TERZA SEZIONE
CAUSA DE ANGELIS ED ALTRI C. ITALIA
( Richiesta no 68852/01)
SENTENZA
(Soddisfazione equa)
STRASBURGO
19 ottobre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa de Angelis ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Guido Raimondi, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 28 settembre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 68852/01) diretta contro la Repubblica italiana e in cui tre cittadini di questo Stato, OMISSIS (“il primo richiedente”), OMISSIS (“il secondo richiedente”), e OMISSIS (“il terzo richiedente”) hanno investito la Corte il 6 novembre 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il terzo richiedente è deceduto il 24 marzo 2001. I primi due richiedenti sono i suoi eredi
2. Con una sentenza del 21 dicembre 2006 (“la sentenza al principale”), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei richiedenti non era compatibile col principio di legalità e che, pertanto, c’era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (De Angelis ed altri c. Italia, no 68852/01, § 62, 21 dicembre 2006).
3. Appellandosi all’articolo 41 della Convenzione, i richiedenti richiedevano una soddisfazione equa corrispondente alla differenza tra il valore commerciali del terreno e la somma che è stata riconosciuta loro più interessi e rivalutazione dalle giurisdizioni interne a contare dal 1991 in applicazione della legge no 662 del 1996, ossia 58 750 230 ITL (30 342 EUR)
4. Non essendo matura la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Corte l’ha riservata e ha invitato il Governo ed i richiedenti a sottoporle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su suddetta questione ed in particolare a darle cognizione di ogni accordo al quale sarebbero potute arrivare (ibidem, § 89, e punto 4 del dispositivo).
5. Il termine fissato per permettere alle parti di giungere ad un accordo amichevole era scadutosenza che le parti fossero arrivate ad tale accordo.
6. Tanto i richiedenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
7. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
8. I richiedenti chiedono una soddisfazione equa corrispondente alla differenza tra il valore commerciale del terreno e la somma che è stata riconosciuta loro dalle giurisdizioni interne ossia 58 750 230 ITL, più interessi e rivalutazione a contare dal 1991 in applicazione della legge no 662 del 1996.
9. Il Governo sostiene che, tenuto conto del fatto che l’illegalità commessa dall’amministrazione riguarda solamente la forma, i richiedenti avrebbero diritto solamente ad un risarcimento inferiore al valore commerciale del terreno.
10. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Ricorda che nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((soddisfazione equa) [GC], no 58858/00, 22 dicembre 2009) la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte concernente i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di allontanare le pretese dei richiedenti nella misura in cui sono fondate sul valore del terreno in data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, per valutare il danno patrimoniale, del costo di costruzione degli immobili costruiti dallo stato sui terreni.
12. Secondo i nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dalla giurisdizione competente durante il procedimento interno. Poi, una volta dedotta la somma eventualmente concessa a livello nazionale, questo importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. Conviene anche abbinarlo ad interessi suscettibili di compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spodestamento dei terreni. Questi interessi devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
13. Nello specifico, i richiedenti hanno perso la proprietà del loro terreno nel 1991. Risulta dalla perizia ordinata dalle giurisdizioni interne durante il procedimento nazionale, che il valore del bene in questa data era di 106 556 100 ITL, o 55 031,6 EUR (paragrafo 13 della sentenza al principale).
14. Tenuto conto di questi elementi e deliberando in equità, la Corte stima ragionevole accordare congiuntamente 73 000 EUR ai richiedenti per il danno patrimoniale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta su questa somma.
15. Resta da valutare la perdita di probabilità subita in seguito all’espropriazione controversa. Deliberando in equità, la Corte assegna congiuntamente ai richiedenti 3 000 EUR di questo capo.
B. Danno morale
16. Nelle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione della richiesta al Governo, i richiedenti chiedevano un risarcimento conforme ai criteri emanati dalla giurisprudenza della Corte, senza valutare tuttavia questo. Dopo la sentenza sul merito, i richiedenti hanno chiesto 51 645,49 EUR a titolo del danno morale.
17. Il Governo si oppone e fa valere che i richiedenti hanno mancato al loro obbligo di valutare le loro pretese, contrariamente ai termini dell’articolo 60 §2 dell’ordinamento. Chiede alla Corte di respingere la parte della domanda relativa al risarcimento di un danno morale presumibilmente subito.
18. La Corte nota che all’epoca dell’invio delle osservazioni sul merito i richiedenti hanno chiesto alla Corte un risarcimento conforme ai criteri emanati dalla giurisprudenza della Corte. Stima che i richiedenti, sebbene non abbiano dettagliato le loro pretese relative al danno morale dopo la comunicazione della richiesta, hanno subito necessariamente a questo riguardo un torto a causa dello spodestamento illegale del loro bene.
19. Deliberando in equità, la Corte accorda a titolo del danno morale 5 000 EUR (cinquemila euro) al primo richiedente, 5 000 EUR (cinquemila euro) al secondo richiedente e 5 000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente al primo richiedente ed al secondo richiedente in quanto eredi del terzo richiedente.
C. Oneri e spese
20. Nelle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione della richiesta al Governo, i richiedenti non hanno chiesto il rimborso degli oneri di procedimento. Dopo la sentenza sul merito, i richiedenti chiedono una somma di 18 000 EUR a titolo di rimborso degli oneri di procedimento senza fornire tuttavia documenti a sostegno della loro richiesta
21. Il Governo si oppone e fa valere che i richiedenti non hanno valutato le loro pretese.
22. La Corte ricorda che il sussidio degli oneri e delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che si stabilisca la loro realtà, la loro necessità e, di più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
23. Nello specifico, la Corte rileva che i richiedenti non hanno fornito documenti a sostegno della loro richiesta e respinge questa ultima.
D. Interessi moratori
24. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, nei tre mesi a contare del giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. congiuntamente 76 000 EUR (settantaseimila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro) al primo richiedente, 5 000 EUR (cinquemila euro) al secondo richiedente e 5 000 EUR (cinquemila euro) congiuntamente al primo richiedente ed al secondo richiedente in quanto eredi del terzo richiedente, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
2. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente