TERZA SEZIONE
CAUSA EMANUELE CALANDRA ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 71310/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
19 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Emanuele Calandra ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
da Santiago Quesada, cancelliere di sezione
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 71310/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui quattro cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 20 novembre 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 26 ottobre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Emanuele Calandra ed altri c. Italia, no 71310/01, § 62, 26 ottobre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 217 654,57 EUR a titolo di danno patrimoniale, così come il versamento di un’indennità di 115 397,13 EUR per non-godimento del terreno. I richiedenti sollecitavano inoltre un’indennità per danno morale ed il rimborso degli oneri incorsi nel procedimento a Strasburgo.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potute arrivare (ibidem, § 73, e punto 5 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era scaduto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. L’ 8 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 16 luglio 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
9. Basandosi sulla perizia chiesta dalla Corte, i richiedenti sollecitano da prima il versamento di un’indennità di 345 507,45 EUR corrispondente al valore reale del bene ed al valore dell’edificio ubicato sul loro terreno.
10. Il Governo si oppone e fa valere che la demolizione dell’edificio ubicato sul terreno dei richiedenti, effettuata nel 1979, non era legata in quanto tale ai lavori di costruzione del posto, essendo stata ordinata in ragione della pericolosità dell’immobile conformemente ai danni provocati da un terremoto e da un’alluvione.
11. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
12. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
13. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
14. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel 1985. Risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale che il valore del bene a questa data era di 57 000 000 ITL (29 438 EUR ,paragrafo 19 della sentenza al principale).
15. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente 49 000 EUR ai richiedenti per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
16. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 11 000 EUR sotto questo capo.
B. Danno morale
17. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 110 000 EUR a titolo di danno morale.
18. Il Governo si oppone e considera questa somma eccessiva.
19. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
20. Deliberando in equità, la Corte accorda ad ogni richiedente la somma di 2 500 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
21. I richiedenti chiedono la somma di 42 519,74 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
22. Il Governo considera questa somma eccessiva.
23. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
24. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. congiuntamente 60 000 EUR (sessantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 2 500 EUR (duemila cinque cento euro) ad ogni richiedente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. congiuntamente 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente