Conclusione Violazione dell’art. 6-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA COPPOLA ED ALTRI C. ITALIA
( Richieste numeri 24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03,
24620/03 e 24684/03)
SENTENZA
STRASBURGO
9 novembre 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Coppola ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Danutë Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 20 ottobre 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trovano sei richieste (numeri 24593/03, 24596/03, 24614/03, 24618/03, 24620/03 e 24684/03) dirette contro la Repubblica italiana e in cui dei cittadini di questo Stato, (“i richiedenti”), hanno investito la Corte in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I richiedenti sono rappresentati da G. di G. così come, nelle richieste numeri 24953/03 e 24956/03, da Sig. Di N., avvocati a Telese Termine.
3. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo vecchio agente, il Sig. I.M. Braguglia, e dall’attuale coagente, il Sig. N. Lettieri.
4. Il 29 agosto 2006, la Corte ha deciso di comunicare le richieste al Governo. Come permetteva il paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione, in vigore all’epoca, aveva deciso inoltre che sarebbero stati esaminati l’ammissibilità ed il merito delle richieste allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. I richiedenti, parti ai procedimenti giudiziali, hanno investito le giurisdizioni competenti ai sensi della legge “Pinto” per lamentarsi della durata di questi procedimenti.
6. I fatti essenziali delle richieste risultano dalle informazione contenute nel riquadro qui accluso alla presente sentenza.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
7. Il diritto e le pratica interna pertinenti relativi alla legge no 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, figurano nelal sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V.
IN DIRITTO
I. SULLA CONGIUNZIONE DELLE RICHIESTE
8. Tenuto conto della similitudine delle richieste in quanto ai fatti ed al problema di fondo che pongono, la Corte stima necessario unirle e decide di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza.
II. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
9. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i richiedenti si lamentano della durata dei procedimenti principali e dell’insufficienza degli indennizzi “Pinto” che sono stati versati peraltro in ritardo.
10. Il Governo si oppone a questa tesi.
11. L’articolo 6 § 1 della Convenzione è formulato così:
“Ogni persona ha diritto affinché la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, da un tribunale che deciderà, delle contestazioni sui suoi diritti ed obblighi di carattere civile “
A. Sull’ammissibilità
1. Non – esaurimento delle vie di ricorso interne
12. Il Governo solleva un’eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Afferma che la Corte avrebbe sospeso l’esame delle richieste in seguito alla decisione dei richiedenti di avvalersi del rimedio introdotto dalla legge “Pinto”, entrata in vigore nel frattempo, creando così una disparità di trattamento rispetto ad altre richieste introdotte prima dell’adozione di suddetta legge e respinte dalla Corte per non-esaurimento delle vie di ricorso interne, al motivo che i richiedenti non avevano utilizzato il ricorso “Pinto” (inter alia, Brusco c. Italia, (dec.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
13. La Corte osserva che, contrariamente alla causa Brusco, dove il richiedente aveva indicato che non desiderava avvalersi del rimedio offerto dalla legge “Pinto” ed aveva invitato la Corte a registrare la sua richiesta, i richiedenti, nello specifico, hanno comunicato alla Corte la loro intenzione di introdurre il ricorso “Pinto”, il che hanno fatto poi, senza rinunciare alle loro richieste. Le vie di ricorso interne essendo state esaurite, vedere De Sante c. Italia, (dec.), no 56079/00, 24 giugno 2004) la Corte stima che c’è luogo di respingere l’eccezione (vedere, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italia, no 679/03, §§ 15-16, 19 febbraio 2008).
2. Tardività delle richieste
14. Il Governo solleva un’eccezione di tardività, nella misura in cui i richiedenti avrebbero chiesto alla Corte di riprendere l’esame delle loro richieste più di un anno dopo la chiusura dei procedimenti “Pinto” ivi relativi. Ciò provocherebbe la violazione di un principio generale che imporrebbe ad un richiedente di fornire delle informazioni sulla sua richiesta entro un anno a contare dalla sospensione.
15. A prescindere di ogni altra considerazione, la Corte constata che risulta dalle pratiche delle richieste che i richiedenti non hanno interrotto mai la loro corrispondenza con lei per dei periodi tali da poter dimostrare una mancanza di interesse per il mantenimento delle loro richieste e che hanno informato in particolare la Corte del risultato dei procedimenti “Pinto” nel luglio 2003. Di conseguenza, stima che c’è luogo di respingere l’eccezione.
3. Requisito di “vittima”
16. Il Governo sostiene che i richiedenti non possono più definirsi “vittime” della violazione dell’articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dai corsi di appello “Pinto” una constatazione di violazione ed una correzione appropriata e sufficiente.
17. La Corte, dopo avere esaminato l’insieme dei fatti delle cause e gli argomenti delle parti, considera che la correzione si è rivelata insufficiente (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; Cocchiarella c. Italia, precitata, §§ 69-98) e che gli indennizzi “Pinto” non sono stati versati nei sei mesi a partire dal momento in cui la decisione della corte di appello “Pinto” diventò esecutiva (Cocchiarella c. Italia, precitata, § 89). Pertanto, i richiedenti possono sempre definirsi “vittime”, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.
4. Conclusione
18. La Corte constata che le richieste non incontrano nessun altro dei motivi di inammissibilità iscritti all’articolo 35 § 3 della Convenzione. Le dichiara allo stesso modo ammissibili.
B. Sul merito
19. La Corte ha trattato a più riprese cause che sollevavano delle questioni simili a quella dei casi di specie e ha constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (vedere Frydlender c. Francia, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
20. Dopo avere esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte considera che il Governo non ha esposto nessuno fatto né argomento tale da poter condurre ad una conclusione differente nell’occorrenza. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia la Corte stima, che nello specifico, la durata dei procedimenti controversi è eccessiva e non soddisfa l’esigenza del “termine ragionevole.”
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
21. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
22. Senza valutare la loro richiesta, i richiedenti richiedono il risarcimento del danno morale che avrebbero subito e si rimettono alla saggezza della Corte.
23. Il Governo considera che i richiedenti sono stati indennizzati in modo adeguato e sufficiente nella cornice del ricorso “Pinto”, tenuto conto in particolare della posta delle rispettive controversie.
24. Tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia (precitata, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, la Corte assegna ai richiedenti la somma indicata sotto nel riquadro, paragonata agli importi che avrebbe concesso in mancanza di vie di ricorso interne, allo vista dell’oggetto di ogni controversia e dell’esistenza di ritardi imputabili ai richiedenti.
No richiesta Somma che la Corte avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne Percentuale assegnata dalla giurisdizione “Pinto” Somma accordata per danno morale
1. 24593/03 10 000 EUR il 20% 2 500 EUR così come
2 800 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
2. 24596/03 8 000 EUR il 18,75% 2 100 EUR così come
2 800 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
3. 24614/03 8 000 EUR il 18,75% 2 100 EUR così come
2 700 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
4. 24618/03 5 000 EUR il 24% 1 050 EUR così come
2 800 EUR ( ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
5. 24620/03 4 000 EUR il 20% 1000 EUR così come
2 800 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
6. 24684/03 10 000 EUR il 25,82% 1920 EUR così come
4 400 EUR (ritardo pagamento indennizzo “Pinto”)
B. Oneri e spese
25. I richiedenti non hanno sollecitato nel termine assegnato il rimborso degli oneri e delle spese sopportate dinnanzi alla Corte e/o le giurisdizioni interne e simile questione non richiama un esame d’ ufficio (Colacioppo c. Italia, 19 febbraio 1991, § 16, serie A no 197-D).
C. Interessi moratori
26. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Decide di unire le richieste e di esaminarle congiuntamente in una sola sentenza;
2. Dichiara le richieste ammissibili;
3. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Stabilisce
a) che lo stato convenuto deve versare ai richiedenti, entro tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguente somme per danno morale:
i. richiesta no 24593/03:
5 300 EUR (cinquemila tre cento euro);
ii. richiesta no 24596/03:
4 900 EUR (quattromila nove cento euro);
iii. richiesta no 24614/03:
4 800 EUR (quattromila otto cento euro);
iv. richiesta no 24618/03:
3 850 EUR (tremila otto cento cinquanta euro);
v. richiesta no 24620/03:
3 800 EUR (tremila otto cento euro);
vi. richiesta no 24684/03:
6 320 EUR (seimila tre cento venti euro);
b) che alle somme accordate sopra occorre aggiungere ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dai richiedenti;
c) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi sono da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale;
5. Respinge le domande di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 9 novembre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Stanley Naismith Francesca Tulkens
Cancelliere Presidentessa
ALLEGATO
Numero di richiesta e data di introduzione Dettagli richiedenti Procedimento principale e procedimento “Pinto” ivi relativo
1. no 24593/03introdotta il
10 novembre 1999 OMISSIS cittadino italiano, nato in 1924, residente a Facchio (Benevento), Procedimento principale Oggetto: ripetizione di una parte del contributo indebito (“ripetizione dell’indebito contributivo”).
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 4129/90) dal 10 ottobre 1990 al 19 luglio 1999.Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 10 ottobre 2001.
Decisione: del 4 aprile 2002, depositata il 29 maggio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2 000 EUR per danno morale e 710 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 13 luglio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 16 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 11 aprile 2005
2. no 24596/03introdotta il
28 ottobre 1999 OMISSIS cittadina italiana, nato in 1913, residente a Vitulano (Benevento), Procedimento principaleOggetto: ripetizione di una parte del contributo indebito (“ripetizione dell’indebito contributivo”).
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento, RG no 466/92, dal 5 febbraio 1992 al 21 ottobre 1999.Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 10 ottobre 2001.
Decisione: del 4 aprile 2002, depositata il 30 maggio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1 500 EUR per danno morale e 710 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 14 giugno 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 7 luglio 2003. Data pagamento indennizzo “Pinto”: 11 aprile 2005
3. no 24614/03introdotta il
28 ottobre 1999 OMISSIS cittadina italiana, nato in 1926, residente a Vitulano (Benevento), Procedimento principale Oggetto: ripetizione di una parte del contributo indebito (“ripetizione dell’indebito contributivo”).
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 463/92) dal 5 febbraio 1992 al 21 ottobre 1999Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 10 ottobre 2001.
Decisione: del 4 aprile 2002, depositata il 30 maggio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1 500 EUR per danno morale e 710 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 14 giugno 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 16 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 2 marzo 2006
4. no 24618/03introdotta il
14 settembre 1999 OMISSIS cittadina italiana, nato nel 1957, residente a Fragneto Monforte (Benevento), Procedimento principale Oggetto: versamento di somme dovute a titolo del deprezzamento monetario e degli interessi relativi alla pensione di invalidità civile.
Prima istanza: giudice di istanza di Benevento (RG no 1422/94) dal 24 marzo 1994 al 28 giugno 1999. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 12 ottobre 2001.
Decisione: del 22 aprile 2002, depositata il 14 giugno 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 1 200 EUR per danno morale e 700 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 29 luglio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 17 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 2 maggio 2005
5. no 24620/03introdotta il
16 novembre 2000 OMISSIS Cittadina italiana, nato nel 1966, residente ad Airola (Benevento), Procedimento principale Oggetto: versamento di somme dovute a titolo del deprezzamento monetario e degli interessi relativi al ritardo di tre anni nel pagamento della pensione.
Prima istanza: tribunale di Benevento (RG no 5931/94) dal 22 novembre 1994 al 31 maggio 1999. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 12 ottobre 2001.
Decisione: del 22 aprile 2002, depositata il 14 giugno 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 800 EUR per danno morale e 700 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 29 luglio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 17 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: 2 maggio 2005
6. no 24684/03introdotta il
20 novembre 1999 OMISSIS cittadino italiano, nato in 1927, residente a S. Salvatore Telesino (Benevento), Procedimento principale Oggetto: ripetizione di una parte del contributo indebito (“ripetizione dell’indebito contributivo”).
Prima istanza: tribunale di Benevento (RG no 4124/90) dal 10 ottobre 1990 al 19 luglio 1999. Procedimento “Pinto”Autorità investita: corte di appello di Roma, ricorso introdotto il 10 ottobre 2001.
Decisione: del 4 aprile 2002, depositata il 30 maggio 2002; constatazione del superamento di una durata ragionevole; 2 582 EUR per danno morale e 600 EUR per oneri e spese.
Data decisione definitiva: 19 maggio 2003.
Data comunicazione alla Corte del risultato del procedimento nazionale: 16 luglio 2003.
Data pagamento indennizzo “Pinto”: non ancora pagata al 31 luglio 2006