A.N.P.T.ES. Associazione Nazionale per la Tutela degli Espropriati. Oltre 5.000 espropri trattati in 15 anni di attività.
Qui trovi tutto cio che ti serve in tema di espropriazione per pubblica utilità.

Se desideri chiarimenti in tema di espropriazione compila il modulo cliccando qui e poi chiamaci ai seguenti numeri: 06.91.65.04.018 - 340.95.85.515

Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

AFFAIRE CUCCARO GRANATELLI c. ITALIE

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 41, P1-1
Numero: 19830/03/2005
Stato:
Data: 2005-12-08 00:00:00
Organo: Sezione Terza
Testo Originale

Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimenti nazionali e della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA CUCCARO GRANATELLI C. ITALIA
(Richiesta no 19830/03)
SENTENZA
STRASBURGO
8 dicembre 2005
DEFINITIVO
08/03/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Cuccaro Granatelli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
L. Caflisch, C. B?rsan, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.re A. Gyulumyan,
R. Jaeger, giudici, e del Sig. Sig. Villiger, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 17 novembre 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 19830/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. M C. G. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 13 ottobre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. A. F. M, avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagente successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 24 febbraio 2005, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1945 e ha risieduto a Roma.
5. E?l proprietario di un appartamento, che aveva affittato al Sig. C.
6. Con una lettera raccomandata del 30 novembre 1985, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine all’affitto, il 31 dicembre 1987, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
7. Con un atto notificato il 13 marzo 1987, il richiedente reiter? il parere di disdetta e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
8. Con un’ordinanza del 26 giugno 1987, questo ultimo conferm? formalmente la fine dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1988. Questa decisione divent? esecutiva il 26 giugno 1987.
9. Il 16 agosto 1988, il richiedente notific? all’inquilino di liberare l’appartamento.
10. Il 21 gennaio 1989, gli notific? un avviso di sfratto per il 14 marzo 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Il 14 gennaio 1993, il richiedente fece una dichiarazione solenne, dichiarazione di urgente necessit?, che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per ospitare suo figlio.
12. Tra il 14 marzo 1989 ed il 16 aprile 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a trentasette tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, perch? il richiedente non ha potuto beneficiare mai del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
13. Il 2 maggio 1997, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
14. Il diritto e le pratica interne pertinenti figurano nelle sentenze Mascolo c. Italia, no 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004, e Lo Tufo c. Italia, (no 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
15. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
16. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione la cui parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
17. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a queste del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c). Italia [GC], no 22774/93, ? 46-75, CEDH 1999-V, Lunari c. Italia, no 21463/96, ?? 34-46, 11 gennaio 2001, e Palumbo c. Italia, no 15919/89, ?? 33-48, 30 novembre 2000.)
18. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa otto anni ed un mese a contare dal primo tentativo di sfratto effettuato dall’ufficiale giudiziario di giustizia prima di potere ricuperare il suo appartamento.
19. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
21. Il richiedente richiede il risarcimento del danno materiale subito in primo luogo. Difatti, ? stato nell’impossibilit? di affittare il suo appartamento ad un prezzo di mercato libero o di ospitare suo figlio. Si rimette per ci? alla saggezza della Corte ma chiede una somma non inferiore a 5 000 euro (EUR).
22. Il Governo contesta questa pretesa.
23. La Corte osserva innanzitutto che il Governo non avanza nessuno argomento a proposito della possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte di cassazione di impegnare un procedimento in danni interessi contro lo stato a seguito alla mancanza, non giustificata, di assistenza della forza pubblica (vedere Mascolo precitato, ?? 34-44, e Lo Tufo precitato, ?? 37-48,).
24. Nota poi che il richiedente pu? investire le giurisdizioni civili al senso dell’articolo 1591 del codice civile introducendo una domanda in risarcimento contro il suo vecchio inquilino per ottenere il rimborso del danno subito seguito alla restituzione tardiva dell’appartamento.
25. Difatti, si tratta nello specifico di danni derivanti dal comportamento illegale dell’inquilino che, a prescindere dalla cooperazione dello stato nel collocamento in esecuzione della decisione giudiziale di sfratto, aveva il dovere di restituire l’appartamento alla proprietaria. La violazione del diritto del richiedente al rispetto del suo bene ? innanzitutto la conseguenza del comportamento illegale del suo inquilino. La violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione constatata dalla Corte ed imputabile di ordine procedurale ? allo stato e lei ? posteriore alla condotta dell’inquilino.
26. La Corte constata di conseguenza che il diritto interno italiano permette di cancellare le conseguenze materiali della violazione e stima che ci sia luogo di respingere la domanda di soddisfazione equa per danno materiale (vedere Mascolo precitato, ? 55, e Lo Tufo precitato, ? 69,).
B. Danno morale
27. Il richiedente chiede una somma non inferiore a 10 000 EUR.
28. Il Governo contesta questa pretesa.
29. La Corte stima che il richiedente ha subito un danno morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 8 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
30. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese secondo la seguente ripartizione:
– 1 663,09 EUR per oneri e spese incorse dinnanzi alle giurisdizioni interne;
– una somma non inferiore a 7 000 EUR per oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
31. Il Governo contesta queste pretese.
32. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 1 500 EUR per oneri e spese concernenti il procedimento nazionale e 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte ed accorda questi importi al richiedente.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 8 000 EUR (ottomila euro) per danno morale,;
ii. 3 500 EUR (tremila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 8 dicembre 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Marco Villiger Bo?tjan il Sig. Zupancic
Cancelliere aggiunto Presidente

Testo Tradotto

Conclusion Violation de P1-1 ; Violation de l’art. 6-1 ; Pr?judice moral – r?paration p?cuniaire ; Remboursement partiel frais et d?pens – proc?dures nationale et de la Convention
TROISI?ME SECTION
AFFAIRE CUCCARO GRANATELLI c. ITALIE
(Requ?te no 19830/03)
ARR?T
STRASBOURG
8 d?cembre 2005
D?FINITIF
08/03/2006
Cet arr?t deviendra d?finitif dans les conditions d?finies ? l?article 44 ? 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l?affaire Cuccaro Granatelli c. Italie,
La Cour europ?enne des Droits de l?Homme (troisi?me section), si?geant en une chambre compos?e de :
MM. B.M. Zupancic, pr?sident,
L. Caflisch,
C. B?rsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mmes A. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Apr?s en avoir d?lib?r? en chambre du conseil le 17 novembre 2005,
Rend l?arr?t que voici, adopt? ? cette date :
PROC?DURE
1. A l?origine de l?affaire se trouve une requ?te (no 19830/03) dirig?e contre la R?publique italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme A. M C. G. (? la requ?rante ?), avait saisi la Commission europ?enne des Droits de l?Homme (? la Commission ?) le 13 octobre 1997 en vertu de l?ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libert?s fondamentales (? la Convention ?).
2. La requ?rante est repr?sent?e par Me A. F. M, avocate ? Rome. Le gouvernement italien (? le Gouvernement ?) a ?t? repr?sent? successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. Le 24 f?vrier 2005, la Cour a d?clar? la requ?te recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L?ESP?CE
4. La requ?rante est n?e en 1945 et r?side ? Rome.
5. Elle y est propri?taire d?un appartement, qu?elle avait lou? ? M. C.
6. Par une lettre recommand?e du 30 novembre 1985, la requ?rante informa le locataire de son intention de mettre fin au bail, soit le 31 d?cembre 1987, et le pria de lib?rer les lieux avant cette date.
7. Par un acte notifi? le 13 mars 1987, la requ?rante r?it?ra l?avis de cong? et assigna l?int?ress? ? compara?tre devant le juge d?instance de Rome.
8. Par une ordonnance du 26 juin 1987, ce dernier confirma formellement la fin du bail et d?cida que les lieux devaient ?tre lib?r?s au plus tard le 31 d?cembre 1988. Cette d?cision devint ex?cutoire le 26 juin 1987.
9. Le 16 ao?t 1988, la requ?rante signifia au locataire de lib?rer l?appartement.
10. Le 21 janvier 1989, elle lui signifia un avis d?expulsion pour le 14 mars 1989 par voie d?huissier de justice.
11. Le 14 janvier 1993, la requ?rante fit une d?claration solennelle (dichiarazione di urgente necessit?) qu?elle avait un besoin urgent de r?cup?rer l?appartement pour y loger son fils.
12. Entre le 14 mars 1989 et le 16 avril 1997, l?huissier de justice proc?da ? trente-sept tentatives d?expulsion. Ces tentatives se sold?rent toutes par un ?chec, car la requ?rante n?a jamais pu b?n?ficier du concours de la force publique pour ex?cuter la proc?dure d?expulsion.
13. Le 2 mai 1997, la requ?rante r?cup?ra son appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans les arr?ts Mascolo c. Italie (no 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004) et Lo Tufo c. Italie, (no 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALL?GU?E DE L?ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L?ARTICLE 6 ? 1 DE LA CONVENTION
15. La requ?rante se plaint de l?impossibilit? prolong?e de r?cup?rer son appartement, faute d?octroi de l?assistance de la force publique. Elle all?gue la violation du droit de propri?t?, tel que reconnu ? l?article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
? Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ?tre priv? de sa propri?t? que pour cause d?utilit? publique et dans les conditions pr?vues par la loi et les principes g?n?raux du droit international.
Les dispositions pr?c?dentes ne portent pas atteinte au droit que poss?dent les Etats de mettre en vigueur les lois qu?ils jugent n?cessaires pour r?glementer l?usage des biens conform?ment ? l?int?r?t g?n?ral ou pour assurer le paiement des imp?ts ou d?autres contributions ou des amendes. ?
16. La requ?rante all?gue aussi un manquement ? l?article 6 ? 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
? Toute personne a droit ? ce que sa cause soit entendue (…) dans un d?lai raisonnable, par un tribunal (…) qui d?cidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caract?re civil (…) ?
17. La Cour a d?j? trait? ? maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables ? celles du cas d?esp?ce et a constat? la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 ? 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, ? 46-75, CEDH 1999-V, Lunari c. Italie, no 21463/96, ?? 34-46, 11 janvier 2001, et Palumbo c. Italie, no 15919/89, ?? 33-48, 30 novembre 2000).
18. La Cour a examin? la pr?sente affaire et consid?re que le Gouvernement n?a fourni aucun fait ni argument pouvant mener ? une conclusion diff?rente dans le cas pr?sent. Elle constate que la requ?rante a d? attendre environ huit ans et un mois ? compter de la premi?re tentative d?expulsion effectu?e par l?huissier de justice avant de pouvoir r?cup?rer son appartement.
19. Par cons?quent, dans cette affaire, il y a eu violation de l?article 1 du Protocole no 1 et de l?article 6 ? 1 de la Convention.
II. SUR L?APPLICATION DE L?ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l?article 41 de la Convention,
? Si la Cour d?clare qu?il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d?effacer qu?imparfaitement les cons?quences de cette violation, la Cour accorde ? la partie l?s?e, s?il y a lieu, une satisfaction ?quitable. ?
A. Dommage mat?riel
21. La requ?rante r?clame en premier lieu la r?paration du pr?judice mat?riel subi. En effet, elle a ?t? dans l?impossibilit? de louer son appartement ? un prix de march? libre ou d?y loger son fils. Elle s?en remet ? la sagesse de la Cour mais demande une somme non inf?rieure ? 5 000 euros (EUR).
22. Le Gouvernement conteste cette pr?tention.
23. La Cour observe tout d?abord que le Gouvernement n?avance aucun argument au sujet de la possibilit? qui semble avoir ?t? d?velopp?e dans la jurisprudence de la Cour de cassation d?engager une proc?dure en dommages int?r?ts ? l?encontre de l?Etat suite ? l?absence, non justifi?e, d?assistance de la force publique (voir Mascolo pr?cit?, ?? 34-44, et Lo Tufo pr?cit?, ?? 37-48).
24. Elle note ensuite que la requ?rante peut saisir les juridictions civiles au sens de l?article 1591 du code civil en introduisant une demande en r?paration contre son ancien locataire afin d?obtenir le remboursement du pr?judice subi suite ? la restitution tardive de l?appartement.
25. En effet, il s?agit en l?esp?ce de dommages qui d?coulent du comportement ill?gal du locataire, qui, ind?pendamment de la coop?ration de l?Etat dans la mise en ex?cution de la d?cision judiciaire d?expulsion, se devait de restituer l?appartement ? la propri?taire. La violation du droit de la requ?rante au respect de son bien est avant tout la cons?quence du comportement ill?gal de son locataire. La violation de l?article 6 ? 1 de la Convention constat?e par la Cour et imputable ? l?Etat est d?ordre proc?dural et elle est post?rieure ? la conduite du locataire.
26. La Cour constate par cons?quent que le droit interne italien permet d?effacer les cons?quences mat?rielles de la violation et estime qu?il y a lieu de rejeter la demande de satisfaction ?quitable pour dommage mat?riel (voir Mascolo pr?cit?, ? 55, et Lo Tufo pr?cit?, ? 69).
B. Dommage moral
27. La requ?rante demande une somme non inf?rieure ? 10 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste cette pr?tention.
29. La Cour estime que la requ?rante a subi un pr?judice moral certain. Statuant en ?quit?, elle lui accorde 8 000 EUR ? ce titre.
C. Frais et d?pens
30. La requ?rante demande ?galement le remboursement des frais et d?pens selon la r?partition suivante :
– 1 663,09 EUR pour les frais et d?pens encourus devant les juridictions internes ;
– une somme non inf?rieure ? 7 000 EUR pour les frais et d?pens encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement conteste ces pr?tentions.
32. Compte tenu des ?l?ments en sa possession et de la jurisprudence en la mati?re, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour frais et d?pens concernant la proc?dure nationale et 2 000 EUR pour la proc?dure devant la Cour et accorde ces montants ? la requ?rante.
D. Int?r?ts moratoires
33. La Cour juge appropri? de baser le taux des int?r?ts moratoires sur le taux d?int?r?t de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne major? de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, ? L?UNANIMIT?,
1. Dit qu?il y a eu violation de l?article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu?il y a eu violation de l?article 6 ? 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l?Etat d?fendeur doit verser ? la requ?rante, dans les trois mois ? compter du jour o? l?arr?t sera devenu d?finitif conform?ment ? l?article 44 ? 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et d?pens ;
iii. plus tout montant pouvant ?tre d? ? titre d?imp?t ;
b) qu?? compter de l?expiration dudit d?lai et jusqu?au versement, ces montants seront ? majorer d?un int?r?t simple ? un taux ?gal ? celui de la facilit? de pr?t marginal de la Banque centrale europ?enne applicable pendant cette p?riode, augment? de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction ?quitable pour le surplus.
Fait en fran?ais, puis communiqu? par ?crit le 8 d?cembre 2005 en application de l?article 77 ?? 2 et 3 du r?glement.
Mark Villiger Bo?tjan M. Zupancic
Greffier adjoint Pr?sident

A chi rivolgersi e i costi dell'assistenza

Il Diritto dell'Espropriazione è una materia molto complessa e poco conosciuta, che "ingloba" parti importanti di molteplici rami del diritto. Per tutelarsi è quindi essenziale farsi assistere da un Professionista (con il quale si consiglia di concordare in anticipo i costi da sostenere, come ormai consentito dalle leggi in vigore).

Se l'espropriato ha già un Professionista di sua fiducia, può comunicagli che sul nostro sito trova strumenti utili per il suo lavoro.
Per capire come funziona la procedura, quando intervenire e i costi da sostenere, si consiglia di consultare la Sezione B.6 - Come tutelarsi e i Costi da sostenere in TRE Passi.

  • La consulenza iniziale, con esame di atti e consigli, è sempre gratuita
    - Per richiederla cliccate qui: Colloquio telefonico gratuito
  • Un'eventuale successiva assistenza, se richiesta, è da concordare
    - Con accordo SCRITTO che garantisce l'espropriato
    - Con pagamento POSTICIPATO (si paga con i soldi che si ottengono dall'Amministrazione)
    - Col criterio: SE NON OTTIENI NON PAGHI

Se l'espropriato è assistito da un Professionista aderente all'Associazione pagherà solo a risultato raggiunto, "con i soldi" dell'Amministrazione. Non si deve pagare se non si ottiene il risultato stabilito. Tutto ciò viene pattuito, a garanzia dell'espropriato, con un contratto scritto. è ammesso solo un rimborso spese da concordare: ad. es. 1.000 euro per il DAP (tutelarsi e opporsi senza contenzioso) o 2.000 euro per il contenzioso. Per maggiori dettagli si veda la pagina 20 del nostro Vademecum gratuito.

La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 06/10/2024