SECONDA SEZIONE
CAUSA DOĞANGÜN C. TURCHIA
( Richiesta no 30302/03)
SENTENZA
STRASBURGO
2 giugno 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Doğangün c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 12 maggio 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 30302/03) diretta contro la Repubblica della Turchia e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. A. K. D. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 25 marzo 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente è rappresentato da H. S., avvocato ad Ankara. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente.
3. Il 5 marzo 2008, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente è nato nel 1935 e risiedo ad Ankara.
5. Il 4 settembre 2000, citò il municipio di Keçiören (“l’amministrazione”) dinnanzi alla corte d’appello di Ankara (“il tribunale”). Chiese dei danni ed interessi di un importo di 2 000 000 000 delle anziane lire turche (TRL)- (o circa 3 410 euro (EUR) a questa epoca) per espropriazione di facto del suo terreno.
6. Il giudice ordinò una perizia che mirava a stabilire il valore del terreno controverso.
7. Il rapporto di perizia del 25 maggio 2001 lo valutò a 42 510 000 000 di TRL (o circa 45 095 EUR all’epoca).
8. Il 14 giugno 2001, il tribunale condannò l’amministrazione a pagare al richiedente la totalità della somma che aveva richiesto, ossia 2 000 000 000 di TRL (o circa 1 905 EUR a questa epoca) insieme ad interessi moratori al tasso legale a contare dal 6 settembre 1995.
9. L’amministrazione formò un ricorso in cassazione contro questa decisione.
10. Con una sentenza del 18 marzo 2002, la Corte di cassazione confermò il giudizio attaccato dopo averlo modificato sul punto degli interessi moratori che dovevano così decorrere a contare dal 4 settembre 2000, data dell’immissione nel processo da parte dell’interessato della giurisdizione di prima istanza.
11. L’amministrazione fece un ricorso per rettifica della sentenza.
12. Il 27 giugno 2002, la Corte di cassazione respinse questa istanza e confermò la sua sentenza iniziale del 18 marzo 2002 in tutte le sue disposizioni.
13. Il 26 dicembre 2002, il tribunale, investito di una richiesta addizionale del richiedente, si conformò al rapporto di perizia del 25 maggio 2001 ed accordò all’interessato la somma complementare di 40 510 000 000 di TRL (o circa 24 060 EUR all’epoca) insieme ad interessi moratori al tasso legale a contare dal 4 settembre 2000.
14. A difetto di pagamento del suo debito da parte dell’amministrazione, il richiedente iniziò il procedimento di esecuzione forzata.
15. Il 7 ottobre 2005, in esecuzione del giudizio del 14 giugno 2001, l’amministrazione pagò all’interessato 8 057 nuove lire turche (YTL) (o circa 4 875 EUR all’epoca) il che chiuse la pratica del procedimento di esecuzione.
16. Il 15 ottobre 2007, un protocollo di pagamento fu firmato tra le parti per l’esecuzione del giudizio del 26 dicembre 2002. Conformemente a questo accordo, l’amministrazione procedette al pagamento del credito del richiedente in modo scaglionato, come indicato qui di seguito:
Data del pagamento Ammontare del pagamento
15 ottobre 2007 40 000 YTL (23 760 EUR,
30 ottobre 2007 40 000 YTL (23 355 EUR,
15 novembre 2007 40 000 YTL (23 205 EUR,
30 novembre 2007 40 000 YTL (22 800 EUR,
17 dicembre 2007 40 000 YTL (23 395 EUR,
8 gennaio 2008 7 540 YTL (4 380 EUR,
9 gennaio 2008 7 533,42 YTL (4 415 EUR,
11 gennaio 2008 1 250 YTL, 735 EUR,
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
17. Il diritto e la pratica interna pertinenti nello specifico sono descritte nelle sentenze Akkuş c. Turchia (9 luglio 1997, §§ 13-16, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-IV), Aka c. Turchia (23 settembre 1998, §§ 17-25, Raccolta 1998-VI, Gaganuş ed altri c. Turchia (no 39335/98, § 18, 5 giugno 2001), Öneryıldız c. Turchia ([GC] (no 48939/99, § 51, CEDH 2004-XII), ed Ak c. Turchia (no 27150/02, 31 luglio 2007).
In virtù dell’articolo 82 della legge no 2004 del 9 giugno 1932 sulle vie di esecuzione ed il fallimento, e dell’articolo 19 della legge no 1530 del 3 aprile 1930 sui comuni, i beni che appartengono allo stato ed ai comuni così come i beni destinati all’uso pubblico non possono essere oggetto di un sequestro.
Per ciò che riguarda i dati economici, gli effetti dell’inflazione in Turchia sono indicati sull’elenco dell’indice dei prezzi al dettaglio, pubblicato dall’istituto di statistica dello stato.
IN DIRITTO
18. Il richiedente si lamenta di una mancanza di pagamento, da parte dell’amministrazione, del suo credito stabilito da una decisione di giustizia diventata definitiva. Invocando a questo riguardo l’articolo 1 del Protocollo no 1, denuncia un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
19. Secondo il Governo, il richiedente ha smesso di essere vittima della violazione addotta, nella misura in cui la totalità del suo credito gli è stata pagata.
20. Il richiedente ricusa questo ragionamento. Fa osservare che l’amministrazione ha proceduto al pagamento del suo credito solo dopo l’immissione nel processo della Corte. Sostiene che il pagamento tardivo del suo credito e l’insufficienza degli interessi moratori gli ha causato un danno innegabile.
21. La Corte considera, alla luce dei criteri che si liberano della sua giurisprudenza (vedere, in particolare, Bourdov c. Russia (no 2), ( no 33509/04, 15 gennaio 2009), Bourdov c. Russia (no 1) (no 59498/00, 7 maggio 2002) ed Akkuş, precitata e tenuto conto dell’insieme degli elementi in suo possesso, che il richiedente può definirsi vittima di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Stima quindi che la richiesta deve essere oggetto di un esame al merito. Constatando inoltre che la richiesta non incontra nessun motivo di inammissibilità, la dichiara ammissibile.
22. In quanto al merito, la Corte ricorda che, secondo il principio che si libera dalla sua giurisprudenza, un “credito” può costituire un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo no 1 quando è stabilito sufficientemente per essere esigibile (Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 59, serie a no 301-B, e Bourdov, numeri 1 e 2, precitate). Nota che tale è il caso nella presente causa.
23. Rileva poi che il richiedente ha potuto ottenere l’esecuzione integrale del giudizio del 14 giugno 2001, diventato definitivo il 27 giugno 2002 solo il 7 ottobre 2005, dopo avere iniziato un procedimento di esecuzione forzata (paragrafo 15 sopra). Per ciò che riguarda l’esecuzione del giudizio del 26 dicembre 2002, osserva che l’amministrazione ha pagato il credito dell’interessato solo a partire dal 15 ottobre 2007 (paragrafo 16 sopra).
24. La Corte riconosce che il debito dell’amministrazione si è trovato così saldato e non scopre nessuna perdita reale per il richiedente, ai sensi della sua giurisprudenza Akkuş, per il metodo di calcolo adottato dalla Corte (vedere § 35 Akkuş, precitata). Però, stima che il versamento tardivo delle somme dovute al richiedente tramite il procedimento di esecuzione forzata non potrebbe ovviare al rifiuto prolungato delle autorità nazionali di conformarsi alle decisioni di giustizia e che non opera un risarcimento adeguato (Ak, precitata, § 25, Metaxas c. Grecia, no 8415/02, § 19, 27 maggio 2004, e Karahalios c. Grecia, no 62503/00, § 23, 11 dicembre 2003).
25. Inoltre, la Corte ricorda che un’autorità dello stato non potrebbe addurre come pretesto la mancanza di risorse per non onorare un debito fondato su una decisione di giustizia (Ak, precitata, § 24, Bourdov (no 1), precitata, § 41).
26. Di conseguenza, non conformandosi ai giudizi della corte d’appello di Ankara in un lasso di tempo ragionevole (paragrafo 23 sopra) l’amministrazione ha lasciato non solo il richiedente nell’incertezza in quanto alla data del pagamento ma gli ha anche impedito di godere pacificamente dei suoi beni (Bourdov (no 2), precitata, § 87, e Bourdov (no 1), precitata, § 41).
27. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
28. Resta la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione. Il richiedente richiede 300 000 EUR per danno materiale e 300 000 EUR per danno morale. Non quantifica la sua richiesta per gli oneri e spese e si rimette alla saggezza della Corte.
29. La Corte non vede legame di causalità tra la violazione constatata ed il danno materiale addotto e respinge questa richiesta. In compenso, considera che c’è luogo di concedere al richiedente 5 000 EUR a titolo del danno morale. Per ciò che riguarda gli oneri e le spese, nota che il richiedente non ha prodotto nessuno documento giustificativo. Quindi, considera che non c’è luogo di assegnargli una somma a questo titolo.
30. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare da giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in virtù dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000 EUR (cinquemila euro) da convertire in lire turche al tasso applicabile in data dell’ordinamento, per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 2 giugno 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidente