TERZA SEZIONE
CAUSA DIVER C. ROMANIA
( Richiesta no 35510/06)
SENTENZA
STRASBURGO
13 ottobre 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Diver c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 settembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35510/06) diretta contro la Romania e in cui un cittadino francese, il Sig. M. D. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 30 agosto 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduceva in particolare un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, nella misura in cui non può godere di un appartamento la cui proprietà gli è stata riconosciuta dai tribunali, in ragione della vendita di questo da parte dello stato che non ha avuto mai titolo di proprietà valida.
4. Il 5 maggio 2008, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
5. Il governo francese al quale una copia della richiesta è stata comunicata dalla Corte in virtù dell’articolo 44 § 1 a) dell’ordinamento, non ha desiderato presentare il suo punto di vista sulla causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIFICO
6. Il richiedente è nato nel 1927 e risiede a Bernin, Francia.
7. I genitori del richiedente erano i proprietari dell’appartamento no 8 che si trova al 2° piano di un immobile situato a Bucarest, al no 22 di via Nicolae Iorga (vecchia via Benito Mussolini).
8. Il 6 luglio 1965, lo stato prese possesso dell’appartamento, in virtù del decreto no 111/1951.
9. Il 14 novembre 1996, lo stato vendette l’appartamento ai coniugi M. che vi abitavano in quanto inquilini.
10. Il 31 luglio 2002, il richiedente introdusse, presso del tribunale di prima istanza di Bucarest, contro i coniugi M. e la municipalità di Bucarest un’azione di rivendicazione dell’appartamento ed d’annullamento del contratto di vendita riguardante questo bene immobiliare. Con una sentenza definitiva del 27 marzo 2006, la corte di appello di Bucarest riconobbe il carattere abusivo della statalizzazione e, perciò, il diritto di proprietà del richiedente, ma giudicò tuttavia che gli acquirenti avevano acquisito l’appartamento in buona fede e che, quindi, erano in diritto di tenerselo.
11. Il 3 maggio 2001, il richiedente indirizzò alla municipalità di Bucarest una notifica per vedersi restituire l’appartamento controverso in virtù della legge no 10/2001. In seguito a parecchi passi del richiedente, la municipalità di Bucarest l’informò, tramite una lettera del 11 ottobre 2005, che aveva dato seguito alla sua notifica con una decisione definitiva del 16 maggio 2005. Tramite una lettera del 14 febbraio 2006, l’invitò alla sua sede per prendere cognizione di questa decisione, ai termini della quale, la municipalità respingeva la restituzione dell’appartamento e fissava l’indennità a 66 124 dollari (USD), o 52 425 euro (EUR). Questa indennità non è stata versata al richiedente.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
12. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania [GC], (no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin ed altri c. Romania, (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c,. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, 1 dicembre 2005) e Tudor c. Romania, (no 29035/05, §§ 15–20, 11 dicembre 2007).
13. Risulta delle osservazioni del Governo rumeno fornite alla Corte l’ 8 luglio 2008 in altre cause concernente i beni immobiliari usciti dal patrimonio dei vecchi proprietari tramite decreti di statalizzazione, che delle misure che prevedono l’accelerazione del procedimento di concessione dei risarcimenti attraverso il fondo di investimento “Proprietatea” sono state prese recentemente in particolare dalle autorità nazionali in virtù dell’ordinanza di emergenza del Governo no 81/2007. Il Governo rinvia in particolare ad una lettera delle autorità che dirigono suddetto fondoi, sottolineando che questo fondo funziona oramai sotto forma di una società di investimenti di tipo chiuso che sarà registrata presso la Commissione nazionale dei valori mobiliari in quanto organismo di collocamento collettivo, dopo valutazione degli attivi che si trovano nel patrimonio del fondo. Il Governo fa valere che le persone che detengono delle azioni del fondo hanno oramai due opzioni, ossia mantenere il collocamento in azioni presso il fondo e beneficiare di un reddito sotto forma di dividendi, o chiedere la loro conversione in numerario, importo che è oramai possibile percepire. Il Governo precisa che al 1 febbraio 2008, sono state registrate 2440 domande che esprimevano tali opzioni di cui 855 sono state decise, ammontando l’importo globale delle indennità versate da questo fondo a 72 000 000 nuovi lei rumeni (Ron), o circa 20 400 000 EUR. In più, a contare dal 1 novembre 2007, il fondo ha cominciato a distribuire dei dividendi.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
14. Il richiedente adduce un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni, nella misura in cui non può godere di un appartamento la cui proprietà gli è stata riconosciuta dai tribunali, in ragione della sua vendita da parte dello stato che non ha avuto mai titolo di proprietà valida. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
15. Il Governo reitera gli argomenti presentati nelle cause simili anteriori (vedere, tra altre, Cîrstoiu c. Romania, no 22281/05, § 22, 4 marzo 2008).
16. La Corte ha trattato a più riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere le cause citate sopra, in particolare ¬ Străin precitata, §§ 39, 43 e 59 e Porteanu c. Romania, no 4596/03, §§ 32-35, 16 febbraio 2006).
17. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel presente caso. La Corte riafferma in particolare che, nel contesto legislativo rumeno che regola le azioni di rivendicazione immobiliare e la restituzione dei beni nazionalizzati dal regime comunista, la vendita da parte dello stato del bene altrui a terzi in buona fede, anche quando è anteriore alla conferma definitiva in giustizia del diritto di proprietà dell’interessato, si analizza in una privazione di bene. Tale privazione, combinata con la mancanza totale di indennizzo, è contraria all’articolo 1 del Protocollo no 1 (Vodă e Bob c. Romania, no 7976/02, § 23, 7 febbraio 2008).
18. Per quanto il Governo fa valere che è lecito al richiedente ottenere un indennizzo tramite l’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” sul fondamento della legge no 10/2001, all’altezza dell valore stabilito del bene tramite perizia, la Corte reitera la sua constatazione anteriore secondo cui il fondo Proprietatea non funziona attualmente in un modo suscettibile da essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Petrini c. Romania, no 3320/05, § 34, 24 febbraio 2009).
19. Questa conclusione è senza giudicare a priori ogni evoluzione positiva che potrebbero conoscere, nell’avvenire, i meccanismi finanziamento previsti da questa legge speciale in vista di indennizzare le persone che, come il richiedente, si sono visti riconoscere la qualità di proprietari con una decisione giudiziale definitiva. A questo riguardo, la Corte prende nota con soddisfazione dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica e che va in materia nel buonsenso (paragrafo 13 sopra).
20. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, il collocamento in fallimento del diritto di proprietà del richiedente sul suo bene, combinato con la mancanza totale di indennizzo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo, incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
21. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta dell’iniquità del procedimento, in ragione delle decisioni rese dalle giurisdizioni nazionali nel procedimento d’annullamento del contratto di vendita. Le disposizioni pertinenti dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sono formulati così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
22. Tenuto conto delle sue conclusioni che figurano ai paragrafi 17-20 qui sopra¬ , la Corte stima che non c’è luogo di deliberare sull’ammissibilità e la fondatezza di questo motivo di appello (vedere, mutatis mutandis e tra altre, Laino c. Italia [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italia, 19 febbraio 1991, § 23, serie A no 194-C, Chiesa cattolica di Canea c. Grecia, 16 dicembre 1997, § 50, Raccolta 1997-VIII, e Denes ed altri c. Romania no 25862/03, § 59, 3 marzo 2009).
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE
23. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
24. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità della legislazione sulla restituzione degli immobili statalizzati che sono stati venduti dallo stato a terzi. Quindi, la Corte stima che lo stato deve pianificare al più presto il procedimento messo in opera dalle leggi di risarcimento (attualmente le leggi numeri 10/2001 e 247/2005) così che diventi realmente coerente, accessibile, veloce e prevedibile, vedere le sentenze Viaşu c. Romania, no 75951/01, § 83, 9 dicembre 2008, Katz c,. Romania, no 29739/03, §§ 3037¬ , 20 gennaio 2009 e Faimblat c. Romania, no 23066/02, §§ 48-54, 13 gennaio 2009).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
26. Il richiedente chiede, a titolo del danno materiale che avrebbe subito, la restituzione dell’appartamento. A difetto di tale restituzione, richiede 257 000 euro (EUR), rappresentanti il valore commerciale reale dell’appartamento e 1 400 EUR al mese a partire dal 27 marzo 2006, a titolo degli affitti non percepiti. Sottopone alla Corte una perizia dell’appartamento stabilita il 9 giugno 2008, così come parecchi annunci immobiliari. Sollecita anche 50 000 EUR a titolo di danno morale.
27. Il Governo stima il valore commerciale del bene immobiliare a 134 405 EUR e fornisce il parere di un perito, stabilito nel marzo 2009. Concernente la mancanza di guadagno, si oppone a questa pretesa. In quanto al danno morale addotto, il Governo fa valere che non c’è legame di causalità tra la somma chiesta a questo titolo e la presunta violazione della Convenzione. Stima che questa somma è, ad ogni modo, eccessiva allo sguardo della giurisprudenza in materia della Corte.
28. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione in ragione della vendita da parte dello stato del bene del richiedente a terzi, combinata con la mancanza totale di indennizzo.
29. Stima che la restituzione dell’appartamento, nelle circostanze dello specifico, porrebbe per quanto possibile il richiedente in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
30. A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile restituzione, la Corte decide che dovrà versare al richiedente, per danno materiale, una somma corrispondente al valore reale del bene.
31. Nello specifico, trattandosi che di determinare l’importo del danno materiale, tenuto conto delle informazione di cui dispone sui prezzi del mercato immobiliare locale e degli elementi forniti dalle parti, la Corte, stima il valore del bene a 181 000 EUR.
32. In quanto alla somma chiesta a titolo degli affitti no percepiti, la Corte non potrebbe speculare sulla possibilità ed il rendimento di una locazione dell’appartamento in questione (Buzatu c. Romania (soddisfazione equa), no 34642/97, § 18, 27, gennaio 2005) e respinge questo capo di richiesta.
33. Concernente la domanda del richiedente a titolo del danno morale, la Corte considera che gli avvenimenti in causa hanno provocato per lui dei dispiaceri e delle incertezze per cui la somma di 1 000 EUR rappresenta un risarcimento equo.
B. Oneri e spese
34. Il richiedente chiede circa 1 700 EUR e versa alla pratica i giustificativi della parcella dell’avvocato, ossia 1 296 EUR, e degli oneri impegnati per la perizia tecnica dell’appartamento, ossia 500 EUR.
35. Il Governo non si oppone al rimborso degli oneri purché siano reali, giustificati, necessari e ragionevoli. Fa osservare che il richiedente non ha versato alla pratica i contratti che giustificano la parcella dell’avvocato e che non c’è nessun legame tra questi e la presente causa.
36. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto del fatto che la Corte ha concluso ad una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, degli elementi nel suo possesso e dei suddetti criteri, stima ragionevole la somma di 1 700 EUR e l’accorda al richiedente.
C. Interessi moratori
37. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare separatamente l’ammissibilità e la fondatezza del motivo di appello tratto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve restituire al richiedente l’appartamento no 8 che si trova al 2° piano dell’immobile situato a Bucarest, al no 22 di via Nicolae Iorga, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione;
b) che in mancanza di tale restituzione, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine di tre mesi, 181 000 EUR (cento ottantun ¬ mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno materiale;
c) che ad ogni modo, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nello stesso termine, le seguenti somme:
i, 1 000 EUR (mille euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
ii, 1 700 EUR (mille sette cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal richiedente, per oneri e spese;
d) che la somma menzionata ai punti b) e c) saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
e che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 13 ottobre 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente