SECONDA SEZIONE
CAUSA DÖNDÜ BİLGİÇ C. TURCHIA
( Richiesta no 43948/02)
SENTENZA
STRASBURGO
2 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Döndü Bilgiç c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliera di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 9 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43948/02) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra D. B. (“la richiedente”), ha investito la Corte il 2 settembre 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da E. D., avvocato a Muğla. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 15 gennaio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
4. La richiedente è nata nel 1932 e risiede a Muğla.
5. All’epoca dei lavori di catasto realizzati nel 1953, l’appezzamento no 95 fu iscritto a nome delle quattro persone tra cui de cujus della richiedente. I lavori catastali furono oggetto di contestazioni ed un procedimento riguardante parecchi appezzamenti e che implicava numerose persone si susseguì dinnanzi al tribunale catastale di Köyceðiz (“il tribunale”).
6. L’ 8 agosto 1958, il tribunale confermò la mappa catastale per quanto riguardava l’appezzamento no 95. Il 16 novembre 1967, la Corte di cassazione annullò questo giudizio.
7. Dopo congiunzione di parecchi procedimenti, l’ 11 settembre 1973, il tribunale annullò la mappa catastale ed ordinò l’iscrizione dell’appezzamento no 95 a nome del Tesoro. L’ 11 luglio 1977, la Corte di cassazione annullò questo giudizio; rilevò che il giudizio dell’ 8 agosto 1958 era diventato definitivo nella sua parte concernente l’appezzamento no 95 nella misura in cui non era stato oggetto di un ricorso in cassazione.
8. Nel 1981, il palazzo di giustizia fu distrutto da un incendio.
9. In seguito al decesso del de cujus il 25 novembre 1985, i suoi figli tra cui la richiedente, e i nipoti intervennero nel procedimento nel loro requisito di eredi.
10. Il 18 marzo 1993, il tribunale si dichiarò incompetente ratione loci a profitto del tribunale catastale di Ortaca di recente costituito.
11. Con una sentenza interlocutoria del 6 marzo 2002, questo tribunale, constatando che il giudizio dell’ 8 agosto 1958 era diventato definitivo per ciò che riguarda l’appezzamento controverso, ordinò la sua registrazione al registro fondiario < nome degli eredi del de cujus tra cui figurava la richiedente.
IN DIRITTO
12. La richiedente adduce che la durata del procedimento ha ignorato il principio del “termine ragionevole” come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
13. Il Governo sostiene che la richiesta è incompatibile ratione temporis con le disposizioni della Convenzione nella misura in cui i fatti all’origine della causa sono anteriori alla data di riconoscenza della competenza della Corte da parte della Turchia. Aggiunge che la richiedente non ha la qualità di vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. A questo riguardo, fa osservare che il giudizio dell’8 agosto 1958 era definitivo e che apparteneva al de cujus investire il registro fondiario per confermare l’iscrizione già effettuata a suo nome all’epoca dei lavori del catasto nel 1953.
14. La Corte stima che le eccezioni del Governo non potrebbero essere considerate. Da una parte, il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali è proseguito al di là della data di riconoscenza del diritto di ricorso individuale da parte delle Turchia. Dall’altra parte, l’appezzamento controverso era oggetto del procedimento in questione. Constata che questo motivo di appello non incontra nessun motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
15. Il periodo da considerare è cominciato solamente con la presa di effetto, il 28 gennaio 1987, della riconoscenza del diritto di ricorso individuale da parte della Turchia. Tuttavia, per valutare il carattere ragionevole dei termini trascorsi a partire da questa data, bisogna tenere conto dello stato in cui la causa si trovava allora( Cankoçak c. Turchia, numeri 25182/94 e 26956/95, § 25, 20 febbraio 2001, e Şahiner c. Turchia, no 29279/95, § 22, CEDH 2001-IX.) Il periodo in questione si è concluso il 6 marzo 2002. È durata circa quindici anni, per un’istanza, dunque.
16. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender c. Francia [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento convincente da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata del procedimento controverso è eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
17. C’è stata dunque violazione dell’articolo 6 § 1.
18. La richiedente adduce infine che la lunghezza del procedimento controverso ha recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni come garantito dal ‘articolo 1 del Protocollo no 1.
19. La Corte rileva che questo motivo di appello è legato a quello esaminato sopra e deve essere dichiarato dunque anche ammissibile. Avuto riguardo alla constatazione relativa all’articolo 6 § 1 (paragrafo 16 sopra) la Corte stima che, nelle circostanze della causa, non c’è luogo di deliberare per di più sul motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C).
20. Resta la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione. La richiedente richiede 10 000 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito di cui 2 000 EUR per gli oneri di parcella e 350 EUR per gli oneri postali. Richiede inoltre 20 000 EUR a titolo del danno morale.
21. Il Governo contesta queste pretese.
22. La Corte non vede alcun legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno patrimoniale addotto e respinge questa domanda.
In compenso, considera che c’è luogo di concedere alla richiedente 14 000 EUR a titolo del danno giuridico e 500 EUR a titolo degli oneri e delle spese, abbinati ad interessi moratori ricalcati sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Stabilisce che non si impone di esaminare il motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 14 000 EUR (quattordicimila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, e 500 EUR (cinque cento euro) per oneri e spese, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dalla richiedente, da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Sally Dollé Francesca Tulkens
Cancelliera Presidentessa