TERZA SEZIONE
CAUSA DI COLA C. ITALIA
( Richiesta no 44897/98)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
18 maggio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa di Cola c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Vladimiro Zagrebelsky, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 aprile 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 44897/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra C. D. C. ha investito la Corte il 21 novembre 1998 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). È deceduta il 4 maggio 2000. Con una lettera del 5 ottobre 2000, OMISSIS, i suoi figli ed eredi, hanno informato la cancelleria che desideravano proseguire il procedimento dinnanzi alla Corte. Il terzo richiedente è deceduto il 3 maggio 2004. Con una lettera del 25 gennaio 2005, OMISSIS hanno informato la cancelleria del fatto che avevano ereditato dal terzo richiedente e che desideravano costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. I richiedenti sono rappresentati da R., avvocato a L’Aquila. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente i Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia, ed i suoi coagenti successivi, rispettivamente V. Esposito, F. Crisafulli ed il Sig. N. Lettieri.
3. Con una sentenza del 15 dicembre 2005 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Di Cola c. Italia, no 44897/98, § 74-75, 15 dicembre 2005).
4. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 408 043,47 EUR a titolo del danno patrimoniale, corrispondente al valore venale del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi. Sollecitavano inoltre un’indennità per danno morale.
5. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarebbe diventata definitiva, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 85 e punto 2 del dispositivo, 15 dicembre 2005).
6. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto senza che le parti non arrivassero a tale accordo.
7. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN FATTO
8. I fatti sopraggiunti dopo la sentenza al principale si possono riepilogare come segue.
9. Il 12 maggio 2006, la corte di appello dell’Aquila accolse il ricorso dei richiedenti e condannò l’amministrazione a pagare loro una somma di 50 885,50 EUR, da questo importo deve essere dedotto la somma di 20 658,30 EUR già versata in esecuzione del giudizio del tribunale, da rivalutare e da abbinare di interessi a partire dal febbraio 1986 fino alla data del pagamento.
10. Questa sentenza è diventata definitiva in una data non precisata.
IN DIRITTO
11. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
1. Argomenti delle parti
12. I richiedenti sollecitano il versamento di un’indennità di 408 043,47 EUR a titolo del danno patrimoniale, corrispondente al valore venale del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi.
13. Chiedono il versamento di un’indennità di 91 956, 53 EUR a titolo di danno morale.
14. I richiedenti affermano che il risarcimento accordato dalla corte di appello copre unicamente i danni patrimoniali della violazione e non il danno morale.
15. Il Governo osserva che nel frattempo, la corte di appello ha riconosciuto ai richiedenti il valore intero dei beni, come valutato dai periti commessi d’ ufficio all’epoca del procedimento nazionale. Ricorda che la corte di appello ha condannato il comune di Pescara a versare ai richiedenti 30 227,20 EUR più interessi e rivalutazione a partire dal febbraio 1986.
16. Secondo il Governo, la Corte non può assegnare ai richiedenti una somma superiore a quella concessa dal tribunale.
17. Trattandosi del danno morale, il Governo fa valere che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, sostiene che il versamento di una somma a titolo di indennizzo del danno morale è subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
18. In più, il Governo sottolinea che la somma chiesta dai richiedenti è eccessiva e che questi ultimi hanno quantificato tale indennità in modo vago ed impreciso.
2. Valutazione della Corte
19. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
20. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha rivisto la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, questa ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
21. Seguendo i criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta che si avrà dedotto la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinare interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
22. Alla luce dei dati in suo possesso, la Corte osserva che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dalla data della perdita della proprietà (vedere sopra paragrafo 9). Secondo lei, gli interessati hanno così già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo precitati.
23. Resta da valutare la perdita di probabilità subita dai richiedenti in seguito all’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa, precitata, § 107,). La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1981) fino al momento della perdita di proprietà (1986). Dall’importo così calcolato sarà dedotto la somma già ottenuta dai richiedenti a livello interno per l’indisponibilità del terreno. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 3 500 EUR per la perdita di probabilità.
24. In quanto al danno morale, la Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del loro bene ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
25. La Corte ricorda che quando un gruppo di richiedenti trae la sua qualità di vittima dall’esistenza di un legame giuridico con una sola parte iniziale al procedimento interno controverso non è necessario tenere conto della molteplicità dei richiedenti che ne risulta (vedere, tra altri, Ergül ed altri c. Turchia, no 22492/02, § 45, 20 ottobre 2009). Simile situazione può sopraggiungere in caso di sostituzione della parte iniziale all’istanza da parte del suo avente diritto per esempio se decede o da parte degli amministratori del suo patrimonio se viene dichiarata in fallimento, o in caso di cessione di credito. Non c’ è allora affatto bisogno per la Corte di tenere conto, quando delibera sulla somma da assegnare, della molteplicità dei richiedenti che ne risulta, tanto più che l’aumento del loro numero non potrebbe essere imputato alla parte convenuta.
26. Nel caso di specie, i richiedenti sono succeduti alla Sig.ra D. C., parte iniziale al procedimento controverso, paragrafo 1 sopra.
27. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti, la somma di 20 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
28. I richiedenti richiedono 25 000,00 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte, senza tuttavia valutarli.
29. In quanto agli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo arguisce che i richiedenti non hanno valutato le loro pretese e che ad ogni modo, la somma chiesta è eccessiva.
30. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (Can ed altri c. Turchia, no 29189/02, del 24 gennaio 2008, § 22). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
31. Nel caso di spece, la Corte constata che i richiedenti hanno omesso di fornire i giustificativi degli oneri e delle spese esposti dinnanzi a lei e decidi pertanto di non accordare niente.
C. Interessi moratori
32. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 500 EUR (tremila cinque cento euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 20 000 EUR (ventimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 18 maggio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente