Conclusione Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento.
TERZA SEZIONE
CAUSA DEDDA E FRAGASSI C. ITALIA
( Richiesta no 19403/03)
SENTENZA
(soddisfazione equa)
STRASBURGO
12 aprile 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Dedda e Fragassi c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Nona Tsotsoria, Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 marzo 2011,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 19403/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui due cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 7 giugno 2003 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il primo richiedente è deceduto il 5 novembre 2004. Con una lettera del 3 giugno 2005, OMISSIS ha informato la Cancelleria del fatto che aveva ereditato dal primo richiedente e che desiderava costituirsi nel procedimento dinnanzi alla Corte.
2. Con una sentenza del 21 settembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza controversa non era compatibile col principio di legalità e che aveva dunque infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti (Dedda e Fragassi c. Italia, no 19403/03, § 47, 21 settembre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 160 120,50 EUR, equivalente alla differenza tra il valore commerciali delle due parti del terreno di cui erano stati privati, rivalutato ed abbinato ad interessi, e l’importo degli indennizzi riconosciuti dalla corte di appello in applicazione della legge no 662 del 1996. A titolo di danno morale, chiedevano la somma di 53 373,50 EUR così come una somma a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte e dinnanzi alle giurisdizioni interne.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 65, e punto 4 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era giunto a scadenza senza che le parti fossero arrivate ad tale accordo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 166 941,90 EUR, equivalente alla differenza tra il valore commerciale delle due parti del terreno di cui sono stati privati, rivalutato ed abbinato ad interessi, e l’importo degli indennizzi riconosciuti dalla corte di appello in applicazione della legge no 662 del 1996.
9. Il Governo riconosce che la cancellazione delle conseguenze della violazione deve consistere in un risarcimento integrale, uguale al valore del terreno espropriato, ma contesta le pretese dei richiedenti. Afferma che la somma da assegnare ai richiedenti non deve superare i 17 700 EUR più interessi e rivalutazione.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno nel momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarla ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà di una parte del loro terreno nel 1982 ed un’altra parte nel 1986 (paragrafo 16 della sentenza al principale). Risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale che il valore del bene in quest’ ultima data era di 29 300 ITL il metro quadrato, per una superficie totale di 2 130 metri quadrati (paragrafo 8 della sentenza al principale).
14. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente ai richiedenti 83 000 EUR per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitata, § 107). La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno derivante dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dall’inizio dell’occupazione legittima (1981) fino al momento della perdita di proprietà (1986). Dall’importo così calcolato sarà dedotta la somma già ottenuta dai richiedenti a livello interno a titolo di indennità di occupazione. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 16 000 EUR.
B. Danno morale
16. A titolo del danno morale, i richiedenti chiedono la somma di 53 373,50 EUR.
17. Il Governo si oppone e stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare dalla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente della violazione del “termine ragionevole.”
18. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni hanno causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
19. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 10 000 EUR a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
20. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono 5 748,48 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alle giurisdizioni interne e 16 012,05 EUR per gli oneri di procedimento dinnanzi alla Corte, tassa sul valore aggiunto (IVA) e contributi alla cassa di previdenza degli avvocati (CPA) in più.
21. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese dei richiedenti sono esorbitanti.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
23. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessive le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente all’erede del primo richiedente ed al secondo richiedente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 99 000 EUR (novantanove mila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 aprile 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente