Conclusioni: Violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare, No-violazione dell’articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare, Articolo 8-1 – Rispetto della vita familiare,
PRIMA SEZIONE
CAUSA D?ALCONZO C. ITALIA
( Richiesta no 64297/12)
SENTENZA
STRASBURGO
23 febbraio 2017
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Di Alconzo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, prima sezione, riunendosi in una camera composta di:
Mirjana Lazarova Trajkovska, presidentessa,
Ledi Bianku,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan, giudici,
e di Abele Campos, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 31 gennaio 2017,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 64297/12) diretta contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 15 settembre 2012 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Spatafora, e col suo coagente, il Sig. Gianluca Mauro Pellegrini.
3. Il 13 gennaio 2014, i motivi di appello concernente l’articolo 8 sono stati comunicati al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus, conformemente all’articolo 54 ? 3 dell’ordinamento della Corte.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1964 e risiede a Monterosi.
5. Il richiedente, pilota di aereo, ? il padre di due bambini, G.I. e D.A, nato rispettivamente nel 2002 e nel 2004 della relazione con la Sig.ra C.L.M, cittadina americana.
6. Il 24 gennaio 2007, l’ex-compagna del richiedente lasci? l’Italia coi suoi bambini ed and? negli Stati Uniti. Il 12 febbraio 2007, il richiedente investe le autorit? giudiziali di una domanda che mira al ritorno dei bambini. Un procedimento per rimozione internazionale di bambini fu aperto contro C.L.M. Il 27 maggio 2007, il tribunale di Phoenix ordin? il ritorno dei bambini e questi ultimi spettarono in Italia con loro madre. Risulta della pratica che, in seguito, con una sentenza del 23 gennaio 2014, il tribunale di Viterbo ha condannato C.L.M. per rimozione di bambini alla pena di undici mesi di reclusione.
7. Con un’ordinanza del 30 settembre 2008, il tribunale per bambini di Roma (“il tribunale”) affid? la guardia dei bambini alla madre ed autorizz? il padre ad incontrarli secondo le modalit? fissate dai servizi sociali.
8. Con un’ordinanza del 11 novembre 2008, il tribunale conferm? l’attribuzione della guardia dei bambini alla madre ed il diritto di visita del padre.
9. Il richiedente fece appello dell’ordinanza del tribunale dinnanzi alla corte di appello di Roma. Questa ordin? una perizia che mira a verificare la capacit? del richiedente e di C.L.M. ad esercitare il loro ruolo di genitori.
10. Il 26 maggio 2009, il perito deposit? il suo rapporto. Risulta di questo ultimo che i due genitori avevano una buona relazione coi bambini, ma che le gravi tensioni esistevano tra essi.
11. Con una decisione del 9 febbraio 2010, la corte di appello, tenendo conto delle indicazioni del perito cos? come delle difficolt? legato alla professione del richiedente, affid? la guardia dei bambini ai servizi sociali con mantenimento del collocamento al domicilio della madre ed accord? al richiedente il diritto di visita per due week-end con mese ed un pomeriggio con settimana.
12. Il 7 marzo 2011, il richiedente sporse querela contro C.L.M. per sottrazione di bambini, al motivo che si era allontanata dal luogo di residenza coi bambini. Lo stesso giorno, C.L.M. cade lamento contro il richiedente per attouchements sessuali su D.A. A partire da questa data, durante un anno circa, il richiedente non incontr? i suoi bambini.
13. Il 10 marzo 2011, il procuratore sottoline? che, in ragione dei comportamenti dei genitori, i minore erano esposti ad una situazione di stress molto grave e chiese la sospensione provvisoria dell’autorit? parentale dei due genitori.
14. Il 19 aprile 2011, il tribunale accolse la domanda di sospensione dell’autorit? parentale dei due genitori ed ordin? il collocamento provvisorio dei bambini in una struttura dei servizi sociali. Risulta della pratica che, il 3 maggio 2011, il tribunale ha ordinato il collocamento dei bambini a casa loro madre.
15. Una perizia fu ordinata dal tribunale per verificare se D.A. era stato effettivamente vittima di abusi sessuali.
16. Il 20 settembre 2011, il medico rese il suo rapporto ed afferm? che D.A. non presentava nessuno segno di violenza sessuale.
17. In settembre 2011, C.L.M. deposita una notizia compianta contro il richiedente per abusi sessuali su G.I.
18. Il 7 ottobre 2011, il tribunale ordin? il collocamento in posto di incontri tra il richiedente ed i suoi bambini in presenza degli assistenti sociali.
19. Gli incontri ebbero luogo solamente a partire dal 11 marzo 2012, a sapere cinque mesi pi? tardi.
20. Tra il 11 marzo ed i 20 lugli 2012, il richiedente ha incontrato i suoi bambini dodici volte, sempre in presenza degli assistenti sociali.
21. Il 30 luglio 2012, i servizi sociali depositarono alla cancelleria del tribunale il rapporto concernente lo svolgimento degli incontri. Risulta del rapporto che i bambini erano in una situazione di stress, che la madre era un ostacolo al ristabilimento dei rapporti col padre e che questo ultimo aveva delle difficolt? a gestire il comportamento dei bambini. I servizi sociali suggerirono una psicoterapia per i bambini.
22. Nell’ottobre 2012, la procura chiese al giudice delle investigazioni preliminari (“il GIP”) l’archiviazione dei due lamenti depositati contro il richiedente.
23. Tra il 20 luglio 2012 e gennai 2013, il richiedente non ha incontrato mai i suoi bambini. Risulta della pratica che gli incontri non sono stati realizzati in ragione del rifiuto dei bambini e della mancanza di cooperazione di C.L.M.
24. Ad una data non precisata, il richiedente cadde lamento contro la sua ex-compagna per attouchements sessuali sui bambini.
25. Con una decisione del 12 dicembre 2012, il tribunale per bambini stim? che le misure di natura tale da permettere di stabilire la relazione che esiste tra i bambini e loro padre erano necessari. Indic? che, sebbene il mantenimento del collocamento dei bambini al domicilio di loro madre non fosse augurabile in ragione della denigrazione del padre con la madre, il loro allontanamento della madre avrebbe costituito una misura troppo duro per i bambini. Per questi motivi, mantenne il collocamento dei bambini a casa loro madre, ordin? a questa ultima di eseguire le decisioni del tribunale e queste dei servizi sociali, ed autorizz? gli incontri, in presenza degli assistenti sociali, tra il padre ed i bambini. Il tribunale ordin? infine che gli incontri avessero luogo con o senza l’approvazione dei bambini, stimando che questi ultimi potevano essere condizionati dal comportamento della madre.
26. Il richiedente afferma avere incontrato i suoi bambini quattro o cinque volte tra gennaio e marzi 2013.
27. In seguito alla domanda della procura che mira all’archiviazione del lamento per abusi sessuali, il 19 aprile 2013 il GIP chiese alla procura di inseguire l’inchiesta e di formulare il capo di accusa contro il richiedente per attouchements sessuali.
28. Il 29 maggio 2013, il richiedente fu rinviato dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare (“il GUP”).
29. Il 19 novembre 2013, il tribunale per bambini incaric? il tutore di organizzare degli incontri tra il richiedente ed i bambini in ragione della necessit? di rinforzare i loro legami.
30. Il 30 gennaio 2014 fu emesso il decreto di determinazione dell’udienza preliminare che doveva tenersi il 17 marzo 2014.
31. Il 5 maggio 2014, il richiedente fu prosciolto per il capo di attouchements sessuali.
32. Il 11 giugno 2014, il tribunale di Roma respinse la domanda del richiedente che mira a questo che C.L.M. fosse decaduta della sua autorit? parentale, affid? congiuntamente la guardia dei bambini ai due genitori, fiss? la residenza principale dei bambini a casa la madre ed assegn? al richiedente un diritto di visita tutti i week-end.
33. Il 14 luglio 2014, C.L.M. domanda che gli incontri liberi tra i richiedenti ed i bambini fossero subordinati al seguito di una terapia di coppia. Il richiedente, in quanto a lui, chiese che i bambini non fossero affidati a C.L.M, che l’autorit? parentale di questa fosse sospesa e che un giorno con settimana fosse fissato per un progetto che mira ad un avvicinamento tra s? ed i suoi bambini con l’aiuto di un terapeuta.
34. Con una decisione del 23 settembre 2014, la corte di appello sospese gli incontri liberi del sabato e della domenica ed incaric? i servizi sociali di stabilire un nuovo calendario degli incontri, fissando al minimo un incontro con settimana in un luogo neutro, avendo per scopo di ristabilire, appena possibile, degli incontri liberi. Ordin? ai genitori di intraprendere, nell’interesse dei bambini, un percorso terapeutico destinato a permetterloro di sormontare i gravi dissensi l’oppositore, e questo di preferenza in comune, o se no individualmente presso di una struttura indicata dai servizi sociali o scelti di un comune accordo con essi. Secondo la corte di appello, bisognava tenere conto dello stato psicologico dei bambini, della complessit? della situazione e del conflitto che lacera i genitori, cos? come della lunga interruzione delle relazioni tra il padre ed i bambini e del male-essere di questi ultimi.
35. Il 16 gennaio 2015, un rapporto dei servizi sociali concernente lo svolgimento degli incontri fu depositato. Secondo questo rapporto, i bambini erano opposti all’idea di incontrare il richiedente. Sempre secondo il rapporto, G.I. aveva trovato su Internet delle notizie relative alla sua storia che sarebbero state pubblicate dal richiedente e poi modeste con la polizia, e lei era molto in collera contro suo padre.
36. Con una decisione del 20 gennaio 2015, la corte di appello, avuto riguardo al rapporto dei servizi sociali ed alla necessit? di comprendere le ragioni reali per che i bambini mostravano un atteggiamento negativo verso loro padre, conferm? la decisione del 23 settembre 2014, e chiese ai servizi sociali di agire urgentemente e di accelerare la partenza del percorso terapeutico previsto nella sua decisione del 23 settembre 2014, paragrafo 34 sopra.
37. In 2015, il richiedente incontr? G.I. diciassette volte e D.A. quindici volte.
38. Risulta di un rapporto dei servizi sociali del 8 gennaio 2016 che, durante gli ultimi incontri di dicembre 2015, D.A. sembrava in regressione ed aveva espresso una grande aggressivit? contro il richiedente, mentre G.I. aveva avuto un atteggiamento di apertura verso suo padre.
39. Il 9 maggio 2016, un rapporto dei servizi sociali fu depositato. Questo rapporto indicava che la relazione tra G.I. ed il richiedente si era migliorata un poco, mentre i rapporti con D.A. erano sempre molto tesi in ragione delle accuse del bambino in quanto agli attouchements sessuali con suo padre. Secondo il rapporto, l’atteggiamento di C.L.M. e del suo compagno che tende a demonizzare ed a denigrare il richiedente nuoceva a questo ultimo. Sempre secondo il rapporto, la lealt? dei bambini verso loro madre li impediva di avvicinarsi di loro padre. Infine, secondo il rapporto, nessuna possibilit? di avvicinamento tra i richiedenti e D.A non erano considerabili a questo momento.
40. Con una decisione del 7 giugno 2016, la corte di appello di Roma, basandosi sui rapporti dei servizi sociali e prendendo in considerazione la complessit? della situazione, l’intensit? del conflitto esistente tra i genitori e le loro incapacit? a fare delle scelte comuni concernente i bambini, annull? la sua precedente decisione ed affid? la guardia dei bambini ai servizi sociali con determinazione della loro residenza principale a casa la madre. La corte di appello intim? alla madre di non cavalcare i bambini contro il richiedente. Trattandosi degli incontri, annull? la sua precedente decisione ed incaric? i servizi sociali di contemplare un sostegno personalizzato affinch? D.A. potesse riannodare al pi? presto dei legami col richiedente. In quanto agli incontri con G.I, incaric? i servizi sociali di contemplare e di organizzare di prima degli incontri in presenza di una persona dei servizi sociali per giungere alla fine agli incontri liberi.
41. Il richiedente afferma avere incontrato D.A. l’ultima volta il 21 aprile 2016 e G.I. il 22 giugno 2016.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
42. Il diritto interno pertinente si trova descrive nel sentenza Strumia c. Italia (no53377/13, ?? 73-78, 23 giugno 2016.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELLL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
43. Il richiedente adduce che la durata del procedimento penale sugli abusi sessuali ha compromesso la sua relazione coi suoi bambini. Inoltre, adduce che le decisioni delle giurisdizioni interne che non avrebbero ?uvr? in favore di un avvicinamento tra egli ed i suoi bambini, hanno recato offesa al suo diritto al rispetto della vita familiare come previsto con l’articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione ? formulata cos?:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
44. Il Governo combatte la tesi del richiedente.
A. Sull’ammissibilit?
45. Il Governo eccepisce della no-esaurimento delle vie di ricorso interni ai motivi che il richiedente non si ? ricorso in cassazione contro la decisione della corte di appello del 9 febbraio 2010, paragrafo 11 sopra, e che non ha fatto appello n? della decisione del tribunale del 7 ottobre 2011, paragrafo 18 sopra, n? di quella del 12 dicembre 2012, paragrafo 25 sopra. A questo riguardo, il Governo sostiene che il richiedente avrebbe potuto chiedere la revisione di queste decisioni basandosi sull’articolo 333 del codice civile.
46. Il richiedente afferma avere sempre esaurito le vie di ricorso interni. Indica che ha investito a pi? riprese il tribunale per bambini e la corte di appello tra 2007 e 2016. Si riferisce in particolare a tutte le decisioni intervenute tra 2007 e giugni 2016.
47. La Corte ricorda che le decisioni del tribunale per bambini che cadono in particolare sul diritto di visita non rivestono un carattere definitivo e che possono, quindi, essere modificate ogni momento in funzione degli avvenimenti legati alla situazione in causa. Cos?, l’evoluzione del procedimento interno ? la conseguenza del carattere non definitivo delle decisioni del tribunale per bambini che cadono sul diritto di visita. Peraltro, la Corte nota nello specifico che il richiedente adduce che non ? stato in grado di esercitare pienamente il suo diritto di visita da gennaio 2007 e che ha introdotto la sua richiesta dinnanzi a lei il 2 agosto 2013 dopo avere investito a pi? riprese il tribunale per bambini che si era pronunciato sul suo diritto. Osserva che il richiedente aveva a sua disposizione questa via di ricorso interno per lamentarsi dell’interruzione dei contatti con la sua ragazza, Strumia c. Italia, no 53377/13, ? 90, 23 giugno 2016, Lombardo c,. Italia, no 25704/11, ? 63, 29 gennaio 2013, e Nicol? Santilli c. Italia, no 51930/10, ? 46, 17 dicembre 2013.
48. Tenuto conto di questi elementi, la Corte stima che il richiedente ha esaurito le vie di ricorsi disponibili e che c’? luogo di respingere l’eccezione sollevata dal Governo.
49. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
50. Il richiedente indica che, nonostante la condanna di C.L.M. per rimozione di bambini, i giudici hanno deciso di mantenere la residenza principale dei bambini a casa lei ed il suo compagno. Aggiunge che il tribunale per bambini ha autorizzato anche il compagno di C.L.M. a portare i bambini agli incontri organizzati con lui. Precisa che, dal lamento del richiedente del 7 marzo 2011 per abusi sessuali, ha potuto incontrare solamente i suoi bambini per la prima volta il 9 marzo 2012, poi il 30 marzo 2012 ed il 19 aprile 2012.
51. Indica sebbene ha incontrato i suoi bambini durante le otto tra marzo e lugli 2012, e durante le quaranta ed uno tra gennaio 2013 e giugni 2014, ci? che farebbe una media di un’ora e venticinque minuti con mese, durata insufficiente ai suoi occhi per il mantenimento di una vera relazione coi suoi bambini.
52. Il richiedente rimprovera alle autorit? di avere lasciato i bambini in un ambiente ostile durante tre anni, e questo nonostante le perizie che avevano, secondo lui, messi in luce la sua denigrazione con la madre, paragrafo 25 sopra, e di non avere preso nessuna misura per favorire un reale avvicinamento tra egli ed i suoi bambini.
53. Secondo il Governo, risulta delle decisioni delle giurisdizioni interne che queste ultime hanno sempre agito nell’interesse dei bambini. Il Governo indica che la decisione di interrompere durante certi periodi le relazioni tra i bambini e loro padre sono stati presi in ragione della sofferenza psicologica che avrebbero provocato per i bambini. Precisa che, in 2013, i bambini hanno incontrato regolarmente il richiedente in presenza dei servizi sociali perch? non sarebbero stati prestiti per un nuovo tipo di relazione con loro padre. Aggiunge che un sostegno psicologico ? stato fornito ai minore.
54. In quanto alla durata del procedimento penale, il Governo sostiene che era normale avuto riguardo all’importanza delle accuse, alla complessit? del procedimento-dovuta in particolare all’et? dei bambini-ed al comportamento delle parti. Di pi?, indica che, durante la durata del procedimento penale, il richiedente ha potuto continuare ad incontrare i suoi bambini e che le autorit? hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere i minore. Secondo il Governo, la durata del procedimento penale non ha avuto nessuna conseguenza negativa, i bambini avendo negato ad ogni modo di vedere il richiedente in ragione delle accuse portate contro lui.
2. Valutazione della Corte
55. La Corte ricorda che, per un genitore ed il suo bambino, essere rappresentato insieme un elemento fondamentale della vita familiare, Kutzner c. Germania, no 46544/99, ? 58, CEDH 2002, e che le misure interne che i ne impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione, K. e T. c. Finlandia [GC], no 25702/94, ? 151, CEDH 2001 VII.
56. Come la Corte l’ha ricordato a pi? riprese, se l’articolo 8 della Convenzione ha essenzialmente per oggetto di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si accontenta di comandare allo stato di astenersi delle uguali ingerenze: degli obblighi positivi inerenti possono aggiungersi a questo impegno piuttosto negativo ad un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Queste possono implicare l’adozione di misure che mirano al rispetto della vita familiare fino nelle relazioni degli individui tra essi di cui il collocamento in posto di un arsenale giuridico adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, cos? come il rispetto delle decisioni giudiziali, o delle misure specifiche adeguate (vedere, mutatis mutandis, Zawadka c. Polonia, n? 48542/99, ? 53, 23 giugno 2005. Questo arsenale deve permettere allo stato di adottare delle misure proprie a riunire il genitore ed il suo bambino, ivi compreso in caso di conflitto che oppone i due genitori (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo Zenide c. Romania, no 31679/96, ? 108, CEDH 2000 I, Sylvester c. Austria, i nostri 36812/97 e 40104/98, ? 68, 24 aprile 2003, Zavel ?c,. Repubblica ceca, no 14044/05, ? 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, no 35978/02, ? 80, 12 gennaio 2006. Peraltro, gli obblighi positivi non si limitano a badare a ci? che il bambino possa raggiungere suo genitore o avere un contatto con lui; inglobano anche l’insieme delle misure preparatorie che permettono di giungere a questo risultato (vedere, mutatis mutandis, Kosmopoulou c. Grecia, no 60457/00, ? 45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c,. Romania, no 4023/04, ? 95, 26 maggio 2009, Ignaccolo Zenide, precitato, ?? 105 e 112, e Sylvester, precitato, ? 70.
Nei due casi, bisogna avere esattamente riguardo equilibrio a predisporre tra gli interessi concorrenti dell’individuo e della societ? nel suo insieme tenendo tuttavia conto di ci? che l’interesse superiore del bambino deve costituire la considerazione determinante, Gnahor? c. Francia, no 40031/98, ? 59 CEDH 2000 IX, potendo, secondo la sua natura e la sua gravit?, il prevalere su quello dei genitori, Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, ? 66, CEDH 2003 VIII.
57. Inoltre, la Corte ricorda che, per essere adeguate, le misure proprie a riunire il genitore ed il suo bambino devono essere messi velocemente a posto, perch? lo scorrimento del tempo pu? avere delle conseguenze irrimediabili per le relazioni tra i bambini e quello dei genitori che non vive con lui (vedere, mutatis mutandis, Ignaccolo-Zenide, precitato, ? 102, Sindaco c. Portogallo, no 48206/99, ? 74, CEDH 2003 VII, Pini ed altri c. Romania, i nostri 78028/01 e 78030/01, ? 175, CEDH 2004 V (brani), Bianchi c. Svizzera, no 7548/04, ? 85, 22 giugno 2006, e Mincheva c. Bulgaria, no 21558/03, ? 84, 2 settembre 2010. Il fattore tempo riveste un’importanza particolare dunque perch? ogni ritardo procedurale rischia di decidere in fatto il problema in controversia, H. c. Regno Unito, sentenza del 8 luglio 1987, serie Ha no 120, pp. 63-64, ?? 89-90; P.F. c. Polonia, no 2210/12, ? 56, 16 settembre 2014.
58. La Corte ricorda sebbene il fatto che gli sforzi delle autorit? sono stati vani non conduce automaticamente alla conclusione che lo stato ha mancato agli obblighi positivi che derivano per lui dell’articolo 8 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Mihailova, precitato, ? 82. Difatti, l’obbligo per le autorit? nazionali di prendere delle misure proprie a riunire il bambino ed il genitore con che non vive non ? assoluto, e la comprensione e la cooperazione dell’insieme delle persone riguardate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorit? nazionali devono sforzarsi di facilitare uguale collaborazione, un obbligo per esse di ricorrere in materia alla coercizione saprebbe essere limitata solamente: occorre loro tenere conto degli interessi e dei diritti e libert? di queste stesse persone, e, in particolare, degli interessi superiori del bambino e dei diritti che sono conferiti a questo ultimo con l’articolo 8 della Convenzione, Volesk? c. Repubblica ceca, no 63267/00, ? 118, 29 giugno 2004. Come la giurisprudenza della Corte lo riconosce in modo costante, la pi? grande prudenza si imporsi quando si tratta di ricorrere alla coercizione in questa tenuta delicata, Mitrova e Savik c. l’ex-repubblica iugoslava di Macedonia, no 42534/09, ? 77, 11 febbraio 2016, e Reigado Ramos c. Portogallo, no 73229/01, ? 53, 22 novembre 2005, e l’articolo 8 della Convenzione non saprebbero autorizzare un genitore a fare prendere delle misure pregiudizievoli alla salute ed allo sviluppo del bambino, Elsholz c. Germania [GC], n? 25735/94, ?? 49 50, CEDH 2000 VIII.
59. La Corte ricorda infine che, se l’articolo 8 non rinchiude nessuna condizione esplicita di procedimento, il processo decisionale legato alle misure di ingerenza deve essere equo e proprio a rispettare gli interessi protetti da questa disposizione. Egli decide quindi di determinare, in funzione delle circostanze di ogni specifico ed in particolare della gravit? delle misure a prendere, se i genitori hanno potuto giocare nel processo decisionale, considerato come un tutto, un ruolo abbastanza grande per accordare loro la protezione richiesta dei loro interessi. Nella negativa, c’? trasgressione al rispetto della loro vita familiare e l’ingerenza risultando dalla decisione non saprebbe passare per “necessario” al senso dell’articolo 8, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, ? 64, serie Ha no 121.
60. Nello specifico, la Corte stima che c’? luogo di esaminare separatamente i motivi di appello derivati dell’articolo 8 della Convenzione e proporsiti di cominciare il suo esame sotto l’angolo del risvolto procedurale di questa disposizione.
ha, in quanto ai ritardi irragionevoli che sarebbero sopraggiunti nel procedimento penale condotto contro il richiedente
61. Il richiedente si lamenta che la durata del procedimento penale abbia prolungato la sua separazione di coi suoi bambini e che abbia fatto ostacolo alla costruzione di una vera relazione.
62. La Corte rileva di prima che il richiedente era sospettato di avere commesso degli abusi sessuali sulla persona dei suoi bambini, C.L.M. avendo depositato un lamento penale in questo senso nel marzo 2011. Perci? stima lei che, aspettando la conclusione dell’inchiesta preliminare, l’interesse dei bambini giustificava la sospensione e la restrizione del diritto parentale e del diritto di visita del richiedente, e che legittimava l’ingerenza nel diritto dell’interessato al rispetto della sua vita familiare. L’ingerenza era dunque, fino al termine dell’inchiesta preliminare, “necessario alla protezione dei diritti di altrui”, nello specifico i diritti dei bambini.
63. Tuttavia, questo stesso interesse dei bambini esigeva anche di permettere al legame familiare di svilupparsi di nuovo appena le misure preso non erano apparse pi? come necessario, Olsson c. Svezia (no 2), no 13441/87, ? 90, serie Ha no 250.
64. La Corte ricorda poi che pu? prendere anche in conto, sul terreno dell’articolo 8 della Convenzione, la durata del processo decisionale delle autorit? interne cos? come ogni procedimento giudiziale connesso. Un ritardo nel procedimento rischia difatti, sempre in simile caso di decidere la controversia con un fatto compiuto. Ora un rispetto effettivo della vita familiare comanda che le relazioni future tra affine e bambino si regolano sull’unica baso dell’insieme degli elementi pertinenti, e non col semplice scorrimento del tempo, W. c. Regno Unito, precitato, ?? 64 e 65, e Covezzi e Morselli c. Italia, no 52763/99, ? 136, 9 maggio 2003.
65. Nello specifico, la Corte nota che, in ottobre 2012, in seguito al rapporto di perizia, datato del 20 settembre 2011 secondo che il bambino non presentava nessuno segno di violenza, paragrafo 16 sopra, la procura del tribunale di Viterbo ha aspettato tredici mesi prima di chiedere al GIP l’archiviazione dei lamenti penali.
66. La Corte constata che il GIP ha aspettato pi? di sei mesi prima di pronunciarsi sulla domanda di archiviazione della procura. Durante questo tempo, il richiedente non ha potuto esercitare la minima influenza sulla conclusione del procedimento e non ha avuto a disposizione nessuno ricorso un ricorso che gli permette di fare accelerare il procedimento. Inoltre, tra le date alla quale l’interessato ? stato rinviato in giudizio, 29 maggio 2013, e la data alla quale il GUP ha tenuto l’udienza preliminare, 17 marzo 2014, e si ? pronunciato sul fondo della causa, quasi dieci mesi sono passati.
67. La Corte non ? persuasa che un tale termine era necessario. Perci?, conclude ad un ritardo ingiustificato da parte delle autorit? nazionali. Inoltre, durante questo periodo, il richiedente ha avuto un accesso limitato ai suoi bambini. Difatti, in seguito alla decisione del tribunale del 12 dicembre 2012 ordinando alla madre dei bambini di eseguire le decisioni del tribunale e queste dei servizi sociali che impongono che gli incontri avessero luogo stesso in caso di reticenza dei bambini, uniche alcuni incontri tra i richiedenti ed i suoi bambini sono stati organizzati. Di pi?, l’interessato ha dovuto aspettare la decisione di proscioglimento per chiedere ad essere ristabilito nella sua autorit? parentale e potere esercitare un diritto di visita allargata.
68. Per la Corte, un sovrappi? di zelo e di rapidit? si imporsi nell’adozione di una decisione toccare ai diritti garantiti dall’articolo 8 della Convenzione. Ricorda che la posta del procedimento per il richiedente esigeva un trattamento urgente, perch? il passaggio del tempo pu? avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il bambino ed i genitori che non vivono con lui. Difatti, la rottura di contatto con un bambino molto giovane pu? condurre ad un’alterazione crescente della sua relazione con suo genitore.
69. La Corte osserva che, se la restrizione delle relazioni tra i richiedenti ed i suoi bambini erano giustificati finch? il procedimento penale contro il richiedente non era finito, dei ritardi irragionevoli sono sopraggiunti nel procedimento penale che ha avuto un impatto diretto e determinando sul diritto alla vita familiare dell’interessato. Del fatto delle carenze constatate, Errico c. Italia, no 29768/05, ? 61, 24 febbraio 2009, nello svolgimento di questo procedimento, la Corte non saprebbe considerare dunque che le autorit? italiane hanno preso tutte le misure necessarie che si poteva esigere ragionevolmente di esse per restaurare la vita familiare del richiedente coi suoi bambini, nel loro interesse a tutti.
70. Allo visto di ci? che precede, la Corte conclude alla violazione dell’articolo 8 della Convenzione su questo punto.
b, in quanto alle misure prese dalle autorit? per fare rispettare il diritto di visita del richiedente in seguito al suo proscioglimento,
71. La Corte stima che, avuto riguardo alle circostanze che gli sono sottoposte, il suo compito consiste in esaminare se le autorit? nazionali hanno preso tutte le misure che si poteva esigere ragionevolmente di esse per mantenere i legami tra il richiedente ed i suoi bambini, Bondavalli c. Italia, no 35532/12, ? 75, 17 novembre 2015, ed ad esaminare il modo di cui le autorit? sono intervenute per facilitare l’esercizio del diritto di visita del richiedente come definito con le decisioni di giustizia, Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, ? 58, serie Ha no 299 Ha, e Kuppinger c. Germania, n 62198/11, ? 105, 15 gennaio 2015. Ricorda anche che, in una causa di questo tipo, il carattere adeguato di una misura si giudica alla rapidit? del suo collocamento in ?uvre, Piazzi c. Italia, no 36168/09, ? 58, 2 novembre 2010.
72. La Corte ricorda che ha concluso nello specifico che la durata del procedimento penale contro il richiedente era eccessiva e che le autorit? italiane non hanno preso tutte le misure necessarie che si poteva esigere ragionevolmente di esse per restaurare la vita familiare del richiedente coi suoi bambini, paragrafo 69 sopra. Di pi?, ricorda che, il richiedente si era stato separato prima, per molto tempo dai suoi bambini all’epoca della loro rimozione operata da C.L.M. , paragrafo 6 sopra, e che, durante l’inchiesta penale, la mancanza di cooperazione di C.L.M. aveva reso difficile lo svolgimento degli incontri. Di conseguenza, al momento del proscioglimento del richiedente in 2014, la relazione tra questi ed i suoi bambini erano complessi.
73. La Corte nota che risulta degli sviluppi recenti del procedimento che, dal proscioglimento del richiedente nel maggio 2014, le autorit? interne hanno esposto degli sforzi per permettergli di esercitare il suo diritto di visita. In particolare, i servizi sociali hanno organizzato la tenuta degli incontri secondo le modalit? previste, parecchie perizie psicologiche dei bambini sono state ordinate e dei rapporti sullo svolgimento degli incontri sono stati redatti. Il richiedente ha dovuto fare per? fronte al rifiuto dei suoi bambini, pi? particolarmente a quello di D.A, di vedere egli e di annodare una relazione con lui.
74. Da maggio 2014, il tribunale e la corte di appello si sono pronunciate a pi? riprese, paragrafi 32, 34, 36 e 40 sopra, modificando l’esercizio del diritto di visita del richiedente sul fondamento delle perizie realizzate. La Corte stima che, confrontate alle gravi incomprensioni che esistono tra i due genitori, le autorit? hanno preso, a partire da 2014, le misure necessarie per incitare questi a collaborare e per ristabilire le relazioni tra il richiedente ed i suoi bambini. Difatti, parecchi rapporti dei servizi sociali sono stati depositati; un percorso terapeutico per i genitori ? stato ordinato, i bambini sono stati preparati e sono stati corredati agli incontri con gli operatori dei servizi sociali che hanno seguito attentamente gli incontri e hanno informato il tribunale e la corte di appello.
75. La Corte riconosce che le autorit? erano confrontate nello specifico ad una situazione molto difficile che derivava in particolare delle gravi incomprensioni reciproche dei genitori e dei lamenti reciproci di questi. Il mancata realizzazione del diritto di visita del richiedente era difatti, soprattutto imputabile al rifiuto manifesto della madre, poi a quello dei bambini, suscitati da questa. Ci? che ?, ricorda che una mancanza di cooperazione tra i genitori separati non pu? dispensare le autorit? competenti di mettere in ?uvre tutti i mezzi suscettibili di permettere il mantenimento del legame familiare, Nicol? Santilli, precitato, ? 74, Lombardo, precitato, ? 91, e Zavel, ?precitato, ? 52. A questo riguardo, la Corte ricorda che appartiene allo stato convenuto di scegliere i mezzi che gli permettono di garantire il rispetto degli obblighi positivi che derivano per lui dell’articolo 8. Nella presente causa, la Corte ha per compito di esaminare se le misure adottate dalle autorit? italiane erano adeguate e sufficienti.
76. Nello specifico, la Corte stima che le autorit? hanno preso le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del richiedente (vedere, ha contrario, Bondavalli, precitato ? 81, Macready c. Repubblica ceca, i nostri 4824/06 e 15512/08, ? 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, precitato, ? 61. Hanno preso delle misure utili che mirano all’instaurazione di contatti effettivi (vedere, ha contrario, Lombardo, precitato, ? 92, e Piazzi, precitato, ? 61, ed esse hanno messo in posto un progetto che mira all’avvicinamento tra il richiedente ed i suoi bambini.
77. Avuto riguardo all’insieme degli elementi che precedono ed al margine di valutazione dello stato convenuto in materia, la Corte considera che le autorit? nazionali hanno, a partire da maggio 2014, spiegato gli sforzi che si poteva esigere ragionevolmente di esse per garantire il rispetto del diritto di visita del richiedente, conformemente alle esigenze del diritto al rispetto della vita familiare garantita con l’articolo 8 della Convenzione. Non c’? stata dunque violazione del diritto alla vita familiare del richiedente su questo punto.
II. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
78. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
79. Il richiedente richiede 1 000 000 euro (EUR, per danno patrimoniale e 1 000 000 EUR per danno morale,).
80. Il Governo contesta le pretese del richiedente ed in domanda il rigetto.
81. Non vedendo di legame di causalit? tra le violazioni constatata ed il danno patrimoniale addotto, la Corte respinge questa domanda. In compenso, considera che c’? luogo di concedere al richiedente 5 000 EUR per danno giuridico.
B. Oneri e spese
82. Il richiedente chiede anche 22 894,37 EUR per gli oneri e spese che avrebbe impegnato dinnanzi alla Corte pi? 800 EUR per gli oneri di traduzione.
83. Il Governo considera che la somma richiesta ? eccessiva ed invita la Corte a respingere la domanda.
84. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente non pu? ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese che nella misura in cui si trovano stabilisco la loro realt?, la loro necessit? ed il carattere ragionevoli del loro tasso. Nello specifico, tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza, la Corte stima ragionevole l’intimo di 7 000 EUR a titolo degli oneri e spese per il procedimento dinnanzi alla Corte e l’accordo al richiedente.
C. Interessi moratori
85. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione a ragione dei ritardi irragionevoli sopraggiunti nel procedimento penale condotto contro il richiedente;
3. Stabilisce che non c’? stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in quanto alle misure prese dalle autorit? per fare rispettare il diritto di visita del richiedente;
4. Stabilisce
a), che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme:
i. 5 000 EUR, cinquemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,
ii. 7 000 EUR, settemila euro, pi? ogni importo che pu? essere dovuto dal richiedente a titolo di imposta, per oneri e spese,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
5. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 23 febbraio 2017, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Abele Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
Cancelliere Presidentessa