Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA DI MATTEO ED ALTRI C. ITALIA
,
( Richieste numeri 7603/03, 7610/03, 7614/03 e 7616/03)
SENTENZA
STRASBURGO
21 dicembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Di Matteo ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 30 novembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano quattro richieste (numeri 7603/03, 7610/03, 7614/03 e 7617/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini di questo Stato, (“i richiedenti”), hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da S. di N. d. M., avvocato a Benevento. I dettagli concernenti i richiedenti e le date di introduzione delle richieste figurano nel riquadro qui accluso alla presente sentenza. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, dal suo vecchio agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dal suo vecchio coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 29 giugno 2006 ( numeri 7603/03 e 7614/03) ed il 30 agosto 2006 (numeri 7610/03 e 7616/03) la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permetteva il paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione, in vigore all’epoca, aveva deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il meito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali, hanno investito le giurisdizioni competenti ai sensi del legge “Pinto” per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
5. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazioni contenute nel riquadro qui accluso alla presente sentenza.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
6. Il diritto e le pratica interna pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
7. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
8. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell’insufficienza degli indennizzi “Pinto” che sono stati versati peraltro in ritardo.
9. Il Governo si oppone a questa tesi.
10. L’articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
1. Non -esaurimento delle vie di ricorso interne
11. Il Governo solleva un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Afferma che la Corte avrebbe sospeso l’esame delle richieste in seguito alla decisione dei richiedenti di avvalersi del rimedio introdotto dalla legge “Pinto”, entrata in vigore nel frattempo, creando così una disparità di trattamento rispetto ad altre richieste introdotte prima dell’adozione di suddetta legge e respinte dalla Corte per non-esaurimento delle vie di ricorso interne, al motivo che i richiedenti non avevano utilizzato il ricorso “Pinto” (inter alia, Brusco c. Italia, (dec.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
12. La Corte osserva che, contrariamente alla causa Brusco, dove il richiedente aveva indicato che non desiderava avvalersi del rimedio offerto dalla legge “Pinto” ed aveva invitato la Corte a registrare la sua richiesta, i richiedenti, nello specifico, hanno comunicato alla Corte la loro intenzione di introdurre il ricorso “Pinto”, il che hanno fatto poi, senza rinunciare alle loro richieste. Le vie di ricorso interne essendo state esaurite (vedere De Sante c. Italia, (dec.), no 56079/00, 24 giugno 2004) la Corte stima che c’è luogo di respingere l’eccezione (vedere, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italia, no 679/03, §§ 15-16, 19 febbraio 2008).
2. Tardività delle richieste
13. Il Governo solleva un’eccezione di tardività, nella misura in cui i richiedenti avrebbero chiesto alla Corte di riprendere l’esame delle loro richieste più di un anno dopo la chiusura dei procedimenti “Pinto” ivi relativi. Ciò provocherebbe la violazione di un principio generale che imporrebbe ad un richiedente di fornire delle informazioni sulla sua richiesta entro un anno a contare dalla sospensione.
14. A prescindere da ogni altra considerazione, la Corte constata che risulta dalle pratiche delle richieste che i richiedenti non hanno mai interrotto le loro corrispondenze con lei per dei periodi tali da poter dimostrare una mancanza di interesse per il mantenimento delle loro richieste e che hanno informato in particolare la Corte del risultato dei procedimenti “Pinto”, rispettivamente, il 26 luglio 2002 ( numeri 7603/03 e 7616/03) 29 gennaio 2003 (no 7614/03) e 10 febbraio 2003 (no 7610/03). Di conseguenza, stima che c’è luogo di respingere l’eccezione.
3. Requisito di “vittima”
15. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi “vittime” della violazione dell’articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dai corsi di appello “Pinto” una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
16. La Corte, dopo avere esaminato l’insieme dei fatti delle cause e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi “Pinto” non sono stati versati entro sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello “Pinto” diventò esecutiva ( Cocchiarella c. Italia, precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi “vittime”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
4. Conclusione
17. La Corte constata che le richieste non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Le dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul merito
18. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender c. Francia, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
19. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente all’occorrenza. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte stima che nello specifico la durata dei procedimenti controversi è eccessiva e non risponde all’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
21. I richiedenti richiedono le seguenti somme a titolo del danno morale che avrebbero subito.
No richiesta Pretese a titolo del danno morale
1. 7603/03 8 638 EUR
2. 7610/03 7 916 EUR
3. 7614/03 17 651 EUR
4. 7616/03 24 000 EUR (6 000 EUR per ciascuno dei quattro richiedenti)
22. Il Governo considera che i richiedenti sono stati indennizzati in modo adeguato e sufficiente nella cornice del ricorso “Pinto”, tenuto conto in particolare della posta delle rispettive controversie.
23. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, la Corte assegna ai richiedenti le somme indicate sotto nel riquadro, paragonate agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, ala vista dell’oggetto di ogni controversia e dell’esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti.
No richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interni Percentuale assegnata dalla giurisdizione “Pinto” Somma accordata per danno morale
1. 7603/03 6 500 EUR il 23% 1 425 EUR così come
1 900 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
2. 7610/03 6 500 EUR il 23% 1 425 EUR così come
3 100 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
3. 7614/03 5 200 EUR il 15,4% 1 540 EUR così come
3 200 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
4. 7616/03 26 000 EUR il 21% 6 200 EUR così come
4 100 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
B. Oneri e spese
24. Note di parcella in appoggio, l’avvocato della richiedenti domanda 5 971 EUR in ogni richiesta a titolo degli oneri e delle spese relative al procedimento “Pinto” e di quelli impegnati dinnanzi alla Corte.
25. Il Governo non si è pronunciato su questo punto.
26. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
27. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole assegnare 1 000 EUR in ogni richiesta a titolo degli oneri e spese.
C. Interessi moratori
28. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione le seguenti somme:
– per danno morale ai richiedenti, rispettivamente:
i. no 7603/03: 3 325 EUR (tremila tre cento venticinque euro);
ii. no 7610/03: 4 525 EUR (quattromila cinque cento venticinque euro);
iii. no 7614/03: 4 740 EUR (quattromila sette cento quaranta euro);
iv. no 7616/03: 10 300 EUR (diecimila tre cento euro).
– per oneri e spese:
1 000 EUR (mille euro) in ogni richiesta;
b) che alle somme accordate sopra occorre aggiungere ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi sono da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
5. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 21 dicembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa
ALLEGATO
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 7603/03
introdotta il
12 giugno 2000 OMISSIS
cittadina italiana,
nata nel 1939, residente a Paduli (Benevento), Procedimento principale: riconoscenza del diritto ad una pensione ordinaria di invalidità .Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 4684/96) dal 23 luglio 1996 al 20 dicembre 2001.
Procedimento “Pinto”
Corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 3 ottobre 2001, somma chiesta 30 000 000 lire [15 493,71 euro (EUR)] per danno morale. Decisione del 14 marzo 2002, depositata il 16 maggio 2002; constatazione di violazione; 1 500 EUR per danno morale e 900 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 1 luglio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 26 luglio 2002.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 22 giugno 2004
2. no 7610/03
introdotta il
9 novembre 2000 OMISSIS
cittadina italiana,
nata nel 1947, residente a Benevento, Procedimento principale: riconoscenza del diritto ad un’indennità di accompagnamento. Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 6592/96) dal 6 dicembre 1996 al 6 novembre 2001. Procedimento “Pinto”Corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 18 luglio 2001, somma chiesta 30 000 000 lire [15 493,71 euro (EUR)] per danno morale. Decisione del 7 marzo 2002, depositata il 6 maggio 2002,: constatazione di violazione; 1 500 EUR per danno morale e 1 000 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 21 giugno 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 10 febbraio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 10 giugno 2005.
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
3. no 7614/03
introdotta il
4 febbraio 2000 OMISSIS
cittadina italiana,
nata nel 1965, residente a Sant’Agata di ‘ Goti (Benevento) Procedimento principale: riconoscenza del diritto al versamento dei sussidi di invalidità (“assegno di invalidità”)Prima istanza: giudice di istanza di Benevento, (RG no 4530/96) dal 19 luglio 1996 al 8 maggio 2001.
Seconda istanza: tribunale di Napoli (RG no 3899/01) del 21 settembre 2001 al 25 maggio 2006, ultima informazione fornita dal richiedente,Procedimento “Pinto”Corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 3 ottobre 2001, somma chiesta 20 000 000 lire [10 329,14 euro (EUR)] per danno morale. Decisione del 7 marzo 2002, depositata il 6 maggio 2002; constatazione di violazione; 800 EUR per danno morale e 800 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 21 giugno 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 29 gennaio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 19 luglio 2005
4. no 7616/03
introdotta il
31 marzo 1999 OMISSIS
,
cittadini italiani.
Costituiti nel procedimento il 7 giugno 2006, in quanto eredi di
OMISSIS
(richiedendo originario
deceduto il 30 agosto 2005) Procedimento principale: rimborso di una somma di circa 45 023 000 lire [23 252,44 euro (EUR)]Tribunale di Benevento (RG no 349/85) dal 5 marzo 1985 al 22 febbraio 2005. Procedimento “Pinto”Corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 3 ottobre 2001, somma chiesta 80 000 000 lire [41 316,55 EUR] per danno morale. Decisione del 25 febbraio 2002, depositata il 23 aprile 2002; constatazione di violazione; 5 500 EUR per danno morale e 800 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 8 luglio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 26 luglio 2002.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 3 aprile 2006