Conclusioni :eccezione preliminare respinta, Articolo 35-3 – Richiesta abusiva,
Eccezione preliminare respinta, Articolo 34 – Vittima, Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 – Protezione della proprietà, articolo 1 al. 1 del Protocollo n° 1 – Rispetto dei beni Beni,
Violazione dell’articolo 6 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6 – Procedimento di esecuzione Articolo 6-1 – Accesso ad un tribunale, Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento
SECONDA SEZIONE
CAUSA DE LUCA C. ITALIA
(Richiesta no 43870/04)
STRASBURGO
24 settembre 2013
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Di Luca c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Danutė Jočienė, presidentessa,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto di Albuquerque, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 3 settembre 2013,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 43870/04) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. D. L. (“il ricorrente”), ha investito la Corte il 10 dicembre 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dal Mio G. R. ed A. F., avvocati a Benevento. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e col suo co-agente, il Sig. N. Lettieri.
3. Il ricorrente adduce che lo stato di insolvenza dichiarata dal suo debitore, la municipalità di Benevento, fatto ostacolo al recupero del suo credito.
4. Il 29 agosto 2006, la richiesta è stata comunicata al Governo. Siccome lo permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si pronuncierebbe sull’ammissibilità allo stesso tempo e sul fondo della causa.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il ricorrente è nato in 1927 e ha risieduto a Benevento.
6. Nel dicembre 1993, la municipalità di Benevento si dichiarò insolvibile, stato di dissesto, conformemente al decreto legislativo no 66 di 1989, poi modificati dalla legge no 68 del 19 marzo 1993, poi coi decreti legislativi no 77 del 25 febbraio 1995 e no 267 del 18 agosto 2000. Il 19 gennaio 1994, la gestione finanziaria della città fu affidata allora ad una commissione straordinaria di liquidazione, organo straordinario di liquidazione, (“l’OSL”), incaricata di stabilire l’elenco dei crediti che possono essere dichiarate ammesse nella cornice del procedimento di accertamento del passivo.
7. L’articolo 248 § 2 del decreto legislativo no 267 del 18 agosto 2000, legge sulle collettività locali in cessazione di pagamenti-enti locali dissestati, contemplava che a partire dalla dichiarazione di insolvenza (dissesto) e fino all’approvazione della resa dei conti (rendiconto), nessuno procedimento di esecuzione non poteva essere iniziato o perseguita relativamente ai crediti che figurano sull’elenco stabilito dall’OSL. Ai termini del paragrafo 4 di questa stessa disposizione, durante il periodo in questione, la collettività in stato di insolvenza non poteva vedersi esigere su questi crediti degli interessi legali o un compenso a titolo dell’inflazione.
8. La giurisprudenza interna (vedere la decisione del Consiglio di stato no 5778 del 30 ottobre 2001) aveva stimato che il decreto legislativo no 267 del 2000 non si applicava ai crediti su una collettività locale che erano considerati come certe ed esigibili con un giudizio pronunciato dopo la dichiarazione di insolvenza, e questo anche se questi crediti erano nati anteriormente. Si poteva iniziare quindi, un procedimento di esecuzione concernente questi crediti.
9. Il 13 giugno 2004 entrò in vigore la legge no 140 del 28 maggio 2004. L’articolo 5 § 2 di questa contemplano che le disposizioni relative alle collettività locali in cessazione di pagamenti si applicano d’ora in poi anche ai crediti nate prima del 31 dicembre dell’anno precedendo quella del bilancio riequilibrato, bilancio riequilibrato, e questo stesso quando questi crediti sono stati stabiliti da una decisione di giustizia posteriore ad una tale data. Il Consiglio di stato ha fatto applicazione di questa disposizione nelle sue decisioni no 3715 del 30 luglio 2004 e no 6438 del 21 novembre 2005.
10. Il 28 ottobre 1992, il ricorrente aveva iniziato un’azione in danno-interessi contro la municipalità di Benevento. Richiedeva il pagamento di affitti no percepii ed il risarcimento di danni causati al suo immobile.
11. Con un giudizio del 18 novembre 2003 di cui il testo fu depositato alla cancelleria il 10 febbraio 2004, il tribunale di Benevento aveva accolto il ricorso del ricorrente ed aveva condannato la municipalità a versargli dei danno-interessi che ammontano a 17 604,46 euros (EUR ai quali si aggiungeva gli interessi legali ed una somma a titolo di compenso dell’inflazione). Questa sentenza, notificata alla municipalità il 9 aprile 2004, diventò definitiva il 9 maggio 2004.
12. Con una deliberazione no 4088 del 21 giugno 2005, l’OSL, seguendo un procedimento semplificato adottato fin da 1998, riconobbe l’esistenza di un debito della municipalità al riguardo del ricorrente di un importo di 42 028,58 EUR.
13. Il 7 febbraio 2006, l’OSL propose al ricorrente un ordinamento amichevole della causa, offrendogli il versamento di una somma che corrisponde al 80% del suo credito. Il ricorrente rifiutò questa offerta.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNI PERTINENTI
14. Nelle sue osservazioni, il Governo ha descritto come segue il procedimento di fallimento di un’amministrazione locale. Il ricorrente ha indicato che questa idea era, per l’essenziale, corretto.
15. La dichiarazione di insolvenza, stato di dissesto, di una collettività locale ed il procedimento di correzione che segue corrispondono per l’essenziale ad un procedimento di fallimento ordinario e prevedono la soddisfazione proporzionale ed ad uguaglianza di condizioni dei diritti dei creditori, con condicio creditorum, così come la correzione finanziaria della collettività riguardata. Però, alla differenza di un’impresa privata, la collettività locale in cessazione di pagamenti non smette di esistere e deve continuare ad assumere i suoi compiti istituzionali. Deve disporre delle risorse necessarie dunque. L’osl coesiste con gli organi ordinari della collettività. La sua competenza è limitata al periodo anteriore alla dichiarazione di insolvenza, diversamente detta, ai crediti anteriori al 31 dicembre dell’anno precedendo la dichiarazione di insolvenza, e non si dilunga alle operazioni finanziarie posteriori.
16. L’osl ha per compito di verificare l’insieme dei debiti della collettività locale relativa a questo periodo e di determinare l’attivo disponibile per procedere al loro pagamento. La verifica dei debiti della collettività locale si fa con la via amministrativa. I creditori devono, entro sessanta giorni, dichiarare il loro credito, fornire gli elementi che provano la sua esistenza e dimostrando che è certa, liquido ed esigibile. In generale, uniche i debiti “fuori bilancio”, fuori bilancio,-dice diversamente i debiti concernente le operazioni non iscritte al bilancio della collettività-necessitano delle verifiche approfondite. Si dividono in due categorie: ha, i debiti per che i procedimenti contabili non sono stati rispettati o che sono state contratte all’infuori di ogni legittimità amministrativa; b, i debiti che risultano da una decisione giudiziale e dunque non prevedibili al momento della determinazione del bilancio. Le verifiche sono molto più semplici nei casi che figurano sotto b.
17. L’osl deve fare una distinzione netta tra i debiti della collettività che hanno condotto allo stato di insolvenza e gli obblighi che rilevano della nuova gestione. Per garantire il principio con condicio creditorum, è vietato, dopo la dichiarazione di insolvenza, di iniziare o di inseguire ogni azione in esecuzione che mira al recupero di crediti nato prima dell’inizio del procedimento di correzione. Però, l’interdizione in questione non riguarda le azioni in esecuzione che si riferisce ai crediti nate all’infuori del periodo di competenza dell’OSL. L’esecuzione costretta da via giudiziale ridiviene possibile dal momento che un credito è stato respinto definitivamente del passivo, per esempio perché l’OSL ha stabilito che si trattava di un debito non legata al funzionamento del collettività ‘. Quando, in applicazione dell’interdizione descritta sopra, l’OSL dichiara l’estinzione di un procedimento di esecuzione, il giudice indica gli importi del credito, degli interessi, della somma a titolo di compenso dell’inflazione e degli oneri di giustizia, affinché questi importi siano iscritti al passivo dell’amministrazione.
18. Risulta di ciò che precede che un limite temporale deve essere tracciato tra i debiti “passati” che rilevano della competenza dell’OSL, ed i debiti “presenti” o “future” che rilevano della gestione ordinaria. Ora, secondo il Governo, questo limite può essere stabilito solamente rispetto alla data alla quale il credito è nato, qualunque sia il momento al quale è stata certificata da una decisione di giustizia. Tutti i crediti nati durante il periodo di competenza dell’OSL sono trattate dunque da questo. Se una decisione di giustizia ha riconosciuto l’esistenza di un credito della collettività, l’OSL non può ignorare una tale decisione e deve iscrivere il credito al passivo della gestione straordinaria.
19. Il creditore può formare presso contro ogni decisione dell’OSL un ricorso con via gerarchica, ricorso gerarchico, del ministero dell’interno. La decisione di questo ultimo può essere attaccata dinnanzi alle giurisdizioni amministrative, TAR e Consiglio di stato, per, entra altri, vizio di motivazione ed abuso o sottrazione di potere.
20. La Corte costituzionale, sentenza no 155 del 21 aprile 1994, aveva respinto delle eccezioni di incostituzionalità della disciplina anteriore analoga, stimando che, quando un procedimento di correzione era in corso, non era necessario offrire ai creditori le garanzie di un procedimento giurisdizionale sotto il controllo di un giudice, il legislatore che è libero di contemplare che i debiti dell’organismo in cessazione di pagamenti potessero essere regolati nella cornice di un procedimento amministrativo. Secondo lei, ciò era di tanto più vero quando, siccome nello specifico, degli interessi pubblici erano in gioco e che le disposizioni legislative miravano ad impedire un deterioramento ancora più importante della situazione finanziaria della collettività. Di più, sempre secondo lei, una volta il procedimento di correzione iniziata, non si poteva imputare al debitore l’inadempimento dei suoi obblighi, ciò che giustificava il “blocco” (blocco) degli interessi legali e della somma a titolo di compenso dell’inflazione. La Corte costituzionale ha precisato inoltre che gli atti dell’OSL non erano sottratti al controllo delle giurisdizioni giudiziali quando recavano danno ai diritti soggettivi perfetti, diritti soggettivi.
21. L’osl deve depositare presso del ministero dell’interno la metto in lista dei crediti ammessi al passivo. Dopo una verifica ministeriale, l’OSL può chiedere un prestito alla Cassa dei depositi e consegne. L’importo di questo prestito si aggiunge già alle altre risorse versate all’attivo con l’OSL. L’osl procede poi al pagamento di acconti ai creditori di cui le rivendicazioni sono state iscritte al passivo; man mano che delle notizie risorse diventano disponibili, l’OSL paga dei nuovi acconti, se possibile fino all’estinzione completa dei debiti iscritti al passivo. Il procedimento si conclude col deposito di un piano di estinzione dei debiti che deve essere approvata dal ministero su parere di una commissione specializzata. Il ministero esamina sul fondo le scelte operate dall’OSL e può chiedere egli delle spiegazioni e delle verifiche supplementari. Può negare anche di approvare il piano di estinzione.
22. Per accelerare il procedimento, l’OSL può proporre in compenso ai creditori un ordinamento amichevole di una diminuzione dell’importo del loro credito. In caso di accettazione di questa proposta, la somma che risulta dalla transazione è pagata immediatamente al creditore che, allo stesso tempo, rinuncia ad ogni pretesa ulteriore a questo titolo. Se la proposta è rifiutata, l’OSL procederà ad un pagamento proporzionale nel rispetto del principio con condicio creditorum.
23. Durante il procedimento di correzione, l’applicazione del tasso degli interessi e del compenso dell’inflazione è sospesa relativamente ai crediti iscritti al passivo. Gli interessi ed il compenso dell’inflazione possono essere richiesti a partire dalla data della chiusura del procedimento di correzione.
III. IL DIRITTO COMPARATO
24. Risulta delle informazione di diritto comparato di cui dispone la Corte che venticinque Stati membri del Consiglio dell’Europa (Germania, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Spagna, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, ex-repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Regno Unito, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Turchia ed Ucraina, non sembra ammettere che un’amministrazione locale possa essere dichiarata insolvibile, in Romania, una regolamentazione era stata adottata a questo riguardo, ma la sua applicazione è stata sospesa. In compenso, in Austria, una municipalità può essere oggetto di un procedimento di fallimento e, in Ungheria, la legislazione contempla sei casi in che una municipalità in stato di insolvenza può essere sottoposta ad un “procedimento di alleggerimento del debito municipale.” Senza riconoscere l’insolvenza della municipalità, otto Stati (Belgio, Estonia, ex-repubblica iugoslava di Macedonia, Lettonia, Montenegro, Russia, Slovacchia e Svizzera, contempla che questa può essere dichiarato in situazione di sconforto finanziario, questo che, in generale, implica l’elaborazione di un piano di correzione. In Svizzera, i creditori della municipalità possono essere implicati nel procedimento col verso di un concordato negoziato con la municipalità.
25. Negli Stati dove non c’è dichiarazione di insolvenza o di procedimento di sconforto finanziario, il pagamento dei crediti sembra dovere passare dall’esecuzione di una decisione giudiziale che stabilisce l’esistenza di una somma dovuta ed esigibile (Germania, Azerbaigian, Bulgaria, Spagna, Grecia, Moldova, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Turchia ed Ucraina. Delle garanzie procedurali in favore dei creditori delle municipalità sono contemplate in Spagna, in Grecia, in Romania, nel Regno Unito ed in Francia. Certi Stati (Germania, Bulgaria, Montenegro, Regno Unito, Serbia, Slovenia e Svezia, contemplano la possibilità di investire i beni municipali, sebbene esistono a questo riguardo delle restrizioni come l’insequestrabilità dei beni necessari alla continuità dei servizi pubblici.
26. I due Stati, Austria ed Ungheria che ammettono il fallimento di una collettività locale hanno messo in opera certe garanzie in favore dei creditori. In Austria, i funzionari della municipalità possono essere tenuti personalmente per responsabile in caso di negligenza o di mancanza ed i beni della municipalità non necessari al mantenimento degli interessi pubblici può essere sequestrato alle fini del pagamento dei crediti. In Ungheria, il tribunale regionale può procedere ad una ripartizione dei beni municipali pure rispettando un ordine di precedenza dei creditori previsti dalla legge.
27. In quanto alla possibilità che lo stato intervenga per pagare i creditori di una municipalità, è esclusa completamente in undici Stati (Austria, Azerbaigian, Belgio, Spagna, Ungheria, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Svizzera, Turchia ed Ucraina, ed ammessa solamente nei casi molto particolari (per esempio, se lo stato si è portato garante, in tre altri (Bulgaria, Moldova e Russia. Lo stato centrale può aiutare finanziariamente una municipalità in Germania, Estonia, ex-repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia.
28. Per ciò che riguarda gli Stati non europei, in Africa meridionale una municipalità che fa fronte ai problemi finanziari può essere oggetto di un piano di correzione e, se è nell’incapacità di pagare i suoi debiti, può chiedere all’Alta Corte di ordinare, per un periodo che non supera novanta giorni, la sospensione di tutti i procedimenti giudiziali impegnati dai creditori e la sospensione di tutto o partire dei suoi obblighi finanziari. Se l’Alta Corte accetta la domanda, un piano di ordinamento parziale dei crediti è stabilito. In Cile, quando un creditore impegna un procedimento civile contro una municipalità, i beni di questa non necessari al suo funzionamento può essere investito.
29. Infine, negli Stati Uniti dell’America, se una municipalità è insolvibile e se lo stato federato l’autorizza, può elaborare un piano per fare fronte ai suoi debiti e chiedere a beneficiare della protezione della legge sul fallimento che consisto generalmente in un prolungamento delle scadenze, una riduzione dell’importo del debito o dei suoi interessi ed un ottenimento di prestiti. Una commissione ha competenza per esaminare il piano di correzione che deve essere non discriminatorio, giusto ed equo. Secondo le regole di precedenza, certi creditori devono essere pagati in totalità, altri possono niente non percepire. Per ottenere il pagamento della somma che gli è dovuta, un creditore privilegiato beneficia di una garanzia che gli garantisce una precedenza di pagamento in caso di difficoltà del debitore. Evita così la concorrenza coi creditori chirografari (creditori semplici, privi di una tale garanzia,). I pagamenti dovuti essere effettuati in totalità per ogni livello di precedenza affinché i creditori del seguente livello possano cominciare ad essere pagati.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
Il ricorrente afferma che gli è impossibile ottenere l’esecuzione del giudizio del tribunale di Benevento del 18 novembre 2003. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulata,:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
30. Il Governo combatte questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
1. Le eccezioni del Governo derivato del carattere abusivo della richiesta e della mancanza della qualità di vittima del ricorrente
31. Il Governo indica che la municipalità di Benevento si è dichiarata insolvibile nel dicembre 1993 e che la gestione finanziaria della città è stata affidata all’OSL il 19 gennaio 1994. Nel 1998, l’OSL avrebbe optato per il procedimento semplificato, permettendo la conclusione di accordi all’amichevoli coi creditori. Alla data delle osservazioni del Governo (dicembre 2006), il procedimento di correzione sarebbe sempre stato pendente. Si sarebbe prolungata in ragione di modifiche legislative intervenute col passare del tempo e dell’ammissione al passivo dei notizie crediti. Il 15 e 23 novembre 2005, la municipalità di Benevento avrebbe deciso di aderire un prestito alle fini di regolare la situazione di certi creditori, ciò che gli avrebbe permesso di proporre il versamento di somme arzille fino al 80% dei crediti.
32. Secondo il Governo, non si saprebbe tenere conto del periodo che ha preceduto la riconoscenza del credito del ricorrente con un giudizio diventato definitivo. Difatti, secondo lui, è solamente a partire da questa data che l’interessato poteva rivendicare presso un diritto dell’OSL et/ou della municipalità.
33. Il Governo indica che la decisione di giustizia che riconosce il credito del ricorrente è diventata definitiva solamente il 9 maggio 2004, paragrafo 11 sopra. Tra questa data e le date della proposta di ordinamento amichevole, il 7 febbraio 2006, paragrafo 13 sopra, un anno e nove mesi circa hanno trascorso. Ora, secondo il Governo, il ricorrente non ha informato la Corte degli sviluppi del procedimento e ha tentato così di ingannare la sua fiducia. Il Governo stima dal momento che la richiesta dell’interessato è abusiva. A titolo accessorio, invita la Corte a rifiutare a questo la qualità di vittima ed a dichiarare che la sua richiesta si analizza in un actio popularis che mira la legislazione italiana in quanto tale.
2. Valutazione della Corte
34. La Corte ricorda che, ai termini dell’articolo 47 § 6 del suo ordinamento, i richiedenti devono informarlo di ogni fatto pertinente per l’esame della loro richiesta, e che una richiesta può essere respinta come essendo abusiva se è stata fondata volontariamente su dei fatti inventati, Řehŕk c. Repubblica ceca, déc.), no 67208/01, 18 maggio 2004, e Keretchashvili c. Georgia, déc.), no 5667/02, 2 maggio 2006, o se il ricorrente è passato sotto silenzio delle informazione essenziali concernente i fatti della causa per indurre la Corte in errore (vedere, tra altri, Hüttner c. Germania, déc.), no 23130/04, 19 giugno 2006, e Basileo ed altri c. Italia, déc.), no 11303/02, 23 agosto 2011. Ricorda poi che, parimenti, si degli sviluppi importanti sopraggiungono durante il procedimento dinnanzi alla Corte e se il ricorrente non l’informe non, impedendolo così di pronunciarsi sulla causa in piena cognizione di causa, la sua richiesta può essere respinta come essendo abusiva, Bekauri c. Georgia, déc.), no 14102/02, §§ 21-23, 10 aprile 2012, e Simonetti c. Italia, déc.), i nostri 50914/11 e 58323/11, § 19, 10 luglio 2012.
35. La Corte ricorda avere affermato inoltre già che, “in principio, ogni comportamento del ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso ed ostacolando il buono funzionamento della Corte o il buono svolgimento del procedimento dinnanzi a lei può essere qualificato di abusivo”, Miroļubovs ed altri c. Lettonia, no 798/05, § 65, 15 settembre 2009, la nozione di abuso, ai termini dell’articolo 35 § 3 hanno, della Convenzione, dinnanzi ad essere compresa nel suo senso ordinario trattenuto con la teoria generale del diritto-a sapere lo fa, col titolare di un diritto, di mettere questo in œuvre all’infuori della sua finalità di un modo pregiudizievole, Miroļubovs ed altri, precitata, § 62, e Petrović c. Serbia, déc.), i nostri 56551/11 e dieci altri, 18 ottobre 2011.
36. Nello specifico, la Corte constata che il Governo rimprovera al ricorrente di non avere informato la Corte della proposta di ordinamento amichevole formulato dall’OSL il 7 febbraio 2006.
37. Nota che la richiesta è stata introdotta dinnanzi a lei il 10 dicembre 2004, quando l’OSL non aveva formulato ancora la sua offerta, e che il ricorrente ha menzionato la proposta di ordinamento amichevole dell’OSL nelle sue osservazioni in replica presentata nel febbraio 2007. L’interessato non può vedersi rimproverare di avere tentato di passare sotto silenzio dunque l’offro controversa. Di più, a supporre anche che sia responsabile di un certo ritardo nella comunicazione dell’informazione in questione, la Corte saprebbe concludere solamente questa mancanza di zelo è di natura tale da conferire alla richiesta un carattere abusivo o che questa si basava volontariamente su dei fatti inventati.
38. La Corte ricorda anche che la Convenzione non ha intenzione la possibilità di impegnare un actio popularis alle fini dell’interpretazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione; non autorizza neanche gli individui a lamentarsi semplicemente di una disposizione di dritta interno perché sembra loro, senza che abbiano subito direttamente gli effetti, che infrange la Convenzione, Tănase c. Moldova, [GC], no 7/08, § 104, CEDH 2010 -…). Le richieste devono essere introdotte dunque con o al nome delle persone che si definiscono vittime di una violazione di un’o di parecchie disposizioni della Convenzione. La nozione di vittima deve, in principio, essere interpretata in modo autonomo ed a prescindere di nozioni interni come queste concernente l’interesse o la qualità per agire. Affinché un ricorrente possa definirsi vittima di una violazione della Convenzione, deve potere dimostrare che è stato leso direttamente dalla misura incriminata, Sanles Sanles c. Spagna, déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI, e L.Z. c. Slovacchia, déc.), no 27753/06, § 71, 27 settembre 2011.
39. La Corte rileva che nello specifico il ricorrente, creditore della municipalità di Benevento, non ha potuto ottenere il recupero integrale del suo credito o iniziare un procedimento di esecuzione, e questo in ragione delle disposizioni in materia di insolvenza applicabile alle collettività locali. L’interessato è stato dunque personalmente e direttamente assegnato con la situazione che denuncia.
40. Segue che le eccezioni del Governo derivato del carattere abusivo della richiesta e della mancanza della qualità di vittima del ricorrente devono essere respinte.
41. Constatando che questo motivo di appello non è manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 § 3 ha, della Convenzione e che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilità, la Corte lo dichiara ammissibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il ricorrente
42. Il ricorrente eccepisce innanzitutto della tardività delle osservazioni del Governo che sarebbero giunte alla cancelleria il 5 dicembre 2006, dopo la scadenza del termine, 29 novembre 2006 che sarebbe stato fissato a questo effetto.
43. Sostiene poi che l’entrata in vigore della legge no 140 del 2004, previdente secondo lui che le disposizioni relative alle collettività locali in cessazione di pagamenti si applicano oramai anche ai crediti stabiliti da un giudizio pronunciato dopo la dichiarazione di insolvenza, l’ha privato della possibilità di ottenere il recupero del suo credito. Precisa che non contesta la compatibilità con la Convenzione delle disposizioni generali sulle collettività locali in cessazione di pagamenti e che il suo motivo di appello cade sulla legge no 140 del 2004 che avrebbe reso di facto non eseguibile il giudizio del tribunale di Benevento del 18 novembre 2003 e modificato la giurisprudenza anteriore, paragrafi 8 e 9 sopra.
44. Il ricorrente afferma poi che c’è stata ingerenza nell’esercizio del suo diritto al rispetto dei suoi beni, la legge incriminata avendo avuto per effetto, ai suoi occhi, di rinviare sine die la possibilità di ricuperare il suo credito. Aggiunge che questa ingerenza non era “legale” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, perché avrebbe creato una situazione di incertezza e l’avrebbe privato di ogni possibilità di protezione giurisdizionale. Espone di è stata iscritta più della somma richiesta da lui al passivo, e che non potrà così beneficiare né degli interessi legali né della somma a titolo di compenso dell’inflazione, e questo fino alla chiusura del procedimento di liquidazione.
45. Riconosce, siccome l’avrebbe sottolineato il Governo del resto, che ha la possibilità di contestare gli atti dell’OSL dinnanzi alle giurisdizioni giudiziali o amministrative. Aggiunge che non può tuttavia né controllare l’attività dell’OSL né sollecitare il recupero del suo credito, e che unica la decisione di ammettere o di non ammettere un credito al passivo può formare l’oggetto di un ricorso. Alla luce di ciò che precede, adduce che ha dovuto sopportare un carico eccessivo ed esorbitante, e che lo stato non ha saputo predisporre un giusto equilibro tra gli interessi pubblici e privati concorrenti.
b) Il Governo
46. Il Governo dice che il procedimento di correzione consecutiva allo stato di insolvenza della municipalità ha precisamente per scopo di estrarre le liquidità necessarie al pagamento, in tutto o partire ne, dei crediti. Non sarebbe questione, nello specifico, di un’impossibilità di ricuperare un credito dunque o di un’incomprensione dell’autorità della cosa giudicata.
47. Il Governo arguisce poi che dal momento che si permetterebbe ad ogni creditore di agire individualmente per ricuperare il suo credito, ciò condurrebbe inesorabilmente la collettività in cessazione di pagamenti alla paralisi ed ad una situazione di disordine dove soli i creditori più potenti o i meglio assistiti potrebbero ricuperare il loro credito. Secondo il Governo, la difficoltà a ricuperare i crediti non sarebbe dovuta all’azione delle autorità, ma ad una situazione puramente factuelle, indipendente della volontà dello stato e risultante del crollo finanziario della collettività locale. L’intervento dello stato col verso del procedimento di correzione mirerebbe a garantire a tutti i creditori l’uguaglianza di trattamento per il recupero dei loro crediti e dunque a soddisfare i suoi obblighi positivi.
48. Il Governo precisa poi che il ricorrente ha rifiutato una proposta di ordinamento amichevole che consiste in versargli una somma che corrisponde al 80% del suo credito, paragrafo 13 sopra. Ne deduce che è il ricorrente sé che ha scelto di non ricuperare il suo credito, mentre lo stato, faccia ad una situazione eccezionale di insolvenza della municipalità, si sarebbe sforzato di proteggere in modo veloce i diritti dei creditori. Rinvia al causa Bäck c. Finlandia, no 37598/97, CEDH 2004-VII nella quale la Corte avrebbe concluso alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 malgrado l’annullamento, senza indennizzo o compenso, con una legge retroattiva, di un credito del ricorrente verso un individuo nella cornice di una politica sociale. Considera che, nel presente genere, la legge sulle collettività locali in cessazione di pagamenti non prevedeva una controversia particolare, ma che si imporsi per le ragioni di natura di bilancio e di politica economica e sociale, e che, siccome avrebbe riguardato una municipalità e non un individuo, rispondeva all’interesse generale. È di parere che c’è stato non attentato alla sostanza stessa del diritto del ricorrente, ma leggera riduzione dell’importo del suo credito.
2. Valutazione della Corte
49. La Corte stima che non c’è luogo di pronunciarsi sulla questione di sapere se le osservazioni del Governo gli sono giunte o no in tempo utile, paragrafo 42 sopra, i fatti della causa che scopre, ad ogni modo, una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, per le ragioni esposte qui sotto.
50. La Corte ricorda di prima che un “credito” può costituire un “bene” al senso dell’articolo 1 del Protocollo no 1 se è stabilita sufficientemente per essere esigibile, Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 59, serie Ha no 301-B, e Bourdov c. Russia, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III.
51. Nello specifico, nota che il ricorrente era titolare di un credito invalso, liquido ed esigibile in virtù del giudizio del tribunale di Benevento del 18 novembre 2003 che aveva condannato la municipalità a versargli dei danno-interessi all’altezza 17 604,46 EUR ai quali si aggiungevano gli interessi legali ed una somma a titolo di compenso dell’inflazione. Questa sentenza è diventata definitiva il 9 maggio 2004, paragrafo 11 sopra.
52. In seguito alla dichiarazione di insolvenza della municipalità di Benevento, sopraggiunta nel dicembre 1993, paragrafo 6 sopra, così come dell’entrata in vigore del decreto legislativo no 267 del 18 agosto 2000, paragrafo 7 sopra, e della legge no 140 del 28 maggio 2004, paragrafo 9 sopra, il ricorrente si è trovato nell’impossibilità di iniziare un procedimento di esecuzione contro la municipalità di Benevento. Peraltro, questa non ha pagato il suo debito, recando offesa al diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni, come enunciato nella prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, mutatis mutandis, Bourdov, precitata, idem).
53. Inoltre, in non eseguendo il giudizio del tribunale di Benevento, le autorità nazionali hanno impedito il ricorrente di percepire il denaro che poteva aspettarsi ragionevolmente di ottenere. È vero che l’OSL ha proposto sopra un ordinamento amichevole, grazia al quale l’interessato si sarebbe potuto vedere versare una somma che corrisponde al 80% del suo credito, al ricorrente paragrafo 13,; non ne rimane meno di accettando questa offerta-ciò che non ha fatto-il ricorrente avrebbe perso il 20% del suo credito, ed avrebbe dovuto rinunciare agli interessi legali ed alla somma a titolo di compenso dell’inflazione sulla somma che gli era dovuta, e questo a partire dalla data della dichiarazione di insolvenza della municipalità, paragrafo 7 sopra.
54. Il Governo ha giustificato questa ingerenza nel godimento col ricorrente del suo diritto al rispetto dei suoi beni con l’insolvenza della municipalità e con la volontà di garantire a tutti i creditori l’uguaglianza di trattamento per il recupero dei loro crediti, paragrafi 47 e 48 sopra. La Corte stima che la mancanza di risorse di un comune saprebbe giustificare solamente ometta di onorare gli obblighi che derivano di un giudizio definitivo reso nel suo sfavore (vedere, mutatis mutandis, Ambruosi c. Italia, no 31227/96, §§ 28-34, 19 ottobre 2000, e Bourdov, precitata, § 41.
55. La Corte tiene a sottolineare che si tratta nello specifico del debito di una collettività locale, dunque di un organo dello stato, derivando della sua condanna al pagamento di danno-interessi con una decisione di giustizia. Ciò permette di differenziare la presente causa del causa Bäck c. Finlandia, menzionata dal Governo, paragrafo 48 sopra, dove si trattava della pianificazione di un credito su un individuo, così come del causa Koufari ed Adedy c. Grecia (, déc.), i nostri 57665/12 e 57657/12, §§ 31-50, 7 maggio 2013, dove era questione di una politica sociale che mira a ridurre, all’avvenire, le rimunerazioni e le pensioni dei funzionari.
56. Le considerazioni che precedono bastano alla Corte per concludere che ci sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DEGLI ARTICOLI 6 § 1 E 13 DELLA CONVENZIONE
57. Il ricorrente sostiene che la mancanza di un ricorso che permette di ovviare all’impossibilità di cui si lamenta di ottenere l’esecuzione del giudizio del tribunale di Benevento del 18 novembre 2003 ha portato violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione. Si lamenta anche di ciò che la gestione del fallimento della municipalità sia stata affidata ad un organo amministrativo. Denuncia infine la mancanza di vie di ricorso che gli avrebbe permesso di chiedere un controllo dell’attività dell’OSL e del procedimento di correzione.
Nelle loro parti pertinenti nello specifico, gli articoli 6 § 1 e 13 della Convenzione si legge come segue:
Articolo 6 § 1
“Ogni persona ha diritto a affinché la sua causa sia sentita da un tribunale che deciderà delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile. “
Articolo 13
“Ogni persona i cui i diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, anche se la violazione fosse stata commessa da persone agendo nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
58. Il Governo combatte questa tesi.
59. La Corte rileva che questo motivo di appello è legato a quello che è stato esaminato sopra e che deve dunque anch’esso deve essere dichiarato ammissibile.
A. Argomenti delle parti
1. Il ricorrente
60. Il ricorrente sostiene che l’articolo 248 del decreto legislativo no 267 di 2000 e l’articolo 5 della legge no 140 del 2004 impediscono i creditori di una collettività locale in cessazione di pagamenti di iniziare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti. Nello specifico, secondo lui, lo stato non ha regolamentato l’accesso alla giustizia, ma ha escluso la possibilità di agire alle fini dell’esecuzione, ivi compreso dinnanzi al giudice amministrativo. Questa interdizione perdurerebbe fino al ristabilimento della situazione finanziaria della municipalità, e dunque fino ad una data imprevedibile. Si tratterebbe, di conseguenza, di un limite temporale vago.
61. Il ricorrente sostiene infine che aveva un motivo di appello “difendibile” sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, e che, di conseguenza, ai termini dell’articolo 13 della Convenzione, aveva diritto ad un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale. Ora sarebbe stato privato di questo diritto con la legge no 140 del 2004. Indica a questo riguardo che il giudizio del tribunale di Benevento del 18 novembre 2003 è stato pronunciato più di undici anni dopo l’introduzione, il 28 ottobre 1992, della sua azione in danno-interessi.
2. Il Governo
62. Il Governo sostiene che l’articolo 13 della Convenzione non può obbligare lo stato a prevedere dei meccanismi di seguito da un individuo di ogni tappa intermedia di un procedimento complesso, perché, ai suoi occhi, ciò impedirebbe il buono svolgimento del procedimento e genererebbe dei ritardi. Secondo lui, questa disposizione non è di conseguenza applicabile alle fasi del procedimento che precedono l’esclusione eventuale di un credito della massa passiva. Peraltro, poiché il suo credito sarebbe stato iscritto al passivo, il ricorrente non avrebbe un motivo di appello difendibile sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1. In quanto al diritto di accesso ad un tribunale, protetto con l’articolo 6 § 1 della Convenzione, si tratterebbe di un diritto non materiale ma procedurale che non potrebbe sovrapporsi a quello garantito dall’articolo 13.
63. Il Governo si riferisce poi alla sua esposizione del diritto e della pratica interni pertinenti, paragrafi 19-20 sopra, e ridice che gli atti dell’OSL possono essere attaccati tanto dinnanzi al ministero dell’interno che dinnanzi alle giurisdizioni amministrative o giudiziali. Indica di più che, nello specifico, il ricorrente di cui il credito sarebbe stato iscritto al passivo, non aveva nessuno motivo di appello contro l’OSL e che la sua lamentela tirata dell’articolo 13 è puramente teorica dunque e si analizzi in un actio popularis.
64. Infine, il Governo spiega che il ricorrente non poteva infatti non iniziare o inseguire una qualsiasi azione individuale in esecuzione. Aggiunge tuttavia che la possibilità di agire individualmente alle fini del recupero di un credito all’infuori del procedimento di correzione sarebbe con definizione incompatibile con la finalità di questa ultima ed avrebbe compromesso, come spiegato più alto, il principio con condicio creditorum.
B. Valutazione della Corte
65. La Corte esaminerà le lamentele del ricorrente di prima sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
66. Ricorda che il “diritto ad un tribunale” di cui il diritto di accesso-a sapere il diritto di investire un tribunale in materia civile-costituisco un aspetto, sarebbe illusorio se l’ordine morale interna di un Stato contraente permetteva che una decisione giudiziale definitiva ed obbligatoria restasse inoperante allo scapito di una parte. L’esecuzione di un giudizio o sentenza, di qualche giurisdizione che questo sia, deve essere considerata come facendo parte integrante del “processo” al senso dell’articolo 6, Hornsby c, dunque. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II, e Bourdov c. Russia (no 2), no 33509/04, § 65, 15 gennaio 2009.
67. Nello specifico, la Corte nota che ai termini dell’articolo 248 § 2 del decreto legislativo no 267 del 2000, a partire dalla dichiarazione di insolvenza e fino all’approvazione della resa dei conti, nessuno procedimento di esecuzione non poteva essere iniziato o perseguita relativamente ai crediti sulla municipalità che rientra nella competenza dell’OSL, paragrafo 7 sopra. L’articolo 5 § 2 della legge no 140 del 2004 ha esteso anche questa regola ai crediti che, come quella del ricorrente, erano state stabilite da una decisione di giustizia posteriore alla dichiarazione di insolvenza. Il Consiglio di stato ha fatto applicazione di questa disposizione nelle sue decisioni no 3715 del 30 luglio 2004 e no 6438 del 21 novembre 2005, paragrafo 9 sopra.
68. Il ricorrente ha subito un’ingerenza nell’esercizio del suo diritto di accesso ad un tribunale dunque.
69. La Corte ricorda che questo diritto non è assoluto, ma che può dare adito a limitazioni implicitamente ammesse. Tuttavia, queste limitazioni non saprebbero restringere l’accesso aperto all’individuo di un modo o ad un punto come il diritto se ne trova raggiunge nella sua sostanza stessa. Inoltre, non si conciliano con l’articolo 6 § 1 che se inseguono un scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto (vedere, tra molto altri, Khalfaoui c. Francia, no 34791/97, §§ 35-36, CEDH 1999-IX, e Papon c. Francia, no 54210/00, § 90, 25 luglio 2002; vedere anche il richiamo dei principi pertinenti in Fayed c. Regno Unito, 21 settembre 1994, § 65, serie Ha no 294-B.
70. Nello specifico, la Corte considera che la limitazione incriminata inseguiva lo scopo legittimo di garantire sopra l’uguaglianza di trattamento tra i creditori, ciò che il Governo sottolinea a buon diritto, paragrafo 64.
71. In quanto alla proporzionalità dell’ingerenza, la Corte rileva che l’interdizione di iniziare o di perseguire dei procedimenti di esecuzione contro la municipalità resta in vigore fino all’approvazione con l’OSL della resa dei conti, e dunque fino ad una data futura che è funzione dell’attività di una commissione amministrativa indipendente. La celerità del procedimento dinnanzi a questo ultimo sfugge dunque completamente al controllo del ricorrente.
72. La municipalità di Benevento si è dichiarata in cessazione di pagamenti nel dicembre 1993, paragrafo 6 sopra, e, a questo giorno, la Corte non è stata informata di un’approvazione della resa dei conti con l’OSL. Il ricorrente che ha ottenuto la riconoscenza del suo credito con un giudizio pronunciato nel novembre 2003 e diventato definitivo il 9 maggio 2004, paragrafo 11 sopra, è stato dunque eccessivamente privato del suo diritto di accesso ad un tribunale durante un periodo lunga. Agli occhi della Corte, ciò ha recato offesa al rapporto ragionevole di proporzionalità dinnanzi ad esistere, in materia, tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto.
73. C’è stata dunque violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
74. Avuto riguardo alle constatazioni relative all’articolo 1 del Protocollo no 1 ed all’articolo 6 § 1 della Convenzione, paragrafi 56 e 73 sopra, la Corte stima che non c’è luogo di esaminare se c’è stato, nello specifico, violazione dell’articolo 13 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
75. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
76. Il ricorrente richiede 47 162,93 EUR per danno patrimoniale. Precisa che questa somma rappresenta l’importo del credito riconosciuto dall’OSL (42 028,58 EUR, aumentato degli interessi legali e di una somma a titolo del compenso dell’inflazione. Il ricorrente sollecita anche 20 000 EUR per danno morale.
77. Il Governo sostiene che i diritti patrimoniali del ricorrente non sono stati raggiunti e che nessuno sentimento di angoscia o altro danno morale non sono stati inflitti all’interessato. È quindi di parere che nessuna soddisfazione equa deve essere accordata all’interessato. Indica peraltro che la somma richiesta per danno patrimoniale è superiore all’importo del credito, e che quella sollecitato per danno morale è quasi uguale a questa ultima.
78. La Corte ricorda che ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell’impossibilità fatta al ricorrente di ottenere il recupero del suo credito sulla municipalità di Benevento e dell’impossibilità di iniziare un procedimento di esecuzione contro questa.
79. Sotto l’angolo dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte nota che il ricorrente ha subito un danno patrimoniale in ciò che non ha percepito l’importo dei danno-interessi ai quali aveva diritto. Siccome l’ha affermato a più riprese, una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo morale di mettere un termine alla violazione e di cancellare ne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto fare si può la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI. Stima che nello specifico la concessione di una somma equivalente al danno subito porrebbe il ricorrente nella situazione dove si sarebbe trovato se la violazione non avesse avuto luogo, Plalam S.p.a. c. Italia (soddisfazione equa), no 16021/02, § 23, 8 febbraio 2011.
80. La Corte rileva che, secondo il giudizio del tribunale di Benevento del 18 novembre 2003, la municipalità doveva versare al ricorrente 17 604,46 EUR a titolo di danno-interessi. A questa somma si aggiungevano gli interessi legali ed una somma a titolo di compenso dell’inflazione, paragrafo 11 sopra. Il 21 giugno 2005, l’OSL aveva calcolato che la somma dovuta al ricorrente ammontava a 42 028,58 EUR, paragrafo 12 sopra.
81. Dato che il carattere adeguato di un risarcimento rischierebbe di sminuire se il pagamento di questo fa astrazione di elementi suscettibili di ridurre ne il valore, tale lo scorrimento di un lasso di tempo considerevole, Raffinerie greci Stran e Stratis Andreadis, precitata, § 82, questo importo dovuto stato attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Bisognerà anche l’abbinare di interessi suscettibili di compensare, almeno partito, il lungo lasso di tempo che ha trascorso da giugno 2005. Agli occhi della Corte, questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato, Guiso-Gallisay c. Italia [GC], no 58858/00, § 105, 22 dicembre 2009, e Plalam S.p.a. (soddisfazione equa), precitata, § 24.
82. Di più, nello specifico, la violazione dei diritti del ricorrente garantito dagli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 § 1 della Convenzione ha dovuto causare all’interessato dei sentimenti di impotenza e di frustrazione. La Corte stima che c’è luogo di riparare in modo adeguata questo danno morale (vedere, mutatis mutandis, Bourdov (no 2), precitata, §§ 151-157, Epiphaniou ed altri c. Turchia (soddisfazione equa), no 19900/92, § 45, 26 ottobre 2010, e Di Marco c. Italia (soddisfazione equa), no 32521/05, § 20, 10 gennaio 2012.
83. Tenuto conto dell’insieme di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole di accordare al ricorrente una somma globale di 50 000 EUR, ogni danno confuso, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
B. Oneri e spese
84. Basandosi su una nota relativa agli oneri dei suoi avvocati, il ricorrente chiede anche 11 618,60 EUR per gli oneri e spese impegnate dinnanzi alla Corte.
85. Il Governo afferma che un ricorso abusivo o male fondato non provoca nessuno pagamento di oneri e spese e che, ad ogni modo, la somma richiesta dal ricorrente è eccessiva.
86. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole la somma di 5 000 EUR per il procedimento dinnanzi a lei e l’accorda al ricorrente.
C. Interessi moratori
87. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce che non c’è luogo di esaminare il motivo di appello derivato dall’articolo 13 della Convenzione;
5. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 50 000 EUR, cinquantamila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale e morale,
ii. 5 000 EUR, cinquemila euro, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dal ricorrente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
6. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 24 settembre 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Danutė Jočienė
Cancelliere Presidentessa