TERZA SEZIONE
CAUSA DUMITRU GEORGESCU ED IONE GEORGESCU C. ROMANIA
( Richieste numeri 30995/03 e 31003/03)
SENTENZA
STRASBURGO
12 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Dumitru Georgescu ed Ione Georgescu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio l’ 8 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano due richieste, numero 30995/03 e 31003/03, dirette contro la Romania e in cui due cittadini di questo Stato, i Sigg. D. G. ed I. G. (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 21 agosto 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. I richiedenti adducono una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 in particolare in ragione dell’impossibilità per essi di godere di un terreno iscritto su un titolo di proprietà che fu rilasciato loro il 4 agosto 1994.
4. Il 13 febbraio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1937 e 1952 e risiedono a Greci e Petreşti Gãeºti.
A. Il rilascio del titolo di proprietà ai richiedenti ed il loro collocamento in possesso del terreno
6. Nel 1991, basandosi sulla legge no 18/1991 sulla tenuta fondiaria (“la legge no 18/1991”), i richiedenti e cinque altre persone presentarono alla commissione locale del comune di Oarja incaricata dell’applicazione di suddetta legge (“la commissione locale”), nel loro requisito di eredi di G.T.I, un’istanza di restituzione riguardante un terreno situato sul territorio del comune in questione.
7. Con una decisione del 5 giugno 1991, la commissione dipartimentale di Argeş per l’applicazione della legge no 18/1991 (“la commissione dipartimentale”) confermò l’esistenza di un terreno di 417 ettari nel patrimonio del comune di Oarja, così come le proposte fatte dalla commissione locale di Oarja concernenti la ricostituzione del diritto di proprietà di certi particolari su questo terreno. Peraltro, l’istanza dei richiedenti che mirava alla ricostituzione del loro diritto di proprietà su un terreno fu confermata dalla commissione dipartimentale.
8. Con una decisione amministrativa del 13 aprile 1992, i richiedenti e cinque altre persone furono messi in possesso di un terreno di 5,4 ettari situato al bordo dell’autostrada Bucarest-Piteşti. Il 4 agosto 1994, ottennero il titolo amministrativo di proprietà su questo terreno. Sfruttarono loro stessi le loro parti di terreno fino al 2001, data in cui conclusero un contratto di affitto per tre anni con una società agricola.
B. Il trasferimento del terreno controverso nel patrimonio del comune vicino ed il rilascio dei titoli di proprietà a terzi
9. I comuni di Oarja e di Bradu sono vicini.
10. Il 31 ottobre 2000, basandosi sull’articolo III § 1 lettera a) della legge no 169/1997 modificante e completante la legge no 18/1991, la commissione locale di Bradu per l’applicazione della legge no 18/1991 (“la commissione locale di Bradu”) investì il tribunale di prima istanza di Argeş di un’azione per annullamento della decisione della commissione dipartimentale del 5 giugno 1991 nella sua parte che confermava l’esistenza, nel patrimonio del comune, di Oarja di un terreno di 194 ettari sui suddetti 417 ettari . Il terreno di 194 ettari era situato al bordo dell’autostrada Bucarest-Piteşti, appezzamento no 2 e lotti 11, 18, 21, 23, 24 e 25 dell’appezzamento no 3. Il terreno assegnato ai richiedenti nel 1992 era situato nel lotto 11 dell’appezzamento no 3. I richiedenti non furono parti a questo procedimento.
11. Con un giudizio del 16 novembre 2000, il tribunale fece diritto all’azione ed annullò, sulla base di un rapporto di perizia, la parte della decisione del 5 giugno 1991 relativoa all’esistenza di un terreno di 194 ettari nel patrimonio del comune di Oarja.
12. La procura presso il tribunale di prima istanza di Piteşti interpose appello contro questo giudizio, facendo valere che la commissione locale di Bradu non aveva interesse ad agire e che il tribunale di prima istanza non aveva ricercato quale era la situazione giuridica reale del terreno in causa.
13. Con una sentenza del 22 marzo 2001, il tribunale dipartimentale di Argeş fece diritto all’appello della procura. Considerò, tra l’altro che l’articolo III § 1 lettera a) riguardava solamente la nullità assoluta degli atti di ricostituzione o di costituzione rilasciati ad una persona fisica, e non quella degli atti rilasciati dalle commissioni dipartimentali ad una commissione locale. Inoltre, il tribunale considerò che la commissione locale di Bradu aveva introdotto la sua azione nove anni dopo che la decisione contestata aveva prodotto degli effetti giuridici, che il terreno controverso era entrato nel circuito civile e che il diritto di proprietà di certi particolari su degli appezzamenti di questo terreno erano stati ricostituiti.
14. La commissione locale di Bradu formò un ricorso contro questa sentenza, facendo valere che aveva un interesse ad agire e che il terreno in causa era sempre appartenuto al comune di Bradu.
15. Con una sentenza definitiva del 19 settembre 2001, la corte di appello di Piteşti fece diritto a questo ricorso. Giudicò che, secondo l’articolo II della legge no 169/1997, le disposizioni di questa ultima non potevano recare offesa ai titoli di proprietà e ad altri atti rilasciati nel rispetto della legge no 18/1991. Però, stimò che la decisione della commissione dipartimentale del 5 giugno 1991 portava attentato alla legge no 18/1991, al motivo che convalidava il diritto di proprietà della commissione locale di Oarja sul terreno di 194 ettari, mentre questa ultima non ne era la proprietaria legittima. Per questo, la decisione contestata recava offesa ai diritti degli individui di Bradu il cui diritto di proprietà doveva essere ricostituito dentro al villaggio.
16. Il 21 marzo 2002, la commissione locale di Bradu e la commissione dipartimentale ricostituirono il diritto di proprietà di D.M. sul terreno dei richiedenti. D.M. vendette il terreno nel 2003 alla società commerciale F.
17. Nel 2003, i richiedenti e gli altri comproprietari si spostarono sul terreno per realizzare una perizia in vista della divisione del terreno. In questa occasione constatarono che la società commerciale F. (“la società F.”) aveva cominciato dei lavori per recintare il loro terreno. I richiedenti si spostarono alla sede del società F. dove furono informati che quest’ ultima aveva acquistato il terreno di D.M che si era visto ricostituire il suo diritto di proprietà sul terreno da parte della commissione locale di Bradu.
18. Il 3 luglio 2003, i richiedenti e altre famiglie che si trovavano nella stessa situazione furono convocate presso il municipio dove il senatore N.C. li informò che sarebbero stati assegnati loro altri terreni.
19. Risulta dai documenti della pratica che nessuna decisione giudiziale ha annullato il titolo di proprietà dei richiedenti sul terreno in causa e che nessuno compenso è stato offerto loro a questo giorno.
C. Azione di annullamento del titolo di proprietà di D.M.
20. Il 28 luglio 2003, i richiedenti e gli altri titolari del titolo di proprietà del 4 agosto 1994 investirono il tribunale di prima istanza di Piteşti di un’azione contro le commissioni implicate nel rilascio dei titoli a terzi, di annullamento del titolo di proprietà di D.M. ed di rivendicazione del terreno contro la società F. e P.A.M.
21. Con un giudizio del 9 marzo 2005, il tribunale respinse la loro azione, al motivo che c’erano due titoli di proprietà sullo stesso terreno. Con una sentenza del 29 novembre 2005, il tribunale dipartimentale di Argeş fece diritto all’appello delle parti e rinviò la causa per giudizio in prima giurisdizione. Con una sentenza definitiva del 15 maggio 2006, su ricorso della società F., la corte di appello di Piteşti confermò la precitata sentenza del 29 novembre 2005.
22. La causa è sempre pendente in prima giurisdizione dinnanzi al tribunale di prima istanza di Piteşti.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
23. Le disposizioni legali applicabili sono descritte nella sentenza Ioan c. Romania, (no 31005/03, 1 luglio 2008).
IN DIRITTO
I. UNIONE DELLE RICHIESTE
24. La Corte constata che le richieste sono simili per ciò che riguarda i motivi di appello sollevati ed i problemi di fondo che pongono. Perciò, giudica appropriato, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo ordinamento, di unire le richieste.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
25. I richiedenti adducono l’impossibilità per loro di godere dell’appezzamento di terreno iscritto sul loro titolo di proprietà, perché un secondo titolo di proprietà è stato rilasciato dalle autorità locali a terzi. Invocano l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
26. Il Governo combatte questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
27. Il Governo eccepisce del non-esaurimento delle vie di ricorso interne da parte dei richiedenti, essendo sempre pendente dinnanzi alle giurisdizioni nazionali l’azione di rivendicazione e di annullamento del titolo di proprietà di D.M.. Nota che i richiedenti sono i proprietari del terreno, nella misura in cui il loro titolo di proprietà non è stato annullato.
28. La Corte ricorda che ha esaminato già questa eccezione nella causa Ioan precitata (§ 32-36). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Inoltre, secondo i documenti in suo possesso, l’azione di rivendicazione è sempre pendente in prima istanza dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Quindi, per le stesse ragioni di quelle invocate nella causa Ioan precitata, e più in particolare tenendo conto del fatto che l’introduzione di un’azione in giustizia contro gli individui non potrebbe costituire una via di ricorso da esaurire da un richiedente quando questo ultimo si lamenta di un atto positivo delle autorità (mutatis mutandis, Pine Valley Developments Ltd ed altri c. Irlanda del 29 novembre 1991, serie A no 222, § 48, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, § 47 in fine, CEDH 1999-II) conviene respingere l’eccezione del Governo.
29. La Corte constata inoltre che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva peraltro che non incontra nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
30. I richiedenti sottolineano che il loro titolo di proprietà è stato rilasciato loro legalmente il 4 agosto 1994 ma che sono nell’impossibilità di utilizzare il terreno in ragione dell’azione delle autorità ora che, in un primo tempo, hanno trasferito questo al comune vicino e, in un secondo tempo, hanno rilasciato un titolo di proprietà ad un terzo.
31. Il Governo reitera gli stessi argomenti di quelli esposti nella causa Ioan c. Romania precitata (§ 41) concernenti il carattere prematuro della richiesta. Secondo lui, l’azione di rivendicazione gioca a favore della sicurezza dei rapporti giuridici.
32. La Corte ricorda che ha trattato già nella causa Ioan c. Romania precitata (§§ 42-58) delle questioni simili a quelle del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. La Corte riafferma in particolare che il fatto che le autorità competenti abbiano assolto, a riguardo dei richiedenti, il loro obbligo di ricostituzione del diritto di proprietà di questi in virtù della legge no 18/1991 non potrebbe esonerarle da ogni responsabilità ulteriore concernente gli attentati al diritto degli interessati garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 ed imputabili alle loro proprie azioni.
33. La Corte osserva che all’epoca della ricostituzione del diritto di proprietà dei richiedenti e del loro collocamento in possesso del terreno, la commissione locale era solo competente per determinare l’area del terreno su cui gli interessati dovevano vedere ricostituire il loro diritto. Ne conclude quindi che le autorità amministrative hanno avuto l’occasione di verificare se le condizioni per rilasciare il titolo di proprietà erano ben riunite e per prevenire la creazione di un diritto di proprietà contrario alla legge (Gashi c. Croazia, no 32457/05, § 39, 13 dicembre 2007 ed Ioan, precitata, § 50).
34. Dopo la ricostituzione del loro diritto di proprietà sul terreno, i richiedenti avevano l’assicurazione legittima che potevano beneficiare pacificamente del loro diritto di proprietà. Solamente nove anni più tardi, periodo durante cui hanno sfruttato il terreno, le autorità locali iniziarono dei passi per chiarire la situazione giuridica di questo. In più, il Governo riconosce esplicitamente che i richiedenti sono restati i proprietari del terreno e fonda la sua difesa su questo fatto.
35. Sebbene non appartenga alla Corte esaminare la conformità del titolo dei richiedenti o di quello del terzo riguardato con le disposizioni della legge no 18/1991, né giudicare se l’area del terreno è stata determinata correttamente, può constatare solamente che attualmente due titoli di proprietà validi coesistono sullo stesso terreno, mettendo in fallimento ogni possibilità per i richiedenti di godere del loro bene. Per di più, osserva che a questo giorno, sebbene siano titolari di un titolo di proprietà valido, i richiedenti si trovano privati del loro terreno da più di cinque anni senza avere ricevuto né un’indennità, né un terreno equivalente, e che le autorità locali non hanno fatto nessuno tentativo per mettere un termine a questa situazione di cui sono tuttavia responsabili.
36. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che lo stato non si attenuto al suo obbligo di garantire ai richiedenti il godimento effettivo del loro diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata e continua ad esserci violazione di questa disposizione.
III. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
37. I richiedenti denunciano una violazione dell’articolo 6 della Convenzione, al motivo che non sono stati invitati ad intervenire nel procedimento che si è concluso con la sentenza della corte di appello di Ploieşti del 19 settembre 2001.
38. Il Governo solleva l’eccezione derivata dal difetto di requisito di vittima dei richiedenti e stima anche che l’articolo 6 della Convenzione non è applicabile nello specifico.
39. Supponendo che fosse stato presentato dinnanzi alla Corte nel termine dei sei mesi imposto dall’articolo 35 della Convenzione, la Corte rileva che questo motivo di appello è legato a quello esaminato sopra sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e deve essere dichiarato dunque anche ammissibile. Però, avuto riguardo alla sua constatazione relativa all’articolo 1 del Protocollo no 1 (paragrafi 33-37 sopra) la Corte stima che non c’è luogo di esaminare se c’è stato, nello specifico, violazione dell’articolo 6 precitato.
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
40. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
41. I richiedenti richiedono, a titolo del danno patrimoniale, o la restituzione del terreno controverso o rispettivamente 171 559 euro (“EUR”) e 171 566 EUR per ciascuno di essi rappresentanti il valore commerciale di un settimo del terreno. Aggiungono che, nella cornice di un procedimento interno riguardante il terreno controverso, è stata realizzata una perizia nel giugno 2007 secondo la quale il valore globale di suddetto terreno era di 2 376 000 nuovi lei rumeni (“Ron”). Però, considerano che la perizia in causa non riflette il valore reale del terreno.
42. Chiedono anche ciascuno 4 000 EUR per la mancanza a guadagnare su suddetto terreno per un periodo di cinque anni. Il richiedente D. G. chiede inoltre 500 000 EUR che rappresentano il valore della produzione agricola che avrebbe potuto ottenere dallo sfruttamento futuro del terreno. Chiedono ciascuno 4 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbero subito. Il richiedente D.G. ha aumentato ulteriormente la somma chiesta a titolo del danno morale a 100 000 EUR.
43. Il Governo nota che i richiedenti non hanno presentato nessun giustificativo in appoggio a le loro richieste fatte a titolo del danno patrimoniale. Stima che, nella misura in cui non è stato stabilito in modo certo che il terreno di 5,4 ettari che figurano nel titolo di proprietà è stato occupato interamente dal terzo e dove nessuna divisione è stata realizzata tra i richiedenti e gli altri comproprietari, la superficie del danno patrimoniale non può essere determinata. Il Governo non contesta la perizia sopra alla quale è stato fatto riferimento; basandosi sulle conclusioni di questa perizia, stima che la somma che avrebbe potuta essere restituita a ciascuno dei richiedenti in quanto proprietari di un settimo del terreno controverso è di 339 428,57 Ron.
44. In quanto al danno morale, il Governo stima che non c’è legame di causalità tra le pretese violazioni della Convenzione ed il danno morale addotto e che ad ogni modo, la somma sollecitata è eccessiva.
45. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione del fatto che lo stato non si è attenuto al suo obbligo di garantire ai richiedenti il godimento effettivo del loro diritto di proprietà.
46. La Corte nota a titolo preliminare che così come le risulta dagli elementi in suo possesso, il terreno che doveva essere restituito ai richiedenti è stato oggetto di un trasferimento di proprietà nel patrimonio del comune vicino nella sua interezza (paragrafo 11 sopra). Quindi, la Corte stima, nelle circostanze dello specifico, che il versamento di un’indennità agli interessati corrispondente al valore del bene, porrebbe per quanto possibile questi ultimi in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbero se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate. In quanto alla determinazione dell’importo di questa indennità, la Corte nota, da una parte che benché i richiedenti contestino l’importo stabilito dalla perizia giudiziale versata alla pratica, non forniscono prove a sostegno delle loro affermazioni. Dall’altra parte, il Governo non contesta questa perizia. Quindi, la Corte terrà conto di questa perizia e del fatto che ciascuno dei richiedenti è proprietario solo di un settimo del terreno controverso per fissare l’importo del danno patrimoniale.
47. Tenuto conto degli elementi in suo possesso, la Corte stima il valore commerciale reale di un settimo del terreno controverso a 79 500 EUR.
48. Trattandosi della mancanza a guadagnare causata dall’impossibilità di godere del loro terreno, la Corte osserva che i richiedenti non hanno corredato le loro pretese dei giustificative pertinenti (Dragne ed altri c. Romania (soddisfazione equa), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). Quindi, la Corte non potrebbe speculare sul valore della mancanza a guadagnare. Non c’è dunque luogo di accordare ai richiedenti un’indennità a questo titolo.
49. Concernente la domanda dei richiedenti a titolo del danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per loro dei dispiaceri e delle incertezze, e che la somma di 4 000 EUR, accordata a ciascuno degli interessati, rappresenta un risarcimento equo del danno morale subito.
B. Oneri e spese
50. Il richiedente D. G. chiede anche 10 000 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e la Corte, senza presentare giustificativi.
51. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto del fatto che il richiedente non ha giustificato la sua richiesta, nessuna somma sarà assegnata a questo titolo.
C. Interessi moratori
52. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dall’articolo 6 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare a ciascuno dei richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 79 500 EUR (settantanovemila cinque cento euro) per danno patrimoniale e 4 000 EUR (quattromila euro) per danno morale, da convertire nella moneta nazionale dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente