Conclusioni: Eccezione preliminare respinta, Art. 34, Richieste individuali,
(Art. 34) Vittima Violazione dell’articolo 6 – Diritto ad un processo equo, Articolo 6 – Procedimento di esecuzione Articolo 6-1 – Termine ragionevole,
Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, Articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni,
violazione dell’articolo 13+6-1 – Diritto ad un ricorso effettivo, Articolo 13 – Ricorso effettivo, (Articolo 6 – Diritto ad un processo equo Procedimento di esecuzione Articolo 6-1 – Termine ragionevole, Danno patrimoniale e danno morale – risarcimento, Articolo 41 – Danno morale Danno materiale Soddisfazione equa,
SECONDA SEZIONE
CAUSA CRISTEA C. REPUBBLICA MOLDOVA
(Richiesta no 35098/12)
SENTENZA
STRASBURGO
12 febbraio 2019
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nel causa Cristea c. Repubblica di Moldova,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta di:
Robert Spano, presidente,
Egli ?Karaka?,
Julia Laffranque,
Valeriu Grico?,
Jon Fridrik Kj?lbro,
Ivana Jeli?,
Arnfinn B?rdsen, giudici,
e di Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 22 gennaio 2019,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 35098/12) diretta contro la Repubblica di Moldova e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 24 maggio 2012 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? stato rappresentato da OMISSIS, avvocato a Chiinu.?? Il governo moldave (“il Governo”) ? stato rappresentato di prima col suo agente, il Sig. Sig. Gurin, poi col suo agente ad interim, la Sig.ra R. Revencu.
3. Il richiedente si lamenta in materia dell’inadempimento di una decisione di giustizia definitiva e di un’inefficacia del ricorso interno.
4. Il 1 settembre 2015, i motivi di appello tratti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione sono stati comunicati al Governo e la richiesta ? stata dichiarata inammissibile per il surplus.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DI LO SPECIFICO
5. Il richiedente ? nato nel 1969 e ha risieduto a Chiinu.??
6. Al momento dei fatti, era adoperato del ministero delle Cause interne.
A. Decisione definitiva favorevole al richiedente
7. Il 20 settembre 2007, il richiedente impegn? un’azione contro le autorit? locali di Chiinu ?alle fini di obbligarli a fornirgli un alloggio. Invocava le disposizioni della legge sulla polizia.
8. Con una sentenza del 6 dicembre 2007, la corte di appello di Chiinu ?accolse l’azione.
9. Il 20 febbraio 2008, la Corte suprema di giustizia conferm?, su ricorso della parte convenuta, la sentenza dell’istanza inferiore. Ordin? in particolare al consiglio comunale Chiinu ?di fornire al richiedente ed alla famiglia di questo un alloggio in locazione (“spaiu ?locativ”).
B. Prima azione in risarcimento contro lo stato
10. Il 2 novembre 2011, il richiedente scaten? un’azione in risarcimento contro lo stato, sul fondamento delle disposizioni della legge no 87, paragrafo 21 sotto. Arguendo dell’inadempimento della decisione definitiva della Corte suprema di giustizia del 20 febbraio 2008, chiedeva delle somme a titolo del danni materiale e morale.
11. Con un giudizio del 26 gennaio 2012, il tribunale di R?cani?, dopo avere constatato che la decisione del 20 febbraio 2008 non era eseguita sempre, accolse parzialmente l’azione.
12. Alle date non specificate, il ministero delle Finanze ed il richiedente formarono dei ricorsi in cassazione.
13. Con una decisione definitiva del 11 aprile 2012, la corte di appello di Chiinu ?annull? il giudizio attaccato. Mise in evidenza il fatto che, dal 31 marzo 2011, il richiedente non era adoperato pi? del ministero delle Cause interne e conclude che lo stato non era pi? nell’obbligo, a titolo delle disposizioni della legge sulla polizia, di fornirgli un alloggio. Perci?, giudic? che il richiedente non poteva pretendere al risarcimento del danni materiale e morale che diceva avere subito, e respinse la sua azione come male fondato.
C. Seconde azione in risarcimento contro lo stato
14. Il 6 maggio 2014, il richiedente impegn? sul fondamento delle disposizioni del legge no 87 un secondo azione in risarcimento contro lo stato. Chiedeva il rimborso degli oneri di locazione dell’appartamento che diceva occupare con la sua famiglia dal 1 giugno 2011, cos? come 25 000 MDL (1 333 euros (EUR) secondo il tasso di cambio in vigore alla data in questione, per il danno giuridico.
15. Con un giudizio del 13 ottobre 2014, il tribunale di Buiucani accolse parzialmente l’azione. Assegn? delle somme al richiedente a titolo del danni materiale e morale. Su appello del richiedente e del ministero della Giustizia, questo giudizio fu confermato parzialmente dalla corte di appello di Chiinu ?il 4 marzo 2015.
16. Dei ricorsi formarono alle date differenti, il richiedente ed il ministero della Giustizia in cassazione.
17. Con una decisione del 22 luglio 2015, la Corte suprema di giustizia accolse il ricorso del richiedente e respinse come male fondato quello del ministero. Rilev? che la decisione definitiva del 20 febbraio 2008 non era eseguita e che il periodo di inadempimento a prendere in considerazione si stendeva fino al 4 marzo 2015, data del pronunziato della sentenza dell’istanza di appello. Not? anche che il diritto del richiedente ad un alloggio fornito dallo stato era stato sanzionato dalla decisione del 20 febbraio 2008, che questa decisione non menzionava in nessun modo che si trattava di un alloggio di funzione e che, di conseguenza, il fatto che l’interessato abbia cessato le sue funzioni di poliziotto non era pertinente per il caso di specifico. Concludendo alla violazione del diritto del richiedente all’esecuzione di una decisione dunque di giustizia in un termine ragionevole, gli assegn? 6 000 MDL, 290 EUR secondo il tasso di cambio in vigore alla data dell’adozione della decisione, a titolo di danno giuridico. In quanto al danno patrimoniale, consider? che il contratto di locazione firmata dal richiedente aveva una validit? di due anni e conced? a questo 72 000 MDL (3 490 EUR secondo lo stesso tasso che precedentemente, per gli affitti impegnati dal 1 giugno 2011 al 31 maggio 2013.
18. Secondo il richiedente, le autorit? pagarono nel marzo 2016 le indennit? per l’inadempimento, accordate con la Corte suprema di giustizia nella sua decisione del 22 luglio 2015.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
19. Il codice degli alloggi della Repubblica sovietico socialista moldave del 3 giugno 1983, in vigore fino al 29 novembre 2015, contemplava che i cittadini moldaves avevano il diritto di occupare, sulla base di un contratto di locazione, un alloggio che appartiene allo stato. Gli alloggi erano assegnati per un uso permanente (articolo 10). Il codice contemplava anche che certe categorie di persone potevano ottenere un alloggio in precedenza.
Il 29 novembre 2015, una nuova legge sugli alloggi entr? in vigore. Riconosce alle persone coi redditi modesti il diritto ad una casa popolare fornita dallo stato.
20. I passaggi pertinenti nello specifico dell’articolo 35 della legge sulla polizia del 18 dicembre 1990, in vigore all’epoca dei fatti, si leggevano come segue:
Articolo 35. L’attribuzione di un alloggio agli agenti di polizia
“[1.] le autorit? locali forniscono agli agenti di polizia, al pi? tardi tre anni dopo la loro possibilit? di lavoro, e per ci? che ? degli ufficiali, al pi? tardi un anno dopo la loro presa di funzioni, un alloggio in locazione conforma alle norme stabilite dalla legislazione.
(…) “
Il 18 dicembre 2009, questa disposizione ? stata abrogata.
