Conclusioni: Parzialmente inammissibile, Articolo 35-3 – Manifestamente male fondato, Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Privazione di propriet?, Danno patrimoniale – risarcimento, Articolo 41 – Danno materiale Soddisfazione equa,
Danno morale – constatazione di violazione che basta, Articolo 41 – Danno morale
Soddisfazione equa,
SECONDA SEZIONE
CAUSA D?KMEC ?C. TURCHIA
( Richiesta no 74155/14)
SENTENZA
STRASBURGO
6 dicembre 2016
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa D?kmeci c. Turchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Julia Laffranque, presidentessa,
Egli ?Karaka?,
Neboj?a Vuini?,
Valeriu Grico?,
Ksenija Turkovi?,
Jon Fridrik Kj?lbro,
Giorgio Ravarani, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 novembre 2016,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 74155/14) diretta contro la Repubblica della Turchia e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 13 novembre 2014 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocati a Mersin. Il governo turco (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente.
3. Il richiedente si lamentava in particolare di un’insufficienza dell’indennit? di espropriazione e di una perdita di valore di questa.
4. Il 20 marzo 2015, i motivi di appello concernente l’insufficienza e la perdita di valore dell’indennit? cos? come l’impossibilit? per il richiedente di essere presente all’epoca delle perizie sono stati comunicati al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus, in applicazione dell’articolo 54 ? 3 dell’Ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato in 1932 e ha risieduto a Karaman.
6. Faceva il proprietario di un terreno di una superficie di 26 988 m2, situato ad Ermenek (Karaman) ed iscrive al registro fondiario come terreno agricolo.
7. Nel 2002, il ministero dell’energia e delle Risorse naturali approv? il progetto di costruzione di una diga e di una centrale idroelettrica ad Ermenek. Nel 2006, la direzione nazionale delle acque (“l’amministrazione”) dichiar? questo progetto di utilit? pubblica. Il richiedente si trovava tra i proprietari toccati da questo progetto.
A. Il procedimento di espropriazione di emergenza
8. Con una decisione pubblicata alla Gazzetta ufficiale il 31 gennaio 2009, il Consiglio dei ministri decise che i terreni riguardati da questo progetto che non erano stati espropriati ancora secondo il procedimento normale, sarebbero espropriati secondo il procedimento di emergenza prevista dall’articolo 27 della legge sull’espropriazione.
9. Con una richiesta del 10 febbraio 2009, l’amministrazione investe la corte d’appello di Ermenek (“il TGI”) sul fondamento della disposizione in questione.
10. Il 1 aprile 2009, il giudice del TGI effettu? un spostamento sui luoghi, corredati di una commissione di sei periti, di un fotografo, dell’eletto del villaggio e dell’avvocato dell’amministrazione. Alcuni clich? furono presi ed un verbale fu stabilito alla conclusione della visita. Il procedimento di emergenza non contemplava la presenza dello espropriato quando la perizia sul terreno.
11. I periti depositarono il loro rapporto il 7 aprile 2009. Secondo questo rapporto, il terreno era piantato di noci vecchi di 5 anni ed il suo valore era di 168 961 libri turchi (TRY). Per calcolare il reddito annuo netto risultante di un sfruttamento normale del terreno controverso, i periti si erano basati sui dati agricoli del 2008, queste di 2009 che non sono ancora disponibili.
12. Il 11 giugno 2009, il TGI fiss? l’indennit? di ascendente del terreno all’importo calcolato dai periti ed ordin? l’espropriazione di emergenza del terreno controverso. Il richiedente ricev? pagamento della somma e l’amministrazione fu autorizzata a prendere il terreno.
B. Il procedimento di espropriazione normale
13. Il 17 maggio 2010, l’amministrazione investe il TGI di un’azione che mira a determinare l’indennit? di espropriazione che risulta questa volta da un procedimento di espropriazione normale, come prevista dall’articolo 10 della legge sull’espropriazione.
14. Il 24 febbraio 2011, alle fini di valutare il valore del terreno controverso, il giudice del TGI effettu? un spostamento sui luoghi in compagnia di una commissione di periti. All’epoca della loro visita, i periti constatarono che il terreno del richiedente si trovava sotto le acque della diga. Nel loro rapporto del 27 febbraio 2011, basandosi sulle constatazioni effettuate all’epoca del loro spostamento nella cornice del procedimento di emergenza e sugli altri elementi della pratica, stimarono che il terreno aveva, alla data dell’immissione nel processo del TGI, un valore di 377 277 TRY. Per determinare questo importo, si basarono sull’articolo 11 f, della legge sull’espropriazione e calcolarono il reddito annuo netto risultante di un sfruttamento normale del terreno controverso a partire dai dati agricoli del 2010. Per questo fare, presero in considerazione, in aggiunta ai dati agricoli della direzione dell’agricoltura di Ermenek, queste di sei altre citt? limitrofe. Tra i dati delle citt? limitrofe, i periti allontanarono queste relative alle culture a forte redditivit? (queste di cui il costo di produzione rappresentava al lordo meno del 40% del reddito di sfruttamento), conformandosi in ci? alla giurisprudenza della Corte di cassazione. All’epoca della determinazione dell’indennit? di espropriazione, i periti presero anche in considerazione il valore dei noci piantati sul terreno di cui stimarono l’et? a cinque anni.
15. Il richiedente contest? questo rapporto di perizia, stimando che l’indennit? raccomandata dai periti era insufficiente. A questo riguardo, rimise in questione la qualit? giuridica considerata per il suo terreno e critic? il metodo di calcolo che aveva, ai suoi argomenti, avuti per effetto di ridurre considerevolmente l’importo dell’indennit?. Chiese anche che l’et? dei noci come era stato stimato nella cornice del procedimento di emergenza fosse r?actualis? prendendo come riferimento la data di immissione nel processo del tribunale.
16. Il TGI chiese alla commissione di periti un complemento di perizia che cade unicamente sull’et? degli alberi in questione. Questa commissione indic? che erano vecchi di 6 anni alla data dell’immissione nel processo del TGI ed aument? la sua stima del valore del terreno a 377 489 TRY.
17. Il 3 febbraio 2012, il TGI fiss? l’indennit? di espropriazione a questo ultimo importo. Rilev? che il richiedente aveva ricevuto gi? pagamento di 168 961 TRY nella cornice del procedimento di emergenza, ed egli ingiung? all’amministrazione di prosciogliere il saldo, o 208 527 TRY.
18. Il richiedente form? un ricorso in cassazione. Sosteneva che l’indennit? di espropriazione non rifletteva il valore reale del suo terreno e metteva in causa il metodo utilizzato per il calcolo dell’indennit?. Aggiungeva che era stato spossessato del suo bene con l’amministrazione fin dal 10 febbraio 2009, e che gli interessi al tasso massimale previsto con l’articolo 46 della Costituzione sarebbero dovuti essere applicati all’indennit? a partire da questa data fino al 17 febbraio 2012, data del giudizio. Contestava anche la conclusione del tribunale secondo la quale i noci piantati sul suo terreno erano troppo giovani per dare dei frutti, e rimproverava al tribunale di essere fondato a questo riguardo si su un’informazione comunicata dalla direzione agricola di Ermenek secondo la quale i noci nella regione riguardata non producevano dei frutti che a partire dal loro ottavo anno.
19. Il 11 ottobre 2012, la Corte di cassazione conferm? il giudizio di prima istanza e, il 1 aprile 2013, respinse la domanda in rettifica della sentenza.
20. Il 4 giugno 2013, il richiedente introdusse un ricorso individuale dinnanzi alla Corte costituzionale, denunciando un attentato al suo diritto ad un processo equo cos? come un attentato al suo diritto di propriet?. Affermava che la legge sull’espropriazione non indicava con sufficientemente di precisione il metodo di calcolo che permette di determinare di netto il reddito di sfruttamento dei terreni agricoli; si lamentava a questo riguardo di un attentato al principio della sicurezza giuridica. Rimproverava inoltre alla Corte di cassazione di avere modificato nel 2006 il metodo di calcolo dell’indennit? di espropriazione, in c’includendo i dati agricoli di altre citt? e decidendo di non prendere in considerazione per il calcolo dell’indennit? le culture a forte redditivit?. Stimava che, in ragione del metodo di calcolo ritenuta con le giurisdizioni nazionali, l’importo dell’indennit? di espropriazione non rifletteva bene il valore reale dell’espropriato. Si lamentava inoltre del mancata applicazione di interessi moratori all’indennit? di espropriazione, nonostante la durata del procedimento di espropriazione. Era di parere che le giurisdizioni nazionali avrebbero dovuto applicare l’articolo 46 della Costituzione. Sosteneva peraltro che il ricorso al procedimento di emergenza non era giustificato nella misura in cui il progetto sarebbe stato convalidato fin da 2002 e dove l’amministrazione avrebbe disposto cos? di un lungo lasso di tempo per ricorrere al procedimento normale. Indicava infine che l’amministrazione aveva iniziato il procedimento normale pi? di un anno dopo il procedimento di emergenza, cos? che nel frattempo il terreno era stato sommerso dalle acque della diga, ci? che avrebbe escluso bene ogni possibilit? di nuova perizia sull’espropriato.
21. Il 27 maggio 2014, la Corte costituzionale, in commissione di due giudici, dichiar? il ricorso del richiedente inammissibile. Stim? di prima che la durata del procedimento non era irragionevole. Trattandosi dei motivi di appello restante, consider? che riguardavano essenzialmente il diritto di propriet?. A questo riguardo, decise di esaminare distintamente il motivo di appello relativo all’importo dell’indennit? di espropriazione e quello relativo al non applicazione di interessi.
22. Trattandosi dell’importo dell’indennit?, la Corte costituzionale rilev? che il termine mevkii impiegato all’articolo 11 f, della legge sull’espropriazione designava dei vasti appezzamenti di terreni che incontrano delle condizioni climatiche e delle caratteristiche simili, e che non designava necessariamente una zona alla scala della citt?. Not? poi che, nella sua sentenza del 25 maggio 2006, la Corte di cassazione aveva rilevato che, dopo l’annuncio, nel 2002, del progetto di costruzione di diga, gli indicatori di redditi agricoli forniti con la direzione dell’agricoltura di Ermenek avevano presentato un aumento spettacolare, mentre questa sarebbe stato regolare per gli anni precedenti. Rilev? che era la ragione per la quale, per le espropriazioni realizzate dopo 2003, la Corte di cassazione aveva adottato un approccio che consiste in prendere anche in considerazione i dati delle citt? vicine di Ermenek. Constat? che questo metodo di calcolo sarebbe stato utilizzato in modo continuo e stabile dal 2006 e che era quindi perfettamente prevedibile. Perci? consider? lei che il motivo di appello relativo all’importo dell’indennit? era manifestamente male fondato.
23. Trattandosi del motivo di appello relativo alla mancanza di interessi moratori, la Corte costituzionale rilev? che il richiedente non poteva pretendere all’applicazione del tasso di interesse previsto dall’articolo 46 della Costituzione, nella misura in cui questa disposizione si applicava solamente alle indennit? assegnate in modo definitiva e restate insolute, ci? che non sarebbe stato il caso nello specifico.
24. Per ci? che era del deprezzamento dell’indennit? di espropriazione, la Corte costituzionale indic? che il legislatore aveva modificato l’articolo 10 della legge sull’espropriazione contemplando l’applicazione di interessi al tasso legale quando il procedimento relativo alla determinazione dell’indennit? superava quattro mesi. Precis? che, la presente causa essendo finita si prima di questa modifica legislativa, questa non si applicava nello specifico e l’indennit? di espropriazione assegnata al richiedente non era stata abbinata di interessi.
25. La Corte costituzionale stim? dunque che c’era luogo di ricercare se il giusto equilibra tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali del richiedente era stato preservato, e se l’interessato avesse avuto a sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
26. Consider? che la mancanza di interessi di natura tale da compensare una perdita di valore considerevole dell’indennit? di espropriazione poteva recare effettivamente offesa agli articoli 13 e 35 della Costituzione, disposizioni che esigono la proporzionalit? dell’ingerenza nel diritto di propriet?. Nello stesso tempo, stim? che le deboli perdite di valore che possono essere viste come ragionevoli non farebbero pesare sul richiedente un carico eccessivo, e che non sarebbero di natura tale da rompere appena l’equilibro dinnanzi a regnare tra le salvaguardie del diritto di propriet? dell’interessato e le esigenze dell’interesse generale. Inoltre, riferendosi ai cause Arabac ?c. Turchia (, d?c.), no 65714/01, 7 marzo 2002, e Kurtulu ?c. Turchia (, d?c.), no 24689/06, 28 settembre 2010, ricord? che una piccola differenza tra gli importi versati e l’indennizzo integrale potevano interpretare si come un margine di imprecisione provocata dal metodo di calcolo.
27. Rilev? poi che il richiedente aveva ricevuto il pagamento dell’indennit? di espropriazione in due volte, una prima parte alla conclusione del procedimento di emergenza e l’altra parte alla conclusione del procedimento normale. Cos?, 168 961 TRY sarebbero stati versati al richiedente in seguito alla decisione del 11 giugno 2009 e 208 527 TRY gli sarebbero state versate il 3 febbraio 2012. Osserv? che la seconda parte dell’indennit? aveva subito una perdita di valore di circa il 14% tra le date di immissione nel processo del tribunale, 17 maggio 2010, e la data del suo pagamento. Stim? che, per determinare se l’ingerenza era proporzionata, c’era luogo di prendere in considerazione la perdita di valore subito da questa seconda parte dell’indennit? rispetto all’importo totale dell’indennit?. Secondo lei, considerare unicamente questa perdita di valore rispetto al complemento di indennit? poteva condurre a falsare il risultato.
28. Rilev? mentre la perdita di valore subito da questa seconda parte dell’indennit? rispetto alla totalit? dell’indennit? di espropriazione (377 489 TRY, non era pi? del 7,7%. Consider? che una tale proporzione non aveva fatto pesare sul richiedente un carico sproporzionato ed eccessivo. Peraltro, notando che il richiedente aveva avuto la possibilit? di disporre di una parte dell’indennit? di espropriazione circa undici mesi prima dell’inizio del procedimento normale, di derivare ne vantaggio e di investirlo, il carico che aveva fatto pesare sul richiedente la perdita di valore del 7,7% era di tanto pi? leggera. Perci?, conclude che il motivo di appello relativo al mancata applicazione di interessi era anche manifestamente male fondato.
29. La decisione della Corte costituzionale fu notificata all’avvocato del richiedente il 14 maggio 2014.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
A. La legge no 2942 sull’espropriazione
30. Le disposizioni pertinenti della legge no 2942 sull’espropriazione sono esposti nel sentenza Yeti ?ed altri c. Turchia (no 40349/05, ?? 22 26, 6 luglio 2010,).
