Conclusioni
Non -violazione dell’articolo 6+6-3 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6 – Procedimento penale Articolo 6-1 – Processo equo Articolo 6-3 – Diritti della difesa
Articolo 6-3-ha – Informazione sulla natura e la causa dell’accusa Articolo 6-3-b – Facilit? necessarie Tempo necessario, (Articolo 6 – Diritto ad un processo equo
Articolo 6-3 – Diritti della difesa)
PRIMA SEZIONE
CAUSA DRASSICH C. Italia (no 2)
(Richiesta no 65173/09)
SENTENZA
STRASBURGO
22 febbraio 2018
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Drassich c. Italia (no 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi,
Ale? Pejchal,
Ksenija Turkovi?,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 30 gennaio 2018,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 65173/09) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il ricorrente”), ha investito la Corte il 16 novembre 2009 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Dinnanzi alla Corte, il ricorrente ? stato rappresentato da OMISSIS avvocati a Bologna ed a Mestre. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora.
3. Il ricorrente adduceva una mancanza di equit? del procedimento penale condotto al suo carico.
4. Il 26 novembre 2014, la richiesta ? stata comunicata al Governo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il ricorrente ? nato nel 1958 e ha risieduto a Paularo.
A. La richiesta no 25575/04 e la sentenza resa dalla Corte il 11 dicembre 2007
1. Il procedimento penale
6. I fatti sono descritti in modo dettagliata nel sentenza Drassich c. Italia (no 25575/04, ?? 5-17, 11 dicembre 2007,). Il ricorrente, un giudice italiano carico della direzione della sezione del tribunale di Pordenone che tratta le cause da fallimento, fu rinviato in giudizio dinnanzi al tribunale di Venezia per i reati di corruzione al senso dell’articolo 319 del codice penale (CP), di falso e di abuso di potere. Fu condannato in prima istanza ad una pena globale di tre anni di detenzione. Con una sentenza del 12 giugno 2002, la corte di appello di Venezia conferm? la condanna del ricorrente per i reati di falso e di corruzione, ma port? la pena a tre anni ed otto mesi di detenzione.
7. Il ricorrente si ricorse in cassazione. In uno dei suoi mezzi, indic? che il reato di corruzione era prescritto da agosto 2001 tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui avrebbe beneficiato.
8. Con una sentenza del 4 gennaio 2004 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 17 maggio 2004, la Corte di cassazione respinse il ricorrente. Riqualific? i fatti di corruzione in “corruzione negli atti giudiziali”, corruzione in atti giudiziari, al senso dell’articolo 319 ter del CP. Espose che questa disposizione che puniva pi? severamente questa ultima violazione che quella, autonomo, sanzionato dall’articolo 319, trovava ad applicarsi quando la corruzione era stata commessa nello scopo specifico di favorire una delle parti del processo o di nuocergli. La qualifica giuridica della fatti ritenuta che provoca una pena superiore a cinque anni di detenzione, la Corte di cassazione conclude che il termine legale previsto con l’articolo 157 del codice di procedimento penale (CPP) per la prescrizione del reato non era scaduto ancora e respinse l’eccezione sollevata dal ricorrente.
2. Il procedimento dinnanzi alla Corte
9. Il 14 luglio 2004, il ricorrente investe la Corte in virt? dell’articolo 34 della Convenzione.
10. Con una sentenza del 11 dicembre 2007, la Corte dichiar? la richiesta ammissibile e conclude alla violazione dell’articolo 6 ?? 1 e 3 ha, e b, della Convenzione ai motivi che il ricorrente non aveva avuto la possibilit? di essere informato di un modo dettagliato della natura e della causa dell’accusa portata contro lui, e che non aveva disposto del tempo e delle facilit? necessarie alla preparazione della sua difesa.
11. La Corte stim? che, anche se le giurisdizioni potevano riqualificare i fatti di cui erano investite, non era stato stabilito nello specifico che il ricorrente fosse stato avvertito della possibilit? di una riqualificazione dell’accusa portata contro lui, n? che avesse avuto la possibilit? di dibattere contraddittoriamente della nuova accusa. Indic? che, se era vero che l’elemento patrimoniale dei due reati in causa era lo stesso, a sapere la commissione con un funzionario pubblico di atti contrari ai suoi doveri nello scopo di percepire degli utili, il reato di corruzione negli atti giudiziali necessitava inoltre l’esistenza di un elemento intenzionale specifico. Era quindi plausibile sostenere che i mezzi di difesa sarebbero stati differenti di quelli scelti per contestare l’azione principale.
12. Infine, a proposito delle ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente, la Corte non sottoscrisse alla tesi secondo la quale la modifica dell’accusa era stata senza incidenza sulla determinazione della pena pronunciata contro il ricorrente.
13. Deliberando sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte non accord? nessuna somma al ricorrente, questo ultimo non avendo formulato di domanda nel termine assegnato. Tuttavia, indic? che, quando concludeva che un individuo era stato condannato alla conclusione di un procedimento inficiato di trasgressioni alle esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento, alla domanda dell’interessato, rappresentava in principio un mezzo adeguato di risanare la violazione constatata.
B. La risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa del 30 settembre 2009
14. Il Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa mise fine all’esame della richiesta no 25575/04 adottando, il 30 settembre 2009, il Risoluzione ResDH(2009)87 di cui i passaggi pertinenti si leggono cos?:
“(…) in virt? dell’articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione
Visto la sentenza trasmessa dalla Corte uno volte definitivo;
Ricordando che le violazioni della Convenzione constatata dalla Corte in questa causa riguardano un attentato al diritto ad essere informato di un modo dettagliato della natura e della causa dell’accusa, cos? come au dritto a disporre del tempo e delle facilit? necessarie alla preparazione della sua difesa in ragione della riqualificazione dei fatti con la Corte di Cassazione senza che il ricorrente ne sia informato (violazione dell’articolo 6) paragrafo 3 ha, e b, composto con l’articolo 6, paragrafo 1, (vedere dettagli nell’allegato.
(…)
Dichiara, dopo avere esaminato le misure prese dallo stato convenuto (vedere Allegato) che ha assolto le sue funzioni in virt? dell’articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione nella presente causa e
Decidi di chiudere ne l’esame. “
15. L’allegato al Risoluzione ResDH(2009)87 si legge cos? nelle sue parti pertinenti nello specifico:
“Informazione sulle misure prese per conformarsi alla sentenza
nel causa Drassich contro l’Italia
(…)
I. Pagamento della soddisfazione equa e misure individuali
(…)
b, Misure individuali,
Il ricorrente ? stato condannato ad una pena di tre anni ed otto mesi di prigione. Ha scontato sette mesi ed un giorno e, a partire dal 6/09/2004, la sua condanna ? stata commutata in rinvio probatorio, sotto la sorveglianza di un servizio sociale, la pena residua che ? inferiore a due anni. La Corte europea aveva considerato tuttavia che un nuovo processo o una riapertura del procedimento, alla domanda dell’interessato, rappresentava in principio un mezzo adeguato di riparare la violazione (paragrafo 46 della sentenza). Seguito alla sentenza della Corte europea, il ricorrente ha chiesto alla Corte di appello di Venezia di dichiarare la sua sentenza del 12/06/2002 non esecutivo a titolo dell’articolo 670 del Codice di procedimento penale. Applicando la giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenze no 3600, Dorigo e no 2432, Somogy), la Corte di appello ha riconosciuto la sua sentenza come non esecutivo per ci? che ? della parte relativa alla corruzione e ha rinviato alla Corte di cassazione il ricorso iniziale del ricorrente contro questa sentenza affinch? possa dare effetto alla sentenza della Corte europea. Nella sua sentenza del 11/12/2008, la Corte di cassazione ha stimato che, nel caso di specifico, il restitutio in integrum doveva limitarsi ad annullare la parte del suo giudizio che non aveva rispettato il principio del dibattito contraddittorio, a sapere quella dove aveva lei stessa procedimento alla riqualificazione dei fatti addotti contro il ricorrente di “corruzione semplice” a “corruzione negli atti giudiziali.” La Corte di cassazione ha considerato che l’articolo 625 bis del Codice di procedimento penale erano lo strumento pi? appropriato per arrivare a questo risultato. Questo articolo che contempla un ricorso straordinario per ovviare agli errori patrimoniali, pu? essere applicato analogia legis alle violazioni del diritto di difendersi dinnanzi alla Corte di cassazione, e permette cos? di annullare la parte della decisione messa in causa. La Corte di cassazione ha annullato dunque unicamente la sua sentenza del 4 febbraio 2004 per ci? che ? del reato di corruzione definita come corruzione negli atti giudiziali e ha ordinato di procedere ad un nuovo esame del ricorso in cassazione del ricorrente contro la sentenza del 12 giugno 2002 della Corte di appello di Venezia. Nella cornice del nuovo procedimento, la Corte di cassazione non mancher? di prendere in conto le esigenze della Convenzione in materia di processo equo.
II. Misure prove generale
1, riqualificazione dei reati senza che il principio del dibattito contraddittorio sia applicato: secondo il Governo italiano, nessuno cambiamento legislativo non appare necessario perch? la violazione risultava in materia dall’interpretazione giurisprudenziale dei principi generali dato con la Corte di cassazione.
La giurisprudenza recente della Corte di cassazione ha fornito una nuova interpretazione in conformit? con la giurisprudenza della Corte europea. Nella sua sentenza del 11/12/2008, la Corte di cassazione ha riconosciuto che la sentenza della Corte europea aveva avuto per effetto di allargare il campo di applicazione del principio del dibattito contraddittorio nell’ordine giuridico interno. La Corte di cassazione ha considerato che la sentenza della Corte europea implicava che d’ora in poi questo principio si applica a tutti gli stadi del procedimento, ivi compreso quando la Corte di cassazione controlla la legalit? di un giudizio, dal momento che una modifica ex-officio del capo di accusa ha avuto un’incidenza sulla pena pronunciata contro il ricorrente.
2, riapertura dei procedimenti in seguito a constatazioni di violazioni: nella sua sentenza del 11/12/2008, la Corte di cassazione ha stimato che, nei casi come quello di specifico, la decisione della Corte europea non rimetteva in questione la decisione sul fondo, ma solamente la sentenza della Corte di cassazione che si era rivelata iniquo in ragione di una carenza del sistema giuridico, il mancata applicazione del principio del dibattito contraddittorio. Questo ? perch?, la revisione della decisione sul fondo non ? necessaria e l’applicazione con analogia dell’articolo 625 bis del Codice di procedimento penale sono sufficienti per colmare la lacuna del sistema giuridico nelle cause simili.
3, pubblicazione e diffusione: la sentenza della Corte europea ? stata diffusa alle autorit? competenti e ? stata pubblicata sui siti del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e della Corte di cassazione (www.cortedicassazione.it), cos? come nella banca dati della Corte di cassazione sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (www.Italgiure.giustizia.it). Questo ultimo sito Internet ? utilizzato largamente da tutti gli esperti del diritto in Italia, funzionari, avvocati, procuratori e giudici. “
C. Il procedimento oggetto della presente richiesta
16. In seguito alla sentenza della Corte che conclude alla violazione della Convenzione, il ricorrente introdusse il 19 febbraio 2008 una domanda dinnanzi alla corte di appello di Venezia per ottenere una decisione che dichiara la sua condanna non esecutivo a titolo dell’articolo 670 del CPP. Adduceva che il suo interesse ad agire persisteva in dispetto per il fatto che aveva scontato interamente la sua pena. Difatti, secondo il ricorrente, la condanna aveva altre conseguenze, in particolare le interdizioni e l’iscrizione al casellario giudiziario. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sua condanna e, sussidiariamente, l’annullamento della parte concernente i fatti di corruzione.
17. In un parere del 22 maggio 2008, il ministero pubblico stimava che la dichiarazione secondo la quale la condanna non era esecutiva sarebbe stata sufficiente affinch? la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo fosse rispettata.
18. La corte di appello di Venezia non divise il parere del ministero pubblico. Il 4 giugno 2008, dopo avere riconosciuto l’interesse ad agire del ricorrente e dichiarato la condanna non esecutivo, per la parte relativa ai fatti di corruzione, stim? che ci? non era sufficiente, al motivo che una tale dichiarazione non inficerebbe la sentenza di condanna in quanto tale e che occorreva pienamente un rimedio restitutoire, a sapere una decisione che dichiara il reato di corruzione prescritta.
Secondo la corte di appello, la Corte di cassazione doveva essere investita quindi di nuovo della pratica per determinare il modo di conformarsi alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, la corte di appello trasmise la pratica alla Corte di cassazione.
19. Il ricorrente deposit? un ricorso in cassazione. Poneva l? la questione di sapere quale erano i limiti e le particolarit? del procedimento che se ne seguirebbe. Secondo lui, se la Corte di cassazione riqualificasse una nuova volta i fatti in corruzione negli atti giudiziali, si esporsi ad una seconda constatazione di violazione da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il ricorrente esponeva che soli i due seguente sceneggiature erano plausibili: o i giudici rimettevano completamente in causa il re judicata ed essi annullavano interamente la condanna, dal momento che questa sarebbe stato pronunciato alla conclusione di un procedimento giudicato iniquo; o dichiaravano il reato di corruzione semplice prescritta ed essi ricalcolavano perci? la pena. Di conseguenza, il ricorrente chiedeva alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sua condanna per corruzione o, a difetto, di dichiarare i fatti prescritti.
20. Il 12 novembre 2008, un’udienza ebbe luogo dinnanzi alla Corte di cassazione. Risulta della pratica che il procuratore generale ha chiesto la revoca della sentenza della Corte di cassazione del 4 gennaio 2004 e la cassazione senza rinvio della sentenza della corte di appello di Venezia del 12 giugno 2002 al motivo che il reato di corruzione era prescritto.
21. Con una sentenza del 12 novembre 2008, la Corte di cassazione stim? che il caso di specifico era differente di quello dove l’imputato era stato giudicato in contumacia e che non era quindi necessario riaprire il procedimento sul fondo. Consider? che bastava correggere l’errore procedurale dando all’imputato la possibilit? di dibattere (interloquire) a proposito della riqualificazione dei fatti di corruzione. Notando che il problema constatato dalla Corte europea era la violazione del diritto ad essere informato della natura e delle ragioni dell’accusa e la violazione del diritto a disporre del tempo e delle facilit? necessarie per la sua difesa, indic? che si poteva ovviare applicando con analogia l’articolo 625 bis del CPP che contempla la correzione degli errori patrimoniali. In conclusione, la Corte di cassazione decise di revocare la parte dei re judicata susseguente alla violazione dei diritti della difesa, a sapere la parte che cade sui fatti qualificati di corruzione negli atti giudiziali al senso dell’articolo 319 ter del CP. Decise che procederebbe ad un nuovo esame (trattazione) del ricorso in cassazione introduce col ricorrente contro la sentenza della corte di appello reso nel 2002, in relazione in particolare con la questione della qualifica giuridica dei fatti.
22. In un esposto datato del 10 marzo 2009, il ricorrente esprimeva i suoi dubbi in quanto alla portata di questa decisione, chiedendo si se il re judicata era stato rimesso in questione o no. Indicava che non c’era stata contestazione formale del reato di corruzione negli atti giudiziali e che si ignorava su che cosa porterebbe l’udienza fissata dalla Corte di cassazione. Secondo il ricorrente, difatti, il ministero pubblico o la Corte di cassazione lei stessa potevano decidere di non pi? posarsi la questione della riqualificazione dei fatti. Il ricorrente precisava che la Corte di cassazione poteva annullare tutta la condanna controversa al motivo che era stata resa alla conclusione di un procedimento iniquo. Stimava in compenso che, nel caso dove la Corte di cassazione giudicherebbe che il re judicata non era a rimettere in questione, i giudici avrebbero allora come sola conclusione di dichiarare prescritta il reato di corruzione semplice, questa che ? la sola violazione che gli sarebbe stata rimproverata formalmente al momento dell’immissione nel processo, nel 2002, della Corte di cassazione. Infine, considerava che, nell’ipotesi dove la Corte di cassazione deciderebbe per? di riqualificare i fatti in corruzione negli atti giudiziali, dovrebbe constatare che questa violazione era prescritta anche. In conclusione, il ricorrente chiedeva la cassazione senza rinvio della sentenza di condanna resa dalla corte di appello nel 2002 in ragione della prescrizione.
23. Il 6 maggio 2009, il ricorrente deposit? un secondo esposto in che aggiungeva delle precisioni concernente il criterio di calcolo del termine di prescrizione relativa al reato di corruzione negli atti giudiziali.
24. All’epoca dell’udienza dinnanzi alla Corte di cassazione del 31 marzo 2009, i difensori del ricorrente chiesero il rinvio dell’udienza in ragione di un sciopero degli avvocati. L’udienza fu rinviata al 25 maggio 2009.
25. All’epoca dell’udienza del 25 maggio 2009, la Corte di cassazione ricord? ai difensori del ricorrente che era possibile riqualificare i fatti di corruzione per che l’interessato era stato giudicato colpevoli fatti di corruzione negli atti giudiziali. Gli avvocati del ricorrente replicarono che era necessario notificare personalmente all’imputato questo nuovo capo di accusa ne che gli d? un termine per preparare la sua difesa, ed essi chiesero un rinvio di udienza. A titolo accessorio, sostennero che l’articolo 319 ter del CP non erano applicabili ai fatti dello specifico.
26. La Corte di cassazione respinse la domanda di rinvio di udienza ai motivi che, secondo l’articolo 614 del CPP, l’imputato non aveva di titolo che gli permette di partecipare al procedimento in cassazione, che la possibilit? di riqualificare i fatti di corruzione in corruzione negli atti giudiziali era stata indicata chiaramente nella sua sentenza del 12 novembre 2008 e che la convocazione dei difensori all’udienza aveva permesso all’imputato di disporre del tempo necessario alla preparazione della sua difesa.
27. Con una sentenza del 25 maggio 2009, depositato alla cancelleria il 18 settembre 2009, la Corte di cassazione ricord? che il ricorrente, col verso dei suoi avvocati, era stato informato della riqualificazione dei fatti con la sua decisione del 12 novembre 2008 che aveva annunciato un nuovo esame del ricorso in cassazione. Aggiunse che l’interessato aveva disposto inoltre del tempo necessario alla preparazione della sua difesa. Stim? di conseguenza che la situazione era stata messa in conformit? con la sentenza di violazione resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
28. La Corte di cassazione consider? che i fatti erano stati correttamente e logicamente invalsi con la corte di appello e lei li qualific? di corruzione negli atti giudiziali. Stim? che il reato non era ancora prescritto, nella misura in cui il termine normale di prescrizione era stato sospeso tra luglio 2000 e lugli 2001 in ragione dell’immissione nel processo della Corte costituzionale con la corte di appello. Peraltro, giudic? gli elementi del reato costituito. In conclusione, respinse il ricorso del ricorrente e condann? questo al pagamento degli oneri di procedimento.
D. Il ricorso in revisione formata dal ricorrente
29. Il 29 luglio 2011, il ricorrente introdusse un ricorso in revisione della sentenza della corte di appello del 12 giugno 2002 sul fondamento dell’articolo 630 del CPP, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale no 113 di 2011, paragrafi 6 e 35 sotto.
30. Con una sentenza del 18 gennaio 2012, la corte di appello di Trento dichiar? inammissibile il chiedo del ricorrente, affermando che il procedimento di riapertura condotta dinnanzi alla Corte di cassazione aveva soddisfatto alle esigenze del dibattito contraddittorio e che aveva garantito i diritti alla difesa del ricorrente, e che, di conseguenza, aveva rispettato le indicazioni date dalla Corte europea nel suo sentenza Drassich c. Italia, precitato.
31. Il 15 maggio 2013, la Corte di cassazione respinse il ricorso formato dal ricorrente e conferm? la sentenza della corte di appello. Concernente l’argomento del ricorrente secondo che l’applicazione con analogia dell’articolo 625 bis non gli avevano permesso di riadattare la sua strategia di difesa e di sollecitare all’occorrenza delle notizie prove, la Corte di cassazione rilev? che il ricorrente non aveva sollevato questa questione in cassazione in seguito alla revoca parziale della sua condanna. Peraltro, osserv? che il procedimento iniziato dinnanzi a lei si sarebbe potuto concludere con un rinvio dinnanzi alla corte di appello se si fosse rivelato necessario di riaprire l’istruzione alle fini di ottenere le nuove prove chieste dal ricorrente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. Il codice penale
32. L’articolo 319 del CP si legge cos?:
“Corruzione per gli atti contrari ai doveri pubblici. Il funzionario pubblico che, per omettere o ritardare un atto entrante nell’esercizio delle sue funzioni, o per compiere un atto contrario ai suoi doveri pubblici, riceve del denaro o di altri utili o accetta la promessa di ricevere ne ? punito di una pena di due a cinque anni di detenzione. “
L’articolo 319 bis del CP contemplano sopra le circostanze aggravanti del reato:
“Circostanze aggravanti. La pena ? aumentata se il reato previsto dall’articolo 319 riguarda l’attribuzione di impieghi pubblici, di pensioni o di stipendi o la conclusione di contratti con l’amministrazione pubblica di cui il funzionario fa parte. “
L’articolo 319 ter del CP dispone:
“Corruzione negli atti giudiziali. Se i fatti previsti dall’articolo 319 sono commessi nello scopo di favorire una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo o di nuocergli, il reato ? punito di una pena di tre ad otto anni di detenzione.
(…) se del reato derivo la condanna ingiusta di un terzo ad una pena di reclusione superiore a cinque anni o alla perpetuit?, il reato ? punito di una pena di sei anni a vent’ anni di reclusione. “
B. lo codifica di procedimento penale
33. L’articolo 521 ?? 1 e 2 del CPP dispone:
“1. Nel suo giudizio, il giudice pu? dare ai fatti una qualifica giuridica differente di quella che ? stato considerato nel capo di accusa purch? il reato rileva del suo campo di competenza.
2. Il giudice ordina la trasmissione della pratica alla procura se si accorge che il fatto ? differente di quello che ? stato descritto nell’ordinanza di rinvio in giudizio “
L’articolo 522 ? 1 del CPP si leggono come segue:
“Il mancata osservanza delle disposizioni contemplate nella presente sezione ? un motivo di nullit?. “
C. La giurisprudenza della Corte di cassazione
34. Nella sua sentenza no 45275 del 16 novembre 2001, la Corte di cassazione ha indicato ci? che segue:
“Il reato di corruzione negli atti giudiziali, previsto all’articolo 319 ter [del CP], rappresenta una violazione autonoma e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione contemplata 318 e 319 agli articoli [del CP]. Difatti, oltre il nomen juris differente del reato ed il fatto che il secondo paragrafo dell’articolo contempla delle circostanze aggravanti, questa violazione comprende l’elemento intenzionale specifico di favorire una parte del processo o di nuocere a questa. “
D. La revisione del processo
35. L’articolo 630 del CPP contempla i casi in che una persona condannata pu? chiedere la revisione del processo. All’epoca della sentenza resa dalla Corte nella richiesta no 25575/04, non era possibile chiedere la revisione del processo sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo avendo concluso alla violazione della Convenzione.
Con la sentenza no 113 del 7 aprile 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l’articolo 630 del CPP incostituzionale nella misura in cui non contemplava la possibilit? di chiedere la revisione della condanna in vista di ottenere la riapertura del processo quando ci? era necessario, ai termini dell’articolo 46 della Convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. Con l’effetto di questa sentenza, effetto additivo, l’articolo 630 del CPP ? stato modificato: ? oramai possibile introdurre una domanda in revisione del processo appellandosi su una sentenza della Corte avendo concluso al difetto di equit? del procedimento.
III. Il Raccomandazione No R (2000) 2 Del Comitato Dei Ministri
36. Il 19 gennaio 2000, all’epoca della 694 riunione dei Delegati dei Ministri, il Comitato dei Ministri del Consiglio dell’Europa ha adottato la Raccomandazione no R (2000) 2 sul riesame o la riapertura di certe cause al livello internano seguito alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. La descrizione delle parti pertinenti di suddetta Raccomandazione ? contenuta nel sentenza Moreira Ferreira c. Portogallo (no 2) ([GC], no 19867/12, ?? 32-33, CEDH 2017.
IN DIRITTO
SU LE VIOLAZIONI ADDOTTE DELL’ARTICOLO 6 ?? 1 E 3 A, E B, DELLA CONVENZIONE,
37. Il ricorrente adduce innanzitutto che le giurisdizioni nazionali non si sono conformate alle indicazioni che risultano del sentenza Drassich c. Italia (no 25575/04, 11 dicembre 2007,) e che hanno violato di nuovo l’articolo 6 ?? 1 e 3 ha, e b, della Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia equamente sentita con un tribunale chi decider? della fondatezza di ogni accusa in materia penale diretta contro lei. “
(…)
3. Ogni imputato ha in particolare diritto a:
a, essere informato, nel pi? corto termine, in una lingua che comprende e di un modo dettagliato, della natura e della causa dell’accusa portata contro lui,;
b, disporre del tempo e delle facilit? necessarie alla preparazione della sua difesa; (…) “
38. Si lamenta poi di non essere potuto comparire personalmente dinnanzi alla Corte di cassazione.
A. Sull’ammissibilit?
39. Il Governo ? convinto che la questione di sapere se l’applicazione con analogia dell’articolo 625 bis del CPP hanno costituito una misura sufficiente di esecuzione della sentenza del 11 dicembre 2007 sul piano individuale ? della giurisdizione del Comitato dei Ministri in virt? dell’articolo 46 ? 2 della Convenzione.
40. A questo riguardo, stima che la presente causa ? simile al causa ?calan c. Turchia (, d?c.), no 5980/07, 6 luglio 2010, arguendo che il Comitato dei Ministri, con l’adozione del Risoluzione ResDH(2009)87 del 29 settembre 2009, ha messo fine alla sua sorveglianza dell’esecuzione della sentenza della Corte del 11 dicembre 2007 che, dopo avere preso in conto gli elementi della pratica, ha concluso che lo stato italiano si era liberato dagli obblighi che gli toccano in virt? dell’articolo 46 della Convenzione e che ha deciso di chiudere l’esame della causa.
41. Il Governo ? di parere che la Corte non saprebbe esaminare la presente causa senza sconfinare sulle competenze del Comitato dei Ministri derivati dell’articolo 46 della Convenzione.
42. Il ricorrente precisa che la presente richiesta non cade sulle modalit? dell’esecuzione della sentenza della Corte del 11 dicembre 2007, ma che mira a mettere in causa l’equit? del nuovo procedimento penale aperto al seguito di suddetto sentenza.
43. La Corte ha esaminato la questione della sua competenza avuta riguardo alle prerogative dello stato convenuto e del Comitato dei Ministri nel sentenza Moreira Ferreira c recentemente. Portogallo (no 2), precitato, ?? 47-51. Riferendosi in materia alla sua giurisprudenza, ha riassunto cos? i principi generali:
“47. La Corte ricorda che, nei sentenze Bochan c. Ucraina (no 2) [GC], no 22251/08, CEDH 2015, e Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT, c,). Svizzera (no 2) ([GC], no 32772/02, CEDH 2009, cos? come nel decisione Egmez c. Cipro (, d?c.), no 12214/07, ?? 48-56, 18 settembre 2012, ha esaminato la questione della competenza della Corte avuta riguardo alle prerogative dello stato convenuto e del Comitato dei Ministri che derivano dell’articolo 46 della Convenzione. I principi posti dalla Corte in queste sentenze e questa decisione possono riepilogare come segue:
ha, Una constatazione di violazione nelle sue sentenze ? essenzialmente declaratoria e, con l’articolo 46 della Convenzione, le Alte Parti contraenti si sono impegnate a conformarsi alle sentenze della Corte nelle controversie ai quali sono partite, il Comitato dei Ministri essendo incaricato di sorvegliare ne l’esecuzione, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2, precitato, ? 61.
b, Il ruolo del Comitato dei Ministri in questa tenuta non notifica per quanto le misure prese da un Stato convenuto vista di ovviare alla violazione constatata dalla Corte non possano sollevare un problema nuovo, non deciso dalla sentenza e, quindi, essere oggetto di una nuova richiesta di cui la Corte potrebbe avere a conoscere. In altri termini, la Corte pu? accogliere un motivo di appello secondo che la riapertura di un procedimento al livello interno, in vista di eseguire uno delle sue sentenze, ha dato adito a nuova violazione della Convenzione, ibid., ? 62, Bochan (no 2), precitato, ? 33, ed Egmez, decisione precitata, ? 51.
c, Su questo fondamento, la Corte si ? detta competente per conoscere di motivi di appello formulati in un certo numero di cause che seguono le sentenze rese da lei, per esempio quando le autorit? interne avevano proceduto ad un riesame della pratica nella cornice dell’esecuzione di uno delle sue sentenze che sia con la riapertura dell’istanza o con la condotta di un ogni nuovo processo (Egmez, decisione precitata, ? 52, ed i riferimenti citati.
d, risulta della giurisprudenza della Corte che la constatazione dell’esistenza di un “problema nuovo” dipende in un larga misuro delle circostanze particolari della causa e che la distinzione non ? sempre netta, Bochan (no 2), precitato, ? 34 e, per l’esame di questa giurisprudenza, decisione Egmez precitato, ? 54. Non c’? sconfinamento sulle competenze che il Comitato dei Ministri trae dall’articolo 46-sorvegliare l’esecuzione delle sentenze della Corte e valutare il collocamento in ?uvre delle misure prese dagli Stati a titolo di questo articolo-l? dove la Corte conosce di fatti nuovi nella cornice di una nuova richiesta, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2, precitato, ? 67.
48. La Corte ricorda che non ha competenza per ordinare, in particolare, la riapertura di un procedimento, ibid., ? 89. Tuttavia, cos? come egli risulta della raccomandazione no R (2000) 2 del Comitato dei Ministri, si libera della pratica relativa al controllo dell’esecuzione delle sentenze della Corte che esistono delle circostanze eccezionali in che il riesame di una causa o la riapertura dei procedimenti si rivela essere il mezzo pi? efficace, addirittura il solo, di realizzare per quanto possibile il restitutio in integrum, a sapere il ristabilimento della parte lesa, nella situazione dove si trovava prima della violazione della Convenzione. Tra le cause riguardate dalle constatazioni di violazione formulata dalla Corte, queste che necessitano particolarmente il riesame o la riapertura riguardano, secondo l’esposizione dei motivi della raccomandazione, la tenuta del diritto penale, paragrafi 32 e 33 sopra.
49. Cos?, trattandosi della riapertura di un procedimento, ? bacino di ingrassamento per ostriche che la Corte non ha competenza per ordinare uguale misura. Tuttavia, quando un individuo ? stato condannato alla conclusione di un procedimento inficiato di trasgressioni alle esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, la Corte pu? indicare che un nuovo processo o una riapertura del procedimento, alla domanda dell’interessato, rappresenti in principio un mezzo adeguato di risanare la violazione constatata, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no 2, precitato, ? 89. Cos?, nel contesto specifico delle cause relative all’indipendenza ed all’imparzialit? in Turchia dei corsi di sicurezza dello stato, ha detto che in principio la correzione pi? appropriata sarebbe di fare giudicare di nuovo il ricorrente con un tribunale indipendente ed imparziale, Gen?el c. Turchia, no 53431/99, ? 27, 23 ottobre 2003.
50. Questo approccio ? stato confermato nei sentenze ?calan c. Turchia ([GC], no 46221/99, ? 210, CEDH 2005-IV, e Sejdovic c. Italia ([GC], no 56581/00, CEDH 2006II.? In questa ultima sentenza, la Corte ha posto i principi generali, ?? 126 e 127 che possono riepilogare come segue:
ha, Quando un individuo ? stato condannato alla conclusione di un procedimento inficiato di trasgressioni alle esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento alla domanda dell’interessato rappresento in principio un mezzo adeguato di risanare la violazione constatata. Per?, le misure di risarcimento specifico a prendere, all’occorrenza, delle circostanze particolari dipendono necessariamente con un Stato convenuto per liberarsi dagli obblighi che gli spettano in virt? della Convenzione della causa e devono essere definite alla luce della sentenza resa dalla Corte nella causa riguardata, conto debitamente tenuto della giurisprudenza della Corte.
b, in particolare, non appartiene alla Corte di indicare le modalit? e la forma di un nuovo processo eventuale. Lo stato convenuto rimane libero di scegliere i mezzi di liberarsi dal suo obbligo di porre il ricorrente, pi? possibile, in una situazione che equivale a quella nella quale si troverebbe se non c’era stata trasgressione alle esigenze della Convenzione, per quanto questi mezzi siano compatibili coi conclusioni contenuti nella sentenza della Corte e coi diritti della difesa.
51. Nei casi eccezionali, la natura stessa della violazione constatata non offre di scelta tra differente esca di misure suscettibili di ovviare e la Corte ? condotta ad indicare una sola di queste misure (vedere, per esempio, Assanidz? c. Georgia [GC], no 71503/01, ?? 202 e 203, CEDH 2004II?, e Del R?o Prada c. Spagna [GC], no 42750/09, ?? 138 e 139, CEDH 2013. In compenso, in certe sentenze, la Corte ha lei stessa esplicitamente escluso la riapertura, dopo una constatazione di violazione dell’articolo 6 della Convenzione, dei procedimenti chiudessero dalle decisioni di giustizia definitiva (vedere, per esempio, Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia, no 23614/08, ? 66, 30 novembre 2010. “
44. Nello specifico, la Corte nota che, in seguito alla sentenza che ha reso il 11 dicembre 2007, il ricorrente ha investito la corte di appello di Venezia per ottenere l’annullamento della sua condanna. Questa ha rinviato la causa dinnanzi alla Corte di cassazione che ha revocato la sentenza di condanna nella parte concernente il reato di corruzione e ha deciso che un nuovo esame del ricorso in cassazione del ricorrente si imporsi. Un procedimento ? stato iniziato cos? dinnanzi alla Corte di cassazione che si ? conclusa il 25 maggio 2009 da una nuova sentenza di condanna. Il ricorrente considera che la Corte di cassazione ha una nuova volta infrange l’articolo 6 della Convenzione nella misura in cui non avrebbe soddisfatto alle esigenze del contraddittorie e non avrebbe garantito il suo diritto alla difesa.
45. Agli occhi della Corte, non fa di dubbio che il procedimento in causa ? nuovo e che ? posteriore al procedimento penale oggetto della sua sentenza del 11 dicembre 2007, sebbene si inserisca nella cornice dell’esecuzione di questo.
46. Di pi?, la Corte osserva che, col Risoluzione ResDH(2009)87 che mette fine all’esame della richiesta no 25575/04, il Comitato dei Ministri ha preso atto dell’apertura di un procedimento di riesame della causa del ricorrente, indicando che, “nella cornice del nuovo procedimento, la Corte di cassazione non mancher? di prendere in conto le esigenze della Convenzione in materia di processo equo.” Cos?, il Comitato dei Ministri ha stimato che il governo italiano si era liberato dai suoi obblighi e ha recintato il procedimento di sorveglianza senza prendere in conto la sentenza della Corte di cassazione del 18 settembre 2009 di cui il Governo aveva omesso di informarlo.
47. L’esame del Comitato dei Ministri non ? caduto sulla decisione giudiziale che il ricorrente contesta dinnanzi alla Corte ora dunque e che costituisco quindi, sotto questo angolo anche, un elemento nuovo che non saprebbe essere sottratto ad un controllo a titolo della Convenzione.
48. Pertanto, la Corte stima che l’articolo 46 della Convenzione non fa ostacolo all’esame con lei dei motivi di appello nuovi derivati dell’articolo 6 della Convenzione.
49. Peraltro, la Corte osserva che questa ultima disposizione trova ad applicarsi al procedimento controverso nella misura in cui la Corte di Cassazione doveva pronunciarsi di nuovo sulla fondatezza di un’accusa in materia penale seguito alla riapertura del procedimento, Moreira Ferreira c. Portogallo (no 2), precitato, ? 60 e Nikitine c. Russia, no 50178/99, ? 60 in fini, CEDH 2004 VIII.
50. La Corte constata peraltro che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. La dichiara ammissibile dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
51. Il ricorrente adduce che, nel procedimento nazionale che ha seguito la sentenza di violazione della Corte, i suoi diritti della difesa sono stati violati di nuovo, in particolare il diritto ad essere informato in tempo utile della natura e delle cause dell’accusa portata contro egli cos? come il diritto ad una difesa effettiva. A questo riguardo, si lamenta di essere stato una nuova volte vittima di una riqualificazione dei fatti in pejus da parte della Corte di cassazione, senza disporre della possibilit? di difendersi dinnanzi ad una giurisdizione di fondo. Di pi?, si lamenta di non avere potuto partecipare personalmente al suo processo.
52. Concernente il suo motivo di appello relativo al diritto ad essere informato adeguatamente della natura e della causa dell’accusa, il ricorrente precisa che la sua lamentela non cade sulla mancanza di informazione in quanto alla possibilit? che i fatti siano riqualificati in corruzione negli atti giudiziali, ma sulle condizioni in che la riqualificazione ? stata fatta, e sulla mancanza del tempo e delle facilit? necessarie alla preparazione della sua difesa.
53. Fa osservare che, contrariamente a ci? che il Governo affermerebbe, ha chiesto alla Corte di cassazione la concessione di un termine per preparare la sua difesa e che ha rivendicato inoltre il suo diritto di partecipare ai dibattimenti dinnanzi alla Corte di cassazione.
54. Comunque sia, il ricorrente considera che non si pu? rimproverargli un eventuale mancamento nella sua strategia di difesa nella misura in cui stima essere stato confrontato ad un procedimento atipico ed unico, a sapere l’utilizzazione con analogia del procedimento di correzione degli errori patrimoniali, nella cornice della quale avrebbe provato di avvalersi di tutte le prerogative che sembravano disponibili al senso delle disposizioni di legge pertinente nello specifico.
55. A questo riguardo, espone che, avuto riguardo alle circostanze, era impossibile contemplare se la Corte di cassazione avrebbe dato alle parti la possibilit? di discutere solamente delle questioni di diritto o se ordinerebbe il rinvio dinnanzi ad un giudice di fondo.
56. Il ricorrente sostiene essere stato anche la sola giudicabile vittima di questa situazione nella misura in cui, da 2011, sarebbe oramai possibile chiedere la revisione di una condanna sulla base di una sentenza di violazione della Corte, e di beneficiare cos? di un procedimento condotto dinnanzi ad una giurisdizione di fondo e rispettosa delle garanzie dell’articolo 6 della Convenzione.
57. Il ricorrente indica inoltre che la riqualificazione dell’accusa ha compreso una nuova valutazione dei fatti. Ora stima che la riapertura dei dibattimenti sarebbe stata la sola opzione rispettosa del suo diritto ad una difesa effettiva, nella misura in cui, secondo lui, avrebbe permesso di presentare dei nuovi mezzi di prova a sostegno della sua difesa. ? di parere che la Corte di cassazione avrebbe dovuto decidere di ufficio il rinvio del procedimento dinnanzi alla corte di appello, anche nella mancanza di una domanda esplicita in questo senso.
58. Infine, il ricorrente considera che il procedimento dinnanzi alla Corte di cassazione ha recato anche offesa al suo diritto ad un processo equo al motivo che, malgrado le sue sollecitazioni in questo senso, non ? potuto essere presente all’udienza.
59. Il Governo considera innanzitutto che le lamentele del ricorrente rilevano della quarta istanza al motivo che sono state gi? tanto oggetto di un esame al livello del Comitato dei Ministri che le giurisdizioni nazionali, in particolare dei giudici avendo esaminato e respinto la domanda di revisione introdotta dal ricorrente in 2011 ed avendo considerato come soddisfacente il procedimento controverso. Stima che il ricorrente non pu? reiterare i suoi motivi di appello sotto l’angolo dell’articolo 6 della Convenzione dinnanzi alla Corte e rimettere in causa la valutazione fatta da queste istanze.
60. Il Governo indica peraltro che il ricorrente non ha chiesto mai alle autorit? nazionali la riapertura dei dibattimenti dinnanzi ad una giurisdizione di fondo, ma che si ? limitato a rivendicare l’annullamento della sua condanna ed ad affermare che i fatti che gli erano rimproverati erano prescritti. ? di parere che, quindi, la Corte di cassazione, decidendo di qualificare i fatti in corruzione negli atti giudiziali e rilevando che il reato non era ancora prescritto, ha deliberato avuto correttamente riguardo agli argomenti delle parti ed alle prerogative che sarebbero le sue.
61. Comunque sia, il Governo stima che tanto il ricorrente che il suo rappresentante legale era stato informato adeguatamente dalla sentenza della Corte di cassazione del 12 novembre 2008 della possibilit? di una riqualificazione dei fatti di corruzione, e che sapevano o avrebbero dovuto sapere che l’udienza del 25 maggio 2009 sarebbe consacrata alla questione della riqualificazione del reato. Secondo il Governo, il ricorrente ha beneficiato di sempre necessario, a sapere cinque mesi, per preparare la sua difesa e presentare i suoi argomenti col verso del suo avvocato.
62. Peraltro, il Governo stima che l’impossibilit? per il ricorrente di comparire personalmente dinnanzi alla Corte di cassazione non ? in si un ostacolo al diritto ad un processo equo nella misura in cui il procedimento comprendeva solamente dei punti di diritto e non di fatto. Si riferisce a questo riguardo in materia alla giurisprudenza della Corte.
63. Il Governo aggiunge che il ricorrente ha rinunciato a chiedere la riapertura del suo processo ed ad indicare dei nuovi mezzi di prova determinanti per la sua difesa e dinnanzi a, di conseguenza, essere esaminati da una giurisdizione di fondo.
64. Considera che il ricorrente ? stato messo nelle condizioni di esercitare tutti i diritti garantiti dall’articolo 6 della Convenzione e che le autorit? non possono essere tenute per responsabile del modo di cui l’interessato ne ha fatto uso.
2. Valutazione della Corte
ha, Sulla riqualificazione giuridica dell’accusa
65. La Corte ricorda che l’equit? del procedimento deve rivalutarsi alla luce del procedimento considerato nel suo insieme (vedere, per esempio, i sentenze Miailhe c. Francia (no 2), 26 settembre 1996, ? 43, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-IV, ed Imbrioscia c. Svizzera, 24 novembre 1993, ? 38, serie Ha no 275. Il paragrafo 3 ha, dell’articolo 6 della Convenzione mostro la necessit? di mettere una cura estrema a notificare ‘ “accusa” l all’interessato. L’atto di accusa gioca un ruolo determinante nei perseguimenti penali: a contare della sua notificazione, l’accusato, ? avvisato ufficialmente per iscritto della base giuridica e factuelle dei rimproveri formulati contro lui. L’articolo 6 ? 3 hanno, della Convenzione riconosce all’imputato il diritto ad essere informato non solo della causa di l ‘ “accusa”, questo essere-a-argomento dei fatti patrimoniali che sono messi al suo carico e su che si basi l’accusa, ma anche della qualifica giuridica data a questi fatti, e questo di un modo dettagliato, P?lissier e Sassi c. Francia [GC], no 25444/94, ? 51, CEDH 1999II.?
66. La portata di questa disposizione deve rivalutarsi in particolare alla luce del diritto pi? generale ad un processo equo che garantisce il paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione. In materia penale, un’informazione precisa e completa dei carichi che pesano su un imputato, e dunque la qualifica giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare al suo carico, ? una condizione essenziale dell’equit? del procedimento. A questo riguardo, conviene osservare che le disposizioni dell’articolo 6 ? 3 hanno, non impongono nessuna forma particolare in quanto al modo di cui l’imputato deve essere informato della natura e della causa dell’accusa portata contro lui. La Corte ricorda peraltro che esiste un legame tra i capoversi ha, e b, dell’articolo 6 ? 3 e che il diritto ad essere informato della natura e della causa dell’accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l’imputato di preparare la sua difesa (ibidem, ?? 52-54.
67. Girandosi verso i fatti dello specifico, la Corte osserva che la questione che si porsi ? quella di sapere se il procedimento penale aperto in seguito alla sentenza che ha reso nel causa Drassich c. Italia era conforme agli standard della Convenzione e se il ricorrente ? stato giudicato di nuovo nel rispetto delle garanzie di un processo equo. Nell’occorrenza, si tratta di ricercare innanzitutto se il ricorrente ? stato informato adeguatamente della natura e della causa dell’accusa portata contro lui.
68. A questo proposito, la Corte osserva che il procedimento penale ? stato riaperto contro il ricorrente per permettere alla Corte di cassazione, a sapere la giurisdizione che aveva deciso la riqualificazione giudiziale controversa, di conformarsi alla sentenza di violazione della Corte di Strasburgo. In questo contesto, con la sua sentenza del 12 novembre 2008, l’alta giurisdizione italiana ha deciso di revocare la condanna del ricorrente nella sua parte relativa all’accusa di corruzione negli atti giudiziali e di procedere ad un riesame del ricorso in cassazione del ricorrente nello scopo di permettere a questo ultimo di dibattere della questione della qualifica giuridica dell’accusa, paragrafo 21 sopra.
69. La Corte stima che, tenuto conto delle ragioni della riapertura del processo del ricorrente ed alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione del 2008, si saprebbe considerare solamente il ricorrente non era in misura di contemplare la riqualificazione dei fatti che gli erano rimproverati in corruzione negli atti giudiziali.
70. A questo riguardo, in quanto all’argomento del ricorrente secondo che unica una notificazione formale dell’accusa considerata contro lui sarebbe stata conforme alla Convenzione, la Corte ricorda una volta sebbene le disposizioni dell’articolo 6 ? 3 hanno, non impongono nessuna forma particolare in quanto al modo di cui l’imputato deve essere informato della natura e della causa dell’accusa portata contro lui. Cos?, ci? che importa ? di sapere se, malgrado la mancanza di una notificazione formale dei carichi di corruzione negli atti giudiziali, il ricorrente ? stato informato in modo adeguata ed in tempo utile per permettergli di preparare la sua difesa.
71. La Corte deve ricercare quindi se il ricorrente ha avuto una fortuna di preparare adeguatamente la sua difesa e di dibattere contraddittoriamente alla fine dell’accusa trattenuta contro lui. Osserva a questo riguardo che, durante i cinque mesi che hanno seguito la revoca parziale della condanna e la riapertura del processo, l’interessato ha potuto depositare dinnanzi alla Corte di cassazione due memorie scritte. L’avvocato del ricorrente ha discusso inoltre, oralmente della causa all’epoca dell’udienza del 25 maggio 2009.
72. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato avere presentato degli argomenti che non sarebbero stati presi in considerazione con la Corte di cassazione, o che questa si era basato su degli elementi di diritto o di fatto che non sarebbero stati dibattuti durante il processo.
73. Di pi?, in quanto all’argomento del ricorrente secondo che il principio del contraddittorio non ? stato rispettato allo visto dell’impossibilit? di dibattere di questioni di fatto dinnanzi alla Corte di cassazione, la Corte rileva col Governo che il ricorrente non ha contestato mai, fu questo in modo accessorio, il modo di cui il tribunale e la corte di appello avevano stabilito i fatti della causa. Non risulta neanche della pratica che la difesa del ricorrente abbia chiesto ad un momento o ad un altro la riapertura dell’istruzione nello scopo di ottenere delle notizie prove a scarica. In compenso, nelle sue memorie, il ricorrente si ? limitato a chiedere la cassazione senza rinvio della sua condanna in ragione, in particolare, della prescrizione dei fatti che gli erano rimproverati. In queste condizioni, tenuto conto delle questioni all’esame della cassazione, la Corte non vede perch? la causa sarebbe dovuta essere rinviata di ufficio dinnanzi ad un giudice di fondo.
74. Avuto riguardo a ci? che precede, la Corte stima che i diritti del ricorrente ad essere informato nel dettaglio della natura e della causa dell’accusa diretta contro lui ed a disporre del tempo e delle facilit? necessarie alla preparazione della sua difesa non ? stato ignorato, vedere Dallos c. Ungheria, no 29082/95, ? 52, CEDH 2001 II, e, ha contrario, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, no 29476/06, ? 84, 24 luglio 2012.
b, Sull’impossibilit? di comparire dinnanzi alla Corte di cassazione,
75. La Corte ricorda che la comparizione di un imputato riveste un’importanza capitale nell’interesse di un processo penale equo e giusto. Tuttavia, il modo di cui l’articolo 6 ? 1 della Convenzione si applicano ai corsi di appello o di cassazione dipende delle particolarit? del procedimento in causa. Bisogna prendere in conto l’insieme del processo condotto nell’ordine giuridico interno ed il ruolo che ha giocato la Corte di cassazione. Cos?, un procedimento che comprende solamente dei punti di diritto e non di fatto pu? soddisfare alle esigenze dell’articolo 6, anche se il ricorrente non si ? visto offrire la possibilit? di comparire dinnanzi alla corte di appello o la Corte di cassazione, Meftah ed altri c. Francia [GC], nostri 32911/96, 35237/97 e 34595/97, ? 41, CEDH 2002-VII, Di Jorio c,. Italia, d?c.), no 73936/01, 6 marzo 2003, e Hermi c. Italia [GC], no 18114/02, ?? 58-67, CEDH 2006 XII.
76. Nello specifico, la Corte ha appena rilevato che la Corte di cassazione si ? dedicata esclusivamente ai punti di diritto e che non si ? dedicata su delle questioni di fatto che avrebbero necessitato la presenza del ricorrente all’udienza. Segue che il diritto del ricorrente ad un processo equo non ? stato ostacolato neanche di questo punto di vista.
c, Conclusione,
77. Tenuto conto di ci? che precede, la Corte conclude che non c’? stata nella specifico violazione dell’articolo 6 ?? 1 e 3 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che non c’? stata violazione dell’articolo 6 ?? 1 e 3 della Convenzione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 22 febbraio 2018, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Linos-Alexandre Sicilianos
Cancelliere Presidente