Conclusioni :Non -violazione dell’articolo 1 del Protocollo n? 1 – Protezione della propriet?, articolo 1 al. 1 del Protocollo n? 1 – Rispetto dei beni,
QUINTA SEZIONE
CAUSA COUTURON C. FRANCIA
( Richiesta no 24756/10)
SENTENZA
STRASBURGO
25 giugno 2015
Questa sentenza diventer? definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 ? 2 della Convenzione. Pu? subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Couturon c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, riunendosi in una camera composta di:
Marco Villiger, presidente,
Angelika Nu?berger,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. Di Gaetano,
Helena J?derblom,
Ale? Pejchal, giudici,
Regola di Gocce, giudice ad hoc,
e di Claudia Westerdiek, greffi?re di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 2 giugno 2015,
Rende la sentenza che ha, adottata a questa data,:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 24756/10) diretta contro la Repubblica francese e di cui un cittadino di questo Stato, OMISSIS (“il richiedente”), ha investito la Corte il 1 aprile 2010 in virt? dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert? fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il richiedente ? rappresentato da OMISSIS, avvocato a Parigi. Il governo francese (“il Governo”) ? rappresentato dal suo agente, il Sig. Francesco Alabrune, direttore delle cause giuridiche al ministero delle Cause estere.
3. Il Sig. A. Potocki, giudice eletto a titolo della Francia, essendo deportato si per l’esame di questa causa (articolo 28 dell’ordinamento della Corte), il presidente della camera ha deciso di designare il Sig. Regolo di Gocce per riunirsi in qualit? di giudice ad hoc, articolo 29 ? 1 b, dell’ordinamento.
4. Invocando l’articolo 1 del Protocollo no 1, il richiedente si lamentava in particolare di una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni che risultano dal difetto di indennizzo della perdita di valore della sua propriet? a causa della costruzione di un’autostrada su una parte espropriata di questa.
5. La richiesta ? stata comunicata al Governo il 10 giugno 2013 per quanto cadeva su questo motivo di appello; ? stata dichiarata inammissibile per il surplus.
IN FATTO
LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
6. Il richiedente ? nato in 1921 e risiede a Neuilly-su-Senna. E? il proprietario di un insieme immobiliare situato sul territorio del comune di Naves, in Corr?ze, che consta del castello di Bach, le sue dipendenze ed un terreno di cui la superficie iniziale era di 27 ettari. Il castello, il portale di entrata e le orme di un chiostro ? iscritto all’inventario supplementare dei monumenti storici dal 1993.
7. Il 10 gennaio 1996, il progetto di costruzione di autostrada Ha 89 tra le Puy-di-duomo ed il Gironde fu dichiarato di utilit? pubblica.
8. Il Governo indica che, siccome l’ha sottolineato nei suoi conclusioni la commissione incaricata dell’inchiesta pubblica, l’obiettivo era di creare un collegamento veloce tra Bordeaux e Clermont Ferrand. Precisa che allo sguardo dello schema nazionale autostradale, appariva necessario stabilire delle “vie trasversali strutturate.”
9. Un appezzamento di circa 88 are adiacenti al portale suddetto ed appartenendo al richiedente fu oggetto di un’espropriazione nella cornice della realizzazione di questo progetto.
10. Con un giudizio del 13 ottobre 2000, la corte d’appello di Tulle fiss? le indennit? di espropriazione dovuta al richiedente a 118 906 franchi (18 127,10 euro (EUR)) di cui 95 125 franchi a titolo dell’indennit? principale e 23 781 franchi a titolo dell’indennit? di riutilizzazione, l’indennit? di riutilizzazione mira a coprire l’importo degli oneri e diritti che dovrebbero sopportare l’espropriato per ricostituire in natura il suo patrimonio. Respinse il richiedente della sua domanda di indennit? per deprezzamento del surplus della sua propriet?, al motivo che “l’amputazione fondiaria propriamente detta non causer? alla propriet? del Sig. Couturon nessuno danno”, e che “i soli danni suscettibili di essere subiti dalla propriet? saranno le nocivit? causate dalla prossimit? dell’autostrada che costituir? dei danni di lavori pubblici di cui l’indennizzo non rileva della competenza del giudice dell’espropriazione.”
11. Il richiedente interpose appello di questo giudizio dinnanzi alla corte di appello di Destituisci in ci? che respingeva questa domanda. Faceva valere che l’autostrada avrebbe devastato il paesaggio in che si trovava il castello e che l’ascendente che andava fino al portale, relegherebbe questo in un vicolo cieco. Sostenendo che l’insieme immobiliare che resta se ne troverebbe deprezzato, richiedeva un’indennit? di 231 722,50 EUR. Si basava a questo riguardo su una stima di deprezzamento realizzata da un notaio il 17 giugno 2002 sulla base di una perizia del valore della propriet? ordinata alla sua domanda il 15 dicembre 1999 col tribunale amministrativo di Destituisci. Questa stima precisa ci? che segue:
“(…) il deprezzamento risultante di un’autostrada pu? essere valutata a meno di meno 20 il 40% nello specifico, tenuto conto della prossimit? del vicinato, e, per il fatto che l’ascendente dell’autostrada rompe totalmente l’estetica notevole del luogo e di queste viste dirette, si deve considerare che perde il carattere eccellente della sua area che gli portava un plusvalore del 20%. Quindi, deprezzamento risultante dall?attraversamento dell’autostrada deve essere stimata al massimo della forchetta indicata, o il 40%. Il valore stimato dal perito giudiziale che ? di 579 306,26 franchi, questo deprezzamento? di 231 722,50 EUR.”
12. La corte respinse l’appello con una sentenza del 16 dicembre 2002. Sottoline? in particolare che, se l’ambiente della tenuta del richiedente andasse a perdere suo estetico, ci? non risulterebbe dallo spodestamento in lei stessa dell’appezzamento suddetto, ma delle pianificazioni che saranno stati praticati e del lavoro che sar? stato costruito. Ne dedusse che questa questione non rilevava del procedimento relativo alle indennit? dovute a ragione dell’espropriazione di questo appezzamento.
13. L’autostrada fu aperta alla circolazione il 24 febbraio 2003. ? situata a circa 250 metri del castello, a fronte a questo.
14. Il 8 dicembre 2003, il richiedente investe il tribunale amministrativo di Destituisci di una richiesta che tende alla condanna dello stato e la societ? di economia misto concessionario dell’autostrada a versargli una rendita annua di 5 000 EUR in risarcimento delle agitazioni sonore legate al funzionamento del lavoro stradale cos? come la somma di 231 722,50 EUR, in risarcimento del danno causato dal deprezzamento della sua propriet? a causa della costruzione dell’autostrada, che valutava al 40%.
15. Con un giudizio del 29 luglio 2006, il tribunale amministrativo respinse la domanda nel suo primo risvolto ma, l’accogliente parzialmente nel suo secondo risvolto e basandosi sulla perizia e la valutazione della deprezzamentosuddette, condann? il concessionario a versare 115 861,25 EUR al richiedente. Sottoline? in particolare che “la presenza visibile ed udibile di un’autostrada vicino immediata di una propriet? come un castello, allora stesso che non porterebbe per gli occupanti di questo delle agitazioni di godimento con loro stessi anormali e speciali, costituiva un elemento particolarmente sfavorevole per la quasi- totalit? degli acquirenti potenziali di questo tipo di residenza alla ricerca di una qualit? ambientalista particolare.” Avuto riguardo a questa circostanza, consider? che l’insediamento dell’autostrada Ha 89 aveva provocato una perdita di valore venale della propriet? del richiedente. Valut? questa perdita di valore al 20% piuttosto che al 40%, al motivo che “questa propriet? non [?tait] non situata nel vicinato immediato del lavoro controverso e che l’impatto dell’autostrada sull’ambiente, e nello specifico sulla vista della propriet? [del richiedente, era] limitato a causa dell’ottimizzazione del tracciato e della presenza di schermi vegetali.”
16. Questo giudizio fu annullato il 17 aprile 2008 dalla corte amministrativa di appello di Bordeaux. Giudic? che la presenza visibile ed udibile dell’autostrada situata a 250 metri del castello che appartiene al richiedente non era in lei stessa di natura tale da generare una perdita di valore venale indennizzabile, il deprezzamento addotto non potendo aprire diritto a risarcimento, qualunque sia le particolarit? della propriet? in causa che per quanto possa essere guardata come presentando un carattere anormale avuto riguardo alla gravit? delle agitazioni di godimento legato alla presenza del lavoro ed all’importanza del traffico stradale. Nella mancanza di agitazioni di questa natura che “supera quelli che, nell’interesse generale, possono essere portati a sopportare i proprietari che risiedono vicino ad un tale lavoro”, conclude che la perdita di valore venale di cui si lamentava il richiedente non poteva dare adito a.
17. Il richiedente investe il Consiglio di stato, sostenitore in particolare che la corte di appello aveva violato l’articolo 1 del Protocollo no 1 in non accordandogli un giusto indennizzo della perdita di valore venale che lede la sua propriet?. Il 2 ottobre 2009, il Consiglio di stato conclude qu ‘ “nessuno [di essi] mezzi [del richiedente] non era di natura tale da permettere l’ammissione del ricorso.”
IN DIRITTO
SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
18. Il richiedente si lamenta di una violazione del suo diritto al rispetto dei suoi beni che risultano dal difetto di indennizzo della perdita di valore della sua propriet? a causa della costruzione di un’autostrada su una parte espropriata di questa. Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione, ai termini del quale:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno pu? essere privato della sua propriet? se non a causa di utilit? pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.?
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiede gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessari per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
19. Il Governo oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilit?
20. Il Governo sostiene che il richiedente non ha esaurito le vie di ricorso interni. Espone a questo riguardo che l’articolo L. 13-13 del codice dell’espropriazione a causa di utilit? pubblica contempla che le indennit? assegnate devono coprire “l’interezza del danno diretto, materiale e certo, causato dall’espropriazione”, ci? che include bene il deprezzamento del surplus dell’espropriato. Osserva poi che, se il richiedente ha formulato una domanda in questo senso nella cornice del procedimento relativo alle indennit? di espropriazione, dinnanzi alla corte d’appello di Tulle poi la corte di appello di Destituisci, ha omesso di ricorrersi poi in cassazione.
21. Il richiedente replica che risulta della giurisprudenza della Corte che la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interni deve essere applicata con una certa flessibilit? e senza formalismo eccessivo, e che, se un richiedente dispone di pi? di una via di ricorso che pu? essere effettiva, ? unicamente nell’obbligo di utilizzare una di esse.
22. La Corte ricorda che ai termini dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione, non pu? essere investita che dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interni. Tutto richiedente dovuto dare alle giurisdizioni interni l’occasione che questa disposizione ha per finalit? di predisporre in principio agli Stati contraenti: evitare o risanare le violazioni addotte contro essi. Questa regola si basi sull’ipotesi che l’ordine interno offre un ricorso effettivo in quanto alla violazione addotta dunque. Le disposizioni dell’articolo 35 ? 1 della Convenzione non prescrivono mentre l’esaurimento dei ricorsi al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili ed adeguati. Devono esistere non solo ad un grado sufficiente di certezza in teoria ma anche in pratica, mancano loro altrimenti l’effettivit? e l’accessibilit? voluta; incombe sullo stato convenuto di dimostrare che queste esigenze si trovano riunite (vedere, tra numerose altre sentenze e decisioni, Mifsud c. Francia, d?c.) [GC], no 57220/00, ? 15, CEDH 2002VIII.?
23. La Corte osserva nello specifico che il richiedente ha presentato dinnanzi al giudice dell’espropriazione una domanda che tende all’indennizzo del deprezzamento della parte no-espropriata del suo bene. Questa domanda ? stata respinta dalla corte d’appello di Tulle con la corte di appello poi di Destituisci, al motivo che il danno invocato dal richiedente non risultava dallo spodestamento di un appezzamento della sua propriet? ma delle pianificazioni e del lavoro realizzate, e che una tale questione non rilevava del procedimento relativo alle indennit? dovute a ragione dell’espropriazione. Il richiedente non si ? ricorso in cassazione. Si ? avvalso per? di un’altra via: ha investito le giurisdizioni amministrative di una richiesta che tende alla condanna dello stato e della societ? di economia misto concessionario dell’autostrada a riparare il danno risultante del deprezzamento del suo propriet? seguito alla costruzione di questa infrastruttura. Ora appare che questa via era pi? atta a permettere l’esame del suo motivo di appello tirato dell’articolo 1 del Protocollo no 1 del procedimento relativo alle indennit? di espropriazione, questo che i conclusioni della corte d’appello di Tulle e della corte di appello di Destituisci tendono del resto a confermare. Il suo motivo di appello prevede il difetto di indennizzo della perdita di valore della parte difatti non espropriata del suo bene risultante no dell’amputazione di un appezzamento di questo, ma del tipo di pianificazione realizzata vicino in seguito all’espropriazione. In quanto al carattere effettivo di questo ricorso, risulta degli esempi giurisprudenziali citati dal Governo nel suo esposto, si tratta di sentenze del Consiglio di stato del 10 ottobre 1984, 9 novembre 1984 e 5 dicembre 1990, nostri 37192, 40394 e 60308 rispettivamente. Peraltro, ci? che importa, questo ? che la richiesta in risarcimento depositato dal richiedente ? stata esaminata effettivamente al fondo con le giurisdizioni amministrative investite (vedere, per esempio, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT, c,). Svizzera (no 2) [GC], no 32772/02, ?? 43-45, CEDH 2009. Ci? mostra che il giudice interno ? stato messo in misura di pronunciarsi sulla violazione addotta della Convenzione, ci? che risponde alla finalit? dell’articolo 35 ? 1, in primo luogo.
24. Pertanto, non si saprebbe rimproverare al richiedente di non avere esaurito le vie di ricorso interni.
25. Ci? che ?, la Corte constata che questo motivo di appello non ? manifestamente male fondato al senso dell’articolo 35 ? 3 ha, della Convenzione. Rileva peraltro che non cozza contro nessuno altro motivo di inammissibilit?. Conviene dichiararlo ammissibile dunque.
B. Sul fondo
26. Il richiedente considera che la sua situazione ? comparabile a queste dei richiedenti nelle cause anteriori in che la Corte ha concluso ad una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Cita i sentenze Sporrong e L?nnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, serie Ha no 52, Allan Jacobsson c. Svezia (no 1) (25 ottobre 1989, serie Ha no 163, Pine Valley Developments Ltd ed altri c. Irlanda, 29 novembre 1991, serie Ha no 222, Papamichalopoulos ed altri c. Grecia, 24 giugno 1993, serie Ha no 260 B, Katte Klitsche del Fienile c. Italia, 27 ottobre 1994, serie Ha no 293 B, Loizidou c. Turchia, 23 marzo 1995, serie Ha no 310, e Phocas c. Francia, 23 aprile 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 II. Attira in modo particolare l’attenzione sul sentenza Kozacolu ?c. Turchia [GC] (no 2334/03) 19 febbraio 2009 in che la Corte ha concluso che il fatto di fissare le indennit? relative all’espropriazione di un bene senza prendere in conto la sua rarit? e le sue caratteristiche architettoniche e storiche portavano violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Una parte della sua propriet? essendo iscritta all’inventario supplementare dei monumenti storici, si troverebbe in una situazione di questo tipo. Espone poi che il suo motivo di appello porta no sull’espropriazione in lei stessa, ma sulla perdita di valore venale che risulta vicino dalla presenza dell’autostrada immediata della sua propriet?. Rinviando al sentenza Sporrong e L?nnroth precitata, ricorda che un’indennit? pu? essere dovuta anche nella mancanza di spodestamento. Aggiunge che il fatto che la costruzione di questa autostrada rilevava dell’interesse generale non dispensava le autorit? di indennizzarlo della perdita di valore venale e delle agitazioni di godimento provocato dalla presenza di questo lavoro pubblico. Riferendosi in particolare ai sentenze Lallement c. Francia, no 46044/99, 11 aprile 2002, e Motais di Narbonne c. Francia (no 48161/99, 2 luglio 2002,) fa valere in particolare che in caso di privazione di propriet?, l’indennit? deve coprire la totalit? del danno subito e deve essere ragionevolmente in rapporto col valore del bene.
27. Il Governo stima che le cause alle quali si riferiscono il richiedente non sono trasportabili al caso di questo ultimo. Constata difatti che si inseriscono nel contesto di un procedimento di espropriazione, o portano sulle conseguenze di progetti di pianificazioni che portano un rischio di espropriazione o un’interdizione di costruire, sulla perdita di disponibilit? di un bene o sull’interdizione o la limitazione di costruire. Ora, sottolinea, da una parte, il richiedente ha beneficiato di un’indennit? di espropriazione e ha conservato la piena propriet? dei beni restando che non ? sottoposto a nessuno rischio di espropriazione o interdizione di costruire. Altra parte, le decisioni rese nella sua causa con le giurisdizioni amministrative francesi sono state sicuramente sul solo terreno della responsabilit? che impongo di riparare il danno risultante di un “danno speciale ed anormale” che provoca per l’interessato una rottura dell’uguaglianza dei carichi. Ora, sottolinea, la Corte ha giudicato nel causa Antunes Rodrigues c. Portogallo (no 18070/08) ? 35, 26 aprile 2011, che un regime di responsabilit? di questo tipo permette adeguatamente di mettere in bilancia gli interessi dell’interessato e quelli della comunit?. Aggiunge che, precisando che appartiene innanzitutto alle giurisdizioni interne di giudicare dell’esistenza di un tale danno e constatando che nessuno elemento permetteva di considerare in questa causa che le loro decisioni erano inficiate di arbitrariet? o manifestamente irragionevoli, ha concluso alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Rinviando alla stessa causa, sottolinea che la realizzazione di un lavoro destinato all’uso della collettivit?-tale l’autostrada Ha 89-cambio dell’interesse generale. Ricorda poi che risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’articolo 1 del Protocollo no 1 non garantisce il diritto al mantenimento dei beni in un ambiente piacevole e che uniche delle nocivit? molto importanti possono costituire un attentato al diritto che garantisce. Infine, constata che le giurisdizioni amministrative hanno messo debitamente in bilancia gli interessi in presenza: tenendo particolarmente conto dell’insediamento geografico dell’autostrada, all’estremit? della propriet? del richiedente ed a 250 metri del castello, della specificit? dei luoghi, un parco di uno solo tenendo di parecchie decine di ettari, cos? come delle nocivit? sonore e visuali causate dal lavoro, hanno concluso che le agitazioni di godimento che ledevano il diritto di propriet? del richiedente non superavano quelli che, nell’interesse generale, possono essere portati a sopportare i proprietari che risiedono vicino ad un lavoro autostradale. Sottolinea poi che le loro decisioni non erano n? arbitrari n? manifestamente irragionevoli.
28. La Corte constata innanzitutto che la perdita di valore venale della parte non espropriata della propriet? del richiedente a causa della costruzione dell’autostrada Ha 89 ? accertata. Ci? risulta della valutazione notarile della deprezzamento prodottO poi dal richiedente dinnanzi alle giurisdizioni interne dinnanzi alla Corte cos? come del giudizio del tribunale amministrativo di Destituisci del 20 luglio 2006, no contraddice su questo punto con la sentenza della corte amministrativa di appello di Bordeaux del 17 aprile 2008. Ne deduce che il richiedente ? in grado di avvalersi di un attentato al suo diritto al rispetto dei suoi beni.
29. Ricorda poi che l’articolo 1 del Protocollo no 1 contiene tre norme distinte: la prima che si esprime nella prima frase del primo capoverso e riveste un carattere generale, enuncia il principio del rispetto della propriet?; la seconda che figura nel secondo fraseggia dello stesso capoverso, prevedi la privazione di propriet? e la sottopone a certe condizioni; in quanto alla terza, registrata nel secondo capoverso, riconosce agli Stati il potere, entra altri, di regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale (vedere, tra molto altri, Sporrong e L?nnroth, precitata, ? 61, Iatridis c. Grecia [GC], no 31107/96, ? 55, CEDH 1999 II, Immobiliare Saffi c. Italia [GC], no 22774/93, ? 44, CEDH 1999 V, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, ? 134, CEDH 2004 V, e Visti? ?e Perepjolkins c. Lettonia [GC], no 71243/01, ? 93, 25 ottobre 2012.
30. Nello specifico, il richiedente non si lamenta della privazione di propriet? di cui ? stato l’oggetto. Denuncia il difetto di indennizzo della perdita di valore della parte non espropriata della sua propriet? che risulta no dell’amputazione di un appezzamento di questo, ma delle nocivit? sonore e paesaggistiche dovute al tipo di pianificazione realizzata vicino in seguito all’espropriazione. Come sottolinea il Governo, il diritto interno non permette un tale indennizzo che in presenza di un danno speciale ed anormale che provoca per l’interessato una rottura dell’uguaglianza dei carichi. Ora la corte amministrativa di appello di Bordeaux ha considerato che il richiedente non subiva un danno di questa ampiezza, paragrafo 16 sopra.
31. La Corte deduce ne che la norma pertinente nello specifico non ? n? quella che enuncia il secondo fraseggio del primo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1, n? quella che enuncia il secondo capoverso di questa disposizione. Esaminer? i fatti della causa all’auna della prima frase dell’articolo 1 dunque del Protocollo no 1.
32. Alle fini di questa disposizione, la Corte deve ricercare se un giusto equilibrio ? stato mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, Sporrong e L?nnroth, precitata, ? 69. La ricerca di simile equilibrio si riflette in verit? nella struttura dell’articolo 1 del Protocollo no 1 tutto intero: deve esistere in ogni caso un rapporto ragionevole di proporzionalit? tra i mezzi impiegati e lo scopo previsto, vedere in particolare, precitata, Ouzounoglou, ? 29. Questo equilibrio ? rotto se la persona riguardata ha avuto a subire un carico speciale ed esorbitante (vedere, particolarmente Perdig?o c. Portogallo [GC], no 24768/06, ? 67, 16 novembre 2010, ed Antunes Rodrigues, precitata, ? 29. Cos?, nel caso di una privazione di propriet?, la mancanza di indennizzo costituisce in principio un carico eccessivo e porti a lei unica violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (vedere, in particolare, Papachelas c. Grecia [GC], no 31423/96, ? 48, CEDH 1999II, non ne ?va cos? quando l’attentato al diritto al rispetto dei beni denunciati cambio del secondo capoverso di questa disposizione (vedere, per esempio, Depalle c. Francia [GC], no 34044/02, ? 91, CEDH 2010, o, siccome nello specifico, della prima frase del primo capoverso. Non si tratta mentre di uno dei fattori a prendere in conto per stabilire se il giusto equilibrio ? stato rispettato.
33. Bisogna ricordare inoltre che l’esercizio reale ed efficace del diritto che garantisce l’articolo 1 del Protocollo no 1 non dipenda unicamente dal dovere dello stato di astenersi di ogni ingerenza; pu? esigere delle misure positive di protezione, particolarmente l? dove esiste un legame diretto tra le misure che un richiedente potrebbe aspettare legittimamente delle autorit? ed il godimento effettivo con questo ultimo dei suoi beni, ?neryldz ?c. Turchia [GC], no 48939/99, ? 134, CEDH 2004 XII; vedere anche, in particolare, Bistrovi ?c. Croazia, no 25774/05, ? 33, 31 maggio 2007. Ci? implica in particolare per lo stato l’obbligo di contemplare un procedimento giudiziale che sia vincolato dalle garanzie di procedimento necessario e che permetta cos? ai tribunali nazionali di decidere efficacemente ed equamente ogni controversia relativa alle questioni di propriet? (Bistrovi, precitata, anche paragrafo.
34. Nello specifico, la Corte osserva in primo luogo che i fatti denunciati dal richiedente si inseriscono nel contesto del collocamento in ?uvre di una politica di piano di sviluppo del territorio. Ricorda che questo tipo di politici, dove l’interesse generale della comunit? occupa un posto preminente, guinzaglio allo stato un margine di valutazione pi? grande che quando sono esclusivamente in gioco dei diritti civili (vedere, in particolare, Depalle, precitata, ? 84, CEDH 2010.
35. Poi, trattandosi dell’esame della proporzionalit?, stima che lo specifico deve essere avvicinato dei cause Ouzounoglou c. Grecia, no 32730/03, 24 novembre 2005, ed Athanasiou ed altri c. Grecia (no 2531/02, 9 febbraio 2006,) anche se queste cause riguardavano il secondo capoverso dell’articolo 1 del Protocollo no 1. Difatti, come indicato precedentemente, nel caso dell’applicazione di questa disposizione come in quello dell’applicazione della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo no 1, ci? che importa questo ? che un giusto equilibrio sia mantenuto tra gli imperativi dell’interesse generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
36. La prima di queste cause riguardava la situazione di una nessuno che, nel contesto della realizzazione di un progetto stradale, era stata espropriata di una parte (1 076 m2, del terreno di 3 643 m2 su che si trovava la sua residenza principale, e che si lamentava di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 risultante del rifiuto di indennizzare il deprezzamento della parte non espropriato bene di suo dovuta alla natura del lavoro. Nel secondo, i richiedenti sviluppavano lo stesso tipo di motivo di appello nel contesto della costruzione di una linea e di un ponte ferroviario destinato alla circolazione di treni a grande velocit?.
37. La Corte ha ricordato che, nelle cause anteriori in che aveva esaminato la questione del rifiuto delle giurisdizioni elleniche di fissare un’indennit? speciale per le parti restante dei terreni previsti da una misura di espropriazione, aveva giudicato che avuto riguardo al margine di valutazione che l’articolo 1 del Protocollo no 1 guinzaglio alle autorit? nazionali, il fatto che le giurisdizioni elleniche non avevano tenuto contano della natura dei lavori effettuati e della questione di sapere se questi avvantaggiavano o non i proprietari ma si erano basate solamente sulla scissione della propriet?, non avevano portato violazione di questa disposizione, Azas c. Grecia, no 50824/99, 19 settembre 2002, Interoliva ABEE c. Grecia, no 58642/00, 10 luglio 2003, Konstantopoulos AE ed altri c. Grecia, no 58634/00, 10 luglio 2003 e Biozokat A.E. c. Grecia, no 61582/00, 9 ottobre 2003. Ha notato per? qu ‘ “alla differenza di queste cause in che, mancanza di mancanza manifesta di arbitrariet?, lei se ne [era] rimessa al margine di valutazione delle autorit? nazionali”, era pi? evidente nei casi dei richiedenti nei cause Ouzounoglou ed Athanasiou ed altri che la natura del lavoro aveva contribuito direttamente al “deprezzamento sostanziale” del valore delle parti restante. Ha rilevato a questo riguardo che, nella prima causa, la casa familiare del richiedente si trovava oramai situata all’incrocio di quattro strade ed ad una distanza di 15 metri di un ponte sospeso e che, messi a parte lo fa che il campo di vista della sua propriet? dava direttamente sulla nuova autostrada, il richiedente era esposto agli effetti dell’inquinamento sonoro e delle vibrazioni consolidate. Nel secondo mi affaccendo, ha constatato che le case di ciascuno dei quattro richiedenti si trovavano ad una distanza inferiore a cinque metri delle rotaie, con tutte le nocivit? che una tale situazione provocava. Ha di notato pi? che le case di tre di essi si trovavano ad un livello inferiore rispetto al ponte ferroviario, cos? che il loro orizzonte era ostruito definitivamente e che si trovavano esposizioni ad un inquinamento sonoro ed alle vibrazioni consolidate. Ha rilevato peraltro che lo sfruttamento della parte non espropriato del terreno dell’altro richiedente che si trovava sotto il ponte ferroviario ed era inedificabile in ragione dell’espropriazione, si trovava seriamente compromessa. Ne ha dedotto nelle due cause che negando di indennizzare i richiedenti per l’abbassamento del valore della parte non espropriato dei loro terreni, il giudice interno aveva rotto appena l’equilibro dinnanzi a regnare tra le salvaguardie dei diritti individuali e le esigenze dell’interesse generale, e ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
38. Nello specifico, come indicato precedentemente, la perdita di valore venale della parte non espropriata della propriet? del richiedente che consta in particolare di un castello, le orme di un chiostri ed un portale iscritto all’inventario dei monumenti storici, a causa della costruzione dell’autostrada Ha 89 ? accertata. Per?, che si consideri che questa perdita di valore venale ? del 20%-come il tribunale amministrativo di Destituisci-o del 40%-come il notaio che ha calcolato il deprezzamento nel 2002-, gli effetti del vicinato di questa autostrada sulla propriet? del richiesto sono senza comune misura con quelli di cui era questione nei causa Ouzounoglou ed Athanasiou ed altri. Secondo la Corte, non si pu? dire in queste condizioni che il richiedente ha avuto a sopportare un carico speciale ed esorbitante.
39. Trattandosi dei procedimenti alle quali il richiedente ha avuto accesso, bisogna avvicinare il presente genere dei cause Antunes Rodrigues e Bistrovi ?precitati.
40. Nella prima di queste cause, la Corte ha concluso alla no-violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 nel caso di un rifiuto di indennizzare il deprezzamento di un immobile causato dalla costruzione di un lavoro pubblico tagliente il suo accesso ad una strada, al motivo che non c’era danno “speciale ed anormale” che provoca rottura dell’uguaglianza dei carichi. La Corte ha giudicato che un sistema che consiste in ricercare un tale danno era accettabile nel contesto di una misura di regolamentazione dell’uso dei beni. Dopo avere rilevato la mancanza di elemento che permette di concludere che le decisioni delle giurisdizioni portoghesi erano inficiate di arbitrariet? o manifestamente irragionevoli, ha considerato che l’abbassamento del valore commerciale dell’immobile in causa non bastava, in quanto tale e nella mancanza di altri elementi, a mettere queste in causa.
41. In altre di queste cause che riguardavano l’espropriazione parziale di una coppia di agricoltori nella cornice della realizzazione di un progetto autostradale, la Corte ha concluso al contrario alla violazione di questa disposizione a ragione del difetto di presa in conto nel procedimento di espropriazione della perdita di valore della parte non espropriato del bene. Per giungere a questa conclusione, ha rilevato in particolare che, per fissare l’indennit? di espropriazione, le giurisdizioni interne avevano omesso di prendere in conto lo fa che l’autostrada passerebbe a due o tre metri della casa dei richiedenti e che la loro propriet? si troverebbe privata dell’ambiente piacevole in che si trovava, di una molto grande corte, di una debole esposizione al rumore e di una struttura particolarmente adattata allo sfruttamento agricolo. Ha di constatato pi? che le giurisdizioni interne si erano basate su un rapporto di perizia invalsa senza che il perito si sia reso sui luoghi, e non avevano verificato le affermazioni dei richiedenti secondo che suddetto esperto si era basato su una carta erronea, mettendosi cos? nell’impossibilit? di fissare un’indennit? adeguata.
42. Nello specifico, alla differenza delle giurisdizioni croate nel causa Bistrovi?, le giurisdizioni francesi hanno esaminato debitamente gli argomenti del richiedente relativo al deprezzamento del suo propriet? seguito alla costruzione dell’autostrada Ha 89. Ha in fatto beneficiato di un procedimento comparabile a quella di cui era questione nel causa Antunes Rodrigues. Mentre aveva ottenuto guadagno di causa in prima istanza, la corte amministrativa di appello di Bordeaux, rilevando in particolare che l’autostrada si trovava a 250 metri del castello, ha giudicato che non poteva avvalersi di un danno “anormale e speciale” e che, se esistevano delle agitazioni di godimento per il richiedente, questi non superavano quelli che, nell’interesse generale, possono essere portati a sopportare i proprietari che risiedono vicino ad un lavoro autostradale. Anche se, al contrario del tribunale amministrativo di Destituisci, la corte amministrativa di appello non ha fatto riferimento alla specificit? di questo bene, niente di do a pensare che questa decisione era inficiata di arbitrariet? o manifestamente irragionevole.
43. Pertanto, da una parte, avuto riguardo al margine di valutazione di cui la Francia disponeva nello specifico, saprebbe essere sostenuto respingendo solamente la domanda del richiedente che tende al risarcimento del danno risultante del deprezzamento del suo propriet? seguito alla costruzione dell’autostrada Ha 89, le giurisdizioni interne hanno omesso di badare al mantenimento di un giusto equilibro tra le esigenze dell’interesse generale della comunit? e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali del richiedente. Considerando, altro parte che niente conduce a considerare che il richiedente non ha beneficiato di un esame giurisdizionale equo della sua causa, la Corte conclude che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMIT?,
1. Dichiara la richiesta ammissibile per quanto ricade nell’articolo 1 del Protocollo no 1;
2. Stabilisce che non c’? stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 25 giugno 2015, in applicazione dell’articolo 77 ?? 2 e 3 dell’ordinamento.
Claudia Westerdiek Marco Villiger
Cancelliera Presidente