Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare,
PRIMA SEZIONE
CAUSA ENDRIZZI C. ITALIA
(Richiesta no 71660/14)
SENTENZA
STRASBURGO
23 marzo 2017
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Endrizzi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Ale? Pejchal,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 febbraio 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 71660/14) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 5 novembre 2014 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Cesena. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il 18 maggio 2016, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DILLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1968 e risiede a Caldes.
5. I fatti della causa, come sono stati esposti dal richiedente, possono riepilogare come segue.
6. Dal matrimonio del richiedente con T.L.G. nasce un bambino, G., l? 11 gennaio 2005. In luglio 2005, T.L.G. lascia il domicilio familiare col bambino ed and? a vivere presso della sua famiglia, in Sicilia, a mille chilometri di distanza.
7. Il 19 luglio 2007, il giudice di Trento pronunci? la separazione di corpo. L’accordo concluso entra le parti affidava la guardia di G. ai suoi due genitori, fissava la residenza principale del bambino a casa la madre, in Sicilia, ed accordava al richiedente un diritto di visita e di alloggio molto disteso.
8. Fin dalla sua separazione di col richiedente, T.L.G. palesa una forte opposizione ad ogni relazione tra egli e G., allora vecchio di due anni.
9. In novembre 2007, T.L.G. deposita denuncia contro il richiedente dinnanzi alla procura di Trento per violenze sessuali sul bambino. Un’inchiesta fu aperta ed un perizia psicofisica concernente il bambino fu condotto.
10. Il 10 marzo 2008, in mancanza di prova che il richiedente si era concesso ad abusi sessuali sul bambino, la denuncia fu ritirata . Secondo il perito, T.L.G. era angosciata all’idea che il richiedente potesse vedere il bambino. Il perito stim?, per questa ragione, che il bambino doveva passare dei lunghi periodi con suo padre per annodare una relazione con lui.
11. Il 3 marzo 2008, T.L.G. deposita un altro lamento penale a Catania contro il richiedente per violenze sessuali sul bambino.
12. Tre anni pi? il 10 maggio 2011, il lamento penale fu archiviato tardi. La decisione di archiviazione sottolineava la difficolt? della madre a separarsi dal bambino per permettere a questo ultimo di annodare una relazione col richiedente.
13. Nel frattempo, mentre l’inchiesta penale consecutiva al deposito del secondo lamento era in corso, il tribunale per bambini di Catania (“il tribunale”) aveva aperto un procedimento per decadere il richiedente della sua autorit? parentale.
14. Il 22 maggio 2008 il tribunale ordin? che gli incontri tra i richiedenti ed il suo bambino si svolgono in ambiente protetto.
15. Il 9 agosto 2008, gli incontri tra G. ed il richiedente erano stati sospesi in ragione dello stato psicologico perturbato del bambino.
16. Il 11 maggio 2009, il perito constat? che il richiedente e T.L.G. erano in grado di esercitare il loro ruolo parentale.
17. Il 10 giugno 2009, la procura diede il suo parere favorevole agli incontri tra il richiedente ed i bambini.
18. Il 16 luglio 2009, il tribunale aveva chiesto ai servizi sociali di osservare il bambino e di rendere un rapporto sulla relazione di questo col richiedente.
19. Il 1 ottobre 2009, il tribunale aveva incaricato i servizi sociali di aiutare T.L.G. ad esercitare il suo ruolo di genitore ed a migliorare le sue competenze parentali. Tra novembre 2009 ed ottobre 2010, il richiedente aveva depositato dinnanzi a questo tribunale cinque ricorsi urgenti per potere incontrare suo figlio.
20. Nel gennaio 2010, un incontro tra i richiedenti ed il bambino erano stati organizzati. Era durata solamente alcuni minuti al motivo che il bambino era molto agitato.
21. Il 26 ottobre 2011, il tribunale rese una decisione nella quale osservava che i periti avevano escluso che il bambino avesse subito delle violenze sessuali, ma concluso che soffriva della situazione conflittuale che esiste tra i suoi genitori e che era vittima di una forma di abuso psicologico. Il tribunale stimava che, tenuto conto dell’archiviazione del lamento penale, non c’era pi? luogo di vietare i contatti tra il richiedente e suoi figli.
22. Rilevava anche che i psichiatri avevano sottolineato la situazione difficile nella quale si trovava il bambino, dovuta al fatto che sua madre gli aveva trasmesso il suo stress e le sue angosce legate ai suoi contatti col richiedente.
23. Il tribunale decise infine che il bambino doveva seguire presso un percorso terapeutico del servizio di neuropsychiatrie della citt? di Acireale e che il richiedente potrebbe incontrarlo secondo le modalit? fissate da questo servizio.
24. Il richiedente interpose in particolare appello di questa decisione, chiedendo, di sospendere l’autorit? parentale di T.L.G.. Il 5 aprile 2012, un psichiatra fu nominato.
25. Con una decisione del 2 gennaio 2013, la corte di appello, dopo avere sottolineato che il bambino subiva la tensione emotiva di sua madre e che aveva per questa ragione negata di vedere il richiedente, respinse il ricorso di questo ultimo. Sottoline? anche la necessit? di prendere delle misure in vista di ricostruire oramai una relazione compromessa, secondo lei, tra il richiedente e suoi figli ed incaric? il servizio di neuropsychiatrie di un seguito attento della situazione.
26. Con una decisione del 10 dicembre 2015, il tribunale di Catania, carico di pronunciarsi sul divorzio del richiedente e di T.L.G, dopo avere osservato che il bambino si trovava in una situazione molto difficile in ragione della mancanza di contatti con suo padre da parecchi anni, chiese al servizio di neuropsychiatrie di Acireale di informarlo delle misure che erano state prese in esecuzione della decisione del tribunale del 26 ottobre 2011, e l’incaric? di valutare la situazione della famiglia, di pronunciarsi sulle capacit? parentali del richiedente e di T.L.G, di precisare per quali ragioni G. non voleva vedere suo pi? padre e di indicare quale era la migliore soluzione di guardia per il bambino.
27. Il 13 gennaio 2016, un rapporto sullo stato del bambino fu depositato alla cancelleria. Secondo il perito, nonostante l’archiviazione dei due lamenti penali formati da T.L.G, il bambino era convinto di avere subito degli attouchements. Inoltre, il rapporto menzionava che la mancanza di cooperazione tra i genitori, il fatto che nessuno di essi aveva seguito di procedimento di mediazione n? di percorso psicologico cos? come il fatto che il padre viveva a mille chilometri di distanza rendeva molto difficile la rammenda dei contatti tra questo ultimo ed i bambini. Il perito suggeriva tuttavia una ripresa degli incontri tra il richiedente e suo figlio ed i perseguimenti del percorso terapeutico per il bambino.
28. Il 8 aprile 2016, T.L.G. investe il tribunale per bambini per chiedere l’interruzione di ogni contatto eventuale tra il richiedente e suoi figli in ragione dei nuovi sospetti da parte sua di attouchements sessuali.
29. Con una decisione del 20 aprile 2016, il tribunale per bambini ordin? ai servizi sociali di condurre un’inchiesta sulla famiglia, sul bambino e sul richiedente. Il rapporto fu depositato alla cancelleria il 7 giugno 2016. Ne risultava che il richiedente non aveva avuto nessuno contatto col bambino da 2008, eccetto alcuni incontri sporadici, e che l’ultimo incontro aveva avuto luogo dinnanzi al giudice del tribunale, il 8 giugno 2016, in occasione di un’udienza.
30. Ad una data non precisata, il tribunale per bambini si dichiar? incompetente in ragione del procedimento pendente dinnanzi al tribunale civile di Catania.
31. Con una decisione del 16 giugno 2016, questo tribunale, dopo avere sottolineato che G. aveva negato di vedere suo padre come convenuto e che le difficolt? espresse dal bambino non erano legate alle accuse di abusi sessuali ma erano la conseguenza della difficolt? delle relazioni tra il richiedente e T.L.G, siccome l’aveva rilevato anche il giudice penale all’epoca del proscioglimento del richiedente del capo di violenze sessuali, incaric? i servizi sociali ed il servizio di neuropsychiatrie di osservare il bambino, di sostenere questo nella determinazione della sua relazione con suo padre e di rendere un rapporto sul rispetto con T.L.G. delle prescrizioni del tribunale. Ordin? anche la presa incaricata di T.L.G. coi servizi sociali per aiutarlo a ricuperare pienamente le sue capacit? parentali e fiss? una nuova udienza al 12 luglio 2016.
32. Risulta degli elementi della pratica che un’altra udienza ha avuto luogo nel novembre 2016. Tuttavia, le parti non hanno informato la Corte del seguito del procedimento
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
33. Il diritto interno pertinente si trova descrive nel sentenza Strumia c. Italia (no 53377/13, ?? 73-78, 23 giugno 2016,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE PRESUNT DELLL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
34. Il richiedente adduce una violazione al suo riguardo del diritto al rispetto della vita familiare. Difatti, si lamenta di non avere potuto esercitare il suo diritto di visita dal 2007 malgrado l’esistenza di parecchie decisioni del tribunale fissando le condizioni. Rimprovera ai servizi sociali di essersi avvalso di una troppo grande autonomia nel collocamento in ?uvre delle decisioni del tribunale ed a questo di non avere esercitato di controllo consolidato del lavoro di questi stessi servizi sociali. L’articolo 8 della Convenzione ? formulato cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare
2. Non pu? avere ingerenza di un’autorit? pubblica nell’esercizio di questo diritto che per quanto questa ingerenza ? prevista dalla legge e che costituisce una misura che, in una societ? democratica, ? necessario alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, al bene essere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati penali, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e libert? di altrui. “
35. Il Governo combatte la tesi del richiedente.
A. Sull’ammissibilit?
36. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
37. Il richiedente indica che, nonostante le decisioni del tribunale che ordina la ripresa degli incontri tra il suo bambino e lui, di prima nel 2008, poi in 2011 ed in 2013, e bene che la sua autorit? parentale non fosse stata sospesa mai, non ha pi? nessuno contatto, anche telefonico, con suo figlio dal 2010. Arguisce che i servizi sociali non l’hanno convocato mai per mettere in opera un percorso di avvicinamento con suo figlio e che non l’hanno informato dei percorsi di sostegno psicologico effettuato dal bambino.
38. Il richiedente stima che l’interesse superiore del bambino era di costruire una relazione coi suoi due genitori, ma che ci? non ? stato possibile, secondo lui, in ragione di un comportamento patologico di T.L.G che avrebbe sempre cavalcato il bambino contro lui. Dichiara che ? stato tenuto lontano da tutto ci? che riguardava la psicologia del bambino. Ai suoi occhi, il comportamento delle autorit? ? contrario al principio del coparentalit?.
39. Il richiedente adduce che nessuna misura ? stata presa dai servizi sociali riguardati durante tutti questi anni per aiutare il suo bambino a sormontare le sue difficolt? relazionali con lui, difficolt? derivando, secondo lui, delle accuse di attouchements ingiustamente portate contro lui.
40. Di pi?, il richiedente sostiene che, per impedire i contatti tra suo figlio e lui, contatti che sarebbero stati raccomandati dal perito nominato dal tribunale investito per pronunciarsi sul divorzio, T.L.G. ha, in 2016, depositato di nuovo un ricorso dinnanzi al tribunale al fine di ostacolare suddetti incontri. Avrebbe una nuova volta fa parte di sospetti in quanto all’esistenza di abusi sessuali col richiedente.
41. Il richiedente si appella sul rapporto depositato all’epoca dell’ultimo procedimento dinnanzi al tribunale civile di Catania per dimostrare che suo figlio non cresce serenamente e non accettare la figura paterna. Arguisce che questa situazione ? una conseguenza del comportamento di T.L.G che mirerebbe ad escluderlo della vita del bambino. Secondo lui, i servizi sociali non hanno saputo condurre a bene la missione di cui li aveva incaricati il tribunale in 2011 e la corte di appello in 2013, a sapere sostenere il bambino e ?uvrer ad un avvicinamento tra suo figlio e lui. Il richiedente aggiunge che le autorit? non hanno preso velocemente le misure necessarie che permettono di ricostruire la relazione tra il suo bambino e lui.
42. Il Governo stima che le autorit? hanno agito nell’interesse del bambino che giudica che questo ultimo doveva beneficiare di un avvicinamento col richiedente in dispetto dell’opposizione della madre a questo motivo. Rinvia a questo riguardo alle decisioni del tribunale di Catania del 26 ottobre 2011 e della corte di appello di Catania del 2 gennaio 2013, paragrafi 21 e 25 sopra.
43. In particolare, secondo il Governo, le autorit? italiane hanno adottato tutte le misure necessarie affinch? il bambino possa riannodare con suo padre. Il Governo garantisce che le autorit? hanno valutato tutti gli elementi della causa basandosi sulle perizie che avrebbero sottolineato gi?, in 2011, che gli incontri tra i richiedenti e suo figlio non erano nell’interesse esclusivo del minore in ragione della reazione negativa di questo. Non si tratta, secondo il Governo, di decisioni stereotipate o automatici.
44. Il Governo indica che, nel suo rapporto di 2016, il perito ha messo in evidenza che le difficolt? incontrate nello svolgimento degli incontri sarebbero state dovute ai rifiuti del bambino, al fatto che il richiedente viveva a mille chilometri di distanza ed alla mancanza di cooperazione di questo ultimo.
45. Secondo il Governo, le decisioni delle autorit? giudiziali non hanno oltrepassato il margine di valutazione dello stato e le autorit? in questione hanno fatto tutto ci? che si poteva aspettare ragionevolmente di esse per garantire il legame tra il richiedente ed i suoi bambini. A questo riguardo, il Governo dice che, secondo la giurisprudenza della Corte, questa non pu? sostituire la sua valutazione a quella delle autorit? nazionali. Di pi?, ripete che, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che gli sforzi delle autorit? sono stati vani non conduce automaticamente alla conclusione che lo stato ha mancato agli obblighi positivi che derivano per lui dell’articolo 8 della Convenzione, Nicol? Santilli c. Italia, no 51930/10, ? 674, 17 dicembre 2013.
2. Valutazione della Corte
ha, Principi generali
46. La Corte ricorda che, per un genitore ed il suo bambino, essere rappresentato insieme un elemento fondamentale della vita familiare, Kutzner c. Germania, no 46544/99, ? 58, CEDH 2002, e che le misure interne che i ne impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione, K. e T. c. Finlandia [GC, no 25702/94, ? 151, CEDH 2001 VII.
47. La Corte ricorda che l’articolo 8 della Convenzione tende per l’essenziale a premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici e che pu? generare per di pi? degli obblighi positivi inerenti ad un “rispetto” effettivo della vita familiare. La frontiera tra gli obblighi positivi e gli obblighi negativi dello stato a titolo di questa disposizione non suscita una definizione precisa; i principi applicabili sono tuttavia comparabili. Nei due casi, bisogna avere esattamente riguardo equilibrio a predisporre tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della societ? nel suo insieme tenendo tuttavia conto di ci? che l’interesse superiore del bambino deve costituire la considerazione determinante, Gnahor? c. Francia, no 40031/98, ? 59 CEDH 2000 IX, potendo, secondo la sua natura e la sua gravit?, il prevalere su quello dei genitori, Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 66, CEDH 2003 VIII.
48. La Corte ricorda anche che l’obbligo delle autorit? nazionali di prendere delle misure per facilitare degli incontri tra un genitori ed il suo bambino non sono assoluti. Il punto decisivo consiste in sapere se le autorit? nazionali hanno preso, per facilitare le visite, tutte le misure necessarie che si poteva esigere ragionevolmente di esse nell’occorrenza (idem, ? 58. In questo genere di causa, il carattere adeguato di una misura si giudica alla rapidit? del suo collocamento in ?uvre, perch? il passaggio del tempo pu? avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino ed i genitori che non vivono con egli, Maumousseau e Washington c. Francia, no 39388/05 ? 83, 6 dicembre 2007; Zhou c. Italia, no 33773/11, ? 48, 21 gennaio 2014; Kuppinger c. Germania, no 62198/11, ? 102, 15 gennaio 2015. Il fattore tempo riveste un’importanza particolare dunque perch? ogni ritardo procedurale rischia di decidere in fatto il problema in controversia, H. c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1987, serie Ha no 120, pp. 63-64, ?? 89-90; P.F. c. Polonia, no 2210/12, ? 56, 16 settembre 2014.
49. Peraltro, le autorit? nazionali che beneficiano di rapporti diretti con tutti gli interessati, la Corte ripete che non ha per compito di regolamentare le questioni di guardia e di visita. Tuttavia, gli tocca di valutare sotto l’angolo della Convenzione le decisioni che queste istanze hanno reso nell’esercizio del loro potere di valutazione. Il margine di valutazione lasciata alle autorit? nazionali competenti varia secondo la natura delle questioni in controversia e l’importanza degli interessi in gioco.
50. La Corte riconosce che le autorit? godono in particolare di una grande latitudine in materia di diritto di guardia. Bisogna esercitare in compenso un controllo pi? rigoroso sulle restrizioni supplementari, come queste portato dalle autorit? al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate a garantire la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei bambini al rispetto della loro vita familiare. Queste restrizioni supplementari comprendono il rischio di amputare le relazioni familiari tra un giovani bambino ed uno dei suoi genitori o i due, Sommerfeld c. Germania [GC], no 31871/96, ?? 62-63, CEDH 2003-VIII.
51. La Corte ricorda sebbene il fatto che gli sforzi delle autorit? sono stati vani non conduce automaticamente alla conclusione che lo stato ha mancato agli obblighi positivi che derivano per lui dell’articolo 8 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Mihailova c. Bulgaria, no 35978/02, ? 82 12 gennaio 2006,). Difatti, l’obbligo per le autorit? nazionali di prendere delle misure proprie a riunire il bambino ed il genitore con che non vive non ? assoluto, e la comprensione e la cooperazione dell’insieme delle persone riguardate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorit? nazionali devono sforzarsi di facilitare uguale collaborazione, un obbligo per esse di ricorrere in materia alla coercizione saprebbe essere limitata solamente: occorre loro tenere conto degli interessi e dei diritti e libert? di queste stesse persone, e, in particolare, degli interessi superiori del bambino e dei diritti che sono conferiti a questo ultimo con l’articolo 8 della Convenzione, Volesk? c. Repubblica ceca, no 63267/00, ? 118, 29 giugno 2004. Come la giurisprudenza della Corte lo riconosce in modo costante, la pi? grande prudenza si imporsi quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questa tenuta delicata, Reigado Ramos c. Portogallo, no 73229/01, ? 53, 22 novembre 2005 e Mitrova e Savik c. l’ex-repubblica iugoslava di Macedonia, no 42534/09, ? 77, 11 febbraio 2016, e l’articolo 8 della Convenzione non saprebbe autorizzare un genitore a fare prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino, Elsholz c. Germania [GC], n? 25735/94, ?? 49 50, CEDH 2000 VIII.
b, Applicazione di questi principi al presente genere
52. Girandosi verso i fatti della presente causa, la Corte nota al primo colpo che non ? contestato che il legame tra il richiedente ed i suoi bambino cambi della vita familiare al senso dell’articolo 8 della Convenzione.
53. Nella presente causa, la Corte nota innanzitutto che, al momento della separazione della coppia, T.L.G. ? partire vivere col bambino, vecchio di sei mesi, a mille chilometri di distanza del luogo di residenza del richiedente. Rileva che, secondo l’accordo concluso entro le parti, la guardia era affidata ai due genitori, la residenza principale del bambino era fissata a casa la madre, in Sicilia, ed il richiedente beneficiava di un diritto di visita e di alloggio molto disteso. Osserva che T.L.G. si ? molto presto oppositore al diritto di visita del richiedente ed ad ogni relazione tra questo ultimo ed i bambini.
54. La Corte constata che, nel 2007, T.L.G. ha depositato un primo lamento contro il richiedente per violenze sessuali sul bambino. Questo primo lamento ? stato archiviato nel 2008. La Corte nota che, in seguito, sempre nel 2008, T.L.G. ha depositato un secondo lamento dinnanzi alla procura di Catania. Rileva che la procura di Catania non ha reso la sua decisione di archiviazione del lamento che tre anni pi? tardi e che, nel frattempo, un procedimento che mira a decadere il richiedente della sua autorit? parentale era stato impegnato e gli incontri tra questi e suo figlio interrotto.
55. La Corte osserva che, in 2011, i periti hanno escluso che il bambino avesse subito delle violenze sessuali e sottolineato, con la stessa occasione, che soffriva del conflitto esistente tra i suoi genitori e di un abuso psicologico. La Corte rileva che, di conseguenza, il tribunale di Catania, tenuto conto dell’archiviazione del lamento penale, ha deciso che non c’era pi? luogo di vietare i contatti tra il richiedente e suoi figli. A questo riguardo, nota che, entra agosto 2011 ed aprile 2015, nessuno incontro ha avuto luogo e che nessuna misura ? stata presa per ristabilire il legame tra il richiedente e suoi figli. Stima che una reazione veloce faccia a questa situazione sarebbe stata necessaria avuto riguardo all’incidenza, in questo genere di cause, dello scorrimento del tempo che pu? ostacolare la possibilit? per il genitore riguardato di riannodare col bambino.
56. La Corte constata che, in seguito, in 2015, il tribunale incaricato di pronunciarsi sul divorzio, dopo avere osservato che il bambino si trovava in una situazione molto difficile poich? non vedeva pi? suo padre da parecchi anni, ha chiesto al servizio di neuropsychiatrie di Acireale di rendere un rapporto sull’esecuzione della decisione del tribunale del 26 ottobre 2011. Rileva che, di pi?, il perito nominato dal tribunale ha suggerito una ripresa degli incontri tra il richiedente ed il bambino ed i perseguimenti del percorso psicologico del bambino.
57. La Corte nota anche che, in 2016, per impedire ogni incontro tra il richiedente e suoi figli, T.L.G. ha investito di nuovo il tribunale per sospendere gli incontri organizzati dal tribunale civile di Catania in ragione dei nuovi sospetti di attouchements sessuali. Constata che, dopo avere ordinato ai servizi sociali di indagare sulla situazione della famiglia, il tribunale si ? dichiarato incompetente.
58. La Corte osserva che la situazione perdura e che, a questo giorno, il richiedente non sempre pu? avere contatto con suo figlio.
59. Certo, non appartiene alla Corte di sostituire la sua valutazione a quella delle autorit? nazionali competenti in quanto alle misure che sarebbero dovute essere prese, perch? queste autorit? sono in principio pi? meglio posto per procedere ad una tale valutazione, in particolare perch? sono in contatto diretto col contesto della causa e le parti implicate, Reigado Ramos, precitato, ? 53. Per tanto, non pu? nello specifico ignorare i fatti esposti precedentemente, paragrafi 51-58 sopra. Nota difatti che il richiedente ha provato a stabilire dei contatti con suo figlio dal 2007, e che, in dispetto delle decisioni del tribunale e della corte di appello che gli riconosce un diritto di visita, non ha potuto esercitare questo diritto in ragione dell’opposizione della madre del bambino e dei lamenti penali per violenze sessuali depositate da questa ultima.
