la sua decisione come segue:
“Che l’articolo 25-1 della legge del 3 dicembre 2001 dispongo che questa legge è applicabile alle successioni aperte a contare del suo collocamento in applicazione; che sotto riserva degli accordi amichevoli intervenuta già e delle decisioni giudiziali irrevocabili le disposizioni di questa legge sono applicabili alle successioni aperte alla data della pubblicazione della legge alla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese nella misura in cui queste successioni non hanno dato adito a divisione prima di questa data;
Che nello specifico, la successione di Signora Sig. non ha dato ancora luogo a divisione e che così si applicano le disposizioni relative ai nuovi diritti successori dei bambini naturali di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnato nei legami del matrimonio. (…)
Che difatti, non è serio sostenere che il legislatore, adottando la legge del 3 dicembre 2001, ha desiderato mantenere una disposizione contraria allo spirito ed allo scopo della nuova legge. “
2. La sentenza d’ appello
19. In ottobre e dicembre 2004, J.L. e gli eredi di A., deceduta durante procedimento, fecero appello del giudizio.
20. Con una sentenza del 14 febbraio 2006, la corte di appello di Montpellier annullò il giudizio e dichiarò che il richiedente non era ammesso 14 capoverso 2 ad esercitare l’azione in riduzione della donazione-divisione con applicazione dell’articolo della legge del 1972. Precisò che:
“(…) ai termini di [questo articolo], i diritti dei riservatari istituiti dalla presente legge o risultante delle regole nuove concernente la determinazione della filiazione potuti stato esercitate al danno delle donazioni tra vive acconsentite in vigore prima della sua entrata.
Questo testo che decreta in particolare una regola generale in quanto agli effetti retroattivi delle regole nuove relative alle filiazione conclusioni della legge del 3 gennaio 1972, non è stato abrogato espressamente dalla legge del 3 dicembre 2001, e la sua abrogazione tacita non si esclude neanche dei termini di questa legge, da una parte in ciò che non gli è contrario, e di altra parte in ciò che non era accantonato alla sola applicazione dell’articolo 915 del codice civile abrogato da suddetta legge. “
La corte di appello stimò che una tale conclusione non era inconciliabile col principio generale di uguaglianza dei diritti qualunque sia la nascita, come risulta degli articoli 1 del Protocollo no 1, 8 e 14 della Convenzione:
“Di prima, le disposizioni dell’articolo 14 della legge del 1972 hanno per solo oggetto di vietare l’esercizio dei diritti dei riservatari istituiti da questa legge ed allargati con la legge del 3 dicembre 2001, al danno delle donazioni tra vivi acconsentito prima del 1 agosto 1972, senza privare suddetti riservatari dei loro diritti a successione. Presentano poi, talvolta una giustificazione obiettiva e ragionevole allo sguardo dello scopo legittimo perseguito, a sapere garantire una certa pace dei rapporti familiari assicurando dei diritti acquisiti in questa cornice, di molto lunga data, senza per questo creare di distorsione eccessiva tra eredi, essendo osservato che [queste disposizioni] hanno una portata limitata al tempo stesso nel tempo ed in quanto alle liberalità riguardate. “
3. La sentenza della Corte di cassazione
21. Il richiedente formò un ricorso in cassazione. Nel suo mezzo in cassazione fondata sulla violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 14 della Convenzione, fece valere che la pace dei rapporti familiari non poteva avere una legittimità superiore all’uguaglianza, in materia di diritti di carattere civile, entra bambino nato dal matrimonio e bambini nati fuori matrimonio.
22. Nel suo parere trasmise alle parti, l’avvocato generale della Corte di cassazione propose di respingere il ricorso. Si rivolse ai giudici della prima camera civile della Corte di cassazione in questi termini:
“(…) non bisogna considerare che la successione aperta non abbia dato adito a prima della data di pubblicazione della legge, dal momento che un’azione in riduzione concernente la donazione divide è pendente a questa data?
Sono buono, difatti, dell’approccio differente proposto dalle disposizioni transitorie delle leggi di 1972 e di 2001 che nascono la difficoltà che vi è sottoposta. Mentre né le successioni aperte, né le donazioni tra vivi acconsentite in vigore prima dell’entrata della legge del 1972, non potevano essere rimesse in causa con questa legge, la legge di 2001 permette ai bambini naturali di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnato nei legami del matrimonio di avere dei diritti successori nelle successioni aperte prima della pubblicazione di questa ultima legge.
Questa differenza giustifica che le disposizioni della legge di 2001 non siano applicate in modo restrittive. Solo una divisione realizzata, un accordo amichevole intervenuto, o una decisione giudiziale irrevocabile, permettono di escludere già i diritti nuovi di questi bambini nelle successioni aperte. Con l’esercizio dell’azione in riduzione, la successione aperta alla data di pubblicazione della legge di 2001 “ha potuto dare luogo a divisione” alla data di pubblicazione della legge.
Mi sembra, perciò, difficile di sostenere che la legge del 3 dicembre 2001 non è applicabile. In compenso, i termini dell’articolo 14 della legge del 3 gennaio 1972 sono privo di ogni ambiguità. I diritti dei riservatari istituiti da questa legge non possono essere esercitati “al danno delle donazioni tra vive acconsentite in vigore” prima della sua entrata. Occorre, allora, ammettere che queste disposizioni sono state abrogate tacitamente?
Facendo astrazione del tempo, l’esposto integrativo sostiene che la contraddizione manifesta tra le disposizioni transitorie di queste due leggi porta abrogazione tacita di queste che regola la legge del 1972. Se l’approccio è differente tra i regimi transitori instaurato nel 1972 e quello trattenuto in 2001, non mi sembra, però, che ci sia contraddizione.
Escludendo la rimessa in causa delle donazioni tra vive acconsentito in vigore prima dell’entrata della legge del 1972, il legislatore ha inteso garantire la sicurezza giuridica che queste donazioni chiamavano. Niente giustifica solamente questa sicurezza giuridica sia rimessa in causa nel 2002, le disposizioni transitorie anteriori che sono complementari di queste definite con la legge di 2001.
