PRIMA SEZIONE
CAUSA EXAMILIOTIS C. GRECIA (NO 4)
( Richiesta no 15545/07)
SENTENZA
STRASBURGO
11 giugno 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Examiliotis c. Grecia (no 4),
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione) riunendosi in una camera composta da:
Nina Vajić, presidentessa, Christos Rozakis, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 maggio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 15545/07) diretta contro la Repubblica ellenica e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. D. E. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 23 gennaio 2007 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo greco (“il Governo”) è rappresentato dai delegati del suo agente, i Sigg. I. Bakopoulos, revisore presso il Consulente legale di stato e G. Kanellopoulos, assessore presso il Consulente legale di stato.
3. Il 22 aprile 2008, la presidentessa della prima sezione ha deciso di comunicare il motivo di appello derivato dalla durata del procedimento al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1936 e risiede a Neos Kosmos.
5. Il 18 luglio 2001, il richiedente investì il tribunale amministrativo di Corinto, composto da un giudice, di un’azione in danno-interessi contro lo stato. Adduceva che in ragione di omissioni della polizia, la sua casa e la casa dei suoi genitori erano state svaligiate.
6. Il 20 ottobre 2003, il tribunale amministrativo di Corinto respinse la sua azione, decisione no 191/2003. Questa decisione trascritta in bella copia e fu certificata come conforme il 14 ottobre 2004 e fu notificata al richiedente dalla cancelleria del tribunale amministrativo l’ 8 marzo 2005.
7. Il 6 maggio 2005, il richiedente interpose appello.
8. Il 26 ottobre 2006, il tribunale amministrativo di Corinto, composto da tre giudici e deliberando in appello, confermò la decisione attaccata (sentenza no 263/2006). Questa sentenza fu notificata al richiedente il 18 gennaio 2007.
9. Secondo il diritto interno, la sentenza no 263/2006 non era suscettibile di ricorso in cassazione.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
10. L’articolo 195 del codice di procedimento amministrativo dispone:
“1. Le decisioni sono notificate alle parti, in copie certificate come conformi, allo zelo della cancelleria.
(…) “
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
11. Il richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
12. Il Governo si oppone a questa tesi. Adduce che il procedimento in causa è stato condotto con celerità e che tutti i suoi stadi sono stati realizzati in termini ragionevoli. In particolare, il Governo sostiene che la decisione no 191/2003 era stata trascritta in bella copia ed era stata certificata come conforme a partire dal 14 ottobre 2004 e che il richiedente poteva procurarsene dunque una copia.
A. Sull’ammissibilità
13. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione rileva inoltre che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
1. Periodo da considerare
14. Il periodo controverso è cominciato il 18 luglio 2001, con l’immissione nel processo del tribunale amministrativo di Corinto insieme ad un giudice e si è conclusa il 26 ottobre 2006, con la sentenza no 263/2006 del tribunale amministrativo di Corinto che deliberava in appello. Si è dilungato dunque per circa cinque anni e tre mesi per due gradi di giurisdizione.
2. Carattere ragionevole della durata del procedimento
15. La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si rivaluta secondo le circostanze della causa ed avuto riguardo ai criteri consacrati dalla sua giurisprudenza, in particolare la complessità della causa, il comportamento del richiedente e quello delle autorità competenti così come la posta della controversia per gli interessati (vedere, tra molte alte, Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender precitata).
17. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessun fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. In particolare, la Corte osserva un lungo intervallo tra il 20 ottobre 2003, data del pronunziato della decisione no 191/2003 ed il 14 ottobre 2004, data in cui fu trascritta in bella copia e certificata come conforme. Inoltre, la Corte non aderisce all’argomento del Governo secondo cui il richiedente poteva, fin dal 14 ottobre 2004, procurarsi copia della decisione no 191/2003 per interporre appello. Difatti, secondo l’articolo 195 del codice di procedimento amministrativo (vedere sopra paragrafo 10), incombe sulla cancelleria del tribunale amministrativo di procedere alla notificazione delle decisioni alle parti. Pertanto, il termine di più di quattro mesi che è trascorso tra le date di trascrizione in bella copia e di notificazione della decisione no 191/2003, è imputabile allo stato.
Del resto, la Corte riafferma che incombe sugli Stati contraenti di organizzare il loro sistema giudiziale in modo tale che le loro giurisdizioni possano garantire a ciascuno il diritto di ottenere una decisione definitiva sulle contestazioni relative ai suoi diritti ed obblighi di carattere civile in un termine ragionevole (vedere Comingersoll S.p.A. c. Portogallo [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Quindi, tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
18. Il richiedente si lamenta che il rigetto della sua azione in danno-interessi contro lo stato greco da parte delle giurisdizioni interne ha recato offesa al suo diritto alla protezione dei suoi beni. Denuncia una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, disposizione così formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
Sull’ammissibilità
19. La Corte nota che l’oggetto del procedimento in danno-interessi impegnato dal richiedente dinnanzi alle giurisdizioni amministrative non riguardava un “bene reale” e che questo si trovava nella posizione di semplice richiedente. Pertanto, non può pretendere di avere un “bene”, né un credito certo, liquido ed esigibile (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 59, serie A no 301-B) e neanche una “speranza legittima” (Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, §§ 45-52, CEDH 2004-IX).
20. Ne segue che questa parte della richiesta deve essere respinta come incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione, in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 di questa.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
22. Il richiedente richiede, senza precisare, 5 700 euro (EUR) a titolo del danno materiale. Richiede inoltre 10 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
23. Il Governo invita la Corte ad allontanare la richiesta a titolo del danno materiale. Afferma inoltre che una constatazione di violazione costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente a titolo del danno morale. A titolo alternativo, afferma che la somma assegnata a questo titolo non dovrebbe superare i 2 000 EUR.
24. La Corte ricorda che la constatazione di violazione della Convenzione alla quale è giunta risulta esclusivamente da un’incomprensione del diritto dell’interessato a vedere la sua causa sentita in un “termine ragionevole.” In queste condizioni, non vede legame di causalità tra la violazione constatata ed un qualsiasi danno materiale di cui il richiedente avrebbe dovuto soffrire; c’è dunque luogo di respingere questo aspetto delle sue pretese. In compenso, la Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo che non compensa sufficientemente la constatazione di violazione della Convenzione. Deliberando in equità, gli accorda 4 000 EUR a questo titolo, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta.
B. Oneri e spese
25. Il richiedente chiede anche 6 431,70 EUR, fatture in appoggio, per gli oneri e le spese sostenute dinnanzi alle giurisdizioni interne e relative alla sua rappresentanza dinnanzi alla Corte.
26. Il Governo afferma che conviene allontanare questa richiesta, perché il richiedente non l’ha supportata sufficientemente.
27. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità così come il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002).
28. Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte stima ragionevole la somma di 1 000 EUR ogni onere compreso e l’accorda al richiedente. Questa somma è da completare di ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta da questo.
C. Interessi moratori
29. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dalla durata eccessiva del procedimento ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4 000 EUR (quattromila euro) a titolo del danno morale e 1 000 EUR (mille euro) a titolo degli oneri e delle spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto l’ 11 giugno 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
Cancelliere Presidente