Conclusione Violazione di P1-1; Soddisfazione equa riservata
TERZA SEZIONE
CAUSA DI COLA C. ITALIA
( Richiesta no 44897/98)
SENTENZA
STRASBURGO
15 dicembre 2005
DEFINITIVO
15/03/2006
Questa sentenza diventer� definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire dei ritocchi di forma.
Nella causa di Cola c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
J. Hedigan, C. B�rsan, V. Zagrebelsky, la Sig.ra A. Gyulumyan, il
Sig. Davide Th�r Bj�rgvinsson, la Sig.ra I. Ziemele, giudici,
e del Sig. V. Berger, cancelliere di sezione
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 24 novembre 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 44897/98) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra C. D. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 21 novembre 1998 in virt� dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert� fondamentali (“la Convenzione”). � deceduta il 4 maggio 2000. Con una lettera del 5 ottobre 2000, D. A., R. A., P. A., A. A., D. A. e G. A., i suoi figli ed eredi, hanno informato la cancelleria che desideravano proseguire il procedimento dinnanzi alla Corte. Il terzo richiedente � deceduto il 3 maggio 2004. Con una lettera del 25 gennaio 2005, A. M. P., F. A. ed A. A. hanno informato la cancelleria del fatto che avevano ereditato dal terzo richiedente e che desideravano costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. I richiedenti sono rappresentati dal Sig. R., avvocato a L’Aquila. Il governo italiano (“il Governo”) � rappresentato dai suoi agenti successivi, rispettivamente Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagenti successivi, rispettivamente. V. Esposito, F. Crisafulli e dal suo coagente aggiunto, il Sig. N. Lettieri.
3. I richiedenti adducevano in particolare un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. La richiesta � stata assegnata alla prima sezione della Corte, articolo 52 � 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 � 1 della Convenzione, � stata costituita conformemente all’articolo 26 � 1 dell’ordinamento.
5. Con una decisione del 29 aprile 2004 la camera ha dichiarato la richiesta ammissibile
6. Il Governo ha depositato delle osservazioni scritte sul merito della causa, ma non i richiedenti, articolo 59 � 1 dell’ordinamento.
7. Il 1 novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 � 1 dell’ordinamento. La presente richiesta � stata assegnata alla terza sezione cos� ricomposta, articolo 52 � 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. I richiedenti sono nati nel 1943, 1941, 1934, 1938, 1936, 1950, 1979 e 1983 e risiedono a Pescara.
9. I richiedenti hanno ereditato un terreno di 1093 metri quadrati ubicato a Pescara e registrato al catasto, foglio 31, appezzamento 273. Questo terreno era sottoposto ad un permesso adi espropriare in vista di costruire delle abitazioni.
10. Con un’ordinanza del 2 gennaio 1981, la municipalit� di Pescara ordin� l’occupazione di emergenza di 495 metri quadrati del terreno dei richiedenti, per un periodo massimale di tre anni, in vista della sua espropriazione a causa di utilit� pubblica.
11. Il 7 febbraio 1981, la municipalit� procedette all’occupazione materiale del terreno ed inizi� i lavori di costruzione.
12. Con un’ordinanza del 16 gennaio 1984, la municipalit� di Pescara prorog� di due anni l’occupazione di emergenza del terreno.
13. Con una decisione del 9 agosto 1985, la municipalit� di Pescara autorizz� l’occupazione di 100 metri quadrati supplementari. Questa parte del terreno fu occupata materialmente il 22 ottobre 1985.
14. Tuttavia, con una decisione del 9 gennaio 1986, il comitato regionale di controllo degli atti delle collettivit� locali, Commissione Regionale di Controllo-CO.RE.CO, di Pescara annull� suddetta decisione.
15. Con un atto notificato il 2 agosto 1989, il de cujus dei richiedenti introdusse un’azione in danno-interessi contro la municipalit� di Pescara dinnanzi al tribunale civile di Pescara.
16. Faceva valere che l’occupazione del terreno era abusiva – da una parte poich� non era stata autorizzata regolarmente, dall�altra parte poich� era proseguita al di l� del periodo autorizzato – e che i lavori di costruzione si erano conclusi senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno ed al pagamento di un’indennit�. Inoltre, adduceva che la costruzione del lavoro pubblico aveva reso inutilizzabile la parte restante del terreno.