È ciò che mi conduce a proporvi di respingere il primo ramo del mezzo, la donazione tra vivi intervenuta il 24 gennaio 1970 che non può essere rimessa in causa coi diritti successori nati di regole notizie concernente la determinazione della filiazione. A questo riguardo, se la realtà della divisione prima della data di pubblicazione della legge del 3 dicembre 2001 è discutibile, l’esistenza di una donazione tra vivi acconsentita in vigore prima dell’entrata della legge del 3 gennaio 1972 non è discussa. (…) “
23. Con una sentenza del 14 novembre 2007, la Corte di cassazione respinse il ricorso sollevando di ufficio un motivo di puro diritto. Ricordò che in applicazione delle disposizioni transitorie della legge di 2001, i nuovi diritti successori dei bambini naturali di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnata nei legami del matrimonio, erano applicabili solamente alle successioni aperte e non ancora condivise prima del 4 dicembre 2001, paragrafo 16 sopra. Rilevò che una divisione successoria essendo realizzata si col decesso di Sig.ra Sig., sopraggiunto nel luglio 1994 e dunque prima del 4 dicembre 2001, le disposizioni precitate non erano applicabili.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
A. Donazione- divisione ed azione di riduzione
24. La legge francese permette di procedere sé stesso alla divisione della sua successione tra i suoi eredi. Nella cornice di una donazione-divisione, il donatore decide di una distribuzione immediata dei suoi beni (trasferimento tra vivi). È una divisione anticipata, definitivo e pattuito. La proprietà dei beni riguardati è trasferita al momento della donazione che costituisce il primo atto, anticipato, di una successione destinata ad aprirsi più tardi allo stesso tempo. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il donazione-divido diventa una divisione successoria col decesso del donatore. La successione è al tempo stesso aperta e liquidata definitivamente o condivisa al giorno del decesso del discendente (Cass). Civ. 7 marzo 1876; 1re Civ, 5 ottobre 1994, Bull. 1994, I, no 27.
25. Il discendente che non è stato alloti nella divisione è invitato a comporre la sua parte di riserva sui beni che esistono all’apertura della successione. Se questi beni non bastano, dispone di un’azione in riduzione, ad esercitare entro cinque anni a partire dal decesso del donatore. È la via di ricorso che ha utilizzato il richiedente conformemente agli articoli 1077-1 e 1077-2 del codice civile, così formulato all’epoca dei fatti,:
Articolo 1077-1
“Il discendente che non ha concorso alla donazione-divisione, o che ha ricevuto un lotto inferiore alla sua parte di riserva, può esercitare l’azione in riduzione, se non esiste all’apertura della successione dei beni non compresi nella divisione e sufficienti per comporre o completare la sua riserva, tenuto conto delle liberalità di cui ha potuto beneficiare. “
Articolo 1077-2
“Le donazione-divisioni seguono le regole delle donazioni tra vive per tutto ciò che riguarda l’imputazione, il calcolo della riserva e la riduzione.
L’azione in riduzione non può essere introdotta che dopo il decesso del discendente che ha fatto la divisione o del superstite dei discendenti in caso di divisione congiuntiva. Si prescrive con cinque anni a contare di suddetto decesso.
Il bambino non concepito ancora al momento della donazione-divisione dispongo di una simile azione per comporre o completare la sua parte ereditaria. “
26. Gli articoli 913 e 915 del codice civile relativo a “la porzione di beni disponibili” nelle donazioni tra vivi e testamenti, da allora abrogati, si leggevano come segue:
Articolo 913
“Le liberalità, o con atto tra vivi, o con testamento non potranno superare la metà dei beni di disponendolo, se non lascia al suo decesso che un bambino; il terzo se lascia due bambini, il quarto, se ne lascia tre o un più grande numero; senza che ci sia luogo di distinguere tra i bambini legittimi ed i bambini naturali, eccetto il caso dell’articolo 915. “
Articolo 915
“Quando un bambino naturale di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnato nei legami del matrimonio con un’altra persona, è chiamato alla successione del suo autore concorso coi bambini legittimi issus di questo matrimonio, conta con la sua presenza per il calcolo della quota disponibile; ma la sua parte nella riserva ereditaria è uguale solamente alla metà di quella che avrebbe avuto se tutti i bambini, ivi compreso sé, fossero stati legittimi.
La frazione di cui la sua parte nella riserva è sminuita aumenterà così ai soli bambini issus del matrimonio al quale l’adulterio ha portato attentato, si dividerà tra essi con uguali portavamo. “
B. Evoluzione del diritto dei bambino “adulterini”
27. Il regime successorio delle bambini naturalezze è stato modificato dalla legge del 1972 sulla filiazione che consacrò la loro uguaglianza nella successione con un’eccezione costituita dalla situazione del bambino “adulterino” (Mazurek, precitata, § 17, questo vedente il suo diritto ristretto a “la metà della parte alla quale [avrebbe] avuto diritto se tutti i bambini del defunto, ivi compreso sé, fossero stati legittimi” (vedere 757 e 760 i vecchi articoli del codice civile) ibidem; vedere, anche, per le donazioni, paragrafo 26 sopra.
28. Introdotta in seguito al sentenza Mazurek, la legge di 2001 fatto sparire le restrizioni ai diritti successori dei bambino “adulterini” e consacra l’uguaglianza successoria tra tutti i bambini, legittimi, naturalezze semplici o “adulterini.” Il suo articolo 1 dispone che non distingue tra la filiazione legittima e le filiazioni naturali per determinare i genitori chiamati a succedere” (articolo 733 del codice civile) e che “i bambini o i loro discendenti succedono a loro padre e madre o altri discendenti, senza distinzione di sesso, né di primogenitura, anche se sono issus di unioni differenti” (articolo 735 del codice civile). I testi che regolavano la restrizione della riserva ereditaria del bambino “adulterino” e la sua capacità di ricevere a titolo gratuito sono abrogati. Alla fine, l’ordinanza no 2005-759 del 4 luglio 2005 portando riforma della filiazione consacra il principio di uguaglianza delle filiazioni, facendo sparire le nozioni stesse di bambino legittimo e naturale.
C. Disposizioni transitorie
1. Disposizioni transitorie della legge del 1972
29. Limitavano la portata della riforma introdotta dalla legge del 1972. Il suo articolo 14 aveva escluso ogni applicazione immediata dei diritti successori nuovi del bambino naturale semplice o “adulterino”, nelle successioni aperte in vigore anteriori la sua entrata, ed impossibilitato questo bambino di rimettere in causa delle donazioni tra vive acconsentito in vigore prima dell’entrata della legge, il 1 agosto 1972. È sulla base di questa disposizione che la corte di appello di Montpellier ha respinto l’azione del richiedente, paragrafo 20 sopra.
2. L’articolo 25 della legge di 2001
30. Secondo l’articolo 25-I della legge di 2001, in principio, l’entrata in vigore della legge è differita al 1 luglio 2002. Tuttavia, trattandosi dell’abrogazione delle disposizioni del codice civile relativo ai diritti dei bambino “adulterini”, il legislatore ha deciso, con eccezione, una regola di entrata in vigore immediata alla data della pubblicazione della legge alla Gazzetta ufficiale sia il 4 dicembre 2001. Così l’articolo 25-II dispone che:
“La presente legge sarà applicabile alle successioni aperte a contare [del 1 luglio 2002], sotto il seguente eccezioni: (…)
2o Sotto riserva degli accordi amichevoli intervenuti già e delle decisioni giudiziali irrevocabili, saranno applicabili alle successioni aperte alla data di pubblicazione della
presente legge alla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese e non avendo dato luogo a divisione prima di questa data:
– le disposizioni relative ai nuovi diritti successori dei bambini naturali di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnato nei legami del matrimonio; (…) “
31. Per quanto cade sui diritti dei bambino “adulterini”, la legge di 2001 ha vocazione ad applicarsi a tutte le successioni aperte al 4 dicembre 2001 dunque, purché non ci sia divisione prima di questa data.
3. La legge del 23 giugno 2006 portando riforma delle successioni e delle liberalità
32. Questa legge ha modificato l’articolo 25-II della legge di 2001 abrogando i termini “di cui il padre o la madre erano, al tempo della concezione, impegnato nei legami del matrimonio.” L’articolo 25-II 2o non contiene più nessuno riferimento al carattere adulterino della filiazione.
4. Giurisprudenza della Corte di cassazione pertinente
33. Con una sentenza del 6 gennaio 2004, 1re Civ, Bull. 2004, I, no 10, la Corte di cassazione ha fatto applicazione delle disposizioni transitorie della legge di 2001, senza riferirsi alle disposizioni della Convenzione, per annullare una sentenza di appello del 2002 che aveva annullato delle donazioni consentite ad un bambino “adulterino” facendo applicazione dei testi vecchi mentre la successione non era stata divisa. In una sentenza del 7 giugno 2006, 1re Civ, Bull. 2006, I, no 297, facendo anche applicazione delle disposizioni transitorie, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso formato da un bambino “adulterino” che aveva ricevuto una parte uguale alla metà di quella che avrebbe ricevuto se fosse stato legittimo, dal momento che la divisione era intervenuta prima del 4 dicembre 2001, nello specifico il 13 marzo 1996. In una sentenza del 15 maggio 2008, la Corte di cassazione ha giudicato che le disposizioni della legge di 2001 relative ai nuovi diritti dei bambino “adulterini” erano applicabili ad una successione aperta prima del 1 agosto 1972, nell’occorrenza nel 1962, dal momento che non era stata oggetto di una divisione prima del 4 dicembre 2001, 1re Civ, Bull. 2008, I, no 139.
III. ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO
34. Nella grande maggioranza dei paesi studiati, quaranta Stati su quarantadue, lo statuto del bambino in materia successoria è indipendente della situazione matrimoniale dei suoi genitori. Ventuno paesi conferiscono lo stesso statuto a tutti i bambini, mentre diciannove altri (Albania, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Spagna, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Repubblica di Moldova, Monaco, Montenegro, San Marin, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito, Turchia ed Ucraina, stabilisce una distinzione tra i bambini legittimi ed i bambino naturali/illegittimi, ma ne che accorda loro espressamente un’uguaglianza successoria. La nozione del bambino “adulterino” è molto poco diffusa, questi bambini essendo assimilati in generale ai bambini naturali. Certe differenze tra i bambini legittimi ed i bambino naturali/illegittimi in materia successoria perdurano a Malta. Il solo Stato partito a fare ancora una distinzione chiara in materia di vocazione successoria al riguardo dei bambini nato fuori matrimonio è l’Andorra, dove questi sono posti in una situazione meno favorevole che i bambini legittimi.
IV. DOCUMENTI E GIURISPRUDENZA EUROPEI PERTINENTI
35. Il Gruppo di delatori del Comitato dei Ministri (GR-J) insegue il suo esame del progetto di raccomandazione [CM/Rec (2012)] agli Stati membri sui diritti e lo statuto giuridico dei bambini e le responsabilità parentali, con la sua esposizione dei motivi che è stata presentata al Comitato dei Ministri. Il progetto di raccomandazione mira a sostituire le norme obsolete della Convenzione europea del 1975 sullo statuto giuridico dei bambini nati fuori matrimonio (Convenzione che la Francia non ha ratificato che non è più conformi alla giurisprudenza della Corte). Nello stato reale del testo, contiene un elemento centrale che è il principio di non discriminazione enunciato al principio 1 che dispone:
“I bambini non dovrebbero essere oggetto di nessuna discriminazione fondata su dei motivi come la nascita
I bambini non dovrebbero, in particolare, essere oggetto di nessuna discriminazione fondata sullo stato civile dei loro genitori. “
Peraltro, il principio 5 “diritto di successione” enuncia che sotto riserva della definizione dei genitori dati al principio 2 e del principio 17.2, procreazione post mortem, “i bambini dovrebbero, qualunque sia le circostanze della loro nascita, avere gli stessi diritti di successione sui beni di ciascuno dei loro genitori e delle famiglie di questi.”
Il capoverso pertinente dell’esposizione dei motivi è redatto così:
“22. Avuto riguardo al principio generale di non discriminazione come enunciato al principio 1 ed alle decisioni della Corte in Mazurek c. Francia, Campo e Bourimi c. Paesi Bassi e Marckx c. Belgio che conclude rispettivamente che la discriminazione contro i bambini nata di relazioni adulteri e dei bambini nati fuori matrimonio nella tenuta dei diritti di successione costituiva una violazione dell’articolo 14 del CEDH, composto all’articolo 1 del primo Protocollo nella prima causa ed all’articolo 8 nella seconda, il principio 5 indica, in termini generali, che i bambini dovrebbero avere dei diritti di successione uguali, qualunque sia le circostanze della loro nascita. A questo riguardo, questo principio ha un’applicazione più larga che l’articolo 9 della Convenzione europea del 1975 sullo statuto giuridico dei bambini nato fuori matrimonio che conferisce a questi bambini gli stessi diritti di successione che quelli dei bambini nato nel matrimonio. Il principio 5 è subordinato alla definizione dei genitori dati al principio 2. “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE COMBINATA CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
36. Il richiedente si lamenta dell’impossibilità di fare valere i suoi diritti successori in quanto bambino “adulterino” e denuncia la persistenza di una discriminazione ingiustificata dopo il sentenza Mazurek e malgrado l’adozione della legge di 2001.
Adduce la violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1 che si legge rispettivamente così:
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere garantito, senza distinzione nessuna, fondata in particolare sulla nascita. “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. La sentenza della camera
37. Nella sua sentenza del 21 luglio 2011, la camera ha giudicato che il motivo di appello del richiedente entrava nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ciò che bastava per rendere l’articolo 14 della Convenzione applicabile. Difatti, in ragione della riconoscenza della sua filiazione materna nel 1983, il richiedente disponeva di un interesse, sanctionnable dinnanzi ai tribunali interni, a fare valere i suoi diritti nella successione di sua madre di un modo compatibile con l’articolo 14 della Convenzione, paragrafi 38-42 della sentenza della camera.
38. Sul fondo, la camera ha osservato che le leggi di 1972 e 2001 avevano messo in opera delle disposizioni transitorie precise in quanto all’applicazione dei nuovi diritti successori che consacravano. Ha rilevato che le giurisdizioni interne avevano considerato che il richiedente non poteva beneficiare al momento dell’introduzione dell’azione in riduzione della donazione-divisione del 1970. Difatti, secondo la corte di appello, la disposizione transitoria della legge del 1972 escludeva la rimessa in causa di donazioni acconsentite in vigore tra vivi prima dell’entrata di questa legge. La Corte di cassazione, in quanto a lei, aveva stimato che la realizzazione della divisione successoria all’epoca del decesso della madre nel 1994 costituiva una situazione che fa ostacolo, in virtù dell’articolo 25-II della legge di 2001, all’applicazione delle nuove disposizioni che consacrano l’uguaglianza successoria. Queste interpretazioni del diritto interno inseguivano lo scopo legittimo di garantire il principio di sicurezza giuridica ed i diritti acquisiti di lunga data coi bambini legittimi; di più, non apparivano irragionevoli, arbitrari o in flagrante contraddizione con l’interdizione della discriminazione. La camera ha distinto la situazione specifica del presente genere delle cause in che la divisione successoria non era stata realizzata ancora (Mazurek, precitata, e Merger e Cros c. Francia, no 68864/01, 22 dicembre 2004, per arrivare alla conclusione che la differenza di trattamento controverso era proporzionata allo scopo perseguito e che non c’era stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1 (paragrafi 50-59 della sentenza della camera).
B. Argomenti delle parti
1. Il Governo
a) Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione
39. Il Governo sostiene che i fatti denunciati dal richiedente non cadono sotto l’impero dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ciò che rende l’articolo 14 della Convenzione inapplicabile. Osserva a questo riguardo che il donazione-divido del 1970 ha operato un trasferimento di proprietà dei beni ai due bambini legittimi ed instaurato una situazione giuridica acquisita che ha impedito il richiedente di beneficiare della successione. Né la legge del 1972, né quella di 2001 non ha potuto provocare la realizzazione della parte successoria alla quale avrebbe avuto diritto se l’atto del 1970 non era esistito. Alla differenza dei cause Mazurek e Merger e Cros in che i richiedenti hanno acquisito automaticamente dei diritti ereditari in seguito al decesso di loro genitore, la successione nello specifico è stata regolata nel 1970 prima del decesso della madre del richiedente. Per di più, questa divisione dei beni è anteriore di parecchi anni alla determinazione della sua filiazione nel 1983. Quindi, secondo il Governo, l’interessato non aveva nessuno diritto ereditario sulla successione (vedere, mutatis mutandis, Alboize-Barthes ed Alboize-Montezume c. Francia, déc.), no 44421/04, 21 ottobre 2008.
b) Sul merito
40. Come sottolineato dinnanzi alla camera, il Governo sostiene che il richiedente “non è stato escluso” della successione di sua madre, ma che, nella misura in cui era stato disposto già dei beni di questa nella cornice della donazione-divisione del 1970, non poteva realizzare la parte successoria che gli sarebbe ritornata a causa delle leggi da 1972 e 2001 nella mancanza di un tale atto. Così, non sono le decisioni giurisdizionali in causa che hanno impedito il richiedente di beneficiare della successione di sua madre, ma un atto anteriore di trasferimento di proprietà avendo instaurato una situazione giuridica acquisita.
41. Sono di questi diritti acquisiti dagli altri eredi che il legislatore di 2001, avendo risposto del resto perfettamente agli obblighi a carattere generale che erano al suo carico per eseguire il sentenza Mazurek, ha dovuto tenere conto pianificando in vigore l’entrata della legge. L’applicazione della nuova legge alle situazioni anteriori doveva prendere necessariamente in conto i principi di sicurezza giuridica e di prevedibilità della legge consacrata dalla giurisprudenza della Corte. L’articolo 25 della legge di 2001 ha escluso l’applicazione dei nuovi diritti alle successioni aperte alla data della sua pubblicazione dunque ed avendo dato adito a prima di questa data. Del parere del Governo, in queste circostanze, l’interpretazione considerata dalla Corte di cassazione non è in contraddizione col sentenza Mazurek. Alla differenza di questo e del causa Merger e Cros in che i richiedenti hanno contestato delle situazioni che non erano acquisite ancora al momento dell’introduzione del loro ricorso interno, l’azione in riduzione intentata dal richiedente nel 1998 mirava a rimettere in causa una situazione di divisione già realizzata.
42. Il Governo riconosce che una sentenza concludente ad una violazione della Convenzione può provocare delle misure generali nello stato convenuto ed avere una portata che vale al di là della controversia concernente le parti dinnanzi alla Corte. Per tanto, afferma che la Corte non ha riconosciuto mai un effetto retroattivo alle sue sentenze. Sostenere che il sentenza Mazurek doveva applicarsi alla presente causa, questo cioè ad una situazione giuridica definitivamente acquisita prima di suo pronunziato, e che dovrebbe avere un effetto retroattivo, svuoterebbe della sua portata l’articolo 46 della Convenzione.
2. Il richiedente
a) Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione
43. Il richiedente non produce di osservazioni supplementari dinnanzi alla Grande Camera a queste prodotto dinnanzi alla camera e ragguardevole il suo disaccordo col Governo su questo punto (paragrafo 37 della sentenza della camera). Stima che la determinazione della sua filiazione materna nel 1983 gli dava dei diritti ereditari all’apertura della successione di sua madre-appendi al giorno dell’introduzione della sua richiesta-che entrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
b,)Sul merito
44. Secondo il richiedente, l’effettività dell’articolo 14 della Convenzione deve essere garantito ed uniche delle ragioni “molto forti” possono portare a stimare compatibile con la Convenzione una distinzione fondata sulla nascita. La sicurezza giuridica non è né un diritto garantito dalla Convenzione né una causa di utilità pubblica suscettibile di giustificare un attentato al rispetto dei beni sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
45. Ciò che poteva essere tollerato nel 1972, al nome del concetto di sicurezza giuridica, per mettere in fallimento il principio di non discriminazione garantito dall’articolo 14, non può più l’essere dopo il sentenza Mazurek. In compenso, il richiedente sottolinea che i diritti ingiustamente acquisizioni non dovevano essere garantiti dalle disposizioni transitorie della legge di 2001, supposta mettere fine alla violazione constatata in questa sentenza. Stima che riparando il danno causato al Sig. Mazurek, la Corte ha rifiutato di garantire le situazioni giuridiche anteriori alla sua sentenza. Il richiedente considera che l’incomprensione della forza obbligatorio del sentenza Mazurek deve essere constatato nello specifico e sanzionata. Concludere equivarrebbe diversamente ad ammettere che un Stato che adotta una legislazione supposta trarre le conseguenze dalla giurisprudenza della Corte dispone di un termine indefinito di trasposizione delle decisioni di questa, per non occuparsi, nella circostanza, che le successioni future, e possa così convalidare a posteriori delle violazioni accertate della Convenzione. Il richiedente denuncia il mantenimento di una discriminazione che conserva gli effetti della legge di 1972 sanzionati dalla Corte e rinnegato nella sua ispirazione col legislatore di 2001.
46. Sottolinea anche che l’azione in riduzione che ha impegnato nel 1998 era pendente all’epoca della pubblicazione della legge di 2001, ciò che doveva provocare al suo riguardo l’utile dei diritti nuovi accordati ai bambino “adulterini”. Stima di conseguenza che a causa di questo causae pendentiae, la successione di sua madre non poteva essere divisa definitivamente salva a fare dell’azione in riduzione della donazione-divisione una via di ricorso inefficace.
C. Valutazione della Corte
1. Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione
a) Principi generali
47. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, l’articolo 14 della Convenzione completa le altre clausole normative della Convenzione e dei Protocolli. Non ha esistenza indipendente, poiché vale unicamente per “il godimento dei diritti e libertà” che garantiscono. Certo, può entrare in gioco stesso senza una trasgressione nelle loro esigenze e, in questa misura, possiede una portata autonoma, ma non saprebbe trovare ad applicarsi se i fatti della controversia non cadono almeno sotto l’impero di una di suddette clausole (vedere, tra molto altri, Van Raalte c. Paesi Bassi, 21 febbraio 1997, § 33, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-I; Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, § 22, Raccolta 1998-II; Zarb Adami c. Malta, no 17209/02, § 42, CEDH 2006-VIII, e Konstantin Markin c. Russia [GC], no 30078/06, § 124, CEDH 2012 (brani)).
b) Sulla questione di sapere se i fatti dello specifico cadono sotto l’impero dell’articolo 1 del Protocollo no 1
48. Nel presente genere, conviene stabilire dunque se il motivo di appello del richiedente, cadendo sull’impossibilità di fare valere i suoi diritti successori per mezzo di un’azione in riduzione della donazione-divisione fatta da sua madre in incomprensione del suo parte riservatario, tomba sotto l’impero, cioè nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
49. La Corte ricorda che la nozione di menzionata “bene” alla prima parte di questa disposizione ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni corporali e che è indipendente delle qualifiche formali del diritto interno: certi altri diritti ed interessi costituendo degli attivi può passare anche per i “diritti patrimoniali” e dunque dei “beni” alle fini di questa disposizione, Beyeler c. Italia [GC], no 33202/96, § 100, CEDH 2000-I.
50. L’articolo 1 del Protocollo no 1 non garantisce il diritto di acquisire dei beni, Slivenko ed altri c. Lettonia, déc.) [GC], no 48321/99, § 121, CEDH 2002-II (brani), ed Ališić ed altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia e l’ex Repubblica iugoslava del Macedonia, déc.), no 60642/08, § 52, 17 ottobre 2011, in particolare con via di successione ab intestato o di liberalità (vedere, mutatis mutandis, Marckx, precitata, § 50, e Merger e Cros, precitata, § 37. Però, la nozione di “beni” può ricoprire tanta i “beni reali” che i valori patrimoniali, ivi compreso dei crediti, in virtù dalle quali il richiedente può pretendere avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (vedere, entra altri, Pressos Companía Naviera S.p.A. ed altri c. Belgio, 20 novembre 1995, § 31, serie Ha no 332; Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX, ed Associazione nazionale degli orfani di guerra c. Francia, déc.), no 22718/08, 6 ottobre 2009. La speranza legittima deve fondarsi su una “base sufficiente in dritta interno”, vedere § 52 Kopecký, precitata,; Depalle c. Francia [GC], no 34044/02, § 63, CEDH 2010, e Saghinadze ed altri c. Georgia, no 18768/05, § 103, 27 maggio 2010. Parimenti, la nozione di “beni” può dilungarsi ad una prestazione dato di cui gli interessati sono stati privati in virtù di una condizione di concessione discriminatoria, Andrejeva c. Lettonia [GC], no 55707/00, § 79, CEDH 2009. Invece, la speranza di vedere riconoscere la sopravvivenza di un vecchio diritto di proprietà che è molto tempo da bene impossibile esercitare infatti non può essere considerato come un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ed egli va parimenti di un credito condizionale che si estingue a causa del mancata realizzazione della condizione (vedere il richiamo dei principi pertinenti in Malhous c). Repubblica ceca, déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, coi riferimenti ulteriori alla giurisprudenza della Commissione; vedere anche Principe Hans-Adamo II di Liechtenstein c. Germania [GC], no 42527/98, § 85, CEDH 2001-VIII; Nerva ed altri c. Regno Unito, no 42295/98, § 43, CEDH 2002-VIII; Stretch c. Regno Unito, no 44277/98, § 32, 24 giugno 2003.
51. In ogni causa, importa di esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, hanno reso il richiedente titolare di un interesse sostanziale protetto dall’articolo 1 del Protocollo no 1, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turchia, nostri 37639/03, 37655/03, 26736/04 e 42670/04, § 41, 3 marzo 2009; Depalle, precitata, § 62; Plalam S.P.A. c. Italia (fondo), no 16021/02, § 37, 18 maggio 2010, e Di Marco c. Italia (fondo), no 32521/05, § 50, 26 aprile 2011. In questa ottica, la Corte stima che c’è luogo di tenere conto degli elementi di diritto e di seguenti fa.
52. Nello specifico, la Corte rileva che è unicamente in considerazione del carattere “adulterino” della sua filiazione che il richiedente si è visto negare il diritto di chiedere la riduzione della donazione-divisione fatta da sua madre, questa qualifica della sua filiazione che è all’origine della decisione della Corte di cassazione-interpretando le disposizioni transitorie della legge di 2001-di escludere l’applicazione al suo riguardo delle disposizioni relative ai nuovi diritti successori riconosciuti con questa legge. Ora, nei casi dove, siccome nello specifico, un richiedente formula sul terreno dell’articolo 14 composto con l’articolo 1 del Protocollo no 1 un motivo di appello ai termini del quale è stato privato, in tutto o partire ne e per un motivo discriminatorio mirato all’articolo 14, di un valore patrimoniale, il criterio pertinente consisto a ricercare se, non fosse stato questo motivo discriminatorio, l’interessato avrebbe avuto un diritto, sanzionabile dai tribunali interni, su questo valore patrimoniale (vedere, mutatis mutandis, Stec ed altri c. Regno Unito, déc.) [GC], i nostri 65731/01 e 65900/01, § 55, CEDH 2005-X; Andrejeva, precitata, § 79. Tale è il caso nello specifico.
53. Il Governo sostiene che il richiedente non poteva pretendere a nessuno diritto ereditario sulla donazione-divisione del 1970 perché questa aveva avuto per effetto di distribuire, immediatamente ed in modo irrevocabile, i beni di sua madre, e questo anteriormente alla sua filiazione materna giudizialmente constatata, paragrafo 39 sopra. La Corte non saprebbe aderire però a questa tesi. Rileva che se donazione-dividila ha per effetto immediato di realizzare un trasferimento di proprietà, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non diventa una divisione successoria che all’epoca del decesso del donatore. La successione è al tempo stesso aperta e liquidata definitivamente o condivisa al giorno del decesso del discendente, paragrafo 24 sopra che è sopraggiunto solamente nel 1994 nello specifico. Ora, a questa data, la filiazione del richiedente era stabilita. È bene con l’effetto del carattere “adulterino” di questa dunque che il richiedente è stato allontanato della successione di sua madre.
54. A questo riguardo, la presente causa si avvicina dei cause Mazurek e Merger e Cros precitati, e distinguiti del causa Alboize-Barthes ed Alboize-Montezume c. Francia, precitata nella quale è stato deciso che l’ordinamento della successione del padre dei richiedenti, sopraggiunto nel 1955 e dunque molto prima la determinazione della loro filiazione, li impediva di disporre di diritti ereditari sulla successione del de cujus e di definirsi titolari di un “bene.”
55. Ne risulta che gli interessi patrimoniali del richiedente entrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e del diritto al rispetto dei beni che garantisce, ciò che basta a rendere l’articolo 14 della Convenzione applicabile.
2. Sul merito
a) Principi generali
56. La Corte ricorda che nel godimento dei diritti e libertà riconosciute dalla Convenzione, l’articolo 14 vietato di trattare in modo differente, salvo giustificazione obiettiva e ragionevole, delle persone poste nelle situazioni comparabili. Allo sguardo di questa disposizione, una distinzione è discriminatoria se “manca di giustificazione obiettiva e ragionevole”, cioè se non insegue uno “scopo legittimo” o se non c’è “rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto” (Mazurek, precitata, §§ 46 e 48. Peraltro, gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione per determinare se e delle differenze giustificano in quale misura delle differenze tra le situazioni ad altri riguardi analoghi di trattamento, Stec ed altri c. Regno Unito [GC], i nostri 65731/01 e 65900/01, §§ 51 e 52, CEDH 2006-VI. La superficie di questo margine di valutazione varia secondo le circostanze, le tenute ed il contesto, ma appartiene alla Corte di deliberare in ultima istanza sul rispetto delle esigenze della Convenzione. Questa che è innanzitutto un meccanismo di protezione dei diritti dell’uomo, la Corte deve tenere però conto dell’evoluzione della situazione negli Stati contraenti e deve reagire, per esempio, al consenso suscettibile di farsi giorno in quanto alle norme da raggiungere, Konstantin Markin, precitata, § 126.
57. Secondo una giurisprudenza consolidata dal sentenza Marckx, precitata, la distinzione stabilita in materia successoria tra bambino “naturali” e bambini “legittimo” posa problema sotto l’angolo dell’articolo 8 della Convenzione prese isolatamente, Johnston ed altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, serie Ha no 112, così come sotto quello dell’articolo 14 della Convenzione combinata con gli articoli 8, Vermeire c. Belgio, 29 novembre 1991, serie Ha no 214-C; Brauer c. Germania, no 3545/04, 28 maggio 2009, e 1 del Protocollo no 1, Inze c. Austria, 28 ottobre 1987, serie Ha no 126; Mazurek, precitata, e Merger e Cros, precitata). La Corte ha esteso questa giurisprudenza alle liberalità confermando il divieto della discriminazione nella tenuta testamentaria, Pla e Puncernau c. Andorra, no 69498/01, CEDH 2004-VIII. Così, la Corte affermava l’incompatibilità con la Convenzione delle limitazioni ai diritti successori dei bambini fondati sulla nascita fin da 1979, nel sentenza Marckx. Non ha avuto di cesso di riaffermare questo principio fondamentale, erigendo l’interdizione di discriminazione fondata sul carattere “naturale” del legame di parentela in norma di protezione dell’ordine pubblico europeo.
58. La Corte ricorda anche che la comunità di vista tra gli Stati membri del Consiglio dell’Europa in quanto all’importanza dell’uguaglianza di trattamento tra bambino issus del matrimonio e bambini nato fuori matrimonio è stabilita da molto, ciò che ha condotto del resto in materia oggi all’uniformità delle legislazioni nazionali -il principio di uguaglianza che fa sparire li notava anche di bambino legittimo e naturale-così come ad un’evoluzione sociale e giuridica che interina definitivamente sopra l’obiettivo di uguaglianza tra i bambini (paragrafi 28) 34 e 35.
59. Anche, uniche di molto forti ragioni possono portare a stimare compatibile con la Convenzione una distinzione fondata sulla nascita fuori matrimonio (Inze, precitata, § 41; Campo e Bourimi c. Paesi Bassi, no 28369/95, § 38, CEDH 2000-X, e Brauer, precitata, § 40.
60. La Corte non è chiamata, in principio, a regolare delle dispute puramente private. Ciò essendo, nell’esercizio del controllo europeo che gli spetta, non saprebbe restare inerte quando l’interpretazione fatta da una giurisdizione nazionale di un atto giuridico, che si trattasse di una clausola testamentaria, di un contratto privato, di un documento pubblico, di una disposizione legale o ancora pratica amministrativa, appare come essendo irragionevole, arbitrario o in flagrante contraddizione con l’interdizione di discriminazione invalsa all’articolo 14 e più largamente coi principi sottostanti alla Convenzione, Larkos c. Cipro [GC], no 29515/95, §§ 30-31, CEDH 1999-I; Pla e Puncernau, precitata, § 59, e Karaman c. Turchia, no 6489/03, § 30, 15 gennaio 2008.
b) Applicazione nello specifico
i. Sull’esistenza di una differenza di trattamento fondata sulla nascita fuori matrimonio
61. Nello specifico, nessuno contestazione lo fa che il richiedente si è visto priva da una parte definitivamente di riserva ereditaria e collocata in una situazione differente di quella dei bambini legittimi in quanto alla successione di loro madre. Si è trovato impossibilitato di ottenere la riduzione della donazione-divisione di cui era stato escluso difatti ed un parte riservataria in ragione del suo statuto del bambino “adulterino.”
62. Questa differenza di trattamento tra il richiedente e suoi fratellastri e sorellastra risulta dall’articolo 25-II della legge di 2001 che mette come condizione all’applicazione dei nuovi diritti successori dei bambino “adulterini” alle successioni aperte prima del 4 dicembre 2001 che non abbiano dato adito a divisione prima di questa data, paragrafo 30 sopra. Ora, interpretando la disposizione transitoria riguardata, la Corte di cassazione ha stimato che la divisione successoria aveva avuto luogo nel 1994, al momento del decesso della madre del richiedente, paragrafo 23 sopra, seguendo in ciò una giurisprudenza vecchia secondo la quale in materia di donazione-divisione, la successione è al tempo stesso aperta e divisa dal decesso del donatore, paragrafo 24 sopra. Un bambino legittimo, taciuti della donazione-divisione o non concepito ancora all’epoca di questa, non si sarebbe visto opporre un tale ostacolo per ottenere la sua riserva o la sua parte ereditaria conformemente agli articoli 1077-1 e 1077-2 del codice civile, paragrafo 25 sopra. Non è contestato quindi che la differenza di trattamento subito dal richiedente ha per solo motivo la sua nascita fuori matrimonio.
63. La Corte ricorda che il suo ruolo non è di pronunciarsi sull’interpretazione più corretta della legislazione interna, ma di ricercare se il modo di cui questa legislazione è stata applicata ha infranto i diritti garantiti al richiedente con l’articolo 14 della Convenzione (vedere, tra molto altri e mutatis mutandis, Padovani c. Italia, 26 febbraio 1993, § 24, serie Ha no 257-B, e Pla e Puncernau, precitata, § 46. Nello specifico, è chiamata a stabilire dunque se la differenza di trattamento controverso, avendo la sua sorgente in una disposizione della legge interna, aveva una giustificazione obiettiva e ragionevole.
ii. Sulla giustificazione della differenza di trattamento
α) Sul perseguimento di un scopo legittimo,
64. Il Governo non avanza più nessuna giustificazione alla discriminazione tra bambini legittimi e “adulterini.” La Corte constata difatti che lo stato francese ha accettato di modificare la sua legislazione in seguito al sentenza Mazurek, precitata, e ha riformato il diritto delle successioni abrogando l’insieme delle disposizioni discriminatorie al riguardo del bambino “adulterino” meno di due anni dopo suo pronunziati. Si rallegra di questo collocamento in conformità del diritto francese col principio convenzionale di non discriminazione del resto.
65. Tuttavia, secondo il Governo, non era possibile recare offesa ai diritti acquisiti dai terzo, nell’occorrenza gli altri eredi, e ciò ha giustificato di limitare l’effetto retroattivo della legge di 2001 alle sole successioni che erano aperte alla data della sua pubblicazione e non avevano dato luogo a divisione a questa data. Le disposizioni transitorie sarebbero state pianificate così per garantire la pace delle famiglie garantendo i diritti acquisii già dei beneficiari di successioni condivise.
66. La Corte non è convinta che la negazione dei diritti ereditari di uno o di parecchi dei suoi membri possa contribuire a rinforzare la pace in seno ad una famiglia. In compenso, ammette che la protezione dei diritti acquisì può servire gli interessi della sicurezza giuridica, valore sottostante alla Convenzione, Brumărescu c. Romania [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII; Beian c. Romania (no 1), no 30658/05, § 39, CEDH 2007-V (brani); Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], no 13279/05, §§ 56-57, 20 ottobre 2011; Albu ed altri c. Romania, no 34796/09 e segue, § 34, 10 maggio 2012. Così, a proposito di una successione accettata da un bambino “adulterino” all’apertura di questa, nel 1993, e liquidata nel 1996, la Corte ha giudicato già che l’inammissibilità dell’azione decisa dalla Corte di cassazione al motivo che la successione era stata già oggetto di una divisione-ciò che non gli permetteva di beneficiare dei diritti nuovi in applicazione delle disposizioni transitorie della legge di 2001-era conforme al principio di sicurezza giuridica come ricordato nel sentenza Marckx. Difatti, si saprebbe esigere solamente l’istituzione giudiziale annullo liberamente una divisione accettata allo visto di una sentenza della Corte intervenuto dopo suddetta divisione” (E.S). c. Francia, déc.), no 49714/06, 10 febbraio 2009. La Corte ne conclude che la preoccupazione di garantire la stabilità degli ordinamenti successori compiuti che era preponderante agli occhi del legislatore e del giudice investito nello specifico, costituisci un scopo legittimo suscettibile di giustificare la differenza di trattamento di cui si tratta nell’occorrenza. Ancora occorre che questa fosse proporzionato rispetto a questo scopo.
Β) Sulla proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto
67. La Corte osserva che nello specifico, sotto la riserva dell’azione in riduzione prevista dalla legge, il fratellastro ed la sorellastra dei diritti patrimoniali hanno ottenuto del richiedente con l’effetto della donazione-divisione del 1970, questa operante divisione successoria all’epoca del decesso di Sig.ra Sig., sopraggiunto nel luglio 1994. Questa circostanza permette di distinguere la presente causa dei cause Mazurek e Merger e Cros, precitate, dove la divisione successoria non era stata realizzata ancora.
68. Però, la Corte ricorda che “la protezione della “fiducia” del de cujus e della sua famiglia deve cancellarsi dinnanzi all’imperativo dell’uguaglianza di trattamento tra bambini nato fuori matrimonio e bambini issus del matrimonio” (Brauer, precitata, § 43. A questo riguardo, stima che il fratellastro ed il sorellastradel richiedente sapevano-o avrebbero dovuto sapere-che i loro diritti potevano vedersi rimisi in causa. Difatti, all’epoca del decesso di loro madre nel 1994, la legge contemplava un termine di cinque anni per esercitare un’azione in riduzione della donazione-divisione. Gli eredi legittimi dovevano sapere dunque che loro fratellastro poteva chiedere la sua parte ereditaria fino nel 1999 e che questa azione era suscettibile di rimettere in causa, non la divisione come tale, ma la superficie dei diritti di ciascuno dei discendenti. Peraltro, l’azione in riduzione che il richiedente aveva impegnato alla fine nel 1998 era pendente dinnanzi alle giurisdizioni nazionali al momento del pronunziate del sentenza Mazurek che dichiarava incompatibile con la Convenzione una disuguaglianza successoria fondata sulla nascita fuori matrimonio, e della pubblicazione della legge di 2001 che dava esecuzione a questa sentenza incorporando in dritto francesi i principi che erano affermati. Infine, il richiedente non era un discendente di cui ignoravano l’esistenza, perché era stato riconosciuto come figlio naturale di loro madre con un giudizio reso nel 1983, paragrafo 12 sopra; vedere, mutatis mutandis, Campo e Bourimi, precitata, § 39. Questo bastava a nutrire dei dubbi giustificati sulla realtà della divisione successoria realizzata dal decesso di Sig.ra Sig. nel 1994, (vedere i conclusioni dell’avvocato generale), paragrafo 22 sopra.
69. Su questo ultimo spunta, la Corte rileva che, secondo il Governo, la specificità della donazione-divisione impediva una qualsiasi rimessa in causa di una situazione giuridica esistente, nell’occorrenza lo divido dei beni operati nel 1970 e diventato definitivo al decesso del di cujus, nonostante il ricorso giurisdizionale in corso, paragrafi 40 e 41 sopra. Il richiedente oppone a questa tesi, paragrafo 46 sopra. Nelle circostanze particolari dello specifico, dove la giurisprudenza europea e le riforme legislative nazionali mostravano una tendenza chiara verso la soppressione di ogni discriminazione dei bambini nati fuori matrimonio che si tratta dei loro diritti ereditari, la Corte stima che il ricorso esercitato dal richiedente nel 1998 dinnanzi al giudice nazionale e respinto da questo nel 2007 peso pesante nell’esame della proporzionalità della differenza di trattamento (vedere sopra 22 e 68 paragrafi) e paragrafo 72 sotto. Il fatto che questo ricorso era sempre durante in 2001 non poteva, difatti che relativizzare l’attesa degli altri eredi di Sig.ra Sig. di vedersi riconoscere dei diritti incontestati sulla successione di questa.
70. Aussi, à la lumière de ce qui précède, la Cour considère-t-elle que le but légitime de la protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-sœur du requérant n’était pas d’un poids tel qu’il dût l’emporter sur la prétention du requérant d’obtenir une part de l’héritage de sa mère.
71. Del resto, sembra che, anche agli occhi delle autorità nazionali, le attese degli eredi avendo beneficiato di una donazione-divisione non sono a proteggere in ogni circostanza. Difatti, se la stessa azione in riduzione della donazione-divisione era stata esercitata allo stesso momento da un altro bambino legittimo, nato dopo questa o escluso volontariamente della divisione, questa fine di no-ricevere non gli sarebbe stata opposta.
72. A questo riguardo, la Corte giudica contestabile che nel 2007, degli anni dopo i sentenze Marckx e Mazurek precitati, il giudice nazionale abbia potuto modulare differentemente la protezione della sicurezza giuridica a seconda che era opposta ad un bambino legittimo o ad un bambino “adulterino.” Nota anche che la Corte di cassazione non ha risposto al mezzo principale invocato dal richiedente e tirato dell’incomprensione del principio di non discriminazione come garantito con l’articolo 14 della Convenzione. Ora, ha giudicato già che i tribunali debbano esaminare con rigore i mezzi che hanno fatto riferimento ai “diritti e libertà” garantite dalla Convenzione di cui sono investiti e che si tratta là di un corollario del principio di sussidiarietà, Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, no 76240/01, § 96, 28 giugno 2007, e Magnin c. Francia, déc.), no 26219/08, 10 maggio 2012.
Γ) Conclusione,
73. Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte conclude che non esisteva di rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito. La differenza di trattamento di cui il richiedente ha fatto l’oggetto non aveva giustificazione obiettiva e ragionevole dunque. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione combinata con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
74. Questa conclusione non mette in causa il diritto degli Stati di contemplare delle disposizioni transitorie quando adottano una riforma legislativa in vista di liberarsi dai loro obblighi che derivano dell’articolo 46 § 1 della Convenzione (vedere, per esempio, Antoni c. Repubblica ceca, no 18010/06, 25 novembre 2010; Compagnia dei gas di petrolio Primagaz c. Francia, no 29613/08, § 18, 21 dicembre 2010; Mork c. Germania, i nostri 31047/04 e 43386/08, §§ 28 a 30 e 54, 9 giugno 2011, e Taron c. Germania, dec.), no 53126/07, 29 maggio 2012.
75. Tuttavia, se il carattere essenzialmente declaratorio delle sentenze della Corte lascia allo stato la scelta dei mezzi per cancellare le conseguenze della violazione (Marckx, precitata, § 58, e Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT, c,). Svizzera (no 2) [GC], no 32772/02, § 61, CEDH 2009, c’è luogo di ricordare nello stesso momento in cui l’adozione di misure prove generale implica per lo stato l’obbligo di prevenire, con zelo, delle notizie violazioni simili a queste constatato nelle sentenze della Corte (vedere, per esempio, Salah c. Paesi Bassi, no 8196/02, § 77, CEDH 2006-IX (brani)). Ciò provoca l’obbligo per il giudice nazionale di garantire, conformemente al suo ordine costituzionale e nel rispetto del principio di sicurezza giuridica, il pieno effetto delle norme della Convenzione, come interpretate con la Corte. Ora, tale non è stato il caso nello specifico.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE COMBINATA CON L’ARTICOLO 8
76. Il richiedente si lamenta, per le stesse ragioni che queste invocato sotto l’angolo del diritto al rispetto dei suoi beni, di una discriminazione ingiustificata che reca offesa al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantita con l’articolo 8 della Convenzione che dispone, precedentemente:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare
2. Non può esserci ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto se non per quanto questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, sia necessaria alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione delle violazioni penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libertà