TERZA SEZIONE
CAUSA DE NIGRIS C. Italia (No 1)
( Richiesta no 41248/04)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
14 dicembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa de Nigris c. Italia (no 1),
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupanèiè, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 novembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 41248/04) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 17 novembre 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Con una sentenza del 5 ottobre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che la perdita di ogni disponibilità del terreno in questione, aveva generato delle conseguenze abbastanza gravi affinché i richiedenti avesero subito un’espropriazione di fatto, incompatibile col loro diritto al rispetto dei loro beni e non conforme al principio di preminenza del diritto (CEDH De Nigris c. Italia (no 1), no 41248/04, § 33, 5 ottobre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa di 704 706,05 EUR, uguale al valore commerciale reale della parte del terreno che è stato occupato, così come la somma di 176 549,63 EUR a titolo di indennità di occupazione. Inoltre, sollecitavano il versamento di 260 839,69 EUR a titolo di indennità per la perdita di valore della parte restante del terreno e di 27 625,84 EUR a titolo di indennità per la distruzione durante i lavori delle opere esistenti sul terreno. A titolo di danno morale, chiedevano la somma di 300 000 EUR così come la somma di 53 585,53 a titolo di rimborso degli oneri incorsi dinnanzi alla Corte.
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potuti arrivare (ibidem, § 46, e punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto venuto senza che le parti fossero arrivate a tale accordo.
6. Il 12 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno patrimoniale e di depositare un rapporto di perizia prima del 14 giugno 2007.
7. Suddetti rapporti di perizia sono stati depositati nel termine assegnato.
IN DIRITTO
8. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
9. Basandosi sulla perizia chiesta dalla Corte, i richiedenti sollecitano il versamento di 2 983 920,88 EUR che corrisponde al valore commerciale reale del terreno più un’indennità per non-godimento del terreno durante l’occupazione autorizzata e la mancanza a guadagnare calcolato sotto forma del costo di costruzione del lavoro pubblico.
10. Il Governo si oppone e fa valere che niente è dovuto ai richiedenti dato che hanno ricevuto una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, non essendo stata applicata la legge no 662 del 1996.
11. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
12. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
13. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
14. La Corte osserva che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dalla data della perdita della proprietà, o il 1 aprile 1990 (vedere paragrafo 13 della sentenza al principale). Secondo lei, gli interessati hanno così ottenuto già una somma sufficiente a soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 70 000 EUR sotto questo capo.
B. Danno morale
16. A titolo del danno morale, i richiedenti chiedono la somma di 400 000 EUR
17. Il Governo si oppone e stima che nessuna somma è dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare dalla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ma unicamente della violazione del “termine ragionevole.”
18. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale dei loro beni ha causato ai richiedenti un danno morale importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
19. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente 10 000 EUR ai richiedenti a titolo del danno morale.
C. Oneri e spese
20. Giustificativi in appoggio, i richiedenti chiedono il rimborso di 53 585,53 EUR per gli oneri incorsi nel procedimento dinnanzi alla Corte più 63 495,12 EUR per onere di perizia.
21. Il Governo si oppone ed osserva che le pretese del richiedente sono esorbitanti.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Inoltre, gli oneri di giustizia sono recuperabili solamente nella misura in cui si riferiscono alla violazione constatata (vedere, per esempio, Beyeler c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII.)
23. La Corte non dubita della necessità di impegnare degli oneri, ma trova eccessiva le parcelle totali rivendicate a questo titolo. Considera quindi che c’è luogo di rimborsarne solamente in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole assegnare un importo di 15 000 EUR per l’insieme degli oneri esposti
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dsl giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 70 000 EUR (settantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
iii. 15 000 EUR (quindicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 14 dicembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente