Conclusione Violazione di P1-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA DECATERINA ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 65278/01)
SENTENZA
STRASBURGO
28 giugno 2011
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa de Caterina ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Danutė Jočienė, presidentessa, Dragoljub Popović, Giorgio Malinverni, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, Paulo Pinto di Albuquerque,
Davide Thór Björgvinsson giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 7 giugno 2011,
Rende la sentenza che ha adottata in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 65278/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, OMISSIS (“i richiedenti”), hanno investito la Corte il 25 settembre 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dai suoi agenti, Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia, dalla Sig.ra E. Spatafora, e dai suoi coagenti il Sig. F Crisafulli ed il Sig. N. Lettieri.
3. I richiedenti adducono un attentato ingiustificato al loro diritto al rispetto dei loro beni.
4. Il 19 febbraio 2004, il presidente dell’ex prima sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permette l’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
5. In seguito alla ricomposizione delle sezioni, la causa è stata assegnata alla seconda sezione della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. I richiedenti sono nati rispettivamente nel 1956, 1954 e 1963 e risiedono a Ceppaloni.
7. I richiedenti erano i proprietari di un terreno ubicato a Ceppaloni e registrato al catasto, foglio 22, appezzamento 23.
8. Con un’ordinanza del 7 maggio 1986, la municipalità di Ceppaloni ordinò l’occupazione di emergenza di 200 metri quadrati del terreno per costruire una strada.
9. Con una seconda ordinanza del 16 settembre 1986, la municipalità di Ceppaloni ordinò l’occupazione di emergenza di 7 040 metri quadrati del terreno appartenente ai richiedenti per costruire un centro sportivo.
10. Il 3 novembre 1986, la municipalità di Ceppaloni procedette all’occupazione patrimoniale del terreno dei richiedenti.
11. Con un atto notificato il 6 febbraio 1992, i richiedenti citarono la municipalità di Ceppaloni dinnanzi al tribunale civile di Benevento. Facevano valere che l’occupazione del terreno era illegale dato che era proseguita al di là del periodo autorizzato e senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale ed al pagamento di un’indennità. Chiedevano i danno-interessi derivanti dall’occupazione del terreno a concorrenza del valore venale di questo.
12. Secondo il rapporto del perito designato dal tribunale, il valore commerciale del terreno dei richiedenti era di 38 500 lire italiane (ITL) il metro quadrato.
13. Con un giudizio del 20 aprile 1999, riferendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva) il tribunale di Benevento affermò che in seguito al completamento del lavoro pubblico – nel settembre 1988, la proprietà del terreno era passata all’amministrazione. Dato che il trasferimento di proprietà aveva avuto luogo nella cornice di un’occupazione di terreno illecita, i richiedenti avevano diritto ai danno-interessi, da calcolare sulla base del valore venale del terreno, ossia 166 812 030 ITL (38 500 lire) il metro quadrato, da indicizzare al giorno della pronunzia, più gli interessi.
14. Risulta dalla pratica che il giudizio è diventato definitivo il 5 giugno 2000 e che la municipalità di Ceppaloni ha pagato ai richiedenti la somma stabilita dal tribunale.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNE PERTINENTI
15. Il diritto interno pertinente si trova descritto nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
16. I richiedenti adducono di essere stati privati del loro terreno in modo incompatibile con l’articolo 1 del Protocollo no 1, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
17. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
18. Il Governo solleva un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne al motivo che i richiedenti non hanno interposto appello del giudizio del tribunale.
19. Il Governo eccepisce anche del superamento del termine di sei mesi a contare dal momento in cui l’occupazione del terreno è diventata senza titolo.
20. I richiedenti si oppongono alle eccezioni del Governo.
21. In quanto all’eccezione di non-esaurimento, la Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause Giacobbe ed altri c. Italia (no 16041/02, 15 dicembre 2005,) e Chirò c. Italia (no 5), n 67197/01, 11 ottobre 2005). Non vede nessun motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni e respinge l’eccezione in questione dunque.
22. Trattandosi dell’eccezione derivata dalla mancata osservanza del termine dei sei mesi, la Corte ricorda che ha respinto delle eccezioni simili nelle cause La Rosa ed altri c. Italia (no 3) (, (dec.), no 58386/00, del 1 aprile 2004) Donati c. Italia ( (dec.), nº 63242/00, 13 maggio 2004,; Maselli c. Italia ( (dec.), no 63866/00, del 1 aprile 2004, e Chirò c. Italia (no 2) ((dec.), no 65137/01, del 27 maggio 2004). Non vede nessuno motivo di deroga alle sue precedenti conclusioni e respinge l’eccezione del Governo dunque.
23. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dichiararla ammissibile dunque.
B. Sul merito
24. I richiedenti ricordano che sono stati privati del loro bene in virtù del principio dell’espropriazione indiretta e chiedono alla Corte di dichiarare che l’espropriazione del terreno non è conforme al principio di legalità. Riferendosi alle sentenze Belvedere Alberghiera c. Italia, nº 31524/96, CEDH 2000-VI, e Carbonara e Ventura c. Italia, nº 24638/94, 30 maggio 2000, CEDH 2000-VI, osservano che l’espropriazione indiretta è un meccanismo che permette all’autorità pubblica di acquisire un bene in ogni illegalità, il che non è ammissibile in uno Stato di diritto.
25. Il Governo fa osservare che nello specifico si tratta di un’occupazione di terreno nella cornice di un procedimento amministrativo che si fonda su una dichiarazione di utilità pubblica. Tuttavia, ammette che il procedimento di espropriazione non è stato messo in opera nei termini previsti dalla legge, nella misura in cui nessuna ordinanza di espropriazione è stata adottata. Primariamente, ci sarebbe utilità pubblica, il che non è stato rimesso in causa dalle giurisdizioni nazionali. Secondariamente, la privazione del bene come risulta dall’espropriazione indiretta sarebbe “contemplata dalla legge.”
26. Secondo il Governo, il principio dell’espropriazione indiretta deve essere considerato come facendo parte del diritto positivo a contare, al più tardi, dalla sentenza della Corte di cassazione nº 1464 del 1983. La giurisprudenza ulteriore avrebbe confermato questo principio ed avrebbe precisato certi aspetti della sua applicazione e, inoltre, questo principio sarebbe stato riconosciuto dalla legge nº 458 del 27 ottobre 1988 e dalla legge di bilancio nº 662 del 1996. Il Governo ne conclude che a partire dal 1983, le regole dell’espropriazione indiretta erano perfettamente prevedibili, chiare ed accessibili a tutti i proprietari. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il terreno è stato trasformato in modo irreversibile dalla costruzione di un lavoro di utilità pubblica, la sua restituzione non è più possibile.
27. Il Governo definisce l’espropriazione indiretta come il risultato di un’interpretazione sistematica da parte dei giudici di principi esistenti, tesa a garantire che l’interesse generale prevalga sull’interesse degli individui quando il lavoro pubblico è stato realizzato (trasformazione del terreno) e che risponda all’utilità pubblica. In quanto all’esigenza di garantire un giusto equilibrio tra il sacrificio imposto agli individui ed il compenso concesso a questi, il Governo riconosce che l’amministrazione è tenuta ad indennizzare gli interessati.
28. Il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato rispettato e che la situazione denunciata è compatibile sotto ogni punto di vista con l’articolo 1 del Protocollo nº 1.
29. La Corte nota innanzitutto che le parti si accordano per dire che c’è stata “privazione della proprietà.”
30. La Corte rinvia alla sua giurisprudenza in materia di espropriazione indiretta, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, no 31524/96, CEDH 2000-VI; Carbonara e Ventura c. Italia, no 24638/94, CEDH 2000-VI; tra le sentenze più recenti, vedere Acciardi e Campagna c. Italia, no 41040/98, 19 maggio 2005; Pasculli c. Italia, no 36818/97, 17 maggio 2005; Scordino c. Italia (no 3), no 43662/98, 17 maggio 2005; Serrao c. Italia, no 67198/01, 13 ottobre 2005; Il Rosa ed Alba c. Italia (no 1), no 58119/00, 11 ottobre 2005; Chirò
c. Italia (no 4), no 67196/01, 11 ottobre 2005; Velocci c. Italia, no 1717/03,
18 marzo 2008; Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) per la ricapitolazione dei principi pertinenti e per un’idea della sua giurisprudenza in materia.
31. Nella presente causa, la Corte rileva che applicando il principio dell’espropriazione indiretta, le giurisdizioni interne hanno considerato i richiedenti privati del loro bene a contare dalla data della realizzazione del lavoro pubblico. Ora, in mancanza di un atto formale di espropriazione, la Corte stima che questa situazione non potrebbe essere considerata come “prevedibile”, poiché è solamente con la decisione giudiziale definitiva che si può considerare il principio dell’espropriazione indiretta come applicato effettivamente e che l’acquisizione del terreno da parte dei poteri pubblici è stata consacrata. Di conseguenza, i richiedenti hanno avuto la “sicurezza giuridica” concernente la privazione del terreno solo al più tardi il 5 maggio 2000, data in cui il giudizio del tribunale di Benevento è diventato definitivo.
32. La Corte osserva poi che la situazione in causa ha permesso all’amministrazione di derivare partito da un’occupazione di terreno illegale. In altri termini, l’amministrazione si è potuta appropriare del terreno a disprezzo delle regole che disciplinano l’espropriazione in buona e dovuta forma.
33. Alla luce di queste considerazioni, la Corte stima che l’ingerenza controversa non è compatibile col principio di legalità e che ha infranto il diritto al rispetto dei beni dei richiedenti dunque.
34. Quindi, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
35. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
36. I richiedenti sollecitano il versamento della somma di 300 000 EUR per la perdita del terreno.
37. Il Governo si oppone e nota che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma corrispondente al valore venale del loro terreno.
38. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa, Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI.
39. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], nº 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore dei terreni in data della sentenza della Corte e di non più tenere conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
40. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
41. La Corte osserva che i richiedenti hanno ricevuto a livello nazionale una somma che corrisponde al valore venale del loro terreno, rivalutata ed abbinata ad interessi a contare dalla data della perdita della proprietà, o nel settembre 1988. Secondo lei, gli interessati hanno così già ottenuto una somma sufficiente per soddisfare i criteri di indennizzo suscitato.
42. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa (Guiso-Gallisay c. Italia (soddisfazione equa) [GC] precitato, § 107). La Corte giudica che c’è luogo di prendere in considerazione il danno che deriva dall’indisponibilità del terreno durante il periodo che va dell’inizio dell’occupazione legittima fino al momento della perdita di proprietà. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 13 000 EUR.
B. Danno morale
43. I richiedenti chiedono 150 000 EUR per il danno morale.
44. Il Governo si oppone e stima che nessuna somma sia dovuta a titolo del danno morale, poiché questo tipo di danno non potrebbe derivare dala violazione dell’articolo 1 del Protocollo nº 1 ma unicamente dalla violazione del “termine ragionevole.”
45. La Corte stima che il sentimento di impotenza e di frustrazione di fronte allo spodestamento illegale del loro bene ha causato ai richiedenti un danno giuridico importante, che c’è luogo di riparare in modo adeguato.
46. Deliberando in equità, la Corte accorda congiuntamente ai richiedenti 10 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
47. I richiedenti chiedono 13 985 EUR per gli oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte senza fornire tuttavia dei giustificativi a sostegno della loro domanda.
48. Il Governo si oppone e fa valere che i richiedenti non hanno valutato le loro pretese.
49. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
50. Nello specifico, la Corte rileva che i richiedenti non hanno fornito giustificativi a sostegno della loro domanda e respinge questa ultima.
D. Interessi moratori
51. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare congiuntamente ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 13 000 EUR (tredicimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 10 000 EUR (diecimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 28 giugno 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Danutë Jočienė
Canceliera collaboratrice Presidentessa