Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno materiale – risarcimento pecuniario; Danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimento della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA DE BENEDITTIS C. ITALIA
( Richiesta no 37117/97)
SENTENZA
STRASBURGO
17 aprile 2003
DEFINITIVO
17/07/2003
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa de Benedittis c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta da:
IL SIG. C.L. Rozakis, presidente, la
Sig.ra F. Tulkens, il
Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, Sigg. A. Kovler, giudici, la Sig.ra Sig. DEL TUFO, giudice ad hoc,
e del Sig. S. Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 27 marzo 2003,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 37117/97) diretta contro la Repubblica italiana e in cui un cittadino di questo Stato, Sig. D. d. B. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 7 marzo 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dinnanzi alla Corte con Me G. M R., avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. U. Leanza, e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente adduceva che l’impossibilit? prolungata di eseguire l’ordinanza di sfratto dell? inquilino costituisce una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione, il richiedente si lamenta anche della durata del procedimento di sfratto.
4. La richiesta ? stata trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Protocollo no 11 alla Convenzione, articolo 5 ? 2 del Protocollo no 11.
5. La richiesta ? stata assegnata alla seconda sezione della Corte, articolo 52 ? 1 dell’ordinamento. In seno a questa, la camera incaricata di esaminare la causa, articolo 27 ? 1 della Convenzione, ? stata costituita conformemente all’articolo 26 ? 1 dell’ordinamento. In seguito all’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudice eletto a titolo dell’Italia, il Governo ha designato la Sig.ra Sig. del Tufo come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto, articoli 27 ? 2 della Convenzione e 29 ? 1 dell’ordinamento.
6. Il 4 ottobre 2001 la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni, articolo 25 ? 1 dell’ordinamento. La presente richiesta ? stata assegnata alla prima sezione cos? ricomposta, articolo 52 ? 1.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
8. Il richiedente ? nato nel 1951 e ha risieduto a Roma.
9. Il richiedente ? il proprietario di un appartamento a Roma, che aveva affittato a S.D.D.
10. Con un atto notificato l? 11 dicembre 1987, il richiedente comunic? all’inquilina l?avviso di disdetta e la cit? a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
11. Con un’ordinanza del 8 aprile 1988 che divent? esecutiva lo stesso giorno, questo ultimo conferm? formalmente la disdetta dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 marzo 1989.
12. Il 23 marzo 1989, il richiedente fece una dichiarazione solenne dichiarando che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per farne sua propria abitazione.
13. Il 17 aprile 1989, il richiedente notific? all’inquilina il comando di liberare l’appartamento.
14. Il 5 maggio 1989, gli notific? l?avviso che lo sfratto sarebbe stato eseguito il 31 maggio 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
15. Tra il 31 maggio 1989 ed il 13 settembre 1996, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a quarantacinque tentativi di sfratto.
16. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, non avendo ottenuto il richiedente il concorso della forza pubblica nell’esecuzione dello sfratto.
17. All’inizio di 1997, l’inquilina liber? i luoghi.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
18. Il diritto interno pertinente ? descritto nella sentenza Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ?? 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 ? 1 E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 DELLA CONVENZIONE
19. Il richiedente si lamenta che l’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica, costituisce un attentato al suo diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
20. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione la cui parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
21. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a quelle del caso di specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione, vedere ?? 46-66 Immobiliare Saffi, precitata,; Lunari c. Italia, no 21463/96, 11 gennaio 2001, ?? 34-46; Palumbo c. Italia, no 15919/89, 30 novembre 2000, ?? 33-47.
22. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? di argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente; constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa sette anni e dieci mesi a contare dal primo tentativo di sfratto dell’ufficiale giudiziario di giustizia per potere ricuperare il suo appartamento.
23. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
24. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
25. Il richiedente afferma non essere capace di quantificare il danno materiale subito. Richiede 2 403 950 lire italiane (ITL) [1 241,54 euro (EUR)] per oneri e spese del procedimento di esecuzione.
26. Il Governo stima che manca ogni legame di causalit? tra gli oneri del procedimento di esecuzione e le violazioni addotte della Convenzione.
27. La Corte stima che gli oneri del procedimento di esecuzione devono essere rimborsati in parte, sentenza Scollo c. Italia del 28 settembre 1995, serie A no 315-C, p. 56, ? 50. Considera quindi che solo gli oneri relativi al ritardo nello sfratto devono essere rimborsati. La Corte decide di conseguenza di accordare al richiedente la somma di 1 200 EUR.
B. Danno morale
28. Il richiedente chiede una somma compresa tra 15 000 000 ITL [7 746,85 EUR] e 30 000 000 ITL [15 493,71 EUR] a titolo di danno morale.
29. Il Governo considera che manca ogni legame di causalit? tra il danno richiesto e le violazioni addotte della Convenzione e che comunque l’importo richiesto ? eccessivo.
30. La Corte stima che il richiedente ha subito un torto morale certo. Decide di conseguenza, deliberando in equit? come vuole l’articolo 41 della Convenzione, di accordargli la somma di 7 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
31. Il richiedente chiede anche 540 000 ITL [278,89 EUR] per oneri e spese incorsi dinnanzi alla Corte, ed una somma tra 1 980 000 ITL [1 022,58 EUR] e 22 060 000 ITL [11 393,04 EUR] per gli oneri di avvocato dinnanzi alla Corte.
32. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese se non nella misura in cui si trovano stabiliti la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevole del loro tasso (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, ? 30). Nello specifico e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri suddetti, la Corte stima ragionevole la somma di 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accorda al richiedente.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 200 EUR (mille due cento euro) per danno materiale,;
ii. 7 000 EUR (settemila euro) per danno morale;
iii. 2 000 EUR (duemila euro) per oneri e spese,;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 17 aprile 2003 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
S?ren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere aggiunto Presidente