21. Il 1 luglio 2011, la legge no 87 ? entrato in vigore. Permette ad ogni persona fisica o giuridica che si considera lesa nel suo diritto all’esecuzione di una decisione di giustizia definitiva in un termine ragionevole o all’esame di una causa in un termine ragionevole, di investire un tribunale alle fini di constatare una tale violazione e di ottenere risarcimento. Secondo l’articolo 1, questa legge deve essere applicata ed interpretata conformemente al diritto interno, alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte. L’articolo 5 della legge enuncia che, quando un tribunale constata la violazione del diritto all’esecuzione di una decisione di giustizia definitiva in un termine ragionevole o del diritto all’esame di una causa in un termine ragionevole, deve pronunciarsi sulla concessione dei risarcimenti a titolo del danni materiale e morale cos? come sul rimborso degli oneri e spese.
Altri dettagli alle disposizioni della legge no 87 sono riassunti relativamente nel causa Balan c. la Repubblica di Moldova (, d?c.), no 44746/08, ? 9, 24 gennaio 2012.
IN DIRITTO
22. Invocando l’articolo 6 ? 1 della Convenzione cos? come l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, il richiedente si lamenta dell’inadempimento della decisione definitiva del 20 febbraio 2008. Si lamenta inoltre della mancanza di un ricorso effettivo al senso dell’articolo 13 della Convenzione per fare valere i suoi diritti garantiti con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Queste disposizioni nei loro passaggi pertinenti nello specifico sono formulate cos?:
Articolo 6
“1. Ogni persona ha diritto a ci? che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, con un tribunale che decider?, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
Articolo 1 del Protocollo no 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? che a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge ed i principi generali del diritto internazionale.
(…) “
Articolo 13
“Tutto nessuno di cui i diritti e libert? riconobbero nel Convenzione ? stata violata, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinnanzi ad un’istanza nazionale, allora stesso che la violazione sarebbe stata commessa dalle persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. “
I. SU L’AMMISSIBILIT?
23. Il Governo arguisce che il richiedente ha perso la sua qualit? di vittima. Indica a questo riguardo che i tribunali nazionali hanno riconosciuto l’esistenza di una violazione nel capo dell’interessato e che gli hanno concesso un risarcimento che stima sufficiente.
24. Il richiedente ribatte che le giurisdizioni interne non hanno riconosciuto esplicitamente la violazione dell’articolo 6 della Convenzione al suo riguardo e che l’importo del risarcimento giuridico accordato con queste ? largamente inferiore a quello che la Corte aveva assegnato nelle cause simili. Avanza anche che una parte delle sue pretese a titolo del danno patrimoniale ? stata respinta dai tribunali nazionali e che la decisione definitiva della Corte suprema di giustizia del 20 febbraio 2008 non ? eseguita sempre. Di conseguenza, stima non avere perso la sua qualit? di vittima delle violazioni addotte.
25. La Corte ricorda che una decisione o una misura favorevole al richiedente non basta in principio a privarlo della sua qualit? di “vittima” alle fini dell’articolo 34 la Convenzione salvo se le autorit? nazionali riconoscono, esplicitamente o in sostanza, riparano la violazione della Convenzione poi (vedere, tra molto altri, Kuri ?ed altri c. Slovenia [GC], no 26828/06, ? 259, CEDH 2012 (brani)). Riafferma che la questione di sapere se il richiedente ha ottenuto per il danno che gli ? stato causato un risarcimento-comparabile alla soddisfazione equa contemplata all’articolo 41 della Convenzione-riveste dell’importanza, Cocchiarella c. Italia [GC], no 64886/01, ?? 70-72, CEDH 2006 V.
A. Constat di violazione
26. Nella presente causa, la Corte osserva che le giurisdizioni nazionali hanno riconosciuto la violazione del diritto del richiedente all’esecuzione di una decisione definitiva in un termine ragionevole. Stima che questa constatazione equivale ad una riconoscenza esplicita delle violazioni addotte dal richiedente.
B. Caratteristiche della correzione
1. Principi generali
27. La Corte ricorda che, in questo genere di cause, la possibilit? per un richiedente di definirsi vittima dipender? dalla correzione che il ricorso interna gli avr? fornito (vedere, per esempio, Scordino c. Italia (no 1) [GC], no 36813/97, ? 182, CEDH 2006 V.
28. La Corte ha avuto gi? l’occasione di precisare nel sentenza Bourdov c. Russia (no 2) (no 33509/04, ? 99, CEDH 2009, i criteri essenziali che permettono di verificare l’effettivit? di un ricorso indennizzante in materia di inadempienza delle decisioni di giustizia. I passaggi di questa sentenza, pertinenti nello specifico, si leggono come segue:
“99. Gli Stati possono scegliere anche di creare solamente un ricorso indennizzante, senza che questo possa essere considerato come mancante di effettivit?. (…). [La Corte] ? chiamata tuttavia a verificare se il modo di cui il diritto interno ? interpretato ed applicato provoco delle conseguenze conformi ai principi della Convenzione come interpretati nella sua giurisprudenza (Scordino, precitato, ?? 187-191. Ha fissato certi criteri essenziali che permettono di verificare l’effettivit? dei ricorsi indennizzanti in materia di durata eccessiva di procedimenti giudiziali. Questi criteri, validi anche nelle cause di inadempienza (Wasserman, precitato, ?? 49 e 51, sono i successivo:
-l’azione in indennizzo deve essere decisa in un termine ragionevole (Scordino, precitato, ? 194,;
-l’indennit? deve essere versata prontamente, in principio al pi? tardi sei mesi dopo la data alla quale la decisione che concede la somma ? diventata esecutiva (ibidem, ? 198,;
-le regole procedurali che regolano l’azione in indennizzo devono essere conformi ai principi di equit? come garantiti con l’articolo 6 della Convenzione (ibidem, ? 200,;
-le regole in materia di onere di giustizia non devono fare pesare un onere eccessivo sulle parti in causa di cui l’azione ? fondata (ibidem, ? 201,;
-l’importo delle indennit? non deve essere insufficiente rispetto alle somme concesse dalla Corte nelle cause simili (ibidem, ?? 202-206 e 213. “
29. A proposito delle indennit? accordate, la Corte ridice che il giudice nazionale ? manifestamente pi? meglio collocato per deliberare sull’esistenza e l’ampiezza del danno patrimoniale addotto (Scordino, precitato, ? 194, e Bourdov, precitato, ? 100. Per?, ha, nel contesto di un ricorso indennizzante contro lo stato, giudicato gi? che, quando i tribunali nazionali respingono senza fondamento ragionevole le pretese a titolo di danno patrimoniale, ci? pu? essere incompatibile con la sua giurisprudenza in materia di inadempienza delle decisioni di giustizia, Botezatu c. Repubblica di Moldova, no 17899/08, ? 28, 14 aprile 2015. In quanto al danno giuridico, ricorda che esiste una presunzione solida, sebbene r?fragable secondo la quale la durata eccessiva nell’esecuzione di un giudizio causa un danno giuridico (Bourdov, precitato, ? 100.
30. Quando un Stato ha fatto un passo significativo introducendo un ricorso indennizzante, la Corte ha il dovere di lasciare egli un pi? grande margine di valutazione affinch? possa organizzare questo ricorso interno in modo coerente col suo proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, in conformit? col livello di vita del paese. Il giudice nazionale potr? riferirsi in particolare pi? facilmente agli importi accordati al livello nazionale per altri tipi di danni-i danni corporali, quelli concernente il decesso di un prossimo o quegli in materia di diffamazione, per esempio-e basarsi sulla sua intima convinzione, anche se ci? arriva alla concessione di somme inferiori a queste fissate con la Corte nelle cause simili, Musci c. Italia [GC], no 64699/01, ? 81, CEDH 2006 V (brani)).
31. La Corte ricorda infine che ha stimato gi? che il ricorso indennizzante introdotto dalla legge no 87 non appariva come non effettivo, Balan c. Moldova, decisione precitata, ? 19. Allo stesso tempo, ha giudicato che non era opportuno pronunciarsi in abstracto sulla questione di sapere se questo ricorso era ancora effettivo nell’ipotesi dove lo stato non eseguiva in modo prolungata una decisione di giustizia in dispetto della sua condanna, addirittura delle sue condanne ripetute a versare un risarcimento in applicazione della legge no 87 (ibidem, ?? 20-21. Inoltre, ha detto a proposito di un ricorso simile disponibile in dritto russo recentemente che potrebbe rivedere la sua posizione in quanto all’effettivit? del ricorso in causa in caso di omissione continua delle autorit? di eseguire le decisioni interne iniziali durante i periodi considerevoli, anche dopo il pagamento di un’indennit? in ragione dell’inadempimento, Shtolts ed altri c. Russia, d?c.), nostri 77056/14 ed altri, ? 114, 30 gennaio 2018.
2. Applicazione al caso di specifico
32. La Corte osserva al primo colpo che il richiedente non formula di motivi di appello n? in quanto allo svolgimento del procedimento impegnato sul fondamento della legge no 87, n? in quanto alle regole applicabili a questo procedimento, n? in quanto al termine di pagamento delle indennit? assegnate dai tribunali nazionali. Non esaminer? questi criteri per valutare l’effettivit? del ricorso esercitato dal richiedente dunque.
33. In compenso, la Corte nota che l’interessato contesta gli importi assegnati. Per ci? che ? del danno patrimoniale, nota che la Corte suprema di giustizia ha stimato, dopo avere esaminato gli elementi che gli erano stati sottoposti, che il contratto di locazione firmata dal richiedente aveva una validit? di due anni. Rileva che la Corte suprema di giustizia ha assegnato di conseguenza all’interessato un’indennit? che corrisponde a questa durata, paragrafo 17 qui sopra. La Corte giudica che gli elementi di cui dispone non gli permettono di scostarsi di queste constatazioni che non appaiono come manifestamente irragionevoli dunque.
34. In quanto al danno giuridico, osserva che l’importo assegnato al richiedente a questo titolo rappresenta solamente il 8% di ci? che aveva accordato nelle cause moldaves simili (vedere, per esempio, Modranga ed altri c. Repubblica di Moldova, d?c.) [comitato], i nostri 33328/06 e 10 altri, ?? 11 e 18, 4 giugno 2013. Questo elemento a lui solo arriva ad un risultato manifestamente irragionevole rispetto alla sua giurisprudenza (confrontare con Giuseppe Mostacciuolo c). Italia (no 2) [GC], no 65102/01, ? 104, 29 marzo 2006. La Corte si proporsi di ritornare sulla questione nella cornice dall’articolo 41.
35. Soprattutto, la Corte constata che, nonostante i due procedimenti impegnati dal richiedente in applicazione delle disposizioni della legge no 87 e malgrado lo scorrimento di pi? di tre anni e mezzo dopo la condanna dello stato a versare delle indennit? in ragione dell’inadempimento, la decisione definitiva del 20 febbraio 2008 non ? eseguita sempre dagli autorit? moldaves. Stima che questo nuovo periodo di inadempienza di pi? di tre anni e mezzo ? considerevole, perch? questa ? in si largamente sufficiente per costituire un secondo violazione dello stesso procedimento di esecuzione (vedere, per esempio, Cogut c. Moldova, no 31043/04, ? 32, 4 dicembre 2007, e Burea ed altri c. Moldova [comitato], nostri 55349/07 ed altri, ? 32, 13 dicembre 2011. Conto tenuto dunque dell’omissione persistente degli autorit? moldaves di eseguire la decisione iniziale, la Corte stima che, ad ogni modo, il ricorso indennizzante esercitato col richiedente non gli ha offerto una correzione adeguata (confrontare con Gerasimov ed altri c). Russia, i nostri 29920/05 e 10 altri, ? 152, 1 luglio 2014.
36. In conclusione, la Corte considera che la correzione si ? rivelata insufficiente e che, il richiedente pu? definirsi quindi, sempre nella specifico vittima delle violazioni addotte.
37. Pertanto, l’eccezione del Governo deve essere respinta.
C. Conclusione sull’ammissibilit?
38. Constatando che la richiesta non ? manifestamente male fondata al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione e che non cozza peraltro contro nessuno altro motivo di inammissibilit?, la Corte la dichiara ammissibile.
II. SU IL FONDO
39. Il richiedente sostiene che l’inadempimento prolungato della decisione del 20 febbraio 2008 reso nel suo favore reca offesa ai suoi diritti garantiti con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e con l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione. Afferma inoltre che l’azione in risarcimento messo in posto con la legge no 87 non ha costituito in suo mi affaccendo una via di ricorso effettivo al senso dell’articolo 13 della Convenzione per denunciare l’inadempienza in causa.
40. Il Governo contesta queste tesi.
A. P?riode a considerare
41. La Corte ricorda che una nessuno che ha ottenuto un giudizio contro lo stato ha normalmente ad aprire un procedimento distinto per ottenere ne l’esecuzione forzata, Metaxas c. Grecia, no 8415/02, ? 19, 27 maggio 2004. Considera che appartiene al primo capo alle autorit? dello stato che tocca di garantire l’esecuzione di una decisione di giustizia resa contro questo, e questo fin dalla data alla quale questa decisione diventa obbligatoria ed esecutivo (Bourdov, precitato ? 69, in fine.
42. In applicazione di questi principi, la Corte osserva che nello specifico il periodo a prendere in considerazione ha cominciato il 20 febbraio 2008, col pronunziato della decisione definitiva ed esecutiva cortese le autorit? a fornire al richiedente un alloggio in locazione. Nota anche che la Corte suprema di giustizia ha valutato la durata di inadempienza fino alla data del 4 marzo 2015. Questo periodo era durato allora gi? pi? di sette anni.
43. Dato che il procedimento di esecuzione ? ancora pendente al livello interno, la Corte sottolinea che un lasso di tempo di quasi quattro anni non sono potuti essere presi in considerazione con le giurisdizioni interne.
44. Osserva anche che il richiedente ha ancora la possibilit?, se desidera lamentarsi della durata di inadempienza posteriore a quella gi? esaminato dalla Corte suprema di giustizia, di introdurre una nuova azione secondo la legge no 87 dinnanzi ai tribunali nazionali. Ora, la Corte ricorda che questa durata, di quasi quattro anni, ? in si largamente sufficiente per costituire un secondo violazione dello stesso procedimento di esecuzione, paragrafo 35 sopra. A questo motivo, ricorda avere, per ci? che ? dei ricorsi in materia di durata di procedimento e relativamente alle situazioni comparabili a queste del caso di specifico, stimato che non era tenuta di esaminare il procedimento nel suo insieme ma poteva accontentarsi della durata avendo fatto l’oggetto di un esame con le giurisdizioni interne, Musci c. Italia [GC], no 64699/01, ? 116, CEDH 2006 V (brani), e vedere, a contrario, Cocchiarella, precitato, ? 116.
45. Per?, la Corte ricorda avere stimato nel caso presente che, ad ogni modo, il ricorso indennizzante esercitato col richiedente non era stato in grado di offrirgli una correzione adeguata in ragione dell’omissione persistente delle autorit? di eseguire la decisione iniziale, paragrafo 35 qui sopra. In queste condizioni, giudica che sarebbe ingiusto chiedere all’interessato di introdurre un nuovo ricorso sul fondamento della legge no 87. Pertanto, la Corte considera che pu? prendere in considerazione tutto il procedimento nazionale di esecuzione e non solamente quella gi? esaminato dalla Corte suprema di giustizia.
B. Carattere ragionevole della durata del procedimento di esecuzione
46. La Corte nota che, a questo giorno, il procedimento di esecuzione della decisione definitiva che ordina alle autorit? di assegnare un alloggio al richiedente ed alla sua famiglia ? durato gi? circa undici anni. Ricorda che un’autorit? statale non pu? invocare la mancanza di fondi e di alloggi di sostituzione per spiegare l’inadempimento di un giudizio (vedere, tra molto altri, Prodan c. Moldova, no 49806/99, ? 53, CEDH 2004 III (brani), e Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina, no 40450/04, ? 54, 15 ottobre 2009.
47. La Corte ricorda anche la sua posizione, espressa a pi? riprese nelle cause che hanno fatto riferimento al difetto di esecuzione secondo la quale l’impossibilit?, per un creditore, di fare eseguire integralmente, ed in un termine ragionevole, una decisione resa nel suo favore costituisce una violazione nel suo capo del “diritto ad un tribunale” consacrato dall’articolo 6 ? 1 della Convenzione, cos? come del diritto al libero godimento dei suoi beni garantiti dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione (vedere, tra molto altri, Prodan, precitato, ?? 56 e 62, e Yuriy Nikolayevich Ivanov, precitato, ?? 56-57.
48. Alla luce delle circostanze dello specifico, la Corte non vede nessuna ragione di giungere ad una conclusione differente nella presente causa. Pertanto, stima che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione a ragione dell’omissione delle autorit? di eseguire, in un termine ragionevole, la decisione definitiva resa in favore del richiedente.
49. Per le stesse ragioni che l’hanno portato a considerare che il ricorso esercitato dal richiedente non aveva offerto a questo una correzione sufficiente, paragrafi 34-36 sopra, la Corte stima che c’? stata anche violazione dell’articolo 13 della Convenzione combinata con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
III. Su L’applicazione Di L’articolo 41 Di La Convenzione
50. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’? stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette di cancellare che imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’? luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno patrimoniale
51. Il richiedente richiede 7 200 euros (EUR, per danno patrimoniale,). Questa somma corrisponde ai suoi argomenti all’importo degli affitti che avrebbe pagato per la locazione di un alloggio alternativo durante il periodo giugno 2013-maggio 2017. Fornisce copia del contratto di locazione del 1 giugno 2011, fissando l’importo dell’affitto a 3 000 lei moldaves (MDL) (136 EUR secondo il tasso di cambio nel momento in cui la pretesa ? stata formulata dinnanzi alla Corte. Presenta anche una copia del contratto addizionale del 1 giugno 2014, avendo prolungato la durata del contratto iniziale fino al 1 giugno 2017.
52. Il Governo contesta queste somme.
53. La Corte ricorda avere stimato che i conclusioni della Corte suprema di giustizia relativa all’ampiezza del danno patrimoniale non erano irragionevoli, paragrafo 33 sopra. Quindi, respinge la domanda a questo titolo per ci? che ? del periodo preso in conto con la Corte suprema di giustizia, a sapere fino al 4 marzo 2015.
54. In compenso, giudica che ci sia luogo di accogliere le pretese del richiedente che si riferiscono al periodo posteriore a questa data. Gli assegna 3 400 EUR a titolo del danno patrimoniale subito dunque.
55. Infine, la Corte ricorda la sua posizione consolidata secondo la quale l’esecuzione della decisione interna rimane la forma pi? appropriata di correzione per ci? che ? delle violazioni della Convenzione simile a queste constatato nella presente causa, Gerasimov ed altri, precitato, ? 198. Di conseguenza, giudica che lo stato convenuto debba senza tardare garantire l’esecuzione, coi mezzi appropriati, della decisione iniziale resa in favore del richiedente.
B. Danno giuridico
56. Il richiedente chiede anche 2 500 EUR per danno giuridico.
57. Il Governo stima questa somma eccessiva.
58. La Corte ricorda che ha fissato gi? i criteri applicabili per determinare l’? assegnata per danno giuridico quando un ricorso indennizzante in materia di durata eccessiva di procedimenti giudiziali si era rivelato insufficiente (vedere, per esempio, Scordino, precitato, ?? 268-271, e Cocchiarella, precitato, ?? 139-142. Giudica che questi criteri debbano essere applicati anche nelle cause di inadempienza (confrontare con Botezatu, precitato, ?? 38-41). I passaggi pertinenti nello specifico del sentenza Scordino sono formulati cos?:
“268. [La Corte] indico che l’importo che accorder? a titolo del danno giuridico potr? essere inferiore a quello che si pu? emanare della sua giurisprudenza, quando la parte richiesta ha ottenuto gi? al livello nazionale una constatazione di violazione ed un’indennit? nella cornice di una via di ricorso interno. Oltre che l’esistenza di una via di ricorso sul piano interno si accorda pienamente col principio di sussidiariet? propria alla Convenzione, questa via ? pi? prossima ed accessibile che il ricorso dinnanzi alla Corte, ? pi? veloce e svolgiti nella lingua della parte richiesta; presenta dei vantaggi che conviene prendere in considerazione dunque.
269. La Corte stima tuttavia che quando un richiedente pu? definirsi ancora “vittima” dopo avere esaurito questa via di ricorso interno, deve vedersi accordare la differenza tra le somme che ha ottenuto dalla corte di appello ed una somma che non sarebbe stata considerata come manifestamente irragionevole rispetto a quella concesso dalla Corte se era stata assegnata dalla corte di appello e versata velocemente.
270. Conviene anche assegnare all’interessato una somma per le fasi del procedimento che la giurisdizione nazionale non avrebbe-all’occorrenza-non preso in conto nel periodo di riferimento, quando il richiedente non ha pi? la possibilit? di investire una corte di appello o quando la durata restante non era non in si sufficientemente lunga per potere essere considerata come costitutiva di un secondo violazione nella cornice dello stesso procedimento.
271. Infine, c’? luogo di condannare il Governo a versare una somma supplementare quando l’interessato ha dovuto sopportare l’attesa del versamento dell’indennit? dovuta dallo stato, in vista di compensare la frustrazione che deriva del ritardo nell’ottenimento del pagamento. “
59. Nel caso di specifico, la Corte nota che il richiedente si ? visto concedere 290 EUR con la Corte suprema di giustizia, paragrafi 34 e 42-45 qui sopra. Per la Corte, questa circostanza, in si, arriva ad un risultato manifestamente irragionevole allo sguardo dei criteri emanati nella sua giurisprudenza.
60. Deliberando in equit?, la Corte considera ragionevole l’intimo globale di 2 500 EUR chiesta dal richiedente per danno giuridico e gliela accordo.
C. Interessi moratori
61. La Corte giudica appropriata di ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea aumentata di tre punti di percentuale.
CON QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Dice che c’? stata violazione dell’articolo 6 ? 1 della Convenzione;
3. Dice che c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
4. Dice che c’? stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione combinata con l’articolo 6 ? 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
5. Dice
ha, che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare del giorno dove la sentenza sar? diventata definitiva conformemente all’articolo 44 ? 2 della Convenzione, il seguente somme, a convertire nella moneta dello stato convenuto al tasso applicabile alla data dell’ordinamento,:
i. 3 400 EUR, tremila quattro centesimi euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale,;
ii. 2 500 EUR, duemila cinque centesimi euros, pi? ogni importo che pu? essere dovuto a titolo di imposta, per danno giuridico,;
b che a contare della scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno ad aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilit? di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale,;
6. Respingi la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 12 febbraio 2019, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento della Corte.
Stanley Naismith Robert Spano
Cancelliere Presidente