17. Il collocamento in stato della causa cominci� il 26 ottobre 1989.
18. Il 4 maggio 2000, il de cujus dei richiedenti decedette. In seguito, gli altri richiedenti si costituirono nel procedimento ed il giudice rinvi� la causa al 9 maggio 2001.
19. Il perito nominato dal tribunale indic� che l’occupazione del terreno aveva riguardato 893 metri quadrati e che era diventata senza titolo a contare dal 1985. Il valore del terreno a questa epoca era di 98 528 000 ITL.
20. Con un giudizio del 28 dicembre 2001 il cui testo � stato depositato alla cancelleria il 18 gennaio 2002, il tribunale di Pescara afferm� che il diritto di propriet� dei richiedenti era stato neutralizzato e c’era luogo di considerare che la propriet� del terreno era passata ab origine alla municipalit�. Dato che il trasferimento di propriet� aveva avuto luogo nella cornice di un’occupazione di terreno diventata senza titolo, il richiedente aveva diritto ai danno-interessi calcolati sulla base della legge no 662 del 1996 entrata in vigore durante il procedimento, condann� la municipalit� di Pescara a pagare ai richiedenti a titolo di danno-interessi una somma di 40 000 000 ITL per la perdita della propriet� del terreno da indicizzare di conseguenza a partire da febbraio 1986.
21. Ad una data non precisata, i richiedenti interposero appello a questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di L’Aquila. Risulta dala pratica che il procedimento � sempre pendente in appello.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI
a) L’occupazione di emergenza di un terreno
22. In dritto italiano, il procedimento accelerato di espropriazione permette all’amministrazione di occupare un terreno e di costruire prima dell’espropriazione. Una volta dichiarato di utilit� pubblica il lavoro da realizzare ed adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione pu� decretare l’occupazione di emergenza delle zone da espropriare per una durata determinata che non supera cinque anni, articolo 20 della legge no 865 del 1971. Questo decreto diventa nullo se l’occupazione materiale del terreno non ha luogo nei tre seguenti mesi la sua promulgazione. Prima della fine del periodo di occupazione autorizzata, un decreto di espropriazione formale deve essere preso.
23. L’occupazione autorizzata di un terreno d� diritto ad un’indennit� di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sua sentenza no 470 del 1990, un diritto di accesso immediato ad un tribunale ai fini di richiedere l’indennit� di occupazione appena il terreno � occupato materialmente, senza bisogno di aspettare che l’amministrazione proceda ad un’offerta di indennizzo.
b) Il principio dell’espropriazione indiretta (“occupazione acquisitiva” o “accessione invertita”)
24. Negli anni 1970, parecchie amministrazioni locali procedettero ad occupazioni di emergenza di terreni che non furono seguite da decreti di espropriazione. Le giurisdizioni italiane si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perso di facto la disponibilit� di questo in ragione dell’occupazione e del compimento di lavori di costruzione di un lavoro pubblico. Restava da sapere se, semplicemente per effetto dei lavori effettuati, l’interessato aveva perso anche la propriet� terreno.
1. La giurisprudenza prima della sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
25. La giurisprudenza era molto divisa sul punto di sapere quale erano gli effetti della costruzione di un lavoro pubblico su un terreno occupato illegalmente. Per occupazione illegale, bisogna intendere un’occupazione illegale ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata in seguito senza titolo, essendo stato annullato il titolo o proseguendo l’occupazione al di l� della scadenza autorizzata senza che un decreto di espropriazione fosse intervenuto.
26. Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet� terreno dopo il completamento del lavoro pubblico. Tuttavia, non poteva chiedere una rimessa in stato del terreno e poteva impegnare unicamente un’azione in danni ed interessi per occupazione abusiva, non sottoposta ad un termine di prescrizione poich� l’illegalit� derivante dall’occupazione era permanente. L’amministrazione poteva adottare in ogni momento una decisione formale di espropriazione; in questo caso, l’azione in danno-interessi si trasformava in controversia riguardante l’indennit� di espropriazione ed i danno-interessi erano dovuti solamente per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il non-godimento del terreno (vedere, tra altri, le sentenze della Corte di cassazione no 2341 del 1982, no 4741 di 1981, no 6452 e no 6308 del 1980).
27. Secondo una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la propriet� del terreno e poteva chiederne la rimessa in stato, quando l’amministrazione aveva agito senza che ci fosse stata utilit� pubblica (vedere, per esempio, Corte di cassazione, sentenza no 1578 del 1976, sentenza no 5679 del 1980).
28. Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la propriet� terreno nel momento della trasformazione irreversibile del bene, ovvero nel momento del completamento del lavoro pubblico. L’interessato aveva il diritto di chiedere dei danno-interessi (vedere la sentenza no 3243 del 1979 della Corte di cassazione).
2. La sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
29. Con una sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando in camere riunite, risolse il conflitto di giurisprudenza ed adott� la terza soluzione. Cos� fu consacrato il principio dell’espropriazione indiretta, accessione invertita od occupazione acquisitiva. In virt� di questo principio, il potere pubblico acquista ab origine la propriet� di un terreno senza procedere ad un’espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno, ed a prescindere dalla legalit� dell’occupazione, il lavoro pubblico � stato realizzato. Quando l’occupazione � ab initio senza titolo, il trasferimento di propriet� ha luogo nel momento del completamento del lavoro pubblico. Quando l’occupazione del terreno � stata autorizzata inizialmente, il trasferimento di propriet� ha luogo alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precis� che, in ogni caso di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad un risarcimento integrale, del terreno avendo avuto luogo senza titolo l’acquisizione. Questo risarcimento non � versato tuttavia, automaticamente; incombe sull’interessato di richiedere dei danno-interessi. Inoltre, il diritto a risarcimento � abbinato al termine di prescrizione contemplata in caso di responsabilit� da delitto, ovvero cinque anni, che cominciano a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
3. La giurisprudenza dopo la sentenza no 1464 del 1983 della Corte di cassazione
a) La prescrizione
30. In un primo tempo, la giurisprudenza considerava che nessuno termine di prescrizione doveva applicarsi, poich� l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un atto illegale continuo. La Corte di cassazione, nella sua sentenza no 1464 del 1983, afferm� che il diritto a risarcimento era sottoposto ad un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione afferm� che un termine di prescrizione di dieci anni doveva applicarsi, sentenze no 7952 di 1991 e no 10979 del 1992. Con una sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha troncato definitivamente la questione, stimando che il termine di prescrizione � di cinque anni e che comincia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.
b) La sentenza no 188 del 1995 della Corte costituzionale
31. In questa sentenza, la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio dell’espropriazione indiretta, nella misura in cui questo principio si � radicato in una disposizione legislativa, ovvero l’articolo 2043 del codice civile che regola la responsabilit� da delitto. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione diventi proprietaria di un terreno traendo utile dal suo comportamento illegale non d� nessun problemi sul piano costituzionale, poich� l’interesse pubblico, ovvero la conservazione del lavoro pubblico, prevale sull’interesse dell’individuo, e dunque sul diritto di propriet� di questo ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione l’applicazione all’azione in risarcimento del termine di prescrizione di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilit� da delitto.
c) Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta
32. Gli sviluppi della giurisprudenza mostrano che il meccanismo con il quale la costruzione di un lavoro pubblico provoca il trasferimento di propriet� del terreno a favore dell’amministrazione conosce delle eccezioni.
33. Nella sua sentenza no 874 del 1996, il Consiglio di stato ha affermato che non c’� espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione ed il decreto di occupazione di emergenza sono state annullate dalle giurisdizioni amministrative; se cos� non fosse, la decisione giudiziale sarebbe svuotata di sostanza.
34 Nella sua sentenza no 1907 del 1997, la Corte di cassazione deliberando in camere riunite ha affermato che l’amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni che ha adottato e la dichiarazione di utilit� pubblica devono essere considerat4 come nulli ab initio. In questo caso, l’interessato mantiene la propriet� dal terreno e pu� chiedere la restitutio in integrum. Pu�, come alternativa, chiedere dei danno-interessi. L’illegalit� in questi casi ha un carattere permanente e nessuno termine di prescrizione viene applicato.
35. Nella sentenza no 6515 del 1997, la Corte di cassazione deliberanodo in camere riunite ha affermato che non c’� trasferimento di propriet� quando la dichiarazione di utilit� pubblica � stata annullata dalle giurisdizioni amministrative. In questo caso, il principio dell’espropriazione indiretta non si applica dunque. L’interessato mantenendo la propriet� dal terreno, ha la possibilit� di chiedere la restitutio in integrum. L’introduzione di una domanda in danno-interessi provoca una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni comincia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.
36. Nella sentenza no 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle camere riunite e ha affermato che il trasferimento di propriet� per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di utilit� pubblica alla quale il progetto di costruzione era abbinato � stata considerata come invalida ab initio.
37. Nella sentenza no 5902 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite ha riaffermato che non c’� trasferimento di propriet� in mancanza di dichiarazione di utilit� pubblica valida.
38. Conviene confrontare questa giurisprudenza con la legge no 458 del 1988 e col Repertorio delle disposizioni sull’espropriazione, entrati in vigore il 30 giugno 2003, paragrafo 46 sotto.
4. La legge no458 del 27 ottobre 1988
39. Ai termini dell’articolo 3 di questa legge, “Il proprietario di un terreno, utilizzato per la costruzione di edifici pubblici e di case popolari, ha diritto al risarcimento del danno subito, in seguito ad un’espropriazione dichiarata illegale tramite una decisione passata in forza di cosa giudicata, ma non pu� pretendere alla restituzione del suo bene. Ha anche dritto, ne pi� del risarcimento del danno, alle somme dovute in ragione del deprezzamento monetario ed a queste menzionate all’articolo 1224 � 2 del codice civile e questo a contare dal giorno dell’occupazione illegale.”
40. Interpretando l’articolo 3 della legge di 1988, la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 12 luglio 1990 (n� 384), ha considerato: “Con la disposizione attaccata, il legislatore, tra gli interessi dei proprietari dei terreni – ottenere in caso di espropriazione illegale la restituzione dei terreni – e l’interesse pubblico – concretizzato dalla destinazione di questi beni alle finalit� di costruzioni residenziali pubbliche alle condizioni favorevoli o convenzionate – ha dato la precedenza a questo ultimo interesse.”
5. L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta
41. Secondo la giurisprudenza di 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, un risarcimento integrale del danno subito, sotto forma di danno-interessi per la perdita del terreno, era dovuta all’interessato in compenso della perdita di propriet� che provoca l’occupazione illegale.
42. La legge di bilancio del 1992, articolo 5 bis della decreto-legge no 333 del 11 luglio 1992, modific� questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare l’importo dell’indennit� contemplata per il caso di un’espropriazione formale. Con la sentenza no 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiar� incostituzionale questa disposizione.
43. In virt� della legge di bilancio no 662 del 1996 che segu� la disposizione dichiarata incostituzionale, l’indennizzo integrale non poteva essere accordato per un’occupazione di terreno che aveva avuto luogo prima del 30 settembre 1996. In questa ottica, l’indennizzo equivaleva all’importo dell’indennit� contemplata nel caso di un’espropriazione formale, nell’ipotesi pi� favorevole al proprietario, mediante un aumento del 10%.
44. Con la sentenza no 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato simile indennit� compatibile con la Costituzione. Tuttavia, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che un’indennit� integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, pu� essere richiesta quando l’occupazione e la privazione del terreno non hanno avuto luogo a causa di utilit� pubblica.
6. La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura
45. Con le sentenze no 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione in camere riunite si � pronunciata di nuovo sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze precitate della Corte.
46. Alla vista della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo no 1 nelle cause sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta sostiene un ruolo importante nella cornice del sistema giuridico italiano e che � compatibile con la Convenzione.
