TERZA SEZIONE
CAUSA CORBU C. ROMANIA
( Richiesta no 12393/05)
SENTENZA
STRASBURGO
19 gennaio 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Corbu c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, riunendosi in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan il Sig. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luccichi López Guerra, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 15 dicembre 2009,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 12393/05) diretta contro la Romania e in cui un cittadino di questo Stato, il Sig. C. C. (“il richiedente”), ha investito la Corte il 19 febbraio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il governo rumeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, il Sig. Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero delle Cause estere.
3. Il richiedente adduce un attentato al suo diritto al rispetto dei beni in ragione della lunghezza del procedimento di restituzione di un immobile confiscato durante il regime comunista.
4. Il 16 maggio 2007, il presidente della terza sezione ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che la camera si sarebbe pronunciata sull’ammissibilità ed il merito allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. Il richiedente è nato nel 1957 e risiede ad Iaşi.
6. Nel 1961, un immobile che constava di un terreno ed una casa, ubicato al no 11 di via Dobrogeanu Gherea, Piatra Neamţ ed appartenuto al nonno del richiedente, fu nazionalizzato, mediante un’indennità di 12 000 lei rumeni per una superficie di 1 193,52 m² di terreno ed
una casa di 112,25 m2 costruita su questo terreno, secondo la dichiarazione dinnanzi al notaio fatta dal richiedente il 29 luglio 2004.
7. Il 9 novembre 2001, il richiedente chiese presso il municipio di Piatra Neamþ un indennizzo per questo immobile.
8. Con una decisione del 16 gennaio 2007, il municipio di Piatra Neamþ identificò l’immobile e stabilì che aveva una superficie di 1 193,52 m˛ per il terreno e di 112,25 m2 per la casa. Riconosceva il diritto del richiedente all’indennizzo e propose che la pratica ivi afferente venisse mandata alla Commissione centrale per i risarcimenti (“la Commissione centrale”).
9. Il richiedente fece un’obiezione (contestaţie) contro questa decisione del municipio, stimando che il terreno aveva una superficie di 1 890 m² e non di 1 193,52 m² come il municipio aveva considerato e che anche un altro terreno, di 701 m2, avrebbe dovuto essere incluso nella decisione.
Con una sentenza definitiva del 13 novembre 2008, l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia respinsero come non-supportate le pretese del richiedente.
10. Il 16 ottobre 2009, su richiesta dell’autorità nazionale di Restituzione delle proprietà, il municipio adottò una nuova decisione che restringeva il diritto del richiedente ad un quarto del risarcimento, per le ragioni legate alla successione di suo nonno. L’obiezione fatta dal richiedente, il 30 ottobre 2009, contro questa nuova decisione è pendente dinnanzi al tribunale dipartimentale di Neamþ.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTE ED I TESTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
11. Le disposizioni legali, ivi comprese quelle della legge no 10/2001 sul regime giuridico dei beni immobili presi abusivamente dallo stato tra il 6 marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989, e delle sue modifiche susseguenti, e la giurisprudenza interna pertinente sono descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania ([GC], no 28342/95, §§ 31-33, CEDH 1999-VII), Străin ed altri c. Romania (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005-VII), Păduraru c. Romania, (no 63252/00, §§ 38-53, CEDH 2005-XII (brani)) e Tudor c. Romania (no 29035/05, §§ 15–20, 17 gennaio 2008,).
12. Una descrizione dettagliata dei procedimenti di determinazione e pagamento delle indennità dovute per gli immobili statalizzati la cui restituzione non è più possibile, del fondo Proprietatea creato a questo fine dalla legge no 247/2005 sulla riforma della giustizia e della proprietà e delle sue modifiche susseguenti, così come della pratica afferente, è fatta nella sentenza Viaşu c. Romania,( no 75951/01, §§ 38-49, 9 dicembre 2008).
13. La stessa sentenza presenta nei suoi paragrafi 50-51 i testi del Consiglio dell’Europa pertinenti in materia .
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE
14. Il richiedente si lamenta del modo in cui le autorità amministrative e giudiziali hanno esaminato la sua richiesta di restituzione, in particolare dell’impossibilità di ricevere un’indennità per l’immobile statalizzato e del rifiuto delle autorità di riconoscere il suo diritto di proprietà per l’ intera superficie (rigetto dell’obiezione fatta contro la decisione amministrativa del 16 gennaio 2007). Invoca l’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
A. Sull’ammissibilità
15. Il Governo eccepisce dell’incompatibilità ratione materiae del motivo di appello con l’articolo invocato, nella misura in cui nessuna decisione amministrativa o giudiziale definitiva ha riconosciuto al richiedente il diritto di vedersi restituire l’immobile come aveva chiesto dinnanzi ai tribunali, o di vedersi concedere un’indennità; e dove tale diritto non è nato direttamente delle leggi di risarcimento in vigore.
16. Il richiedente si oppone a questa tesi.
17. La Corte ricorda che con la decisione amministrativa del 16 gennaio 2007 il richiedente ha visto riconoscere il suo diritto ad un risarcimento per un terreno di 1 193,52 m² ed una casa di 112,25 m2. Nota che questa decisione è stata confermata ulteriormente in giustizia.
18. Secondo i criteri messi in posto nella causa Viaşu, per stabilire se un richiedente beneficia di un “interesse patrimoniale” che dipende dalla protezione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, la Corte stima che queste decisioni costituiscono “un bene” ai sensi di questo articolo (Viaşu, precitata, §§ 58-60).
19. Trattandosi del restante delle pretese del richiedente, nota che i beni sono usciti del patrimonio del nonno del richiedente nel 1961, e che nessuna decisione interna, sia amministrativa che giudiziale, ha riconosciuto al richiedente un diritto qualsiasi sulla differenza di 696,48 m² di terreno o la restituzione del terreno di 701 m². Ne segue che per queste pretese, il richiedente non ha “un bene” ai sensi della giurisprudenza della Corte (vedere in particolare Principe Hans-Adamo II di Liechtenstein c. Germania [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII).
20. Conviene quindi accogliere parzialmente l’obiezione del Governo e respingere come incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione, la parte del motivo di appello riguadante la differenza di 696,48 m² di terreno così come il terreno di 701 m².
21. La Corte constata infine che trattandosi dei beni immobili identificati nelle decisioni interne, il terreno di 1 193,52 m² e la casa di 112,25 m2, il motivo di appello non è manifestamente mal fondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. In definitiva né la decisione del 16 gennaio 2007 né quella del 16 ottobre 2009 contestano il diritto del richiedente ad un risarcimento per l’immobile di suo nonno. La Corte rileva peraltro che questa parte del motivo di appello non incontra nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene quindi respingere l’eccezione sollevata dal Governo su questo punto e dichiarare questa parte del motivo di appello ammissibile.
B. Sul merito
1. Posizione delle parti
22. Il Governo argomenta che il richiedente ha utilizzato il procedimento messo in opera dalle leggi di restituzione per vedersi indennizzato per i suoi vecchi beni. Fa una descrizione dettagliata del meccanismo messo in posto da queste leggi, in particolare del funzionamento del fondo Proprietatea.
23. Il richiedente contesta la tesi del Governo.
2. Valutazione della Corte
24. La Corte rinvia alla giurisprudenza menzionata nella causa Viaşu, concernente gli obblighi, sotto l’angolo dell’articolo 1 del Protocollo no 1, a carico dello stato che ha adottato una legislazione che contempla la restituzione o l’indennizzo per i beni confiscati durante il regime comunista (Viaşu, precitata, § 58).
25. Nello specifico, sebbene il richiedente si è visto riconoscere dal 16 gennaio 2007 il diritto ad un compenso per l’immobile statalizzato, non ha ancora percepito alcuna indennità; questa situazione si analizza in un’ingerenza nel diritto di proprietà del richiedente (Viaşu, precitata, §§ 58-60).
26. La Corte ha trattato già cause che sollevavano delle questioni simili a quelle del caso specifico e ha constatato la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (Viaşu, precitata, §§ 62 a 73; Deneş ed altri c. Romania, no 25862/03, §§ 50-57, 3 marzo 2009; Aurel Popa c. Romania, no 21318/02, §§ 16-21, 16 luglio 2009; e Ramadhi ed altri c. Albania, no 38222/02, §§ 78-84, 13 novembre 2007).
27. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento da poter condurre nel caso presente ad una conclusione differente da quella alla quale è arrivata nelle cause precitate.
28. In definitiva, trattandosi dell’esame del giusto equilibrio da predisporre tra gli interessi in causa e, pertanto, del termine necessario alle autorità per eseguire le decisioni amministrative e giudiziali rese, pure prendendo in conto il margine di valutazione dello stato in materia di adozione e di applicazione di misure di risarcimento, la Corte osserva che quasi tre anni sono già passati dalla prima decisione dell’amministrazione che riconosceva il diritto dell’interessato ai risarcimenti. Ora, questa decisione non è stata ancora eseguita, malgrado l’importante lasso di tempo trascorso dalla sua adozione.
Inoltre, dopo tre anni, questa decisione è stata modificata dalla stessa autorità amministrativa, il che potrà recare danno al principio della sicurezza dei rapporti giuridici.
29. Pure prendendo nota con soddisfazione dell’evoluzione recente che sembra avviarsi in pratica allo sguardo del meccanismo di pagamento dei risarcimenti previsti dalla legge no 247/2005 modificato dall’OUG no 81/2007, la Corte osserva che ad oggi, il Governo non ha dimostrato che il sistema di indennizzo messo in posto dalla legge precitata, ivi compreso il fondo Proprietatea, permetterebbe all’avente diritto, ed in particolare al richiedente, di beneficiare, secondo un procedimento ed un calendario prevedibile, delle indennità a cui hanno diritto.
30. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che il giusto equilibrio da predisporre tra la protezioni della proprietà del richiedente e le esigenze dell’ interesse generale è stato rotto e che il richiedente ha sopportato un carico speciale ed esorbitante.
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ADDOTTE
31. Il richiedente si lamenta infine, sotto l’angolo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, del rigetto della sua obiezione fatta contro la decisione amministrativa del 16 gennaio 2007.
32. Avuto riguardo alle informazione di cui dispone e considerando che può solamente in modo limitata conoscere degli errori di fatto o di diritto presumibilmente commesso dalle giurisdizioni interne alle quali ritorna al primo capo da esaminare i fatti e di interpretare e di applicare il diritto interno, Brualla Gómez del Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 31, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VIII; e García Ruiz c. Spagna [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, la Corte non vede nessuna apparenza di arbitrarietà nel modo di cui le giurisdizioni interne hanno giudicato l’obiezione fatta dal richiedente contro la decisione amministrativa del 16 gennaio 2007. Niente permette alla Corte di scostarsi della conclusione di queste giurisdizioni dunque.
33. Segue che questo motivo di appello è manifestamente male fondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. Su L’applicazione Di L’articolo 46 Di La Convenzione
34. L’articolo 46 della Convenzione dispone:
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie alle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. “
35. La conclusione di violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 rivela un problema su grande scala che risulta dalla difettosità del collocamento in opera del meccanismo scelto dallo stato per restituire i beni confiscati o statalizzati dallo stato durante il periodo comunista. La Corte rinvia alle sue osservazioni fatte a titolo indicativo in altre cause simili in quanto alle misure generali che si impongono a livello nazionale nella cornice dell’esecuzione della presente sentenza affinché lo stato convenuto garantisca la realizzazione effettiva e veloce del diritto alla restituzione, sia che si tratti di una restituzione in natura o della concessione di un’indennità (Viaşu, precitata, §§ 82-83, ed Aurel Popa, precitata, § 25).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
36. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
37. Il richiedente richiede la restituzione in natura del suo intero terreno di 1 890 m² e di quello di 701 m². Chiede a titolo di danno patrimoniale 626 000 euro (EUR), stimando il valore del terreno di 1 890 m² a 415 800 EUR (o 220 EUR il metro quadrato,) il valore del terreno di 701 m² a 140 200 EUR; ed infine il valore della casa a 50 000 EUR.
A titolo del danno morale che avrebbe subito, il richiedente richiede 5 000 EUR.
38. Il Governo stima, basandosi su una perizia, che il valore del terreno è di 63,22 EUR il metro quadrato ed il valore della casa è di 15 249 EUR. Ad ogni modo fa sapere che il risarcimento di 12 000 lei rumeni, pagato al nonno del richiedente, dovrebbe essere dedotto da ogni somma che la Corte deciderebbe di assegnare per questo bene.
Un’ eventuale constatazione di violazione potrà infine, a suo avviso, costituire in si risarcimento del danno morale addotto dal richiedente.
39. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione provoca per lo stato convenuto l’obbligo giuridico di mettere un termine alla violazione e di cancellarne le conseguenze in modo da ristabilire tanto quanto si può fare la situazione anteriore a questa (Metaxas, precitata, § 35, ed Iatridis c. Grecia (soddisfazione equa) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
40. Così, stima, nelle circostanze dello specifico, che l’esecuzione della decisione amministrativa del 16 gennaio 2007, in particolare la determinazione di un risarcimento equo per l’immobile (terreno di 1 193,52 m² e casa di 112,25 m2) ed il suo pagamento porrebbe per quanto possibile questo in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se le esigenze dell’articolo 1 del Protocollo no 1 non fossero state ignorate.
A difetto per lo stato convenuto di procedere a simile esecuzione entro tre mesi a contare dal giorno in cui la presente sentenza sarà diventata definitiva, la Corte decide che dovrà versare all’interessato, per danno patrimoniale, una somma corrispondente a 150 000 EUR, ossia il valore attualizzato del bene conformemente alle informazione disponibili alla Corte.
Questa esecuzione deve prendere imperativamente in conto le conclusioni delle giurisdizioni interne in quanto alla successione del nonno del richiedente, considerando la nuova decisione amministrativa del 10 ottobre 2009 e l’obiezione formata contro lei dal richiedente.
41. In più, la Corte stima che il richiedente ha subito in particolare un danno morale per il fatto della frustrazione provocata dall’impossibilità di vedere eseguire le decisioni rese a suo favore e che questo danno non è compensato sufficientemente da una constatazione di violazione.
42. In queste circostanze, avuto riguardo all’insieme degli elementi che si trovano in suo possesso e, deliberando in equità, come vuole l’articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna al richiedente 4 000 EUR a titolo del danno morale.
B. Oneri e spese
43. Il richiedente chiede anche 400 EUR per gli oneri e le spese impegnati dinnanzi alla Corte, rappresentanti il costo della perizia del terreno di 701 m² effettuata nello specifico.
44. Il Governo si oppone alla concessione di questa somma nella misura in cui il richiedente non ha supportato la sua richiesta con giustificativi.
45. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi oneri e spese solo nella misura in cui si stabilisca la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nello specifico e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte respinge per intero la richiesta.
C. Interessi moratori
46. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile in quanto al motivo di appello derivato dall’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione per ciò che riguarda il terreno di 1 193,52 m² e la casa di 112,25 m2 ed inammissibile per il surplus;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 alla Convenzione;
3. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve eseguire la decisione amministrativa del 16 gennaio 2007, fissando e versando al richiedente l’indennità ivi afferente per il suo immobile; che a difetto, lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 150 000 EUR (cento cinquantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
b) che lo stato convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4 000 EUR (quattromila euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta;
c) che questi importi saranno da convertire nella moneta dello stato convenuto, al tasso applicabile in data dell’ordinamento;
d) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale,;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 19 gennaio 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Cancelliere Presidente