Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento nazionale
PRIMA SEZIONE
CAUSA DI MATTEO C. ITALIA
( Richiesta no 37511/97)
SENTENZA
STRASBURGO
11 dicembre 2003
DEFINITIVO
11/03/2004
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa di Matteo c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. C.L. Rozakis, presidente,
P. Lorenzen, G. Bonello, il Sig.re F. Tulkens,
N. Vajic, S. Botoucharova, giudici, il Sig. L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc,,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 novembre 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 37511/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, Sig.ra A. M d. M (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 3 maggio 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, ed il suo coagente, il Sig. V. Esposito. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
3. Il 22 maggio 2001, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1951 e ha risieduto a Salerno.
5. La madre del richiedente era proprietaria di un appartamento a Salerno, che aveva affittato al Sig. G.M.
6. Il 20 gennaio 1984, il richiedente comunic? all’inquilino l?avviso di disdetta con un atto notificato e lo cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Salerno.
7. Con un’ordinanza provvisoria del 28 marzo 1984, questo ultimo conferm? la disdetta dell’affitto, decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1985 e dovevano essere spossessati in favore del tribunale civile di Salerno per l’esame della causa sul merito.
8. Con un atto di citazione notificato il 10 maggio 1984, la madre del richiedente cit? l’inquilino dinnanzi al tribunale di Salerno. L’inquilino essendo deceduto nel frattempo, notific? l’atto di citazione agli eredi di questo che occupavano allo stesso modo l’appartamento. Il 15 giugno 1987, in seguito al decesso di sua madre, il richiedente si costitu? nel procedimento.
9. L? 8 marzo 1990, il richiedente notific? agli eredi dell’inquilino il comando di liberare l’appartamento. Il 23 marzo 1990, notific? loro l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 24 aprile 1990 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
10. Il 24 aprile 1990, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad un tentativo di sfratto che si chiuse con un fallimento, non permettendo al richiedente le leggi sullo scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto di beneficiare del concorso della forza pubblica. Il richiedente decise di sospendere l’esecuzione.
11. Con un giudizio del 23 marzo 1993, depositato alla cancelleria il 30 novembre 1993, il tribunale di Salerno stabilisce che la scadenza dell’affitto doveva essere fissata al 31 agosto 1987. Decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 30 giugno 1993.
12. Il 29 dicembre 1993, il richiedente notific? agli occupanti dell’appartamento il giudizio del tribunale di Napoli.
13. Il 16 ottobre 1996, notific? loro l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 13 novembre 1996 tramite ufficiale giudiziario di giustizia. Venuto il giorno, l’ufficiale giudiziario di giustizia si scontr? con un altro fallimento, in mancanza di assistenza della forza pubblica.
14. Gli eredi dell’inquilino, grazie alla legge no 431/98, hanno ottenuto una sospensione dell’ordinanza di sfratto fino al 30 novembre 2000.
15. Il 6 febbraio 2001, il richiedente notific? loro l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 26 febbraio 2001 tramite ufficiale giudiziario di giustizia. Venuto il giorno, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette ad un tentativo di sfratto che si chiuse con un fallimento e fu rinviato al 23 aprile 2001.
16. Il 15 luglio 2002, il richiedente inform? la Corte che aveva ricuperato il suo appartamento in data del 30 agosto 2001.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
17. Dal 1947, la legislazione in materia di affitti di abitazioni ? stata segnata da differenti interventi dei poteri pubblici, riguardanti il controllo degli affitti per mezzo del blocco di questi, mitigati ogni tanto dagli aumenti legali decretati dal governo, cos? come la proroga legale di tutti gli affitti in corso e, infine, la sospensione o lo scaglionamento dell’esecuzione costretta degli sfratti. Per ci? che riguarda la proroga degli affitti, la sospensione dell’esecuzione forzata e lo scaglionamento degli sfratti, il diritto interno pertinente ? presentato nella sentenza resa dalla Corte nella causa Immobiliaire Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V. Da ultimo, una decreto-legge no 147 del 24 giugno 2003, convertito in legge no 200/03, sospese in certi casi l’esecuzione costretta delle ordinanze di sfratto fino al 30 giugno 2004.
A. Il sistema di controllo degli affitti
18. In materia di controllo degli affitti, l’evoluzione della legislazione italiana si pu? riepilogare come segue.
19. La prima misura pertinente fu la legge no 392 del 27 luglio 1978 che mise in atto un sistema di “affitti equi”, equo canone, fondati su un certo numero di criteri come la superficie e gli oneri di costruzione dell’appartamento.
20. Una seconda misura fu adottata dalle autorit? italiane nell’agosto 1992, ai fini di una liberalizzazione progressiva del mercato della locazione. Introdusse allora una legislazione che attenuava le restrizioni in vigore riguardanti l’importo degli affitti, patti in deroga in virt? della quale i proprietari e gli inquilini potevano in principio scostarsi dall’affitto fissato dalla legge convenendo ad un importo differente.
21. Infine, la legge no 431 del 9 dicembre 1998 ha riformato il regime delle locazioni e liberalizzato gli affitti.
B. Obblighi dell’inquilino in caso di restituzione tardiva
22. L’inquilino ? sottoposto all’obbligo generale di indennizzare il proprietario di ogni danno causato dalla restituzione tardiva dell’alloggio. A questo riguardo, l’articolo 1591 del codice civile italiano dispone:
“L’inquilino che non ha lasciato i luoghi ? tenuto a versare l’importo convenuto al proprietario fino alla data della sua partenza, cos? come ad indennizzarlo di ogni eventuale danno.”
23. Tuttavia, la legge no 61 del 1989 ha tra l?altro plafonato l’indennizzo che poteva richiedere il proprietario ad una somma uguale all’affitto versato dall’inquilino al momento della scadenza dell’affitto, indicizzato in base al rialzo del costo della vita, articolo 24 della legge no 392 del 27 luglio 1978, ed aumentata del 20%, per tutto il periodo durante il quale il proprietario non aveva potuto godere del suo appartamento.
24. La sentenza no 482 reso nel 2000 dalla Corte costituzionale riguardava la questione di sapere se simile determinazione di un massimo fosse conforme alla Costituzione. La giurisdizione costituzionale rispose affermativamente in quanto si trattava di periodi durante i quali la sospensione degli sfratti era stata prescritta dalla legge, e spieg? che questa limitazione mirava a regolare le locazioni mentre la legislazione eccezionale era in vigore e che la penuria di alloggi esigeva la sospensione delle misure di esecuzione forzata. Se gli sfratti erano stati sospesi in virt? della legge, la legislazione aveva in anticipo determinato l’importo dell’indennizzo dovuto dall’inquilino, essendo queste due misure provvisorie ed eccezionali. Del resto, il proprietario trovava un compenso nel fatto che era dispensato dal dimostrare l’esistenza di un danno.
25. La Corte costituzionale dichiar? incostituzionale la determinazione di un massimo dell’indennizzo che pu? essere sollecitata dal proprietario nel caso dove si era trovato nell’incapacit? di riprendere possesso dell’appartamento in ragione del comportamento dell’inquilino e non dell’intervento del legislatore. La giurisdizione costituzionale ha permesso perci?, cos? al proprietario di impegnare un procedimento civile per ottenere pieno risarcimento dei danni causati dall’inquilino.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE
26. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
27. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione di cui la parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
28. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-75 sentenza Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-48.
29. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa undici anni e quattro mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
30. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
31. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
32. Il richiedente richiede in primo luogo il risarcimento del danno materiale subito e lo calcola nel seguente modo: 268 443 704 lire italiane (ITL) [138 639,60 euro (EUR)] di cui 193 240 941 ITL [99 800,62 EUR] per la differenza tra gli affitti al prezzo del mercato e quello versato dalla sua inquilina, dal 1 aprile 1990, data in cui l’appartamento avrebbe dovuto essere liberato, al 30 agosto 2001, data di liberazione dell’appartamento, e 75 202 763 ITL [38 838,99 EUR] per gli interessi. Il richiedente propone questa somma sulla base di un contratto di locazione riguardante un appartamento che ha le stesse caratteristiche di quello in oggetto della presente causa, che ? stato concluso nel novembre 2000. Il richiedente ha mandato il contratto.
33. Il Governo contesta queste pretese.
34. La Corte considera che c’? luogo di assegnare un risarcimento a titolo di danno materiale che risulta dalla perdita di affitto per il periodo che d? adito a violazioni.
Considerando il modo di calcolo proposto dal richiedente ed alla luce delle prove in suo possesso e del periodo considerato, la Corte decide di accordare in equit? la somma di 65 000 EUR a questo titolo.
B. Danno morale
35. Il richiedente chiede 150 000 000 ITL [77 468,53 EUR] per danno morale.
36. Il Governo contesta queste pretese.
37. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 3 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
38. Il richiedente chiede anche 14 286 848 ITL [7 378,54 EUR] per oneri e spese del procedimento di esecuzione.
39. Il Governo contesta queste pretese.
40. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 2 000 EUR e l’accordo al richiedente.
D. Interessi moratori
41. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 65 000 EUR (sessantacinque mille euro) per danno materiale,;
ii. 3 000 EUR (tremila euro) per danno morale,;
iii. 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese,;
iv. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 11 dicembre 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente