QUARTA SEZIONE
CAUSA DORA CHIRÒ C. ITALIA
( Richiesta no 65272/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
27 luglio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Dora Chirò c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quarta sezione, riunendosi in una camera composta da:
Nicolas Bratza, presidente, Lech Garlicki, Giovanni Bonello, Ljiljana Mijović, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Guido Raimondi, giudici,
e da Lawrence Early, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 6 luglio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 65272/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, D. C. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 17 giugno 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza dell’ 11 ottobre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che quell’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni della richiedente non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Dora Chirò c. Italia, no 65272/01, § 85, 11 ottobre 2005).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, la richiedente richiedeva una soddisfazione equa di 638 960, 00 EUR. Sollecitava inoltre un’indennità per danno morale e chiedeva il rimborso degli oneri e delle spese per il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali e per queste dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo e la richiedente a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 100, e punto 2 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti arrivassero a tale accordo. Tanto la richiedente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
7. La richiedente sollecita il versamento di un’indennità di 678 410, 00 EUR a titolo di danno patrimoniale per la perdita del terreno, somma che corrisponde al valore del terreno controverso rivalutato ed abbinata ad interessi più i danni derivanti dal non godimento del terreno
8. Il Governo si oppone.
9. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa ( Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
10. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
11. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarla ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo che è trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
12. Nello specifico, la richiedente ha perso la proprietà del suo terreno nel 1986. Come risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento, il valore del bene a questa data era di 95 000 EUR.
13. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare alla richiedente la somma di 121 000 EUR, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
14. Resta da valutare la perdita di probabilità subita dal richiedente in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna alla richiedente 20 000 EUR per la perdita di probabilità.
B. Danno morale
15. Il richiedente chiede il versamento di un’indennità di 35 000 EUR a titolo di danno morale.
16. Il Governo si oppone ed osserva che la richiedente ha ottenuto a livello nazionale una decisione che le accorda una somma importante. In questa situazione, la Corte non dovrebbe accordare una soddisfazione equa che provocherebbe un arricchimento indebito della richiedente
17. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del suo bene ha causato alla richiedente un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
18. Deliberando in equità, la Corte accorda alla richiedente la somma di 10 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
19. Giustificativi in appoggio, il richiedente chiede 32 198,00 EUR per il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali così come 38 675,00 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte.
20. Il Governo stima che nessun rimborso deve essere riconosciuto alla richiedente al motivo che ha avuto guadagno di causa e che gli oneri del procedimento sono stati pagati dall’amministrazione.
21. Stima, inoltre, che queste somme sono eccessive e si rimette si alla saggezza della Corte.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si trovano stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (Van di Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A n 1 288, § 66).
23. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarle solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 20 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
25. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 141 000 EUR (cento quarantun mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta alla richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge, la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 27 luglio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Cancelliere Presidente