60. La Corte riconosce che le autorit? facevano nella specifico faccia ad una situazione molto difficile in ragione, in particolare, delle tensioni che esistono tra il richiedente e sue ex-spose. Stima mentre una mancanza di cooperazione tra i genitori separati non pu? dispensare le autorit? competenti di mettere in ?uvre tutti i mezzi suscettibili di permettere il mantenimento del legame familiare (vedere Lombardo c). Italia, no 25704/11, ? 91, 29 gennaio 2013; Fourkiotis c. Grecia no 74758/11, ? 72, 16 giugno 2016, e, mutatis mutandis, Reigado Ramos, precitato, ? 55, e Zavel ?c. Repubblica ceca, no 14044/05, ? 52, 18 gennaio 2007.
61. La Corte considera che le autorit? non hanno dato prova dello zelo che si imporsi nello specifico e che sono restate al di qua di ci? che si poteva aspettare ragionevolmente di esse. Stima in particolare che le giurisdizioni interne non hanno preso le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del bambino (? 81, Macready c,). Repubblica ceca, i nostri 4824/06 e 15512/08, ? 66, 22 aprile 2010, e Piazzi c. Italia, no 36168/09, ? 61, 2 novembre 2010 e Bondavalli c. Italia, no 35532/12, ? 90, 17 novembre 2015, e che non hanno preso, fin dall’inizio della separazione, di misure utili che mirano all’instaurazione di contatti effettivi tenuto conto della distanza che si separa le residenze dal richiedente e di suo figlio. Constata che, dopo un primo lamento penale archiviato entro un anno dalla procura di Trento, ha occorso tre anni alla procura di Catania per archiviare il secondo lamento.
62. La Corte constata che risulta della pratica che tra maggio 2009 ed ottobre 2011, data alla quale il tribunale rese la sua decisione, i servizi sociali non si sono affrettati per riannodare il legame tra il richiedente e suoi figli stessi si delle perizie erano state chieste ed un progetto di sostegno doveva essere messo a posto per aiutare i due genitori a migliorare le loro capacit? parentali, paragrafi 16-19 qui-sopra. Rileva a questo riguardo che tra novembre 2009 ed ottobre 2010, il richiedente aveva depositato dinnanzi a questo tribunale cinque ricorsi urgenti per potere incontrare suo figlio, nonostante il fatto che, in 10 giugno 2009, la procura aveva dato il suo parere favorevole agli incontri tra egli ed i bambini.
La Corte osserva che le giurisdizioni hanno tollerato poi durante circa sette anni che la madre, col suo comportamento, impedisse la determinazione di una vera relazione tra il richiedente ed i bambini.
63. La Corte rileva che lo svolgimento del procedimento dinnanzi al tribunale fa apparire piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, come delle domande successive di informazioni ed una delegazione del seguito della famiglia ai servizi sociali, (Piazzi, precitato, ? 61 e Lombardo, precitato, ? 92. Perci? stima lei che le autorit? hanno lasciato consolidarsi una situazione di fatto installato al disprezzo delle decisioni giudiziali (Fourkiotis, precitato, ? 70.
64. Avuto riguardo a ci? che precede e nonostante il margine di valutazione dello stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorit? nazionali non hanno esposto gli sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare il diritto di visita del richiedente e che hanno ignorato il diritto dell’interessato al rispetto della sua vita familiare.
65. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
66. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
67. Il richiedente richiede 50 000 euro (EUR, a titolo del danno giuridico che dice avere subito in ragione dell’impossibilit? che gli sarebbe stata fatta di stabilire una relazione con suo figlio,).
68. Il Governo combatte questa pretesa.
69. La Corte considera che c’? luogo di concedere al richiedente 15 000 EUR per danno giuridico.
B. Oneri e spese
70. Il richiedente chiede anche 2 266,81 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alla Corte.
71. Il Governo contesta questo importo.
72. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole di assegnare al richiedente l’interezza dell’importo richiesto.
C. Interessi moratori
73. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 15 000 EUR, quindicimila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,;
ii. 2 266,81 EUR, duemila due cento sessantasei euro ed ottantun centesimi, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 marzo 2017, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Linos-Alexandre Sicilianos
Cancelliere Presidente