31. L’articolo 6 della legge no 6459, entrata in vigore il 30 aprile 2013, ha aggiunto un nuovo paragrafo all’articolo 10 della legge no 2942 sull’espropriazione. Questo nuovo paragrafo si legge come segue:
“Quando il procedimento relativo alla determinazione dell’indennit? non ? finito entro quattro mesi, degli interessi al tasso legale sono applicati all’indennit? al di l? di questo termine. “
B. Sentenze delle alte giurisdizioni concernente l’espropriazione di emergenza
32. Secondo la Corte costituzionale, in certe situazioni, pu? rivelarsi necessario per l’amministrazione di espropriare al pi? presto delle propriet? private. In virt? dell’articolo 27 della legge sull’espropriazione, l’amministrazione ha la possibilit? di utilizzare legalmente una propriet? privata con la via dell’espropriazione di emergenza, prima di avere compiuto le formalit? contemplate per il procedimento di espropriazione normale. Al termine del procedimento di emergenza, il tribunale decide dell’ascendente con l’amministrazione del bene immobile, questa decisione che non provoca il trasferimento della propriet? del terreno all’amministrazione espropriata. Affinch? il trasferimento della propriet? si opera, occorre o una cessione da parte del proprietario, o l’introduzione con l’amministrazione di un’azione in constatazione dell’indennit? e dell’iscrizione al registro fondiario al suo nome, sul fondamento dell’articolo 10 della legge sull’espropriazione. Di conseguenza, la Corte costituzionale considera che l’espropriazione di emergenza ? una misura che permette all’amministrazione, in certe situazioni, di utilizzare una propriet? privata col verso di un ascendente prima del compimento del procedimento normale di espropriazione e prima del trasferimento della propriet? al suo nome (sentenze rese dalla Corte costituzionale il 3 luglio 2014) E. 201396-K ?014118) ed il 27 febbraio 2014, E 012-K 01441) nella cornice di controlli di costituzionalit? di leggi.
33. Con una sentenza del 9 gennaio 2015, la 6 camera contenzioso del Consiglio di stato ha annullato una decisione del Consiglio dei ministri relativi all’espropriazione di emergenza nella cornice di un progetto di centrale idroelettrica, al motivo che l’emergenza non era stata dimostrata (E. 20146510-K).? 20154.
34. In una sentenza resa il 19 settembre 2006, la 5 camera civile della Corte di cassazione ha indicato che il procedimento di emergenza sollecitata in applicazione dell’articolo 27 della legge sull’espropriazione non aveva per scopo la determinazione dell’indennit? di espropriazione, ma che la sua natura era piuttosto di permettere l’assembramento di prove. Ha precisato che l’importo dell’indennit? doveva essere fissato nella cornice dell’azione introdotta in applicazione dell’articolo 10 della legge sull’espropriazione. In un’altra sentenza resa il 30 ottobre 2008, la stessa camera ha considerato che, se l’amministrazione, dopo il procedimento di espropriazione di emergenza, non ha introdotto in un termine ragionevole di sei mesi l’azione in determinazione dell’indennit?, secondo il procedimento normale, l’espropriato, pu? introdurre un’azione per espropriazione di facto.
C. Dati economici
35. Gli effetti dell’inflazione in Turchia possono essere determinati a partire dall’indizio dei prezzi al dettaglio pubblicati dall’istituto degli statistico dello stato. Secondo la calcolatrice di inflazione della Banca centrale della Repubblica della Turchia, http://www.tcmb.gov.tr /), costituita a partire dall’indizio dei prezzi al dettaglio pubblicati dall’istituto degli statistico dello stato, http://www.tuik.gov.tr /), i dati economici pertinenti per la presente causa si presentano come segue:
ha, entra il 11 giugno 2009, primo versamento, ed il 17 maggio 2010, immissione nel processo del TGI, il tasso di inflazione ? stato del 8,98%;
b, entra il 17 maggio 2010 (immissione nel processo del TGI) ed il 3 febbraio 2012 (versamento dell’indennit? di espropriazione), il tasso di inflazione ? stato del 14,09%.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
36. Il richiedente si lamenta di un’insufficienza dell’indennit? di espropriazione e del mancata applicazione di interessi a questa indennit? che ha, secondo lui, recato offesa al suo diritto al rispetto dei suoi beni. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, cos? formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Argomenti delle parti
37. Il richiedente sostiene che l’indennit? che gli ? stata accordata non riflette il valore reale del suo terreno a due riguardi. Da una parte, si lamenta del metodo di calcolo adottato dalle giurisdizioni nazionali e consistendo in escludere del calcolo dell’indennit? i dati relativi alle culture a forte redditivit?. Altra parte, stima che, tenuto conto della durata del procedimento e dell’ascendente del terreno con l’amministrazione fin dalla conclusione del procedimento di emergenza, l’indennit? sarebbe dovuta essere abbinata degli interessi previsti dall’articolo 46 della Costituzione o, a tutto di meno, di interessi al tasso legale.
38. Il richiedente sostiene sebbene la sentenza della Corte costituzionale non ? conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. ? di parere che la presente causa si distingue dei cause G?le? ed Armut c. Turchia (, d?c.), no 25969/09, 16 novembre 2010, e Kurtulu ?c. Turchia (, d?c.), no 4689/06, 28 settembre 2010, citate col Governo nelle sue osservazioni. Espone che, che la prima causa, i richiedenti avrebbero continuato ad utilizzare bene loro durante il procedimento di espropriazione, mentre, nel suo caso, l’amministrazione avendo proceduto all’ascendente del terreno, non avrebbe avuto l’uso del suo bene durante il procedimento. Aggiunge che, nella causa Kurtulu, la perdita di valore era di solamente il 3,67%.
39. Nelle sue osservazioni sull’ammissibilit? e la fondatezza che ha mandato il 3 dicembre 2015, il richiedente adduce che, in ragione del ricorso, ingiustificato secondo lui, al procedimento di emergenza e del lasso di tempo da vicino un anno che ha trascorso prima dell’impegno con l’amministrazione del procedimento normale, non ha potuto fare riconoscere al suo terreno la qualit? di frutteto.
40. Il Governo indica di prima che, nella cornice dell’azione introdotta in applicazione dell’articolo 10 della legge sull’espropriazione, l’indennit? di espropriazione ? determinata bene secondo il valore dell’espropriato alla data di immissione nel processo del tribunale, a sapere, nello specifico, il 25 maggio 2010. Precisa che un primo versamento al richiedente ? stato effettuato circa undici mesi prima dell’introduzione di questa azione. Indica sebbene il valore del terreno ha aumentato dopo il suo ascendente con l’amministrazione e che l’indennit? fissata dopo questa data ? pi? elevata. Perci? stima t egli che integrato ne pi? questa indennit? di interessi a decorrere a partire dalla data dell’ascendente non ha senso. Aggiunge che il tasso di interesse previsto dall’articolo 46 della Costituzione si applica solamente alle indennit? di espropriazione definitiva e restate insolute.
41. Il Governo sostiene poi che non ? equo di considerare separatamente i due pagamenti effettuati in favore del richiedente. Precisa che il richiedente ha ricevuto pagamento del 47% della totalit? dell’indennit? di espropriazione-o 168 961 TRY-circa un anno prima della data considerata per il calcolo dell’indennit?, a sapere la data dell’immissione nel processo del tribunale, che ha disposto cos? di questa somma e che ha avuto ogni libert? di investirlo. Secondo il Governo, conviene confrontare i pagamenti tenendo conto del fattore tempo.
42. Come la Corte costituzionale, il Governo stima di pi? di un deprezzamento del 7,7% non hanno fatto pesare sul richiedente un carico sproporzionato, carico che ?, secondo lui, di tanto pi? leggera di una parte dell’indennit? assegnata ? stata pagata circa undici mesi prima della data alla quale il valore del bene ? stato calcolato.
43. In quanto al rimprovero relativo alla mancanza di presa in considerazione dei dati relativi alle culture a forte redditivit?, il Governo indica che ci? non riguarda per niente i dati della citt? di Ermenek, ma unicamente i dati delle citt? attigue. Aggiunge che, se l’indennit? di espropriazione fosse stata calcolata prendendo in conto questi dati, il prezzo al metro squadrato del terreno sarebbe stato di 12,04 TRY e non di 12,23 TRY, prezzo infatti pagato al richiedente. A sostegno dei suoi argomenti, produce un rapporto di perizia che ha comandato specialmente dopo la comunicazione della richiesta per versarlo alla pratica. Considera che la mancanza di presa in considerazione dei dati in questione non ha fatto nascere di differenza significativa nel valore al metro squadrato del terreno.
B. Valutazione della Corte
1. Perdita di valore dell’indennit? e mancanza di interessi
44. Constatando che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte lo dichiara ammissibile.
45. Nota che nello specifico il richiedente ? stato privato del suo diritto di propriet? sul fondamento della legge sull’espropriazione e che l’espropriazione in causa inseguiva un scopo legittimo di utilit? pubblica. Su questo punto, forza ? di rilevare che, sebbene rimetta in questione la legittimit? del ricorso al procedimento di emergenza con l’amministrazione, il richiedente non ha cercato di contestare la decisione di questa dinnanzi alle giurisdizioni amministrative con la via di un’azione in annullamento. Ora una tale azione avrebbe permesso di verificare la legittimit? del ricorso a questo procedimento, e di annullarlo se la necessit? dell’emergenza aveva fatto difetto, paragrafo 33 qui sopra.
46. ? il secondo dunque fraseggio del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che si applica nello specifico (vedere, entra altri, Aka c. Turchia, 23 settembre 1998, ? 43, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998 VI. Resta quindi a ricercare se, nella cornice di questa privazione di propriet? lecita, il richiedente ha avuto a sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo.
47. Trattandosi di prima dell’applicazione dell’articolo 46 della Costituzione al caso del richiedente, la Corte nota che, secondo questa disposizione, le indennit? di espropriazione che resta dovuta, qualunque sia la causa del mancato pagamento, sono aumentate di interessi al tasso massimo applicabile ai debiti pubblici. Secondo la giurisprudenza buona invalsa della Corte di cassazione, il tasso previsto dall’articolo 46 della Costituzione ? applicabile solamente se esiste un’indennit? di espropriazione assegnata di un modo definitivo e se questa indennit? ? restata insoluta. Ora ci? non ? il caso nello specifico. L’indennit? di espropriazione ? stata versata in contanti al richiedente alla data del giudizio. L’interessato non poteva pretendere all’applicazione in dritta interno dell’articolo 46 della Costituzione dunque (vedere, in questo senso, Yeti ?ed altri c. Turchia, no 40349/05, ? 46, 6 luglio 2010.
48. Trattandosi poi del motivo di appello derivato del deprezzamento dell’indennit? di espropriazione, la Corte deve assicurarsi che un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito ? stato rispettato e che il richiedente non si ? visto imporre un carico smisurato.
49. A questo riguardo, ricorda che ogni attentato al diritto al rispetto dei beni deve predisporre un “giusto equilibro” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (vedere, tra altri, Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, ? 69, serie Ha no 52. Per determinare se la misura controversa ha rispettato “appena l’equilibrio” voluto e, in particolare, se non ha fatto pesare sul richiedente un carico sproporzionato, c’? luogo di prendere in considerazione le modalit? di indennizzo previsto dalla legislazione interna. A questo riguardo, la Corte ricorda che, senza il versamento di una somma ragionevolmente in rapporto col valore del bene, una privazione di propriet? costituisce normalmente un attentato eccessivo (Papachelas, c. Grecia [GC], no 31423/96, ? 48, CEDH 1999 II.
50. Nello specifico, la Corte rileva che l’amministrazione ha iniziato un procedimento di espropriazione di emergenza in applicazione dell’articolo 27 della legge sull’espropriazione. Al termine di questo procedimento, il 11 giugno 2009, il TGI ha accordato al richiedente un’indennit? di 168 961 TRY, ammontando che ? stato pagato immediatamente al richiedente, e ha autorizzato l’amministrazione a procedere all’ascendente del terreno. Poi l’amministrazione ha iniziato il procedimento normale, previsto dall’articolo 10 della legge sull’espropriazione, in vista della determinazione dell’indennit? di espropriazione e dell’iscrizione del terreno al nome dell’amministrazione sul registro fondiario. Al termine di questo procedimento, il richiedente si ? visto assegnare un complemento di indennit? di 208 527 TRY e la propriet? del terreno ? stata trasferita all’amministrazione.
51. La Corte rileva che la somma complementare cos? assegnata al richiedente con la giurisdizione interna non era abbinata di interessi moratori. Tenendo conto dell’effetto dell’inflazione durante il periodo considerato-della data dell’immissione nel processo del tribunale a quella del giudizio-, osserva che l’indennit? in questione aveva perso circa il 14% del suo valore.
52. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul deprezzamento dell’indennit?, ha considerato che, per determinare se l’ingerenza era proporzionata, c’era luogo di considerare questa perdita di valore rispetto alla totalit? dell’indennit?.
53. La Corte sottoscrive a questo approccio della Corte costituzionale. Rileva che le parti si accordano per dire che il procedimento di emergenza ed il procedimento normale formano una sola ed anche procedimento, e che, a questo titolo, devono essere valutate nel loro insieme. Perci? la Corte valuter? lei la perdita di valore subito da questa seconda parte dell’indennit? rispetto alla totalit? dell’indennit? di espropriazione (377 277 TRY, ci? che rappresenta allora una perdita di valore del 7,7%. Resta a ricercare dunque se una tale perdita di valore ha o non imposto al richiedente un carico eccessivo.
54. La Corte nota che, per la Corte costituzionale, un tale deprezzamento non aveva fatto pesare sul richiedente un carico sproporzionato ed eccessivo. Di pi?, considerando che il richiedente aveva avuto la possibilit? di disporre di una parte dell’indennit? circa undici mesi prima dell’inizio del procedimento normale, di derivare ne vantaggio e di investirlo, la Corte costituzionale ha giudicato che il carico che aveva fatto pesare sul richiedente questa perdita di valore se ne era trovato alleggerita ancora.
55. La Corte non saprebbe aderire a questa conclusione. Ricorda che ha esaminato gi? la questione del deprezzamento dell’indennit? di espropriazione nella cornice di parecchie cause concernente la Turchia, Yeti ?ed altri, precitato, G?le? ed Armut (decisione precitata), Kurtulu (decisione precitata), e Bucak ed altri c. Turchia (, d?c.), no 44019/09, 18 gennaio 2011. Nel sentenza Yeti ed altri, precitato, ha considerato che una perdita di valore del 14,68% e del 43% aveva fatto sopportare agli interessati un carico sproporzionato ed eccessivo che aveva rotto appena l’equilibro dinnanzi a regnare tra le salvaguardie del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale. In compenso, nei cause G?le? ed Armut, e Bucak ed altri (decisioni precitate), la Corte ha ammesso che un deprezzamento dell’indennit? di espropriazione che va fino al 10,74% non avevano imposto agli interessati un carico sproporzionato ed eccessivo. Per questo fare, ha rilevato, da una parte, che il tasso osservato era inferiore a quegli osservato nel causa Yeti ed altri, precitato, e, altro parte, che i richiedenti avevano continuato ad utilizzare i loro beni durante il periodo in questione. La Corte ha stimato che l’utilizzazione coi richiedenti dei loro terreni durante il periodo considerato aveva compensato sufficientemente il deprezzamento della loro indennit?, anche se non l’aveva compensato integralmente. Tuttavia, forza ? di constatare che le circostanze della presente causa differiscono notevolmente dei cause G?le? ed Armut, e Bucak ed altri (decisioni precitate), nella misura in cui il richiedente ? stato spossessato del suo terreno fin dalla conclusione del procedimento di emergenza e che non ha avuto l’uso del suo terreno durante il periodo considerato dunque.
56. La Corte stima che le circostanze della presente causa differiscono anche di queste dei cause Arabac ?c. Turchia (, d?c.), no 65714/01, 7 marzo 2002, e Kurtulu (?decisione precitata alle quali si ? riferita la Corte costituzionale). Nello specifico, il deprezzamento dell’indennit? ? del 7,7%; si tratta l? di un tasso buono superiore a quegli osservato nelle cause citate dalla Corte costituzionale (5% e 3,67% rispettivamente.
57. Trattandosi dell’argomento della Corte costituzionale secondo che il richiedente ha avuto la possibilit? di disporre di una parte dell’indennit? di espropriazione circa undici mesi prima dell’inizio del procedimento normale, di derivare ne vantaggio e di investirlo, la Corte lo trova un po’ speculativo e per niente fondato, nella misura in cui il richiedente si ? visto spossessare del suo terreno nello stesso momento in cui ha ricevuto questo primo pagamento. In quanto all’argomento del Governo secondo che bisogna confrontare i pagamenti tenendo conto del fattore tempo, la Corte nota infatti che la prima indennit? (168 961 TRY, ? stata dedotta della totalit? dell’indennit? rispetto al suo valore nominale e non rispetto al suo valore r?actualis?e alla data dell’immissione nel processo del tribunale. Riconosce che questa situazione ? a favore del richiedente. Stima tuttavia che l’utile che ne ha derivato l’interessato ? trascurabile, conto tenuto soprattutto dell’impossibilit? per lui di utilizzare il suo bene durante il periodo in questione e di disporre fin dallo spodestamento della totalit? della somma che corrisponde al valore del suo terreno.
58. Peraltro, la Corte stima che l’argomento del Governo secondo che l’indennit? determinata dopo questa data era pi? elevata a causa dell’aumento del valore in seguito all’ascendente dell’amministrazione ? rischioso e che non esiste a questo riguardo nessuna certezza. Ad ogni modo, il Governo non pu? trarre vantaggio da una situazione che l’amministrazione ha lei stessa creato introducendo con un ritardo esprimo il procedimento previsto dall’articolo 10 della legge sull’espropriazione.
59. Alla vista di ci? che precede, la Corte stima che lo scarto osservato entra il valore dell’indennit? di espropriazione alla data dell’immissione nel processo del tribunale ed il suo valore all’epoca del suo ordinamento effettivo ? imputabile alla mancanza di interessi moratori. Questo scarto conduce la Corte a considerare che il richiedente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo che ha rotto appena l’equilibro dinnanzi a regnare tra le salvaguardie del diritto di propriet? e le esigenze dell’interesse generale.
60. Pertanto, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
2. Qualifica giuridica del terreno controverso e calcolo dell’importo dell’indennit?
61. Trattandosi della qualifica giuridica del terreno, la Corte nota da prima che il richiedente ha presentato questo motivo di appello dinnanzi a lei per la prima volta nelle sue osservazioni sull’ammissibilit? e la fondatezza il 3 dicembre 2015, o pi? di sei mesi dopo la decisione interna definitiva. Inizialmente, si lamentava del metodo di calcolo applicato ai terreni agricoli, ma non sosteneva che il suo terreno si sarebbe dovuto vedere assegnare la qualit? di frutteto. Ad ogni modo, la Corte ricorda che non le appartiene di conoscere degli errori di fatto o di diritto presumibilmente commesso da una giurisdizione interna, salvo si e nella misura in cui potuto portare attentato ai diritti e libert? salvaguardate dalla Convenzione. Peraltro, se la Convenzione garantisce nel suo articolo 6 il diritto ad un processo equo, non regolamenta per tanto l’ammissibilit? delle prove o la loro valutazione, materia che rileva quindi al primo capo del diritto interno e delle giurisdizioni nazionali, Garc?a Ruiz c. Spagna [GC], no 30544/96, ? 28, CEDH 1999 I. Nello specifico, la Corte non scopre nessuna arbitrariet? nella qualifica del terreno. Alla luce delle constatazioni che sono state preparate all’epoca dello spostamento effettuato sul terreno nella cornice del procedimento di emergenza in quanto all’et? dei noci che erano piantati e dell’informazione che ? stata comunicata loro con la direzione agricola di Ermenek, i giudici hanno considerato che il terreno controverso era un terreno agricolo e che non poteva essere qualificato di frutteto dal momento che i noci non avevano raggiunto l’et? al quale danno dei frutti nella regione riguardata, a sapere 8 anni. Se ? vero che il richiedente non era presente all’epoca di questa visita, la Corte nota che l’interessato non ha contestato in nessun modo l’et? che era stata assegnata ai suoi noci allo stadio del procedimento di emergenza. Segue che questa parte della richiesta ? manifestamente male fondata e che deve essere respinta, in applicazione dell’articolo 35 ?? 3 e 4 della Convenzione.
62. Per quanto il richiedente si lamenta della mancanza di presa in considerazione dei dati relativi alle culture a forte redditivit?, la Corte ricorda che non esclude che una tale situazione sia suscettibile di fare abbassare l’importo dell’indennit? di espropriazione; ancora occorre che la perdita in questione si trovi stabilita e che la somma versata al richiedente non sia ragionevolmente in rapporto col valore della propriet? espropriata (Papachelas, precitato, ? 49, ci? che non sembra essere il caso nella presente causa.
63. La Corte nota che, per il Governo, la non-presa in considerazione dei dati relativi alle culture a forte redditivit? non riguarda per niente i dati agricoli della citt? di Ermenek, ma unicamente i dati delle citt? attigue. Cos? come egli risulta del rapporto produce dal Governo, se l’indennit? di espropriazione fosse stata calcolata tenendo conto dei dati relativi alle culture a forte redditivit?, il prezzo al metro squadrato del terreno sarebbe di 12,04 TRY mentre il prezzo al metro quadrato effettivamente pagato al richiedente ? di 12,23 TRY. La mancanza di presa in considerazione dei dati in questione non sembra avere fatto nascere per il richiedente una perdita significativa dunque. Questo ultimo non ? stato in grado di contestare le constatazioni si concesse in questo rapporto e di dimostrare quale era la perdita realmente subita da lui. Ne segue che questo motivo di appello ? manifestamente male fondato e che deve essere respinto, in applicazione dell’articolo 35 ?? 3 hanno, e 4 della Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
64. Invocando l’articolo 6 della Convenzione, il richiedente si lamenta di un attentato al suo diritto ad un processo equo al motivo che le giurisdizioni nazionali si sono basate su una visita sui luoghi che sarebbe stata effettuata nella sua mancanza nella cornice del procedimento di emergenza. Rimprovera anche all’amministrazione di avere iniziato molto tempo il procedimento di espropriazione normale dopo il procedimento di emergenza, mentre il suo terreno era stato inondato gi? dalle acque della diga, ci? che avrebbe escluso ogni possibilit? di nuova perizia.
65. Avuto riguardo alla constatazione di violazione al quale ? giunta sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, paragrafo 61 sopra, la Corte stima avere esaminato la questione giuridica principale posta dal presente genere. Tenuto conto dell’insieme dei fatti della causa e degli argomenti delle parti, considera che non si imporsi di deliberare separatamente n? sull’ammissibilit? n? sul fondo del motivo di appello derivato dell’articolo 6 della Convenzione (vedere, per un approccio simile, Kamil Uzun c. Turchia, no 37410/97, ? 64, 10 maggio 2007.
III. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
66. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
67. Il richiedente richiede 1 400 000 libri turchi, TRY – o circa 456 000 euro (EUR)) per un danno patrimoniale che ha valutato alla data del 3 dicembre 2015 e di cui chiede l’attualizzazione a partire da questa data.
Richiede inoltre 20 000 EUR per danno morale.
68. Il Governo contesta queste pretese.
69. La Corte considera che, per valutare il danno patrimoniale subito dal richiedente, bisogna prendere in considerazione la differenza tra gli importi che gli ? stato versato effettivamente il 3 febbraio 2012 e quello che avrebbe ricevuto se l’indennit? fosse stata adeguata per tenere conto dell’erosione monetaria a partire dal 17 maggio 2010, data dell’immissione nel processo del TGI.
70. Ricorda che, dato che il carattere adeguato di un risarcimento rischia di sminuire se il pagamento di questo fa astrazione di elementi suscettibili di ridurre ne il valore, tale lo scorrimento di un lasso di tempo considerevole, Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, ? 82, serie Ha no 301 B, una volte determinata la perdita di valore subito dall’indennit? di espropriazione alla data del pagamento, questa somma deve essere attualizzata per compensare gli effetti dell’inflazione, Scordino (no 1), precitato, ? 258.
71. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima ragionevole di accordare al richiedente l’intimo di 11 700 EUR per danno patrimoniale.
72. Stima che la constatazione di violazione basta a riparare il danno morale che il richiedente pu? essere reputato avere subito a ragione dei fatti della causa.
B. Oneri e spese
73. Il richiedente chiede anche il rimborso degli oneri e spese impegnate dinnanzi alle giurisdizioni interne e la Corte, senza valutarli tuttavia n? fornire di giustificativo.
74. Il Governo indica che il richiedente non presenta nessuno documento a sostegno della sua domanda.
75. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso.
Nello specifico, tenuto conto della mancanza di giustificativo, la Corte respinge la domanda di onere e spese presentate dal richiedente.
C. Interessi moratori
76. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara ammissibile il motivo di appello derivato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, per quanto riguarda la perdita di valore dell’indennit? di espropriazione, ed inammissibile i motivi di appello derivati dell’articolo 1 del Protocollo no 1 concernente la qualifica giuridica del terreno controverso ed il calcolo dell’importo dell’indennit?;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce che non si imporsi di deliberare separatamente n? sull’ammissibilit? n? sul fondo del motivo di appello derivato dell’articolo 6 della Convenzione;
4. Stabilisce che la presente sentenza costituisce in si una soddisfazione equa sufficiente per il danno morale eventuale;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, 11 700 EUR, undicimila sette cento euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale, somma a convertire nella moneta dello stato convenuto, al tasso applicabile alla data dell’ordinamento;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questo importo sar? ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 6 dicembre 2016, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Stanley Naismith Julia Laffranque
Cancelliere Presidentessa