47. Pi� specificamente, la Corte di cassazione-dopo avere analizzato la storia del principio dell’espropriazione indiretta – ha detto che in materia dell’uniformit� della giurisprudenza, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come pienamente “prevedibile” a contare del 1983. Per questo fatto, l’espropriazione indiretta deve essere considerata come rispettosa del principio di legalit�. In quanto alle occupazioni di terreno che hanno luogo senza dichiarazione di utilit� pubblica, la Corte di cassazione ha affermato che queste non sono atte a trasferire la propriet� del bene allo stato. In quanto all’indennizzo, la Corte di cassazione ha affermato che, anche se � inferiore al danno subito dall’interessato, ed in particolare al valore del terreno, l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione indiretta � sufficiente per garantire un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunit� e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
48. Investito di un ricorso in esecuzione di una decisione giudiziale definitiva che annulla la dichiarazione di utilit� pubblica riguardante un procedimento di espropriazione, vista la domanda della parte richiesta che tende ad ottenere la restituzione del terreno occupato e trasformato nel frattempo, il Consiglio di stato, nella sua sentenza no 2/2005 del 29 aprile 2005 resa in seduta plenaria, si � pronunciato sul punto di sapere se la trasformazione irreversibile di suddetto terreno in seguito alla costruzione del lavoro “pubblico” poteva costituire una ragione di diritto che impedisce la restituzione del terreno. Il Consiglio di stato ha risposto negativamente. Ci� facendo, ha:
a) riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta � inadempiente in quanto al bisogno di sicurezza giuridica, per ci� che riguarda tra altri il punto di sapere in quale data il lavoro pubblico deve essere considerato come “realizzato” e dunque in quale data ci sia stato trasferimento di propriet� a favore dello stato;
b) reso omaggio alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza Belvedere Alberghiera Srl c. Italia, affermando che, a fronte di una domanda di restituzione di un bene illegalmente occupato e trasformato, il lavoro realizzato dalle autorit� pubbliche non pu�, in quanto tale, costituire un ostacolo assoluto alla restituzione,;
c) interpretato l’articolo 43 del Repertorio, paragrafo 46 sotto, nel senso in cui la non-restituzione di un terreno pu� essere ammessa solamente in casi eccezionali, ovvero quando l’amministrazione invoca un interesse pubblico particolarmente contrassegnato dalla conservazione del lavoro;
d) affermato, in questo contesto, che l’espropriazione indiretta non potrebbe costituire un’alternativa (“una mera alternativa”) ad un procedimento di espropriazione in buona e dovuta forma.
7. Il Repertorio delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione a causa di utilit� pubblica, qui di seguito “il Repertorio,
49. Il 30 giugno 2003 � entrato in vigore il Decreto Presidenziale no 327 del 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo no 302 del 27 dicembre 2002, e che regola il procedimento di espropriazione. Il Repertorio codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Repertorio che non si applica ai casi di occupazione sopraggiunti anteriormente al 1996 e non si applica dunque nello specifico, si � sostituito, a partire dalla sua entrata in vigore, all’insieme della legislazione di espropriazione della giurisprudenza precedente in materia.
50. Al suo articolo 43, il Repertorio contempla che in mancanza di un decreto di espropriazione, o in mancanza di dichiarazione di utilit� pubblica, un terreno trasformato in seguito alla realizzazione di un lavoro pubblico � acquisito al patrimonio dell’autorit� che l’ha trasformato; dei danno-interessi sono accordati in compenso. L’autorit� pu� acquisire un bene anche quando o il piano di urbanistica o la dichiarazione di utilit� pubblica sono stati annullati. Il proprietario pu� chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorit� in causa si pu� opporre. Quando il giudice decide di non ordinare la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
51. I richiedenti si lamentano di essere stati privati del loro terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1. Fanno valere che il loro terreno � stato occupato in modo abusiva e costruisce nella mancanza di un’ordinanza di espropriazione e che hanno ricevuto un’indennit� insufficiente e calcolata in funzione della legge no 662 del 1996. Secondo essi, questa situazione ha recato offesa al loro diritto al rispetto dei loro beni garantiti all’articolo 1 del Protocollo no 1, cos� redatto,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu� essere privato della sua propriet� se non a causa di utilit� pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Tesi delle parti
1. I richiedenti
52. Per il richiedente vi � stata perdita totale di padronanza del terreno senza ordinanza di espropriazione n� indennizzo cos� che si ritorna in sostanza ad un’espropriazione di fatto.
2. Il Governo
53. Il Governo fa osservare che nel caso specifico, si tratta di un’occupazione “sine titulo”, fondata su una dichiarazione di utilit� pubblica. Ammette che il procedimento di espropriazione non � stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui l’ordinanza di espropriazione � senza effetto. Ad ogni modo, i richiedenti sono stati privati del loro bene per effetto della realizzazione dei lavori pubblici, e della trasformazione irreversibile del terreno che questi hanno provocato. Questa privazione di bene � solamente la conseguenza del principio dell’espropriazione indiretta, applicata, nello specifico, con le giurisdizioni nazionali.
54. Il Governo sostiene che questa situazione � conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
55. Primariamente, ci sarebbe utilit� pubblica, il che non � stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali.
56. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dell’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.” Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facente parte del diritto positivo a contare al pi� tardi dalla sentenza della Corte di cassazione no 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge no 458 del 27 ottobre 1988 e con la legge di bilancio no 662 del 1996.
57. Il Governo conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari di terreni.
58. In quanto alla qualit� della legge, il Governo chiede alla Corte di dichiarare che il meccanismo dell’espropriazione indiretta che si basa su una dichiarazione di illegalit� da parte del giudice, � conforme all’articolo 1 del Protocollo no 1.
59. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte del giudice di principi esistenti, che tende a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui, quando il lavoro pubblico � stato realizzato (trasformazione del terreno) e che questo risponda all’utilit� pubblica.
60. Trattandosi della condizione di utilit� pubblica, il Governo sottolinea che la giurisprudenza si � evoluta nel senso del non applicazione del principio dell’espropriazione indiretta quando la dichiarazione di utilit� pubblica � stata annullata. Di questo fatto, invita la Corte a fare una distinzione tra le situazioni di illegalit� con dichiarazione di utilit� pubblica di queste senza dichiarazione di utilit� pubblica.
61. In quanto all’indennizzo, il Governo osserva che secondo la giurisprudenza del 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, in compenso delle irregolarit� commesse dalla municipalit�, questa � tenuta ad indennizzare integralmente l’individuo. Per�, il Governo sostiene che l’indennizzo da accordare pu� essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo e che l’illegalit� commessa dalla municipalit� riguarda solamente la forma, ossia una trasgressione alle regole che presiedono al procedimento amministrativo.
62. In quanto all’indennizzo ottenuto dai richiedenti, il Governo ammette che i richiedenti non sono stati indennizzati interamente e che, per effetto della legge no 662 del 1996, l’indennit� accordata � inferiore al valore del terreno.
63. Tuttavia, visto che l’espropriazione indiretta risponde ad un interesse collettivo, il Governo sostiene che l’importo dell’indennit� in causa rientra nel margine di valutazione lasciata agli Stati per fissare un indennizzo che sia ragionevolmente in rapporto col valore del bene. A questo riguardo, il Governo sostiene che l’indennit� come plafonata dalla legge in causa � in ogni caso superiore a quella che sarebbe stata accordata se l’espropriazione fosse stata regolare, l’espropriazione indiretta � in ogni caso vantaggiosa per gli interessati.
64. Alla luce di queste considerazioni, il Governo conclude che il giusto equilibrio � stato rispettato.
B. Valutazione della Corte
65. La Corte ricorda al primo colpo che il procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne � sempre pendente in seconda istanza.
66. Le parti si accordano per dire che c’� stata “privazione di propriet�.”
67. La Corte ricorda che, per determinare se c’� stata privazione dei beni al senso della seconda frase del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, bisogna esaminare non solo se ci sono state spodestamento o espropriazione formale, ma ancora guardare al di l� delle apparenze ed analizzare la realt� della situazione controversa. Mirando la Convenzione a proteggere dei diritti “concreti ed effettivi”, importa ricercare se suddetta situazione equivale ad un’espropriazione di fatto (Sporrong e L�nnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A no 52, pp. 24-25, � 63).
68. Ricorda che l’articolo 1 del Protocollo no 1 esige, innanzitutto e soprattutto, che un’ingerenza dell’autorit� pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una societ� democratica, � inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, � 58, CEDH 1999-II). Il principio di legalit� notifica l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A no 296-a, pp. 19-20, � 42, e Lithgow ed altri c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1986, serie A no 102, p. 47, � 110).
69. La Corte resta convinta che l’esistenza, in quanto tale, di una base legale non basta a soddisfare al principio di legalit� e stima utile di propendersi sulla domanda della qualit� della legge.
70. La Corte prende nota dell’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’elaborazione del principio dell’espropriazione indiretta. Rileva anche che questo principio � stato trasposto nei testi di legge, come la legge no 458 del 1988, e, ultimamente, nel Repertorio delle disposizioni in materia di espropriazione. Essendo cos�, la Corte non perde di vista le applicazioni contraddittorie rilevate nella cronistoria della giurisprudenza, e nota anche delle contraddizioni tra la giurisprudenza ed i suddetti testi di legge. Questo punto di vista � stato adottato dal Consiglio di stato del resto, paragrafo 48 sopra che, nella sua sentenza no 2 di 2005 resa in seduta plenaria, ha riconosciuto che il principio giurisprudenziale dell’espropriazione indiretta non ha mai dato adito a regolamentazione stabile, completa e prevedibile.
71. Inoltre, la Corte constata che, in ogni caso, l’espropriazione indiretta tende ad interinare una situazione che di fatto deriva delle illegalit� commesse dall’amministrazione, mira a regolare le conseguenze per l’individuo e l’amministrazione, e permette a questa ultima di trarre utile dal suo comportamento illegale. Che sia in virt� di un principio giurisprudenziale o di un testo di legge come l’articolo 43 del Repertorio, l’espropriazione indiretta non potrebbe dunque costituire un’alternativa ad un’espropriazione in buona e dovuta forma (vedere, su questo punto anche, la posizione del Consiglio di stato, al paragrafo 48 sopra).
72. Ad ogni modo, la Corte � chiamata a verificare se il modo di cui il diritto interno � interpretato ed applicato prodotto degli effetti conformi ai principi della Convenzione.
73. La Corte constata che nello specifico i richiedenti hanno perso la padronanza del terreno che � stato occupato nel 1981 e che � stato trasformato in modo irreversibile nel 1982. Secondo il tribunale di Pescara l’occupazione � diventata senza titolo a contare dal 1985 e, in questa stessa data, i richiedenti sono stati privati del loro bene. Il procedimento, pendente in appello, riguarda in particolare la domanda di sapere se la municipalit� di Pescara pu� essere tenuta per responsabile della situazione denunciata.
74. A difetto di un atto formale di trasferimento di propriet�, ed in mancanza di un giudizio nazionale dichiarante che un tale trasferimento deve passare per avendo avuto luogo, Carbonara e Ventura, precitato, � 80, e chiarendo una volta per tutte le circostanze esatte da questo, la Corte stima che la perdita di ogni padronanza del terreno in questione, combinata con l’impossibilit� fino ad ora di ovviare alla situazione incriminata, ha generato delle conseguenze abbastanza gravi per le quali i richiedenti hanno subito un’espropriazione di fatto incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A no 260-B, � 45, e non conforme al principio di preminenza del diritto.
75. In conclusione � ci stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
76. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’� stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’� luogo, una soddisfazione equa. “
77. I richiedenti sollecitano il versamento di un’indennit� di 408 043,47 EUR a titolo del danno materiale, corrispondente al valore venale del terreno controverso rivalutato ed abbinato ad interessi.
78. I richiedenti chiedono il versamento di un’indennit� di 91 956, 53 EUR a titolo di danno morale.
79. Infine, i richiedenti richiedono 25 000,00 EUR a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte, senza valutarli tuttavia.
80. In quanto al danno materiale, il Governo osserva al primo colpo che i richiedenti non possono aspirare ad un risarcimento integrale del danno e contesta l’applicazione al caso di specifico del metodo utilizzato dalla Corte nella causa Carbonara e Ventura c. Italia (, soddisfazione equa, no 24638/94, 11 dicembre 2003).
81. Per di pi�, il Governo fa valere che la somma chiesta dai richiedenti � eccessiva.
82. In quanto al danno morale, il Governo fa valere che questo dipende dalla durata eccessiva del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni nazionali. Di conseguenza, sostiene che il versamento di una qualsiasi somma a titolo di indennizzo del danno morale � subordinato all’esaurimento del rimedio Pinto.
83. In pi�, sottolinea che la somma chiesta dai richiedenti � eccessiva e che questi ultimi hanno quantificato una tale indennit� in modo vago ed impreciso.
84. Infine, in quanto agli oneri del procedimento a Strasburgo, il Governo arguisce che i richiedenti non hanno valutato le loro pretese e che ad ogni modo la somma chiesta � eccessiva.
85. La Corte stima che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non si trova in stato. Perci�, la riserva e fisser� il procedimento ulteriore, tenuto conto della possibilit� che il Governo ed i richiedenti giungano ad un accordo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT�,
1. Stabilisce che c’� stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non si trova in stato;
perci�,
a) la riserva per intero;
b) invita il Governo ed il richiedente ad indirizzarle per iscritto, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar� diventata definitiva conformemente all’articolo 44 � 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale potrebbero arrivare;
c) riserva il procedimento ulteriore e delega al presidente della camera la cura di fissarlo all’occorrenza.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 15 dicembre 2005 in applicazione dell’articolo 77 �� 2 e 3 dell’ordinamento.
Vincent Pastore Bo�tjan Sig. Zupancic
Cancelliere Presidente