TERZA SEZIONE
CAUSA DAVID C. ROMANIA
( Richiesta no 34247/06)
SENTENZA
STRASBURGO
16 luglio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa David c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 giugno 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 34247/06) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. G. D. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 7 agosto 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). In seguito al decesso del richiedente, il 21 marzo 2007, sua moglie ed unica erede, la Sig.ra L. D., attualmente B., ha espresso il desiderio di continuare l’istanza. Per ragioni di ordine pratico, la presente sentenza continuerà a chiamare il Sig. G. D. “il richiedente” benché occorra assegnare oggi questa qualità alla sua erede (vedere, tra altre, Dalban c. Romania [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) é rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il 21 giugno 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare al Governo il motivo di appello derivato dall’impossibilità addotta dal richiedente di ottenere un indennizzo effettivo per i suoi beni illegalmente statalizzati. Come permesso dal’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente, il Sig. G. D., era nato nel 1948 ed aveva risieduto fino al suo decesso a Hunedoara, Romania.
5. Il padre del richiedente era il proprietario rispettivamente di due beni immobiliari composti da costruzioni e dai terreni afferenti, situati a Hunedoara, al no 27 di via Costantin Bursan e al no 1 di via Libertăţii. Questi beni furono nazionalizzati, in una data non precisata, in virtù del decreto no 92/1950 e le costruzioni furono successivamente demolite.
6. Nel 2001, appellandosi alle disposizioni della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili, presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 (“la legge no 10/2001”), il richiedente indirizzò due notificazioni alla Prefettura del dipartimento di Hunedoara (“la prefettura”), sollecitando delle indennità per i beni immobiliari sopracitati.¬
7. In 2004, mancanza di risposta, il richiedente introdusse un’azione contro la prefettura per condannarla a rispondere alle notificazioni.
8. Con due decisioni amministrative del 25 gennaio 2005, il municipio di Hunedoara assegnò al richiedente degli indennizzi sotto forma di titoli di valore di un importo rispettivo di 767 030 980 vecchi lei rumeni (ROL) e di 2 150 697 448 ROL, o rispettivamente 20 760 euro ( EUR) e 58 200 EUR all’epoca dei fatti. Il richiedente non contestò queste decisioni dinnanzi alle giurisdizioni competenti.
9. Il 25 ottobre 2005, la pratica amministrativa concernente la richiesta del richiedente è stata trasmessa dal municipio alla commissione centrale stabilita in virtù della legge no 10/2001, modificata dalla legge no 247/2005 (“la commissione centrale”).
10. Ad oggi, il richiedente non ha percepito nessun indennizzo per i suoi beni.
II. IL DIRITTO E LE PRATICA INTERNA PERTINENTI
11. Le disposizioni legali e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Matache ed altri c. Romania, no 38113/02, §§ 1417¬ , 19 ottobre 2006, e Radu c. Romania (no 13309/03, §§ 18-20, 20 luglio 2006,).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
12. Il richiedente adduce che l’impossibilità nella quale si trova di ottenere un indennizzo effettivo per i suoi beni statalizzati ha infranto il suo diritto di proprietà. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione che è formulato così:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
13. La Corte constata che questo motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene dunque dichiararlo ammissibile.
B. Sul merito
14. Il Governo non contesta la situazione di fatto.
15. Fa una presentazione dettagliata del funzionamento della legge no 10/2001 e dell’organismo di collocamento collettivo in valori mobiliari “Proprietatea” stabilito in virtù di questa legge (per più ampie informazioni, vedere la sentenza Radu c. Romania, no 13309/03, § 20, 20 luglio 2006). Insiste sul fatto che il richiedente ha fatto uso della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative per vedersi accordare un indennizzo in virtù della legge no 10/2001.
16. Secondo il Governo, il meccanismo messo in posto da questa legge, come modificato dalla legge no 247/2005, con la creazione del fondo Proprietatea, è di natura tale da offrire un indennizzo corrispondente alle esigenze della giurisprudenza della Corte all’interessato.
17. Il Governo conclude che il giusto equilibrio è stato mantenuto tra l’interesse generale ed il rispetto dei diritti individuali del richiedente.
18. Il richiedente stima che l’ingerenza nel suo diritto di proprietà non è giustificato e sottolinea che il fondo Proprietatea non funziona ancora.
19. La Corte constata che, nella presente causa, sebbene il richiedente abbia ottenuto, il 25 gennaio 2005, due decisioni amministrative definitive che fissavano l’importo dell’indennizzo a cui aveva diritto per i suoi beni statalizzati, queste decisioni non sono state eseguite.
20. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (Matache ed altri precitata; Orha c. Romania, no 1486/02, 12 ottobre 2006; Cărpineanu ed altri c. Romania, no 26356/02, 9 dicembre 2008).
21. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che gli sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre ad una conclusione differente nel caso presente.
22. Ad oggi, il richiedente non ha ancora percepito la somma fissata dalle decisioni del 25 gennaio 2005. Certo, il municipio ha reso le decisioni che fissavano l’importo dell’indennizzo e la pratica amministrativa è stata trasmessa alla commissione centrale. La Corte ha già stabilito però, che il fondo Proprietatea non funziona attualmente di un modo suscettibile da essere considerato come equivalente alla concessione effettiva di un’indennità (vedere, tra altre, Ruxanda Ionescu c. Romania, no 2608/02, 12 ottobre 2006; Matache ed altri, precitata, § 42; Cărpineanu ed altri, precitata, § 18).
23. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia e degli elementi concreti della pratica, la Corte stima, che nello specifico, il fatto per il richiedente di non avere ricevuto l’indennizzo malgrado la sua determinazione tramite due decisioni amministrative definitive e di non avere certezza in quanto alla data in cui potrà percepirlo, gli ha fatto subire un carico sproporzionato ed eccessivo incompatibile col diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo no 1.
24. Pertanto, c’è stata nella specifico violazione di questa disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
25. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
26. Il richiedente chiede la restituzione dei terreni afferenti alle costruzioni. A difetto di tale restituzione, richiede, a titolo del danno materiale, il valore commerciale dei terreni, che stima a 10 000 euro (EUR). Chiede anche il valore commerciale delle costruzioni demolite, che stima a 90 000 EUR.
27. Il richiedente sollecita peraltro 12 000 EUR a titolo del danno morale che avrebbe subito.
28. Il Governo stima che il richiedente non potrebbe chiedere il valore commerciale dei beni controversi, ma unicamente il valore attualizzato dell’indennizzo assegnato dalle due decisioni amministrative del 25 gennaio 2005. Appellandosi ai dati forniti dall’istituto nazionale di Statistico per il periodo gennaio 2005-dicembre 2007, il Governo considera che l’importo attualizzato della somma in questione è di 3 514 403 891 ROL, o 94 983 EUR.
29. Il Governo stima che nessuno legame di causalità è stato stabilito tra il danno giuridico addotto e la pretesa violazione della Convenzione. Considera anche che un’eventuale sentenza di condanna della Corte potrebbe costituire, di per sé, un risarcimento soddisfacente e chiede alla Corte di non concedere al richiedente nessuna somma a questo titolo.
30. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
31. Nello specifico, tenuto conto della natura della violazione constatata, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno materiale e morale.
32. La Corte nota che il richiedente non dispone di nessuna decisione giudiziale o amministrativa che gli riconosce il diritto di vedersi restituire i terreni controversi o il controvalore dei beni statalizzati. Quindi, respinge questa richiesta.
33. Rileva tuttavia che due decisioni amministrative, che il richiedente non ha contestato, hanno fissato l’importo dell’indennizzo. Quindi, stima che il pagamento di questo indennizzo, attualizzato sulla base del tasso di inflazione, porrebbe l’interessato in una situazione equivalente per quanto possibile a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate. Peraltro, la Corte considera che il richiedente ha subito un danno morale che risulta in particolare dalla frustrazione indotta dal ritardo delle autorità amministrative nell’ indennizzarlo per i suoi beni e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
34. Pertanto, sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e deliberando in equità, come esige l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente la somma di 111 600 EUR a titolo del danno materiale e 2 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
35. Il richiedente sollecita 300 EUR a titolo degli oneri e delle spese per la traduzione e l’invio dei documenti.
36. Il Governo non si oppone al fatto che una somma venga assegnata al richiedente per gli oneri e le spese incorsi, purché siano giustificati. Nota anche che il richiedente non ha fornito a questo riguardo nessun giustificativo.
37. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso.
28. La Corte osserva che il richiedente non ha fornito i giustificativi concernenti la sua richiesta nel termine assegnato.
39. Quindi, la Corte non potrebbe assegnare nessuna somma a questo titolo.
C. Interessi moratori
40. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. 111 600 EUR (cento undicimila sei cento euro) per danno materiale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che questi importi saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 luglio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente