TERZA SEZIONE
CAUSA EVOLCEANU C. ROMANIA
( Richiesta no 37522/05)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
9 febbraio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Evolceanu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 19 gennaio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 37522/05) diretta contro la Romania da due cittadine di questo Stato, le Sig.re E. E. ed I. E. (“le richiedenti”) che hanno investito la Corte il 13 ottobre 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 15 novembre 2006, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Le richiedenti sono nate rispettivamente nel 1966 e 1963 e risiedono a Parigi.
5. I fatti della causa, come esposti dalle richiedenti, si possono riepilogare come segue.
6. Nel 1950, in virtù del decreto di statalizzazione nº 92/1950, lo stato rumeno prese possesso degli appartamenti numeri 1 e 2 di un immobile ubicato a Bucarest al no 16 di via Popa Soare che apparteneva al padre delle richiedenti.
7. Con un contratto del 12 aprile 1975, concluso in virtù della legge no 4/1973 che autorizzava la vendita degli immobili per abitazione (“la legge no 4/1973) la società gerente dei beni appartenenti allo stato (“l’ICVL”), vendette l’appartamento no 1 ai coniugi B., inquilini dell’immobile in questione.
1. Azione di rivendicazione
8. In una data non precisata, il padre delle richiedenti investì il tribunale di prima istanza di Bucarest di un’azione di rivendicazione dei suddetti appartamenti, contro il consiglio locale di Bucarest e la società commerciale F. S.p.A. (“la società F.”), gerente dei beni che appartenevano allo stato.
9. Con un giudizio del 7 dicembre 1994, il tribunale fece diritto all’azione ed ordinò alle parti convenute di restituire al padre delle richiedenti i due appartamenti in controversia. Il tribunale giudicò che al momento della statalizzazione, l’interessato faceva parte di una categoria sociale esonerata di questa misura e che il decreto no 92/1950 violava le disposizioni in vigore della Costituzione all’epoca.
10. Con una sentenza del 18 aprile 1995, diventata definitiva in quanto non attaccata tramite un ricorso, il tribunale dipartimentale di Bucarest respinse come mal fondato l’appello rilevato dal consiglio locale di Bucarest contro il giudizio precitato.
2. Collocamento in esecuzione del giudizio del 7 dicembre 1994
11. Con una decisione del 21 agosto 1995, il sindaco di Bucarest ordinò la restituzione dei due appartamenti in controversia al padre delle richiedenti.
12. Il 9 ottobre 1995, i rappresentanti del società F. ed il mandatario del padre delle richiedenti firmarono un verbale di collocamento in possesso dell’appartamento nº 2 in cui constatarono che l’appartamento no 1 era stato venduto, il 12 aprile1975 ai coniugi B. Il 15 agosto 1996, il padre delle richiedenti decedette, e queste ultime furono dichiarate le sue eredi.
3. Procedimento iniziato in virtù della legge nº 10/2001
13. Il 6 luglio 2001, sul fondamento della legge nº 10/2001 sul regime giuridico dei beni statalizzati abusivamente (“la legge no 10/2001”), le richiedenti investirono il municipio di Bucarest di un’istanza di restituzione in natura dell’appartamento nº 1 del suddetto immobile e del terreno ivi afferente. Il 6 marzo 2003, le richiedenti chiesero la sospensione del procedimento amministrativo così iniziato, al motivo che un’azione di annullamento del contratto di vendita del 12 aprile 1975 era pendente dinnanzi ai tribunali.
4. Azione di annullamento del contratto di vendita dell’appartamento nº 1
14. Il 13 agosto 2002, le richiedenti investirono il tribunale di prima istanza di Bucarest di un’azione di annullamento del contratto di vendita del 12 aprile 1975, introdotta contro il municipio di Bucarest, i coniugi B. ed la società F. chiesero anche la restituzione dell’appartamento e lo sfratto dei coniugi B.
15. Con un giudizio del 16 aprile 2003, il tribunale respinse come mal fondata l’azione delle richiedenti. Giudicò che al momento della vendita, la validità del titolo dello stato non era rimessa in questione, dal momento che l’inapplicabilità del decreto 92/1950 al padre delle richiedenti era stato constatato solo col giudizio del 7 dicembre 1994. Il tribunale giudicò dunque che al momento della vendita, lo stato era il proprietario dell’appartamento e che non c’era stato errore delle parti su questa qualità.
16. Con una sentenza del 6 febbraio 2004, il tribunale dipartimentale di Bucarest respinse come male fondato l’appello interposto dalle richiedenti. Giudicò che tutte le condizioni della legge nº 4/1973 erano state rispettate all’epoca della vendita e che a questo momento il bene in questione non era colpito da inalienabilità. Peraltro, respinse il mezzo derivato dalla malafede delle parti, giudicando che il titolo dello stato era stato invalidato unicamente nel 1994.
17. Con una sentenza del 18 aprile 2005, la corte di appello di Bucarest respinse come male fondato il ricorso formato dalle richiedenti.
5. Azione di rivendicazione dell’appartamento nº 1
18. Con un giudizio del 20 ottobre 2008, il tribunale di prima istanza di Bucarest accolse l’azione di rivendicazione delle richiedenti ed ordinò la restituzione del loro bene. Il tribunale fece anche diritto all’azione di garanzia per esclusione introdotta dai coniugi B. contro lo stato rumeno rappresentato dal ministero delle finanze che fu condannato a pagare loro 102 907 EUR, per l’appartamento che avevano acquistato in buona fede. Il tribunale si appellò per concedere questa somma a una perizia che datava giugno 2008, che aveva ordinato.
19. Il 7 maggio 2009, i coniugi B. ed il ministero delle finanze interposero appello contro il giudizio precitato. Come risulta dagli ultimi documenti versati alla pratica, il procedimento è sempre pendente dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. La sentenza che sarà pronunciata eventualmente in appello sarà suscettibile di ricorso.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
20. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26), Păduraru c. Romania,( no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
21. Le richiedenti adducono un attentato al diritto al rispetto dei loro beni in ragione dell’impossibilità nella quale si trovano di godere dell’appartamento di cui sono state riconosciute proprietarie con un giudizio definitivo ed irrevocabile. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
22. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che questo non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
23. Il Governo reitera i suoi argomenti presentati precedentemente in cause simili. Evidenzia in modo particolare le circostanze eccezionali che circondano in Romania il meccanismo di restituzione dei beni statalizzati o di indennizzo dei vecchi proprietari, facendo riferimento alla giurisprudenza Broniowski c. Polonia ([GC], no 31443/96, CEDH 2004-V) e Jahn ed altri c. Germania ([GC], numeri 46720/99, 72203/01 e 72552/01, CEDH 2005-VI).
24. Le richiedenti contestano il carattere reale ed effettivo del sistema di indennizzo messo in posto dalla legge no 10/2001, modificata dalla legge no 247/2005.
25. La Corte ha affermato già in numerose cause che il collocamento in fallimento del diritto di proprietà delle richiedenti sui loro beni venduti dallo stato a terzi che li occupavano in quanto inquilini, combinato con la mancanza di indennizzo all’altezza il valore del bene è incompatibile col diritto al rispetto dei loro beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (Străin precitata, §§ 39, 43 e 59; Porteanu c. Romania, no 4596/03, § 35, 16 febbraio 2006).
26. La Corte nota che la presente causa è particolare, perché, per il momento, le richiedenti hanno ottenuto guadagno di causa con un giudizio di prima giurisdizione, resa il 20 ottobre 2008 dal tribunale di prima istanza di Bucarest che ha ordinato la restituzione del loro bene ed il collegamento della garanzia per esclusione dello stato nei confronti dei coniugi B.,
27. Tuttavia, questo giudizio che non è ancora definitivo ed essendo contestato a livello interno, tanto dai coniugi B. che dal ministero delle finanze, la Corte non vede ragioni di scostarsi dal suo approccio nelle cause precitate. La vendita da parte dello stato del bene delle richiedenti impedisce, oggi ancora, a queste di godere del loro diritto di proprietà riconosciuto dal giudizio definitivo del 7 dicembre 1994 del tribunale dipartimentale di Bucarest. La Corte considera che tale situazione equivale ad una privazione di proprietà de facto, in mancanza di un qualsiasi indennizzo.
28. La Corte ricorda che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto nel luglio 2005 dalla legge no 247/2005 permetterebbe ai beneficiari di questa legge di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, un’indennità in rapporto col valore venale dei beni di cui sono stati privati.
29. Questa conclusione non pregiudica a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell’avvenire, i meccanismi di finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come le richiedenti, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari, con una decisione giudiziale definitiva.
30. Pertanto, c’è stata e continua ad esserci violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
31. Le richiedenti adducono che il rigetto della loro azione di annullamento del contratto di vendita dell’appartamento no 1, così come il difetto dei tribunali di motivare le loro decisioni, hanno ignorato il loro diritto ad un processo equo come garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione che è formulato così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
32. Tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, e nella misura in cui è competente per conoscere delle affermazioni formulate, la Corte non ha rilevato nessuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.
33. Ne segue che questa parte della richiesta è manifestamente mal fondata e deve essere respinta in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLLA CONVENZIONE
34. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
35. Le richiedenti hanno richiesto, in un primo tempo, 71 771 euro (EUR) rappresentanti il valore commerciale dell’appartamento controverso, dei suoi annessi e del terreno ivi afferente ai quali si aggiungono 39 200 EUR per la mancanza a guadagnare, così come 20 000 EUR di danni morali e 8 505 di oneri e spese. Hanno mandato una perizia tecnica che datava aprile 2007, a sostegno della loro richiesta. Ulteriormente, le richiedenti hanno chiesto, a titolo del danno patrimoniale, la somma fissata dalla perizia giudiziale del giugno 2008, o 102 907 EUR (vedere sopra § 18).
36. Il Governo stima che il valore commerciale dello stesso bene controverso è di 49 623 EUR e fornisce il parere di un perito, del settembre 2007.
37. Nelle circostanze dello specifico (vedere sopra §§ 26-27), la Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non è matura, così che conviene riservarla tenendo anche conto dell’eventualità di un accordo tra lo stato convenuto e le interessate (articolo 75 §§ 1 e 4 dell’ordinamento della Corte).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1, ed inammissibile in quanto al motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non è matura; perciò:
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed le richiedenti ad indirizzarle per iscritto, nel termine dei sei mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva l’ ulteriore procedimento e delega al presidente della camera la cura di fissarla all’occorrenza.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 9 febbraio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente