Conclusione Violazione di P1-1
SECONDA SEZIONE
CAUSA COMPANHIA AGRÍCOLA DAS POLVOROSAS S.P.A.
C. PORTOGALLO
( Richiesta no 12883/06)
SENTENZA
STRASBURGO
16 marzo 2010
Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
Nella causa Companhia Agrícola das Polvorosas S.p.A. c. Portogallo,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, riunendosi in una camera composta da:
Francesca Tulkens, presidentessa, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici,
e da Francesca Elens-Passos, cancelliera collaboratrice di sezione,
Dopo avere deliberato in camera del consiglio il 23 febbraio 2010,
Rende la sentenza che ha adottato in questa data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa si trova una richiesta (no 12883/06) diretta contro la Repubblica portoghese e in cui una società anonima di questo Stato, C. A. d. P., SA (“la richiedente”), ha investito la Corte il 23 marzo 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La richiedente è rappresentata da J.A. F. d. B., avvocato a Lisbona. Il governo portoghese (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, la Sig. J. Miguel, procuratore generale aggiunto.
3. La richiedente adduceva che la determinazione ed il pagamento tardivo di un indennizzo consecutivo all’espropriazione dei suoi terreni avevano recato offesa al diritto al rispetto dei suoi beni.
4. L’ 8 luglio 2008, la Presidentessa della seconda sezione della Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato deciso inoltre che sarebbero state esaminate l’ammissibilità e la fondatezza della causa allo stesso tempo.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLO SPECIFICO
5. La richiedente, C. A. d. P. S.p.A., è una società anonima di diritto portoghese che ha la sua sede a Lisbona (Portogallo).
6. La richiedente era la proprietaria di quattro terreni di una superficie totale di 4193,8150 ettari che furono oggetto di un’espropriazione nel 1975 nella cornice della politica relativa alla riforma agraria.
7. La legislazione pertinente in materia contemplava che i proprietari potevano, sotto certe condizioni, esercitare il loro diritto di “riserva” (direito de reserva), su una parte dei terreni per proseguirvi le loro attività agricole. Contemplava peraltro l’indennizzo degli interessati. L’importo, il termine e le condizioni di pagamento di tale indennizzo restavano da definire.
8. In seguito all’esercizio del suo diritto di riserva, durante l’anno 1994, la richiedente recuperò la totalità di detti terreni.
9. Con le ordinanze ministeriali congiunte del ministro dell’agricoltura e del segretario di stato al Tesoro in data 13 aprile 2005 e 3 novembre 2005, rispettivamente, portate a cognizione della richiedente il 17 dicembre 2005, l’indennizzo definitivo fu fissato a 209 914 453 escudo portoghesi (PTE), o 1 047 049 euro (EUR). Da questa somma dovevano essere dedotti 50 575 885 PTE (252 271,45 EUR) che erano stati pagati già alla richiedente a titolo di indennizzo provvisorio, il 15 maggio 1985.
10. Il 30 gennaio 2006, la somma totale di 209 914 453 PTE (1 047 049 EUR) aumentata di 162 801 355 PTE (812 049,74 EUR) è stata versata al richiedente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA PERTINENTI
11. La sentenza Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo,( numeri 29813/96 e 30229/96, CEDH 2000-I) descrive, nei suoi paragrafi 31 a 37, il diritto e la pratica interna pertinenti in materia di riforma agraria. Conviene aggiungere che il Tribunale costituzionale ha confermato in materia la sua giurisprudenza (sentenza Almeida Garrett precitata, § 37) con la sua sentenza no 85/03/T del 12 febbraio 2003.
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO NO 1
12. La richiedente adduce che l’importo dell’indennizzo non potrebbe corrispondere ad un “giusto indennizzo” e si lamenta del ritardo nella determinazione e del pagamento dell’indennizzo definitivo. Invoca la violazione del diritto al rispetto dei suoi beni, previsto dall’articolo 1 del Protocollo nº 1 alla Convenzione, così formulato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non a causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non recano offesa al diritto che possiedono gli Stati di mettere in vigore le leggi che giudicano necessarie per regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale o per garantire il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle multe. “
13. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
14. La Corte constata che la richiesta non è manifestamente mal fondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non incontra nessun altro motivo di inammissibilità (vedere, a questo riguardo, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo precitata, §§ 41-43). Conviene dunque dichiararla ammissibile.
B. Sul merito
15. La Corte ricorda che è stata chiamata già ad esaminare delle cause simili, trattandosi della politica di indennizzo delle statalizzazioni ed espropriazioni che hanno avuto luogo in Portogallo nel 1975, (vedere la sentenza Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri precitata e, da ultima, Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.p.A. c. Portogallo, nº 24668/05, 30 settembre 2008). In tutte queste cause, ha concluso alla violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1, considerando che gli interessati avevano dovuto a sopportare un carico speciale ed esorbitante avendo rotto il giusto equilibro che deve regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, dall’altro parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.
16. La Corte non vede motivi che giustificano di scostarsi da questa giurisprudenza nella presente causa.
17. Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
18. Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se c’è luogo, una soddisfazione equa. “
A. Danno
19. La richiedente richiede 585 309 euro (EUR) a titolo del danno patrimoniale che avrebbe subito.
20. Il Governo contesta questa richiesta.
21. La Corte rileva, conformemente alla sua giurisprudenza consolidata in materia, che la richiedente ha potuto subire un danno patrimoniale, corrispondente alla differenza tra gli interessi da ricevere ai termini della legislazione pertinente ed il deprezzamento monetario in Portogallo durante il periodo riguardato che è cominciato il 9 novembre 1978, data dell’entrata in vigore della Convenzione a riguardo del Portogallo, e si è concluso in data di collocamento a disposizione della richiedente dell’indennizzo in causa. Difatti, le somme che la richiedente doveva ricevere non sono state messe a sua disposizione nei termini previsti dalla legislazione interna pertinente ed il tasso di interesse moratorio era troppo debole rispetto al deprezzamento della moneta durante il periodo in causa (vedere Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo (soddisfazione equa), numeri 29813/96 e 30229/96, §§ 22 e 23, 10 aprile 2001).
22. Il calcolo preciso di tale danno incontra tuttavia delle difficoltà, tenendo l’indennizzo fissato alla richiedente difatti già conto, in una certa misura, dello scorrimento del tempo, anche se l’importo indicato a titolo di interessi, certo importante, si rivela evidentemente insufficiente per compensare il lungo lasso di tempo in causa nella presente causa. Queste difficoltà aumentano se si tiene conto dei differenti elementi che compongono l’indennizzo in causa il cui calcolo ha ritardato peraltro certamente la determinazione dell’importo di suddetto indennizzo.
23. La Corte decide così di calcolare il danno del richiedente in equità, come permette l’articolo 41 della Convenzione. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze della causa, così come della sua giurisprudenza in materia, giudica ragionevole assegnare al richiedente la somma di 350 000 EUR per il danno patrimoniale.
B. Oneri e spese
24. La richiedente chiede anche 2 000 EUR per gli oneri e spese.
25. Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
26. La Corte decide, conformemente alla sua pratica in questo tipo di cause e tenendo conto dei documenti sottomessi dalla richiedente, di concedere a titolo di oneri e spese la somma forfetaria di 2 000 EUR.
C. Interessi moratori
27. La Corte giudica appropriato ricalcare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara la richiesta ammissibile;
2. Stabilisce che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1;
3. Stabilisce,
a) che lo stato convenuto deve versare alla richiedente, nei tre mesi a contare dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 350 000 EUR (tre cento cinquantamila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta, per danno patrimoniale e 2 000 EUR (duemila euro) più ogni importo che può essere dovuto a titolo di imposta dalla richiedente, per oneri e spese;
b) che a contare dalla scadenza di suddetto termine e fino al versamento, questi importi saranno da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuale;
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 16 marzo 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 dell’ordinamento.
Francesca Elens-Passos Francesca Tulkens
Cancelliera collaboratrice Presidentessa