Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’art. 6-1; danno morale – risarcimento pecuniario; Rimborso parziale oneri e spese – procedimenti nazionali e della Convenzione
TERZA SEZIONE
CAUSA CUCCARO GRANATELLI C. ITALIA
(Richiesta no 19830/03)
SENTENZA
STRASBURGO
8 dicembre 2005
DEFINITIVO
08/03/2006
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Cuccaro Granatelli c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
SIGG. B.M. Zupancic, presidente,
L. Caflisch, C. B?rsan, la Sig.ra Sig. Tsatsa-Nikolovska, il
Sig. V. Zagrebelsky, il Sig.re A. Gyulumyan,
R. Jaeger, giudici, e del Sig. Sig. Villiger, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 17 novembre 2005,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 19830/03) diretta contro la Repubblica italiana e in cui una cittadina di questo Stato, la Sig.ra A. M C. G. (“il richiedente”), aveva investito la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (“la Commissione”) il 13 ottobre 1997 in virt? del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato dal Sig. A. F. M, avvocato a Roma. Il governo italiano (“il Governo”) ? stato rappresentato successivamente dai suoi agenti, Sigg. U. Leanza ed I.M. Braguglia ed i suoi coagente successivi, Sigg. V. Esposito e F. Crisafulli.
3. Il 24 febbraio 2005, la Corte ha dichiarato la richiesta ammissibile.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
4. Il richiedente ? nato nel 1945 e ha risieduto a Roma.
5. E?l proprietario di un appartamento, che aveva affittato al Sig. C.
6. Con una lettera raccomandata del 30 novembre 1985, il richiedente inform? l’inquilino della sua intenzione di mettere fine all’affitto, il 31 dicembre 1987, e lo preg? di liberare i luoghi prima di questa data.
7. Con un atto notificato il 13 marzo 1987, il richiedente reiter? il parere di disdetta e cit? l’interessato a comparire dinnanzi al giudice di istanza di Roma.
8. Con un’ordinanza del 26 giugno 1987, questo ultimo conferm? formalmente la fine dell’affitto e decise che i luoghi dovevano essere liberati al pi? tardi il 31 dicembre 1988. Questa decisione divent? esecutiva il 26 giugno 1987.
9. Il 16 agosto 1988, il richiedente notific? all’inquilino di liberare l’appartamento.
10. Il 21 gennaio 1989, gli notific? un avviso di sfratto per il 14 marzo 1989 tramite ufficiale giudiziario di giustizia.
11. Il 14 gennaio 1993, il richiedente fece una dichiarazione solenne, dichiarazione di urgente necessit?, che aveva un bisogno urgente di ricuperare l’appartamento per ospitare suo figlio.
12. Tra il 14 marzo 1989 ed il 16 aprile 1997, l’ufficiale giudiziario di giustizia procedette a trentasette tentativi di sfratto. Questi tentativi si chiusero tutti con un fallimento, perch? il richiedente non ha potuto beneficiare mai del concorso della forza pubblica per eseguire il procedimento di sfratto.
13. Il 2 maggio 1997, il richiedente ricuper? il suo appartamento.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
14. Il diritto e le pratica interne pertinenti figurano nelle sentenze Mascolo c. Italia, no 68792/01, ?? 14-44, 16.12.2004, e Lo Tufo c. Italia, (no 64663/01, ?? 16-48, 21.04.2005.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL’ARTICOLO 6 ? 1 DELLA CONVENZIONE
15. Il richiedente si lamenta dell’impossibilit? prolungata di ricuperare il suo appartamento, in mancanza di concessione dell’assistenza della forza pubblica. Adduce la violazione del diritto di propriet?, come riconosciuto all’articolo 1 del Protocollo no 1 che dispone:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
16. Il richiedente adduce anche una trasgressione all’articolo 6 ? 1 della Convenzione la cui parte pertinente dispone:
“Ogni persona ha diritto affinch? la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale, chi decider? delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
17. La Corte ha trattato gi? a pi? riprese delle cause che sollevano delle questioni simili a queste del caso specifico e ha constatato la violazione degli articoli 1 del Protocollo no 1 e 6 ? 1 della Convenzione (vedere Immobiliare Saffi c). Italia [GC], no 22774/93, ? 46-75, CEDH 1999-V, Lunari c. Italia, no 21463/96, ?? 34-46, 11 gennaio 2001, e Palumbo c. Italia, no 15919/89, ?? 33-48, 30 novembre 2000.)
18. La Corte ha esaminato la presente causa e ha considerato che il Governo non ha fornito nessuno fatto n? argomento che possano condurre ad una conclusione differente nel caso presente. Constata che il richiedente ha dovuto aspettare circa otto anni ed un mese a contare dal primo tentativo di sfratto effettuato dall’ufficiale giudiziario di giustizia prima di potere ricuperare il suo appartamento.
19. Di conseguenza, in questa causa, c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno materiale
21. Il richiedente richiede il risarcimento del danno materiale subito in primo luogo. Difatti, ? stato nell’impossibilit? di affittare il suo appartamento ad un prezzo di mercato libero o di ospitare suo figlio. Si rimette per ci? alla saggezza della Corte ma chiede una somma non inferiore a 5 000 euro (EUR).
22. Il Governo contesta questa pretesa.
23. La Corte osserva innanzitutto che il Governo non avanza nessuno argomento a proposito della possibilit? che sembra essere stata sviluppata nella giurisprudenza della Corte di cassazione di impegnare un procedimento in danni interessi contro lo stato a seguito alla mancanza, non giustificata, di assistenza della forza pubblica (vedere Mascolo precitato, ?? 34-44, e Lo Tufo precitato, ?? 37-48,).
24. Nota poi che il richiedente pu? investire le giurisdizioni civili al senso dell’articolo 1591 del codice civile introducendo una domanda in risarcimento contro il suo vecchio inquilino per ottenere il rimborso del danno subito seguito alla restituzione tardiva dell’appartamento.
25. Difatti, si tratta nello specifico di danni derivanti dal comportamento illegale dell’inquilino che, a prescindere dalla cooperazione dello stato nel collocamento in esecuzione della decisione giudiziale di sfratto, aveva il dovere di restituire l’appartamento alla proprietaria. La violazione del diritto del richiedente al rispetto del suo bene ? innanzitutto la conseguenza del comportamento illegale del suo inquilino. La violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione constatata dalla Corte ed imputabile di ordine procedurale ? allo stato e lei ? posteriore alla condotta dell’inquilino.
26. La Corte constata di conseguenza che il diritto interno italiano permette di cancellare le conseguenze materiali della violazione e stima che ci sia luogo di respingere la domanda di soddisfazione equa per danno materiale (vedere Mascolo precitato, ? 55, e Lo Tufo precitato, ? 69,).
B. Danno morale
27. Il richiedente chiede una somma non inferiore a 10 000 EUR.
28. Il Governo contesta questa pretesa.
29. La Corte stima che il richiedente ha subito un danno morale certo. Deliberando in equit?, gli accorda 8 000 EUR a questo titolo.
C. Oneri e spese
30. Il richiedente chiede anche il rimborso di oneri e spese secondo la seguente ripartizione:
– 1 663,09 EUR per oneri e spese incorse dinnanzi alle giurisdizioni interne;
– una somma non inferiore a 7 000 EUR per oneri e spese incorse dinnanzi alla Corte.
31. Il Governo contesta queste pretese.
32. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in materia la Corte stima, ragionevole la somma di 1 500 EUR per oneri e spese concernenti il procedimento nazionale e 2 000 EUR per il procedimento dinnanzi alla Corte ed accorda questi importi al richiedente.
D. Interessi moratori
33. La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 8 000 EUR (ottomila euro) per danno morale,;
ii. 3 500 EUR (tremila cinque cento euro) per oneri e spese,;
iii. pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, comunicato poi per iscritto il 8 dicembre 2005 in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Marco Villiger Bo?tjan il Sig. Zupancic
Cancelliere aggiunto Presidente