Conclusione: Violazione dell’articolo 6 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6 – Procedimento civile – Articolo 6-1 – Processo equo,
SECONDA SEZIONE
CAUSA ANNA DE ROSA ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numeri 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09)
SENTENZA
STRASBURGO
11 dicembre 2012
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa di Rosa c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Danutė Jočienė, presidentessa,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto di Albuquerque,
Helen Keller, giudici e
da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 novembre 2012,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano 14 richieste, numeri 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09 e 5141/09, dirette contro la Repubblica italiana e in cui parecchi cittadini di questo Stato (vedere elenco annesso) (“i richiedenti”), hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da OMISSIS, avvocato a Milano. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e dal suo vecchio coagente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il 10 novembre 2009, le richieste sono state comunicate al Governo. Siccome lo permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, ha, inoltre, stato deciso che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. I richiedenti erano adoperati dalla Provincia di Milano ed esercitavano le funzioni di assistenti amministrativi, collaboratori, assistenti tecnici e responsabile amministrativi nelle scuole, il “personale ATA”). Avevano diritto ad un stipendio di base completata dalle indennità accessorie.
5. Seguito al trasferimento del personale della funzione pubblica territoriale verso la funzione pubblica dello stato, previsto con la legge no 124 del 3 maggio 1999, i richiedenti furono adoperati, a partire dal 31 dicembre 1999, col ministero dell’educazione nazionale. Gli impiegati di suddetto ministero che esercita le stesse funzioni che i richiedenti avevano diritto ad un stipendio base progressivo secondo l’anzianità di servizio.
6. Secondo l’articolo 8 della legge no 124 del 3 maggio 1999, l’anzianità di servizio ottenuta dai richiedenti presso l’autorità locale di provenienza era riconosciuta ad ogni fine morale ed economica. Tuttavia, il ministero, senza tenere nessuno conto dell’anzianità acquisita dai lavoratori al servizio delle collettività locali fino al 31 dicembre 1999 e dunque senza calcolare il trattamento finanziario sulla base di questa anzianità, siccome l’imponeva il contratto collettivo nazionale della scuola, assegnò un’anzianità fittizia trasformando la retribuzione percepita presso delle collettività locali alla data del 31 dicembre 1999 in anni di anzianità ai richiedenti. Inoltre, per trasformare la retribuzione di base in anni di anzianità fittizia, il ministero tolse dell’ultimo schedo di paga dei richiedenti tutti gli elementi dello stipendio accessorio percepito in modo stabile dai richiedenti fino al 31 dicembre 1999.
7. I richiedenti investirono i tribunali del lavoro per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Fecero valere che percepivano un stipendio che non corrispondeva all’anzianità acquisita e che questo stipendio era così inferiore a quello dei funzionari che erano sempre stati adoperati dal ministero dell’educazione nazionale.
8. Con parecchie sentenze, i tribunali del lavoro accolsero il ricorso dei richiedenti e condannarono il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita dai richiedenti presso l’autorità locale.
9. Il ministero interpose appello di questi giudizi.
10. Con parecchie sentenze, i corsi di appello confermarono i giudizi dei tribunali, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
11. Il 23 dicembre 2005, il ministero ricorsein cassazione. Il Parlamento adottò la legge no 266 di 2005 che portano legge di finanze per 2006. L’articolo 1, capoverso 218, di suddetta legge era intitolato “interpretazione autentica, interpretazione autentica, dell’articolo 8 della legge no 124 del 1999” e contemplava che il personale ATA doveva essere integrato nei quadri della nuova amministrazione sulla base del trattamento salariale globale al momento del trasferimento. Nel sistema morale italiano, le leggi dette di interpretazione autentica hanno un effetto retroattivo, in questo senso che l’interpretazione che forniscono è considerata come facendo corpo con le disposizioni interpretate in vigore dall’entrata di queste.
12. Con parecchie sentenze, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, fece diritto ai ricorsi del ministero.
13. Perciò, i richiedenti sono stati costretti di restituire al Governo l’è che avevano ricevuto in esecuzione dei giudizi di prima istanza. Hanno perso anche la riconoscenza dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine. Il loro stipendio se ne trova peraltro inferiore a quello di altri vecchi membri del personale ATA che aveva ottenuto guadagno di causa con le decisioni avendo acquisito l’autorità della cosa giudicata in vigore prima dell’entrata della nuova legge.
14. Delle informazione sui fatti delle cause sono contenute nel quadro riassuntivo qui accluso.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
15. Fino al 31 dicembre 1999 una parte del personale tecnico ed ausiliare (“il personale ATA”) e del ministero dipendeva dagli insegnati tecnico-esperti delle strutture scolastiche italiane dell’educazione nazionale che lo rimunerava direttamente sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola, mentre un’altro partito dipendeva ed era rimunerato sulla base del contratto collettivo delle regioni autonome locali, coi comuni o le province.
16. La legge no 124 del 3 maggio 1999 contempla in articolo 8, capoverso 2, che il personale delle collettività locali in servizio nelle istituzioni scolastiche pubbliche alla data della sua entrata è trasferito in vigore nei corpi del personale ATA della funzione pubblica. È riconosciuto a questo personale, ad ogni fine giuridica e finanziaria, l’anzianità acquisita presso della collettività locale di provenienza.
17. Il 20 luglio 2000, l’associazione che rappresenta l’amministrazione (ARAN) conclude un accordo con le organizzazioni sindacali per derogare al principio della conservazione dell’anzianità. Questo accordo fu integrato poi in un decreto ministeriale del 5 aprile 2001.
18. Con le note del 27 febbraio e del 12 settembre 2003 inviate al tribunale di Milano, l’ARAN negò peraltro che questo atto possa costituire un accordo collettivo e precisò che intendeva derogare al principio della conservazione dell’anzianità.
19. La legge no 266 di 2005 che portano legge di finanze per 2006 contempla nel suo articolo 1 che il capoverso 2 dell’articolo 8 della legge del 3 maggio 1999 (no 124) deve essere interpretato nel senso che il personale delle collettività locali trasferite nell’effettivo del personale amministrativo, tecnica ed ausiliare (ATA) della funzione pubblica dello stato è archiviata, nelle qualifiche funzionali ed i profili professionali degli effettivi corrispondenti della funzione pubblica, sulla base del trattamento finanziario. Nel sistema morale italiano, le leggi dette di interpretazione autentica hanno un effetto retroattivo, in questo senso che l’interpretazione che forniscono è considerata come integrata alle disposizioni interpretate in vigore dall’entrata di queste.
20. L’articolo 2112 del codice civile dispone che il contratto di lavoro continua col cessionario eventuale e che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Giurisprudenza della Corte di cassazione prima dell’adozione della legge no 266 del 2005
21. Prima dell’intervento della legge in questione, la giurisprudenza civile dichiarava nulla l’accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali perché era in contraddizione col principio dell’archiviazione nei corpi ministeriali sulla base dell’anzianità prevista dall’articolo 8 della legge no 124 del 3 maggio 1999.
22. Nel 2005, la Corte di cassazione aveva respinto tutti i ricorsi formati dal ministero, con parecchie sentenze che confermavano il diritto all’archiviazione nei corpi di funzionari dello stato sulla base dell’anzianità acquisita prima del trasferimento (Cassazione, camera sociale, sentenze no 4722 del 4 marzo 2005, nostri 18652-18657 del 23 settembre 2005, no 18829 del 27 settembre 2005.
23. Il Consiglio di stato si è pronunciato nello stesso senso nelle sue sentenze no 4142/2003 del 6 luglio 2005 e no 5371 del 6 dicembre 2006.
Le sentenze della Corte costituzionale
24. La Corte costituzionale italiana, nella sua sentenza 234 del 2007, ha dichiarato conforme alla Costituzione la legge di finanze per 2006, basandosi sul fatto che alla base del sistema morale italiano, il legislatore potrebbe decretare anche delle leggi interpretative incompatibili col testo della legge interpretata e che la disposizione dell’articolo 8 capoverso 2 della legge no 124 del 1999 rappresentava in vigore una derogazione al principio generale applicabile all’epoca della sua entrata, derogazione rispetto alla quale la norma ora censurata si presenta come un ristabilimento della regola generale. La Corte costituzionale ha stimato anche che la legge no 266 del 2005 non creava una differenza di trattamento tra i lavoratori che erano stati oggetto di una sentenza definitiva favorevole e quelli che non avevano ottenuto ancora un giudizio definitivo.
25. Il 3 giugno 2008, la Camera sociale della Corte di cassazione invitò la Corte costituzionale a rivedere la sua posizione, tenuto conto dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
26. Con una sentenza del 26 novembre 2009 (no 311), la Corte costituzionale ha respinto il rinvio deciso dalla Corte di cassazione. Ha considerato che l’interdizione dell’ingerenza del legislatore nelle cause pendenti alle quali lo stato è partire non era assoluta; secondo lei, difatti, la Corte europea dei Diritti dell’uomo non aveva voluto porre un’interdizione assoluta di ingerenza del legislatore poiché, in differenti cause (vedere Forrer-Niedenthal c per esempio). Germania, no 47316/99, 20 febbraio 2003, Nazionale & Provinciale Edificio Society, Leeds Permanente Edificio Society e Yorkshire Edificio Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII; OGIS-istituto Stanislas, OGEC Santo-gazza X e Minima di Castiglia ed altri c. Francia, i nostri 42219/98 e 54563/00, 27 maggio 2004, aveva considerato come non contrari all’articolo 6 della Convenzione degli interventi retroattivi dei legislatori nazionali. La legalità dei tali interventi era stata riconosciuta in particolare quando si presentavano certe circostanze storiche come nel caso della riunificazione tedesca. In quanto al rapporto della nuova legge, la Corte costituzionale ha ricordato che c’era l’esigenza di armonizzare a prescindere il sistema di retribuzione del personale ATA della provenienza dei salariati. Per di più, la Corte costituzionale ha fatto riferimento alla necessità di ovviare alla faglia tecnica della legge originaria che contemplava la possibilità di lasciare questa materia all’autonomia delle parti e del potere regolamentare.
Giurisprudenza della Corte di cassazione dopo l’adozione della legge no 266 del 2005
27. Dopo l’entrata in vigore della legge controversa, la Corte di cassazione ha annullato tutte le sentenze favorevoli ai lavoratori e ha accolto tutti i ricorsi del ministero.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’unione europea del 6 settembre 2011
28. Con una sentenza del 6 settembre 2011, la Corte di Giustizia dell’unione europea (“il CJUE”) si è pronunciata sulla domanda di decisione pregiudiziale presentata dal tribunale di Venezia in materia del personale ATA. Il CJUE ha precisato la portata della protezione dei diritti dei lavoratori ripresi da un nuovo datore di lavoro. In particolare, trattandosi del calcolo della rimunerazione dei lavoratori essendo stato oggetto di un trasferimento, ha considerato che, se è lecito al cessionario di applicare, fin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previsto in vigore dalla convenzione collettiva a casa lui-ivi compreso queste relative alla rimunerazione-le modalità scelte di una tale integrazione salariale dei lavoratori trasferiti devono essere conformi all’obiettivo della regolamentazione dell’unione in materia di protezione dei diritti dei lavoratori trasferiti. Questa regolamentazione consiste, essenzialmente, ad impedire che questi lavoratori siano posti, del solo fatto del trasferimento, in una posizione sfavorevole paragonata a quella di cui beneficiavano prima.
29. Il CJUE ha sottolineato che nello specifico, al posto di riconoscere questa anzianità in quanto tale e nella sua interezza, il ministero aveva calcolato per ogni lavoratore trasferito un’anzianità “fittizia”, ciò che aveva sostenuto un ruolo determinante nella determinazione delle condizioni della rimunerazione applicabile d’ora in poi al personale trasferito. Dato che i compiti esercitati, prima del trasferimento, nelle scuole pubbliche col personale ATA delle collettività territoriali erano analoghi-addirittura identici-a queste esercitate col personale ATA adoperato dal ministero, l’anzianità acquisita presso del cedente con un membro del personale trasferito sarebbe potuta essere qualificata di equivalente a quell’acquisito da un membro del personale ATA che possiede lo stesso profilo ed adoperato, prima del trasferimento, col ministero.
30. Il CJUE ha concluso che quando un trasferimento al senso della direttiva 77/187, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di determinazioni o di parti di determinazioni, condotto all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, della convenzione collettiva in vigore presso del cessionario e che le condizioni di rimunerazione prevista da questa convenzione sono legate in particolare all’anzianità, il diritto dell’unione oppone a ciò che i lavoratori trasferiti subiscono, rispetto alla loro situazione immediatamente anteriore al trasferimento, una regressione salariale sostanziale in ragione per il fatto che la loro anzianità acquisita presso del cedente, equivalente a quell’acquisito dai lavoratori al servizio del cessionario, non è presa presso in conto all’epoca della determinazione della loro posizione salariale di partenza di questo ultimo. Appartiene alla giurisdizione nazionale di esaminare se c’è stato, all’epoca del trasferimento in causa, una tale regressione salariale.
31. Il CJUE ha ricordato, inoltre, che non c’era più bisogno di pronunciarsi sulla compatibilità della legge di finanze per 2006 coi principi generali del diritto, come il principio di protezione giurisdizionale effettiva ed il principio di sicurezza giuridica, perché la Corte europea dei Diritti dell’uomo aveva risposto a questa questione nella sua sentenza del 7 giugno 2011, Agrati ed altri c nel frattempo. Italia, nostri 43549/08, 6107/09 e 5087/09.
32. In seguito a questa sentenza, il giudice del procedimento interno ha quo ha ordinato il compimento di una perizia per valutare le posizioni salariali dei richiedenti.
Inoltre, con due sentenze del 12 ottobre, no 20980/121, e 14 ottobre 2011 (no21282), la Corte di cassazione, seguito alla sentenza del CJUE, a rinviato ai corsi di appelli il procedimento per valutare se i richiedenti nei casi di specifico avessero subito effettivamente una regressione salariale.
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
33. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
34. I richiedenti si lamentano dell’intervento legislativo durante procedimento che, secondo essi, ha recato offesa al loro diritto ad un processo equo. Indicano che la giurisprudenza aveva riconosciuto già che i vecchi funzionari territoriali avevano diritto alla riconoscenza, ad ogni fine giuridica ed economica, dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di provenienza. Senza intervento legislativo, potevano avere una speranza legittima dunque, praticamente una certezza, di ottenere soddisfazione. I richiedenti stimano che solo l’interesse finanziario dell’amministrazione che non bastava a caratterizzare un motivo imperioso di interesse generale, ha motivato l’intervento legislativo in questione.
Denunciano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, ai termini del quale:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia equamente sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
35. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rileva inoltre che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiarare le richieste ammissibili dunque.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
36. A titolo preliminare, i richiedenti contestano l’affermazione del Governo secondo la quale, nel settore delle attività locali, l’anzianità non avrebbe avuto nessuna ripercussione sul piano finanziario. A questo riguardo, i richiedenti ricordano che l’articolo 5 del contratto del 31 marzo 1999 delle collettività locali contempla che l’esperienza acquisita dal personale, una volta l’anzianità di servizio dedotto, è un momento decisivo alle fini dell’espansione economica dentro ai settori di archiviazione. Il trattamento a pagare per le collettività locali è determinato di conseguenza, anche bene dall’anzianità che con altri elementi del trattamento accessorio, mentre nel contratto nazionale per i salariati della scuola, il trattamento finanziario dentro ad ogni settore dipende esclusivamente dall’anzianità.
37. I richiedenti fanno valere che seguito al trasferimento, hanno beneficiato di un trattamento finanziario globalmente inferiore a quello percepito prima, perché hanno perso tutti gli elementi del trattamento accessorio. Per di più, contrariamente a ciò che il Governo afferma, i richiedenti non hanno potuto opporre al loro trasferimento al servizio dello stato siccome l’ha riconosciuto del resto la Corte di cassazione nella sentenza del 7 marzo 2007.
38. I richiedenti riaffermano che hanno perso ogni aumento contrattuale e gli elementi accessori dello stipendio contemplato solamente nei contratti delle collettività locali, a sapere l’indennità di qualifica, l’indennità di pasto, l’indennità di circolazione, l’indennità di rischio, l’indennità di disponibilità, eccetera…).
39. Ricordano che la Corte di cassazione aveva sottolineato ufficialmente, con una giurisprudenza chiara e consolidata, che “la legge è senza equivoca per legare al trasferimento l’effetto di riconoscenza dell’anzianità.” A questo riguardo, ricordano che il ruolo di una giurisdizione suprema è precisamente di regolare queste contraddizioni, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri c. Francia [GC], no 24846/94 e 34165/96 a 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII.
40. Secondo i richiedenti, non c’era nessuno motivo imperioso di interesse generale potendo giustificare l’ingerenza nella gestione del contenzioso giudiziale. Affermano che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 dato che lo stato ha violato il principio dell’uguaglianza delle armi promulgando una legge retroattiva per influire sulla conclusione dei procedimenti giudiziali impegnati al suo carico col personale ATA. Lo stato avrebbe ignorato anche l’autonomia della funzione giurisdizionale riservata alla Corte di cassazione intromettendosi nell’amministrazione della giustizia, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitata, §§ 58-59.
Il Governo avrebbe, secondo i richiedenti, violati il principio dell’uguaglianza delle armi tra le due parti, Vezon c. Francia, no 66018/01, §§ 31-35, 18 aprile 2006. A questo proposito, i richiedenti ricordano che la legge no 266 del 2005 è intervenuto quasi sei anni dopo la decisione di trasferire il personale e mentre il trasferimento sé era stato realizzato già completamente da più di cinque anni, e che la Corte di cassazione aveva eliminato già ogni incertezza eventuale di interpretazione. Di più, la norma interpretativa era stata inserita in una legge di finanze.
41. Il Governo oppone alla tesi dei richiedenti. Afferma che in seguito al trasferimento i richiedenti continuarono ad esercitare le stesse funzioni con lo stesso stipendio, e che tutta l’anzianità acquisita ha sempre continuato di essere riconosciuta alle fini della pensione. La sola differenza, secondo il Governo, era che l’anzianità acquisita durante il servizio compiuto nella funzione pubblica territoriale non poteva provocare un aumento salariale rispetto al trattamento economico di cui gli interessati godevano in quel momento al momento del trasferimento, tenuto conto dell’applicabilità, delle regole sul trattamento economico progressivo nei rapporti di lavoro con lo stato.
42. Inoltre, il Governo afferma che questa interpretazione della legge no 124 del 1999 fu interinato da uno degli accordi tra le amministrazioni, ARAN, ed i sindacati degli impiegati e poi ripresa nel decreto ministeriale del 5 aprile 2001.
43. Il Governo fa valere che, dato che i contenziosi si erano moltiplicati sull’insieme del territorio, il legislatore è intervenuto con una legge interpretativa per colmare il vuoto morale che si era creato, tenuto conto della difficoltà per gli accordi collettivi ed il potere regolamentare di regolare questa materia e per evitare degli aumenti ingiustificati degli stipendi ed una disparità di trattamento tra gli impiegati. Secondo il Governo, non si saprebbe parlare di reformatio in peius della posizione di richiedenti.
44. A questo riguardo, il Governo ricorda le grandi linee della giurisprudenza della Corte in materia di interventi legislativi e si riferisca, in particolare, alle seguenti sentenze: Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie Ha no 301-B; Nazionale & Provinciale Edificio Society, Leeds Permanente Edificio Society e Yorkshire Edificio Society c. Regno Unito, precitata; Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitata; Forrer-Niedenthal c. Germania, precitata; OGIS-istituto Stanislas ed altri c. Francia, precitata.
45. Nella presente causa, secondo il Governo, i richiedenti non disponevano di una sentenza definitiva ed esecutiva. Di più, fa valere che i richiedenti avevano provato ad approfittare di una fortuna e di un vuoto morale tenuto conto dell’insufficienza degli accordi collettivi e del potere regolamentare a regolare questa materia. L’intervento del legislatore era perfettamente prevedibile dunque e rispondeva ad un’evidente imperiosa giustificazione di interesse generale, OGIS-istituto Stanislas ed altri c. Francia, precitata). Secondo il Governo, questa situazione si apparentarsi a quella del legislatore nel causa Edificio Societies c. Regno Unito, precitata. Stima che ne più, nella presente causa, l’intervento del legislatore ha permesso di prevenire la creazione di situazioni discriminatorie in seno al personale ATA. Ne conclude che esisteva un imperioso motivo di interesse pubblico al senso della giurisprudenza della Corte.
46. Infine, il Governo ricorda che la Corte costituzionale ha giudicato che l’intervento del legislatore non era contrario né alla Costituzione italiana né alla Convenzione.
2. Valutazione della Corte
47. La Corte riafferma che se, in principio, il potere legislativo non è impedito di regolamentare in materia civile con le notizie disposizioni a portata retroattiva, dei diritti che derivano in vigore di leggi, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall’articolo 6 oppongono, salvo per gli imperiosi motivi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia nello scopo di influire sulla conclusione giudiziale di una controversia, sentenze Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis precitata, § 49, serie Ha no 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri precitati, § 57. La Corte ricorda, inoltre, che l’esigenza dell’uguaglianza delle armi implica l’obbligo di offrire ad ogni parte una possibilità ragionevole di presentare la sua causa nelle condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversa (vedere in particolare i sentenze Dombo Beheer B.V). c. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, § 33, serie Ha no 274, e Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis, precitata, § 46.
48. Nello specifico, la Corte nota che l’articolo 1 della legge di finanze per 2006 comprendeva un’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge no 124 del 1999 e contemplava che il personale ATA doveva essere integrato nei quadri della nuova amministrazione sulla base del trattamento salariale globale al momento del trasferimento. Nota anche che le leggi dette di interpretazione autentica hanno un effetto retroattivo, in questo senso che l’interpretazione che forniscono è considerata come integrata con le disposizioni interpretate in vigore dall’entrata di queste.
49. Nelle circostanze dello specifico, l’articolo 1 della legge di finanze per 2006 che non escludevano del suo campo di applicazione che le decisioni di giustizia passata in forza di cosa giudicata, fissava definitivamente i termini del dibattito sottomesso alle giurisdizioni dell’ordine giudiziale e questo, in modo retroattiva. Forza è di constatare che le azioni introdotte dall’interezza dei presenti richiesti dinnanzi alle giurisdizioni interne erano allora pendenti, Agrati ed altri c. Italia, nostri 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 65-66 e 84-85, 7 giugno 2011 § 60.
50. Perciò, l’adozione della legge di finanze per 2006 regolava il fondo della controversia e rendeva vana ogni continuazione dei procedimenti.
51. In quanto all’imperioso motivo di interesse generale, menzionato dal Governo e ricordato dalla Corte costituzionale nella sua sentenza del 26 novembre 2009, risulterebbe dalla necessità di ovviare ad una faglia tecnica della legge originaria e di prevenire la creazione di situazioni discriminatorie tra gli impiegati che provengono dallo stato e delle collettività locali. Trattandosi della decisione della Corte costituzionale, la Corte ricorda che non saprebbe bastare a stabilire la conformità della legge no 266 del 2005 con le disposizioni la Convenzione, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitata, § 59.
52. La Corte nota, inoltre che dopo un termine di cinque anni il legislatore ha adottato una disposizione di interpretazione autentica differente della formula ad interpretare e contrario all’interpretazione consolidata della Corte di cassazione. Non è convinta con l’argomento del Governo secondo che c’era un vuoto morale a colmare dunque.
53. La Corte stima, difatti, che lo scopo invocato dal Governo, a sapere necessitala di colmare un vuoto morale e di eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, prevedeva in realtà a preservare il solo interesse finanziario dello stato sminuendo il numero di procedimenti pendenti dinnanzi alle giurisdizioni.
54. Nessuno degli argomenti presentati dal Governo convince la Corte della legittimità e della proporzionalità dell’ingerenza dunque. Tenuto conto di ciò che precede, l’intervento legislativo controverso che regolava definitivamente, in modo retroattiva, il fondo della controversia che oppone i richiedenti allo stato dinnanzi alle giurisdizioni interne, non era giustificata dagli imperiosi motivi di interesse generale.
55. Pertanto, la Corte conclude alla violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
56. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
57. I richiedenti richiedono, a titolo del danni materiale e morale che avrebbero subito:
nella richiesta no 52888/08, 10 000 EUR per danno patrimoniale e 5 000 EUR per il danno morale;
nella richiesta no 58528/08, 7 000 EUR per danno patrimoniale e 3 500 EUR per il danno morale;
nella richiesta no 59194/08, 14 000 EUR per danno patrimoniale e 7 000 EUR per il danno morale;
nella richiesta no 60462/08, 16 000 EUR per danno patrimoniale e 8 000 EUR per danno morale per OMISSIS e 8 000 EUR per danno patrimoniale e 4 000 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 60473/08, 10 000 EUR per danno patrimoniale e 5 000 EUR per danno morale per OMISSIS e 11 000 EUR per danno patrimoniale e 5 500 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 60628/08, 8 000 EUR ciascuna per danno patrimoniale e 4 000 EUR ciascuna per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 61116/08, 15 000 EUR per danno patrimoniale e 7 500 EUR per danno morale;
nella richiesta no 61131/08, 15 000 EUR per danno patrimoniale e 7 500 EUR per danno morale per OMISSIS, 6 000 EUR per danno patrimoniale e 3 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 5 000 EUR per danno patrimoniale e 2 500 per danno morale per OMISSIS, 4 000 EUR per danno patrimoniale e 2 000 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 61139/08, 9 000 EUR per danno patrimoniale e 4 500 per danno morale per OMISSIS, 7 000 EUR per danno patrimoniale e 3 500 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 61143/08, 7 000 EUR per danno patrimoniale e 3 500 EUR per danno morale per OMISSIS, 20 000 EUR per danno patrimoniale e 10 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 20 000 EUR per danno patrimoniale e 10 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 15 000 EUR per danno patrimoniale e 7 5000 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 610/09, 4 500 EUR per danno patrimoniale e 2 250 EUR per danno morale per OMISSIS, 4 500 EUR per danno patrimoniale e 2 250 EUR per danno morale per OMISSIS, 10 000 EUR per danno patrimoniale e 5 000 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 4995/09, 12 000 EUR per danno patrimoniale e 6 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 6 000 EUR per danno patrimoniale e 3 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 10 000 EUR per danno patrimoniale e 5 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 15 000 EUR per danno patrimoniale e 7 5000 per danno morale per OMISSIS, 10 000 EUR per danno patrimoniale e 5 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 12 000 EUR per danno patrimoniale e 6 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 6 000 EUR per danno patrimoniale e 3 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 8 000 EUR per danno patrimoniale e 4 000 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 5068/09, 18 000 EUR per danno patrimoniale e 9 000 EUR per danno morale per OMISSIS e 12 000 EUR per danno patrimoniale e 6 000 EUR per danno morale per OMISSIS;
nella richiesta no 5141/09, 7 000 EUR per danno patrimoniale e 3 500 EUR per danno morale per OMISSIS, 15 000 EUR per danno patrimoniale e 7 500 per danno morale per OMISSIS, 5 000 EUR per danno patrimoniale e 2 500 EUR per danno morale per OMISSIS, 12 000 EUR per danno patrimoniale e 6 000 EUR per danno morale per OMISSIS, 10 000 EUR per danno patrimoniale e 5 000 EUR per danno morale per OMISSIS.
58. I richiedenti chiedono questo facendo riferimento alla differenza tra le fette salariali con cui sono stati classificati e quelle con cui avrebbero dovuto essere classificati. Di conseguenza richiedono la differenza tra le retribuzioni che percepiscono infatti e quell’alla quale avrebbero dovuto avere diritto nella mancanza dell’intervento legislativo controverso. I richiedenti chiedono anche alla Corte di considerare la differenza di retribuzione di cui non potranno disporre più fino all’età della pensione.
59. Il Governo contesta le pretese dei richiedenti e considera le loro richieste eccessive e non fondate soprattutto in ciò che riguarda le differenze di retribuzione per gli anni a venire.
60. La Corte rileva che l’unica basa a considerare per la concessione di una soddisfazione equa risiedo nello specifico nel fatto che i richiedenti non hanno potuto godere delle garanzie dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. La Corte non saprebbe speculare certo su ciò che fosse stato la conclusione del processo nel caso contrario, ma non stimare irragionevole di pensare che gli interessati hanno subito una perdita di probabilità reale (vedere, in particolare, Zielinski e Pradal e Gonzalez ed altri, precitata, § 79; Lecarpentier c. Francia, n 67847/01, 14 febbraio 2006, § 61; Arras ed altri c. Italia no17972/07, 14 febbraio 2012 § 88. Tiene a sottolineare che nello specifico la giurisprudenza della Corte di cassazione era, prima dell’adozione della legge controversa, favorevole alla posizione dei richiedenti. Così, così nessuna violazione della Convenzione non si era prodursi, la situazione dei richiedenti sarebbe stata verosimilmente differente, dal momento che si sarebbero potuti vedere riconoscere l’anzianità acquisita presso delle collettività locali di provenienza. Pertanto, la Corte deduce ne che la violazione della Convenzione constatata nello specifico è suscettibile di avere causato ai richiedenti un danno patrimoniale. Trattandosi del periodo che va di dicembre 2011 al collocamento alla pensione effettiva, o per i richiedenti che erano già alla pensione, fino alla fine della loro vita, la Corte constata che l’importo delle perdite è necessariamente ipotetico poiché dipende in particolare da date non conosciute al motivo dalle quali la Corte non può concedersi alle speculazioni. Queste questioni dovrebbero essere riservate, all’occorrenza, alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
61. Tenuto conto di ciò che precede e della sua giurisprudenza la Corte assegna in materia, il seguente è ai richiedenti a titolo del danno patrimoniale:
nella richiesta no 52888/08, 940 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 58528/08, 620 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 59194/08, 610 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 60462/08, 1 020 EUR ad OMISSIS e 475 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 60473/08, 800 EUR ad OMISSIS e 1 670 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 60628/08, 560 EUR ad OMISSIS e 1 180 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 61116/08, 970 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta 61131/08, 950 EUR ad OMISSIS, 405 EUR ad OMISSIS, 1 520 EUR ad OMISSIS e 545 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 61139/08, 605 EUR ad OMISSIS e 810 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 61143/08, 355 EUR ad OMISSIS, 1 680 EUR ad OMISSIS, 1 440 EUR OMISSIS e 1635 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 610/09, 225 EUR ad OMISSIS, 890 EUR ad OMISSIS, 950 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 4995/09, 1 900 EUR ad OMISSIS, 1 770 EUR per OMISSIS, 605 EUR ad OMISSIS, 605 EUR ad OMISSIS, 500 EUR ad OMISSIS, 1 360 EUR ad OMISSIS, 522 EUR ad OMISSIS, 515 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 5068/09, 1 850 EUR ad OMISSIS, 1 770 EUR ad OMISSIS;
nella richiesta no 5141/09, a 1 220 EUR ad OMISSIS, 720 EUR ad OMISSIS, 265 EUR ad OMISSIS, 850 EUR ad OMISSIS, 740 EUR ad OMISSIS.
62. In quanto al danno morale, la Corte stima che la constatazione di violazione al quale è giunta costituisce in sé una soddisfazione equa per il danno morale subito dai richiedenti.
B. Oneri e spese
63. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono anche, a titolo degli oneri e spese per i procedimenti impegnati dinnanzi alle giurisdizioni interne e dinnanzi alla Corte:
• 12 695,24 EUR nella richiesta no 52888/08,
11 161 EUR nella richiesta no 58528/08,
9 636,24 EUR nella richiesta no 59194/08,
6 592,15 EUR ciascuna nella richiesta no 60462/08,
5 992,45 EUR ciascuna nella richiesta no 60473/08,
6 278,125 EUR ciascuna nella richiesta no 60628/08,
8 665,36 EUR nella richiesta no 61116/08,
4 372,85 EUR ciascuna nella richiesta no 61131/08,
7 121,46 EUR ciascuna nella richiesta no 61139/08,
4 780,07 EUR ciascuna nella richiesta no 61143/08,
5 908,59 EUR ciascuna nella richiesta no 610/09,
3 031,52 EUR ciascuna nella richiesta no 4995/09,
5 022,19 EUR ciascuna nella richiesta no 5068/09,
4 283,89 EUR ciascuno nella richiesta no 5141/09.
64. Il Governo contesta le pretese dei richiedenti.
65. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, quando la Corte constata una violazione della Convenzione, non accorda al richiedente il pagamento degli oneri e spese che ha esposto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali che nella misura in cui sono stati impegnati per prevenire o fare correggere con queste suddetta violazione. Però, la Corte stima che gli importi richiesti dai richiedenti sono eccessivi. Di conseguenza accorda:
• 5 000 EUR nella richiesta no 52888/08,
5 000 EUR nella richiesta no 58528/08,
5 000 EUR nella richiesta no 59194/08,
5 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 60462/08,
5 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 60473/08,
5 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 60628/08,
5 000 EUR nella richiesta no 61116/08,
6 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 61131/08,
5 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 61139/08,
7 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 61143/08,
6 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 610/09,
8 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 4995/09,
5 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 5068/09,
7 000 EUR congiuntamente nella richiesta no 5141/09
C. Interessi moratori
66. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguente somme:
1, richiesta no 52888/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
940 EUR, nove cento quaranta euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
2, richiesta no 58528/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
620 EUR, sei cento venti euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
3, richiesta no 59194/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
610 EUR, sei cento dieci euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
4, richiesta no 60462/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
1 020 EUR, mille venti euro, ad OMISSIS e 475 EUR, quattro cento settantacinque euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
5, richiesta no 60473/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
800 EUR, otto centesimi euro, ad OMISSIS e 1 670 EUR, mille sei cento settanta euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
6, richiesta no 60628/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
560 EUR, cinque cento sessanta euro, ad OMISSIS e 1 180 EUR, mille cento ottanta euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
7, richiesta no 61116/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
970 EUR, nove cento settanta euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta col richiedente, per oneri e spese,;
8, richiesta no 61131/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
950 EUR, nove cento cinquanta euro, ad OMISSIS, 405 EUR, quattro cento cinque euro, ad OMISSIS, 1 520 EUR, mille cinque cento venti euro, ad OMISSIS e 545 EUR, cinque cento quaranta cinque euro, ad OMISSIS,,,
ii, a titolo degli oneri e spese,
6 000 EUR, seimila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
9, richiesta no 61139/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
605 EUR, sei cento cinque euro, ad OMISSIS e 810 EUR, otto cento dieci euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
10, richiesta no 61143/08
i, a titolo del danno patrimoniale,
355 EUR, tre cento cinquantacinque euro, ad OMISSIS, 1 680 EUR, mille sei cento ottanta euro, OMISSIS, 1 440 EUR, mille quattro cento quaranta euro, alla OMISSIS e 1 635 EUR, mille sei cento trenta cinque euro, ad OMISSIS,,,
ii, a titolo degli oneri e spese,
7 000 EUR, settemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
11, richiesta no 610/09
i, a titolo del danno patrimoniale,
225 EUR, due cento venti cinque euro, ad OMISSIS, 890 EUR, otto cento novanta euro, ad OMISSIS, 950 EUR, nove cento cinquanta euro, ad OMISSIS,,
ii, a titolo degli oneri e spese,
6 000 EUR, seimila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
12, richiesta no 4995/09
i, a titolo del danno patrimoniale,
1 900 EUR, mille nuovi cento euro, ad OMISSIS, 1 770 EUR, mille sette cento settanta euro, ad OMISSIS, 605 EUR, sei cento cinque euro, ad OMISSIS, 605 EUR, sei cento cinque euro, ad OMISSIS, 500 EUR, cinque cento euro, ad OMISSIS, 1 360 EUR, mille tre cento sessanta euro, ad OMISSIS, 522 EUR, cinque cento ventidue euro, ad OMISSIS, 515 EUR, cinque cento quindici euro, ad OMISSIS,,,,,,
ii, a titolo degli oneri e spese,
8 000 EUR, ottomila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
13, richiesta no 5068/09
i, a titolo del danno patrimoniale,
1 850 EUR, mille otto cento cinquanta euro, ad OMISSIS, 1 770 EUR, mille sette cento settanta euro, ad OMISSIS,
ii, a titolo degli oneri e spese,
5 000 EUR, cinquemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
14, richiesta no 5141/09
i, a titolo del danno patrimoniale,
1 220 EUR, mille due cento venti euro, ad OMISSIS, 720 EUR, sette cento venti euro, ad OMISSIS, 265 EUR, due cento sessantacinque euro, ad OMISSIS, 850 EUR, otto cento cinquanta euro, ad OMISSIS, 740 EUR, sette cento quaranta euro, alla Sig.ra Intimarono
ii, a titolo degli oneri e spese,
7 000 EUR, settemila euro, congiuntamente più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti, per oneri e spese,;
b) che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respinge la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 11 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Danutė Jočienė
Cancelliere Presidentessa
ALLEGATO
1. 52888/08 OMISSIS 28/10/2008 Il 9 luglio 2002, il richiedente investe il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 11 febbraio 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso del richiedente e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dal richiedente dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 14 aprile 2004, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 21 giugno 2005, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata tre anni dopo, il 8 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 8 maggio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
2. 58528/08 OMISSIS 03/12/2008 Il 5 agosto 2003, il richiedente investe il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 16 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso del richiedente e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dal richiedente dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 16 marzo 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 14 settembre 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata tre anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
3. 59194/08 OMISSIS 03/12/2008 Il 29 gennaio 2003, il richiedente investe il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000.
Con una sentenza del 4 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso del richiedente e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dal richiedente dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 31 marzo 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 1 giugno 2005, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata tre anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo. Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
4. 60462/08 OMISSIS 11/12/2008 Il 6 agosto 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 25 marzo 2004, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 5 luglio 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 1 agosto 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
5. 60473/08 OMISSIS 11/12/2008 Il 6 agosto 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 18 novembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 22 febbraio 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 9 dicembre 2005, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata più di due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
6. 60628/08 OMISSIS 11/12/2008 Il 6 agosto 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 2 marzo 2004, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 5 luglio 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 1 agosto 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
7. 61116/08 OMISSIS 16/12/2008 Il 29 gennaio 2003, il richiedente investe il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 29 maggio 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso del richiedente e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dal richiedente dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 16 dicembre 2004, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 13 marzo 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata tre anni dopo, il 8 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
8. 61131/08 OMISSIS 12/09/2008 Il 6 febbraio 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 13 giugno 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 14 ottobre 2004, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 18 aprile 2005, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
9. 61139/08 OMISSIS 09/12/2008 Il 24 gennaio 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 18 giugno 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 28 dicembre 2004, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 9 agosto 2005, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata tre anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
10. 61143/08 OMISSIS 16/12/2008 Il 6 febbraio 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 24 settembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 10 marzo 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 13 marzo 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
11. 610/09 OMISSIS 17/12/2008 Il 31 luglio 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 24 marzo 2004, il tribunale del lavoro di Milano respinse il ricorso dei richiedenti.
I richiedenti interposero appello a questo giudizio. Con una sentenza del 29 novembre 2005, la corte di appello accolse il ricorso dei richiedenti, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 7 novembre 2006, il ministero ricorsei n cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 18 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
12. 4995/09 OMISSIS 19/12/2008 Il 28 aprile 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Monza per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000.
Con una sentenza del 18 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Monza respinse il ricorso dei richiedenti.
I richiedenti interposero appello a questo giudizio. Con una sentenza del 7 luglio 2005, la corte di appello accolse il ricorso dei richiedenti, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 19 settembre 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
13. 5068/09 OMISSIS 19/12/2008 Il 28 aprile 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Monza per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 18 dicembre 2003, il tribunale del lavoro di Milano respinse il ricorso dei richiedenti.
I richiedenti interposero appello a questo giudizio. Con una sentenza del 7 luglio 2005, la corte di appello accolse il ricorso dei richiedenti, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 19 settembre 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.
14. 5141/09 OMISSIS 17/12/2008 Il 6 agosto 2003, i richiedenti investirono il tribunale del lavoro di Milano per ottenere la riconoscenza giuridica ed economica dell’anzianità acquisita presso dell’autorità locale di origine ed ottenere il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1 gennaio 2000. Con una sentenza del 9 gennaio 2004, il tribunale del lavoro di Milano accolse il ricorso dei richiedenti e condannò il ministero a riconoscere l’anzianità acquisita presso dai richiedenti dell’autorità locale.
Il ministero interpose appello a questo giudizio. Con una sentenza del 30 marzo 2005, la corte di appello confermò il giudizio del tribunale, al motivo che il ministero non aveva rispettato l’articolo 8 della legge no 124 del 1999. Questa soluzione era conforme alla giurisprudenza stabilita da numerose sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di stato.
Il 7avril 2006, il ministero ricorse in cassazione. La prima udienza fu fissata due anni dopo, il 17 gennaio 2008 precisamente.
Fu adottata la legge no 266 del 2005 nel frattempo.
Con una sentenza del 14 luglio 2008, la Corte di cassazione, tenuto conto della nuova legge, accolse il ricorso del ministero.